Direzione generale per l’Attività Ispettiva Prot. 37/0001572
INTERPELLO N. 2/2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva Prot. 37/0001572
Roma, 27 gennaio 2012
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxx
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di nolo a caldo eccedente il 2% dell’importo delle prestazioni affidate – responsabilità solidale ex art. 35, comma 28, L. n. 248/2006.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori.
In particolare, l’istante chiede se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente - noleggiatore.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre sottolineare che la fattispecie del “nolo” è una figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario e l’eventuale prestazione lavorativa di un operatore.
In mancanza di una esplicita definizione legislativa, l’istituto in esame viene inquadrato, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito della disciplina civilistica del contratto
di locazione (artt. 1571 c.c. e ss.), e distinto nelle due tipologie del “nolo a freddo” e del “nolo a caldo”.
La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario; la seconda figura risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all’utilizzo del macchinario, attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (cfr. sentenze Cass. Penale Sez. IV nn. 23604 - 34327- 41791/2009).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato quali siano gli elementi utili ai fini della qualificazione della fattispecie concreta in termini di nolo a caldo, nonché la differenza esistente, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto negoziale, tra quest’ultima e gli schemi contrattuali dell’appalto e del subappalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore si obbligano nei confronti del committente al compimento di un’opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
Diversamente, nel nolo il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.
La distinzione operata dalla giurisprudenza, sia pure ai fini della corretta applicazione delle tutele prevenzionistiche di cui al D.Lgs. n. 81/2008, trova conferma nelle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, concernenti la disciplina regolatoria in materia di contratti pubblici.
L’art. 118 del D.Lgs. citato contempla, infatti, uno specifico regime autorizzatorio per i contratti di subappalto in senso stretto, intesi quali contratti derivati in virtù dei quali l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione, in tutto od in parte, del servizio assunto.
La disposizione prevede altresì, al comma 11, in relazione alle altre categorie di subcontratti – aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e noli a caldo – l’applicazione della medesima disciplina autorizzatoria del subappalto se ricorrano determinati presupposti, ossia il contratto sia di importo superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Da quanto sopra emerge che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando
forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.
Più in particolare si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel richiamare l’art. 141, comma 4,
D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale l’affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, ha affermato che l’intenzione del Legislatore, secondo un’interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell’appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori.
Xxxxx stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo cui “la fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bologna, 22 novembre 2009).
IL DIRETTORE GENERALE
(x.xx Xxxxx Xxxxxxx)
DP
SC