Contract
C:\Documents and Settings\marcolin_n.ZOLADOM.241\Impostazioni locali\Temp\codice_disciplinare_2010.1273569572.doc
Prot. 9195/2010
PUBBLICAZIONE DEL
C O D I C E D I S C I P L I N A R E
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Sviluppo
Richiamati
- il c.c.n.l. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto l’11 aprile 2008;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
pubblica
il Codice disciplinare di cui all’art. 3 del richiamato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto delle Regioni e della Autonomie Locali, come integrato dal Capo V del Titolo IV del D.Lgs. 150/2009, con le seguenti modalità:
- affissione all’Albo pretorio comunale,
- pubblicazione sul sito web e sulla intranet del Comune di Xxxx Xxxxxxx,
- affissione in tutte le sedi lavorative comunali,
- consegna ai Direttori di area,
- consegna ai Responsabili di servizio.
Zola Predosa, 27 Aprile 2010
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile del Servizio
Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
tel 000.00.00.000
xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200 pagina 1 di
1111
CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIPENDENTE
(art. 3 CCNL 11.04.2008 integrato con le disposizioni di cui al D.Lgs.27 ottobre 2009, n.150)
[Norme di carattere generale ed obblighi del dipendente]
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. Il dipendente conforma la sua condotta agli obblighi contenuti nell’art. 23 del ccnl del 6 luglio 1995, nel codice di comportamento allegato al ccnl del 22 gennaio 2004 ed agli obblighi concernenti la prestazione lavorativa stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione comunale.
[RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO E MULTA]
5. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
[SOSPENSIONE DAL SERVIZIO]
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
(da applicarsi compatibilmente con l’art. 55-quater lettera b) X.Xxx 165/2001 introdotto dal D.Lgs 150/2009
– licenziamento con preavviso)
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) [testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa]; (disapplicato e sostituito dall’art.55-bis comma 7 D.Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs 150/2009 - sospensione dal servizio fino a 15 giorni)
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) [sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente].
(disapplicato e sostituito dall’art.55-quater lettera e) X.Xxx 165/2001 introdotto dal D.Lgs 150/2009 - licenziamento senza preavviso)
[SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 6 MESI]
7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) [assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15];
(disapplicato dall’art.55 – quater lettera b) X.Xxx 165/2001 introdotto dal X.Xxx 150/2009 – licenziamento con preavviso)
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d) [persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio];
(disapplicato e sostituito dall’art.55-quater comma 2 D.Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs 150/2009 - licenziamento con preavviso)
e) [esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo]; (disapplicato e sostituito dall’art.55-quater lettera e) D.Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs 150/2009- licenziamento senza preavviso)
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. (disapplicato e sostituito dall’art.55 - quater comma 1 lett.a) D.Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs 150/2009 per il dipendente che commette tale illecito: licenziamento senza preavviso)
Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
D.Lgs 165/2001 - Art.55-bis comma 7 (Ipotesi introdotta da X.Xxx.150/09)
Il lavoratore dipendente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
D.Lgs 165/2001 - Art.55-sexies commi 1 –2- 3 (Ipotesi introdotta dal D.Lgs 150/2009)
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’art.54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale, accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’art.33, co.8, e all’art.34, co.1,2,3 e 4 D.Lgs.2001/165. Il procedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili non aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento.
[LICENZIAMENTO CON PREAVVISO]
8. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) [ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata]
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio
(testo come sostituito da art.55 quater-lett.c, X.Xxx 165/2001 introdotto dal X.Xxx.150/09);
d) [mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6]
assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione
(testo come sostituito da art.55- quater-lett.b, X.Xxx 165/2001 introdotto dal X.Xxx.150/09);
e) continuità, nel biennio, [dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento] o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio
(testo parzialmente sostituito da art.55-quater comma 2 D.Lgs 165/2001 introdotto dal X.Xxx. 150/2009: “il licenziamento in sede disciplinare è disposto, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’art.54 del D.lgs 165/2001”).
