Contract
Nota Informativa................................................. | 2 |
Informazioni relative al contratto....................... | 2 |
Informazioni relative alla società........................ | 7 |
Informazioni in corso di contratto........................ | 7 |
Condizioni Contrattuali............................... | 8 |
Regolamento Fondi Interni................................ | 13 |
Criteri d'Investimento dei Fondi Interni................ | 14 |
Informativa sul trattamento | |
dei dati personali................................................ | 15 |
II servizio Clienti 800-515050 è a disposizione per qualsiasi informazione dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9.00-13.00 e 14.30-17.00
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il presente contratto di assicurazione.
Informazion i relativ e a l contratto Versamenti minimi
Cherry prevede versamenti con cadenza annuale o infrannuale (semestrale, trimestrale, mensile) di importi minimi rispettivamente di EURO 1.500 seannui, EURO 750 sesemestrali, EURO 350 se trimestrali, EURO 125 se mensili, a cui si aggiungono le spese. E' sempre possibile effettuare versamenti aggiuntivi a partire da EURO 500.
Flessibilità nei versamenti
In qualunque momento è possibile modificare l'importo dei versamenti, nei limiti dei minimi previsti, interrompere temporaneamente o definitivamente la corresponsione dei versamenti, mantenendo comunque in essere il contratto, limitatamente alle prestazioni acquisite. Ad ogni ricorrenza annuale è possibile cambiare la frequenza della corresponsione. E' anche prevista la possibilità di riprendere i versamenti a partire da una qualsiasi ricorrenza successiva al momento dell'interruzione.
Corresponsione dei versamenti e durata dell'investimento
Xxxxxx è un'assicurazione a vita intera; il contratto è valido finchè il Cliente (Contraente) non richieda la liquidazione del capitale oppure finchè la prestazione non venga erogata per premorienza dell'assicurato.
La corresponsione dei versamenti non può avvenire successivamente al decesso dell'Assicurato. Le modalità di versamento sono descritte nell'Art. 1 1 delle Condizioni Contrattuali.
Prestazioni
Essendo le prestazioni del presente prodotto espresse in quote, si rende necessaria la seguente precisazione:
• per quote assicurate di base si intende il numero di quote che si ottiene dividendo il versamento, al netto delle spese (premio investito), per il valore unitario delle quote e sottraendo alle quote stesse le quote necessarie a garantire la copertura assicurativa (quantificate in funzione dell'età e del sesso dell'assicurato);
• per quote attribuite si intende il numero di quote che si ottiene dividendo il versamento, al netto delle spese ( premio investito), per il valore unitario delle quote.
Cherry garantisce il pagamento del controvalore delle quote assicurate di base maggiorate di una percentuale che varia al variare dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo la seguente tabella:
Età al decesso | Maggiorazione percentuale |
18-74 | 1,0% |
75-89 | 0,2% |
90 e oltre | 0% |
Le prestazioni di Xxxxxx non prevedono alcuna forma di consolidamento o di rendimento minimo garantito e quindi seguono le oscillazioni di valore delle quote del Fondo Interno di riferimento legate ai mercati finanziari ed al rischio di cambio se gli investimenti sono in valute extra UEM. E' previsto un periodo di carenza di sei mesi dalla decorrenza del contratto; in questo periodo la Società, in caso di premorienza dell'Assicurato, paga il controvalore delle quote attribuite diminuite della parte relativa al rischio corso.
Nel caso in cui al momento del decesso dell'Assicurato la Società non abbia ancora convertito il premio in quote, la somma liquidabile è pari al controvalore delle quote attribuite, calcolato sulla base del valore unitario delle stesse al primo giorno di valorizzazione successivo al periodo necessario agli uffici della Società per svolgere, una volta ricevuta la documentazione richiesta e nei tempi previsti dalle Condizioni Contrattuali, le attività amministrative necessarie.
