SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2012 -
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2012 -
La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,
VISTA l’ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 2 agosto 2012, inerente l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2012;
VISTA la certificazione rilasciata, con nota prot. n. 20458 del 3 ottobre 2012, dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico circa la compatibilità dei costi derivanti dall’applicazione della sopra citata ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;
VISTO il parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo 2 agosto 2012, espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 0045348 P- 4.17.1.14.5 del 12 novembre 2012, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - a condizione che, in sede di sottoscrizione definitiva, siano recepite le osservazioni formulate con riferimento ai punti 1), 3) e 6) dell’ipotesi di accordo;
VISTA la nota UAGR, prot. n. 0034597 del 28 novembre 2012, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, con la quale l’Amministrazione, fermo restando il recepimento delle condizioni relative ai predetti punti 1) e 6), chiede l’avviso sul mantenimento del punto 3) dell’accordo in questione, sulla base delle considerazioni e delle precisazioni esposte nella richiesta stessa;
VISTA la successiva nota UAGR, prot. n. 0003674 del 7 febbraio 2013, con la quale, all’esito dei contatti intercorsi per le vie brevi con il Dipartimento della funzione pubblica, l’Amministrazione ha comunicato alle summenzionate amministrazioni pubbliche che procederà, ove nulla osti, alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo del 2 agosto 2012, recependo le condizioni di cui alla succitata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12 novembre 2012, con la riformulazione dell’accordo decentrato come meglio illustrato in dispositivo;
PRESO ATTO che il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - non hanno espresso ulteriori osservazioni in merito;
PRESO ATTO che sul capitolo 1700 “Fondo unico di amministrazione”, per l’anno 2012, è stata effettuata, con D.M.T. n.104740 registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo 2013, la riassegnazione della somma, proveniente dai compensi per prestazioni in conto terzi rese da questa Amministrazione, pari a € 671.686,00 e che, pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del Fondo risulta essere pari a € 8.756.094,40;
CONCORDANO
di sottoscrivere, in via definitiva, l’allegata ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 2 agosto 2012, inerente l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per il personale con qualifica non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, anno 2012, unitamente al prospetto riepilogativo aggiornato relativo alla costituzione del FUA (allegato1), ed apportando all’articolato le seguenti modifiche.
Al punto 1. (posizioni organizzative) si espunge dal testo dell’ipotesi di accordo la frase: “ripartite per Dipartimenti e Direzioni generali in proporzione al numero dei funzionari aventi titolo all’incarico”.
Al punto 3. (Indennità per particolari posizioni), al primo capoverso, seconda riga, esattamente dopo le parole: “è destinata a remunerare l’indennità”, il termine “di segreteria” è sostituito con le parole “di flessibilità organizzativa” e la frase, interessata dalla modifica, rimane inalterata fino al termine della stessa. I successivi due paragrafi sono rielaborati e sostituiti con un’unica nuova formulazione: “L’indennità di flessibilità organizzativa è volta a remunerare il disagio del personale che svolge prestazioni lavorative in condizioni di gravosa articolazione dell’orario di lavoro tale da non consentire l’utilizzo delle fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita e non è cumulabile con altre indennità orarie previste dai contratti decentrati”.
Al punto 6. (Produttività) al termine del secondo capoverso, si aggiunge esplicita condizione: “Le parti stabiliscono che, in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, si provvederà alla ripetizione degli acconti eventualmente erogati”.
Roma, 19 marzo 2013
La delegazione di parte pubblica Le organizzazioni sindacali
IPOTESI DI ACCORDO
sull’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2012-
La Delegazione di parte pubblica del Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,
Visto il C.C.N.L. del comparto Ministeri, 2006-2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto in particolare, l’articolo 7, comma 5, del precitato regolamento, che stabilisce che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione spetta una indennità accessoria sostitutiva degli istituti retributivi confluiti nel FUA;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 di modifica del D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MiSE;
Considerato che, per l’anno 2012, il capitolo 1700 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico dispone di uno stanziamento iniziale di € 7.219.193,40 quale quota fissa del fondo unico di amministrazione;
Considerato che la tabella di previsione del bilancio di assestamento inscrive, al capitolo 1700, la somma di € 865.214,94;
Considerato che le risorse complessive del FUA 2012, quantificate a seguito delle risorse variabili ammontano ad € 8.084.408,34;
Visto l’articolo 23 del Contratto collettivo nazionale 2006-2007 relativo alle politiche di incentivazione della produttività
Visto l’articolo 17, comma 23, lettera d), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha abrogato l’articolo 71, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e, in particolare, la norma transitoria di cui all’articolo 6, primo comma, in cui è previsto che “la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009” e che “ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”
CONCORDANO
di individuare i seguenti istituti contrattuali da finanziare con le risorse del FUA 2012 stanziate sul capitolo 1700 secondo le modalità di seguito specificate:
1. Posizioni organizzative.
Una quota della parte fissa del FUA 2012, pari ad un massimo di € 196.664,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, è destinata a finanziare le posizioni organizzative da individuarsi a cura dell’Amministrazione e da conferire con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo.
