Convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p.a.
Convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p.a.
e le Province di Ancona, Ascoli Xxxxxx, Fermo,
Macerata, Pesaro-Urbino,
per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche
1
L’anno 2016, il giorno 5 del mese di ottobre, presso la sede della Regione Marche ad Ancona,
tra
REGIONE MARCHE in persona del Presidente Xxxx Xxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato per la cari- ca presso la sede dell’Ente sita in Ancona via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx n. 9 (di seguito “Regione”);
PROVINCIA DI ANCONA rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI ASCOLI XXXXXX rappresentata dal Presidente Xxxxx X'Xxxxxx, elettivamente do- miciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI FERMO rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI MACERATA rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx elettivamente domicilia- to per la carica presso la sede dell’Ente;
PROVINCIA DI PESARO E URBINO rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
ANAS S.p.A., con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx xx 00, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n° 1024951 del Repertorio Eco- nomico Amministrativo, rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (“ANAS”);
di seguito collettivamente indicate anche come “Parti”,
PREMESSO CHE
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 58 della L.R. 17/05/1999, n. 10, individua nelle Province gli enti competenti all’esercizio delle funzioni di gestione delle strade trasferite con D.Lgs. n. 112/1998;
• con l’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“D.Lgs. n. 112/1998”), sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni amministrative, non espressamente
indicate all’articolo 98 del medesimo decreto legislativo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite;
• con il D.P.C.M. 21/02/2000, in attuazione del citato D.Lgs. n. 112/1998, la proprietà delle strade in relazione alle quali sono state trasferite le funzioni dal medesimo D.Lgs. n. 112/1998, è stata trasferita direttamente al demanio delle Province in quanto “enti territoriali territorialmente competenti”;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all’art. 1, comma 85, lett. b), prevede che, in materia di viabilità, le Province, quali enti di area vasta, esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
• la Legge Regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”), in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione quelle di cui alla L.R. 10/99, art. 58, comma 1, lettere a), b) e c), con esclusione delle strade provinciali;
• l’art. 16 della la Legge Regionale del 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) ha delegato alle Province l’esercizio della funzione di cui a all’art. 58 della citata L.R 10/1999;
• il percorso normativo successivo alla L. n. 56/2014 non collega al trasferimento delle funzioni il trasferimento immediato della proprietà dei beni a cui le funzioni ineriscono;
• l’art. 2 del D.P.C.M. 26/09/2014 stabilisce che solo in esito all’attribuzione delle funzioni, le amministrazioni interessate concordano il trasferimento dei beni e delle risorse;
• l’art. 99, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998 consente agli enti territoriali di affidare temporaneamente ad ANAS le attività progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, sulla base di specifici accordi;
• l’art. 1, comma 656 della L. 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” stabilisce che: ”In attuazione dell'articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , la società
ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (…)”;
• l’art. 5, co. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante il nuovo “Codice degli appalti e dei contratti di concessione”) prevede la facoltà per due o più amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi, sottratti all’ambito di applicazione del Codice, al fine di realizzare una cooperazione atta a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che le medesime hanno in comune;
• è interesse della Regione far transitare in via definitiva il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato A”) in ANAS;
• a norma dell’art. 2.3, lett. b) del proprio Statuto, ANAS S.p.A. è abilitata allo svolgimento, in Italia e all'estero, di servizi, anche di ingegneria, nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali, ed è dunque titolare di uno specifico know how nella gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale;
CONSIDERATO CHE
• in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998 sono state trasferite funzioni da ANAS S.p.A. alla Regione Marche, per un totale di 783,248 Km di strade;
• è in corso di definizione il ritrasferimento in capo ad ANAS S.p.A. di parte della rete stradale oggi in gestione a Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx per un totale di circa 531,056 km di strade;
• con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare, in vista del predetto ritrasferimento, la gestione dei rimanenti 252,192 Km di strade riconducibili a quelle di cui all’art. 58, comma 1, lett. a) della L.R. 10/1999, cd. strade ex ANAS, secondo principi di economia di scala ed economicità dell’attività amministrativa sottesa all’esercizio della funzione trasferita;
• corrisponde ad un comune interesse delle Parti lo svolgimento da parte di ANAS delle attività di gestione, di manutenzione ordinaria e invernale sia sulla viabilità oggetto di ritrasferimento che su quella ricadente nel territorio della Regione Marche, oggetto della presente Convenzione. In tal modo, infatti, la Regione Marche assicurerebbe un più proficuo utilizzo delle risorse da destinare per gli investimenti sulle infrastrutture stradali ricadenti nel proprio territorio, attribuendo tali risorse e lo svolgimento delle attività di gestione dell’intera rete ad un’amministrazione aggiudicatrice in possesso della necessaria esperienza del settore, qual è ANAS S.p.A.;
• ANAS S.p.A. è in grado di assolvere in maniera efficiente la gestione della rete stradale, di propria competenza e non, nella Regione Marche, assicurando una organica ed efficace azione sul complesso della rete medesima;
• la cooperazione in esame è retta esclusivamente da un interesse pubblico delle Parti alla più efficiente gestione della rete stradale e allocazione delle risorse pubbliche a tal fine destinate;
• le Parti convengono che gli interventi di manutenzione ordinaria e invernale ed eventualmente di manutenzione straordinaria inerenti alla viabilità ricadente nella Regione Marche, di cui all’elenco “ALLEGATO A”, siano gestiti, sulla base della presente Convenzione, da ANAS
S.p.A. – Compartimento della Viabilità per le Marche;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti
SI CONVIENE
quanto segue.
ART. 1
PREMESSE
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono vincolanti tra le Parti:
- Allegato “A”: Elenco e planimetria delle strade ricadenti nel territorio della Regione Marche e delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Xxxxxx la cui gestione, manutenzione ordinaria e invernale è affidata ad ANAS;
- Allegato “B”: Elenco degli immobili, dei veicoli, dei mezzi operativi e delle attrezzature della Regione Marche e delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Xxxxxx, afferenti alla manutenzione stradale, da concedere in comodato d’uso ad ANAS S.p.A.;
- Allegato “C”: verbale di constatazione;
- Allegato “D”: Elenco dei contratti nei quali subentra ANAS;
- Allegato “E”: Indicatori prestazionali;
- Allegato “F”: Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione.
ART. 2
OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione viene stipulata nell’ambito degli interessi istituzionali delle Parti, al fine di disciplinare, in via temporanea, l’affidamento ad ANAS dei servizi di:
A. Manutenzione Ordinaria;
B. Manutenzione Invernale;
C. Sorveglianza della Rete,
come disciplinati all’articolo 3 della presente Convenzione lungo la viabilità di cui all’Allegato A, in vista del ritrasferimento ad ANAS della rete stradale di 531,056 km ricadente nel territorio della Re- gione Marche.
2. Con la presente Convenzione, le Parti individuano inoltre le risorse finanziarie, strumentali e organiz- zative da trasferire ad ANAS ai fini dell’esercizio delle funzioni alla stessa conferite.
3. Per quanto riguarda le attività di manutenzione straordinaria si rinvia all’art. 5 della presente Conven- zione.
ART. 3
IMPEGNI DI ANAS S.p.A.
1. Con la firma della presente Convenzione, ANAS si impegna, con riferimento alla rete di cui all’Allegato A, ad effettuare le attività di gestione, sorveglianza della rete, manutenzione ordinaria e manutenzione invernale ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nei modi e nei termini che verranno definiti tra le Parti secondo il successivo articolo 8, le seguenti attività:
A. Manutenzione ordinaria, comprensiva:
a) della Manutenzione delle opere in verde, che prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a1) lo sfalcio dell’erba lungo le banchine e le scarpate ed in tutte le aree di pertinenza, mediante utilizzo di idonei mezzi manuali e meccanici, compresa la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta delle attività;
a2) la potatura delle piante che costituiscono pericolo per la sicurezza della circolazione; a3) il taglio di arbusti, siepi, canneti, anche localizzati nello spartitraffico;
a4)il ripristino della segnaletica marginale laddove manomessa a seguito delle operazioni di taglio.
Le attività di Manutenzione delle opere in verde sono effettuate in ore/giorni tali da minimizzare i disagi per la circolazione e, comunque, pianificate con la Direzione Lavori ed eseguite nel rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, anche in presenza di cantieri temporanei/mobili. Il servizio è svolto almeno due volte all’anno in corrispondenza dei periodi di maggiore sviluppo (mesi primaverili) e periodi caratterizzati da elevato rischio incendio (periodo estivo) e comunque quando sono compromesse le condizioni di sicurezza della circolazione.
b) della Manutenzione della segnaletica orizzontale, finalizzata a garantire l’efficienza della segnaletica orizzontale a seguito di decadimento dovuto ad usura, eventi meteo o incidenti mediante ripasso delle linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale, etc. con utilizzo di pittura o materiali termoplastici.