Coperture complementare per morte accidentale o incidente stradale
Il Cliente può, all'atto della sottoscrizione del contratto, scegliere di aggiungere alle prestazioni assicurate un'ulteriore prestazione, annualmente rinnovabile, di 52.000 EURO nel caso in cui la morte sia conseguente ad un evento accidentale, o di 104.000 EURO nel caso in cui la morte sia conseguente a incidente stradale, semprechè l'Assicurato non abbia compiuto i 70 anni di età. Le spese da sostenere all'atto della sottoscrizione e ad ogni ricorrenza annuale per poter beneficiare di detta copertura, indipendentemente dalla periodicità prevista per i versamenti, sono pari a 100 EURO annui.
Nel caso in cui il Cliente non volesse più beneficiare della copertura di cui sopra, è sufficiente che egli interrompa il pagamento specifico previsto per la stessa.
Disinvestimento
Il Cliente può richiedere la liquidazione totale o parziale del capitale maturato.
Nel caso di prelievi parziali, nel limite di due volte all'anno, il controvalore delle restanti quote deve essere almeno pari a 500 EURO per ogni singolo Fondo scelto.
L'importo liquidato, sia parzialmente che totalmente, sarà pari al controvalore delle quote assicurate di base dedotto il 2% dei premi investiti con un massimo di 300 EURO; in caso di riscatto parziale detta penalità verrà prelevata immediatamente.
Le richieste di liquidazione per sinistro o riscatto (totale o parziale) possono essere effettuate mediante apposito modulo disponibile presso la Filiale o scrivendo direttamente all'Ufficio liquidazioni della Società con le modalità indicate all'art. 16 delle Condizioni Contrattuali.
Poichè il presente contratto non prevede garanzie finanziarie di valore minimo, sia nel caso di liquidazione per premorienza, sia nel caso di riscatto (totale o parziale), l'importo liquidato potrà essere anche inferiore all'ammontare dei premi versati.
Opzioni rendita
In alternativa alla liquidazione totale, il Cliente può scegliere una delle seguenti rendite assicurative annue:
• rendita vitalizia;
• rendita certa nei primi 5 o 10 anni e poi vitalizia;
• rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, su una seconda persona designata.
La rendita annua vitalizia scelta dal Cliente verrà determinata nel suo ammontare e modalità di rivalutazione alla condizioni in vigore alla data della richiesta e portate a preventiva conoscenza del Cliente.
Spese
Le spese di ingresso sono definite in funzione del cumulo premi investito:
Premio investito* | Spese |
Fino a 15.000 EURO esclusi | 6% |
Da 15.000 EURO | 4% |
*cumulo dei premi investiti |
Fondi interni
Il Cliente può decidere, in base alle Condizioni Contrattuali e nei limiti previsti, il Fondo Interno o il mix di Fondi Interni a cui legare il valore della prestazione. Attualmente la Società ha istituito tre Fondi Interni:
A lleanza Crescita (rischio medio)
Questo Fondo privilegia i mercati obbligazionari italiani ed esteri con una limitata componente azionaria. L'investimento è consigliato per un arco temporale di almeno due o tre anni.
A lleanza accumulazione (rischio medio-alto)
Questo Fondo bilancia gli investimenti sui mercati obbligazionari e su quelli azionari, italiani ed esteri. L' investimento è consigliato per un arco temporale di almeno quattro o cinque anni.
Alleanza dinamica (rischio alto)
Questo Fondo mira a cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati italiani ed esteri, privilegiando quelli azionari. L'investimento è consigliato per un arco temporale non inferiore ai cinque anni.
Il patrimonio dei Fondi è investito in quote di Fondi Comuni di investimento e azioni di SICAV emessi da OICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea. La gestione dei Fondi Interni è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica la corretta valorizzazione delle quote.
Valore complessivo netto dei fondi interni e valore unitario delle quote
Il valore complessivo netto dei Fondi Interni, determinato settimanalmente, è pari al valore delle attività dei Fondi Interni, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico dei Fondi stessi ( Art. 5 del Regolamento).
Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno ed è attualmente pubblicato su "II Sole 24 Ore".
Il valore delle quote viene determinato in base ai valori dell'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.
