Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
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Oggetto: Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009.
Sommario: A seguito delle innovazioni normative di cui all’art. 32, comma 5, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed, in particolare, all’emanazione del decreto ministeriale 4 agosto 2009, con la presente circolare si forniscono le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di presentazione della proposta di transazione relativa ai contributi previdenziali dovuti all’Enpals.
1. Premessa.
Nell’ambito della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta legge fallimentare (l.f.), l’articolo 146 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, ha inserito, al titolo III (“del concordato
preventivo e degli accordi di ristrutturazione”), capo V, l’articolo 182-ter, introducendo così il nuovo istituto della transazione fiscale.
La transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra ente creditore e imprenditore, che si colloca nell’ambito della procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss., l.f., o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.1, avente ad oggetto la proposta di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata dei crediti sia chirografari che privilegiati, anche se non iscritti a ruolo, con l’eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
La possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione la proposta di transazione, secondo il testo previgente dell’articolo 182-ter,
l.f. commi 1 e 6, era da riferirsi esclusivamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali e ai relativi accessori.
Successivamente, l’art. 32, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha innovato il citato art. 182-ter, comma 1, della legge fallimentare - dettato originariamente per la transazione dei crediti di natura fiscale - estendendo l’agevolazione di cui al medesimo articolo anche ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e ai relativi accessori.
Il comma 6 del predetto art. 32, D.L. n. 185/2008, ha poi demandato la definizione della disciplina attuativa di quanto disposto nell’ambito della citata novella legislativa all’emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’uopo, è intervenuto il decreto ministeriale 4 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2009, n. 251, che ha stabilito le modalità di applicazione dell’istituto in oggetto ai crediti contributivi nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi su tali crediti, prevedendo, peraltro, limiti all’ammissibilità dei medesimi.
1 In ordine alle citate procedure concorsuali, si fa presente che l’imprenditore in stato di crisi può richiedere, purché ricorrano le condizioni di legge, di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo evitando in tal modo il fallimento, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti. Con detta procedura, che trova la sua disciplina nell’ambito degli artt. 160 e segg. del X.X. x. 000/0000, l’impresa, in presenza di determinati requisiti, può sanare la propria situazione patrimoniale mediante un accordo giudiziale con i creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinti i suoi debiti. Il concordato preventivo può attualmente essere utilizzato anche al fine di risolvere la crisi attraverso accordi stragiudiziali. Il debitore può, infatti, domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161 l.f., l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Con specifico riferimento alla procedura di cui all’art. 182-bis l.f., si fa presente che all’imprenditore in stato di crisi è consentito di presentare una proposta contrattuale ai propri creditori, proposta che, qualora venga accettata dai creditori che rappresentino una predeterminata percentuale della massa creditizia, conduce al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si caratterizzano, pertanto, per la presenza di due fasi: quella stragiudiziale, nella quale l’imprenditore in crisi rinegozia con i creditori la propria situazione debitoria e quella giudiziale, durante la quale l’accordo viene omologato affinché possa essere produttivo di effetti legali.
2. Ambito di applicazione.
Con particolare riguardo all’ambito applicativo, si sottolinea come la proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali possa inquadrarsi esclusivamente nell’ambito del concordato preventivo e delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e come, pertanto, non sia possibile pervenire ad una soddisfazione parziale del credito contributivo al di fuori della specifica disciplina di cui all’art. 182-ter.
Ciò comporta che la riduzione e/o la dilazione del credito contributivo è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni di cui al citato art. 182-ter, nonché alle previsioni di cui al D.M. attuativo, mentre va esclusa nel caso in cui, con il piano richiesto dall’art. 160 della l.f. ai fini del concordato preventivo, ovvero nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione, la proposta di transazione non sia formulata in conformità alle predette norme.
Più precisamente, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di transazione devono sussistere taluni presupposti soggettivi e oggettivi.