A tal fine, ANAS si impegna ad assicurare il costante traffico veicolare, garantendo la sicurezza della circolazione sulla base delle normative vigenti e delle procedure previste nel Capitolato di affidamento.
c) della Manutenzione della segnaletica verticale, finalizzata al ripristino di segnaletica verticale danneggiata a seguito di incidente e/o eventi integrazione di pannelli/sostegni vetusti o danneggiati;
d) della Pavimentazione stradale e del ripristino barriere di sicurezza, che consiste in:
d1) attività di ripristino localizzato della pavimentazione per ammaloramenti conseguenti a vetustà e/o ad incidenti mediante interventi urgenti di pronto intervento (utilizzo bitume a freddo) o di rifacimento parziale con prodotti a caldo;
d2) attività di ripristino localizzato di barriere di sicurezza per danni dovuti ad incidenti o a eventi accidentali con ricostituzione della medesima tipologia installata.
e) del Ripristino impianti illuminazione/tecnologici, consistente nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione/tecnologici esistenti (i.e., sostituzione lampade, ripristino collegamenti elettrici etc), con esclusione della fornitura di energia elettrica. Tale attività viene espletata anche con interventi in emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione;
B. Manutenzione invernale, al fine di garantire la percorribilità delle strade in sicurezza durante la stagione invernale anche attraverso interventi a carattere di urgenza, consistente nello svolgimento di:
B1) attività preventiva, con trattamento antigelo, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio; B2) attività di sgombero neve e pulizia del piano viabile con idonee attrezzature (lame, frese ecc), comprese le pertinenze;
C. Attività di sorveglianza stradale e primo intervento su incidente, mediante il personale proprio e quello di cui all’articolo 6 della presente Convenzione e di eventuali imprese appaltatrici.
2. ANAS S.p.A. si impegna inoltre a garantire:
a) i servizi e le lavorazioni di cui alla presente Convenzione, provvedendo alla Direzione Lavori e al Collaudo nonché alla verifica di conformità dei medesimi;
b) la copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti;
c) gli standard minimi prestazionali della manutenzione ordinaria e invernale della rete stradale di cui alla premesse, in base agli indicatori di cui all’articolo 8 e all’Allegato E alla presente Convenzione.
3. Ai fini della presente Convenzione, ANAS viene delegata ad effettuare anche tutte le attività connesse alla gestione del patrimonio stradale, quali Espropri, Concessioni, Autorizzazioni, Accessi, Pubblici- tà, etc.
4. Non sono trasferite ad ANAS e, pertanto, restano a carico della Regione e delle Province, ciascuna per quanto di competenza, tutte le utenze e la manutenzione dei beni immobili strumentali e non all’espletamento delle attività di cui al presente articolo.
5. ANAS non è responsabile di danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS medesima nello svolgi- mento delle attività di cui alla presente disposizione.
A tal proposito si allega alla presente Convenzione un “verbale di constatazione” sottoscritto dalle parti con allegata documentazione foto/video della infrastruttura stradale (ALLEGATO C).
6. ANAS si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con la Regione protocolli di intesa, ai sensi dell’articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Al- legato F”) e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 7, per il passag- gio definitivo delle citate risorse in ANAS.
ART. 4
IMPEGNI DELLA REGIONE MARCHE
1. Con la firma della presente Convenzione, la Regione Marche si impegna a:
a) per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con ANAS protocolli di intesa, ai sensi dell’articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato A”) e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 7, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.
b) liquidare all’ANAS il corrispettivo di cui al successivo art. 10.
ART. 5
IMPEGNI DELLE PROVINCE
1. Con la firma della presente Convenzione, le Province si impegnano, ciascuna per quanto di compe- tenza, a:
a) rendere disponibili, in comodato d’uso gratuito, gli immobili, i mezzi operativi e le attrezzature di cui all’Allegato B alla presente Convenzione;
b) rendere disponibile l’anagrafica delle Concessioni e Autorizzazioni rilasciate e in corso di rilascio;
c) fornire l’elenco e i contratti in essere, con relativi atti contabili, afferenti alle attività e ai servizi espletati sulle tratte di cui all’Allegato A che continuano a far capo, sotto il profilo giuridico ed economico, alle Province medesime;
d) provvedere alle forniture energetiche e alle utenze varie, ivi incluse quelle relative all’illuminazione stradale;
e) comunicare gli schemi unifilari degli impianti;
f) consentire il subentro di ANAS S.p.A. – con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione - nei contratti in essere afferenti ai servizi di sorveglianza, manutenzione ordinaria e invernale di cui all’articolo 3 della presente Convenzione congiuntamente individuati dalle Parti (cfr. Allegato D).
A tal fine, le Province si impegnano:
f1) a notificare ai terzi contraenti la cessione dei contratti di cui all’Allegato D alla presente Convenzione e ad acquisire il relativo consenso;
f2) a garantire la validità dei contratti ceduti nonché l’adempimento delle obbligazioni assunte tramite i medesimi da parte dei terzi contraenti ceduti ai sensi dell’art. 1410 c.c.
Resta inteso che l’eventuale subentro di Anas è subordinato alla preventiva verifica da parte del- la stessa del contenuto dei contratti da cedersi e del relativo onere economico ed in particolare ad una preventiva e specifica attività di “due diligence” volta a valutare l’opportunità o meno del subentro così come l’eventuale modifica/rinegoziazione delle previsioni contrattuali medesime.
Resta inoltre inteso che, in riferimento a tali contratti, tutti i debiti ed i crediti per le prestazioni già rese alla data di efficacia della presente Convenzione resteranno di esclusiva pertinenza del soggetto che ha sottoscritto il contratto, essendo il subentro di ANAS S.p.A. limitato alle presta- zioni reciproche ancora da eseguirsi da entrambe le parti contrattuali alla data di efficacia della presente Convenzione;
g) vigilare affinché l’esecuzione dei contratti in essere, facenti capo a ciascuna Provincia, non interferisca né ostacoli, in alcun modo, lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e invernale trasferite ad ANAS in forza della presente Convenzione;
h) fornire l’elenco dei magazzini, centri di squadra, depositi temporanei di rifiuti in uso e registri di carico e scarico dei rifiuti;
i) fornire l’elenco degli immobili strumentali e non strumentali esistenti lungo la rete stradale di cui alle premesse e provvedere alla manutenzione dei medesimi.
2. Fermo restando quanto sopra, le Province si obbligano a manlevare e a tenere indenne ANAS:
a) rispetto all’intero ammontare di eventuali passività o debiti esistenti alla data di efficacia della presente Convenzione e comunque derivanti da atti, omissioni, violazioni od eventi anteriori a tale data;
b) da ogni costo, perdita o danno non coincidenti con quelli previsti al precedente punto, comunque derivante ad ANAS, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rese dalla singola Provincia fossero state corrispondenti al vero, nella misura in cui tale costo, perdita o danno non sia già stato risarcito in forza del precedente punto;
c) da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere costi, perdite o danni derivanti da atti, omissioni o violazioni relativi a contratti diversi da quelli di cui all’Allegato D, da attività e compiti facenti capo alla Provincia ovvero posti in essere in data antecedente dalla data di efficacia della presente Convenzione;
d) da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS S.p.A. nell’esecuzione della presente Convenzione.
3. Resta inteso che tutti i poteri e i compiti spettanti all’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”) che non siano specificatamente trasferiti ad ANAS
S.p.A. ai sensi della presente Convenzione, continuano a far capo all’ ente di riferimento che ne man- tiene le relative responsabilità.
ART. 6
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Sulla base delle verifiche tecniche riscontrate, ANAS propone alla Regione e alle Province, ciascuno per quanto di competenza, entro il 30 settembre dell’anno precedente, il “Piano Annuale degli Inter- venti di Manutenzione Straordinaria”. Tale Piano contiene, in dettaglio, gli elementi tecnici ed eco- nomici per consentire le valutazioni di competenza.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, la Regione, sentite le Province, provvede a comunicare ad ANAS l’elenco delle priorità nei successivi 60 giorni e a prevedere il relativo impegno della spesa nel documento di programmazione economico finanziaria dell’anno di esecuzione degli interventi. Una volta che sia assicurata la copertura finanziaria, gli interventi verranno realizzati da ANAS in qualità di Stazione Appaltante.
3. Per la realizzazione di tali interventi, la Regione Marche e le Province si obbligano a reperire e a tra- sferire ad ANAS S.p.A. le somme occorrenti, come di volta in volta determinate congiuntamente tra le Parti, per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi medesimi. ANAS S.p.A. si impegna a fornire alla Provincia interessata il rendiconto delle spese sostenute per la gestione di tali interventi.
4. ANAS, in ogni caso, non è responsabile di danni a cose o persone che siano conseguenza della man- cata realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria la cui copertura finanziaria non sia assi- curata dalla Regione.
ART. 7
PERSONALE
1. ANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo in- determinato – a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’assegnazione temporanea del personale
regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato F”).
2. Nell’ambito dei protocolli di intesa di cui al comma 1, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato tempora- neamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale interessato, durata, condizioni, etc.).
3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di comune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi del presente articolo.
4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all’acquisizione della manifestazione di in- teresse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all’atto del passaggio, ga- rantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli ri- spettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS all’esito delle procedure di cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono la c.d. “tutela crescente” in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo della L. n. 183/2014, c.d. “Jobs Act”), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in caso di recesso illegittimo previ- sta dall’art. 18 della L. n. 300/1970.
ART. 8
MEZZI ED ATTREZZATURE
1. Ai fini della gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Province cedono ad ANAS in comodato d’uso gratuito i mezzi e le attrezzature di cui all’allegato elenco B. Tali mezzi dovranno ri- sultare perfettamente funzionanti e revisionati.
ART. 9
DEFINIZIONE PARAMETRI PRESTAZIONALI
1. La valutazione delle attività di cui all’art. 3 avviene attraverso la verifica di standard prestazionali, rilevanti ai fini della definizione della componente variabile del corrispettivo di cui all’articolo 9. Le variabili caratteristiche delle attività di manutenzione ordinaria per le quali è possibile effettuare un monitoraggio delle prestazioni erogate sono:
• gestione delle opere a verde;
• segnaletica orizzontale;
• gestione delle attività invernali;
• interventi di ripristino delle pavimentazioni in emergenza.
2. Le modalità di misurazione degli indicatori ed i singoli valori di riferimento sono definiti nell’allegato E.
A ciascun indicatore specifico è associato un fattore decimale di ponderazione:
IVE | gestione delle opere a verde | 20% |
ISO | segnaletica orizzontale | 35% |
INE | gestione delle attività invernali | 20% |
IPA | interventi di ripristino delle pavimentazioni in emergenza | 25% |
3. Il valore dell’Indicatore Complessivo è dato da:
I = (0,2 IVE + 0,35 ISO + 0,20 INE + 0,25 IPA )
4. Un valore dell’Indicatore inferiore all’unità comporta l’applicazione di una penale “Q” sul corrispet- tivo individuato dall’articolo 9.
ART. 10
CORRISPETTIVO
1. Per la realizzazione dei servizi e delle attività di cui all’Art. 3 della presente Convenzione, trattandosi di servizi e attività svolti su strade prevalentemente di tipo C, in pianura (< 600 m. s.l.m.), la Regione si obbliga a riconoscere ad ANAS S.p.A., su base annua, un corrispettivo, al netto dell’IVA e di ogni eventuale ulteriore onere fiscale pari a € 8.000/Km.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 dovrà essere pagato, anciticipatamente, con cadenza trimestrale.
3. A decorrere dal secondo anno il suddetto importo sarà aggiornato con l'applicazione della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita operai ed impiegati intervenuta nei dodici mesi precedenti.
4. I1 primo pagamento, dovuto per il primo trimestre a decorrere dalla firma del Verbale di consegna, avverrà entro il termine di 30 giorni dalla formalizzazione del Verbale di consegna.
ART. 11
LAVORI DI SOMMA URGENZA
1. Fermo restando quanto riportato agli articoli 2, 3 e 5, nel caso fosse necessario provvedere ad inter- venti di somma urgenza dovuti ad eventi straordinari ed imprevedibili, ANAS, ne darà comunicazio- ne alla Regione ovvero alle Province, laddove applicabile e, in mancanza di diversa tempestiva indi- cazione da parte del soggetto interessato, provvederà alla esecuzione dei medesimi lavori. Al compi- mento degli stessi ANAS provvederà a trasmettere la relativa documentazione tecnico/amministrativa ai fini del rimborso degli oneri economici sostenuti.
2. La Regione ovvero le Province, laddove applicabile si impegnano ad effettuare il relativo pagamento tempestivamente, secondo la disponibilità in bilancio e, comunque, entro il semestre successivo alla rendicontazione dell’evento.