Tempi di conversione dei versamenti in quote
Modalità e tempi di conversione:
Operazioni | Giorno di sottoscrizione | Investimento | Disinvestimento |
Sottoscrizione | Dal lunedì al mercoledì | 1 ° lunedì successivo | |
Giovedì e venerdì | 2° lunedì successivo | ||
Versamento aggiuntivo | Dal lunedì al mercoledì | 1 ° lunedì successivo | |
Giovedì e venerdì | 2° lunedì successivo | ||
Recesso | Dal lunedì al mercoledì | 1 ° lunedì successivo | |
Giovedì e venerdì | 2° lunedì successivo | ||
Dal lunedì al mercoledì | 2° lunedì successivo | 1 ° lunedì successivo | |
Switch | Giovedì e venerdì | 3° lunedì successivo | 2° lunedì successivo |
Se il periodo operativo | |||
Riscatto o sinistro | si conclude dal lunedì | 1° lunedì successivo | |
(totale o parziale) | al mercoledì | ||
Se il giovedì o il venerdì | 2° lunedì successivo |
Modalità e tempi di conversione delle quote in somme da erogare
Il controvalore delle quote, da liquidarsi nei casi contrattualmente previsti, si ottiene moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse, calcolato il primo giorno di valorizzazione successivo al periodo necessario agli uffici della Società per svolgere, una volta ricevuta la documentazione richiesta e nei tempi previsti dalle Condizioni Contrattuali, le attività amministrative necessarie.
Trasferimento tra fondi interni
Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Società, purchè in forma scritta, il trasferimento delle quote assicurate di base da un Fondo Interno ad un altro.
Il Cliente può decidere anche di trasferire solo una parte delle quote assicurate di base, lasciando però in ciascun Fondo un numero di quote il cui controvalore sia almeno pari a 500 EURO.
La prima operazione di trasferimento è gratuita, le successive comportano un costo di 25 EURO ciascuna.
Costi a carico dei fondi interni
Sono a carico dei Fondi Interni le spese di gestione, le spese di certificazione, le spese di pubblicazione del valore delle quote nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per legge.
Le spese di gestione dei Fondi interni sono pari allo 0,1 % mensile del patrimonio del Fondo stesso e sono prelevate con cadenza mensile.
Sono a carico della Società tutte le altre spese diverse da quelle indicate.
Gli strumenti finanziari (quote di Fondi e Azioni SICAV) sono a loro volta gravati da commissioni min. 0, 50% - max 1,80% annuo. In ogni caso i Fondi interni beneficiano del credito d'imposta derivante dai proventi realizzati sugli strumenti finanziari oggetto di investimento.
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente sottoscrive l' originale di polizza.
Il recesso deve essere esercitato mediante apposito modulo presso la Filiale o tramite lettera raccomandata inviata a:
Alleanza Assicurazioni Ufficio Assunzione Rischi
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di recesso la Società rimborsa al Cliente il controvalore delle quote attribuite più le spese.
Altri Profili
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
Prescrizione
I diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.).
Si raccomanda pertanto, indipendentemente dal tempo trascorso, di interessare la Società ogni qualvolta venga ritrovato un documento che faccia supporre l'esistenza dì un rapporto assicurativo con la medesima.
Regime tributario dei premi
I premi non sono assoggettati all'imposta sulle assicurazioni. La parte di premio destinata all'assicura- zione in caso di morte dell'Assicurato (ivi comprensivi i premi relativi alla copertura complementare ACMA-IS), il cui ammontare è indicato nella polizza, è detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% con un massimo di Euro 245,32.
La detrazione è possibile a condizione che il contraente della polizza vita coincida con l'assicurato o che l' assicurato sia un familiare fiscalmente a carico.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:
a) se corrisposte in caso di premorienza dell'assicurato:
• sono esenti dall'imposta sulle successioni;
• sono escluse dall'IRPEF.
b) se corrisposte in caso di vita dell'assicurato:
• in forma di capitale, sono soggette ad un'imposta del 12,5% per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati, la cui modalità di applicazione risulta demandata ad un futuro intervento legislativo;
• in forma di rendita:
al momento dell'esercizio dell'opzione di rendita, la differenza tra il valore capitale e la somma dei premi pagati verrà tassata con la regola di cui sopra,
nel periodo di erogazione della rendita vitalizia, la rivalutazione annuale sarà assoggettata ad imposta sostitutiva del 12,5%.
