TRA
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCREENING MAMMOGRAFICO CONUNITA’ MOBILE. (GARA N. 0000000 – LOTTO N. 1 - C.I.G. n. 7357 185D5 - LOTTO N. 2 – C.I.G. n. 7357124AC7).
TRA
L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, di seguito più brevemente denominato
ESTAR, in qualità di centrale di committenza, con sede legale provvisoria in Xxxxxxx, Xxx xx Xxx Xxxxx
x.00 - Xxxx xxxx 00, partita IVA n.06485540485, legalmente rappresentato dalla Dr. sa Xxxxx
Xxxx
15/03/1961
Xxxxxxxxx, nata a il nela sua qualità di Direttore del’Area Divisione Servizi Beni
Economali e Xxxxxx in forza di delega conferita con delibera del Dire tore Generale n. 39 del 01/02/2018, domiciliata per la carica pre so la sede legale dell’Ente
E
San Tome’ (Venezuela)
L’Impresa Fora spa (di seguito denominata anche Ditta, Società, Fornitore) con sede legale in Parma, via A.B. Nobel, n.11 iscritta al Registro dele Imprese di Parma Codice Fiscale/Partita IVA
00228060349, legalmente rappresentata da Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a il
30/12/1964
che interviene nella sua qualità di Legale rappresentante/Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
PREMESSO CHE:
− a deco rere dall’1/01/2016, le dodici Aziende USL della Toscana sono state a corpate in tre nuove Aziende USL, una per ciascuna Area Vasta (Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Azienda Usl Toscana Sud Est), secondo quanto disposto dalla L.R.T. n.84 del 28/12/2015;
− con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 63 del 19/01/2018, si è proceduto al’indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, finali zata alla stipula di
un Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di “Scr ening mammografico con unità mobile” da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
− con Determinazione del Direttore di Area n. 1282 del 10/09/2018, divenuta esecutiva a termini
di le ge, si è proceduto al’a giudicazione della procedura aperta per la stipula di un A cordo Quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di “Screening mammografico con unità mobile” suddiviso nei seguenti lotti:
− Lotton. 1 “Area Nord Ovest”
− Lotton. 2 “Area centro” in favore della Ditta Fora spa.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente A cordo ha per o getto la regolamentazione dei contratti attuativi che ve ranno stipulati, durante il periodo di durata del medesimo A cordo Quadro, direttamente dal’Azienda intere sata al servizio con le modalità di cui al Capitolato Speciale allegato.
Con il presente Accordo il Fornitore si impegna a stipulare contratti attuativi aventi ad o getto “servizio di scr ening mammografico con unità mobile”.
La stipula del presente A cordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso ESTAR o le Aziende. La decisione delle singole Aziende di addivenire o meno ala stipula dei contratti attuativi con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e ve rà adottata entro il termine di validità del presente A cordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non diveni se affidatario dicontra ti attuativi.
ART. 2 - DURATA
L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale, avrà una durata di 48 mesi a deco rere dalla data
di sottoscrizione delo ste so. I contra ti attuativi potranno e sere stipulati dalle Aziende durante il periodo di validità del’accordo quadro e potranno avere una durata minima di 12 mesi ed una durata ma sima di 48 mesi adeco rere dala data di stipula dell’a cordo quadro.
Al termine del rapporto contrattuale, se richiesto, la ditta si impegna a continuare il servizio alle ste se condizioni e modalità senza soluzione di continuità, per un periodo non superiore a 180 giorni, al fine digarantire le prestazioni fino al’individuazione del nuovo contraente.
ART. 3 - CONTROLLI. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.
ESTAR dà attoche sula documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara:
- sono state esperite le verifiche previste dal’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con esito regolare;
- sono stati avviati i controli di cui agli artt. 84 e s. del DLgs 159/2011 e, decorso il termine di cui al’art. 92, si precisa che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito negativo dele verifiche prefettizie.
ART. 4 – PERIODO DI PROVA
Il presente atto è sottoposto, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale di gara, al periodo di prova, pari aladurata di 3 mesi dalla data di effettivo servizio, anche frazionato, alo scopo diconsentire all’Azienda intere sata una valutazione ampia ecomple siva del servizio.
La valutazione relativa al superamento sarà effe tuata dal’Azienda intere sata. In caso di contestazione, le verifiche dovranno e sere effettuate incontraddittorio con la Ditta.
Qualora il servizio non co risponda ale caratteristiche dichiarate e/o dove sero permanere gravi di servizi, sarà conce so ala Ditta un ulteriore periodo di prova non superiore a 3 mesi, al termine del quale se l’esecuzione del servizio dove se sortire ancora esito negativo, l’Azienda potrà procedere al rece so unilaterale dal contratto attuativo, con l'obbligo per il fornitore di garantire, a collandosi il ma giore onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla formale contestazione. In tali casi l’Azienda procederà al’escu sione dela
fideiu sione presentata a titolo dideposito cauzionale definitivo.
ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE
L’importo del quadro economico dell’A cordo ammonta ad € 40.000.000,00 oltre IVA (aliquota 22%) così suddiviso:
- Lotto n. 1 - € 20.000.000,00 oltre IVA
- Lotto n. 2 - € 20.000.000,00 oltre IVA.
I pre zi unitari relativi al’aggiudicazione sono queli di offerta (Allegato A relativo al lo to n. 1 e Allegato B relativo al lotto n. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre oneri fiscali (I.V.A.). Ipre zi offerti sono comprensivi di quanto occo re per effettuare il servizio e resteranno fi si e invariati per tutta la durata contrattuale salvo migliorie su ce sive e salvo confronto con i pre zi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali o statali.
L’eventuale adeguamento dei prezzi è regolato da quanto previsto al’art. 22 del capitolato speciale.
ART. 6 – MODALITA’ DIESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà e sere eseguito in conformità e con l’o servanza di tutte le condizioni stabilite dala normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale. Il Fornitore garantisce il po se so continuativo, per tu ta la durata del presente A cordo, dele nece sarie capacità tecniche, finanziarie edorgani zative per l’erogazione del servizio e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive delle Aziende e/o di ESTAR a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e dela metodologia stabiliti nel presente Accordo, nei Contratti attuativi e nei loro allegati. Le prestazioni contra tuali dovranno nece sariamente e sere conformi ale cara teristiche tecniche ed ale specifiche indicate nei documenti di gara e negli alegati contra tuali. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad o servare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza invigore, nonché quele che dove sero e sere su ce sivamente emanate.
ART. 7 – CONTRATTI ATTUATIVI
La stipula dei singoli contratti attuativi avve rà ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale. Per il contenuto dei medesimi si richiama quanto previsto all’art. 24 dello ste so capitolato.
ART. 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente.
Il pagamento delle fatture avve rà, da parte dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dala data di ricevimento dele fa ture o, se su ce sivo, dala data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) .
La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o getto del servizio rispe to al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente.
A far data dal 31/03/2015, le modalità di fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx
ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario a sicura il pieno rispe to di tutti gli obblighi di tra ciabilità dei flu si finanziari di cui ala
L. n.136 del 13/08/2010. I bonifici dovranno riportare, tra gli altri, i codici CIG “derivati” a sunti da ciascuna Azienda destinataria del servizio.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tra ciabilità dele operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 2.000.000,00 a me zodi garanzia fideiu xxxxx n. 01.000031876 rilasciata da S2C spa. Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna aprorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo di validità contrattuale.
La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla cauzione e/o sula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l’ammontare della garanzia dove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
ART. 11 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ CIVILE
L’ESTAR e l’Azienda sono esonerati da ogni responsabilità conne sa alo svolgimento del servizio per danni, infortuni o altro che dove sero a cadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel co rispettivo del contratto ste so. A tale riguardo, ai sensi del’art. 13 del capitolato speciale, la Ditta, prima dela stipula dei contratti attuativi, presenterà al’Azienda intere sata, se richiesta dala ste sa, idonea poli za a sicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque a recati a cose o persone dele Aziende Sanitarie e/o terzi a qualsiasi titolo presenti.
ART. 12 – PENALI
Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate nell’art. 23 del capitolato speciale; le ste se potranno e sere meglio puntualizzate nei contratti attuativi.
ART. 13 – OSSERVANZA LEGGI ERISPETTO NORME SICUREZZA
Il fornitore è tenuto al rispe to di quanto indicato nel Capitolato Speciale, di quanto previsto dala normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.
Si dà atto che i DUVRI integrali completi della parte di perfezionamento aziendale, redatta prima del’avvio della esecuzione del contra to attuativo, sono depositati in originale pre so la relativa Azienda intere sata, una copia pre so l’Impresa aggiudicataria e una copia pre so la Stazione Appaltante. Al presente contra toèalegata copia del DUVRI - Documento ricognitivo (Al. C).
ART. 14 – TRATTAMENTO DATI
Le Parti si impegnano ad o servare con puntualità gli obblighi derivanti dala normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente ed al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livelo nazionale ed europeo, tra cui specialmente i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 15 – RISERVA DI FUTURE ADESIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Capitolato Speciale, il fornitore è tenuto a consentire le adesioni contra tuali agli ste si pre zi, pa ti e condizioni fi sati nel presente a cordo, fino al’importo ma simo del quadro economico previsto per il/i lotto/i di riferimento.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
L’Accordo Quadro ed i contratti attuativi potranno e sere risolti nei casi previsti dall’art. 33 del Capitolato Speciale con le modalità ivi indicate. L’ESTAR e/o le Aziende potranno altresì recedere
rispe tivamente dal’Accordo e/o dai contratti a tuativi nei modi previsti dal’art. 34 del medesimo Capitolato. La risoluzione oil rece so potranno riguardare anche singoli contratti o parte die si; in tutti i casi, fermo restando il diritto dele Aziende alla risco sione del co rispettivo maturato, ne sun indenni zoèdovuto al fornitore.
ART. 17 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE
Il presente A cordo, nonché i futuri contratti attuativi, sono so getti a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente. Le spese contrattuali di bollo sono acarico del fornitore.
Si dà atto di aver a solto all’imposta di bolo (n. 14 marche da bollo da € 16,00 cad. per un importo comple sivo pari ad € 224,00) in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Te ritoriale 1 prot. 46020 del 27/05/2015.
ART. 18 – DISPOSIZIONI ULTERIORI
Il fornitore ha l’obbligo di comunicare al’ESTAR ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza dela medesima.
ART. 19 – DOMICILIO DELLE PARTI
Perglieffe ti del presente contratto le parti ele gono il proprio domicilio pre so le rispe tive sedi legali.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dove se insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo èquelo di Firenze.
ART. 21 – NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (RES) E DEL DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)
La fase esecutiva dell’A cordo Quadro èdipertinenza delle Aziende Sanitarie ed i relativi adempimenti saranno effettuati a cura del Responsabile dell’esecuzione del Contra to (RES) e del Dire tore
del’esecuzione del contratto (DEC) che ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a nominare al momento della stipula dei singoli contra ti attuativi, dandone comunicazione all’Estar.
ART. 22 – RINVIO
Per quanto non espre samente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al Capitolato Speciale (Alegato D, parte integrante e sostanziale del presente contra to), all’offerta tecnica, ai chiarimenti forniti in fase di gara, al Regolamento del’Attività Contra tuale dell’ESTAR , alenorme contenute nel Codice Civile.
Allegati parti integranti e sostanziali del presente contratto:
ALL. A - Riepilogo Offerta Economica Lotto 1 ALL. B - Riepilogo Offerta Economica Lotto 2 ALL. C - D.U.V.R.I. Ricognitivo
ALL. D - Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico Letto, approvato, sottoscritto.
Per ESTAR Toscana Per la Società Fora S.p.a.
Il Coordinatore Area Divisione Servizi Beni Economali e Arredi Il Legale Rappresentante Dr. sa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Degano
Ai sensi e per gli effetti di cui al’art.1341 del codice civile si intendono espre samente approvati gli articoli 2 - Durata, 3 - Controli. Condizione Risolutiva Espre sa, 5 - Condizioni Economiche, 6 - Modalità esecuzione del servizio, 8 - Modalità di fatturazione e Pagamento, 9 - Tra ciabilità dei Flu si Finanziari, 12 - Penali, 16 - Risoluzione del Contratto e Rece so, 20 - Foro Competente, del presente contra to.
Il Legale Rappresentante: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Il presente contratto è stato sottoscritto dale parti con firma digitale. Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione del’ultimo firmatario.
ALLEGATO 4 - Riepilogo offerta economica lotto n. 1
| |||||
SERVIZIO SCREENING MAMMOGRAFICO CON UNITA' MOBILE LOTTO N. 1 - AREA NORD OVEST | |||||
Denominazione ragione sociale della Ditta: FORA SPA | |||||
N. | Descrizione prestazione | Unità di misura del fabbisogno | Prezzo unitario aggiudicato in cifre (IVA esclusa) | Prezzo unitario aggiudicato in lettere (XXX xxxxxxx) | Aliquota IVA (%) |
1 | Esame mammografico di I livello | nr | 39,99 | trentanove/99 | 22% |
2 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello ad esclusione degli approfondimenti di interventistica senologica | nr | 49,99 | quarantanove/99 | 22% |
3 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello comprensivo degli approfondimenti di interventistica senologica ecoguidata e relativa refertazione anatomo- patologica | nr | 59,99 | cinquantanove/99 | 22% |
ALLEGATO 5 - Riepilogo offerta economica lotto n. 2
| |||||
SERVIZIO SCREENING MAMMOGRAFICO CON UNITA' MOBILE LOTTO N. 2 - AREA CENTRO | |||||
Denominazione ragione sociale Ditta aggiudicataria: FORA SPA | |||||
N. | Descrizione prestazione | Unità di misura del fabbisogno | Prezzo unitario aggiudicato in cifre (IVA esclusa) | Prezzo unitario aggiudicato in lettere (XXX xxxxxxx) | Aliquota IVA (%) |
1 | Esame mammografico di I livello | nr | 39,99 | trentanove/99 | 22% |
2 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello ad esclusione degli approfondimenti di interventistica senologica | nr | 49,99 | quarantanove/99 | 22% |
3 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello comprensivo degli approfondimenti di interventistica senologica ecoguidata e relativa refertazione anatomo- patologica | nr | 59,99 | cinquantanove/99 | 22% |
Data | Revisione | Redazione | Approvazione | Validazione | Adozione | N° archiviazione |
27/07/2015 | Prima approvazione | Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza Xxx.X.Xxxxxxxx | Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza Xxx. X. Xxxxxxxx | Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza Xxx. X. Xxxxxxxx | Direzione Generale Dr.X.Xxxxxxxx | |
Ved.Prot. | 1 | Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza A.Modica | Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza Xxx. X. Xxxxxxxx | Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza Xxx. X. Xxxxxxxx | Direzione Generale Dr.X.Xxxxxxxx |
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Inter2erenza (DUVRI)
Soggetto che a22ida l’appalto: ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale Azienda presso la quale viene eseguito l’appalto: AZIENDE SANITARIE REGIONE TOSCANA Oggetto dell’appalto: SERVIZI VARI NELLE AZIENDE SANITARIE
Appaltatore:
Questo documento è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che prevede “l’elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
Considerato che l’affidamento dell’appalto in questione è stato effettuato dall’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR), siamo nel campo di applicazione del comma 3 ter dell’art. 26 del decreto sopra citato, il quale dispone che: “... Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”
Per tale motivo il presente DUVRI ricognitivo è elaborato da ESTAR e reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, basandosi sull’oggetto del contratto e su un’analisi delle attività lavorative che l’Appaltatore effettuerà presso l’Azienda ove si svolgerà l’appalto.
Nelle pagine seguenti sono descritte:
- la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione;
- la stima degli eventuali costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Successivamente all’aggiudicazione e prima dell’inizio dell’esecuzione, l’Azienda presso la quale verrà eseguito il contratto mediante il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione (RES) integrerà il presente DUVRI ricognitivo con la collaborazione dell’Appaltatore, riferendolo agli eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
Data emissione DUVRI Ricognitivo 2017.03.28
Redattore: Prevenzione e Protezione Settore Acquisti Beni e Servizi Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxx
p. Direttore Generale ESTAR Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxx
CODICE ESTAR 2017.026 RT
Valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti”.
Nel presente documento vengono considerate interferenze:
🗹 rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
🗹 rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
🗹 rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
🗹 rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
Di seguito sono indicate le principali attività che potrebbero comportare rischi di interferenza lavorativa nell’esecuzione dell’appalto:
🗹 | movimentazione di persone, materiali ed apparecchiature all’interno degli ambienti di lavoro dell’Azienda |
🗹 | installazione, collaudo e/o disinstallazione di materiali ed apparecchiature |
🗹 | interventi su impianti tecnici |
🗹 | training e supporto del personale dell’Azienda |
🗹 | assistenza e manutenzione di materiali ed apparecchiature |
🞎 | assistenza sanitaria alla persona |
🗹 | compresenza di soggetti terzi (utenti o lavoratori di altre società incaricate di lavori) |
🞎 | Altro (specificare) |
Sulla base delle attività sopra indicate, sono valutati i principali rischi di interferenza che potrebbero richiedere eventuali misure di prevenzione atte ad eliminarli o quantomeno ridurli:
Livello Rischio | ||||
Basso | Medio | Alto | ||
🗹 | Caduta, inciampo, scivolamento | X | ||
🗹 | Xxxxx, urti e abrasioni | X | ||
🗹 | Investimento/contatto con veicoli/automezzi | X | ||
🗹 | Investimento/urti, per caduta di oggetti e materiali | X | ||
🞎 | Esposizione/contatto a RI o sorgenti radiogene | |||
🞎 | Esposizione a campi elettromagnetici | |||
🗹 | Esposizione ad agenti chimici | X | ||
🗹 | Esposizione al rischio biologico | X | ||
🞎 | Esposizione al rumore | |||
🞎 | Esposizione alle vibrazioni | |||
🞎 | Esposizione alle polveri | |||
🞎 | Rischio elettrico | |||
🗹 | Rischio incendio o esplosione | X | ||
🞎 | Ambienti sospetti di inquinamento o confinati | |||
🗹 | Compresenza di altre imprese/società | X | ||
🞎 | Altro (specificare) |
Di seguito sono riportate le eventuali misure di prevenzione atte ad eliminare o quantomeno ridurre i rischi sopra evidenziati
Xxxxxx derivanti da possibili interferenze durante l'esecuzione dell'appalto | Azioni e misure di prevenzione che l'Appaltatore deve adottare per eliminare le interferenze | Azioni e misure di prevenzione che l'Azienda deve adottare per eliminare le interferenze |
Accedere alle aree ed ambienti dell'Azienda, | Mantenere pulite e sgombere le vie di | |
🗹 Caduta, | esclusivamente attraverso modalità | circolazione. |
inciampo, | preventivamente concordate con la stessa. Non | |
scivolamento | ingombrare le vie di circolazione e passaggi. | |
Evitare di bagnare superfici e pavimenti, se ciò | ||
accade darne immediata segnalazione al personale | ||
dell'Azienda e attivarsi per asciugare le superfici | ||
bagnate. | ||
Non transitare nelle aree nelle quali sono in corso | ||
attività di pulizia o lavaggio dei pavimenti. | ||
🗹 Infortunistico, | Utilizzare attrezzature e utensili come indicato sul | Il personale dell'Azienda non deve |
tagli, urti e | libretto di uso e manutenzione ed evitare di | utilizzare attrezzature e utensili di |
abrasioni | arrecare danno ad utenti e personale dell'Azienda. | proprietà dell'appaltatore. |
Non lasciare incustodite attrezzature e utensili: | ||
evitare di cederle a terzi. | ||
🗹 Investimento/ contatto con veicoli/automezzi | Concordare preventivamente modalità di accesso, carico e scarico, trasporto con l'Azienda. Durante l'accesso e lo spostamento in aree aziendali con automezzi, rispettare la segnaletica, procedere a passo d'uomo e rispettare il turno di carico e scarico merci, dando priorità agli automezzi di soccorso/sanitari. Ove ritenuto necessario prevedere la presenza di operatori “segnalatori” che segnalino e regolino la movimentazione temporanea degli automezzi. Non sostare nelle aree destinate ai punti di raccolta delle persone e non ingombrare gli accessi agli automezzi di soccorso. Se necessario il trasporto del materiale/apparecchiatura deve essere effettuato nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario. | Sono presenti percorsi pedonali e segnaletica indicante le aree di transito e di sosta destinate ai veicoli. Il personale dell'Azienda non deve utilizzare veicoli/automezzi dell'appaltatore e deve mantenersi a distanza da questi. |
🗹 Investimento/ | Durante la movimentazione di materiali, recipienti | Il personale dell'Azienda non deve |
urti, per caduta di | contenenti sostanze, oggetti e attrezzature di ogni | partecipare alle azioni di carico e scarico |
oggetti e materiali | genere e dimensione dovranno essere prese le | eseguite dall'appaltatore e non deve |
opportune cautele affinché in caso di sversamenti o | utilizzare le attrezzature di terzi quali | |
cadute non sia investito o colpito personale | carrelli elevatori/traspallet. | |
aziendale, di altre ditte, utenti o visitatori, anche | Il personale dell'Azienda deve mantenersi | |
limitando o interdicendo l'area di lavoro se | a distanza dai veicoli/automezzi | |
necessario. | dell'appaltatore, o dalle aree di lavoro | |
Se necessario, il trasporto del | dell'appaltatore. | |
materiale/apparecchiatura deve essere effettuato | ||
nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario. | ||
🞎 Esposizione / contatto a RI o sorgenti radiogene | Indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Lavoro. Rispettare le norme di sicurezza affisse presso le zone controllate e sorvegliate e laboratorio RIA. Utilizzare eventuali apparecchi portatili con emissione di Rx solo negli ambienti individuati, che ne garantiscono la schermatura. | L'utilizzo di apparecchi Rx o sorgenti radiogene è riservato a personale autorizzato. Indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Lavoro, e rispettare le indicazioni di lavoro presenti nei locali RX e di laboratorio RIA. |
Assicurarsi che per il lavoratore/lavoratori incaricati di eseguire i lavori sia stata effettuata la valutazione del rischio specifico e siano messe in atto le disposizioni per la loro tutela per le attività da svolgere, compreso l'accesso e lo svolgimento di attività nella zona controllata e/o sorvegliata. In caso di sversamento accidentale di prodotti/reagenti del gruppo RIA (tecnica del dosaggio radioimmunologico) informare immediatamente il personale aziendale e seguire le indicazioni presenti nelle schede di sicurezza dei | Il DEC consente al personale dell'appaltatore, l'accesso ai locali Rx o di Laboratorio, solo per l'attività prevista dal contratto e lo informa sulle modalità/procedure di sicurezza da adottare. |
Rischi derivanti da possibili interferenze durante l'esecuzione dell'appalto | Azioni e misure di p l'Appaltatore deve adottare interferenze | revenzione che per eliminare le | Azioni e misure di prevenzione che l'Azienda deve adottare per eliminare le interferenze | |||
prodotti e quelle presenti in operazioni di decontaminazione. | laboratorio | per | le | |||
🞎 Esposizione a campi elettromagnetici | Nel corso delle verifiche con accensione di apparecchiature mobili che emettono campi elettromagnetici, l'appaltatore deve operare garantendo il rispetto di una zona di sicurezza tra i componenti del macchinario e le persone terze eventualmente presenti nelle vicinanze, di una distanza pari ad almeno quanto indicato nel manuale d'uso. | |||||
🗹 Esposizione ad agenti chimici | Indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Xxxxxx, e rispettare le indicazioni presenti negli ambienti di lavoro. In caso di sversamento accidentale di prodotti/reagenti attivarsi per limitare lo spandimento e informare immediatamente il personale aziendale. Seguire le indicazioni presenti nelle schede di sicurezza dei prodotti. Gli addetti alle attività di manutenzione di apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc. per i quali sussista la possibilità di fuoriuscite di prodotti chimici, oltre ad indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Lavoro ed agire nel rispetto del libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio, sono tenuti a far allontanare dall'apparecchio/area di lavoro gli operatori dell'Azienda, o a concordare con il DEC lo svolgimento delle attività di riparazione/assistenza al fine di evitare contemporaneità di lavoro fra personale aziendale ed appaltatore. | Indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Xxxxxx, e rispettare le indicazioni di lavoro presenti negli ambienti di lavoro. Evitare se possibile, contemporaneità di lavoro fra personale aziendale e appaltatore. Durante le operazioni di manutenzione eseguite dal personale Appaltatore su apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc., il personale dell'Azienda si allontana dall'apparecchiatura o dall'area di intervento. | ||||
🗹 Esposizione al rischio biologico | Durante le manovre assistenziali nei confronti di utenti, che possono comportare contatto con fluidi biologici, escrezioni, secrezioni, cute non integra e mucose, gli operatori sanitari devono applicare “le precauzioni standard” senza tenere conto del loro presunto stato infettivo, ed indossare i DPI previsti dal proprio Datore di Lavoro per quelle attività Gli addetti alle attività di manutenzione di apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc. per i quali sussista la possibilità di fuoriuscite di fluidi o altro materiale biologico, oltre ad indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Lavoro ed agire nel rispetto del libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio, sono tenuti a far allontanare dall'apparecchio/area di lavoro gli operatori dell'Azienda, o a concordare con il DEC lo svolgimento delle attività di riparazione/assistenza al fine di evitare contemporaneità di lavoro fra personale aziendale ed appaltatore. Prima di iniziare le attività di manutenzione/assistenza è opportuno pulire e decontaminare gli apparecchi, secondo quanto previsto dal relativo libretto di uso e manutenzione. | Il personale dell'Azienda, applica “le precauzioni standard” contro il rischio biologico, ed indossa i DPI disponibili per l'attività svolta. Ove necessario pulire e decontaminare preventivamente gli apparecchi/strumenti che necessitano di manutenzione/assistenza tecnica, nel rispetto del libretto di uso e manutenzioni. Durante le operazioni di manutenzione eseguite dal personale Appaltatore su apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc., il personale dell'Azienda si allontana dall'apparecchiatura o dall'area di intervento. | ||||
🞎 Esposizione a rumore | Per operazioni di percussione, foratura, taglio o qualsiasi altra operazione per la quale vi è la possibilità di generare rumore, occorre confinare/segregare l'area di lavoro per ridurre la propagazione di rumore nelle aree/ambienti limitrofi e segnalare a terzi il rischio presente. | Il personale dell'Azienda rispetta delimitazioni adottate dall'appaltatore. | le | |||
🞎 Esposizione a vibrazioni | Utilizzare apparecchiature con livelli di emissione di vibrazioni più bassi possibile. Concordare l'intervento con il responsabile della | Il personale dell'Azienda rispetta le delimitazioni adottate dall'appaltatore. Concordare l'intervento con l'Appaltatore |
Rischi derivanti da possibili interferenze durante l'esecuzione dell'appalto | Azioni e misure di prevenzione che l'Appaltatore deve adottare per eliminare le interferenze | Azioni e misure di prevenzione che l'Azienda deve adottare per eliminare le interferenze |
struttura ed eseguire i lavori (che comportano produzione di vibrazioni) nelle fasce orarie meno frequentate e in assenza di personale appartenente ad altre ditte. | per l'esecuzione dei lavori che comportano produzione di vibrazioni. | |
🞎 Esposizione a polveri | Per operazioni di percussione, foratura, taglio o qualsiasi altra operazione per la quale vi è la possibilità di generare polveri, occorre confinare/segregare l'ambiente di lavoro per ridurre la propagazione di polveri nelle aree/ambienti limitrofi e segnalare a terzi il rischio presente. | Il personale dell'Azienda rispetta le delimitazioni adottate dall'appaltatore. |
🞎 Rischio Elettrico | Sugli impianti elettrici può operare esclusivamente personale in possesso di specifica formazione prevista dalla norma CEI 11/27 (qualifica di PES). Su apparecchiature o impianti alimentati elettricamente, può operare esclusivamente personale in possesso di specifica formazione prevista dalla norma CEI 11/27 (qualifica di PAV). L'appaltatore deve: - segnalare la zona dell'intervento con apposita cartellonistica e interdirne l'accesso ai non addetti mediante avviso, delimitazione o transennatura; - evitare l'esecuzione di lavori su elementi in tensione; - concordare la data e l'ora dell'intervento con il direttore della struttura e le strutture tecniche di zona e apporre apposita cartellonistica sui quadri comandi delle forniture interrotte, indicante la momentanea sospensione del servizio per lavori in corso, nel caso sia necessaria l'interruzione della fornitura elettrica; - verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione del conduttore che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro, prima di ogni intervento; - eseguire gli interventi su apparecchiature, impianti e attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione, utilizzando utensili e attrezzature idonei all'uso, sia per la sicurezza dell'operatore, che per la salvaguardia dell'impianto; - evitare l'esecuzione di operazioni di pulizia su macchine elettriche, con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica; - evitare di aprire gli armadi e i contenitori delle apparecchiature; - evitare l'adozione di prese multiple; - evitare l'uso di cavi volanti; - comunicare, tempestivamente, le irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici; avvertire immediatamente la manutenzione interna, nel caso di intercettazione di cavi. | |
🗹 Incendio e gestione delle emergenze | Attenersi alle indicazioni di emergenza ed evacuazione (vie di fuga, uscite di emergenza e punti di raccolta) indicate nelle planimetrie affisse | I locali della Azienda sono dotati di impianti, attrezzature e presidi per la lotta antincendio. |
Xxxxxx derivanti da possibili interferenze durante l'esecuzione dell'appalto | Azioni e misure di prevenzione che l'Appaltatore deve adottare per eliminare le interferenze | Azioni e misure di prevenzione che l'Azienda deve adottare per eliminare le interferenze |
negli edifici e ambienti dell'Azienda. Seguire le indicazioni del personale dell'Azienda addetto alle emergenze. Non occupare o intralciare le vie di esodo e le uscite di emergenza; non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza. | Tenere sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza. | |
🞎 Ambienti sospetti di inquinamento o confinati | È necessario evitare l'ingresso negli ambienti sospetti di inquinamento (di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08) o confinati (di cui all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/08) ed è opportuno verificare se i lavori al loro interno possano essere svolti in altro modo (ad esempio, operando dall'esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e tenendo comunque conto dello stato dell'arte e dello sviluppo tecnologico). Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario che i lavori vengano eseguiti secondo precise procedure di sicurezza, esclusivamente da personale di imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 177/11. | |
🗹 Compresenza di altre imprese/società | Qualora siano presenti altre imprese terze, non interferire con le attività svolte da queste e concordare tempi e modalità di accesso agli edifici aziendali con il RES. | Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori il RES in accordo con i Dirigenti Delegati dal Datore di Xxxxxx, concorda l'esecuzione dei lavori e attività in modo da evitare le interferenze e informa l'appaltatore. |
🞎 Altro (specificare) |
Stima dei costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle situazioni di inter2erenze nell’appalto
X Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti nell’appalto in oggetto, sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’appaltatore o a quanto già stabilito negli atti contrattuali.
🞎 Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti nell’appalto in oggetto, danno luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’appaltatore. Pertanto la seguente stima dei costi è effettuata sulla base delle rilevazioni dei rischi interferenti in fase di ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia di appalto contenuti nella tabella Allegato I.
In caso di aggiornamento del documento che evidenzi la necessità di predisporre ulteriori misure protettive che comportino costi aggiuntivi, saranno computati dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste nel capitolato d’appalto.
L’appaltatore firma il presente documento in modalità cartacea o in modalità digitale e si impegna a coordinarsi con il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RES) dell’Azienda presso la quale verrà svolta l’attività, al fine di integrare il presente DUVRI.
Data contratto di aggiudicazione L’appaltatore
Il DUVRI ricognitivo sottoscritto dall’Appaltatore viene distribuito:
- al Responsabile unico del procedimento di gara (ESTAR)
- all’ Appaltatore per competenza e l’attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento
- al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RES) dell’Azienda ove viene svolto l’appalto
Copia del DUVRI ricognitivo è custodita agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ESTAR.
C A P I T O L A T O S P E C I A L E P E R L A S T I P U L A D I U N A C C O R D O Q U A D R O P E R L ’ A F F I D A M E N T O D E L S E R V I Z I O D I S C R E E N I N G M A M M O G R A F I C O C O N U N I T A ’ M O B I L E D A D E S T I N A R E A L L E A Z I E N D E S A N I T A R I E D E L L A R E G I O N E T O S C A N A .
Durata Accordo Quadro: 48 mesi QUADRO ECONOMICO: € 40.000.000,00 oltre IVA
INDICE
ART. 1 – DEFINIZIONI ART. 2 - OGGETTO
ART. 3 – PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE ART. 4 – DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO ED EVENTUALI
ESTENSIONI/ADESIONI
ART. 5 – QUADRO ECONOMICO, FABBISOGNI E BASE D’ASTA
ART. 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PROROGA ART. 7 – STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE
SPESE
ART. 8 – CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
ART. 9 – PERIODO DI PROVA
ART. 10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 12 – REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E RESPONSABILITA’
ART. 14 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO/OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ART. 15 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 16 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008 ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
ART. 18 – CONTROLLI E VERIFICHE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE CLAUSOLE SOCIALI
ART. 19 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
ART. 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 21 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 22 – REVISIONE DEI PREZZI
ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALITA’ ART. 24 – CONTRATTO ATTUATIVO
ART. 25 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ART. 26 – VERIFICA DI CONFORMITA’ O DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 27 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ AZIENDALI
ART. 28 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO
ART. 29 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AGGIUDICATARIO ART. 30 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
ART. 31 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DALL’AGGIUDICATARIO ART. 32 – SUBAPPALTO
ART. 33 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI ART. 34 – CAUSE DI RECESSO
ART. 35 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
ART. 36 – VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 38 – FORO COMPETENTE ART. 39 – NORME DI RINVIO
ART. 1 – DEFINIZIONI
Accordo Quadro: contratto normativo stipulato tra ESTAR e l’Impresa aggiudicataria il cui scopo è quello di stabilire la regolamentazione dei contratti attuativi da stipulare, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, con le modalità e disposizioni stabilite nel presente capitolato.
Contratto attuativo: contratto stipulato per l’esecuzione del servizio tra l’Azienda Sanitaria e l’Impresa aggiudicataria durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro con le modalità e le disposizioni stabilite nel presente capitolato e nell’accordo quadro. Con il contratto attuativo le Aziende Sanitarie esprimono la volontà di acquisire il servizio o parte di esso. In nessun caso il contratto attuativo potrà avere ad oggetto servizi di natura diversa da quelli di cui all’accordo quadro.
Azienda/Azienda Sanitaria/Amministrazione contraente: Aziende sanitarie/ospedaliere della Regione Toscana o Enti convenzionati che stipuleranno i contratti attuativi, nonché ESTAR per le esigenze proprie dell'Ente;
ESTAR: ente firmatario dell’accordo quadro per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana nonché degli Enti Convenzionati interessati ai singoli contratti attuativi.
Impresa/Ditta/Aggiudicatario/Appaltatore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’accordo quadro nonché destinatario dei singoli contratti attuativi.
Concorrente: operatore economico che partecipa alla gara.
Codice appalti: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC) unico per ogni appalto o lotto per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive deliberazioni dell’Autorità; tale codice alfanumerico, nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, individua univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso.
DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità dell’Impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
DUVRI: - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente o da altri appaltatori.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto della procedura aperta è la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di screening mammogra2ico con unità mobile da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. L’appalto è composto da 2 lotti:
Lotto n. 1 – Area Nord Ovest Lotto n. 2 – Area Centro.
Ogni lotto è suddiviso in tre “pacchetti” di prestazioni che potranno essere tutti o in parte oggetto degli eventuali contratti attuativi.
In nessun caso i contratti attuativi potranno avere ad oggetto servizi di natura diversa da quelli di cui al presente accordo quadro.
L’accordo quadro disciplina i contratti attuativi che potranno essere stipulati durante il periodo di validità dello stesso accordo quadro con le modalità e disposizioni stabilite nel presente capitolato e nell’accordo quadro.
ART. 3 – PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’oggetto dell’accordo quadro di cui all’art. 2 si articolerà in tre “pacchetti” di prestazioni come riportato nella seguente tabella:
1 | Esame mammografico di I livello |
2 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello ad esclusione degli approfondimenti di interventistica senologica |
3 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello comprensivo degli approfondimenti di interventistica senologica ecoguidata e relativa refertazione anatomo-patologica |
Le prestazioni sono dettagliate e descritte con le relative caratteristiche e modalità di esecuzione nel capitolato tecnico, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale.
Le prestazioni dovranno essere svolte con la massima cura, a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico, dal presente capitolato e dalle vigenti normative in materia.
ART. 4 – DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO ED EVENTUALI ESTENSIONI/ADESIONI
L’accordo quadro verrà stipulato da ESTAR quale centrale di committenza della Regione Toscana di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché all’art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014.
Per tale ragione i destinatari potranno essere le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana nonché gli altri Enti del S.S.R.
Tali Aziende e/o Enti potranno manifestare la propria volontà di aderire all’accordo quadro in argomento con apposita comunicazione trasmessa ad ESTAR il quale, dopo averne verificato la capienza economica, e22ettuerà la/le adesione/i, o l’estensione/i alle quotazioni economiche e condizioni dettate dall’accordo quadro, 2ino all’importo massimo previsto per il /i lotto/i a cui si vuole aderire. Tale importo costituisce il valore di riferimento complessivo non superabile dalla sommatoria degli eventuali contratti attuativi per il/i lotto/i di riferimento.
ART. 5 – QUADRO ECONOMICO, FABBISOGNI E BASE D’ASTA
Il quadro economico dell’accordo quadro, stimato per 48 mesi, è di € 40.000.000,00 oneri 2iscali esclusi, ed è omnicomprensivo ossia include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni, proroghe, ecc. e costituisce il valore di ri2erimento complessivo non superabile dalla sommatoria dei contratti attuativi.
I 2abbisogni annui presunti per ogni prestazione ed i relativi prezzi unitari a base d’asta sono riportati, per ogni lotto, nella seguente tabella:
N. | Descrizione prestazioni | Fabbisogni annui presunti LOTTO 1 | Fabbisogni annui presunti LOTTO 2 | Prezzi a base d’asta |
1 | Esame mammografico di I livello | 65.262 | 10.000 | € 40,00 |
2 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello ad esclusione degli approfondimenti di interventistica senologica | 800 | € 50,00 | |
3 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello comprensivo degli approfondimenti di interventistica senologica ecoguidata e relativa refertazione anatomo-patologica | 600 | € 60,00 |
Il valore complessivo presunto quadriennale a base d’asta stimato dalle Aziende Sanitarie ammonta ad € 12.345.920,00 IVA esclusa suddiviso per lotti come di seguito riportato:
Lotti n. | Descrizione LOTTI | Importi quadriennali a base d’asta non superabili |
1 | Area Nord Ovest | € 10.441.920,00 |
2 | Area Centro | € 1.904.000,00 |
La suddetta stima è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende Sanitarie ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di utilizzo del servizio da parte delle Aziende Sanitarie stesse nell’arco temporale di quattro anni.
Le stime sopra indicate non sono in alcun modo impegnative né vincolanti per ESTAR e/o per le Aziende Sanitarie nei con2ronti della/e Ditta/e aggiudicataria/e.
ART. 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E XXXXXXX
L’accordo quadro che verrà stipulato con la/le Ditta/e aggiudicataria/e avrà una durata di quattro anni (48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
I contratti attuativi potranno essere stipulati durante il periodo di validità dell’accordo quadro e potranno avere una durata minima di un anno (12 mesi) ed una durata massima di quattro anni (48 mesi) a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro.
Alla scadenza dell’accordo quadro, ESTAR potrà disporre la proroga di 180 giorni alle quotazioni e condizioni economiche già esistenti o migliorative e comunque per il tempo strettamente necessario all’individuazione del/i nuovo/i contraente/i, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 7 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE SPESE
ESTAR stipulerà con la/e Ditta/e aggiudicataria/e un accordo quadro, in modalità elettronica, in 2orma pubblica amministrativa a cura dell’U22iciale rogante, oppure mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
A loro volta le Aziende Sanitarie interessate, durante il periodo di validità dell’accordo quadro, potranno stipulare con la/e Ditta/e aggiudicataria/e i relativi contratti attuativi in base a quanto prestabilito nell’accordo quadro, nel capitolato tecnico e nel presente capitolato.
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico della/e Ditta/e aggiudicataria/e.
ART. 8 – CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Ai fini della stipula dell’accordo quadro e degli eventuali contratti attuativi, la Ditta aggiudicataria dovrà
costituire a favore di ESTAR e delle Aziende Sanitarie interessate una cauzione de2initiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti rispettivamente con l’accordo quadro e con i contratti attuativi nella misura del 10% del quadro economico stabilito dall’accordo quadro relativo al/i lotto/i per cui il concorrente risulti aggiudicatario, fatte salve le eventuali variazioni e riduzioni ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché delle eventuali riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Aziende Sanitarie il cui importo è indicato nell’accordo quadro, prevede la rinuncia al bene2icio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ESTAR e/o delle Aziende Sanitarie interessate. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del cod. civ., nascenti dall’accordo quadro e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi speci2ici assunti dall’aggiudicatario, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione dell’accordo quadro e nei confronti delle Aziende Sanitarie a far data dalla stipula dei contratti attuativi.
Opera, inoltre, per tutta la durata dell’accordo quadro e dei contratti attuativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata, decorsi i termini, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'a22idamento e l'acquisizione da parte di ESTAR della cauzione provvisoria presentata in sede di o22erta. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Aziende Sanitarie.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte dell’aggiudicatario dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie, in riferimento al periodo di avanzamento dell’esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.
Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione ad ESTAR, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste, ESTAR ha la 2acoltà di dichiarare risolto l’accordo quadro e le singole Aziende Sanitarie hanno la 2acoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo, ai sensi dell’art. 33 del presente capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.
In caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed
è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
In caso di risoluzione del contratto attuativo, l’aggiudicatario incorre nell’escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto negoziale dell’accordo quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto dopo il certi2icato/attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
ART. 9 – PERIODO DI PROVA
Relativamente ad ogni lotto, l’appalto è con2erito a titolo di prova per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, anche frazionato, al fine di consentire all’Azienda Sanitaria interessata una valutazione ampia e complessiva dello stesso.
Qualora durante tale periodo dovessero permanere gravi disservizi, sarà concesso alla Ditta aggiudicataria un ulteriore periodo di prova non superiore a tre mesi, al termine del quale, se l’esecuzione del servizio dovesse sortire esito negativo, l’Azienda Sanitaria procederà alla risoluzione del contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
ART. 10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Fermo restando quanto precisato all’art. 2 del presente capitolato, il contratto attuativo verrà eseguito sotto la cura del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, laddove nominato.
L’avvio dell’esecuzione, autorizzata dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, dovrà essere formalizzata in apposito verbale firmato dalle parti interessate.
L’Azienda Sanitaria definirà tempi e modi per l’e22ettuazione delle veri2iche di con2ormità secondo il proprio ordinamento.
ESTAR potrà procedere ad e22ettuare controlli a campione sull’andamento delle verifiche di conformità tenute dalle Aziende Sanitarie che hanno aderito all’accordo quadro. I controlli potranno avere ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nell’offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.
Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l’Azienda Sanitaria dovrà trasmettere ad ESTAR il
certi2icato di veri2ica di con2ormità 2inale del servizio svolto.
ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato da ESTAR e cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell’accordo quadro nonché la gestione dello stesso.
Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’Azienda Sanitaria interessata, autorizza l’avvio dell’esecuzione, accerta e verifica la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, cura le eventuali sospensioni e le variazioni contrattuali, predispone le ordinazioni, liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, contesta alla Ditta aggiudicataria gli eventuali disservizi, applica le penali in caso di inadempienza o ritardi da parte della Ditta aggiudicataria, propone la risoluzione del contratto. Inoltre, autorizza l’esecuzione anticipata del contratto, acquisisce il CIG derivato e fornisce i flussi informativi all’Osservatorio Regionale per i contratti pubblici mediante la piattaforma SITAT SA ed ogni altra funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’Azienda Sanitaria interessata, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione di quest’ultimo verificando che il servizio sia eseguito in conformità ai documenti contrattuali.
ART. 12 – REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile del servizio che costituirà l’interfaccia della Ditta aggiudicataria nei confronti di ESTAR e delle Aziende Sanitarie e, prima dell’avvio del servizio, dovrà comunicarne il nominativo alle Aziende Sanitarie e ad ESTAR.
Il responsabile del servizio dovrà vigilare sul regolare svolgimento delle prestazioni e dovrà assicurare, per eventuali urgenze o emergenze, una pronta reperibilità tele2onica 24h su 24h sia nei giorni 2eriali che nei giorni 2estivi. Sarà, inoltre, responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali ed ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria dovrà essere comunicata allo stesso.
Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e con i funzionari delle Aziende Sanitarie deputati al controllo dell’andamento del servizio. Su richiesta specifica del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto/Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’aggiudicatario avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E RESPONSABILITA’
E’ a carico dell’aggiudicatario l’esecuzione di tutte le prestazioni a per2etta regola d’arte nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nel presente capitolato.
L’aggiudicatario dovrà essere disponibile ad e22ettuare il servizio in qualunque mese dell’anno su richiesta dell’Azienda Sanitaria.
Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà 2ormalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste all’art. 23.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni dovrà essere segnalato, nel più breve tempo possibile e non oltre 24h dal suo verificarsi, al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell’aggiudicatario durante la vigenza contrattuale con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in
caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.
Inoltre, è a carico dell’aggiudicatario il rispetto e l’applicazione delle norme relative alle assicurazioni antin2ortunistiche, previdenziali ed assistenziali i cui oneri sono a carico della Ditta e l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti i cui oneri sono a carico della Ditta.
L’aggiudicatario dovrà possedere idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto in quanto è responsabile di ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. E' facoltà dell’Azienda Sanitaria richiedere all’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto attuativo, copia della polizza assicurativa nonchè la copertura assicurativa di ulteriori rischi eventualmente non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta. Resta 2erma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurativi.
In caso di polizza già attivata, l’aggiudicatario dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell’aggiudicatario, in quanto quest’ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia alle Aziende Sanitarie. Agli effetti assicurativi, l'aggiudicatario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alle Aziende Sanitarie eventuali danni o sinistri occorsi a impianti, strutture, o apparecchiature. L’accertamento dei danni verso cose sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie alla presenza del responsabile del servizio previamente avvertito. Qualora l’aggiudicatario non partecipi all’accertamento in oggetto le Aziende Sanitarie provvederanno autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario. Qualora l’aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, le Aziende Sanitarie sono autorizzate a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione con obbligo di immediato reintegro.
ESTAR e le Aziende Sanitarie sono esonerati da ogni responsabilità per danni, in2ortuni od altro che dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie, ad ESTAR ed a terzi per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei servizi oggetto di gara.
E' fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Azienda Sanitaria/ESTAR sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda Sanitaria/ESTAR.
Qualora per cause di disservizio dovute all’aggiudicatario ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Aziende Sanitarie, l’aggiudicatario è tenuto al loro risarcimento.
La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l’Azienda Sanitaria e l’ESTAR del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali e alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’aggiudicatario che ne
risponderà in via esclusiva esonerandone già in via preventiva ed espressamente ESTAR e le Aziende Sanitarie.
ART. 14 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO/OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
I dipendenti/collaboratori della Ditta aggiudicataria che presteranno il servizio saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza pro2essionale così come richiesto dal servizio.
La Ditta aggiudicataria ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alle attività svolte durante l'espletamento del servizio.
L’aggiudicatario dovrà garantire un’adeguata 2ormazione/aggiornamento del personale come riportato al successivo art. 15.
L’aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi assunti relativamente alla clausola sociale di cui agli artt. 17, 18 del presente capitolato.
La Ditta, inoltre, dovrà impegnarsi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’Azienda Sanitaria richiedente il servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:
o sia munito di cartellino di riconoscimento,
o abbia sempre con sé un documento di identità personale,
o consegni immediatamente i beni, ritrovati nelle strutture in cui presta il servizio, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che a sua volta dovrà consegnarli alla struttura competente prevista dall’Azienda Sanitaria,
o segnali subito agli organi competenti dell’Azienda Sanitaria ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio,
o non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio,
o rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia,
o rispetti il divieto di fumare,
o rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dalla Ditta aggiudicataria con l’Azienda Sanitaria. L’Impresa aggiudicataria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti
/collaboratori durante l’orario di espletamento del servizio e risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Azienda Sanitaria, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.
Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero deve trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
La Ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa 2iscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
E’ obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non in2eriori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di ESTAR o dell’Azienda Sanitaria la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non procedere al pagamento nel caso in cui, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze tra la Ditta aggiudicataria ed il personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezione all’Azienda Sanitaria neanche a titolo di risarcimento danni.
Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.
ART. 15 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione e aggiornamento del personale sui seguenti argomenti:
• Relazione con l’utente
• Formazione/aggiornamento sulla normativa vigente che regola i servizi in argomento
• Privacy e trattamento dati
• Anticorruzione e trasparenza
• Formazione/aggiornamento finalizzata alla conoscenza degli strumenti tecnologici utilizzati durante il servizio.
ART. 16 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. La Ditta garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l’elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell’Azienda, che degli Organi di Vigilanza. Le Aziende Sanitarie si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.
L'aggiudicatario dovrà assicurare una 2ormazione su22iciente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente.
In caso di infortunio agli operatori dell’aggiudicatario, durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo, va inoltrata la comunicazione entro 24h al responsabile dell’esecuzione dell'Azienda
Sanitaria.
L’aggiudicatario è tenuto ad inviare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria in cui si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto ed a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Azienda Sanitaria – D.M. 12 settembre 1958.
L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a curare ed a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D.Lgs. n. 106/2009 art. 71, comma 4 lett. a).
L'aggiudicatario dovrà curare che il proprio personale:
o esponga la tessera di riconoscimento;
o indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
o rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
o sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
o attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
o si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
o non ingombri con materiali, mezzi e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
o eviti l’uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
o non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
o sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente della struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 art. 20 comma 2;
o non lasci incustoditi materiali ed attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, le Ditte sono tenute a prendere visione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ricognitivo, allegato al disciplinare di gara, che contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Sulla base dei rischi standard da inter2erenza individuati nel DUVRI ricognitivo, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comportino oneri per la sicurezza.
Il suddetto DUVRI sarà integrato dalle rispettive Aziende Sanitarie prima dell'avvio del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati. Resta comunque onere dell’Impresa aggiudicataria, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa Impresa.
ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
Ai sensi degli artt. 30 e 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in coerenza con la DGRT 433/2015, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea ed in conformità alle norme comunitarie e nazionali in tema di
valorizzazione e tutela delle esigenze sociali ivi richiamate, i contratti attuativi che scaturiscono dall’accordo quadro sono sottoposti all’osservanza delle disposizioni in materia di cessazione/cambio di appalto e di salvaguardia dell’occupazione.
In fase di stipula dei contratti attuativi, l’aggiudicatario e le Aziende Sanitarie realizzano il riassorbimento del personale attualmente impiegato, in coerenza con la DGRT 512/2017 punto 4.
L’aggiudicatario deve applicare i vigenti contratti collettivi di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
In caso di affidamento del servizio a raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), qualora si rendessero necessarie razionalizzazioni e/o ottimizzazioni del servizio, si richiede l'impegno delle Imprese interessate ad attivare processi di facilitazione di spostamento del personale tra le stesse al fine di realizzare la salvaguardia occupazionale già richiamata.
Pertanto, al fine del rispetto della presente clausola sociale, vengono forniti, nella tabella allegata (allegato 2) i dati relativi alle unità lavorative da riassorbire attualmente impiegate nel servizio.
In applicazione degli indirizzi regionali concordati nel Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, ESTAR e CGIL-CISL-UIL regionali, stipulato in data 29/04/2015, eventuali problematiche che emergessero in fase di esecuzione contrattuale, legate al pieno utilizzo del proposto monte orario, saranno oggetto di valutazione da parte dell’Organo Tecnico di cui all’art. 18.
ART. 18 – CONTROLLI E VERIFICHE IN MATERIA DI RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE
Prima della stipula del contratto attuativo, sarà costituito apposito Organo Tecnico, preposto al controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi assunti dall’appaltatore relativamente alla clausola sociale di cui al precedente articolo. Pertanto, in fase di esecuzione contrattuale, verranno formalmente comunicati all’appaltatore i nominativi dei componenti ed i riferimenti del suddetto Organo Tecnico, per lo scambio delle informazioni/dati/documenti utili ai fini del monitoraggio di cui sopra.
Con cadenza almeno trimestrale, o al bisogno, l’appaltatore sarà tenuto a partecipare, previa formale convocazione dell’Organo Tecnico, ad incontri finalizzati al monitoraggio suddetto. La mancata partecipazione agli incontri o altre forme di impedimento poste in essere dall’appaltatore all’attività di verifica dell’Organo Tecnico, senza alcuna giustificazione, costituiranno presupposto per l’applicazione della penalità prevista al successivo art. 23.
Prima della stipula del contratto attuativo, l’appaltatore dovrà indicare il nominativo del/i referente/i quale interfaccia per l’Organo Tecnico, se tale figura non coincidesse con il Responsabile del Servizio.
Il controllo e la vigilanza del rispetto degli obblighi assunti dall’appaltatore, relativamente alla clausola sociale di cui al precedente articolo, per le amministrazioni contraenti della Regione Toscana e per gli enti strumentali sarà effettuato dalla Regione Toscana stessa.
ART. 19 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La Ditta aggiudicataria, si impegna ad osservare e a 2ar osservare ai propri dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
I Codici di comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti verranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria in occasione della stipula dei rispettivi contratti attuativi.
La Ditta aggiudicataria ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore e ad inviare alle Aziende Sanitarie aderenti comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I prezzi o22erti dovranno essere comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo il servizio ad esclusione dell’IVA.
La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda Sanitaria secondo il proprio ordinamento.
Nel caso di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. ed anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, il termine è 2issato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.
Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle veri2iche è di 60 giorni dal relativo avvio, in attuazione dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicatario presenterà a carico di ciascuna Azienda Sanitaria le fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Azienda Sanitaria ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato.
La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata e22ettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati.
Qualora la Ditta aggiudicataria emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione.
Termini e modalità diverse potranno essere stabiliti dalle Aziende Sanitarie solo qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa in materia.
I corrispettivi dovuti all’aggiudicatario dalle singole Aziende Sanitarie per le prestazioni oggetto del servizio, saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione richiesta il corrispondente importo unitario indicato nella scheda di dettaglio economico moltiplicato per le quantità richieste.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nel contratto attuativo e previste nel capitolato tecnico.
I corrispettivi come sopra calcolati saranno fatturati a seguito di verifica di conformità come indicato nel presente capitolato. Ai 2ini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014 e le relative disposizioni di attuazione.
Nei singoli contratti attuativi verranno indicati tutti gli estremi utili ad emettere le 2atture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture saranno contenute nei contratti attuativi.
Di regola le 2atture dovranno essere emesse mensilmente, tuttavia ciascuna Azienda Sanitaria potrà prevedere tempistiche diverse comunque non superiori a tre mesi.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all’accordo quadro e al relativo contratto attuativo e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda Sanitaria nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il CIG “derivato” rispetto a quello dell’accordo quadro, indicato da ogni Azienda Sanitaria nel contratto attuativo, sarà inserito, a cura dell’aggiudicatario, nelle 2atture per essere poi riportato dalle Aziende Sanitarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Le Aziende Sanitarie non accetteranno le fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda Sanitaria procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
Rimane inteso che l’Azienda Sanitaria prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Ditta aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto dalla singola Azienda Sanitaria nei confronti dell’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla stessa, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento, esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell’aggiudicatario.
Ciascuna Azienda Sanitaria, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta aggiudicataria o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell’esecuzione del contratto, procederà, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a trattenere l’importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L’importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.
I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nel contratto attuativo, sul conto corrente intestato alla Ditta aggiudicataria nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di quanto indicato al successivo art. 21. Tale conto corrente dovrà essere comunicato ad ogni singola Azienda Sanitaria prima dell’attivazione del servizio. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto all’aggiudicatario la
documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico.
Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato, il contratto si potrà risolvere di diritto.
ART. 21 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 2lussi 2inanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..
In particolare, i pagamenti relativi al presente accordo quadro verranno effettuati mediante conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie interessate entro sette giorni dall’attivazione del contratto attuativo. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’accordo quadro in argomento, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare il CIG “derivato” nelle corrispondenti 2atture emesse e boni2ici e22ettuati.
La Ditta aggiudicataria e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136. La Ditta aggiudicataria si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alle Aziende Sanitarie interessate ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l’Azienda che attiverà il singolo contratto attuativo dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 2inanziaria.
Ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’accordo quadro nonché dei contratti attuativi.
Al fine di assicurare la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Sanitaria, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l’individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.09.2015.
ART. 22 – REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi o22erti saranno comprensivi di quanto occorre per e22ettuare il servizio e resteranno fissi ed invariabili per il primo anno. A decorrere dal secondo anno, è facoltà della Ditta aggiudicataria o di ESTAR chiedere una revisione dei prezzi.
In mancanza di costi standardizzati si potrà tener conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l’adeguamento o meno.
L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta aggiudicataria o da ESTAR.
L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 2amiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.
Gli adeguamenti, sempre che tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.
Qualora l’istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l’aggiudicatario non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale dell’accordo quadro ai sensi dell'art. 1467 del cod. civ., con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.
ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
L’Azienda Sanitaria interessata, qualora riscontri inosservanze degli obblighi contrattuali e/o adempimenti non puntuali degli stessi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a quindici giorni dalla data della notifica per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria non venissero ritenute idonee a giusti2icare l’inadempienza, l'Azienda Sanitaria applicherà le penalità in base alla seguente tabella:
DESCRIZIONE INADEMPIENZA | IMPORTI PENALITA’ | |
1 | Ritardo nella consegna dei re2erti entro i tempi prestabiliti nel capitolato tecnico | € 10,00 per ogni referto per ciascuno dei primi 5 giorni di ritardo € 20,00 per ogni referto per ciascuno dei successivi 5 giorni di ritardo |
2 | Mancata 2ruibilità diretta dei re2erti e delle immagini da parte dell’Azienda Sanitaria | € 50,00 per ogni esame |
3 | Mancata attuazione delle eventuali migliorie proposte dall’offerente in sede di gara | 3% dell’importo netto del contratto attuativo |
4 | Mancato rispetto di qualsiasi altra norma prevista nel capitolato tecnico, nel capitolato speciale e non espressa nella presente tabella | € 100,00 per ogni inosservanza degli obblighi contrattuali |
5 | Mancata partecipazione dell’appaltatore all’attività di veri2ica da parte dell’Organo Tecnico relativamente all’applicazione della clausola sociale | € 500,00 per ogni evento |
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A/R o per PEC e contestualmente ad ESTAR.
Gli importi corrispondenti verranno decurtati sull’ammontare delle 2atture ammesse al pagamento secondo le modalità previste dalle Aziende Sanitarie interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione de2initiva che dovrà essere reintegrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L’escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata dalle stesse Aziende Sanitarie. Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione ad ESTAR.
Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria, accertata l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il mancato rispetto del nuovo termine darà luogo all’applicazione delle penali.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto in merito agli inadempimenti contrattuali rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico; qualora l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto del contratto attuativo, l’Azienda Sanitaria interessata, su proposta del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, acquisito il parere delle altre Aziende Sanitarie che hanno sottoscritto propri contratti attuativi relativamente al lotto di riferimento, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Azienda Sanitaria.
Qualora, in un periodo di 12 mesi, l’Azienda Sanitaria abbia applicato all’aggiudicatario penalità per tre inadempienze, su indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, la stessa Azienda Sanitaria si riserva la 2acoltà di risolvere il contratto nei confronti dell’Impresa contestata, fermo restando il pagamento delle penali e fatto salvo il risarcimento per ogni danno subìto e gli oneri conseguenti ad una nuova procedura di gara.
Xxxxx restando tutti gli altri casi specificatamente elencati all'art. 33 del presente capitolato.
In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di ESTAR, in qualità di titolare dell’accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad ESTAR le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengono ad ESTAR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo di ESTAR a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali stabilite nell’accordo quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
ESTAR, in qualità di titolare dell’accordo quadro, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza nella misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo dell’accordo quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Aziende Sanitarie, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto dell’accordo quadro, ESTAR potrà disporre la risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ESTAR qualifica grave inadempimento delle obbligazioni di cui all’accordo quadro in argomento l’applicazione di penalità pari al 10% dell’importo massimo complessivo dell’accordo quadro, irrogate in tutte le ipotesi in cui l’aggiudicatario si sia reso responsabile della mancata stipula dei contratti attuativi da parte delle Aziende Sanitarie nei tempi comunicati a seguito degli atti di adesione; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dunque, alle condizioni ivi previste, con la risoluzione dell’accordo quadro.
Nel caso di contestazioni plurime da parte delle singole Aziende Sanitarie per gravi inadempienze che richiedono l'applicazione di penalità e/o per inadempimenti gravi accertati, ESTAR si riserva la 2acoltà di risolvere l’accordo quadro nei confronti della Ditta aggiudicataria contestata, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subìto e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
Ai sensi degli artt. 108 e 110 del X.X.xx. 50/2016 e s.m.i., ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Aziende Sanitarie.
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio, ESTAR si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all’aggiudicatario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. per fatto e colpa dell’aggiudicatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 24 – CONTRATTO ATTUATIVO
Nel contratto attuativo l’Azienda Sanitaria contraente:
- fisserà i livelli di servizio delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro inclusi i tempi, le modalità ed i luoghi di svolgimento del servizio;
- potrà precisare, se diverse, le penali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale;
- potrà meglio precisare le ipotesi di risoluzione e/o di recesso di cui agli artt. 33 e 34 del presente capitolato;
- potrà prevedere modalità di veri2ica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che saranno comunque stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l’esecuzione di veri2iche ispettive e documentali del servizio in corso;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
- indicherà i nominativi del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ove nominato;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica dell’Azienda Sanitaria interessata che in ogni caso non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.
Peraltro, con la stipula del contratto la Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subìti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla Ditta stessa anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, per la stipula del contratto attuativo, potrà essere richiesta la suddetta adeguata copertura assicurativa da parte della Ditta con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che la Ditta potrà arrecare all’Azienda Sanitaria interessata, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento alle relative prestazioni, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 25 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5 a segnalare alle Aziende Sanitarie la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Aziende Sanitarie non corrisponderanno il minor servizio erogato. Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie, quest’ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che per il periodo di tempo in cui l’aggiudicatario non avrà svolto il servizio, le Aziende Sanitarie effettueranno le corrispondenti detrazioni. L’ammontare da trattenere sarà
sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l’evento di forza maggiore.
ART. 26 – VERIFICA DI CONFORMITA’ O DI REGOLARE ESECUZIONE
Le Aziende Sanitarie interessate definiranno tempi e modi per l’effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ove nominato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di veri2ica di con2ormità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Ai fini della liquidazione delle singole fatture le attività di veri2ica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.
A seguito dell’attività di controllo le Aziende Sanitarie potranno emettere rapporti di non con2ormità ai quali la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Aziende Sanitarie, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore, il Referente della Ditta aggiudicataria e le Aziende Sanitarie, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto predispone il certi2icato di con2ormità che verrà contro2irmato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non sia nominato, il certificato di conformità verrà firmato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. A margine del certificato di conformità verrà emesso il certificato di pagamento.
ART. 27 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ AZIENDALI
Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Aziende Sanitarie in relazione alle rispettive prestazioni del servizio, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo anche attraverso controlli a campione e veri2iche ispettive in xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx 0xxx di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’aggiudicatario a favore delle Aziende Sanitarie interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Aziende Sanitarie le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Azienda Sanitaria interessata può disporre la risoluzione del contratto attuativo stipulato con la Ditta aggiudicataria. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad una altra Impresa fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
ART. 28 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Della sospensione verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto ordina la sospensione del contratto attuativo per motivi di pubblico interesse.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà alla ripresa del contratto attuativo redigendone un verbale in contraddittorio con l’aggiudicatario. Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 29 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AGGIUDICATARIO
Nessuna variazione o modi2ica al contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. Le modi2iche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell’aggiudicatario, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 30 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Le Aziende Sanitarie per esigenze connesse allo svolgimento del servizio può richiedere variazione delle attività ivi previste.
Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento o una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelli originariamente previsti nel contratto attuativo, di importo pari o in2eriore al 20%, l’aggiudicatario è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte dell’Azienda Sanitaria interessata di un atto di sottomissione. In tali casi l'Azienda Sanitaria procede ad informare il Responsabile Unico del Procedimento della suddetta variazione ai fini del monitoraggio dell’accordo quadro.
