Assicurazione Tutela Legale per la vita privata
Assicurazione Tutela Legale per la vita privata
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Prodotto: “Convenzione Viaggi Agenzia Frigo Assicurazioni Snc” Ed. 07/2020
Glossario
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Commercio elettronico (e-commerce): l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.
CPI (Credit Prorection Insurance): è una polizza assicurativa con la quale viene garantito il rimborso del debito residuo o il pagamento delle rate, in tutti quei casi in cui il cliente debba far fronte a situazioni difficili, provocate da eventi non controllabili, quali morte, invalidità (da infortunio e malattia) o grave malattia.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell’imputazione (per esempio da doloso a colposo).
Diritti reali: è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, la polizza assicurativa.
Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all’Autorità giudiziaria per definire una controversia.
Fase stragiudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all’Autorità giudiziaria, perché si sta tentando una possibile definizione bonaria della vertenza.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
Locazione a breve termine: contratto di locazione di un mezzo di trasporto che prevede il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti (DPR 633/72).
Locazione a lungo termine: contratto di locazione di un mezzo di trasporto che prevede il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo per un periodo superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
LTC (Long Term Care): è una polizza collegata a problemi di non autosufficienza, ovvero è una soluzione di protezione che scatta nel momento in cui si dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.
Malpractice medica: mancato rispetto delle linee guida minime per la assistenza specializzata che provoca danni fisici o lesioni gravi e permanenti (o morte) al paziente.
Manutenzione: l’insieme delle operazioni che vanno effettuate per tenere sempre in buono stato e nella dovuta efficienza funzionale i beni oggetto di manutenzione, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti.
Massimale per caso assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.
Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i casi assicurativi insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Social network: siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.
Media network: tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.
Società: l’impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Valore in lite: determinazione del valore della controversia.
Condizioni di assicurazione
Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario.
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
1. La Società assicura le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione
assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati al successivo art. 15. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato. Sono inoltre garantite le spese dell’organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'assicurato.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’assicurato e l’Avvocato.
4. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono escluse le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.
5. L’assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
6. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto.
Art. 2 – Altre assicurazioni
L'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
Art. 3 – Effetto e durata della polizza e del Certificato di assicurazione
1. La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24
(ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2 .La prestazione assicurativa viene fornita per i sinistri che siano insorti dalla data di effetto della polizza.
3. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata o fax spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.
4. Il certificato produce effetto dalle ore 00 della data di partenza alle ore 24 della data di rientro indicate nei documenti di viaggio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto del certificato.
La prestazione assicurativa viene fornita per i sinistri che siano insorti dalla data di effetto del certificato.
Art. 4 – Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa
1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dalla polizza in forma scritta a mezzo lettera
raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Art. 6 – Insorgenza del sinistro
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge
o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare la data di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in polizza.
In tali ipotesi, il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito in parti uguali tra gli assicurati coinvolti.
Art. 7 – Condizioni preliminari per apertura del sinistro – Autotutela
1. Relativamente alla prestazione di cui all’art. 15, punto 1, l’operatività della copertura assicurativa è subordinata al fatto che l’Assicurato abbia presentato reclamo alla
Compagnia Aerea e successivamente ad ENAC entro i termini e con le formalità previsti dagli stessi Enti, come richiamati nella Carta dei Diritti del Passeggero di ENAC.
2. Relativamente alla prestazione di cui all’art. 15, punto 2, l’operatività della copertura assicurativa è subordinata al fatto che l’Assicurato abbia compilato il rapporto di smarrimento o danneggiamento presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo e successivamente abbia inoltrato denuncia all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli del vettore.
3. ARAG attiverà la gestione stragiudiziale del sinistro dopo aver verificato che il vettore e/o ENAC non hanno fornito riscontro nei termini previsti ovvero hanno fornito un riscontro non soddisfacente.
Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
1. L'assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il
termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza.
2. La denuncia del sinistro dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione e da ogni mezzo di prova a disposizione che consentano la ricostruzione dettagliata della controversia. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. In particolare dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa al reclamo o alla denuncia di danneggiamento o smarrimento presentati alla Compagnia Aerea e/o all’ENAC unitamente agli eventuali riscontri ricevuti.
3. La prestazione viene fornita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della copertura assicurativa e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della stessa.
Art. 9 – Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’assicurato, la Società gestisce la trattazione
stragiudiziale della controversia, anche mediante la nomina di Avvocati di propria scelta, affinché le parti raggiungano un accordo.
2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l’assicurato comunica aietà gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all’Avvocato scelto nei termini del successivo Art. 10.
3. La Società si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell’impugnazione della sentenza emessa in ogni grado di giudizio, prima di garantire la copertura per le spese relative ai gradi successivi.
4. Le prestazioni previste dalla polizza non operano se la Società non ha confermato preventivamente la copertura delle spese per la transazione della controversia e/o per la nomina dei periti di parte.
5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
Art. 10 – Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
1. L'assicurato, per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri
interessi, purché iscritto all’albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, oppure del proprio luogo di residenza. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
2. L’assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia all’Avvocato così individuato.
3. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art. 11 – Recupero di somme anticipate dalla Società
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi
in cui sia stata pagata una indennità la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.
Art. 12 – Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e debbano essere trattati in tutto il Mondo. Per i sinistri insorti in Paesi o in territori diversi dai Paesi dell’Unione
Europea, Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein le garanzie opereranno esclusivamente a rimborso delle spese di difesa sostenute dall’Assicurato.
Art. 13 – Massimale
1. Relativamente alla prestazione di cui all’art. 15 – Prestazioni garantite, punto 1), le garanzie operano entro il limite di € 5.000,00 per sinistro senza limite annuo, elevato
a
- € 15.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati;
- € 25.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati.
2. Relativamente alla prestazione di cui all’art. 15 – Prestazioni garantite, punto 2), le garanzie operano entro il limite di € 1.000,00 per sinistro senza limite annuo, elevato a
- € 3.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati;
- € 5.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati.
3. E’ coperto un solo sinistro per Assicurato per ciascun viaggio, indipendentemente dal numero di tratte aree avvenute durante il periodo intercorrente tra la data di partenza e l’eventuale data di rientro.
Art. 14 – Soggetti assicurati
Le prestazioni vengono fornite ai soggetti indicati nel Certificato di Assicurazione e valgono esclusivamente per i trasporti aerei indicati nei documenti di viaggio in possesso
dell’Assicurato.
Le garanzie operano anche se il trasporto aereo è inserito in un pacchetto turistico.
Art. 15 – Prestazioni garantite
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati in occasione dell’acquisto di voli presso le agenzie di viaggio utenti della piattaforma informatica del Contraente, per fatti connessi a
voli aerei e occorsi durante il periodo intercorrente tra la data di partenza e l’eventuale ritorno risultanti dai documenti di viaggio. Le prestazioni valgono per i seguenti casi:
1) controversie contrattuali con il vettore in caso di presunte inadempienze contrattuali relativamente ai casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e/o della Convenzione di Montreal del 1999, inclusa la difesa in sede stragiudiziale relativamente ad azioni promosse nei confronti del vettore per ottenere i rimborsi di penali superiori a € 100,00 pagate a strutture ricettive per servizi turistici prenotati e non utilizzati a seguito dell’inadempienza contestata al vettore; è esclusa ogni altra azione per risarcimenti supplementari di cui all’art. 12 del Regolamento stesso;
2) controversie contrattuali con il vettore in caso di ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto dei bagagli registrati sulla base di quanto disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 1999.
Art. 16 – Esclusioni
Le prestazioni non sono valide:
a) per controversie in materia il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, e conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
f) per controversie connesse alla circolazione stradale;
g) per fatti dolosi degli assicurati;
h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
i) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
j) per controversie con la Società;
k) per viaggi di durata superiore ai 60 giorni.