ATTO INTEGRATIVO 2022-2024 DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 18 FEBBRAIO 2022
ATTO INTEGRATIVO 2022-2024 DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 18 FEBBRAIO 2022
(art. 6 commi 13, ultimo periodo, e 20 bis del Decreto Legislativo n. 45 del 2013 e s.m.i)
“Sviluppo e gestione, attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio, di un sistema informativo integrato e delle banche dati correlate per la raccolta dei dati trasmessi dai soggetti obbligati, la gestione delle procedure amministrative e il monitoraggio dei dati sulla radioattività, al fine della digitalizzazione di tutti i flussi di dati che ISIN ai sensi del D.lgs. 101/2020”
TRA
L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN (di seguito denominato “ISIN”), Codice Fiscale 97956490581, con sede a Roma, in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
x. 000, nella persona del Direttore, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, al presente atto autorizzato in forza dei poteri conferiti dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento interni;
E
L’Unione Italiana Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata “Unioncamere”), Codice Fiscale 01484460587, con sede a Roma, in Piazza Sallustio n. 21, nella persona del Segretario Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, al presente autorizzato in base alla delibera del Comitato Esecutivo n.30 del 21 giugno 2022
PREMESSO che
- il D.lgs. n. 45 del 2014, ed in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, ha istituito l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (di seguito ISIN) con funzioni e compiti di autorità nazionale di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
- legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”, all’articolo 20, ha stabilito i “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva 2019/59/Euratom…”, prevedendo nel comma 1, lettera c) l’introduzione “a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione>
- il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101 <Recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom..> ha disciplinato gli obblighi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ed in particolare agli articoli 13, comma 2, 18, comma 1,
21, 22, comma 6, 23, comma 7, 38, comma 5, 59, 60 e 67 prevede, a carico di operatori, esercenti, e soggetti che producono, detengono, svolgono attività di intermediazione e commercio, obblighi di comunicazione alla Rete Nazionale di sorveglianza dell’ISIN e al sito istituzionale di ISIN dei dati e delle informazioni relativi alla concentrazione media annua di radon in aria, alle misure di concentrazione di attività, materiali e rifiuti solidi, liquidi e aeriformi oggetto di allontanamento, ai provvedimenti di rilascio, modifica e revoca dell’autorizzazione all’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, e all’importazione o esportazione di tali prodotti, nonché ai tipi, quantità di radioattività, concentrazioni e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti radioattivi e alle sorgenti sigillate ad alta attività;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 2), lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., il Sistema camerale italiano detiene il Registro delle imprese, nel quale sono registrati i dati giuridici, economici, patrimoniali e amministrativi delle imprese italiane, comprensivi quindi di quelli dei soggetti obbligati ai fini della normativa ISIN;
- la Legge 25 gennaio 1994 n. 70, disciplina il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, con il quale imprese ed enti comunicano la quantità di rifiuti prodotti, trasportati e gestiti ivi compreso le autorizzazioni ambientali che le Camere di Commercio raccolgono annualmente e che mettono a disposizione della pubblica amministrazione centrale e locale;
- ai sensi della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, Unioncamere ha il compito di predisporre una raccolta statistica a livello territoriale a partire dai dati MUD;
- il Sistema camerale italiano gestisce albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e diversi registri telematici ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, per attuare le norme europee sulla responsabilità dei produttori in attività ad elevato impatto ambientale;
- in data 21.12.2018 UNIONCAMERE e ISIN hanno stipulato un Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 6, commi 13 e 20-bis del D.lgs. n. 45 del 2014, con scadenza al 31.12.2021, avente ad oggetto: l’individuazione e realizzazione di soluzioni operative e modalità tecniche per la messa in opera delle infrastrutture informatiche per la gestione delle procedure amministrative e di gestione dell’ISIN; la realizzazione, attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio, di una soluzione informatica integrata per la gestione delle procedure amministrative dei soggetti obbligati e delle banche dati ambientali telematiche correlate; e la definizione attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio, delle soluzioni tecniche- operative per la imposizione e la riscossione delle entrate connesse alle procedure amministrative e per la interoperabilità tra le banche dati:
- in data 30.12.2019 Unioncamere e ISIN, hanno stipulato un Atto integrativo dell’Accordo quadro del 21.12.2018 per la <Realizzazione, attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio, di un sistema nazionale informativo integrato per la raccolta delle informazioni ambientali da chi detiene, utilizza, commercia e importa materiali
radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, e da chi produce, trasporta e gestisce rifiuti radioattivi>;
- in attuazione dell’Atto integrativo del 30.12.2019, sono stati realizzati il Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattività – SINRAD, per la raccolta e la gestione dei dati di monitoraggio della radioattività ambientale, e il Sistema informativo integrato STRIMS, per l’adempimento degli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati e delle informazioni su materiali, sostanze, sorgenti e rifiuti radioattivi prodotti o gestititi;
- ISIN ha evidenziato la necessità di procedere alla messa a punto di nuove funzioni e strumenti necessari al miglior funzionamento delle banche dati ambientali realizzate nell’ambito del citato Atto integrativo del 30.12.1019 al fine della digitalizzazione di tutti i flussi di dati che ISIN deve raccogliere in base al D.lgs. 101/2020, in linea con il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale;
- è interesse di Unioncamere valorizzare il patrimonio informativo del Registro delle imprese, del fascicolo elettronico dell’impresa e delle banche dati ambientali del sistema camerale attraverso l’implementazione dei dati informativi provenienti da nuove base di dati, tra i quali quelli relativi agli enti e imprese autorizzate ad operare con materiale radioattivo nonché di favorire processi di semplificazione amministrativa delle imprese anche attraverso il riuso della rete telematica e delle soluzioni applicative del sistema delle camere di commercio di comunicazione digitale con le imprese
- in data 18 febbraio 2022 ISIN e l’Unione italiana delle Camere di Commercio hanno stipulato, in continuità con il precedente Accordo quadro del 21.12.2018, un nuovo Accordo Quadro di collaborazione ai sensi dell’art.6 commi 13, ultimo periodo, e 20 bis del D.lgs. n. 45 del 2014 (di seguito Accordo di collaborazione) per assicurare senza soluzione di continuità, attività volte alla gestione unitaria dei servizi strumentali, delle banche dati ambientali, delle infrastrutture informatiche e delle procedure amministrative dell’ISIN, in collaborazione con il sistema camerale interconnesso dalla sua rete telematica, con il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti;
- le finalità delle “Attività di comune interesse” indicate all’articolo 2 dell’Accordo di collaborazione del 18 febbraio 2022 prevedono, tra l’altro, che le parti collaborano per lo sviluppo e gestione, attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio, di un sistema informativo integrato e delle banche dati correlate per la raccolta dei dati trasmessi dai soggetti obbligati, la gestione delle procedure amministrative e il monitoraggio dei dati sulla radioattività, al fine della digitalizzazione di tutti i flussi di dati che ISIN deve raccogliere in base al D.lgs. 101/2020;
- gli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 3, dell’Accordo di programma del 18 febbraio 2022 stabiliscono, rispettivamente, che la gestione di ogni linea di lavoro corrispondente alle attività in questione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) dell’Accordo medesimo, <è descritta nel Piano di Lavoro di Dettaglio> che, completo di quadri economici, deve essere
<definito nell’ambito di apposito Atto integrativo da stipularsi nel corso del 2022;
- le parti come sopra costituite intendono addivenire alla stipula di un Atto integrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’Accordo di collaborazione del 18.02.2022, per definire il Piano di Lavoro avente ad oggetto la gestione, l’implementazione e l’ulteriore sviluppo del Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattività – SINRAD, per la raccolta e la gestione dei dati di monitoraggio della radioattività ambientale, e del il Sistema informativo integrato STRIMS, per l’adempimento degli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati e delle informazioni su materiali, sostanze, sorgenti e rifiuti radioattivi prodotti o gestititi, e più in generale con l’obiettivo di attuare la <digitalizzazione di tutti i flussi di dati che ISIN deve raccogliere in base al D.lgs. 101/2020> < attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio>;
VISTI
- l’articolo 6, commi 13 e 00 xxx, xxx Xxxxxxx Legislativo n. 45 del 2014, prevede che i ISIN può stipulare convenzioni con organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare, per lo svolgimento dei propri compiti, e con amministrazioni pubbliche, per la gestione unitaria dei servizi strumentali;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, disciplina gli accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. disciplina gli “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;
Tutto ciò premesso le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ARTICOLO 2
(Attività di comune interesse)
1. Il presente Atto integrativo, come previsto dall’art. 2 lettera b) dell’accordo del 10.02.2022, definisce gli ambiti di collaborazione tra le parti per le seguenti finalità:
a. integrazione e nuovi sviluppi dei sistemi informativi realizzati nell’ambito dell’Atto Integrativo tra ISIN e Unioncamere del 30.12.2019 per l’implementazione del processo di digitalizzazione della raccolta dai soggetti obbligati, gestione e monitoraggio, di tutti i flussi di dati ambientali, ai sensi del D.lgs. n.10 del 2020;
b. valorizzazione e utilizzo delle competenze amministrative, ambientali e di analisi dei dati e dell’infrastruttura tecnologica del sistema camerale, ai fini della digitalizzazione e semplificazione amministrativa degli adempimenti dei soggetti obbligati.
2. La realizzazione della attività di cui al punto 1 è oggetto di un apposito Piano di Lavoro delle azioni con relativo quadro economico.
1. L’ISIN:
ARTICOLO 3
(Obblighi delle Parti)
a) assume l’indirizzo strategico per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2;
b) approva il Piano di Lavoro (PL), predisposto da Unioncamere, che in attuazione dell’indirizzo strategico contiene le soluzioni progettuali e tecniche operative;
c) approva i successivi stati di avanzamento del Piano di Lavoro attraverso Piani di Lavoro di dettaglio predisposti dal gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5;
d) collabora con Unioncamere per definire le attività di servizio e di assistenza tecnico- amministrativa del sistema camerale per le finalità di cui al presente atto;
e) assicura la gestione dei rapporti amministrativi e la necessaria collaborazione con Unioncamere per consentire la realizzazione delle attività regolamentate dal presente Atto integrativo;
2. Unioncamere collabora per consentire la realizzazione delle attività previste dal presente accordo integrativo ed in particolare si impegna a individuare, definire e realizzare, in collaborazione con i competenti Uffici dell’ISIN le seguenti attività:
a. sviluppo di nuove funzioni del Sistema informativo integrato STRIMS e della banca dati SINRAD per la raccolta digitale dei dati trasmessi dai soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. 101/2020, la gestione delle procedure amministrative e il monitoraggio dei dati sulla radioattività;
b. evoluzione delle applicazioni di cui alla lettera a) per consentire ai competenti uffici di ISIN l’adempimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla norma e per garantire senza soluzione di continuità la gestione e il mantenimento delle applicazioni realizzate in attuazione dell’Atto integrativo del 30.12.2019 all’Accordo di collaborazione del 21.12.2018;
c. integrazione delle basi di dati di cui alla lettera a) con i dati del Registro Imprese e delle banche dati ambientali delle camere di commercio, al fine di assicurare tra Pubbliche amministrazioni l’interoperabilità delle banche dati esistenti;
d. valorizzazione e riuso della rete telematica e delle soluzioni applicative del sistema delle camere di commercio di comunicazione digitale con le imprese, anche al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese;
e. messa a punto di modalità di comunicazione applicativa per assicurare, in condizioni di sicurezza, l’interoperabilità con le altre Pubbliche Amministrazioni e con il mercato degli operatori di Software;
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte da Unioncamere sulla base delle condizioni, dei requisiti e delle modalità contenuti nei Piani di Lavoro di dettaglio (PLD) di cui all’art. 4.
4. Unioncamere può stipulare contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, nel rispetto del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e a condizione che tale supporto sia necessario per realizzare le attività e conseguire le finalità previste dal presente Xxxx.
5. Alla scadenza del termine di efficacia del presente Accordo, Unioncamere è obbligata a prestare tutta la collaborazione necessaria per agevolare e consentire il trasferimento del sistema e di tutti i dati, e per garantire, sulla base di apposito accordo che ne disciplinerà tempi, modalità e costi, lo svolgimento delle attività dell’ISIN senza soluzione di continuità.
6. In caso di risoluzione anticipata del presente Accordo imputabile a Unioncamere, la collaborazione di cui al comma 5 dovrà essere prestata senza oneri a carico di ISIN.
ARTICOLO 4
(Piano di Lavoro)
1. Le attività di cui al punto 1 dell’art. 2 sono sviluppate sulla base di Piano di Lavoro (PL) per “Sviluppo e gestione, attraverso la valorizzazione della rete telematica delle camere di commercio, del sistema informativo integrato (STRIMS) e delle banche dati correlate per la raccolta dei dati trasmessi dai soggetti obbligati, la gestione delle procedure amministrative e il monitoraggio dei dati sulla radioattività, al fine della digitalizzazione di tutti i flussi di dati che ISIN deve raccogliere in base al D.lgs. 101/2020” proposto da Unioncamere e allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante del presente atto integrativo dell’Accordo integrativo e che definisce gli aspetti tecnici ed economico-organizzativi delle attività.
2. Il Piano di Lavoro (PL) definisce gli obiettivi da conseguire e le attività da effettuare, con una previsione dei costi e un cronoprogramma di massima.
3. Unioncamere, con il Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, predispone stati di avanzamento del Piano di lavoro attraverso Piani di Lavoro di Dettaglio delle attività (PLD), definisce l’organizzazione delle azioni e il cronoprogramma di dettaglio nonché i suoi stati di avanzamento da sottoporre ad ISIN per approvazione.
ARTICOLO 5
(Organizzazione delle attività)
1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Atto è attivato un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei competenti uffici dell’ISIN e di Unioncamere per le funzioni di cui agli articoli precedenti.
2. Il Piano di Lavoro di cui all’art. 4 comma 3 ed i suoi stati di avanzamento sono sottoposti all’approvazione dei competenti uffici dell’ISIN, su proposta del Gruppo di Lavoro.
ARTICOLO 6
(Durata e decorrenza)
0.Xx presente Atto, integrativo dell’Accordo di collaborazione del 18 febbraio 2022, decorre dalla data di sottoscrizione in modalità digitale.
2. Il termine finale di efficacia del presente atto è il 31 dicembre 2024.
3. Il presente atto potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti. Eventuali proroghe potranno essere richieste non meno di 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine da entrambe le parti.
ARTICOLO 7
(Responsabili dell’Accordo e monitoraggio)
1. Il Responsabile dell’Atto integrativo per l’ISIN è il Direttore dell’ISIN; per Unioncamere è il competente Vicesegretario Generale di Unioncamere per le tematiche ambientali.
2. I Responsabili di cui al comma 1, vigilano sul corretto espletamento delle attività ricomprese nel presente Atto e dirimono eventuali problemi operativi che dovessero insorgere.
3. Per le attività di vigilanza di cui al comma 2 i responsabili dell’Atto possono avvalersi di propri delegati.
4. Le attività e le modalità ope000rative disciplinate dal presente accordo sono sottoposte a verifiche periodiche, anche al fine di predisporre eventuali miglioramenti sulla base dell’esperienza maturata.
ARTICOLO 8
(Risorse e modalità di pagamento)
1. ISIN si impegna con proprie risorse a rimborsare i costi sostenuti da Unioncamere per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 come declinate nel Piano di Lavoro (PL) allegato al presente Atto Integrativo, fino ad un massimo complessivo di € 796.000,00 (euro settecentonovantseimila/00=) ripartiti pro quota come indicato al comma 2.
2. Le spese per le attività di cui al comma 1, fino all’importo massimo complessivo di € 796.000,00 (euro settecentonovantseimila/00=) risultante dal quadro economico del Piano di Lavoro, troveranno copertura in termini di competenza e cassa alle voci del bilancio di previsione ISIN per ciascuna delle annualità del presente accordo sulla base di quanto previsto nella tabella di seguito riportata e saranno rimborsate da ISIN in favore di Unioncamere secondo il seguente piano di riparto:
VOCI | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
13102 | gestione, manutenzione e sviluppo attività art. 3, comma 2 | € 257.488 | € 329.624 | € 208.888 | € 796.000 |
Totali | € 257.488 | € 329.624 | € 208.888 | € 796.000 |
4. Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato da ISIN previa presentazione di rendicontazione tecnico-economica da parte di Unioncamere a completamento delle singole attività previste dai singoli piani operativi di dettaglio.
5. Per le erogazioni di cui al comma 3 Unioncamere emetterà note elettroniche di addebito intestate a Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione – ISIN - CF 97956490581, che provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato a Unioncamere, indicato in calce alla nota di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
ARTICOLO 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell’Atto.
ARTICOLO 10
(Riservatezza e responsabilità)
1. Tutte le documentazioni e le informazioni di cui Unioncamere verrà in possesso durante l’esecuzione delle attività previste dal presente Atto, sono considerate riservate e ne è vietata la divulgazione a terzi.
2. Unioncamere è, a tutti gli effetti, unica responsabile per l’adempimento di quanto pattuito nel presente Accordo e si impegna a sollevare l’ISIN da qualsiasi pretesa di soggetti terzi per prestazioni rese nell’ambito delle attività previste dal medesimo Accordo.
ARTICOLO 11
(Risoluzione)
1. In caso di grave ritardo o di negligenza di UNIONCAMERE nell’adempimento degli obblighi assunti, il presente Accordo si risolverà di diritto su semplice dichiarazione dell’ISIN, ove la diffida ad adempiere, contenente l’indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata a Unioncamere con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre 15 (quindici) giorni.
ARTICOLO 12
(Domicilio)
1. Ai fini e per gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:
- l'Unioncamere a Roma, in Piazza Sallustio n. 21;
- l’ISIN a Roma, in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 000.
ARTICOLO 13
(Foro competente)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o attuazione del presente Accordo, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Direttore ISIN Segretario Generale UNIONCAMERE Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx