Condizioni generali di deposito della categoria professionale delle ditte di trasloco dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG
Condizioni generali di deposito della categoria professionale delle ditte di trasloco dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG
Art. 1 Campo di applicazione
Le prestazioni di deposito soggiacciono alle seguenti condizioni ge- nerali delle ditte di trasloco dell'Associazione svizzera dei trasporta- tori stradali ASTAG, nella misura in cui tali norme non contrastano con altre di carattere imperativo.
Le seguenti condizioni generali includono tutte le attività del magaz- ziniere che vengono qui di seguito riportate in modo dettagliato.
Accordi particolari che esulano dalle condizioni vanno presi per iscritto.
Art. 2 Campo di attività
Conformemente alle Condizioni il campo d'attività del magazziniere comprende esclusivamente il mantenimento del deposito, l'ammini- strazione del deposito, la presa in consegna e la riconsegna dal de- posito.
Sulla base delle istruzioni date al magazziniere, questi si assume la messa in magazzino e la custodia di mobili, suppellettili ed effetti, come ogni altro bene, e provvede a tutte le prestazioni di servizio legate alla ricezione, alla riconsegna e ulteriori trasporti successivi delle merce depositata, nella misura in cui non valgono le condizioni generali della gruppo professionale delle ditte di trasloco dell'Asso- ciazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG, dietro pagamento delle spese e tasse concordate e della mercede convenuta.
L'accettazione delle merci nel magazzino di deposito deve essere confermata dal magazziniere al beneficiario del deposito mediante la stesura di una ricevuta di deposito. Per il tipo e il numero degli oggetti depositati in magazzino fa fede esclusivamente la ricevuta di deposito. La ricevuta di deposito diventa impegnativa solo dopo la firma da parte del magazziniere e del beneficiario del deposito. La ricevuta di deposito non ha carattere di carta valore, quindi non è ipotecabile, non può essere data in pegno e non è trasferibile. La stesura della ricevuta di deposito non è necessaria, qualora il beneficiario depositi la merce in un proprio locale separato oppure in un Container chiuso.
Il controllo all'arrivo degli oggetti da immagazzinare in deposito si limita alla loro condizione esterna. Il magazziniere è responsabile del contenuto di casse, ceste, armadi, cassetti ed altri contenitori solo nel caso che alle operazioni di imballo e disimballo, nonché alla piombatura abbia provveduto il proprio personale e che sia dispo- nibile al riguardo un elenco redatto dal magazziniere.
Al momento del mandato il beneficiario dovrà fornire tutte le indica- zioni necessarie all'ordinaria esecuzione del deposito, in particolare indicazioni sulla merce regolamentata (ad. es. merce non sdoganata, obblighi di deposito, ecc.), nonché indicazioni sulla merce che ri- chiede un trattamento particolare (ad es. emissione di odori, dimen- sioni estreme, prescrizioni di temperatura o umidità, come pure pres- sioni particolari sul pavimento).
Non vengono accettati in deposito: beni pericolosi quali merci in- fiammabili e soggette al pericolo di esplosione ed in particolare tutte quelle merci che in un qualche modo abbiano un effetto negativo sul proprio ambiente (per esempio generi alimentari) o che, per legge, è sottratta al commercio privato.
Se ciò nonostante, tali merci vengono immagazzinate in deposito, il beneficiario del deposito è responsabile di ogni danno che ne derivi. Non vengono inoltre accettati in deposito: contanti, monete, titoli al portatore, inclusi valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse, e che possono essere caratterizzati quali beni al portatore, nonché metalli preziosi.
Art. 3 Verifica delle merci
La dovuta diligenza del magazziniere si estende solo alla custodia delle merci in depositi adeguati, ma non a misure di prevenzione particolari e alla cura della merce durante il deposito, a meno che non siano stati presi accordi scritti a tale proposito.
Il magazziniere verifica regolarmente lo stato del magazzino. Qualora dovessero venir riscontrate delle alterazioni evidenti ai beni, le quali potrebbero lasciar presupporre l'imminenza di un danno o un pericolo, il magazziniere avviserà il beneficiario del deposito. In caso di imminente pericolo, il magazziniere è autorizzato ad intraprendere ogni misura necessaria alla salvaguardia delle merci.
Art. 4 Responsabilità del magazziniere
Il magazziniere risponde verso il beneficiario del deposito per una esecuzione diligente del mandato.
È esclusa la responsabilità del magazziniere qualora il danno è stato causato da eventi per i quali né il magazziniere né i propri ausiliari potevano evitare le conseguenze pregiudizievoli. Il magazziniere rispon- de solo dei danni causati se comprovati da colpa grave propria o del proprio personale ausiliario e fintanto nella misura in cui non dimostri di aver applicato la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questo tipo, o che il danno si sarebbe verificato anche nel caso in cui fosse stata applicata tale diligenza.
La responsabilità del magazziniere è limitata al valore commerciale generalmente d'uso presso il luogo di immagazzinamento della merce al momento della perdita o del danneggiamento, rispettivamente a CHF 500.–/m3 dei beni danneggiati. Al massimo però al valore dichiarato nella ricevuta di deposito.
Per ogni evento la responsabilità del magazziniere è limitata a CHF 25'000.–. Sono riservati accordi relativi alla copertura assicurativa convenuti tra le parti (Art. 6).
La responsabilità del magazziniere è esclusa nei seguenti casi:
a) per oggetti particolarmente fragili consegnati per il deposito non imballati, come porcellana, vetro, marmo, lampade, paralumi, quadri, specchi, oggetti d'arti, apparecchi elettrici e di altro tipo;
b) per le conseguenze di una falsa dichiarazione;
c) per abiti, biancheria, coperte, piccoli tappeti consegnati per il deposito senza imballaggio, nonché soprattutto per oggetti piccoli che, non imballati, sono soggetti al pericolo di smarrimento;
d) la rovina di piante, deperimento generi alimentari e voluttuari o altre cose;
e) per danni provocati da ruggine, topi e tarme (anche nel caso sia stato praticato un trattamento tarmicida), tarli e muffa;
f) per distacchi di colla, scalfitture, ammaccature, riduzione dello splendere nella lucidatura di mobili, rottura di mobili marci e tappeti in linoleum, nonché per le conseguenze dovute a oscillazioni della temperatura od all'effetto dell'umidità dell'aria;
g) per denaro, cartevalori, documenti e preziosi, come oggetti d'arte, gioielli, oggetti d'oro e d'argento, antichità, nonché oggetti con un valore affettivo, e così come per oggetti che sono stati verificati e presi in consegna secondo accordi separati;
h) per danni provocati da cause di forza maggiore come guerra, terremoti, saccheggio, distruzione, disordini sociali;
i) per la perdita o il danneggiamento di dati su supporti informatici;
j) per danni subiti da merce depositata in container o in locali o spazi separati presi in locazione.
La responsabilità del magazziniere per lo stato e la sussistenza della merce depositata termina al momento in cui il beneficiario del deposito, o un suo incaricato, accetta la riconsegna senza specifiche riserve (art. 14).
Art. 5 Responsabilità del beneficiario del deposito
Il beneficiario del deposito risponde di ogni danno causato con la sua merce al magazziniere o a terzi.
Art. 6 Assicurazione
Il magazziniere è tenuto a concludere un'assicurazione della merce depositata contro i danni provocati da incendio, acqua e furto con scasso, solo con un accordo scritto del beneficiario del deposito indicante il valore assicurativo ed il rischio da coprire.
Il magazziniere invece è autorizzato ad assicurare la merce anche senza mandato speciale per un importo usuale contro i danni provocati da incendio, acqua e furto con scasso, avvisando contemporaneamente il
beneficiario del deposito. Nel caso in cui il beneficiario del deposito non notifichi immediatamente e per iscritto al magazziniere una modifica del valore di assicurazione già fissato senza impegno dal magazziniere, fa stato questo valore assicurativo.
I maggiori costi relativi vengono fatturati separatamente.
Se il beneficiario del deposito dispone già di un'assicurazione per la merce depositata e tale assicurazione viene resa nota al momento della stipulazione del contratto di deposito, il magazziniere rinuncerà alla copertura di un'assicurazione. In una tale eventualità, in caso di un possibile danno, non sussiste alcuna responsabilità del magazziniere.
Per ogni caso di danno il beneficiario del deposito ha diritto ad un risarcimento del danno solo nella misura in cui la società d'assicura- zione adempia a tale risarcimento sulla base delle condizioni assicu- rative relative. Dall'indennità verranno dedotti gli eventuali crediti che ancora spettano al magazziniere.
Art. 7 Mercede e spese di deposito e condizioni di pagamento
I crediti del magazziniere sono immediatamente esigibili.
La mercede e le spese di deposito vengono calcolate per ogni mese di calendario. Ogni mese iniziato sará calcolato completo. Lavori particolari, resi necessari dalla merce in deposito o eseguiti per ordi- ne del beneficiario del deposito, vengono calcolati separatamente.
Art. 8 Cambiamento di domicilio
Il beneficiario del deposito deve comunicare immediatamente e per iscritto al magazziniere ogni variazione del proprio indirizzo. Fintanto che la modifica non viene notificata, il magazziniere è autorizzato a spedire la corrispondenza all'ultimo domicilio notificato dal benefi- ciario del deposito.
Art. 9 Diritto di ritenzione e vendita a trattativa privata della merce
Il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce depositata (art. 485 cpv. 3 CO, art. 895 CC) per tutti i crediti derivanti da ogni rela- zione commerciale con il beneficiario del deposito.
Qualora le spese di deposito non vengono versate durante 3 mesi, il magazziniere assegna al beneficiario del deposito, indi- rizzato all'ultimo indirizzo notificato (art. 8), un ultimo termine per provvedere al pagamento con la comminatoria della realiz- zazione forzata dei beni. Scaduto infruttuoso il termine assegna- to, il magazziniere è autorizzato a procedere senza ulteriori formalità a realizzare liberamente ed al meglio la merce deposi- tata (vendita a trattativa privata oppure, in caso in cui la merce depositata non abbia valore materiale, a trasferirla in discarica).
Il ricavo di un'eventuale realizzazione andrà a coprire in primo luogo le spese di deposito. Le spese di deposito non coperte dai ricavi della realizzazione e non ancora solute, rispettivamente i costi della vendita e di messa in discarica dei beni, verranno fatturate al beneficiario del deposito. Un'eccedenza verrà restituita al beneficiario del deposito.
Art. 10 Trasferimento della cedola di deposito.
Qualora la proprietà sulla merce in deposito venga ceduta successi- vamente ad un terzo è necessario redigere a suo favore una nuova ricevuta di deposito. La cessione è effettiva unicamente dopo la firma di ambedue le parti. Il magazziniere è autorizzato a richiedere il pa- gamento completo dei crediti sulla merce prima dell'emissione della nuova ricevuta di deposito.
I costi derivanti dalla cessione sono posti a carico del beneficiario del deposito.
Art. 11 Accesso al deposito
Il beneficiario del deposito ha accesso al deposito solo dopo preav- viso di almeno 24 ore e se accompagnato da un funzionario del ma- gazziniere, dietro esibizione della ricevuta di deposito e contestuale assunzione dei relativi costi causati.
Art. 12 Disdetta
Se il contratto di deposito è stato concluso per un termine determinato, lo stesso prende fine con lo spirare di tale termine.
Qualora il contratto di deposito è stato concluso per un periodo in- determinato, lo stesso può essere disdetto dal beneficiario del deposito in qualsiasi momento con un preavviso di 48 ore; il magazziniere può disdire il contratto di deposito con un termine di 30 giorni.
La disdetta deve essere data in forma scritta. La disdetta data da parte del magazziniere deve venire inviata all'ultimo indirizzo del beneficiario del deposito da quest'ultimo notificatagli (vedi art. 8).
Il contratto di deposito può essere sciolto anticipatamente e senza termi- ni di preavviso per motivi gravi. Motivi gravi sono dati in particolare quando la merce depositata presenta o sviluppa qualità pregiudizievoli (odori, perdite, parassiti, riscaldamento, ecc.), che possono danneggiare altri beni, il magazzino stesso, le persone che vi lavorano, o l'ambiente.
Al beneficiario del deposito viene assegnato un congruo termine per il ritiro della merce depositata. Qualora la merce depositata non venisse ritirata nel termine assegnato, il magazziniere è autorizzato a proce- dere alla realizzazione dei beni a carico del beneficiario del deposi- to o di trasferirla in discarica, qualora la merce non avesse valore materiale, riservati i costi ed ogni pretesa di risarcimento danni a carico del beneficiario del deposito.
Art. 13 Consegna dal deposito
Il magazziniere deve consegnare la merce alla presentazione della rice- vuta di deposito. Senza ricevuta di deposito, il magazziniere ha il diritto di consegnare la merce depositata. In ogni caso il magazziniere ha il di- ritto di ulteriormente accertare la legittimazione del richiedente. Un even- tuale smarrimento della ricevuta di deposito deve essere segnalato tem- pestivamente al magazziniere, ai fini del rilascio di un duplicato e della dichiarazione di nullità della prima ricevuta di deposito.
Prima che possa avvenire l'uscita del deposito anche solo di una parte dei beni depositati, devono essere saldati tutti i crediti pendenti (Art. 7 e 9).
Se viene richiesto il prelievo di pezzi singoli, il beneficiario del deposito deve rispondere dello spostamento dei mobili, dell'apertura delle casse o cartoni e eventuali altre prestazioni di lavoro. In caso di ritiri parziali il magazziniere ha diritto ad una ricevuta. In caso di prelievo di pezzi singoli (o ulteriori depositi) il magazziniere potrà rivedere la mercede ed i costi di deposito.
Nella misura in cui il trasporto dei beni non avviene per mezzo del magazziniere, questi ha diritto ad una congrua indennità per le spese per l'uso delle infrastrutture (rampe, lift, ecc.) e per il personale ausiliario.
Art. 14 Verifica e avviso dei difetti
Al momento del ritiro della merce il beneficiario del deposito deve notificare immediatamente i difetti presenti. Un'accettazione senza riserve della merce comporta per lui la perdita di tutti i diritti al risarci- mento. Pretese relative a beni andati persi o a danni riconoscibili ester- namente, devono essere presentate al momento dell'uscita dal deposito, altri reclami devono essere presentati per iscritto al magazziniere entro 3 giorni dall'uscita del deposito. Qualora l'uscita dal deposito come pure la messa a magazzino viene effettuata dal beneficiario di deposito stesso o dal suo incaricato (non il magazziniere), il magazziniere è liberato da ogni responsabilità legata al deposito.
Art. 15 Vendita della merce depositata
Il magazziniere può ricevere mandati di vendita dei beni depositati e segnalare agli interessati gli oggetti posti in vendita. Se non viene concordato nient'altro, il magazziniere è libero nella determinazione del prezzo. Per tale prestazione il magazziniere riceve una commissione pari al 10 % sul ricavo lordo, salvo differente accordo. Le spese vengono fatturate e sono da pagarsi dal beneficiario del deposito indipendente- mente dalla vendita.