Aggiornato al 09 Luglio 2015
Aggiornato al 09 Luglio 2015
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Contratto di credito
“Patto”
CONTRATTO DI CREDITO “PATTO”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 - Xxxxx
N° verde 800 41 41 41
(e.mail xxxx@xxxxx.xxx.xx / xxx.xxx.xx )
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente Xxxxxxxxx
Telefono e.mail
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data Firma per avvenuta ricezione
CHE COS’E’ IL CONTRATTO DI CREDITO “PATTO”
È una tipologia di contratto del credito in virtù del quale la Banca delibera una o più linee di credito a medio e lungo termine, impegnandosi subito a rendere disponibile la somma concordata con il cliente ma subordinandone tuttavia l’erogazione al verificarsi di una serie di eventi di gestione (sia in riferimento al piano d’impresa sia riguardanti il rispetto di covenants di tipo qualitativo/comportamentale e di tipo quantitativo) ben specificate nel contratto stesso.
Tale tipologia di contratto rimarrà valido per un arco temporale di massimo 5 anni.
Il contratto di credito PATTO svolge la funzione di contenitore all’interno del quale sussistono uno o più prodotti di finanziamento la cui operatività sarà attivata solo al momento in cui si manifesteranno materialmente le esigenze finanziarie del cliente, previa verifica da parte del sistema o da parte del gestore, delle covenants pattuite e deliberate.
Tuttavia, se dalla data di delibera del Fido PATTO trascorrono più di 6 mesi e nessuno dei finanziamenti rientranti nella linea di credito “Patto” è stato generato, il contratto decade.
Al Contratto di Credito PATTO possono essere collegati i seguenti prodotti:
- Finanziamento A Basilea
- Prestito Partecipativo Partner
- Welcome Energy
- Innovazione e Sviluppo
- Finanziamento a m/l termine con ammortamento graduale del capitale
- Leasing Immobiliare
- Leasing Strumentale
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
I rischi sono connessi alla scelta del tasso di interesse applicabile su ciascuno dei finanziamenti ricompresi in PATTO. Nel caso di applicazione del tasso fisso, l’impresa finanziata non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Nel caso di applicazione del tasso variabile, questo può aumentare nel tempo e comportare un incremento delle competenze da pagare.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI | COSTI | |
Importo finanziabile | Sarà modulato fra le varie linee di credito. Nell’Accordo Preliminare verrà prevista la percentuale di fido concedibile anno per anno, dal primo fino al quinto. In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore ad euro 300.000,00. | |
Durata | Il fido "PATTO" avrà validità per una durata massima di 5 anni; l'operatività sarà attivata al momento in cui si configurano le esigenze finanziarie del cliente e previo adempimento dei covenants pattuiti. I sub-fidi avranno una durata pari a quella prevista per i singoli prodotti. Il fido "PATTO" decade se dalla data di delibera trascorrono più di 6 mesi senza che sia stato generato nessun finanziamento. | |
TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i. Le condizioni pattuite non dovranno comunque essere superiori a quelle indicate nel prospetto predisposto in attuazione alla normativa sulla "trasparenza bancaria", ai sensi della L. 108/96 (usura). |
Parametro di indicizzazione | ||
Spread | ||
Tasso di mora |
VOCI | COSTI | ||
SPESE | Spese per la stipula del contratto | Commissione di delibera | Pari allo 0,15% calcolato sull’importo complessivo del contratto di credito “Patto” |
Commissione d’impegno | massimo 0,36% da corrispondere all’inizio di ogni anno successivo al primo sulla differenza fra il fido deliberato e gli importi erogati; tale commissione non è soggetta a variazione negli anni. | ||
Commissione di istruttoria | Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i. | ||
Commissione di gestione | Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i. | ||
PIANODI AMMORTAM ENTO | Tipo di ammortamento | Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i. | |
Tipologia di rata | |||
Periodicità delle rate |
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i.
ALTRO
Può essere proposta dalla banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate.
Può essere proposta dalla banca una polizza assicurativa sulla vita del debitore vincolata a favore della banca medesima che preveda, in caso di insolvenza, il pagamento del credito vantato dalla banca, da parte della compagnia assicuratrice.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i.
Trattamento tributario nel caso di finanziamenti senza garanzie | Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) sul finanziamento: Imposta di bollo: €. 16,00 Imposta di registro: € 200,00 In alternativa alle suddette imposte sul finanziamento, potrà essere applicata: Imposta sostitutiva (DPR 601/1973): 0,25% dell’importo del finanziamento |
Trattamento tributario nel caso di finanziamenti con garanzie presenti e/o future | Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) sul finanziamento: Imposta di bollo: € 16,00 Imposta di registro: € 200,00 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di € 200,00 per garanzia enunciata) salvo avere già assolto l’imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito. Imposte ordinarie sulle garanzie: Imposta di bollo: €. 16,00 11 per mille sulle cambiali emesse all’ordine della banca Imposta di registro: 0,50% dell’importo garantito (con un minimo di euro 200 per garanzia) Imposta ipotecaria: 2% dell’importo garantito da ipoteca In alternativa alle suddette imposte ordinarie sul finanziamento e sulle garanzie (anche acquisite in seguito), potrà essere applicata: Imposta sostitutiva DPR 601/1973: 0,25% dell’importo del finanziamento oppure 2% dell’importo del finanziamento se lo stesso è finalizzato all’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili abitativi per cui non ricorrono le condizioni previste dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I^, annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131 (cosiddette agevolazioni prima casa). |
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
Cfr. i Fogli Informativi relativi al/ai prodotto/i attivato/i.
Tempi massimi di chiusura del rapporto: il giorno del rimborso definitivo del mutuo e del pagamento di tutti gli oneri accessori. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - Xxx. 00000 - Xxxxx, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
• Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128 - bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, presso le filiali della Banca oppure sul sito xxx.xxx.xx (attivabile solo dal cliente);
• Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, presso le filiali della Banca oppure sul sito xxx.xxx.xx.
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché specializzati in materia bancaria/finanziaria.
LEGENDA
Accordo Preliminare | Atto con il quale il cliente si impegna ad attivare l’iniziativa “Contratto di Credito Patto” e di conseguenza assume gli altri impegni correlati. |
Covenant | Si tratta di pattuizioni, da inserire nel contratto di finanziamento, idonee a vincolare l'azienda ad una gestione virtuosa che consenta la regolare dismissione del finanziamento. Vincoli di questo tipo possono essere, ad esempio, limiti alla distribuzione di dividendi, alla dismissione di determinati cespiti patrimoniali, obblighi al rispetto di determinati livelli di indebitamento, eccetera |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. |
Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |