Assessorato dell’Economia
Assessorato dell’Economia
Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi”
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI LAVANOLO E/O LAVANDERIA” PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE
INDICE
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati 5
Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile 6
Articolo 5 – Utilizzo della Convenzione 7
Articolo 6 – Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura 8
Articolo 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 9
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore 10
Articolo 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 11
Articolo 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura 12
Articolo 12 – Corrispettivi 12
Articolo 13 – Adeguamento dei Prezzi 13
Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti 13
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Articolo 18 – Cauzione definitiva 17
Articolo 19 – Proprietà dei Prodotti 18
Articolo 22 – Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa 19
Articolo 22 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa 19
Articolo 25 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti 23
Articolo 26 – Brevetti industriali e diritti d’autore 24
Articolo 27 – Responsabile del Servizio 24
Articolo 28 – Aggiornamento tecnologico 24
Articolo 29 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento 25
Articolo 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali 26
Articolo 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento 26
Articolo 32 – Foro competente 26
Articolo 33 – Clausola finale 26
Articolo 34 – Accettazione espressa clausole contrattuali 27
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI LAVANOLO E/O LAVANDERIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA
TRA
La Regione Siciliana – Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e
servizi”, con sede legale in, codice fiscale 80012000826, di seguito
denominata “CUCRS” o “Committente”, nella persona di , nato/a
, Prov. , il , in qualità di _, autorizzata alla stipula del presente,
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Via/Piazza , n. , CAP , C.F. n. , e
P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n.
, tenuto dalla C.C.I.A.A. di , di seguito definita “Fornitore”, nella persona di , nato a , il , in qualità di , autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da , congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) la CUCRS, con Determinazione n. del , ha indetto una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Servizi di Lavanolo e/o Lavanderia occorrenti alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Siciliana, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURS n. del ;
b) con Determinazione n. del _ della CUCRS, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto della procedura di gara;
c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ ,
/ ) per un ammontare complessivo di €
, ( / ) e presentato altresì la
documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 35 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, X.Xxx. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCRS) nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
Nell’ambito della presente Convenzione si intende per:
a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti l’affidamento, tramite Convenzioni, della fornitura di Servizi di Lavanolo e/o Lavanderia occorrenti alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale;
b) Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia nell’ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
c) Aziende Sanitarie contraenti: le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
d) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
f) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
g) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx dedicato e gestito dalla CUCRS – Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;
ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. L’erogazione dei servizi oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara per l’affidamento della “fornitura di Servizio di Lavanolo e/o Lavanderia” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla CUCRS.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte
all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della CUCRS, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a) gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore
ARTICOLO 4 – OGGETTO
1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di Servizio di Lavanolo e/o Lavanderia occorrenti alle Aziende Sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 5 – UTILIZZO DELLA CONVENZIONE
1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ), ove nominato, ovvero da referente formalmente autorizzato, ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo;; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Data la particolare natura dei servizi oggetto della Convenzione l'Azienda sanitaria contraente, contatta il Fornitore in via preliminare all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura al fine di concordare un incontro per definire, integrare o dettagliare alcune caratteristiche dei servizi, in conformità a quanto disciplinato dalla documentazione di gara. Quanto concordato tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente dovrà risultare da un apposito Atto di Regolamentazione del servizio sottoscritto da entrambe le parti.
3. Durante l’incontro il Fornitore e l'Azienda Sanitaria devono accordarsi anche sulla modalità di subentro al precedente Fornitore. Inoltre, sempre in tale sede, verranno definite le tempistiche e le modalità per la presentazione, da parte del Fornitore, del piano di avvio del servizio e quant’altro risulti necessario per il corretto espletamento del servizio nel rispetto del Capitolato e dell’offerta del Fornitore. Nella medesima sede il Fornitore comunicherà il nominativo dei soggetti nominati come responsabili.
4. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità che non permettano la tracciabilità ovvero l’univocità della fonte (Posta Ordinaria, ecc…).
5. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
ARTICOLO 7 – DURATA
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Sicilia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara per la medesima merceologia.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole Aziende del SSR Contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (48 mesi) e tali Ordinativi avranno, comunque, durata massima sino al 48° mese successivo alla stipula della Convenzione.
6.
7. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della CUCRS, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUCRS e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono
comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla CUCRS, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla CUCRS, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
12. Resta espressamente inteso che la CUCRS non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
13. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l’ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla CUCRS di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
g) impegnarsi, su segnalazione dell’Azienda Sanitaria contraente a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l’intero servizio;
h) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla CUCRS in formato elettronico, tutti i dati
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria contraente nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitarie medesima.
3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell’avvio del servizio stesso
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione.
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.
ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l’affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti al servizio di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o sub-appaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione unitario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i
pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
8. La CUCRS non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.
ARTICOLO 13 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 24 (ventiquattro) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la CUCRS potrà procedere alla revisione dei prezzi. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito della CUCRS entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la CUCRS ed il Fornitore, nei termini di cui all’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti;
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto;
3. Se necessario, entro i primi mesi dell’anno ovvero nei tempi concordati con le Aziende Sanitarie contraenti sarà effettuato il conguaglio relativamente al consumo effettivo dell’anno;
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi;
5. La fatturazione deve essere sempre accompagnata da un report riportante i servizi effettivamente resi nel mese di riferimento:
6. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”:
7. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non
può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dalle Amministrazioni Contraenti.
ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il sub-appaltatore o sub-contraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa.
7. L’Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L 136/2010.
ARTICOLO 16 – TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione
ARTICOLO 17 – PENALI
1. La CUCRS e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all’Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
a) Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nella documentazione di gara: 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo;
b) Mancata rispondenza delle specifiche tecnico-merceologiche degli articoli forniti rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara: 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura per ogni tipologia di articolo;
c) Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc.: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/servizio;
d) Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo;
e) Mancato ritiro di articoli sporchi: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
f) Mancato ritiro di articoli infetti (non cumulabile con la penale sopra): 3‰ (tre per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
g) Mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico o dall’offerta del fornitore: fino al 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti;
h) Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il guardaroba: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
i) Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale: 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
j) Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo;
k) Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso delle Aziende Sanitarie: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura a prodotto;
l) Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello: 2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura a carrello;
m) Irreperibilità del responsabile del servizio: 1‰ (uno per mille) dell’ordinativo di fornitura per ogni giornata di indisponibilità;
n) Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell’Impresa: 1‰ (uno per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura per ogni contestazione;
o) Mancata erogazione dei servizi “a richiesta”: fino all’5‰ (cinque per mille) per mille del valore dell’ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie;
In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino all’2‰ (due per mille) del valore dell’ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accogliibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della singola Azienda Sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. L’Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di applicare, giusta motivazione, penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute, nella misura massima del 10% del valore del contratto.
6. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
7. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
ARTICOLO 18 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della CUCRS e dell’Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CUCRS.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l’Ordinativo di fornitura.
ARTICOLO 19 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione acquisisce la responsabilità dei prodotti trasferiti nei propri locali a partire dalla data di inizio delle attività; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ARTICOLO 22 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la CUCRS e per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla CUCRS e/o dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
e) nei casi previsti dall’articolo 15 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
f) nei casi di cui all’articolo 16 “Trasparenza”;
g) nel caso di cui all’articolo 17 “Penali”;
h) nei casi di cui all’articolo 20 “Riservatezza”;
i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 21 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
j) nei casi di cui all’articolo 24 “Subappalto”;
k) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 25 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo 26 “Brevetti industriali e diritti d’autore”.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la CUCRS, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della CUCRS al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la CUCRS, quest’ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.
ARTICOLO 23 – RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L’Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la CUCRS receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al % dell’importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
−
−
−
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CUCRS, alle Aziende Sanitarie contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il
subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
ARTICOLO 26 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della CUCRS e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della CUCRS e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della CUCRS e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 27 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della CUCRS nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail . Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla CUCRS nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
ARTICOLO 28 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica della soluzione oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La CUCRS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUCRS, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la CUCRS risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 X.Xxx. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla CUCRS, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di
riscontro scritto, in modo da consentire alla CUCRS stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì alla CUCRS tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla CUCRS, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
ARTICOLO 30 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 31 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 32 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUCRS è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.
ARTICOLO 33 – CLAUSOLA FINALE
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
ARTICOLO 34 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Il sottoscritto , in qualità di e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità e conclusione degli ordinativi di fornitura), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà dei prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Responsabile del Servizio), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Clausola finale).
, lì
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana*
Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.