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo
(testo parzialmente sostituito da art.55- quater lett. e) D.Lgs 165/2001 introdotto dal X.Xxx. 150/2009 che prevede il licenziamento senza preavviso);
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona
(testo parzialmente sostituito da art.55 quater lett. e) X.Xxx. 165/2001 introdotto dal X.Xxx. 150/2009 che prevede il licenziamento senza preavviso);
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità (testo parzialmente sostituito da art.55- quater lett. f) D.Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs. 150/2009 che prevede il licenziamento senza preavviso);
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
[LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO]
9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi - falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
(testo parzialmente sostituito da applicarsi compatibilmente con l’art.55-quater-lett.d X.Xxx 165/2001 introdotto dal X.Xxx.150/2009);
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000;
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) [condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici] condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro
(testo come sostituito dall’art.55-quater-lett.f D.Lgs 165/2001 introdotto dal X.Xxx.150/09);
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché xxxxx, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
[Nuova ipotesi introdotta da art.69 D.Lgs.150/09]
licenziamento disciplinare - D.Lgs 165/2001 - Art.55-quarter
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
(…)
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui.
[Nuova ipotesi introdotta da art.69 D.Lgs.150/09]
Reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 - D.Lgs 165/2001 - Art.55-quinquies
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
Tavola sinottica
Fonte | Fattispecie disciplinari | Sanzioni |
CCNL 11/4/2008 art. 3, c. 4 | - inosservanza delle disposizioni di servizio; - condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti e nei confronti del pubblico; - negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; - inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; - rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. | Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari |
a 4 ore di retribuzione | ||
CCNL 11/4/2008 art. 3, c. 5 | - recidiva nelle mancanze previste dal comma 5 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; - particolare gravità delle mancanze previste al comma 5; - assenza ingiustificata dal servizio fino a 3 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi; - ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; - svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; - comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; - alterchi negli ambienti di lavoro anche con utenti o con terzi; - manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970; - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; - violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi. | Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un |
massimo di 10 giorni | ||
D.Lgs. 165/2001 art. 55 bis, c. 7 | - Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità | Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, |
fino a 15 giorni, | ||
commisurata | ||
all’illecito contestato | ||
nel | ||
procedimento | ||
disciplinare | ||
connesso | ||
D.Lgs. 165/2001 art. 55 sexies, c. 1 | - ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, la violazione, da parte del dirigente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. | Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da |
un minimo di 3 giorni | ||
fino ad un massimo di | ||
3 mesi, in proporzione | ||
all’entità del |
Fonte | Fattispecie disciplinari | Sanzioni |
risarcimento | ||
D.Lgs. 165/2001 art. 55 sexies, c. 3 | - Mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente. | Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa |
CCNL 11/4/2008 art. 3, c. 6 | - recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 6 presentino caratteri di particolare gravità; - occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; - chi avalli, aiuti o permetta comportamenti tesi all’elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell’orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi; - alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; - qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per l’Amministrazione. - | Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi |
D. Lgs. 165/2001 art. 55 sexies, c. 2 | - Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell’ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione. | Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell’eventuale ricollocamento del lavoratore |
CCNL 11/4/2008 art. 3, c. 7 D. Lgs. 165/2001 art. 55 quater, c. 1, lett. b) e c) | - recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 6 e 10, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 13 lett. a); - recidiva nell’infrazione di cui al comma 10 lettera b); - ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio. | Licenziamento con preavviso |
D. Lgs. 165/2001 art. 55 quater, c. 2 | - condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; - violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; - reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e | Licenziamento con preavviso |
Fonte | Fattispecie disciplinari | Sanzioni |
inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. - assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; - nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54 del d. lgs. 165/2001. | ||
CCNL 11/4/2008 art. 3, c. 8 D. Lgs. 165/2001 art. 55 quater, c. 1, lett. d) | - condanna passata in giudicato: ▪ per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. ▪ per gravi delitti commessi in servizio; ▪ per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; ▪ falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; ▪ falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; ▪ reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; ▪ condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; ▪ condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; ▪ violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 2, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ▪ l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché xxxxx, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. | Licenziamento senza preavviso |
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