Per quanto concerne il profilo soggettivo, si sottolinea come la nuova legge fallimentare abbia riconosciuto solo all’imprenditore commerciale, soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, la possibilità di concordare transattivamente le proprie posizioni di debito nei confronti degli Enti previdenziali e dell’Erario. In particolare, secondo la disciplina attuativa dettata per i crediti di natura contributiva “possono proporre l’accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169”. Pertanto, si richiama l’attenzione sulla necessaria sussistenza per l’istante dei requisiti qualificanti gli imprenditori commerciali soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché sul suo onere di comprovare il possesso dei medesimi requisiti.
Con riferimento al presupposto oggettivo, il secondo comma dell’art. 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2009, ha stabilito che “i crediti per contributi, premi ed accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono: i crediti assistiti da privilegio, i crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo”. Pertanto, possono essere oggetto di transazione, oltre ai crediti contributivi, anche i relativi oneri accessori (sanzioni civili ed interessi di mora), sia pure con distinti limiti di pagamento.
Sul punto, il citato decreto attuativo, nel dettare la disciplina per l’applicazione dell’istituto della transazione ai contributi previdenziali, ha stabilito le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti prevedendo situazioni differenziate per sorte capitale e per oneri accessori.
In particolare, secondo il disposto dell’art. 3, commi 1 e 2, del decreto, la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. - ossia i crediti derivati dal mancato versamento dei contributi ad istituti sostitutivi che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti - non può prevedere alcuna riduzione del debito contributivo.
Diversi sono i limiti stabiliti per gli oneri accessori. Infatti, per i crediti privilegiati di cui di cui all'art. 2778 c.c., comma 1, n. 8), vale a dire il cinquanta per cento dell’ammontare degli accessori, il pagamento parziale proposto non può essere inferiore al quaranta per cento. Per i crediti chirografari, ossia il restante cinquanta per cento degli oneri accessori, è previsto che il pagamento ridotto non possa essere inferiore al trenta per cento.
In altri termini, ai fini dell’accoglimento della proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali da parte dell’Enpals, la medesima deve prevedere che:
− i crediti contributivi per invalidità, vecchiaia e superstiti siano soddisfatti integralmente;
− per il 50% degli oneri accessori il pagamento parziale non sia inferiore al 40% (con conseguente riduzione dell’importo dovuto non superiore al 60%);
− per la restante quota degli oneri accessori (50%), il pagamento non sia inferiore al 30% (con conseguente riduzione dell’importo dovuto non superiore al 70%).
Fermo restando il rispetto delle percentuali massime di falcidia sopra indicate, in forza del comma 1, dell’art. 182-ter, la proposta deve rispettare ulteriori condizioni. In particolare, in relazione ai crediti assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che vantano crediti assistiti da privilegio inferiore. Con riferimento ai crediti chirografari, poi, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
In caso di concordato preventivo l’impresa, ai sensi dell’art. 116, commi 16 e 17, della legge n. 388/2000, che richiama l’art. 1, comma 220, legge n. 662/1996, può beneficiare della riduzione delle sanzioni civili in misura ridotta, che viene concessa dall’Ente ricorrendo i presupposti esplicati nella circolare Enpals n. 9/2006 (cfr. par. 3) alla quale si rimanda. Pare il caso di evidenziare che, in tal caso, la rideterminazione delle sanzioni in misura ridotta, potrà essere effettuato successivamente all’omologazione del Tribunale e che il piano definitivo di risanamento finanziario sarà predisposto con riferimento a tale data. Pertanto, le sanzioni civili saranno ricalcolate fino al momento dell’omologazione e per il periodo successivo saranno dovuti solo gli interessi legali sul debito contributivo oggetto di transazione.
Con riguardo alle transazioni aventi ad oggetto il pagamento dilazionato del credito2, si precisa che, sulla base delle disposizioni ministeriali, la relativa proposta3 non può prevedere un numero superiore a sessanta rate mensili. L’ammissione alla
2 Si precisa che la dilazione comprende tutti i crediti oggetto dell’accordo e che per l’accettazione della medesima l’impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi correnti, maturati nei periodi successivi alla presentazione della domanda.