Le posizioni organizzative, in applicazione degli articoli 18 e 19 CCNL 98/2001, saranno conferite al personale appartenente all’area III per lo svolgimento di particolari compiti caratterizzati da un elevato grado di responsabilità, autonomia e professionalità. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 250 unità di cui n. 50 di tipo A e n. 200 di tipo B, ripartite per Dipartimenti e Direzioni generali in proporzione al numero dei funzionari aventi titolo all’incarico.
In particolare per:
A. attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, caratterizzate da un elevato grado di complessità delle attività da svolgere, dal livello di partecipazione al conseguimento degli obiettivi assegnati all’ufficio o alla realizzazione dei progetti dell’ufficio, sarà attribuita un’indennità pro-capite annua pari a € 1.800,00;
B. funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, sarà attribuita un’indennità pro-capite annua pari a
€ 2.500,00.
2. Indennità previste da disposizioni normative
Una quota del FUA 2012 pari ad un massimo di € 38.000,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP è destinato al finanziamento delle indennità per particolari posizioni previste dalle norme:
a) Indennità di turno: festivo, € 18,08, per ciascun turno festivo, come definizione di turno festivo da CCNL; notturno, € 20,66, per ciascun turno notturno, come da definizione di turno notturno da CCNL; festivo-notturno, € 30,99, per ciascun turno festivo notturno, come da definizione di turno festivo-notturno da CCNL;
b) Indennità di reperibilità: ove disciplinata con successiva e separata intesa, tra le parti firmatarie del presente accordo, che ne individui le specifiche tipologie e professionalità, pari a € 17,35 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per ciascun
turno di reperibilità della durata di 12 ore sarà corrisposta al personale addetto ai servizi di carattere generale, al quale potrà essere richiesto di garantire la reperibilità fuori dell’orario di servizio.
c) Indennità per manipolazione sostanze tossiche: nella misura di € 4,00 giornaliere, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’Irap, per un massimo di 11 mesi l’anno.
d) Indennità per radiazioni ionizzanti: nella misura di € 103,29 mensili, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per un massimo di 10 mesi l’anno.
e) Indennità per centralinisti non vedenti: nella misura di € 4,52 al giorno al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, compresi i giorni di congedo ordinario.
3. Indennità per particolari posizioni
Una quota del Fua 2012, fino ad un massimo di € 193.600,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, è destinata a remunerare l’indennità di segreteria che compete nella misura giornaliera pro-capite di € 10,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per un massimo di 220 giorni l’anno, ai dipendenti in servizio presso le strutture dirigenziali di livello generale nel limite massimo di € 8.800,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per ciascuna struttura. L’indennità spetta al personale di segreteria che svolge funzioni di:
- selezione e gestione delle comunicazioni telefoniche quale prima interfaccia verso l’utenza interna ed esterna;
- gestione dell’agenda del Direttore Generale;
- gestione flusso documentale, posta tradizionale ed elettronica e protocollo informatico, e tenuta carteggio tradizionale ed elettronico.
Tale indennità è volta a remunerare il disagio derivante dalla diversa articolazione richiesta dell’orario di lavoro e dalla limitata gestione della flessibilità prevista sia in entrata che in uscita dal servizio.
4. Contrattazione di posto di lavoro
Una quota del FUA 2012, pari a € 1.145.000,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, è riservata alla contrattazione di posto di lavoro, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del C.C.N.L. 2006-2009, di cui all’art. 4, comma 3, lett. B), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, ed è ripartita in proporzione al numero di dipendenti in servizio presso ciascuna sede di RSU. L’autonomia delle parti potrà individuare indennità diverse da quelle di cui al presente accordo e/o finanziare progetti di miglioramento organizzativo e gestionale e dei servizi ai cittadini e agli utenti resi in sede locale.
