TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Cap. I – Prodotti della Zootecnia
a) Bovini da vita, da latte, da macello COMMERCIO DEL BESTIAME
Sommario
BOVINI
Art. 1 - Forma del contratto.
Art. 2 - Termini e condizioni della consegna. Art. 3 - Ritardo nella consegna.
Art. 0 - Xxxxxxxxx (xxxxx e rischi). Art. 5 - Termine di pagamento.
Art. 6 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia. Art. 7 - Malattie infettive e diffusibili.
Art. 8 - Garanzia dei vizi apparenti.
Art. 9 - Decorrenza del termine di garanzia. Art. 10 - Denuncia dei vizi.
Art. 11 - Verifica dei vizi.
BOVINI DA LATTE
Art. 12 - Unità di base di contrattazione.
Art. 13 - Vizi che possono dar luogo alla «quanti minoris» o all’azione redibitoria a scelta del compratore. Art. 14 - Termine speciale di garanzia.
Art. 15 - Mediazione (provvigione).
BOVINI DA RIPRODUZIONE
Art. 16 - Unità di base di contrattazione. Art. 17 - Classificazione.
Art. 18 - Vizi che danno luogo alla «quanti minoris» o altro indennizzo. Art. 19 - Parto nel termine di consegna.
Art. 20 - Risoluzione del contratto dopo il parto. Art. 21 - Aborto.
Art. 22 - Difetto di gravidanza.
Art. 23 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia. Art. 24 - Garanzia particolare per i torelli.
Art. 25 - Provvigione per mediazione.
BOVINI DA LAVORO
Art. 26 - Classificazione
Art. 27 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.
VITELLI DA INGRASSO
Art. 28 - Unità di base di contrattazione. Art. 29 - Garanzie.
Art. 30 - Mediazione (provvigione).
BESTIAME DA XXXXXXX E CARNI BOVINI
Art. 31 - Oggetto e forma del contratto. Art. 32- Classificazione.
Art. 33 - Termini di consegna.
Art. 34 - Mediazione (provvigione).
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
27 gennaio 1911.
Ultima revisione:
a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003.
b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221dell'8 luglio2003. Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:
a) esame del Comitato Tecnico: Maggio 2007-Novembre 2007;
b) approvazione definitiva da parte della Commissione Provinciale Usi: 17.12.2007;
c) Approvazione della Giunta Camerale con deliberazione n. 8 del 4.02.2008.
a) Bovini da vita, da latte, da macello COMMERCIO DEL BESTIAME BOVINI
Art. 1 - Forma del contratto.
Il contratto è stipulato verbalmente o per iscritto indicando il contrassegno ufficiale dell’animale.
Art. 2 - Termini e condizioni della consegna.
La consegna o il ritiro degli animali viene effettuato entro 48 ore dalla conclusione degli accertamenti sanitari.
Art. 3 - Ritardo nella consegna.
Se il venditore non consegna l’animale entro il termine di cui all’art. 2 informa il compratore dei motivi del ritardo, con avviso dato personalmente o per iscritto (mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax), il quale deve pervenire entro il termine di consegna.
Art. 4 - Trasporto (spese e rischi).
Se è convenuta la consegna a mezzo ferrovia o automezzo, il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore. Se la vendita è conclusa franco stalla del compratore, il bestiame viaggia a spese e rischio del venditore.
Art. 5 - Termine di pagamento.
Il pagamento è eseguito alla consegna del bestiame, ma il venditore, all’atto della conclusione del contratto, può richiedere al compratore una caparra.
Art. 6 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.
In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1496, 1490 e seguenti del codice civile.
Art. 7 - Malattie infettive e diffusibili.
Gli animali in vendita sono garantiti sanitariamente da appositi certificati sanitari rilasciati dall’autorità veterinaria competente.
Art. 8 - Garanzia dei vizi apparenti.
Per i vizi apparenti il venditore non assume garanzia alcuna se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e non è dovuta alcuna garanzia se i vizi sono facilmente riconoscibili, salvo che ne abbia esclusa espressamente l’esistenza o ne abbia data garanzia specifica.
Art. 9 - Decorrenza del termine di garanzia.
I termini di garanzia decorrono dal giorno della consegna dell’animale per i vizi apparenti, ovvero dalla loro scoperta per i vizi occulti.
Art. 10 - Denuncia dei vizi.
La denuncia dei vizi è fatta al venditore verbalmente, personalmente o per mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata o telefax. Nella denuncia è indicato non soltanto il vizio ma anche l’epoca nella quale si è manifestato.
Art. 11 - Verifica dei vizi.
Il venditore, ricevuta la denuncia, deve procedere alla verifica del vizio nel più breve termine di tempo possibile e non oltre gli otto giorni. L’animale, nel frattempo, resta nella stalla del compratore; se il venditore tarda a presentarsi per la
verifica del vizio denunciato per più di tre giorni, computati a partire dal giorno della denuncia, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di governo del bestiame, detratto eventualmente il ricavo del latte.
BOVINI DA LATTE
Art. 12 - Unità di base di contrattazione.
I bovini da latte possono essere contrattati per gruppo o per capo secondo la disponibilità del venditore e le necessità del compratore.
Art. 13 - Vizi che possono dar luogo alla «quanti minoris» o all’azione redibitoria a scelta del compratore.
In generale l’esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti dei capezzoli, tali che l’estrazione del latte sia ostacolata - e quindi anche il fibroma (difetto del nervetto) – può dar luogo a risoluzione del contratto, o per lo meno, ad una riduzione del prezzo pari, in generale, ad un quarto del prezzo dell’animale, a meno che il compratore abbia ispezionato i capezzoli con la cosiddetta «manualità» (tiratura dei capezzoli).
Art. 14 - Termine speciale di garanzia.
Per qualunque vizio redibitorio sulla condizione della mammella e sulla quantità di latte emessa dai singoli capezzoli la garanzia è di otto giorni, calcolati a cominciare dall’inizio del periodo della mungitura. Questa garanzia non è concessa nel caso trattasi di giovenche consegnate prima di partorire.
Art. 15 - Mediazione (provvigione).
Per la conclusione di contratti di compravendita di bovini da latte spetta al mediatore una provvigione pari al 2-3% del valore contrattato da parte di ciascun contraente.
BOVINI DA RIPRODUZIONE
Art. 16 - Unità di base di contrattazione.
I bovini da riproduzione possono essere contrattati per gruppo o per capo secondo la disponibilità del venditore e la necessità del compratore.
Art. 17 - Classificazione.
Vitello: animale di specie bovina che assume una dieta prevalentemente lattea (naturale e artificiale), cioè fino allo svezzamento che, a seconda delle circostanze, può prolungarsi fino al raggiungimento dei tre mesi di età.
Vitellone x xxxxxxx: animale di specie bovina maschio dallo svezzamento fino al raggiungimento della maturità sessuale che avviene intorno all’anno di età.
Manzetta o manza: animale di specie bovina femmina dallo svezzamento fino al raggiungimento della maturità sessuale che avviene, a seconda delle razze, tra i 15 mesi e i 2 anni di età.
Giovenca o manza gravida: animale di specie bovina femmina durante la prima gravidanza.
Vacca: animale di specie bovina femmina che ha partorito.
Toro: animale di specie bovina maschio atto alla riproduzione.
Art. 18 - Vizi che danno luogo alla «quanti minoris» o altro indennizzo.
Se oggetto del contratto è un capo venduto come gravido e tale gravidanza si protrae di oltre un mese la data garantita del parto senza che questo avvenga, il compratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento. Se una bovina, venduta come manzetta, si riscontrasse gravida e la gravidanza fosse cagione di minor valore della manzetta stessa, il compratore ottiene una riduzione sul prezzo non maggiore del quinto del valore della manzetta, salvo che l’acquirente non agisca per ottenere la risoluzione del contratto.
Art. 19 - Parto nel termine di consegna.
Se il capo venduto con garanzia di gravidanza partorisce prima della consegna il vitello resta di proprietà del venditore, ma sono a carico del venditore stesso le eventuali conseguenze dannose del parto.
Art. 20 - Risoluzione del contratto dopo il parto.
Se il capo venduto partorisce dopo la consegna e nel periodo di garanzia si riscontrano nella vacca difetti che comportino la risoluzione del contratto, il vitello nato nella stalla del compratore rimane di proprietà di quest’ultimo senza alcun corrispettivo.
Art. 21 - Aborto.
Se il capo venduto abortisce entro le 24 ore dalla consegna il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
Se il capo venduto e consegnato bene abortisce dopo le 24 ore dalla consegna il compratore non ha diritto ad alcuna riduzione sul prezzo.
Art. 22 - Difetto di gravidanza.
Se il capo venduto con garanzia di gravidanza risulta non gravido il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso delle spese di mantenimento.
Art. 23 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.
Per le «giovenche» non è data garanzia sulla quantità del latte e sulla giustezza dei capezzoli. Dà invece luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell’articolo 8, l’infecondità del toro (impotentia generandi), purché denunciata entro il termine di giorni 150.
Art. 24 - Garanzia particolare per i torelli.
Se i torelli non hanno ancora compiuto il 12° mese d'età e sono venduti come vitelli, il venditore non dà alcuna garanzia per l’abilità al salto. Se invece i torelli sono venduti per monta (dichiarati tori) s'intende garantita l’abilità al salto e la loro fertilità.
Art. 25 - Provvigione per mediazione.
Per la conclusione dei contratti di compravendita di bovini da riproduzione e di tori di razza spetta al mediatore una provvigione da parte di ciascun contraente.
BOVINI DA LAVORO
Art. 26 - Classificazione.
Si chiamano «buoi da lavoro» i bovini maschi castrati atti ai lavori campestri.
Art. 27 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.
Oltre ai vizi indicati nell’articolo 8, danno luogo ad azione redibitoria i vizi e le malattie che rendano l’animale inidoneo all’uso cui è destinato, quali ad esempio:
• Il lavorar male e il non andar d’accordo;
• Il restio (a obbedire);
• Il dar di cozzo;
• La sordità;
• Lussazione dorsale della rotula (cd. crampo rotuleo);
• Le lesioni oculari croniche che danno luogo ad alterazioni visive;
• L’arpeggiare;
• Il falciare.
VITELLI DA INGRASSO
Art. 28 - Unità di base di contrattazione.
I vitelli da ingrasso sono contrattati per capo, per gruppi, a peso o «vista».
Art. 29 - Garanzie.
Avvenuta la consegna ed uscito il bestiame dalla stalla del venditore, questi non risponde dei vizi - di qualunque genere
- che fossero dal compratore riscontrati negli animali.
Art. 30 - Mediazione (provvigione).
Per la conclusione di contratti di compravendita di vitelli da ingrasso spetta al mediatore una provvigione parametrata al numero di capi pari al 1-3% del valore contrattato da parte di ciascun contraente.
BESTIAME DA MACELLO E CARNI BOVINE
Art. 31 – Oggetto e forma del contratto.
È oggetto di contratto tutto il bestiame esente da malattie che lo rendano non atto alla macellazione per l’alimentazione umana. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi. Il venditore è tenuto a consegnare la dichiarazione di provenienza del bestiame oggetto del contratto. Il venditore è tenuto inoltre a consegnare ciascun animale nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava all’atto della conclusione del contratto.
Le contrattazioni di bestiame da macello avvengono nelle aziende agricole o nei pubblici mercati secondo i regolamenti in essi vigenti.
I contratti sono conclusi per iscritto o verbalmente e sono riferiti al peso vivo o morto o a vista.
Il peso vivo è determinato alla pesa pubblica o privata e dà diritto ad una deduzione del 2-3% a condizione che l’animale non sia stato messo a digiuno da almeno 12 ore.
Il peso morto è determinato dalle due mezzene toelettate secondo le normative sanitarie togliendo il quinto quarto (testa, coda, rene, fegato e polmoni).
Il peso morto dei vitelli a carne bianca è determinato dal peso dell’animale comprese le frattaglie (fegato, polmone e reni). Il peso, se rilevato a caldo, dà diritto alla riduzione del 2%. Il peso a freddo non dà diritto a riduzione.
Art. 32 – Classificazione.
Il bestiame da macello è classificato in vitello e bovino adulto (DL 24 giugno 2004 n. 157 convertito e modificato con Legge 3 agosto 2004, n. 204).
Vitello: animale di specie bovina macellato prima dell’ottavo mese di vita la cui carcassa non superi il peso di 185 Kg. Bovino adulto comprende:
vitellone: animale di specie bovina maschio non castrato (intero) con peso vivo superiore ai 300 Kg con tutti gli incisivi da latte (dopo 4 mesi);
manzo: animale di specie bovina maschio castrato fino all’età di 4 anni oppure femmina fino a 3 anni che non abbia partorito oppure non oltre il sesto mese di gravidanza;
bue: animale di specie bovina maschio castrato dopo 4 anni;
vacca: animale di specie bovina femmina adulta dopo i 3 anni o anche più giovane se ha partorito o è gravida oltre il sesto mese;
toro: animale di specie bovina maschio usato per la monta.
Art. 33 - Termini di consegna.
Il bestiame è consegnato immediatamente alla conclusione del contratto e, se venduto a peso, dopo la pesatura. Se è convenuto un termine per la consegna, entro il termine stesso, il bestiame rimane a spese e rischio del venditore. Trascorso tale termine il bestiame rimane a spese e rischio del compratore.
Art. 34 - Mediazione (provvigione).
Per la conclusione di contratti di compravendita di bestiame da macello spetta al mediatore una provvigione parametrata al numero di capi pari al 1-3% del valore contrattato da parte di ciascun contraente.