3 Per quanto concerne le modalità di presentazione delle proposte di dilazione di pagamento, si rinvia alle istruzioni fornite al successivo par. 5 della presente circolare.
regolarizzazione in forma rateale, in tali casi, comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della domanda e non l’applicazione degli interessi di differimento e di dilazione.
Da ultimo, sempre con riguardo ai presupposti oggettivi, si sottolinea come non possano costituire oggetto della proposta di accordo i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato (a titolo esemplificativo, si pensi alle agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro in forza della decisione della Commissione della Comunità europea dell’11/05/1999) .
3. Proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali nell’ambito della procedura di concordato preventivo.
Considerato che la transazione nell’ambito del concordato preventivo è proposta con il piano di cui all’art. 160 della legge fallimentare, le imprese istanti sono tenute a corredare la domanda della documentazione prevista dall’articolo 161, l.f., comma 24, di seguito elencata:
− una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
− uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
− l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
− il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili5.
L’istanza deve, inoltre, essere accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 36, lett. d), X.X. x. 000/0000, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa (cfr. art. 2, D.M. 4 agosto 2009).
Sul piano operativo, si fa presente che qualora la transazione che si intende proporre coinvolga anche i crediti di altre amministrazioni pubbliche, la proposta deve essere contenuta in una domanda che soddisfi, per ovvie esigenze di correntezza delle informazioni, la conoscenza contestuale di tutti i soggetti interessati, ferma restando l’autonomia di ciascuna amministrazione nella valutazione sull’adesione o meno
4 Si rammenta che, sulla base delle previsioni normative di cui al citato art. 161, l.f. la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale.
5 Si pone l’attenzione sulla circostanza che l’istante, tenuto all’osservanza delle disposizioni a tutela della privacy dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, deve rilasciare apposita autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione ivi allegata, finalizzata anche a conoscere tutti i soggetti creditori ed i relativi crediti.
6 Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., oltre a possedere i requisiti indicati dall’art. 28, lett. a) e b) del X.X. x. 000/0000 (xxxx a dire esercitare la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista, sia in forma individuale che mediante studio professionale associato o società tra professionisti), deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
all’accordo.
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere predisposta nel modo più possibile analitico ed esauriente in modo da fornire una ricostruzione attendibile dell’intera posizione debitoria dell’impresa nei confronti dell’Enpals.
In particolare, la domanda deve contenere:
− le indicazioni complete dell’imprenditore che propone la transazione (denominazione o nome, codice fiscale, partita IVA, n. di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità del rappresentante legale, etc.);
− la completa ed esauriente ricostruzione della posizione contributiva dell’impresa, con l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti nonché il riconoscimento formale ed incondizionato del debito contributivo nei confronti dell’Enpals e la rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;
− l’illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza dell’accordo transattivo;
− se del caso gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso (indicazione degli organi giudiziari competenti; dati identificativi del procedimento, del decreto di ammissione, etc.) e l’indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario (fermo restando che il piano andrà comunque allegato alla domanda di transazione, unitamente a tutta la documentazione relativa prevista dagli artt. 160 e segg. della legge fallimentare);
− l’espresso impegno al regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi nascenti a partire dalla data di omologazione da parte del Tribunale;
− l’espresso impegno, qualora il debito sia iscritto a ruolo, a provvedere al pagamento di tutte le spese, i diritti e gli aggi spettanti all’Agente della riscossione;
− un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
Si ritiene, altresì, opportuno indicare nella domanda ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per il perfezionamento dell’accordo transattivo e allegare ulteriori documenti che possano agevolare la ricostruzione della posizione debitoria dell’impresa istante.
Si precisa, a tal riguardo, che nell’ambito della relazione giurata, dovranno, fra l’altro, emergere l’idoneità dell’attivo a realizzare il soddisfacimento dei crediti previdenziali, anche mediante la prestazione di eventuali garanzie, nonché le prospettive di rilancio dell'impresa e di salvaguardia dei livelli occupazionali.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione prescritta, l’Ente trasmette al debitore una certificazione attestante il complessivo debito contributivo. Sarà cura del debitore, in relazione ai carichi contributivi iscritti a ruolo, richiedere la medesima certificazione di determinazione dell’entità del debito complessivo, al competente Agente della riscossione (cfr. par. 5 della presente
circolare).
