STATUTO CONSORZIO
STATUTO CONSORZIO
Articolo 1 Costituzione e Denominazione
1. È costituito un Consorzio (indicare eventualmente se con attività esterna o meno), ai sensi dell’art. 2602 e segg. del Codice Civile e seguenti, denominato “…………………", in sigla
……………………, di seguito richiamato con il termine “Consorzio”.
Articolo 2 Sede
1. Il Consorzio ha sede nel Comune di ……………, (eventualmente se con attività esterna aggiungere: “dove viene stabilito anche l’ufficio destinato allo svolgimento dell’attività con i terzi, ai sensi dell’art. 2612 del Codice Civile”).
2. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Articolo 3 Durata
1. La durata del Consorzio è fissata al (indicare data certa, minimo 5 anni).
2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Consorziati, previo parere preventivo da parte dei Consorziati. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell’adozione della delibera di proroga.
3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Consorziati, come previsto dal successivo art. 20.
Articolo 4
Scopo e Oggetto (esemplificativo)
1. Il Consorzio ha lo scopo di fornire …………………… nel settore del …………………………...
2. Il Consorzio contribuisce all’attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
3. Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e nella ricerca applicata.
4. Il Consorzio, per il raggiungimento dell’oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo non esaustivo:
• Istituire borse di studio e di ricerca.
• Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche.
• Fornire direttamente o per il tramite dei Consorziati consulenze, servizi ed attività ad Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.
• Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali.
• Partecipare o concorrere a gare d’appalto pubbliche o private e a licitazioni o trattative private nazionali e internazionali.
• Partecipare ad iniziative produttive e commerciali.
• Istituire propri gruppi (Unità e Sezioni) a livello nazionale ed internazionale.
• Partecipare direttamente ad “Associazione Temporanea d’Imprese” per la gestione e lo sviluppo di iniziative d’interesse.
5. Nell’organizzare la propria attività, il Consorzio deve prioritariamente avvalersi dell’offerta dei Consorziati.
6. L’accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei Consorziati, se non per quanto attiene all’osservanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile.
1. Il fondo consortile è costituito da:
Articolo 5 Fondo consortile
a) quote versate dai Consorziati all’atto della loro adesione, nella misura stabilita dall’atto costitutivo del Consorzio,
b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità,
c) eventuali avanzi di gestione.
2. Ogni altra università che, ai sensi dell’art. 9, entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota nella misura stabilita dall’Assemblea.
3. Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.
Articolo 6
Obbligazioni e responsabilità del Consorzio nei confronti di terzi
1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.
E’ esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell’interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Articolo 7 Finanziamenti
1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
• Contributi erogati a vario titolo dal MIUR e da altre amministrazioni statali e da enti pubblici o privati, italiani o stranieri, per le attività del Consorzio;
• eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei Consorziati. L’ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti per la limitazione di eventuali perdite non può superare l’ammontare della quota di ammissione, versata dai Consorziati all’atto dell’adesione. In ogni caso è fatto divieto per il socio Università di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore del Consorzio, qualora questo abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;
• contributi dello Stato nell’ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
• finanziamenti, contributi o appalti dell’Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
• contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
• proventi derivanti dall’attività del Consorzio;
• interessi attivi e altre rendite patrimoniali.
Articolo 8 Bilancio
1. L’esercizio annuale va dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.
3. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio previsionale che individuerà l’attività prevista per l’anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l’entità degli eventuali contributi consortili annuali. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.
4. Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.
5. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 9 Ammissione dei Consorziati
1. L’ammissione di nuovi Consorziati è subordinata alla presentazione della domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Xxxxxxx e di accettarle nella loro integralità.
2. Xxxxx facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consorzio soggetti con personalità giuridica che svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio purché in forma non individuale e che si impegnino per iscritto a conferire al Consorzio, entro sessanta giorni dalla notifica dell’ammissione da parte del Consiglio direttivo, uno o più dei seguenti apporti:
a) contributi volontari in denaro;
b) apporti in natura di beni immobili, mobili o attrezzatura tecnica e scientifica;
c) apporti consistenti in prestazioni di servizi gratuite di carattere scientifico o tecnico o logistico;
d) messa a disposizione di strutture o attrezzature a titolo di comodato gratuito.
3. Il valore minimo di ciascuna tipologia di apporto elencata deve essere pari o superiore alla quota di ammissione versata dai consorziati all’atto dell’adesione, secondo l’ammontare stabilito di volta in volta dall’Assemblea.
4. La domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione ed elementi utili al fine di escludere che il soggetto richiedente rientri in una delle seguenti fattispecie: soggetto interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; Impresa, Consorzio o Ente che abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
5. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è in ogni caso soggetta ad impugnativa.
1. Sono organi del Consorzio:
• l’Assemblea dei Consorziati;
• il Consiglio direttivo ;
Articolo 10 Organi del Consorzio
• il Presidente e il Vice Presidente;
• il Consiglio Scientifico;
• il Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il collegio dei revisori dei conti, ove costituito, e i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.
