REPUBBLICA ITALIANA
------------------------REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (Prov. di Brescia)----------
N. di Repertorio Comunale.
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO COMUNALE
L’anno duemila addì del mese di nella Resi-
denza Municipale.
1) arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 24 dicem- bre 1968, in rappresentanza del Comune di Palazzolo sull’Oglio con sede in via XX Settembre n. 32 (C.F. 00400530176), Responsabile del Settore Urbanistico, autorizzato ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000, dello Statuto Comunale ed in esecuzione del Decreto Sinda- cale n. 2 del 29 maggio 2012 e del Decreto del Segretario Comunale n. 19 del 17 dicembre 2014, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta;-----
2) , nato a , in qualità di della Cooperativa
avente sede a
in via C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia presso il Tri- bunale di Brescia: – (parte di seguito chiamata Cooperativa). Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segre-
tario Generale sono personalmente certo, convengono quanto segue:- VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della Legge 381/91;----------------------
VISTO l’articolo 112 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;------------
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/07/2019, avente ad oggetto “Approvazione del Protocollo sociale operativo da al- legare ai capitolati prestazionali nelle gare d'appalto che prevedano l'applicazione della clausola di inserimento di persone svantaggiate ex artt. 100 e 112 del codice dei contratti pubblici”; PREMESSO che: ----------------------------------------------------------------
- l'articolo 5 della Legge 381/91 e s.m.i. prevede per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Am- ministrazione, la possibilità di stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto del’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (attualmente, per quanto attie- ne al servizio in argomento, previsto in Euro 221.000,00) con cooperati- ve sociali che finalizzano lo svolgimento della loro attività all'inserimen- to lavorativo di persone svantaggiate;------------------------------------------
- l’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e profes- sionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- le suddette Convenzioni sono stipulate previo svolgimento di procedu-
re di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- il Comune di Palazzolo sull’Oglio, nell'esercizio delle proprie funzioni socio-assistenziali, intende garantire alle persone che si trovano in con- dizione di emarginazione sociale la reale opportunità di svolgere un'atti- vità lavorativa, specificamente finalizzata, nell'ambito di un più com- plesso intervento di promozione umana, al reinserimento sociale;--------
- con determinazione n. del è stata avviata una procedura negoziata come previsto dall’articolo 36, comma 2 – lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato per l’affidamento del servizio in argomento, esperita ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 7 del Codice dei Contratti e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, paragrafo 5.1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggior- nate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 mar- zo 2018, nel rispetto dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. e dell’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016, rivolta a cooperative so- ciali di tipo B e/o loro Consorzi;
- con determinazione n. del , il servizio integrativo di spazzamento e pulizia manuale del territorio per gli anni 2020 e 2021 (CIG 80926791FA), a seguito di esperimento di apposita procedura ne- goziata ad inviti, è stato affidato a favore della
, con sede a
, sospendendo l'efficacia di tale affidamento al controllo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;-------------------------------------------
- l'individuazione della Cooperativa è avvenuta in attuazione delle modalità di cui all'articolo 5 della Legge 381/91 e s.m.i., come modificato dal comma 610 dell'art.1, L.23 dicem- bre 2014 n.190 in materia di fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e dell’articolo 112 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i.;
- la Cooperativa , la cui tipologia rien- tra in quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 381/91 è disponibile, conformemente a quanto previsto nel proprio Statuto, ad integrare nelle proprie attività lavorative persone segnalate dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Palazzolo sull’Oglio e ad attenersi, tra le varie prescrizioni contenute nei documenti di gara, al Protocollo sociale ope- rativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30 luglio 2019
- con proprio decreto n. , il Presidente del- la Regione Lombardia ha iscritto la Cooperativa
. nella sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, e tale iscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1, è condi- zione indispensabile per la stipulazione di convenzioni in deroga alle or- dinarie regole di stipulazione di contratti con le Pubbliche Amministra- zioni;
- sono stati definiti con la Cooperativa tutti gli aspetti operativi riguardanti l'attuazione del servizio di pulizia /spaz-