6. Produttività
La quota di fondo non destinata agli istituti contrattuali già concordati, incrementata degli ulteriori finanziamenti che confluiranno nel FUA 2012 nonché delle eventuali economie, è
finalizzata alla remunerazione dell’istituto della produttività individuale sulla base del sistema di misurazione e valutazione già applicato per l’anno 2011 in base all’accordo 19 giugno 2012.
A titolo di acconto è destinata la quota pari a € 3.200.000,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, da erogare al personale, per quanto maturato al 30 giugno 2012 sulla base della presenza in servizio, differendo l’intero pagamento di competenza dell’anno 2012 alla successiva fase di acquisizione delle risorse assegnate con legge di assestamento di bilancio.
7. Clausola finale
Le parti infine stabiliscono che le risorse che eventualmente residueranno dopo il pagamento di tutti gli altri istituti previsti dai punti precedenti del presente accordo, nonché le eventuali somme provenienti dalle riduzioni di spesa, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 98/2011 (piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa) andranno ad incrementare la quota disponibile per il pagamento della produttività individuale.
Roma, 2 agosto 2012
La Parte Pubblica Le Organizzazioni Sindacali
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | IMPORTI |
Risorse storiche consolidate | |
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - linea 1° ex art.36 e 37 prec. CCNL | 4.649.462,06 |
CCNL 98/01 art.31 comma 1 - linea 2° - quota lavoro straordinario | 773.899,82 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 4 spec. disp. normative | 17.486,20 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 7 incrementi al personale | 0,00 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 9° e 10° - quote procapite | 1.235.037,46 |
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 4° (16.000) | 566.010,42 |
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 2 - (5% compensi straordinari) | 234.997,00 |
CCNL biennio economico 00/01 art. 31 co 1 - linea 8 | |
CCNL biennio economico 2002/03 art. 23 | 692.999,62 |
Totale Risorse storiche consolidate | 8.169.892,58 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 1° RIA cessati 2000-2010 | 2.818.670,76 |
CCNL biennio econ 2000/01 art. 6 co 1 - linea 2° | 3.283.434,78 |
TOTALE | 6.102.105,54 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL | |
Legge 24/12/2003 n.350, art. 3 commi 53,54 e 55 - DPR 25/8/2004 | |
CCNL 98/01 art. 31 (35% lavoro straordinario - Uffici diretta collaborazione) | |
CCNL biennio economico 2004/2005 art. 3 | 641.000,00 |
CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 articolo 32, comma 1 (0,11%) | 151.975,00 |
Legge n. 266/2005 art. 1 comma 406 (1.550.000) | |
CCNL 23-1-2009 biennio economico 2008/2009 art. 6, comma 3 (50% -0,39) | |
CCNL 23-1-2009 biennio economico 2008/2009 art. 6, comma 3 tab.D (50% -0,39) | 298.363,00 |
altre risorse (quote personale proveniente altre Amministrazioni) | 1.798.262,91 |
Incremento Fondo personale Dipartimento Politiche Sviluppo e Coes. | |
Integrazione personale ex UPICA (d.l.vo. 273/2002) | |
Quota personale proveniente PCM (dip. Turismo) ex d.l.vo 303/1999 | |
Quota personale proveniente altre amministrazioni ex d.l.vo 300/1999 (enti cooperativi) | |
Incremento Fondo per posizioni super attribuite al personale Xxx Xxxxxx | |
Quota personale proveniente da IPI (assegnato con assestamento 2011) | 2.245.348,00 |
TOTALE | 5.134.948,91 |
Decurtazioni del fondo | |
Quota personale trasferito (Dipartimento del Turismo) | -183.000,00 |
Somme trasferite alle regioni per trasferimento competenze (dpr 112/98) | -66.872,00 |
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31,comma 7, del CCNL 14/9/2007 | -134.914,68 |
CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 5° -posizioni organizzative | |
CCNL 98/2001 art. 17 - posizioni super | -2.521.844,62 |
CCNL 98-01 art.32 c.2 - 6 alinea (riqual prof) | -2.229.258,49 |
CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 6° -percorsi formativi all'interno delle aree | -7.029.418,84 |
Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (conv. dalla legge 122/2010) riduzione personale in servizio | -22.445,00 |
TOTALE DECURTAZIONI | -12.187.753,63 |
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' | 7.219.193,40 |
RISORSE VARIABILI | |
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° | |
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° | |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione | |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 5° art. 43 legge n. 449/1997 | |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 8° | |
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 | |
altre risorse variabili (riassegnazione c/terzi DMT 104740) | 671.686,00 |
TOTALE VARIABILI (assestamento 2012) | 865.215,00 |
TOTALE FONDO | 8.756.094,40 |