CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PESA PUBBLICA COMUNALE
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PESA PUBBLICA COMUNALE
PERIODO 01.05.2016 – 30.04.2021
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Art. 1 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’esercizio, in nome e per conto dell’Amministrazione, della pesa pubblica di proprietà comunale sita nel capoluogo sulla Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, con riscossione dei diritti da parte del concessionario.
Art. 2 - Durata dell’appalto
La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a far data dal 01/05/2016.
Art. 3 - Canone di concessione
Il canone di concessione è stabilito in € 370,00= annue.
Il ritardo nel versamento del canone che, dovrà avvenire non più tardi del mese di luglio di ciascun anno, comporterà l’applicazione della mora del 6%.
Con i proventi della gestione affidata, il concessionario s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, oppure connesso o conseguente.
Art. 4 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale
risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’impresa a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il concessionario verserà cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 5 - Gestione del servizio
Il concessionario gestirà la pesa pubblica mediante l’impiego dei propri mezzi, a proprio rischio, servendosi della propria organizzazione tecnica, con proprio personale, nel rispetto delle norme regolamentari e delle tariffe vigenti e che l’Amministrazione emanerà in futuro.
Ogni spesa di esercizio, energia elettrica, acqua, telefono, riparazioni e manutenzioni, spese d’ufficio, pulizia locali ecc. è a carico del concessionario.
Il concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare a
tutte le norme vigenti in materia di pesi e misure, assumendo a suo carico, con rinuncia ad ogni diritto eventuale di rivalsa, le spese di verifica e le eventuali contravvenzioni.
Art. 6 - Manutenzione
Il concessionario è responsabile della conservazione e della manutenzione ordinaria per la più perfetta efficienza ed il regolare funzionamento della pesa pubblica.
L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione e di efficienza delle attrezzature, nonché di ordinare le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.
In caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati, non è esclusa la possibilità dell’esecuzione d’ufficio con spese a carico del concessionario.
Art. 7 - Orari di servizio
Gli orari del servizio saranno di norma determinati dall’Amministrazione su proposta del concessionario.
Resta facoltà del Comune, anche su proposta del concessionario, determinare differenti articolazioni degli orari di apertura al pubblico, per meglio rispondere alle necessità degli eventuali utenti diretti
alla pesatura; l’eventuale modifica dell’orario è comunicata all’impresa concessionaria con preavviso di almeno 15 giorni.
E’ fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico
gli orari. | ||
Art. 8 - Tariffe | ||
Le tariffe del servizio (da applicare | sulla | pesatura al |
lordo) sono le seguenti; | ||
fino a x.xx 100 lordi | € 3,00 | |
da x.xx 101 a x.xx 200 lordi | € 6,00 | |
oltre x.xx 200 lordi | € 9,00 | |
automezzi che trasportano rifiuti | € 4,00 |
In relazione all’eventuale aumento del costo del servizio, il concessionario potrà chiedere all’Amministrazione Comunale l’adeguamento delle tariffe. Ove il Comune non consenta gli aumenti nella misura richiesta, il concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo.
E’ fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico le tariffe vigenti.
La verifica della tara sarà eseguita gratuitamente.
Pure gratuite saranno le pesature eseguite per conto del Comune oppure ordinate dagli agenti di Polizia Locale, salvo quelle relative ai camion che trasportano rifiuti,
per le quali verrà corrisposto al concessionario € 4,00 per ogni pesata.
Art. 9 - Bollettari
E’ consentito l’uso di macchine registratrici ed emettitrici di tagliandi, sempre che il loro impiego consenta i controlli della contabilità aziendale.
Nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare tagliando e fattura.
Le trasgressioni al precedente comma comporteranno, le prime due volte, il pagamento della penale di € 25,00, quindi l’incameramento di 1/3 delle cauzione, senza pregiudizio dell’azione penale. Il ripetersi delle trasgressioni potrà comportare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
Art. 10 - Ispezioni
Il Comune potrà ordinare ed effettuare ispezioni in qualunque momento e senza preavviso. Gli incaricati del concessionario non potranno rifiutarsi di sottoporre ad ispezione i documenti, né rinviarne il momento.
Art. 11 - Rendiconti
Periodicamente, su richiesta dell’Ufficio di segreteria comunale, il concessionario produrrà il rendiconto della gestione e le statistiche che gli verranno ordinate.
Lo svincolo della cauzione, alla fine della gestione, sarà effettuato dopo aver riscontrato la regolarità dei
rendiconti.
Art. 12 - Penalità
Le inadempienze ritenute lievi, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, agli obblighi derivanti dal presente contratto, quali la mancata esposizione al pubblico delle tariffe oppure alla riscossione di diritti di pesa senza rilascio di bolletta o tagliando, comporteranno l’applicazione della penale di € 25,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta comunale.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno il pagamento di penale doppia o l’adozione di più severe misure a giudizio della Giunta municipale. Per le più gravi infrazioni, quale il rifiuto di presentarsi in Comune per ricevere ordini o comunicazioni inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta comunale. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
Art. 13 - Risoluzione del contratto per inadempienza Si conviene l’esclusione di ogni formalità legale per la risoluzione del contratto per grave inadempienza, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
Il concessionario potrà rescindere il contratto per gravi e comprovati motivi, previo preavviso scritto da recapitare all’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi prima.
Art. 14 - Personale
Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale. L’inabilità di dipendenti dell’appaltatore, riconosciuta dall’autorità competente, comporta l’obbligo della sostituzione.
Art. 15 - Osservanza dei contratti collettivi L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall’autorità municipale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’incameramento
della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l’Ispettorato del Lavoro, non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per quanto previsto nel precedente comma, l’impresa non potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo a risarcimento di danni.
Art. 16 - Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
Art. 17 - Obblighi del personale
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini.
Il concessionario s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i propri dipendenti che non osservassero modi cortesi con il pubblico o fossero trascurati nel servizio o usassero un contegno o un
linguaggio riprovevole o, comunque, non mantenessero condotta irreperibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il concessionario.
Il procedimento disciplinare per i dipendenti del concessionario dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune e indicate nell’apposito regolamento organico vigente.
Art. 18 - Responsabilità dell’impresa
Il concessionario è responsabile in proprio di ogni eventuale rilievo relativo ad irregolarità di pesature, rilascio di documenti fiscali, applicazione di eventuali imposte, tasse, contributi gravanti la gestione, restando indenne il comune da ogni e qualsiasi addebito fatto da terze persone o da enti pubblici.
Il concessionario risponde dei danni a persone e/o cose provocati nell’esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
Art. 19 - Prescrizioni particolari
Sono vietate pesature di carichi che si presumono eccedenti la portata della pesa.
Art. 20 - Danneggiamenti dell’impianto
Il concessionario è tenuto alla custodia degli impianti. Per qualsiasi danneggiamento, sarà responsabile verso il Comune l’appaltatore, salvo l’eventuale diritto di
rivalsa nei confronti dell’autore del danno.
Art. 21 - Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere fra Comune e concessionario relativamente all’esecuzione degli obblighi stipulati con il presente contratto, è competente il Foro di Lodi.
Art. 22 - Divieto di subaffitto
E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s’intenderà il concessionario.