Fermo restando la possibilità da parte dell’Azienda Sanitaria di attivare la procedura per l'adesione all’accordo quadro, nel caso in cui abbia già aderito all’accordo quadro e stipulato il contratto attuativo, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni, già previste nel presente capitolato e nell’allegato capitolato tecnico, ma aggiuntive rispetto a quelle già richieste, per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione, deve richiedere al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della disponibilità finanziaria dell’accordo quadro. Acquisito il parere favorevole, emette un’appendice al contratto attuativo originario e quindi acquisisce un nuovo CIG “derivato”.
ART. 31 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DALL’AGGIUDICATARIO
Qualunque variazione contrattuale (qualitativa o quantitativa) eventualmente proposta dall’aggiudicatario deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto cura l’istruttoria e ne sottopone l’esito al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 32 – SUBAPPALTO
L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto
senza il consenso di ESTAR, né cedere, per nessun motivo, il relativo contratto.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della specificità del servizio in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell’importo complessivo del contratto attuativo.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Aziende Sanitarie delle prestazioni subappaltate.
Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni a22idate in subappalto non può 2ormare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni:
- il concorrente dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare;
- l’aggiudicatario dovrà depositare presso le Aziende Sanitarie copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;
- l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la certi2icazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Azienda Sanitaria, tramite PEC, copia delle 2atture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell’aggiudicatario.
Si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 33 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Ciascuna Azienda Sanitaria ove riscontri inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto riportato nel presente capitolato e nell’allegato capitolato tecnico, procede con l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato. Le Aziende Sanitarie comunicano al Responsabile Unico del Procedimento l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni. Ciascuna Azienda Sanitaria che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, all’aggiudicatario penalità per tre inadempienze/ritardi come definite all’art. 23 del presente capitolato, procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di un’ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la risoluzione del relativo contratto. Ciascuna Azienda Sanitaria qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del proprio contratto attuativo come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto attuativo.
Ciascuna Azienda Sanitaria contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando all’aggiudicatario un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:
- ritardo nell’erogazione del servizio rispetto alla data prevista;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata con2ormità alle prescrizioni impartite dalla singola Azienda Sanitaria per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel presente capitolato e nell’allegato capitolato tecnico;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l’esecuzione del servizio tese a porre rimedio ad inadempienze contestate.
Ciascuna Azienda Sanitaria contraente procede con la risoluzione del relativo contratto attuativo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- qualora venga riscontrata un’interruzione ingiusti2icata nell’erogazione del servizio;
- mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente capitolato;
- in caso di transazioni 2inanziarie relative a tutte le attività ivi previste non e22ettuate con boni2ico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano e22ettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato da ESTAR a svolgere attività in subappalto.
In caso di risoluzione del contratto attuativo, l’aggiudicatario incorre nell’escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.
ESTAR qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui all’accordo quadro in argomento l’applicazione, da parte delle Aziende Sanitarie, di penalità pari al 10% dell’importo massimo complessivo dell’accordo quadro; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione dell’accordo quadro.
ESTAR procede con la risoluzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 2lussi 2inanziari di cui alla L. 136/2010 anche soltanto relativamente ad una Azienda Sanitaria;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le Aziende Sanitarie interessate;
- nel caso di indisponibilità dell’aggiudicatario alla stipula dei contratti attuativi.
In caso di risoluzione dell’accordo quadro, ESTAR procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'art. 8 del presente capitolato, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione contrattuale, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
ART. 34 - CAUSE DI RECESSO
ESTAR/Aziende Sanitarie per quanto di loro interesse e competenza potranno recedere dall’accordo quadro nonché dai singoli contratti attuativi qualora nei servizi aziendali intervengano tras2ormazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell’accordo quadro o dei singoli contratti attuativi.
E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta aggiudicataria da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 35 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E' vietata la cessione dell’accordo quadro nonché dei singoli contratti attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d’azienda.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto a risolvere l’accordo quadro come pure a procedere all'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
In caso di cessione totale o parziale o 2usione o tras2ormazione, l'aggiudicatario si impegna a
comunicare immediatamente ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell’atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’art. 48 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.
ART. 36 – VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
ESTAR, per tutta la durata dell’accordo quadro, potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell’accordo quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all’ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari parti dell’accordo quadro.
Resta comunque fermo che gli aggiudicatari parti dell’accordo quadro hanno l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell’accordo quadro stesso, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di contratto attuativo (e, segnatamente, nella documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.
Ciascun aggiudicatario parte dell’accordo quadro ha l’obbligo di comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modi2icazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta.
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), ESTAR fornirà le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento: i dati forniti verranno acquisiti da ESTAR per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico- economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del servizio nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari verranno acquisiti da ESTAR ai fini della stipula dell’accordo quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell’accordo quadro stesso. Tutti i dati acquisiti da ESTAR potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Natura del con2erimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ESTAR potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra
i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato da ESTAR, anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
- alle Aziende Sanitarie che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sull’accordo quadro;
- al personale di ESTAR o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a ESTAR in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx e xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx
Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, verranno riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Sarà fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Azienda Sanitaria interessata.
In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà:
o mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, in2ormazioni e altro materiale;
o non divulgare in2ormazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è ESTAR.
Relativamente ai contratti attuativi
Alle stesse Aziende Sanitarie, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla Ditta aggiudicataria nell’ambito del servizio prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L’aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Azienda Sanitaria.
Con la stipula del contratto attuativo, le Aziende Sanitarie destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale “Responsabile esterno del
trattamento”. Conseguentemente la Ditta aggiudicataria deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Alla Ditta aggiudicataria, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:
• designare per iscritto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali “Incaricati del trattamento” tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l’ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto;
• verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell’art. 9 lett. a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
• adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell’allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell’art. 36 dello stesso;
• adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
• provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
• consentire alle Aziende Sanitarie i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
• restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Aziende Sanitarie.
In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, ciascuna Azienda Sanitaria interessata ha facoltà di richiedere ad ESTAR la risoluzione del contratto, fermo restando che la Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle singole Aziende Sanitarie o a terzi.
ART. 38 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra il committente e la Ditta aggiudicataria, così durante l’esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in xxx xxxxxxx xxxxxxx risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
ART. 39 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della
Repubblica Italiana, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.
ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati: Allegato 1 - Capitolato tecnico
Allegato 2 – Tabella ricognizione personale da reinserire
CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI SCREENING MAMMOGRAFICO CON UNITA’ MOBILE
1 – Oggetto del servizio e relative prestazioni
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di screening mammografico con metodologia digitale diretta, tramite l’utilizzo di unità mobile attrezzata, per l’esecuzione degli esami mammografici di I livello e degli esami di approfondimento di II livello.
L’esame mammografico di I livello è costituito dalle seguenti fasi:
- esecuzione bilaterale della mammografia in due proiezioni
- I lettura del mammogramma
- II lettura con giudizio definitivo di positività o negatività
- eventuale III lettura di arbitraggio in caso di discordanza.
L’esame di II livello consiste in un approfondimento diagnostico dell’esame di I livello risultato positivo e può essere costituito:
- da eventuali proiezioni mammografiche aggiuntive (particolari, medio-laterale, ingrandimenti, ecc.)
- da eventuale esecuzione dell’ecografia
- da eventuale prelievo cito-istologico.
Il servizio è composto da tre “pacchetti” prestazionali come riportato nella seguente tabella con i relativi prezzi a base d’asta:
N. | Descrizione prestazioni | Prezzi a base d’asta |
1 | Esame mammografico di I livello | € 40,00 |
2 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello ad esclusione degli approfondimenti di interventistica senologica | € 50,00 |
3 | Esame mammografico di I livello + esame di II livello comprensivo degli approfondimenti di interventistica senologica ecoguidata e relativa refertazione anatomo-patologica | € 60,00 |
2 – Organizzazione del servizio
La gestione degli inviti sarà a carico dell’Azienda Sanitaria che concorderà con la Ditta aggiudicataria il calendario degli esami individuando un numero medio giornaliero di partecipanti di circa 40 unità.
La gestione degli inviti per l’esecuzione dell’esame di II livello, qualora affidata alla Ditta aggiudicataria, sarà a carico della stessa.
Sarà individuato dall’Azienda Sanitaria il posteggio per l’unità mobile con l’eventuale disponibilità di un locale di appoggio per l’accettazione delle donne e di un eventuale idoneo spazio per la custodia del materiale di consumo. E’ inoltre, competenza dell’Azienda Sanitaria l’allacciamento dell’unità mobile alla rete idrica, l’alimentazione di corrente elettrica secondo le specifiche tecniche fornite dalla Ditta aggiudicataria nonché il collegamento ad internet ed i relativi costi di consumo.
Qualora la Ditta aggiudicataria si facesse carico anche degli esami di interventistica di II livello sarà cura dell’Azienda Sanitaria individuare il posteggio dell’unità mobile in prossimità di un pronto soccorso per eventuali necessità.
L’accoglienza delle donne sarà effettuata dal personale di front office, dipendente della Ditta aggiudicataria, il quale, prima dell’esecuzione di ogni mammografia, dovrà verificare e perfezionare, laddove risultassero incompleti, i dati anagrafici delle donne contenuti su apposita scheda informatizzata e dovrà acquisire dalle stesse la dichiarazione di consenso al trattamento e alla trasmissione dei dati personali con apposita modulistica fornita dall’Azienda Sanitaria.
Le mammografie/approfondimenti strumentali saranno eseguiti su un’unità mobile attrezzata di proprietà della Ditta aggiudicataria, con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4 e con proprio personale tecnico e medico specializzato, in base al calendario già concordato con l’Azienda Sanitaria.
L’unità mobile attrezzata dovrà essere di ultima generazione e adeguata dal punto di vista radio-protezionistico ai sensi del D.Lgs. n. 187/2000 e successive linee guida pubblicate in G.U. n. 261 del 09/11/2015.
E’ a carico della Ditta aggiudicataria l’assistenza full-risk sull’unità mobile e su tutte le apparecchiature e impianti installati e utilizzati, compresi i tubi radiogeni.
E’ previsto un tempo indicativo medio per l’esecuzione dell’esame mammografico di I livello di circa 15 minuti distribuito in agende così come indicato nel contratto attuativo di ogni singola Azienda Sanitaria. Per l’esecuzione degli esami di II livello, il tempo indicativo medio previsto è di circa 30 minuti distribuito in agende autogestite dalla Ditta aggiudicataria.
Qualora l’esecuzione delle mammografie/esami di II livello dovessero essere rinviati o sospesi per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a recuperare le prestazioni, entro 15 giorni, senza alcun costo aggiuntivo per l’Azienda Sanitaria. Sarà a carico della Ditta aggiudicataria garantire il collegamento con il programma di gestione dello screening dell’Azienda Sanitaria in modo da assicurare la condivisione della lista delle
invitate, l’acquisizione dei risultati delle indagini delle partecipanti nonchè la trasmissione dei mammogrammi/immagini ecografiche su supporto informatico e in formato diagnostico.
L’Azienda Sanitaria faciliterà il contatto tra la Ditta aggiudicataria e la Ditta che ha in gestione il programma informatizzato di screening.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale necessario per le attività di screening mammografico quale materiale di cancelleria, materiale specifico necessario alla pulizia e disinfezione quotidiana sia delle apparecchiature che dell’unità mobile, materiale di consumo sanitario di alta qualità comprensivo del materiale necessario per l’interventistica senologica ecoguidata, ecc.
3 – Modalità di esecuzione della mammogra2ia di I livello
La mammografia dovrà essere eseguita sull’unità mobile da tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), in regola con l’iscrizione ai collegi professionali, con comprovata esperienza e formazione specifica per l’esecuzione di mammografie di screening, messi a disposizione dalla Ditta. Il TSRM dovrà eseguire sull’apparecchio mammografico controlli giornalieri del programma di qualità, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 187/2000.
L’esecuzione della mammografia è preceduta dalla raccolta dei dati anamnestici da parte del TSRM della Ditta aggiudicataria che se ne assumerà la responsabilità e saranno registrati su apposita scheda informatizzata consultabile al momento della lettura dei mammogrammi.
Il TSRM dovrà, inoltre, acquisire da parte della donna la dichiarazione di consenso all’esecuzione dell’esame con apposita modulistica fornita dall’Azienda Sanitaria.
La mammografia dovrà essere bilaterale ed effettuata, secondo i criteri di qualità GISMa, in due proiezioni: cranio-caudale e mediolaterale-obliqua.
Prima di congedare la donna, il TSRM che ha eseguito la mammografia dovrà verificare la qualità dei mammogrammi e la correttezza del posizionamento, in caso di inadeguatezza degli stessi, dovrà ripeterli.
Il costo dell’eventuale ripetizione dell’esame per inadeguata qualità sarà a carico della Ditta aggiudicataria.
Saranno, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria:
- il trasferimento delle immagini sui PACS aziendali entro 15 gg;
- la predisposizione delle procedure informatiche per poter effettuare il trasferimento di tali immagini sui PACS aziendali fruibili in formato diagnostico;
- il trasferimento degli esiti di I livello nel gestionale di screening dell’Azienda Sanitaria entro 21 gg dall’esecuzione del test mammografico.
4 – Modalità di esecuzione degli esami di appro2ondimenti di II livello
Dovranno essere eseguiti sull’unità mobile dai TSRM e medici radiologi, con comprovata esperienza e formazione specifica, messi a disposizione dalla Ditta.
Qualora vengano eseguiti approfondimenti di interventistica senologica dovrà essere garantita anche la presenza di personale infermieristico.
L’esecuzione degli approfondimenti prevede proiezioni mammografiche aggiuntive, talora tomosintesi, ecotomografia, eventuali esami bioptici sotto guida ecografica con lettura dei preparati.
Sono escluse dall’appalto le biopsie da eseguire sotto guida stereotassica oppure con sistemi VABB.
Il TSRM dovrà eseguire gli approfondimenti mammografici su disposizione del medico radiologo responsabile dell’approfondimento.
Le donne dovranno essere richiamate dalla Ditta aggiudicataria entro quattro settimane dal test di I livello.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria:
- il trasferimento delle immagini aggiuntive sui PACS aziendali entro 15 gg.
- il trasferimento dell’esito dell’approfondimento nei gestionali di screening dell’Azienda Sanitaria entro 15 gg dalla conclusione del caso.
5 – Modalità di esecuzione della re2ertazione
La refertazione consiste nella doppia lettura indipendente dei test mammografici di I livello (I e II lettura) con giudizio definitivo di positività o negatività e, in caso di discordanza tra i due lettori, in una terza lettura di arbitraggio, quest’ultima dovrà chiaramente esprimere o escludere il sospetto diagnostico.
La I e la II lettura, così come l’arbitrato (III lettura) dovranno essere eseguite da personale medico con specializzazione in radiologia, in regola con l’iscrizione all’albo, e con specifica esperienza e titoli per la refertazione della mammografia di screening, la cui esperienza risulti chiaramente da attestati e titoli di formazione specifica.
Il medico radiologo dovrà indicare gli esiti delle letture così come degli approfondimenti secondo la classificazione BI-RADS.
Analoga classificazione deve essere utilizzata anche per la successiva indagine ecografica (U1- U5), per la definizione delle classi citologiche (C1-C5) e istologiche (B1-B5).
I referti delle mammografie dovranno essere in formato digitale, corredati da firma digitale di tutti i lettori partecipanti alla refertazione e trasferiti sui sistemi di gestione dell’Azienda Sanitaria, ovvero sui RIS aziendali, con marcatura temporale.
La refertazione degli esami eseguiti dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di esecuzione.
L’Azienda Sanitaria dovrà mettere a disposizione dei refertatori eventuali mammografie effettuate in precedenza, qualora disponibili nei propri archivi.
Le immagini, i referti e tutti i dati prodotti dalle diagnostiche e dai software gestionali dovranno essere trasmessi all’Azienda Sanitaria, mediante supporti informatici compatibili con i software aziendali, dalla Ditta aggiudicataria che dovrà predisporre le procedure informatiche per poter effettuare dette integrazioni e trasferimenti.
6 – Personale addetto al servizio
Relativamente al personale impiegato nel servizio di screening mammografico con unità mobile, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire:
• per il servizio di front office, personale amministrativo con conoscenza del programma di screening. Il servizio comprende l’accoglienza della popolazione invitata, la verifica dei dati anagrafici, la registrazione della presenza e l’acquisizione della dichiarazione di consenso al trattamento e alla trasmissione dei dati personali;
• per il servizio reso dal tecnico sanitario di radiologia medica, personale tecnico di radiologia iscritto al Collegio Professionale dei TSRM, con formazione specifica per l’esecuzione di mammografie di screening secondo i protocolli ed i criteri di qualità indicati dalle Linee Guida Europee per lo Screening Mammografico. Il servizio dovrà garantire la raccolta dei dati anamnestici delle partecipanti, l’acquisizione delle dichiarazioni di consenso agli esami e l’esecuzione degli esami mammografici;
• per il servizio di refertazione, personale medico con specializzazione in radiologia, in regola con l’iscrizione all’albo professionale, con comprovata esperienza e titoli specifici per la refertazione delle mammografie di screening;
• per il servizio di interventistica senologica, personale medico, in regola con l’iscrizione all’albo professionale, formato in tecniche di interventistica senologica sotto guida strumentale e personale infermieristico di supporto adeguatamente formato;
• per il servizio di lettura dei preparati bioptici, citologici e microistologici, personale medico specializzato in anatomia patologica, tecnici di laboratorio (solo allestimento), biologi (solo citologico), con comprovata esperienza e titoli specifici per la refertazione dei preparati mammari.
La Ditta aggiudicataria, prima dell’avvio del servizio, dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria l’elenco del personale amministrativo, tecnico e medico che sarà impiegato nei suddetti servizi con l’indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire i nominativi del responsabile medico dell’impianto radiologico e dell’esperto in fisica medica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 e dell’art. 9 comma 3 del D.Lgs. n. 187/2000. Per ogni nominativo dovranno, inoltre, essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.
La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere aggiornato tale elenco fino alla scadenza contrattuale trasmettendo le eventuali variazioni all’Azienda Sanitaria.
7 – Requisiti dell’unità mobile attrezzata
L’unità mobile attrezzata, fornita dalla Ditta aggiudicataria, preferibilmente di tipo compatto, dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche minime:
- per l’esecuzione dell’esame di I livello:
• mammografo di ultima generazione di elevata qualità ad acquisizione digitale diretta
- per l’esecuzione dell’esame di II livello:
• mammografo digitale diretto di ultima generazione con modulo per tomosintesi
• ecografi di ultima generazione di elevata qualità con sonde lineari multifrequenza dedicate alla diagnostica senologica
• adeguati locali, a norma di legge, per l’esecuzione dell’interventistica eco guidata.
La Ditta aggiudicataria dovrà dare evidenza di verifica della qualità delle attrezzature eseguita con frequenza almeno semestrale secondo quanto riportato nel documento “European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis” – Fourth Edition – Supplements – European Union, 2013 – ISBN 978-92-79-32970-8.
L’unità mobile attrezzata deve essere conforme ai requisiti previsti dal Protocollo Europeo per i controlli di qualità in mammografia digitale.
L’unità mobile dovrà essere dotata di spogliatoi e di adeguato impianto di climatizzazione, atto a garantire all’interno condizioni ottimali per utenti ed operatori e dovrà essere provvista di tutte le protezioni anti radiazioni richieste dalla normativa vigente.
La messa in opera, il collaudo e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e dell’unità mobile saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Ogni volta che l’unità mobile sarà spostata dovranno essere garantite a cura della Ditta aggiudicataria la regolare connessione all’alimentazione elettrica disponibile sul sito, la regolare connessione ad impianto di terra (se non disponibile da effettuarsi sul posto con dispersore/i), la verifica dell’impianto di terra e di continuità con le masse e gli involucri delle apparecchiature presenti all’interno dell’unità mobile.
L’impianto elettrico dell’unità mobile, essendo classificabile come ambiente di tipo 1 secondo norma CEI 64-8, dovrà essere dotato di nodo equipotenziale.
Una volta ogni 6 mesi, e comunque ogni volta si presenti un guasto rilevante sulle apparecchiature elettromedicali tali da modificarne la condizione elettrica o a seguito di modifica o sostituzione di apparecchiature elettromedicali, dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme di riferimento XXX XX 00000 o CEI EN 60601-1.
A protezione della linea elettrica di ingresso, l’unità mobile dovrà essere dotata di interruttore automatico onnipolare magnetermico, curva C, di amperaggio adeguato all’assorbimento delle apparecchiature elettromedicali presenti all’interno e di interruttore automatico differenziale con sensibilità non superiore a 30mA, classe A o classe B.
Tutta la documentazione delle verifiche dell’impianto di terra e di continuità dovranno essere sempre disponibili sul sito di installazione e comunque mantenute in apposito archivio, per una facile consultazione da parte del personale dell’Azienda Sanitaria. Stessa cosa dicasi per le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme di riferimento CEI EN 62353 o CEI EN 60601-1.
In sede di offerta tecnica, la Ditta concorrente dovrà indicare la potenza minima necessaria per il funzionamento dell’unità mobile (assorbimento elettrico massimo).
L’unità mobile e le apparecchiature in essa contenute dovranno essere mantenute in perfetta efficienza nel rispetto delle normative di sicurezza e di protezione per utenti ed operatori.
In caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne la riparazione o la sostituzione.
La disponibilità dell’unità mobile da parte della Ditta aggiudicataria dovrà includere la guida del mezzo, le spese di bollo, l’assicurazione, la custodia, le spese di trasporto con chilometraggio illimitato e la pulizia interna ed esterna del mezzo.
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del trasporto, con proprio autista, e posizionamento dell’unità mobile presso i siti individuati dall’Azienda Sanitaria che dovranno essere dotati di spazi interni di sosta e idonea alimentazione di corrente elettrica, come già specificato al punto 2.
* * * * *
Inoltre, sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le altre ottemperanze di legge previste per le attività comprese e non citate per l’esecuzione del servizio in oggetto.