Con particolare riguardo alla valutazione della proposta di transazione, l’Ente, sulla base della documentazione prodotta dal debitore, nonché di ogni altra informazione in suo possesso, effettua preliminarmente un riscontro circa la effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, illustrati al precedente par. 2, per poi valutare il merito della proposta, tenendo conto delle condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali prescritte dall’art. 4 del citato decreto di attuazione.
La valutazione sulla proposta di transazione sarà effettuata, in conformità alle previsioni del predetto art. 4 e fermi restando i citati limiti dei crediti ammissibili, previo esame della relazione presentata dal professionista incaricato, sulla base dei seguenti parametri valutativi, da intendersi, pertanto, necessariamente sussistenti:
− idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;
− riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi dovuti all’Ente e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;
− correntezza nel pagamento dei contributi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;
− versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti7;
− essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.
Il provvedimento di accoglimento della proposta di transazione è subordinato alla ricorrenza di tutti i requisiti sopra elencati.
L’assenso o il diniego alla proposta di concordato relativa a contributi non iscritti a ruolo è espresso dall’Ente con provvedimento motivato adottato con atto dirigenziale, ed è manifestato mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori con le modalità di cui all’art. 178 l.f..
Nel caso in cui la proposta abbia ad oggetto crediti iscritti a ruolo, l’Agente della riscossione esprimerà il voto, favorevole o contrario, su indicazione dell’Ente.
Per quanto concerne i crediti oggetto di contenzioso, considerato che l’art. 182-ter stabilisce che “la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’art. 181 determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma”, si tiene a precisare che tale effetto attiene solo alle controversie riguardanti i contributi oggetto di transazione e non anche alle controversie non riferite alla proposta di
7 Il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti è richiesto ai fini dell’accesso al pagamento parziale e/o dilazionato del credito; peraltro, si fa presente che il mancato versamento può configurare il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con l. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, D.Lgs. n. 211/1994.
transazione. Naturalmente, qualora il concordato sia successivamente annullato o risolto ai sensi dell’art. 186 della l.f., il venir meno dell’intervenuto accordo consente all’Ente creditore di esercitare nuovamente il suo diritto di credito originario.
Parimenti, il successivo mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato decreto attuativo, comporta la revoca dell'accordo medesimo.
4. Proposta di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Come anticipato in premessa, a seguito delle innovazioni normative citate, è ora prevista la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi di avvalersi dello strumento della transazione nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti8 anche con riferimento ai crediti previdenziali.
Anche in tal caso, ai fini dell’ammissibilità della domanda valgono i requisiti oggettivi e soggettivi già descritti nell’ambito del par. 2 della presente circolare.
Sul piano operativo, inoltre, le imprese interessate alla transazione che intendano avvalersi delle previsioni normative di cui all’art. 182-bis, l.f., sono tenute a presentare la relativa domanda nel rispetto delle medesime modalità descritte per la procedura di concordato preventivo.
Anche in tale procedura, ai fini della valutazione della proposta di transazione, valgono le condizioni di accettazione dettate dal citato art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, nonché le altre precisazioni illustrate nel precedente par. 3, in ordine alle conseguenze derivanti mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo.
Pare il caso di ribadire che, anche in tale ambito, l’Ente trasmette al debitore la certificazione attestante il complessivo debito contributivo entro il termine di trenta giorni decorrenti alla data di presentazione della domanda. Per i carichi contributivi iscritti a ruolo, l’impresa richiederà la medesima certificazione al competente Agente della riscossione.
In tale procedura, l’assenso alla proposta di transazione, che equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione, è espresso dall’Ente nei trenta giorni successivi al rilascio della predetta certificazione attestante il complessivo debito contributivo. Per i crediti iscritti a ruolo l’assenso è espresso, nei medesimi termini, con atto del concessionario su indicazione dell’Ente.
8 Si fa presente che l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art.182-bis, l.f., deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
5. Profili operativi.
Sul piano procedurale, si precisa che la domanda di transazione relativa ai debiti per contributi previdenziali, da redigere in carta semplice, e da documentare debitamente come precisato al precedente par. 3, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R alla Direzione Contributi dell’Area Contributi e Vigilanza dell’Enpals, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. 000, 00000, Xxxx, contestualmente al deposito presso il Tribunale.
Si precisa, in proposito, che se la proposta transattiva abbia ad oggetto debiti contributivi iscritti a ruolo, la relativa istanza deve essere presentata all’Enpals, e, copia, all’Agente della riscossione competente per territorio affinché il medesimo, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Ente creditore in ordine alla decisione di adesione o meno alla proposta, possa intervenire nella procedura di concordato, nonché possa adottare i provvedimenti opportuni di propria competenza (eventuale sospensione degli atti esecutivi, discarichi, etc.). In tal caso, congiuntamente alla domanda, l’impresa sarà tenuta a richiedere al Concessionario una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo.
Sempre in relazione ai crediti iscritti a ruolo si fa presente, che nel caso in cui la transazione sia stata proposta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 168 l.f., dalla data di presentazione del ricorso sono sospese, ex lege, le azioni esecutive. Pertanto, l’Ente non sarà tenuto ad emettere alcun provvedimento formale di sospensione della riscossione. Viceversa, stante il silenzio della legge sul punto, nell’ipotesi di proposta transattiva presentata nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’Ente, una volta ricevuta la domanda, valuterà l’opportunità di sospendere la riscossione adottando il relativo provvedimento.
A tal proposito, si fa presente che l’accordo deve essere omologato dal Tribunale, e, pertanto, qualora ciò non accada - ovvero l'impresa non provveda al pagamento del debito contributivo ridotto e/o dilazionato - il provvedimento di sospensione della esecuzione sarà revocato con l’aggravio delle sanzioni civili maturate dalla data di sospensione.
Successivamente all’emanazione del provvedimento di revoca della sospensione, l’Agente della riscossione competente potrà insinuarsi nella procedura fallimentare che sarà aperta ed, in tal caso, tornerà a valere il credito originario iscritto a ruolo.
Con specifico riferimento alla valutazione della proposta, si precisa che l’Ente considera tutta la situazione debitoria dell’impresa, alla luce della documentazione in proprio possesso, tenendo conto anche dei crediti iscritti a ruolo, ma per i quali la cartella non risulti ancora notificata. L’accordo transattivo dovrà contenere tutti i debiti (in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo) al fine di programmare un unico piano di rientro.
In ordine agli adempimenti in capo alla società Equitalia S.p.A., si precisa che la medesima provvederà a fornire tempestivamente la certificazione contenente tutti i debiti a carico dell’interessato in ordine a tributi e contributi di gli enti previdenziali. Con atto separato, Equitalia fornirà all’Ente la certificazione contabile contenente il saldo debitorio e
le specifiche sullo stato del recupero del credito e se vi sono ipoteche o pignoramenti che tutelano il credito e le eventuali proposte di azioni tese alla riscossione dell’intero credito. Tale certificazione sarà completa ed analitica tra capitale, spese e diritti.
Parimenti, qualora venga proposta la dilazione di pagamento in forma rateale di partite iscritte a ruolo, il provvedimento di ammissione alla rateazione adottato con provvedimento dirigenziale dell’Ente, verrà comunicato al competente Agente della riscossione affinché il medesimo possa gestire la dilazione concessa e svolgere gli altri adempimenti di propria competenza.
Da ultimo, per quanto concerne le modalità di versamento dei contributi oggetto di transazione, si fa presente che l’impresa potrà adempiere ai propri obblighi contributivi:
− mediante modello F24 per i contributi previdenziali ancora non iscritti a ruolo utilizzando come causale contributo il codice “RELS” se il pagamento riguarda contributi e/o oneri accessori dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ovvero il codice “RESP” se il pagamento riguarda contributi e/o oneri accessori dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
− presso il competente agente dalla riscossione in relazione ai carichi contributivi iscritti a ruolo.
Il Direttore Generale
(Xxxxxxx Xxxxxxx)