Reclami
Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto può esporre le sue ragioni ad Alleanza Assicurazioni telefonando al Servizio Clienti Numero Verde 800-515050 che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.
E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) quale organo a ciò preposto al seguente indirizzo: ISVAP -Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Legislazione applicabile
Al contratto si applica la legge italiana.
Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare.
Lingua utilizzata
li contratto viene redatto in lingua italiana.
Informazion i relative all a Società
L'Alleanza Assicurazioni S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma del Decreto Ministeriale 30 maggio 1925, avente Sede legale e Direzione Generale in Italia, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
Informazion i i n corso di contratto
Informazioni relative alla Società
La Società, tempestivamente, comunicherà per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento alla Società stessa (denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo).
Informazioni relative al contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
Informazioni periodiche sull'andamento dell'investimento
Semestralmente la Società comunicherà per iscritto al Cliente il valore delle prestazioni contrattuali e la composizione delle quote per Fondo.
La Società redige annualmente il rendiconto della gestione dei Fondi Interni; tale rendiconto è certificato annualmente da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo Speciale. Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione, sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società.
Tariffa AQ06
Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:
• dalle Condizioni Contrattuali che seguono;
• da quanto indicato nel documento di polizza e nelle eventuali appendici;
• dal Regolamento dei Fondi Interni;
• dalle disposizioni legislative in materia.
Art. 1 Prestazioni assicurate
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si impegna a pagare ai beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, un importo pari al controvalore del numero delle quote assicurate di base, riportato nelle apposite appendici di polizza, aumentato di una percentuale, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo la seguente tabella:
Età al decesso | Maggiorazione percentuale] |
18-74 | 1,0% |
75-89 | 0,2% |
90 e oltre | 0% |
Art. 2 Determinazione del numero di quote
Il numero di quote assicurate di base viene determinato come segue ad ogni versamento:
• il premio, al netto delle spese ("caricamenti"), viene diviso per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento utile (quote attribuite);
• alle quote attribuite si sottrae, considerando il sesso e l'età dell'Assicurato, il numero di quote necessario a garantire la maggiorazione percentuale di cui all'Art.1 .
Il giorno di riferimento utile, così come definito all'Art.3, si determina considerando quale data dell'operazione la data di sottoscrizione del contratto, o della diversa richiesta completa della documentazione necessaria.
Art. 3 Giorno di riferimento utile
Il giorno dì riferimento utile è quello indicato nella seguente tabella:
Operazioni | Giorno di sottoscrizione | Investimento | Disinvestimento |
Sottoscrizione | Dal lunedì al mercoledì | 1° lunedì successivo | |
Giovedì e venerdì | 2° lunedì successivo | ||
Versamento aggiuntivo | Dal lunedì al mercoledì | 1 ° lunedì successivo | |
Giovedì e venerdì | 2° lunedì successivo | ||
Dal lunedì al mercoledì | 1 ° lunedì successivo | ||
I Recesso | Giovedì e venerdì | 2° lunedì successivo | |
Switch | Dal lunedì al mercoledì | 2° lunedì successivo | 1° lunedì successivo |
Giovedì e venerdì | 3° lunedì successivo | 2° lunedì successivo | |
Se il periodo operativo | |||
Riscatto o sinistro | si conclude dal lunedì | 1° lunedì successivo | |
(totale o parziale) | al mercoledì | l' lunedì successivo 2° lunedì successivo | |
Se il giovedì o il venerdì |
Il Cliente può sempre richiedere, mediante apposito modulo presso la Filiale o scrivendo direttamente all'Ufficio liquidazioni della Società, la liquidazione totale o parziale della prestazione maturata. Nel caso di prelievi parziali, nel limite di due volte all'anno, il controvalore delle restanti quote deve essere almeno pari a 500 EURO per singolo Fondo scelto.
