SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Sociali
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO PER L’IMMIGRAZIONE
Responsabile del Procedimento Xxxxxxx Xxxx’Innocenti
GIUGNO 2018
Capo I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggetto e finalità dell’appalto
L’Amministrazione Comunale di Scandicci affida la gestione dei servizi relativi allo Sportello per l’Immigrazione a (di seguito Sportello)
Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio, meglio descritto all’articolo seguente, di gestione dello sportello pubblico per l’immigrazione per le procedure di competenza comunale, anche nelle forme di assistenza e facilitazione all’integrazione, aperto ai cittadini stranieri residenti o domiciliati a Scandicci o ai cittadini italiani che con essi abbiano relazioni. Calcolati su basi statistiche medie annue sul numero di accessi rilevati storicamente, i destinatari del servizio si stimano in 4.700 utenti.
La finalità del’intervento è di:
- favorire, attraverso l’informazione e l’orientamento ai servizi e alle procedure, l’integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale territoriale;
- sviluppare la partecipazione alla vita sociale cittadina e territoriale;
Attualmente il servizio è svolto mediante convezione con Associazione di volontariato e impiego prevalente di n. 1 operatore (Contratto del commercio, 3° livello, part-time)
Art. 2 - Specifiche della prestazione oggetto d’appalto
(Il presente articolo sarà integrato sulla base del progetto presentato nell’offerta tecnica dall’aggiudicatario)
1. Le attività svolte dallo Sportello devono garantire tramite colloqui individuali o collettivi l’accesso diretto a:
- orientamento e accompagnamento dell’utenza nella gestione di pratiche amministrative relative alla normativa di ingresso e soggiorno in Italia, di protezione umanitaria e/o internazionale e in materia assunzionale;
- orientamento e accompagnamento nei servizi alla persona presenti sul territorio forniti sia dall’amministrazione comunale sia da altri enti pubblici e del privato sociale;
- collaborazione con gli uffici comunali per le pratiche relative alla documentazione di competenza comunale prevista dall’attuale normativa in materia di immigrazione:
a) Assistenza per iscrizione/cancellazione anagrafica, cambio indirizzo e regolarizzazione, richiesta attestato di soggiorno, ecc.;
b) Assistenza per domanda di Certificazione Idoneità alloggiativa;
c) Assistenza per altre domande di procedimenti comunali;
- un rapporto stabile con il Centro per l’impiego, con i Servizi Sociali, Sanitari e le scuole del territorio comunale;
- un rapporto stabile con Xxxxxxxx e Prefettura di Firenze per il disbrigo di pratiche amministrative, fornendo assistenza per le istanze di richiesta/rinnovo di tutte le tipologie di permessi di soggiorno previsti dalla vigente normativa, per le pratiche di ricongiungimento familiare, per l’istanza di effettuazione del test di italiano, per le domande di cittadinanza e quanto altro comunque inerente;
- capacità di indirizzare l’utenza in campo legale e fiscale (per es. Patronati e CAF);
- realizzazione di indagini quanti/qualitative sul fenomeno migratorio a Scandicci e nell’area fiorentina annuale anche in rapporto all’attività svolta;
- realizzazione di adeguati supporti informativi anche tramite i canali istituzionali del Comune di Scandicci utili alla cittadinanza (scheda servizio);
2. Il servizio dovrà essere espletato mediante idonea organizzazione aziendale da operatori in possesso dei requisiti previsti all’art. 6 del presente capitolato d'oneri. L’aggiudicatario deve altresì assicurare l’aggiornamento professionale al personale impiegato nel servizio.
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio
1. Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un orario di apertura al pubblico (front office) di almeno n° 16 ore settimanali, distribuito in maniera da alternare il servizio di apertura in orario di mattina e di pomeriggio, su 5 giorni, sabato mattina compreso, per almeno 49 settimane annuali, nel rispetto di quelli che sono attualmente gli orari di apertura degli uffici del
Palazzo Comunale, come risultante dal progetto tecnico presentato in sede di offerta.
2. Oltre all’attività di front-office sono previste almeno n. 8 ore settimanali aggiuntive per l’attività di back-office per la collaborazione con gli uffici / servizi comunali e di collegamento con altri Enti sovraordinati competenti in ambito di politiche migratorie.
3. Il Comune di Scandicci si impegna a fornire all’affidatario i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
4. Tutto il personale volontario eventualmente operante nelle attività dovrà risultare regolarmente assicurato nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il rapporto con il personale dipendente o con collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore, nel rispetto delle normative previdenziali e fiscali e sulla sicurezza del lavoro.
5. Il referente del soggetto affidatario per i rapporti con il Comune di Scandicci è il Sig.
6. L’affidatario è altresì obbligato ad espletare il servizio nel rispetto delle obbligazioni unilateralmente assunte in sede di gara e delle indicazioni operative formulate dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell’esecuzione.
Art. 4 – Attrezzature e materiali a disposizione
1. L'assegnatario del servizio svolgerà l’attività di cui all’art. 2 in idonei locali adeguatamente attrezzati e messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale al piano terra del Palazzo Comunale con accesso da via Pantin non in uso esclusivo ma condiviso con altri sportelli di utilità sociale. Laddove la natura dell’intervento lo richieda, i servizi potranno svolgersi con riferimento all’intero ambito cittadino nelle strutture e nei servizi del Comune di Scandicci ivi dislocati. L’A.C. si riserva il diritto a trasferire in altra sede il luogo di esecuzione del contratto senza che l’aggiudicatario nulla debba eccepire.
Art. 5 - Controlli
1. L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato, secondo le modalità che riterrà più opportune. In base ai controlli effettuati, l’Amministrazione Comunale potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore
Art. 6 – Qualificazione del Personale
1. Il personale nonché il Referente deve essere inquadrato almeno al terzo livello del CCNL del Commercio o a pari livello del CCNL di appartenenza e dovrà essere in possesso del seguente requisito:
- diploma di scuola media secondaria superiore e esperienza lavorativa di almeno tre anni in servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto.
Art. 7 - Durata dell’appalto
1. Il servizio descritto agli articoli precedenti dovrà essere espletato per un periodo di due anni decorrente dall’effettivo inizio della prestazione contrattuale.
2. L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del direttore dell’esecuzione, previa positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della garanzia di cui all'art. 12.
Art. 8 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato a base di gara in € 52.456,00 (oltre IVA se dovuta) per un periodo di due anni dall’inizio del servizio. L'importo a base di gara comprende i costi generali nonché il monte ore stimato come occorrente per l’espletamento delle attività richieste e del relativo costo orario.
2. Per l’espletamento dei servizi non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008.
3. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario.
4. L’importo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto dalla società affidataria sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto.
Art. 9 - Revisione dell’importo
1. I prezzi contrattuali del servizio sono fissi ed immutabili, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai sensi dell’art.106 comma 1 let. a) del D.lgs 50/2016.
CAPO II – CONTRATTO D’APPALTO
Art. 10 - Stipulazione del contratto
1. Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d’appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo.
2. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato speciale;
b) l’offerta tecnica e economica della società aggiudicataria;
c) il provvedimento di aggiudicazione.
Art. 11 - Spese contrattuali
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Art. 12 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’appaltatore è tenuto a costituire, dietro specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, la garanzia prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione e preventivamente comunicati all’impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo del 80% con le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all’accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Art. 13 - Proroga
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento del servizio, e l’appaltatore è tenuto a garantire le prestazione oggetto del contratto d’appalto fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza del contratto.
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 14 - Rilevazione e monitoraggio del servizio
1. Ai fini delle opportune valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza del servizio, le attività di cui al precedente art. 2) dovranno essere documentate e rilevate utilizzando appositi strumenti
preventivamente definiti e concordati con il competente ufficio comunale.
2. Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui all’art. 2 vengano svolte nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003. Il soggetto si obbliga alla rilevazione informatizzata del numero di utenti e di servizi erogati con l’indicazione almeno del numero totale annuale diviso per nazionalità e sesso. Le modalità di rilevazione possono riferirsi sia all’apposito sistema di eliminacode sia a strumenti propri del soggetto affidatario.
Art. 15 - Sospensione dei termini di esecuzione
1. Qualunque fatto dell’ufficio competente, che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L’ufficio deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa.
Art. 16 - Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’affidatario del servizio dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'aggiudicatario e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- relazione bimestrale sulle attività svolte con dettaglio analitico riferito al progetto;
- provvedere alla regolare tenuta di registro delle presenze degli utenti;
- con cadenza annuale, e ogni qualvolta venga richiesto, invia al Comune un resoconto che indichi anche il numero dei servizi svolti.
3. L’aggiudicatario, producendo o ricevendo i dati degli utenti, ne diviene titolare ai sensi D .Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e si impegna a trattarli con procedure adeguate a tutelare la riservatezza degli interessati e la sicurezza dei dati medesimi.
Art. 17 - Personale addetto al servizio
1. L’aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del servizio ed in base al principio di salvaguardia dell’occupazione, si dovrà impegnare a verificare preventivamente la possibilità di assumere personale precedentemente impiegato.
2. Per la gestione del servizio l’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di operatori e/o propri volontari, in caso di Associazione Aggiudicataria, i quali dovranno possedere provata esperienza e capacità nella gestione dello Sportello per l’immigrazione.
3. L’aggiudicatario dovrà inviare al Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività, i dati anagrafici degli operatori e/o volontari in caso di Associazione aggiudicataria incaricati dell’espletamento dell’appalto ed i relativi Curricula vitae.
4. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dell’operatore e/o volontario assegnato, questo dovrà essere immediatamente sostituito a cura dell’aggiudicatario.
5. L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione nel temine all’uopo stabilito il Comune si riserva l’insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto.
6. Il personale/volontario utilizzato dall’appaltatore dovrà garantire un comportamento corretto, decoroso ed irreprensibile e portare ben in vista, durante l’espletamento del servizio, un cartellino di riconoscimento contenente, oltre che il nome della persona addetta, la fotografia, e il nome dell’appaltatore.
7. Gli operatori dovranno lavorare in raccordo con il direttore dell’esecuzione e garantire il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell’attività di riferimento.
8. L’affidatario dovrà avere, fin dal momento dell’attivazione dell’appalto, un coordinatore del
servizio. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico, PEO e PEC, da comunicare al direttore dell’esecuzione prima della data di inizio del servizio.
9. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, l’affidatario dovrà dichiarare che gli è stato messo disposizione detto Codice ed il Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il citato Codice di comportamento. L’inosservanza di tale disposizione comporta la risoluzione del presente contratto. La suddetta documentazione sarà messa a disposizione di tutti i partecipanti alla gara sulla piattaforma telematica START.
Art. 18 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il Comune ha interesse al corretto inquadramento contrattuale degli operatori perché lo considera garanzia di qualità della fornitura dei servizi richiesti dal presente Capitolato
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all’Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Art. 19 - Volontari
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente contratto, l’affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
2. Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Scandicci da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
3. L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente appalto.
4. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’A.C.
Art. 20 - Privacy
1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L’aggiudicatario deve comunicare all’Ufficio ……………… - il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente); qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, l’Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso; tutti i dati acquisiti dall’utenza dovranno essere accuratamente custoditi, in modo da garantirne la sicurezza; sono vietate fotografie e riprese video raffiguranti minori;
2. L’aggiudicatario si impegna a fornire agli utenti del servizio l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa vigente; l’aggiudicatario si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati che verranno elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai decreti attuativi che dovessero entrare in vigore nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
3. I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta; i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto; detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;. in ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.
Art. 21 – Subappalto
1. E' fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto del servizio affidato.
Art. 22 - Danni e responsabilità
1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda l’appaltatore medesimo come contraente nel novero dei terzi l’Amministrazione comunale, massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e
R.C.T. compresa l’Amministrazione Comunale di importi adeguati e precisamente pari a €. 1.000.000,00; danni da conduzione dei locali con il limite di almeno € 200.000,00 e danni da incendio fino a € 200.000,00.
3. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Art. 23 - Varianti contrattuali
1. Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall’art. 106 co.1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
Capo IV – CONTROLLI
Art. 24 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. E’ in facoltà del responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:
• che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
• in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione.
4. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di regolare esecuzione.
Art. 25 - Richiami e diffide e contestazioni in corso di esecuzione
1. L’appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell’appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Capo V – PENALITÀ
Art. 26 - Penalità: fattispecie e importi
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 25, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata una penale pari € 200,00 per ogni richiamo o diffida.
Art. 27 - Penalità: modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo PEC restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
CAPO VI – PAGAMENTI ALL’AGGIUDICATARIO
Art. 28 – Corrispettivo e pagamenti
1. L'importo complessivo dell’appalto risultante dal prezzo offerto dal soggetto aggiudicatario è pari a euro XXXXXXXXX (IVA esclusa). Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato bimestralmente a seguito di presentazione di fattura elettronica o altro documento contabile in caso di Associazione o altro, esclusa dal regime IVA con specifica dichiarazione, emesso dall’appaltatore sulla base dell’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara diviso 12, che provvede alla verifica della correttezza della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento; si ricorda che ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, e del D.M. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013; a tal fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFGZWQ; oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara (CIG), il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento e il numero di impegno.
2. Il pagamento dell’ultima rata viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente alla verifica sulla regolarità complessiva dell’esecuzione del servizio dalla quale risulti che l’esecutore abbia completamente e correttamente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
4. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.
CAPO VII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 29 - Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
b) qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico;
c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione;
d) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b)
e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto :
a. quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
c. ricorso al subappalto. Il Comune incamera la garanzia definitiva;
d. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del servizio eseguito nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
e. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
5. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Art. 30 - Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
CAPO VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 31 - Procedimento amministrativo
1. Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Affidatario in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del presente affidamento, compresa la determinazione dei corrispettivi, l’Affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento.
2. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Tribunale di Firenze è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente articolo.
3. L’aggiudicazione dell’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l’Affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni di Xxxxx e i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, relativi ai servizi oggetto dell’appalto.