zamento manuale delle aree pubbliche o ad uso pubblico e servizi colla- terali per gli anni 2020-2021;
- con l’affidamento alla Cooperativa delle attivi- tà oggetto della convenzione, il Comune di Palazzolo sull’Oglio e la Cooperativa si pongono l'obiettivo di fa- vorire il recupero umano ed il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di emarginazione sociale attraverso il loro impiego in attività lavorative opportunamente finalizzate e supportate;-------------
- la scelta del convenzionamento con tale Cooperativa Sociale è motiva- ta unicamente dal riconoscimento alle cooperative del ruolo di supporto che queste ultime svolgono per la realizzazione di iniziative tese al sod- disfacimento di bisogni pubblici connessi con la solidarietà sociale che non possono essere gestiti direttamente dall'Ente Locale;-------------------
- con determinazione n. del 2017, è stato assun- to l’impegno di spesa nei confronti della Cooperativa
per un importo di Euro oltre I.V.A. a copertu- ra dell’affidamento del servizio di spazzamento e pulizia manuale del territorio comunale per gli anni 2020 e 2021;---------------------------------
- con la medesima determinazione a contrarre sopra richiamata ( /2019) è stato approvato lo schema della presente convenzione ;---
Rilevato che permangono in capo alla Cooperativa
le condizioni per l’iscrizione all’Albo Regio- nale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal Presiden- te del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa medesima;-------
Visto il documento unico di regolarità contributiva acquisito direttamen-
te presso lo Sportello Unico Previdenziale della Sede INAIL di
da cui risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, che la Cooperativa è in regola con gli adempimenti di natura contributiva previsti dall’arti- colo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22 novembre 2002, n. 266; Dato atto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 (Co- dice dei Contratti Pubblici), che disciplina in modo unitario le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a cui le Pubbliche Ammini- strazioni, tra cui i Comuni, devono attenersi e che ha abrogato la quasi totalità delle disposizioni legislative che normavano le procedure di affi- damento di servizi pubblici, facendo tuttavia salve le norme vigenti sulle cooperative sociali (articolo 112 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), come confermato dal successivo D.Lgs. 56/2017 di modifica ed integrazione dello stesso D.lgs. 50/2016; pertanto il presente affidamento continua ad essere disciplinato ai sensi dell’articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.; Verificata l’idoneità tecnico-professionale della Cooperativa
e fornite alla medesima informazioni sui ri-
schi specifici esistenti nei luoghi in cui, in virtù del presente atto, dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate;--------
Acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del D.Lgs.
159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), dove è stato possibile rilevare che nei confronti della Coo- perativa , nonché nei confronti
dei componenti del Consiglio di Amministrazione della predetta società e del relativo Responsabile Tecnico non sussistono le cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;---------------------------------
Divenuta efficace l’aggiudicazione definiva (art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), giusto verbale del Responsabile del procedimento (arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx), a seguito dell'esito favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., disposti attraverso la consultazione della Banca Dati Nazio- nale dei Contratti, istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Sistema AVCPass); --------------
Evidenziato che avverso l'affidamento del servizio non è stato proposto alcun ricorso con contestuale domanda cautelare (art. 32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); Rilevato che l'adozione del provvedimento di affidamento è stata resa nota mediante pubblicazione in data all'Albo Pretorio on line del Comune di Palazzolo sull'Oglio dell'avviso “Appalto aggiudica- to” per cui più nulla osta alla stipula della presente convenzione;----------
Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposita convenzione le condizioni, i termini e le modalità dell’affidamento.---------------------
CIÒ PREMESSO:
considerate le premesse medesime su indicate quale parte integrante del- la presente convenzione, tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio, rappre- sentato dall’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e la Cooperativa
, rappresentata dal , come sopra generalizzati, si conviene e si stipula quanto segue:-----------
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE----------------
Le parti confermano che quanto esplicitato nelle premesse è da conside- rarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulata contrattualmente in forma pubblica amministrativa, in modalità elettro- nica. Il Comune di Palazzolo sull’Oglio affida alla Cooperativa
con sede a , che accetta, il servizio integrativo di spazzamento e pulizia manuale del territorio comunale per gli anni 2020-2021, così come disciplinato dal Capitolato speciale d’appalto approvato con la determinazione a contrar- re n. /2019, allegato alla presente convenzione, fatto salvo quanto più avanti previsto all’articolo 20. ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE--------------------
La convenzione è valida per il periodo compreso tra ed il 31/12/2021. Alla fine di tale periodo la stessa scadrà di pieno diritto sen- za bisogno di alcun avviso o disdetta. La stessa può essere risolta in ogni momento del periodo considerato nel caso in cui si dovessero verificare le eventualità previste nel successivo articolo 9.-----------------------------
ARTICOLO 3 - COSTO
Il Comune si impegna ad erogare per il servizio effettuato il corrispetti- vo presunto di Euro oltre I.V.A, di cui Euro
quali oneri della sicurezza. Il corrispettivo effetti- vo dovuto alla Cooperativa sarà quantificato re- munerando il servizio effettivamente reso, utilizzando il prezzo orario offerto pari ad Euro (Euro ) corrispondente ad un
ribasso del , a cui si dovrà aggiungere, quali costi della sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso di gara), l'importo di Euro 0,20 (20 centesimi) per ogni ora di effettivo servizio che sarà prestata, così come quantificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla lettera A della presente Convenzione. Il prezzo orario unitario, così come offerto e pari ad Euro , si intende fisso ed invariabile per tutta la du- rata della presente Convenzione. L'importo di cui sopra è stato determi- nato presupponendo un monte ore complessivo di 10.296 ore;-------------
ARTICOLO 4 - CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Cooperativa Sociale Palazzolese S.C.r.l. ha costituito una cauzione di un importo pari a Euro, mediante la stipulazione della fidejussione assicurativa n. , contratta con la Compagnia di Assicurazioni .
Tale cauzione sarà svincolata entro i 30 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione. ARTICOLO 5 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE---
La Cooperativa convenzionata è tenuta al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, dovute secondo le leg- gi in vigore (diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposta di registro). L'inadempimento agli obblighi di cui sopra ed al contenuto della presen- te convenzione, oltre alla risoluzione del rapporto contrattuale in danno della Cooperativa, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio in argomento ad altra cooperativa. Sono, in
ogni caso, a carico della Cooperativa inadempiente le maggiori spese so- stenute dall'Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esi- me la Cooperativa da eventuali responsabilità civili.--------------------
Nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della cooperativa, qualora il servizio non venisse effettuato, l'Amministrazio- ne Comunale tratterrà il corrispettivo equivalente sulla base del prezzo orario pattuito. ARTICOLO 6 – PAGAMENTI----------------------------------------------
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al successivo periodo, a mezzo di mandato del Tesoriere Comunale. Si darà corso al pagamento, dopo aver accertato la regolarità di esecuzione del servizio, nonché previa verifica ed attestazione degli inserimenti lavora- tivi delle persone svantaggiate da parte del responsabile preposto al con- trollo. Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formali- tà amministrative, o a causa di forza maggiore, non daranno luogo ad al- cuna maturazione di interessi a favore della cooperativa sociale affidata- ria del servizio in argomento. ARTICOLO 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA.------------------------
La cooperativa affidataria del servizio ha l'obbligo di procurarsi autono- mamente tutto il materiale e le attrezzature occorrenti per l'espletamento del medesimo da effettuare secondo le modalità riportate nell’allegato Capitolato speciale d’appalto. La Cooperativa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdita o
danni diretti o indiretti che si verifichino, durante il periodo di validità della presente convenzione, ad attrezzature ed automezzi di sua proprie- tà; l’eventuale sostituzione rimarrà pertanto a suo totale carico.----------
ARTICOLO 8 – PENALITÀ
La cooperativa nell'esecuzione dei servizi disciplinati dalla presente con- venzione, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.-----------------------------------
In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di viola- zione delle disposizioni previste dalla presente convenzione (compreso quindi il mancato inserimento del personale svantaggiato, ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione, per fatto imputabile alla coo- perativa), la cooperativa stessa è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.------- ---------
Al verificarsi di tale eventualità potrà essere applicata una penale di Euro 50,00 per la prima infrazione che per le successive aumenterà pro- gressivamente di 1/10 rispetto alla precedente.-------------------------------
Per le inadempienze relative al Protocollo Sociale Operativo, le penali sono individuate all’art.10 del medesimo Protocollo (il riferimento ex c.2, art.113-bis D.Lgs. 50/2016, è ora da intendersi ex c.4). --------------
Le penali suddette verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo restante da liquidare, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la cooperativa abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate ed applicabili.----------------
Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via
giurisdizionale, anche qualora si riscontrassero violazioni a norme legi- slative. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qua- lora, dopo l’applicazione di due penalità e successiva diffida ad adem- piere per iscritto, anch’essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.------------------------------------
ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE---------
La presente convenzione oltre che:
per grave inadempimento della Cooperativa ;
per ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune per ol- tre sei mesi dalla scadenza di cui al precedente articolo 6;------------
per riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate in- serite superiore al 50% rispetto a quello previsto;----------------------
potrà essere risolta:
per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;---------------
in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Coopera- tiva dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, fatta salva la volontà del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.----------------------------------
La risoluzione della convenzione, per gravi inadempienze, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio ad altra cooperativa. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o pena- li della Cooperativa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.--------
Per l’applicazione delle suddette disposizioni l’Amministrazione Comu- nale potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 4, costituita dalla Cooperativa af- fidataria. ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI – FORO COMPETENTE-----------------------------------------------------------------
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa all’interpre- tazione ed all’esecuzione della presente convenzione sarà demandata alla giustizia ordinaria; il Foro competente è quello di Brescia. È fatto divieto ricorrere all’arbitrato. ARTICOLO 11 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DI INSERIMENTO DI PERSONALE----------------------
La Cooperativa si impegna:
a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in con- dizioni di svantaggio personale e sociale ed a salvaguardare, in via prio- ritaria, il personale già individuato dai Servizi Sociali del Comune e che già opera alle dipendenze dell’Appaltatore uscente;-------------------------
b) ad impegnare per l'espletamento delle attività oggetto della conven- zione operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionali- tà utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i soci volontari devono essere dettagliatamente indicati in due distinti elenchi, debita- mente sottoscritti, contenenti tutte le informazioni possibili per definire
la posizione professionale di ognuno (figura professionale, qualifica, li- vello, titolo di studio etc.). La cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;------------------------------------
c) ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non so- stitutive a quelle degli operatori;
d) a nominare, quale responsabile dello svolgimento dell’attività, il si- gnor e, quale responsabile degli inserimenti lavorati- vi delle persone svantaggiate, il signor ;-----
e) a rispettare, per il personale impegnato nell'attività (lavoratori dipen- denti e soci lavoratori subordinati) e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore. In particolare la cooperativa si impegna ad applicare condizioni normati- ve e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolge il servizio ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;------------------------------------
f) ad assicurare lo svolgimento dell’attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;----------
g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Co- mune di Palazzolo sull’Oglio o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio e dei relativi strumenti;---------------------------------
h) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l’assunzione/la
prosecuzione del rapporto di lavoro del personale che ha svolto il servi- zio in oggetto alle dipendenze della cooperativa aggiudicataria dell’appalto precedente, con scadenza al 31/12/2019, per la durata di anni due (n.6 operatori, di cui n.3 persone svantaggiate con disabilità certificata, indicati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Palazzolo sull’Oglio ed appartenenti alle tipologie indicate all’articolo 4 della Leg- ge 381/91); l’orario lavorativo si articolerà come da Capitolato speciale d’appalto, in continuità, per quanto possibile, con il contratto di lavoro stipulato per l’appalto in scadenza al 31/12/2019 (18 ore settimanali per cinque persone e n.9 ore settimanali per una persona).----------------------
i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa rispet- tando il D.Lgs 196/2003;
j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni al- tro criterio operativo previsti dall’allegato Capitolato speciale d’appalto approvato con la determinazione n. /2019, fatto salvo quanto più avanti previsto all’articolo 20;
k) a trasmettere al Comune di Palazzolo sull’Oglio una relazione sull’attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggia- te inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipo- logia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time, etc .), la data di assunzione, il numero dei giorni ritenuti utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni).------------------------------
l) ad osservare, per quanto non in contrasto e non espressamente indica- to nelle lettere precedenti, le disposizioni del Protocollo sociale operati-
vo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.155/2019. --------
ARTICOLO 12 - REFERENTE DELL' AMMINISTRAZIONE CO- MUNALE
Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Setto- re dei Servizi Sociali del Comune predisporranno un programma indivi- dualizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svan- taggiate. Le modalità attuative dell'intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa nel rispetto del pro- gramma di inserimento individuale concordato, sopra indicato.------------
Il Comune nomina quale suo rappresentante/referente la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (Responsabile del Settore Servizi Sociali) a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale relativo all'inserimento di persone svantaggiate segnalate dal Settore Servizi Sociali e la Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, del Servizio Ecologia, quale referente cui la Cooperativa stessa si rivolgerà per qualsiasi pro- blema di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo.------------
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio dovrà comunicare alla Cooperativa l’eventuale sostituzione dei predetti rappresentanti/referenti, ciò entro 30 giorni dalla loro sostituzione. ARTICOLO 13 - CONTROLLI E RILIEVI------------------------------
La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per l'intero periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto della
convenzione. Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento sen- za preavviso, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzatu- re ed a quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di ac- certare l'osservanza di tutte le norme stabilite nella presente convenzio- ne. Ove si riscontrassero mancanze sarà prescritto un termine entro il quale la Cooperativa dovrà provvedere con nuovi acquisti e/o con ripa- razioni e nel caso non venisse ottemperato il Comune avrà diritto di provvedervi direttamente ma a spese della Cooperativa, eventualmente avvalendosi sulla cauzione di cui al precedente articolo 4; in tal caso la Cooperativa sarà chiamata a provvedere al reintegro della cauzione nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi.---------------------------------
La Cooperativa è tenuta a fornire al personale degli uffici comunali inca- ricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.--------------------------
ARTICOLO 14 - DANNI E RESPONSABILITÀ-----------------------
La Cooperativa eseguirà gli interventi sotto la propria esclusiva respon- sabilità, assumendone tutti gli oneri e tutte le conseguenze nei confronti del Comune e dei terzi. Adotterà, nell'esecuzione di tutti gli interventi, ogni provvedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'inco- lumità delle persone addette agli stessi e dei terzi, anche al fine di evita- re qualsiasi danno ai beni pubblici. La Cooperativa, con la sottoscrizione della presente convenzione, si ob- bliga a stipulare apposita polizza assicurativa agli effetti della responsa- bilità civile nei confronti di terzi e dei prestatori di lavoro, che compren-
da anche i soci lavoratori subordinati, i soci volontari e le persone svan- taggiate inserite; tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Palazzolo sull’Oglio.------------------------------------------
La Cooperativa affidataria è comunque pienamente responsabile di ogni danno, a persone o cose anche di proprietà comunale, dipendente dal servizio oggetto della presente convenzione, restando a suo esclusivo ca- rico qualsiasi risarcimento. ARTICOLO 15 - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI--------
La Cooperativa dovrà svolgere il servizio nella piena osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzio- ne infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di perma- nente sicurezza ed igiene. La Cooperativa, pertanto, deve osservare e far osservare ai lavoratori propri, tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.----------------------------------
Inoltre con la sottoscrizione della presente convenzione la Cooperativa assume l’obbligo di dotare il proprio personale dipendente/soci volontari di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed an- tinfortunistiche e quanto altro possa servire all’espletamento dei compiti previsti. Il personale dipendente/soci volontari dovranno essere informati, forma- ti e dotati di indumenti, mezzi e presidi igienico sanitari e dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici ai sensi del D.Lgs 9 apri- le 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poichè la Coo-
perativa risulterà responsabile per le inadem- pienze e/o le malattie professionali insorte.-------------------------------
ARTICOLO 16 -PRESCRIZIONI PER LA SORVEGLIANZA SA- NITARIA RELATIVA AL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI---
La Cooperativa deve osservare le norme contenute nel D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria in re- lazione agli agenti biologici potenzialmente presenti nell’attività lavora- tiva e possibili causa di infezioni, allergie, etc., fermo restando l’obbli- gatorietà della vaccinazione antitetanica di cui alla Legge 5 marzo 1963,
n. 292 e successivo regolamento di esecuzione D.P.R. 7 settembre 1965,
n. 1301. Dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventual- mente dovessero essere emanate durante la validità della presente con- venzione. ARTICOLO 17 - OSSERVANZA DELLE LEGGI INERENTI IL TRATTAMENTO DELLA MANODOPERA------------------------------
La Cooperativa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni ed a ottempe- rare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi inerenti la manodopera. In particolare, compensi e salari debbono essere stabiliti nel rispetto delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperati- ve Sociali o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e dagli even- tuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolge il servizio ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. In ogni caso tutti i lavoratori devono essere assicurati a norma di legge. Il Comune si riserva di verificare in qualsiasi momento i rapporti con-
trattuali fra la cooperativa ed i lavoratori. Il Comune, qualora riscontras- se direttamente o per denuncia dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto di sospendere l'emis- sione dei mandati di pagamento sino a quando non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto. Il Comune si riserva la facoltà di comunicare agli uffici ed enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuto affidamento del servizio di cui alla pre- sente convenzione, nonchè di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.--------
ARTICOLO 18 – RIFUSIONI DANNI – RIMBORSI SPESE ---------
Per ottenere la rifusione di eventuali danni, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità, il Comune può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Cooperativa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.----------------------------------
ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI---
Con la sottoscrizione della presente convenzione la Cooperativa Sociale Palazzolese S.C.r.l. si impegna sin d’ora ad ottemperare a tutte le obbli- gazioni poste a proprio carico dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che l’inosservanza delle predette obbligazioni comporta l’applicazione delle sanzioni indicate all’articolo 6 della medesima Legge 136/2010.---
ARTICOLO 20 – Gerarchia delle fonti--------------------------------------
Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, convengono che, in caso di discordanza tra il contenuto della presente convenzione con il Capitolato speciale d’appalto, approvato con la sopracitata deter-
minazione n. /2019, prevalga la presente convenzione.--------------------
ARTICOLO 21 – ALTRE NORME-----------------------------------------
È vietato cedere o subconcedere l’esecuzione di tutto o parte del servizio disciplinato con la presente convenzione, che vincola sin d’ora la Coo- perativa con sede a , alla quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza dirit- to di rivalsa, salvo per l’I.V.A. a carico del Comune.-------------------
L'esecuzione del servizio comporta la piena ed incondizionata accetta- zione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni previste dalle dispo- sizioni contenute nella presente convenzione.------------------------------
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le di- sposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare nella Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamen- to, oltre che nel Regolamento del Comune di Palazzolo per la disciplina dei Contratti, nonchè le disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile. Si applicheranno inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso della validità della presente convenzione (comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali), in particolar modo quelle riguardanti l'igiene e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.---------------------
Per il presente atto, soggetto ad I.V.A., viene dalle parti chiesta la regi- strazione a tassa fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
E richiesto, io Segretario Comunale dell’intestato Comune, ho ricevuto il presento atto, predisposto da persona di mia fiducia su supporto infor-
matico non modificabile e letto, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti contestualmente e le stesse da me interpellate lo dichiarano conforme alla loro volontà e si sottoscrivono in mia presenza qui di seguito, mediante apposizione della firma digitale, la cui validità è stata da me Segretario Comunale verificata.---------------
Dopo di che, io Segretario Comunale ho apposto la mia firma digitale. IL RESPONSABILE DI SETTORE (firma digitale):
IL CONCESSIONARIO: (firma digitale):
IL SEGRETARIO GENERALE: (firma digitale):