Articolo 11 Assemblea dei Consorziati
1. L’Assemblea dei Consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei Consorziati o da loro delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due consorziati.
2. L’Assemblea dei Consorziati è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.
3. L’Assemblea dei Consorziati è convocata mediante avviso comunicato ai Consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima.
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima. L’Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l’Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati.
5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea.
6. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati.
In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
7. Le adunanze dell’Assemblea potranno altresì essere svolte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, nei casi consentiti dalla legge.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto dagli amministratori apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere al Consorzio apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste dal presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
La decisione è presa con le maggioranze previste dai successivi artt. 12 e 13.
8. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari
La decisione è presa con le maggioranze previste dai successivi artt. 12 e 13.
9. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell’apposito libro.
10. Ogni consorziato ha diritto ad un voto nell’Assemblea.
11. L’Assemblea, validamente costituita, rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 12
Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria:
• approva i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio;
• fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all’atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari, di cui all’art. 6;
• delibera su tutti gli atti di maggior rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali a titolo non esaustivo: acquisti consistenti, stipula mutui o prestiti pluriennali, atti di costituzione in giudizio, ecc.;
• elegge i componenti del Consiglio direttivo;
• determina il compenso degli eventuali Revisori dei conti;
• approva i Regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;
• impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, presenta proposte per l’attività del Consorzio da svolgere nel corso dell’esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. L’Assemblea ordinaria:
• in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati facenti parte del Consorzio;
• in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti.
Articolo 13 Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sull’eventuale esclusione dei Consorziati;
c) sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
d) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
e) sulla trasformazione del Consorzio;
f) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati facenti parte del Consorzio.
Articolo 14 Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea dei Consorziati, è composto da cinque membri, incluso il Presidente, dei quali la metà più uno deve essere composta dai Consorziati fondatori. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Consorziati o al Presidente, ed in particolare:
a) elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;
b) nomina gli eventuali Direttori delle unità di ricerca, sezioni e laboratori; (se il Consorzio è di ricerca e prevede l’istituzione di unità di ricerca, sezioni e laboratori, tra gli scopi del Consorzio)
c) delibera sull’ammissione di nuovi Consorziati;
d) redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all’Assemblea dei Consorziati per l’approvazione;
e) propone all’Assemblea dei Consorziati gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti stessi;
f) propone all’Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all’atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai consorziati, ai sensi dell’art. 6;
g) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Consorziati;
h) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche;
i) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Consorziati o al Presidente.
3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno due volte all’anno. Il Consiglio direttivo è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.
4. Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso comunicato ai Consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione
5. Nelle adunanze del Consiglio, non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l’intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.
8. Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 comma 6 del presente statuto
9. Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell’apposito libro.
Articolo 15 Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio direttivo sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
2. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
3. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l’Assemblea dei Consorziati e il Consiglio direttivo ;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo ;
d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Consorziati e del Consiglio direttivo ;
e) vigila sull’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio scientifico;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
g) esercita ogni altra attribuzione di legge.
4. Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 16 Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico è composto da tre componenti, nominati dall’Assemblea dei Consorziati tra il personale scientifico e tecnico oppure tra i Consorziati stessi, come definito in apposito Regolamento interno.
2. Il Consiglio Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. A tal fine, elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio direttivo proposte per lo sviluppo
delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
3. I compiti, la durata e gli eventuali compensi per i componenti del Consiglio Scientifico sono definiti in appositi Regolamenti.
Articolo 17 Collegio dei Revisori
1. Se obbligatorio ai sensi di legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio.
2. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
3. L’Assemblea determina l’eventuale compenso.
4. I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. I Revisori sono rieleggibili.
5. I Revisori controllano l’amministrazione del Consorzio, vigilano sull’osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all’Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I revisori possono partecipare all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
Articolo 18 Recesso
1. E’ ammesso il recesso da parte dei consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
2. In caso di recesso di uno dei consorziati, il recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
4. Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente al Consorzio in esito alle attività di ricerca svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio stesso.
Articolo 19 Esclusione del Consorziato
1. L’esclusione di un Consorziato è deliberata dall’Assemblea straordinaria, con decisione motivata, in caso di accertato e reiterato inadempimento degli obblighi sanciti da delibera assembleari, dallo statuto o dall’atto costitutivo.
2. L’esclusione produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorziato della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
Articolo 20 Liquidazione e scioglimento
1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Consorziati.
2. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l’Assemblea straordinaria dei Consorziati provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati.
3. L’eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore dei consorziati pro quota.
Articolo 21
Foro competente
1. Per tutte le controversie sorte tra i consorziati oppure tra i consorziati e il Consorzio o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede il Consorzio.
Articolo 22 Norme di riferimento
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.
Articolo 23 Disposizioni finali e transitorie
1. In deroga agli artt. 14 e 17 dello Statuto, i componenti del primo Consiglio direttivo e gli eventuali componenti del primo Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge, sono nominati nell’atto costitutivo, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.