Contratto di servizio
COMUNE DI VERBANIA
Contratto di servizio
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 23/05/2000 N. 164
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 0000, X. 000
Xx Comune di Verbania… … …
Tra
e
la società ..................., con sede in …, in persona del legale rappresentante pro tempore …,
premesso che
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, saranno esercitati dal Comune di Verbania, con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera n ….del … … … , il Comune di Verbania ha deciso di procedere all’affidamento mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale;
- con la delibera di cui al precedente alinea, il Comune di Verbania ha altresì approvato il bando di gara e lo schema di contratto di servizio;
- il bando di gara prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino nell’offerta economica, una tecnica e nel piano industriale;
- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Verbania con delibera …...., ha aggiudicato la gara alla società ABC ed ha affidato alla medesima l’esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nell’intero territorio comunale;
- la società ABC, presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza, allegato agli atti di gara;
- la società ABC, in data…, ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;
- la società ABC, in data …, ha depositato copia delle polizze assicurative, così come richiesto nel bando di gara;
si conviene e stipula quanto segue:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni seguenti:
- Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- bando di gara è il bando di gara, approvato dal Verbania, con delibera …...., per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas;
- cartografia è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul
materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1:2000;
- codice di rete è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- contratto è il presente contratto di servizio;
- decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- gestore è la società ABC, affidataria del servizio di distribuzione di gas;
- intervento di sviluppo è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- manutenzione ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività;
- manutenzione straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività;
- offerta è l’offerta sulla base della quale alla società ABC è stato affidato il servizio di distribuzione di gas, comprendente l’offerta economica e il piano industriale;
- parti sono il titolare e il gestore;
- piano industriale è l’insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell’offerta;
- servizio è il servizio di distribuzione di gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- stato di consistenza è l’insieme di documenti comprendente la cartografia delle reti e la descrizione degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dal titolare ed allegati al presente contratto di servizio;
- titolare è il Comune di Verbania
Articolo 2
Oggetto del contratto
2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Verbania
2.2 Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001,
n. 311/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 84 del 10 aprile 2002, né all’attività di misura, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, della medesima deliberazione.
2.3 Le premesse, l’offerta e tutti i documenti a base di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Articolo 3
Corrispettivo per l’affidamento del servizio
3.1 La Concessionaria............versa al Comune di Verbania, all’atto della sottoscrizione del presente atto la somma di
€2.400.000,00 a titolo di corrispettivo aggiuntivo a quello previsto in termini percentuali sul VRD.
3.2 La Concessionaria...........versa inoltre al Comune di Verbania un corrispettivo annuo per l’affidamento del servizio, quale risulta dall’offerta economica, fissato in percentuale al Vincolo sui Ricavi di Distribuzione, che è versato dal gestore al titolare in 2 rate annue/4
trimestrali. Le date dei pagamenti sono previste entro e non oltre le seguenti date:30 marzo e 30 settembre nel caso di pagamento in due rate annue; 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre nel caso di pagamento in quattro rate
trimestrali.
3.3 Il/I canone/i sarà/saranno valutato/i con riferimento al vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) vigente all’atto della firma del subentro nelle attività di distribuzione e sarà rapportato al numero di giorni intercorrenti tra la data del subentro e quella della fine dell’anno termico in corso.
3.4 Se al momento del pagamento della prima rata di un anno termico non fosse noto il VRD del medesimo anno, l’importo della rata sarà valutato e pagato pari all’ultima pagata salvo conguaglio.
3.5 Se durante l’anno termico di riferimento il VRD dovesse subire aggiornamenti il canone annuo sarà automaticamente conguagliato.
3.6 il valore del VRD è definito dall’AEEG nella delibera 159/08 all’articolo 27 ed è inteso come vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione
3.7 Se la AEEG o altro Ente con stesse funzioni dovesse modificare i criteri di calcolo del VRD, sarà conseguentemente adeguato il criterio di calcolo del canone senza danno reciproco delle parti contraenti. In tale evenienza resta comunque fissato che il valore percentuale offerto in gara dal Gestore sarà rapportato a quanto esso ricaverà dall’esercizio dell’attività di distribuzione affidata con la nuova metodologia di calcolo.
3.8 Nell’ipotesi di cui al precedente punto sarà adeguato ugualmente il piano degli investimenti per la parte dell’offerta ancora da eseguire.
3.9 Il canone (corrispettivo) è soggetto ad IVA di legge.
3.10 Il mancato pagamento di 2 rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.
Articolo 4
Principi generali e obblighi di servizio pubblico
4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento, delle linee guida del CG, dell’APCE e degli altri organismi preposti.
4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall’Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.
4.3 Il gestore dovrà inoltre
- Eseguire i lavori contenuti nel piano industriale presentato in sede di offerta nei tempi previsti nel relativo programma degli interventi. I lavori potranno essere eseguiti direttamente dal gestore, se lo stesso è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di opere pubbliche. In caso contrario il gestore dovrà procedere all’appalto dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge.
- Realizzare eventuali ed ulteriori ristrutturazioni degli impianti esistenti nel corso del contratto, in funzione della vetustà delle installazioni esistenti, di futuri incrementi dei consumi, nonché adeguare gli impianti medesimi alle normative di sicurezza e buona tecnica, previa approvazione da parte del titolare dei relativi progetti e resoconti di spesa, calcolati sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto.
- Eseguire le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie nel corso della gestione, quali le sostituzioni di tubazioni, apparecchiature e strumentazioni danneggiate o non più rispondenti alle esigenze del servizio, nonché i potenziamenti delle reti e degli impianti esistenti, volti ad assecondare l’espansione edilizia nel territorio comunale.