ART. 12
DURATA
0.Xx validità della presente Convenzione decorre dalla data di esercizio delle attività, in materia di viabi- lità, conferite ad ANAS ai sensi della presente Convenzione, contestualmente all’effettivo trasferi- mento delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative. Fino alla predetta data, restano affidati alla Regione Marche e alle Province di Ancona Pesaro e Urbino, Fermo, Macerata e Ascoli Xxxxxx i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dei medesimi enti.
La presente Convenzione ha durata triennale, rinnovabile di ulteriori tre anni.
2. Con appositi verbali sottoscritti dalle Parti, decorreranno gli effetti per ANAS S.p.A. della gestione della viabilità in argomento.
ART. 13
DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO
1. In caso di ripetute o gravi inadempienze agli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, come previsti dalle precedenti disposizioni, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, ai sensi e per gli effet- ti dell’art. 1454 c.c., di risolvere la presente Convenzione qualora, all’esito di diffida ad adempiere - da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. ovvero via P.E.C. – in un termine non inferiore a quindici (15) giorni la Parte inadempiente non esegua la prestazione oggetto di contestazione.
2. Costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art.1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il mancato o inesatto adempimento da parte di ANAS S.p.A. nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convezione, tali da determinare gravi e ripetute inefficienze;
- il mancato o tardivo trasferimento ad ANAS S.p.A. delle risorse economiche necessarie all’espletamento degli interventi di manutenzione straordinaria ovvero il tardivo pagamento dei lavori di somma urgenza.
ART. 14
LEALE COLLABORAZIONE
1. Le Parti, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica collaborazione reciproca, ispirata ai principi di leale collaborazione nell’esecuzione della presente Convenzione per la migliore realizzazione degli obiettivi ivi indicati.
ART. 15
CONTENZIOSO
1. Le liti riguardanti la rete stradale oggetto della presente convenzione in cui siano parte le Province o la Regione Marche, già instaurate al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, ovvero quelle che eventualmente saranno successivamente promosse relativamente ad eventi anteriori alla sottoscrizione della stessa e riguardanti la rete stradale di rispettiva competenza che viene affidata in gestione con il presente atto, verranno coltivate e definite dalle Province o dalla Regione tenendo indenne ANAS S.p.A.
ART. 16
PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI
1. Gli allegati B, C, D ed E alla presente convenzione saranno redatti entro sessanta giorni dalla sotto- scrizione della stessa.
ART. 17
CLAUSOLA RISOLUTIVA
1. Qualora entro il termine di un anno dalla data di efficacia della presente Convenzione, non si sia per- fezionato il processo di riclassificazione e ritrasferimento ad ANAS delle tratte stradali ricadenti nel territorio della Regione Marche e delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Xxxxxx, le Parti si impegnano a rinegoziare la presente Convenzione e a ridefinire l’importo del corrispettivo.
2. Qualora non venga raggiunto, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 un accordo tra le Parti, la presente Convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta.
ART. 18
FORO COMPETENTE
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente a decidere su qualsivoglia controversia derivante dalla presente Convenzione è quello di Roma.
ART. 19
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione mantiene la propria validità, e dunque permangono le obbligazioni in virtù di essa rispettivamente assunte, anche a fronte di even- tuali modificazioni della compagine azionaria di ANAS che intervengano durante la vigenza della Convenzione.
ART. 20
REGISTRAZIONE
1. La registrazione dell’atto potrà avvenire solo in caso di uso, a norma dell’art.1, della tariffa II allegata al DPR 131/86 e le spese di registrazione saranno a definitivo carico della parte inadempiente.
REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI ANCONA
PROVINCIA DI ASCOLI XXXXXX
PROVINCIA DI FERMO
PROVINCIA DI MACERATA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
ANAS S.p.A.
Allegato “A”
Elenco e planimetria delle strade ricadenti nella Regione Marche e delle Province di Ancona, Ascoli Xxxxxx, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino la cui gestione, manutenzione ordinaria e invernale è affidata ad ANAS S.p.A
Allegato “B”
Elenco degli immobili, dei veicoli, dei mezzi operativi e delle attrezzature della Regione e delle Provin- ce, afferenti alla manutenzione stradale, da concedere in comodato d’uso ad ANAS S.p.A
Allegato “C”
Verbale di constatazione
Allegato “D”
Elenco dei contratti nei quali subentra ANAS
Allegato “E”
Indicatori prestazionali