Contract
Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 23950/97 del 2/7/97 della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento – Sezione staccata.
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELL’ART. 95 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L’OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2. E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO. DURATA 18 MESI.
CAPITOLATO TECNICO
SOMMARIO
SOMMARIO 2
ARTICOLO 1 – PREMESSA 3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 3
ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA 5
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 5
ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 6
ARTICOLO 6 – IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA 6
ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 7
ARTICOLO 8 – CERTIFICAZIONE DELL’ENERGIA VERDE 7
ARTICOLO 9 – UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’OPZIONE VERDE 8
ARTICOLO 10 – PREZZI DI FORNITURA 8
ARTICOLO 11 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO 9
ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE
......................................................................................................................................................................... 10
ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI 10
ARTICOLO 14 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE 10
ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA 11
ARTICOLO 16 – CALL CENTER 12
ARTICOLO 1 - PREMESSA
1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Amministrazioni Contraenti. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nella Convenzione.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:
- ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo nei settori dell’energia, delle reti e dell’ambiente;
- Capitolato Tecnico: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
- Fasce Orarie: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV;
- Delivery a 18 mesi: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione dell’ordinativo di fornitura. Le 12 Delivery disponibili nell’anno solare e i relativi Quarter che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:
Tabella 1 Tabella di corrispondenza tra mese di ricezione della richiesta di fornitura, mese di attivazione della fornitura e quarter di riferimento per il calcolo del Prodotto Fisso 18 mesi
Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da APAC sul portale dell’Agenzia il Prodotto Fisso a 18 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi al corrispondente Mese di Attivazione Delivery (colonna B) sulla base dei Quarter di riferimento della Delivery (colonna C).
Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi continuativi (Delivery a 18 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Fisso a 18 mesi di cui all’art. 10 del presente capitolato tecnico, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 18 mesi – resta fisso ed invariabile.
Prodotto Fisso a 18 mesi: è il valore medio - espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai 6 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi, identificati nella Tabella 1 di corrispondenza rilevate sull’Italian Futures | EEX Power Derivatives dell’European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all’ultimo giorno - compresi – del mese antecedente a quello di ricezione dell’ordinativo di fornitura.
- Quarter: sono i 4 trimestri dell’anno solare, nel dettaglio:
Q1 = gennaio-marzo
Q2 = aprile-giugno
Q3 = luglio-settembre
Q4 = ottobre-dicembre
- Spread: il differenziale di prezzo oggetto dell’offerta economica, distinto per le diverse tipologie di tariffa (F1, F2, F3, monorario, IP) da sommare al prodotto fisso per determinare il Prezzo Fisso di fornitura per i 18 mesi della convenzione;
- Garanzia di Origine: certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore;
- Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti;
- Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un’Amministrazione Pubblica individuata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;
- Opzione Verde: l’opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell’energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all’Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l’Aggiudicatario applicherà il sovraccosto prestabilito;
- TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/EEG.
ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA
1. Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici ordinativi di fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, della Convenzione e di tutta la documentazione di gara allegata al bando.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni a prescindere dal quantitativo annuo di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura, nonché dal quantitativo richiesto per ciascun Punto di Prelievo ivi elencato.
3. Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell’energia elettrica.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. Le Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita registrazione, utilizzando il modulo presente sul Sito di APAC – Sezione Convenzioni – Area registrazione enti, aderiscono alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura.
2. L’Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche e sottoscritto con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, fatta eccezione per i casi previsti dai successivi commi 7 e 8.
3. L'avvenuta registrazione di cui al precedente comma 1 è condizione di validità dell'Ordinativo di Fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della Convenzione.
4. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati unitamente a un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
5. L’Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell’Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..
6. La data di ricezione dell’Ordine si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell’Ordinativo (per le trasmissioni inviate via fax) e coincidente con la data d’invio andata a buon fine per gli Ordinativi effettuati con strumento telematico.
7. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il negozio elettronico o nel caso in cui per ragioni tecniche lo stesso non sia utilizzabile, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall’Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza ad APAC via fax o PEC.
8. Nel caso in cui per ragioni tecniche, anche temporanee, non siano utilizzabili gli strumenti di firma digitale o per altre ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche non confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax o PEC.
9. APAC comunica o mette a disposizione del Fornitore, anche per via telematica, l’elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai commi 7 e 8, con l’indicazione dell’eventuale limite temporale di tale autorizzazione.
10. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore considera l’Ordinativo ricevuto come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal successivo comma 11.
11. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.
12. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Contraente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione Contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dalla trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell’Amministrazione Contraente, e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
14. Spirato il termine di cui al precedente comma 13, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all’Amministrazione Contraente entro
3 (tre) giorni lavorativi successivi avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura.
ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salva diversa data concordata tra le parti.
2. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.
ARTICOLO 6 – IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA
1. Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall’Autorità.
2. La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
1. Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l’energia necessaria, durante l’intero periodo di fornitura.
2. La fornitura dell’energia elettrica avviene per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.
3. Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai gestori di rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agisce usando l’ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.
4. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica sia imputabile al Fornitore, quest’ultimo si accolla il maggior onere che le Amministrazioni devono sostenere per il funzionamento degli impianti.
5. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti gli Ordinativi di Fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1, del TIT.
6. Il Distributore Locale di ciascun Punto di Prelievo è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate. I consumi sono misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all’Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all’Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, consulenza e assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconsegnata. Nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo sia modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica ha efficacia, è applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
ARTICOLO 8 - CERTIFICAZIONE DELL’ENERGIA VERDE
1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/2011 e s.m.i., tramite Garanzia d’Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali è stata attivata l’Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l’Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) dei GWh forniti in convenzione,
2. Il Fornitore può accettare Ordinativi di Fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l’Opzione Verde, comunica ad APAC, anche a mezzo fax o via PEC, l’esaurimento della disponibilità dell’Opzione Verde.
3. La possibilità di richiedere l’Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
4. L’Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e deve essere a totale copertura dei consumi effettuati nell’arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale è richiesta.
5. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell’Opzione Verde all’interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l’Opzione Verde è attivata.
6. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l’Opzione Verde. Le Amministrazioni Contraenti che hanno scelto l’Opzione Verde e APAC possono controllare tale attestazione allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.
ARTICOLO 9 - UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’OPZIONE VERDE
1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s’impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura è concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d’uso del suddetto Marchio. È facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste sono libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell’utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui alla Convenzione.
ARTICOLO 10 – PREZZI DI FORNITURA
1. I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.
2. Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore viene considerata un’unica fascia di riferimento.
3. Il prezzo della fornitura verrà calcolato come segue:
per le utenze multi orarie il prezzo di fornitura sarà dato dalla somma
degli spread offerti espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria; del Prodotto Fisso a 18 mesi;
per le utenze Monorarie il prezzo di fornitura sarà dato dalla somma dello spread offerto espresso in Euro/MWh;
del Prodotto Fisso a 18 mesi;
il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d’utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.
4. I prezzi di fornitura PMONORARIO, PF1, PF2 e PF3 saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti, e nello specifico riguardano:
a. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)
P = Spread MONORARIO + Prodotto fisso 18 mesi
b. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario o elettronico)
Pn = Spread n+ Prodotto fisso 18 mesi ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
c. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)
P = Spread MONORARIO (IP) + Prodotto fisso 18 mesi
d. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)
Pn = Spread n (IP) + Prodotto fisso 18 mesi dove:
Spread MONORARIO, Spread n, Spread MONORARIO (IP), Spread n (IP) = prezzi base di offerta n = F1, F2, F3
Prodotto fisso 18 mesi prezzo calcolato come definito all’art. 2
5. Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all’installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’installazione, l’energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.
6. Oltre ai prezzi dell’energia sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente:
- Corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Il fornitore si impegna a documentare, su richiesta, l’origine dei corrispettivi di dispacciamento applicati esplicitando le differenti componenti di costo.
- Il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e l’eventuale corrispettivo CMOR.
- Le imposte e le eventuali addizionali, previste dalla normativa vigente.
I corrispettivi contrattuali, su indicati, s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati. Risulta essere esclusa l’applicazione della componente tariffaria PCV (componente di commercializzazione e vendita).
7. Nel caso dell’attivazione dell’Opzione verde di cui al precedente articolo 8, allo Spread di cui ai punti precedenti, si somma il sovraccosto prestabilito di 1 Euro/Mwh.
ARTICOLO 11 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO
1. Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche a ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni Contraenti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite.
2. Il Fornitore s’impegna ad attivare la fornitura dei suddetti nuovi Punti di Prelievo secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla Convenzione.
3. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.
ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE
1. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, un Report mensile, formulato sulla base del fac simile nell’”Allegato al capitolato tecnico - Report mensile”, in formato “.xls” o equivalente.
2. I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.
3. Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell’imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.
4. Il Fornitore non è tenuto all’invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.
5. Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d’ora,ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.
ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI
1. Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere a ogni Amministrazione Contraente il Report secondo il fac simile nell’”Allegato al capitolato tecnico - Dati di sintesi”, su base annuale, in formato “.xls” o equivalente, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dalla data di attivazione del servizio alla data del termine dell’Ordinativo di fornitura, comprensivo di eventuali conguagli, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza della fornitura stessa.
ARTICOLO 14 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE
1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l’elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da APAC mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dall’APAC; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
3. In particolare può essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni anche per via telematica e riguardanti tra l’altro:
a. le Amministrazioni Contraenti;
b. gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
c. la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
d. la data di attivazione della fornitura;
e. i punti di prelievo attivati;
f. il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
g. i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
▪ consumo mensile di energia per fascia oraria;
▪ diagramma di prelievo;
▪ importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere ad APAC, 2 (due) mesi prima della scadenza della Convenzione, un file conforme all’” Allegato al capitolato tecnico – Dati di sintesi” - contenente l’anagrafica completa di tutti i punti di prelievo attivati nel corso della Convenzione completo di tutte le informazioni nello stesso riportate.
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA
1. In caso di aggiudicazione, il Fornitore deve nominare un responsabile della fornitura, comunicando ad APAC prima della stipula del contratto il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Il responsabile del servizio dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il responsabile del servizio sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
2. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, eventuale numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
ARTICOLO 16 - CALL CENTER
1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di attivazione della convenzione, un call center comunicando un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di cui all’art. 8 dell’allegato Capitolato amministrativo (articolo “Servizi connessi e controlli”), di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione del servizio;
2. richieste relative allo stato di attivazione del servizio;
3. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
PAT/RFS17605-261/11/2018-07609905409 - Allegato Utente 23 (A023)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (COMUNI E COMUNITA’), E/O PER GLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. N. 3/2006 E ALL'ARTICOLO 5 DELLA L.P. n. 2/2016. DURATA 18 MESI.
ALLEGATO - ANDAMENTO DEI CONSUMI ANNUI
ALTRI USI BASSA TENSIONE | |||||
CONSUMO | F0 | F1 | F2 | F3 | TOTALE |
kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
Totale | 756.546 | 27.725.873 | 17.209.695 | 24.690.319 | 70.382.433 |
ALTRI USI MEDIA TENSIONE | |||||
CONSUMO | F0 | F1 | F2 | F3 | TOTALE |
kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
Totale | 0 | 22.673.209 | 14.269.808 | 23.341.287 | 60.284.304 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |||||
CONSUMO | F0 | F1 | F2 | F3 | TOTALE |
kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
Totale | 388.228 | 3.856.629 | 14.396.533 | 35.526.505 | 54.167.895 |
TOTALE | |||||
CONSUMO | F0 | F1 | F2 | F3 | TOTALE |
kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
Totale | 1.144.774 | 54.255.711 | 45.876.036 | 83.558.111 | 184.834.632 |
PAT/RFS170-26/11/2018-0709549 - Allegato Utente 3 (A03)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (COMUNI E COMUNITA’), E/O PER GLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P.
N. 3/2006 E ALL'ARTICOLO 5 DELLA L.P. n. 2/2016. DURATA DICIOTTO MESI.
ALLEGATO - DATI DI SINTESI
Ragione Sociale Amministrazione | Nominativo | Contratto | POD | Indirizzo Fornitura | Tensione (BT/MT) | Codice PR | Periodo di fornitura | Consumi totale (kWh) | Consumo F0 (kWh) | Consumo F1 (kWh) | Consumo F2 (kWh) | Consumo F3 (kWh) | En. verde (kWh) | Importo imponibile totale (€) | Importo per IVA (€) | Importo totale con IVA (€) | Importo per energia (€) | Importo per perdite (€) | Importo per dispacciamento (€) | Importo per trasporto (€) | Importo per imposte (€) | Importo per en. verde (€) | Altri importi (€) | Importo per IVA (€) |
L’Aggiudicataria
Impresa “Dolomiti Energia S.p.A.” Il Legale rappresentante
- xxxx. Xxxxx Xxxxxx -
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Servizio Contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx -
L’UFFICIALE ROGANTE
- dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx -
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx.