Contract
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CRIOSTATO PER MISURE OTTICHE E MAGNETICHE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PROGETTO QUINTESSENCE CUP B53C23003410006 CIG B037298887
DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO
1. PREMESSE 4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
2.1. Il sistema di negoziazione 4
2.2. Dotazioni tecniche 5
2.3. IDENTIFICAZIONE 6
2.4. Gestore del sistema 7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3.1. Documenti di gara 7
3.2. CHIARIMENTI 8
3.3. COMUNICAZIONI 8
4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 9
4.1. Durata dell’appalto 9
4.2. Revisione dei prezzi 10
4.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione 10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
6. REQUISITI GENERALI 11
6.1. SELF CLEANING 12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 13
7.1. Requisiti di idoneità professionale 13
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 13
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 13
7.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 13
7.4.1. Requisiti di idoneità professionale 14
7.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria 14
7.4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale 14
7.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 14
7.5.1. Requisiti di idoneità professionale 14
7.5.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale 14
8. AVVALIMENTO 14
9. SUBAPPALTO 15
10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE 16
11. GARANZIA PROVVISORIA 16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC 18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 18
13.1. Regole per la presentazione dell’offerta 19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura 22
15.2. Documentazione attestante il pagamento del bollo 23
15.3. Documento di Gara Unico Europeo 23
15.4. Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE 27
15.5. Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 27
15.6. DICHIARAZIONE DPCM 187 1991 27
15.7. Patto di integrità 27
15.8. Dichiarazione per documentazione antimafia 27
15.9. Garanzia provvisoria 29
15.10. [Eventuale] Documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria 29
15.11. [Eventuale] Dichiarazione di avvalimento 29
15.12. [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati 30
15.13. [Eventuale] Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 31
16. OFFERTA TECNICA 31
17. OFFERTA ECONOMICA 32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 32
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 32
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 34
18.2.1. Criteri di natura qualitativa 34
18.2.2. Criteri soggetti a valutazione quantitativa 35
18.2.3. Criteri soggetti a valutazione tabellare 35
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 35
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi 35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 36
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 36
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 37
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 38
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 38
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 39
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 40
27. ACCESSO AGLI ATTI 40
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 40
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 40
1. PREMESSE
Con provvedimento di decisione di contrattare, la Stazione appaltante Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-INO) ha deciso di affidare la fornitura di un criostato per misure ottiche e magnetiche.
Tale procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando [il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, comma 4 e 5, dell’allegato II.3 del Codice].
Il luogo di esecuzione dell’appalto è l’Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx XXX - Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, codice NUTS ITI14.
CIG B037298887 CUI F80054330586202300797 CUP B53C23003410006
Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, tel.: 0000000000, PEC: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
2. PIATTAFORMA TELEMATICA
2.1. Il sistema di negoziazione
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’Istituto CNR-INO del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte
per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993,
n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2.2. Dotazioni tecniche
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) Disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) Avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) Avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2.3. Identificazione
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta – necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.
L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) Mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
2) Tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) Mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.4. Gestore del sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice è L’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara;
c) Capitolato tecnico;
d) Schema di contratto;
d1) Comprova imposta di bollo per stipula contratto;
e) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
f) Allegato 2 – DGUE (formato xml o in alternativa formato PDF);
g) Allegato 3 – Dichiarazione integrativa al DGUE;
h) Allegato 4 – Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
i) Allegato 5 – Relazione tecnica;
j) Allegato 6 – Dettaglio stima costi aziendali e manodopera;
k) Allegato 7 – Dichiarazione DPCM 187/1991;
l) Allegato 8 – Comprova imposta di bollo domanda di partecipazione;
m) Allegato 9 – Patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Circolare CNR n° 19/2018);
n) Allegato 10 – Dichiarazione di avvalimento;
o) Allegato 11- Dichiarazione per documentazione antimafia
p) Istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l’utilizzo della stessa, accessibili all’URI xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/Xxxxxxxxxxxxxx_xx_xxx_xxxx_xx_xxxxx_X.X.
q) Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (“Regole nuovo codice Sistema eProcurement DLgs36 10.pdf”);
r) Codice di comportamento del CNR;
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link Bandi di gara in corso e sul Sistema nella sezione Altri Bandi.
3.2. Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 101 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (menù Comunicazioni
-> Invia richiesta chiarimenti), previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni (in alternativa 4 giorni per le procedure il cui termine è ridotto) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione relativa alla Documentazione di gara e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link Bandi di gara in corso. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3.3. Comunicazioni
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al paragrafo § 22; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n.82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
1 Da modificare sulla base del termine minimo di ricezione delle offerte (ad esempio nel caso in cui si operi una riduzione dei termini).
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, intendendo per lotto quella parte di un appalto la cui fornitura sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un eventuale frazionamento dell’appalto non offrirebbe le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità in vista degli obiettivi perseguiti. (Parere ANAC n. 73 del 10 aprile 2014).
n. | Descrizione beni/servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | CRIOSTATO PER MISURE OTTICHE E MAGNETICHE | 42943000-8 | P | € 419.00,00 |
A) Importo a base di gara | € 419.00,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | € [0,00] | |||
A) + B) Importo complessivo | € 419.000,00 |
L’importo complessivo è al netto di IVA.
La stazione appaltante ha stimato2 per l’installazione una durata inferiore a 5 (cinque) giorni uomo; inoltre, detta attività non comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, non prevede svolgimento di attività in ambienti confinati né presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive. Non sono previsti rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto che debba operare l’Aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Aggiudicatario medesimo. Pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) a carico della stazione appaltante, ai sensi del comma 3bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, e gli oneri per la sicurezza di cui al comma 3 del già menzionato art. 26 non sussistono, coerentemente con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008 dell’AVCP (oggi ANAC).
L’appalto è finanziato con i fondi del progetto QUINTESSEnCE Quantum Interfaces with Single Molecules – Grant Agreement n. 101088394.
4.1. Durata dell’appalto
La fornitura è effettuata nei termini specificati al paragrafo 3 del Capitolato tecnico rubricato “Termini di esecuzione del contratto”.
2 Da utilizzare nel caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00. Si rammenta che tale analisi deve essere sempre effettuata con l’RSPP.
4.2. Revisione dei prezzi
Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria, ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b) del Codice.
4.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione
Considerando quanto previsto al § 4.2, il contratto di appalto può essere modificato con una opzione di proroga, senza una nuova procedura di affidamento per una durata massima pari a 3 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto comunicando all’appaltatore tale modifica almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.
In ogni caso, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 120 co. 1 lett. a) del Codice, in tutti i documenti di gara deve prevedere in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le varie clausole di opzione modifica contratto; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 comma 11; In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Ai sensi dell’art. 120 co. 1 lett. d) del Codice, la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in xxxxxxxx xxxxxx, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’art. 124 del Codice;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
• partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
• partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
• partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata
• partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’artt. 57, 61 co. 4, 102 e dell’allegato II.3 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi3 in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6.1. Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
3 Si veda dichiarazione anti pantouflage
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale4 accedendo al FVOE.
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
7.1. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
[Facoltativo a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi/forniture analoghi a quello in affidamento di importo minimo pari a € 250.000,00 , svolti per conto di committenti pubblici o privati.
La comprova del requisito è fornita mediante:
• Certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
• Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
7.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
4 I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.
7.4.1. Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
• da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonchè dal GEIE medesimo;
• da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonchè dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
[Se l’iscrizione non è dovuta per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento, eliminare la clausola]
7.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria
Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
7.4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Il requisito della fornitura5 di cui al punto 7.3 richiesto in relazione alla prestazione per la fornitura di un criostato per misure ottiche e magnetiche deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.
7.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili
7.5.1. Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
7.5.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
8. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice
5 Specificare se il servizio/fornitura richiesto sia di punta o sotto forma di elenco
e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’ausiliario deve:
1. possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15 del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 102 del Codice, richiedono agli operatori economici di garantire, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicando nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 8.380,006. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: XX00X0000000000000000000000, SWIFT/BIC: XXXXXXXX, Intestato a CNR – Pagamenti giornalieri, Causale: QUINTESSEnCE - Garanzia provvisoria gara CIG B037298887.
La fideiussione può essere rilasciata:
• da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
• da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-
/garanzie-finanziarie
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
6 Per rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all’1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento.
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Xxxxxxxxx possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29/12/2023.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’ANAC al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18/03/2024 a pena di irricevibilità. Il Sistema non accetta:
• offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
• offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo § 2.1. I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.
13.1. Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo § 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, parte della documentazione di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta tecnica;
C. Offerta economica;
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
A. l’offerta è vincolante per il concorrente;
B. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena
l’esclusione dalla procedura.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA. L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Ai sensi dell’art. 101 comma 4 del codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano quest’ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.
La Relazione Tecnica, parte dell’Offerta tecnica, e i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese. In tutti gli altri
casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 101 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
In particolare:
A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
B. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
D. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
E. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare.
F. sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:
Documentazione amministrativa |
Allegato 1 - Domanda di partecipazione |
[Eventuale] Procure |
Allegato 8 - Comprova imposta di bollo |
Allegato 2 - DGUE |
Allegato 3 - Dichiarazione integrativa al DGUE |
Allegato 4 - Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136_2010 |
Allegato 7 - Dichiarazione DPCM 187 1991 |
Allegato 9 - Patto di integrità |
Allegato 11- Dichiarazione per documentazione antimafia |
Garanzia provvisoria |
[Eventuale] Documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria |
[Eventuale] Allegato 10 - Dichiarazione di avvalimento |
[Eventuale] Documentazione per i soggetti associati |
[Eventuale] Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1 - Domanda di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
15.2. Documentazione attestante il pagamento del bollo
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario (solo operatori economici esteri).
Alternativamente il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00, compilare e firmare l’Allegato 8 – “Comprova imposta di bollo” apponendovi altresì il contrassegno telematico, ed infine caricarlo a Sistema. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
15.3. Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE), secondo quanto di seguito specificato o secondo il modello presente in allegato.
In attuazione dell’art. 91 del Codice, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in forma digitale (così come indicato nel Comunicato MIT del 30/06/2023 n.6212), in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento UE 2016/7, disponibile sul sito xxxx://xxxx.xxx.xx come segue:
1. Selezionare opportunamente la lingua da utilizzare – le istruzioni nel seguito sono fornite per la lingua italiana;
2. Nel menu della pagina principale qualificarsi selezionando “Sono un operatore economico” e successivamente “Importare un DGUE”. Nella sezione “Caricare il documento”, utilizzando il bottone “Scegli file”, eseguire l’upload del già menzionato DGUE in formato XML fornito dall’Amministrazione sulla piattaforma acquisti in rete;
3. Effettuato l’upload il sistema richiede, nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?”, di selezionare, utilizzando un menu a tendina, il paese. Quindi, premendo il bottone “Avanti” si aprirà la procedura di compilazione on-line del DGUE;
4. Al termine della compilazione compare, in calce alla pagina, il bottone “Quadro generale”. Premendo il medesimo verrà visualizzata l’anteprima del DGUE compilato; se dalla rilettura non emerge la necessità di effettuare modifiche si deve selezionare la tendina "Scaricare nel formato", e quindi procedere al download del DGUE sul computer locale. Il download può essere effettuato sia distintamente nei due formati utili XML o PDF, sia congiuntamente (selezione “Entrambi”), in quest’ultimo caso all’interno di un archivio denominato “espd-response.zip”.
5. Solo a questo punto il Concorrente, che trova nel seguito del presente documento le istruzioni specifiche per la compilazione delle diverse Sezioni del DGUE, dovrà firmare digitalmente il DGUE compilato, in uno dei due formati XML o PDF, e quindi caricarlo sul sistema telematico di gara.
Il DGUE è articolato in sei Parti.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare, può procedere, alla lettera B, all’inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ivi inclusi i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 con cui l’operatore economico attesta di:
- Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Codice (artt.94 a 98);
- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt.100, 103 e 162 del Codice;
- Rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente con la compilazione delle Sezioni A, B, C e D, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Xxxxxx. (artt. 94 - 98).
In particolare, con riferimento alle fattispecie di cui all’art 94, comma 6, del Codice, il concorrente, limitatamente alle violazioni relative a mancati pagamenti di imposte e/o versamenti contributivi è tenuto a dichiarare nel DGUE (Parte III, Sezione B) l’indicazione se abbia ottemperato pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all’articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all’articolo 94, comma 3, del Codice.
Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa
durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare – come previsto dall’art. 96, comma 6 – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Codice.
Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell’apposita voce “Descrivere tali misure”, precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l’operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
L’operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce “Reference/code” con il testo “Documentazione presente nel FVOE”.
Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.
Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.
Con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l’operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall’art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.
Per quanto concerne la Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue.
Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla “Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro”.
Nel riquadro della presente sezione dedicato al “Liquidazione giudiziale” (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
Per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.
In ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.
In merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”.
Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall’articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.
Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.
Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando i riquadri, posto che ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione, che riguardano i requisiti di ordine speciale previsti dagli artt.100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.
Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare
- in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.
Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), previsto dall’articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
• in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.4. Dichiarazione integrativa al DGUE
Il concorrente rende le dovute dichiarazioni compilando e firmando digitalmente l’Allegato 3 - Dichiarazione integrativa al DGUE.
15.5. Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010
Il concorrente comunica i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari compilando e firmando digitalmente l’Allegato 4 - Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136_2010.
15.6. Dichiarazione DPCM 187 1991
Il concorrente rende le dovute dichiarazioni compilando e firmando digitalmente l’Allegato 7 - Dichiarazione DPCM 187 1991.
15.7. Patto di integrità
Il concorrente inserisce i propri dati e sottoscrive per accettazione l’Allegato 9 - Patto di integrità.
15.8. Dichiarazione per documentazione antimafia
L’operatore economico inserisce, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del
D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 indicati nella tabella sottostante, la dichiarazione di cui all’Allegato 11- Dichiarazione per documentazione antimafia”. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti è necessario anche prendere visione delle note in calce alla tabella.
Imprese individuali | 1. Titolare dell’impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
Associazioni | 1. Legali rappresentanti 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3 |
Società di capitali o cooperative | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. Socio (in caso di società unipersonale) 6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del Codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 |
7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | |
Società semplice e in nome collettivo | 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società in accomandita semplice | 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società estere con sede secondaria in Italia | 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell’impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) [Nota 2] 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3] 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 |
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | 1. Legale rappresentante 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Imprenditori e società consorziate 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3] 5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 ,3 e 4 |
Raggruppamenti temporanei di imprese | 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 2] 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, |
consorzi con attività | nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi |
esterna e per le | secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non |
società di capitali | residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la |
con un numero di | partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di |
soci pari o inferiore | capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale |
a quattro (vedi | rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di |
lettere b, c del | amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, |
comma 2 art. 85) | direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai |
concessionarie nel | direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle |
settore dei giochi | stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La |
pubblici | documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |
1 - Soggetti sottoposti a verifica nel caso di informazione, distintamente per tipologia di impresa.
Note:
[1] Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
[2] Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.
[3] Per sindaci si intendono sia quelli effettivi sia quelli supplenti.
[4] Concetto di “familiari conviventi”: per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.
[5] Concetto di “socio di maggioranza”: per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
15.9. Garanzia provvisoria
Il concorrente allega la fideiussione bancaria/assicurativa a firma di soggetto terzo ovvero, nel caso presenti la garanzia provvisoria sotto forma di cauzione, copia semplice della contabile del bonifico.
15.10. [Eventuale] Documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria
Il concorrente allega in copia conforme all’originale la documentazione (certificazioni) per la riduzione della garanzia provvisoria in conformità all’art. 106 del Codice.
15.11. [Eventuale] Dichiarazione di avvalimento
Il concorrente, in caso di avvalimento, compila e firma digitalmente l’Allegato 10- Dichiarazione di avvalimento.
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione di un separato DGUE, di un separato Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. La dichiarazione di avvalimento;
2. Il contratto di avvalimento;
15.12. [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Il concorrente allega:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15.13. [Eventuale] Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
16. OFFERTA TECNICA
L’ “Offerta tecnica” deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza.
Il concorrente inserisce a Sistema, nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, una relazione tecnica descrittiva, firmata secondo le modalità previste al paragrafo 16.1 e contenente, a pena di esclusione, quanto segue:
• Una relazione tecnica descrittiva, redatta in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura/servizio proposto. Detta relazione tecnica deve contenere una proposta tecnico-organizzativa con i riferimenti ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo
19.1 e con le informazioni che consentano la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico. A tal proposito potrà essere articolata in paragrafi ognuno dei quali dedicato ad uno dei criteri di valutazione. In relazione ad ogni criterio di valutazione, la relazione dovrà illustrare le soluzioni adottate, le descrizioni, eventuali illustrazioni ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l’espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della Commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
L’offerta può contenere eventuale ulteriore documentazione in allegato. Per ogni documento in allegato dovrà essere presente un riferimento diretto nella Relazione tecnica.
La Relazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento diretto o indiretto all’Offerta Economica ovvero a elementi riferibili al prezzo offerto.
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
17. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione dedicata, l’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo §16.1 è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
a) L’Offerta economica, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
i. scaricata e salvata sul proprio PC;
ii. sottoscritta digitalmente.
b) La dichiarazione relativa ai costi aziendali e della manodopera redatta in conformità al modello Allegato 6 - Dettaglio stima costi aziendali e manodopera.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali
Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice gli eventuali oneri della sicurezza e i costi della manodopera indicati al punto 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 90 |
Offerta economica | 10 |
TOTALE | 100 |
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica7
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
7 Nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la stazione appaltante:
- in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;
- può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all’allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;
- può ricorrere ai criteri premianti e relative modalità di attribuzione del punteggio, idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
1 | Temperatura minima in gradi kelvin 1.8 K (UN DECIMALE) | 18 | 1.1 | 1.8 K | 6 | ||
1.2 | Compresa tra 1.4 e 1.8K (escluso) | 12 | |||||
1.3 | Compresa tra 0.05 K e 1.4K (escluso) | 18 | |||||
2 | Possibilità di regolazione della temperatura nel range da 1.8 a 40K al meglio DI 300 MK | 4 | 2.1 | NO | 0 | ||
2.2 | SI | 4 | |||||
3 | Dimensione della camera alla temperatura minima, in termini di diametro equivalente (≥ 4 cm) un decimale | 8 | 3.1 | Diametro equivalente uguale a 4 cm | 2 | ||
3.2 | Diametro equivalente compreso tra 4 cm (escluso) e 10 cm | 4 | |||||
3.3 | Diametro equivalente compreso tra 10 cm e 30 cm | 8 | |||||
4 | Vibrazioni assolute alla posizione del campione peak to peak inferiori a 50 nm (compreso) 1 decimale) | 15 | 𝑃 = 𝑃 × 𝐵𝐴 − 𝑃* 𝑚𝑎𝑥 (𝐵𝐴 − 𝑆 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 15, 𝐵𝐴 = 50, 𝑆 = 1 | 15 | |||
5 | Possibilità di applicare un campo magnetico variabile di intensità alla posizione del campione ≥0.5 Tesla | 4 | 5.1 | =0.5 TESLA | 2 | ||
5.2 | Compreso tra 0,5 tesla (escluso) e 7 Tesla | 4 | |||||
6 | Possibilità di applicare il campo magnetico NELLE TRE DIREZIONI | 3 | 6.1 | NO | 0 | ||
6.2 | SI | 3 | |||||
7 | Potenza di raffreddamento superiore a 0.5W a 4.5K (in W con 2 decimali) | 5 | 𝑃 = 𝑃 × ( 𝑃 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 * 𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 5, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 2, 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.5 | 5 | |||
8 | Potenza di raffreddamento a 100 mK (in microW senza decimali) | 5 | 𝑃 = 𝑃 × ( 𝑃 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 * 𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 5, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 500, 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0 | 5 |
9 | Possibilità di lavorare in ambiente con gas di scambio | 3 | 7.1 | no | 0 | ||
7.2 | si | 3 | |||||
10 | TEMPO DI RAFFREDDAMENTO PER IL CAMBIO DEL CAMPIONE fino a 1.4 K (inferiore o UGUALE A 6 ORE) 1 DECIMALE | 5 | 8.1 | 6 h | 1 | ||
8.2 | Compreso tra 4 e 6 ore (escluso) | 3 | |||||
8.3 | Compreso tra 0,5 e 4 ore (escluso) | 5 | |||||
11 | Numero di finestre con diametro ≥2.5 cm per l’accesso ottico ≥ 1 | 6 | 9.1 | 1 finestra | 2 | ||
9.2 | Da 2 a 4 finestre | 4 | |||||
9.3 | Da 5 a 6 finestre | 6 | |||||
12 | CONNESSIONI RF FINO AL CAMPIONE ≥ 4 | 5 | 10.1 | 4 raccordi RF | 3 | ||
10.2 | Comrpeso tra 5 e 8 | 5 | |||||
13 | GARANZIA MINIMA 12 MESI (0 DECIMALI) | 4 | 12.1 | 12 mesi | 0 | ||
12.2 | Compresa tra 12 mesi (escluso) e 24 mesi | 2 | |||||
12.3 | Compresa tra 24 mesi (escluso) e 48 mesi | 4 | |||||
14 | Tempi di consegna inferiori a 12 mesi | ||||||
15 | Porta per fiber feedthrough | SI | |||||
16 | Numero di connessioni a bassa frequenza maggiore o uguale a 8 | ||||||
16 | Flessibilità e semplicità di utilizzo | 5 | Si valuta positivamente la semplicità di utilizzo del software e la possibilità di automatizzare le operazioni di cool down | 5 |
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
18.2.1. Criteri di natura qualitativa:
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente unico – cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V – mediante:
a) Attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, utilizzando i seguenti livelli di valutazione:
Giudizio | Coefficiente |
Ottimo | 1,0 |
Buono | 0,8 |
Sufficiente | 0,6 |
Parzialmente adeguato | 0,3 |
Inadeguato | 0,0 |
b) Calcolo del coefficiente unico quale media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.
c) Per ciascun elemento di valutazione si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
18.2.2. Criteri soggetti a valutazione quantitativa:
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula direttamente indicata in tabella.
18.2.3. Criteri soggetti a valutazione tabellare:
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula non lineare a “S” (a punteggio assoluto) al ribasso, in funzione del prezzo:
1 𝐵𝐴 − 𝑃𝑖 𝑚
𝐶𝑖 = $1 − '
𝑘 ×
𝐵𝐴$𝑃𝑖 𝑛
- × .1 − /
𝐵𝐴 3 45
* 𝐵𝐴 + + 1
Il punteggio economico sarà quindi determinato dalla formula:
𝑃𝐸 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝐶𝑖
dove
𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝑃𝑖 = prezzo offerto dal concorrente i-esimo
𝐵𝐴 = base d’asta ( € 419.000,00)
𝑘, 𝑛, 𝑚 = parametri che determinano la forma della curva8
𝑘 = 300
𝑛 = 1.75
𝑚 = 1.00
𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 = 10
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (si tratta del metodo maggiormente utilizzato, tuttavia la S.A. può scegliere ulteriori metodi tra quelli indicati nelle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI).
Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
𝑛
𝑃𝑖 = ; 𝐶𝑥𝑖 ∙ 𝑃𝑥
𝑥*1
dove
𝑃𝑖= punteggio del concorrente i-esimo
𝐶𝑥𝑖 = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
𝑃𝑥 = punteggio criterio X
X = 1, 2, …, n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]
8 I parametri possono essere variati al fine di conferire alla curva l’andamento più consono al mercato di riferimento
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 19/03/2024, alle ore 10:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso il Sistema.
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il RUP [oppure il responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;
d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto (nel caso di procedura aperta multilotto), ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 3.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
L’offerta è esclusa in caso di:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
• presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Sono considerate anormalmente basse le offerte sospette di scarsa affidabilità e attendibilità circa la non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, giacché, in base alle esigenze individuate nei documenti di gara, non appaiono assicurare all’operatore economico un adeguato profitto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Per la verifica dei requisiti in capo ad O.E. appartenenti all’U.E. trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato II.8 del Codice.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, modificato dal Decreto Presidente della Repubblica – DPR del 13 giugno 2023, n. 81, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link precedentemente riportati.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Gli indirizzi cui inviare l’istanza di accesso sono i seguenti:
PEC: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx
E-mail ordinaria: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
L’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto medesimo.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i. Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
ii. Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− Comunicati all’ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, sezione Gare.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché artt. 27,28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxxx://xxx.xxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente”, ivi inclusi i rapporti e le relazioni previsti all’art. 47, comma 9) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere:
la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del CNR-INO del Consiglio Nazionale delle Ricerche Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, i cui dati di contatto
sono e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, PEC: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx.
Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), e-mail: xxx@xxx.xx, cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’OFFERTA e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.