L'importo liquidato, sia parzialmente che totalmente, sarà pari al controvalore delle quote assicurate di base al giorno di riferimento utile ( definendo quale data dell'operazione il giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Direzione della Società) dedotto il 2% dei premi investiti con un massimo di 300 EURO; in caso di riscatto parziale detta penalità verrà prelevata immediatamente. In caso di liquidazione totale la risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta del riscatto.
Art. 5 Copertura complementare per morte accidentale o incidente stradale
Il Cliente può, all'atto della sottoscrizione del contratto, scegliere di aggiungere alle prestazioni assicurate un'ulteriore prestazione, annualmente rinnovabile, di 52.000 EURO per il caso in cui la morte sia conseguente ad un evento accidentale o di 104.000 EURO nel caso in cui la morte sia conseguente a incidente stradale, semprechè l'Assicurato non abbia compiuto i 70 anni di età. Le spese da sostenere all'atto della sottoscrizione e ad ogni ricorrenza annuale per poter beneficiare di detta copertura, indipendentemente dalla periodicità prevista per i versamenti, sono pari a 100 EURO annui.
Nel caso in cui il Cliente non volesse più beneficiare della copertura di cui sopra, è sufficiente che egli interrompa il pagamento specifico previsto per la stessa.
Per evento accidentale s'intende l'evento che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall'Assicurato per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta, esclusiva e provata, della sua morte e purché questa avvenga entro un anno dal giorno in cui si sono verificate le lesioni anzidette.
Per evento accidentale a seguito di incidente stradale s'intende lo stesso evento sopra descritto che abbia attinenza con il traffico della strada comunque svolto.
Xxxxxxx di morte per infortunio
Agli effetti della limitazione della presente assicurazione, è esclusa la morte dovuta a lesioni derivanti:
a) dalla partecipazione a corse e gare in genere e relative prove e allenamenti (salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis) e dall'esercizio dei seguenti sport: alpinismo con accesso a ghiacciai e scalate di rocce, guidoslitta, motoslitta, salti dal trampolino con sci, pugilato, lotta nelle sue varie forme e immersione subacquea nelle sue varie forme;
b) dall'uso di mezzi di locomozione subacquei e dal rischio di volo, salvo quello dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
c) da guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
d) da insurrezioni, tumulti popolari, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da influenze termiche e atmosferiche, quelle che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) da lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
f) da carbonchio, da malaria, da avvelenamenti, da infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure da conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.
Art. 6 Opzioni
Il Contraente, in alternativa al riscatto totale, può scegliere una delle seguenti rendite assicurative:
a) rendita annua, da corrispondere fintantoché l'Assicurato è in vita;
b) rendita annua, da corrispondere in modo certo per i primi cinque o dieci anni anche nel caso di premorienza dell'Assicurato e successivamente fintantoché quest'ultimo è in vita;
Le rendite vitalizie di opzione sopra descritte, che non potranno essere riscattate durante il periodo di corresponsione, saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alla condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente.
Nel corso del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del valore di riscatto in altra prestazione assicurativa.
Art. 7 Beneficiari
La designazione dei beneficiari fatta dal Contraente e riportata in polizza può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.
La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo il decesso del Contraente;
• dopo che, alla scadenza contrattuale, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.
Art. 8 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'Assicurazione
La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente sottoscrive l'originale di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.
Art. 9 Rischio di morte
li rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• attività dolosa del Contraente o del beneficiario;
• partecipazione dell'Assicurato ad atti criminali;
• guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di mezzo aereo non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota e/o membro dell'equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
• attività sportiva non dichiarata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, anche se intrapresa successivamente a tale momento.
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure altra patologia ad essa collegata, sopravvenuta entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza della polizza.
Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto (Carenza) per cause diverse da:
• infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi
In questi casi la Società paga il controvalore delle quote attribuite detratta la parte relativa al rischio corso, al giorno di riferimento utile (essendo la data dell'operazione il giorno in cui sia pervenuta alla Società la documentazione completa).
Art. 10 Diritto d i recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante apposito modulo presso la Filiale o tramite lettera raccomandata inviata a:
Alleanza Assicurazioni Ufficio Assunzione Rischi
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di recesso la Società rimborsa al Cliente il controvalore delle quote attribuite più le spese.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione o dalla data del modulo attribuita automaticamente dal sistema.
Art. 11 Versamento dei premi
Le prestazioni assicurate vengono garantite previo pagamento di premi ricorrenti indicati nel loro ammontare e frequenza di corresponsione nel documento di polizza a cui si aggiungono spese. I versamenti successivi al primo verranno addebitati, sul conto corrente indicato e con la periodicità prescelta, il giorno 15 del mese di scadenza del versamento.
Durante il corso della vita contrattuale il Contraente ha facoltà di:
• modificare l'importo dei versamenti, nei limiti dei minimi previsti;
• interrompere temporaneamente o definitivamente la corresponsione dei versamenti, mantenendo comunque in essere il contratto, limitatamente alle prestazioni acquisite
• cambiare la frequenza della corresponsione ad ogni ricorrenza annuale;
• riprendere i versamenti a partire da una qualsiasi ricorrenza successiva al momento dell'interruzione;
• effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi per un importo minimo ciascuno di 500 EURO (premio investito).
Per disporre tali modifiche è sufficiente che il Contraente si rivolga almeno cinque giorni lavorativi prima della ricorrenza alla Filiale di IntesaBci - Rete AmbroVeneto dove si è correntisti.
Il pagamento va effettuato mediante disposizione bancaria presso la Filiale di IntesaBci Rete AmbroVeneto. Nell' impossibilità di utilizzare detta modalità, è consentito, per gli eventuali ulteriori versamenti, il pagamento tramite bonifico, assegno circolare o bancario non trasferibile previo accordo con la Società.
Art. 12 Spese (caricamento)
Le spese sono definite in funzione del cumulo premi investito:
Premio investito* | Spese |
Fino a 15.000 EURO esclusi | 6% |
Da 15.000 EURO | 4% |
* cumulo dei premi investiti |
Art. 13 Trasferimenti tra Fondi Interni
Il Contraente, purchè in forma scritta, può chiedere alla Società di convertire il numero di quote assicurate di base di un fondo interno in quote di altro/i fondo/i, scelti anche tra quelli di eventuale futura istituzione.
- calcolo del controvalore delle quote assicurate di base al giorno di riferimento utile (definendo quale
data dell'operazione il giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Direzione della Società);detrazione dall'importo così calcolato delle eventuali commissioni di trasferimento;
- conversione dell'importo così calcolato in quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione, in base al valore unitario della quota del giorno di riferimento utile successivo a quello della prima operazione. Le commissioni di trasferimento sono pari a zero per la prima operazione e a 25 EURO per le successive.
Il trasferimento tra Fondi Interni può essere effettuato anche per una parte delle quote assicurate di base purché il controvalore residuo in ciascun Fondo Interno scelto sia pari almeno a 500 EURO.
Art. 14 Prestiti
II presente contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 15 Xxxxxxxx, p egno e v incolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di recesso o di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 16 Pagamenti d ella Società
I pagamenti dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione da allegare alla relativa richiesta.
Riscatto totale:
- originale della polizza ed appendici.
Decesso dell'Assicurato:
- originale della polizza ed appendici;
-certificato di morte dell'Assicurato;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'inesistenza di testamento o, in alternativa, copia del testamento pubblicato;
documento comprovante l'identità dei beneficiari.
Pagamento rendite
Certificato/i di esistenza in vita dell'Assicurato e dell'avente diritto alla prestazione se diverso, al momento della richiesta dell'opzione e a ogni ricorrenza annua indipendentemente dalla rateazione della rendita. La società in caso di mancata consegna di tale/i certificato/i potrà sospendere l'erogazione della rendita.
La Società si riserva, per specifiche esigenze, di richiedere ulteriore documentazione. Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società a Milano, mediante disposizione bancaria o assegno intestato, a seconda dei casi, al Contraente o al/ai beneficiario/i.
Art. 17 Imposte e tasse
Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
Art. 18 Foro competente
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Cliente interessato (Contraente o Assicurato o Beneficiario).
Norme generali
Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni
La Società ha istituito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in Fondi Interni, a ciascuno dei quali corrisponde un diverso criterio di investimento.
Il Contraente sceglie il Fondo Interno tra quelli istituiti dalla Società.
Art. 2 - Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni
Lo scopo della gestione dei Fondi Interni è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono.
I Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore viene pubblicato attualmente su "Il Sole 24 Ore".
Art. 3 - Destinazione dei versamenti
Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni Contrattuali, di destinare i premi versati nel Fondo o nel mix di Fondi prescelti.
Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene investito dalla Società o da Società dalla medesima delegate nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
Art. 4 - Revisione contabile
I Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all' Albo Speciale di cui all'Art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136, che attesta la rispondenza dei Fondi Interni al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.
Art. 5 - Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni
Sono a carico dei Fondi Interni le spese di gestione, le spese di certificazione, le spese di pubblicazione del valore delle quote nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per legge.
Sono a carico della Società tutte le altre spese.
Art. 6 - Valore complessivo netto dei Fondi Interni e valore unitario delle quote
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione delle attività conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5.
Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.
II valore delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato l'ultimo giorno di Borsa aperta di ogni settimana ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali.
Criter i d' ln ve st iment o d e i Fon d i interni
Art. 7 - Fondo Interno Alleanza Crescita
L'investimento è finalizzato a conseguire, in un arco temporale minimo di due o tre anni, una crescita del capitale conferito con un livello di rischio medio e cogliendo le opportunità offerte dai mercati finanziari italiani ed esteri.
Il patrimonio del Fondo Interno viene investito in quote di Fondo Comuni di Investimento e azioni di SICAV emessi da OICR assoggettati alle disposizione delle direttive dell'Unione Europea.
Le spese di gestione del Fondo Interno sono pari allo 0,1 % mensile del patrimonio del Fondo stesso e sono prelevate con cadenza mensile.
Art. 8 - Fondo Interno Alleanza Accumulazione
L'investimento tende a cogliere le opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari ed obbligazionari italiani ed esteri al fine di perseguire, in un arco temporale minimo di quattro o cinque anni, significative possibilità di crescita del capitale conferito, ma con un livello di rischio medio-alto.
Il patrimonio del Fondo Interno viene investito in quote di Fondo Comuni di Investimento e azioni di
SICAV emessi da OICR assoggettati alle disposizione delle direttive dell'Unione Europea.
Le spese di gestione del Fondo Interno sono pari allo 0,1 % mensile del patrimonio del Fondo stesso e sono prelevate con cadenza mensile.
Art. 9 - Fondo Interno Alleanza Dinamica
L'investimento tende a cogliere aggressivamente le opportunità di rivalutazione offerte dai mercati finanziari ed esteri, con particolare riferimento al settore azionario, al fine di perseguire, in un arco temporale non inferiore ai cinque anni, una crescita del capitale conferito molto significativa, ma con un livello di rischio alto.
Il patrimonio del Fondo Interno viene investito in quote di Fondo Comuni di Investimento e azioni di SICAV
emessi da OICR assoggettati alle disposizione delle direttive dell'Unione Europea.
Le spese di gestione del Fondo interno sono pari allo 0,1 % mensile del patrimonio dei Fondo stesso e sono prelevate con cadenza mensile.
Informativa ai sensi della legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispett o a l trattament o de i dat i personali
1 . Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali:
a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi e previdenziali della Società stessa, di ricerche di mercato, di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione del Cliente.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/ distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessi bilità/confidenziaIità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
3. Conferimento dei dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero incorso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1 lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti dei settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a società specializzate per ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione del Cliente.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
8. Diritti dell'interessato
L'articolo 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Alleanza Assicurazioni con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. L'elenco completo dei responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, è disponibile presso l'Ufficio Privacy della Società.
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