- Realizzare futuri allacciamenti alle utenze e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dell’intera rete, nonché degli ampliamenti della rete medesima.
- Riconsegnare al titolare, in ottimo stato di conservazione, tutti gli impianti in essere alla data del verbale di consegna e come da stato di consistenza allegato ai documenti di gara.
- Riconsegnare al Comune, alla scadenza del contratto, la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D. Lvo n° 164 del 23-05-2000 con riferimento al valore residuo degli ammortamenti risultanti dai bilanci e corrispondenti piano di ammortamento di cui all’art. 37.
- Attivare entro 30 giorni dalla stipula del contratto un servizio di sportello telefonico con numero verde a servizio degli utenti per almeno .......... giorni alla settimana.
- ........ ore massimo di.......; le ore di apertura effettiva risultanti dall’offerta sono pari a........., mentre la distanza effettiva, risultante dall’offerta è pari a.....
- Istituire, fin dall’inizio dell’attività, un servizio ininterrotto di reperibilità e pronto intervento da parte del personale specializzato del gestore funzionante nell’arco di
24 ore, sia in giornata feriale che festiva.
Il gestore è inoltre obbligato a svolgere le seguenti prestazioni:
a) provvedere all’acquisto in proprietà o alla costituzione di servitù delle aree private necessarie all’ampliamento della rete od al suo mantenimento in stato di efficienza;
b) trasmettere al titolare, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco aggiornato degli utenti allacciati, risultanti al trentun dicembre dell’anno precedente;
c) fornire tempestivamente al titolare tutti i dati e le notizie utili richieste inerenti il servizio l’impianto, comprese le revisioni e gli adeguamenti tariffari afferenti la distribuzione;
d) impiegare nell’esecuzione del servizio n° 12 dipendenti in forza al gestore uscente, già addetti al servizio
(inquadramento contratto unico gas–acqua), con livello e qualifica come di seguito specificati, con rapporto contrattuale conforme alle vigenti disposizioni normative, in particolare alla L. 30/2003 e al D.Lgs. 276/2003:
inquadramento livello RAL euro note | |||
Impiegato | 4 | 17.748,77 | part time 55,26% |
operaio | 3 | 30.076,62 | |
operaio | 3 | 27.466,18 | |
Impiegato | 6 | 35.839,02 | |
Impiegato | 3 | 27.862,80 | |
operaio | 3 | 29.979,60 | |
Impiegato | 6 | 38.157,14 | |
operaio | 3 | 30.608,48 | |
operaio | 2 | 25.418,82 | |
operaio | 2 | 26.499,90 | |
operaio | 2 | 27.943,58 | |
Impiegato | 3 | 12.384,18 | part time 52,63% |
operaio | 2 | 13.285,86 | part time 50% |
Totale 343.270,95 |
e) assicurare gli impianti in gestione per un importo minimo di €.10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00) contro i rischi derivanti da eventuali sinistri alle persone e danni alle cose, mediante contratto da stipularsi con primaria Compagnia di assicurazione. L’assicurazione dovrà coprire anche i rischi di esplosione e d’incendio delle cabine di 2° salto;
f) tenere sollevato e indenne il titolare da ogni e qualsiasi danno, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto.
4.4 Resta esplicitamente stabilito che il gestore rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione oggetto del presente contratto, essendo completamente sollevata l’Amministrazione Comunale e i funzionari ad essa dipendenti.
Articolo 5
Obiettivi generali del servizio
5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, nonché delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:
a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
b) garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità, l’accesso paritario a tutti gli utenti;
c) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, la tutela dell’ambiente.
Articolo 6
Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto
6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il titolare consegna al gestore le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione.
6.2 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale deve essere sottoscritto entro 7 (sette) giorni dal termine delle operazioni di consegna.
6.3 La durata del contratto è fissata in anni 12, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle reti e gli impianti a norma del comma 6.2.
6.4 Dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante.
PARTE II
RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE
Articolo 7
Aggiornamento dello stato di consistenza
7.1 Con cadenza annuale dalla data di cui al comma 6.3, il gestore trasmette al titolare lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo ed indica, altresì, il nominativo di un referente dipendente del gestore cui il titolare potrà fare riferimento per ogni eventuale informazione di tipo tecnico con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo mail a cui può essere reperito.
7.2 In caso di contestazioni relative all’aggiornamento dello stato di consistenza, si procede ai sensi del comma 30.1.
7.3 Il piano industriale darà priorità, in ordine decrescente: al potenziamento degli impianti ed all’estensione ordinaria delle reti in zone sprovviste; all’estensione delle reti secondo lo sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio comunale servito; alla sostituzione di cespiti, o loro parti, che hanno esaurito la vita tecnica.
7.4 La vita tecnica media dei cespiti è convenzionalmente stabilita nella tabella n° 15 della delibera 87/03 dell’Autorità e s.m.i..
7.5 I prezzi unitari per la valorizzazione degli investimenti saranno annualmente aggiornati secondo gli indici di settore documentati dal Gestore ed accettati dal Titolare.
Articolo 8
Interventi di sviluppo previsti nel piano industriale
8.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale. La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni previste dall’art. 37.
8.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.
8.3 Entro tre mesi dalla data di consegna degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare con una relazione il piano degli interventi da realizzare nel corso dell’anno, con l’indicazione dei previsti tempi di esecuzione, nonché dell’impegno di spesa preventivato.
Gli interventi indicati nella relazione dovranno tassativamente essere approvati prima dell’inizio dei lavori. E’ facoltà del titolare convocare eventuali conferenze di servizio per analizzare le proposte avanzate dal gestore. Prima di eseguire i lavori il gestore dovrà inoltre ottenere dai vari Enti tutte le autorizzazioni o permessi amministrativi previsti per legge, regolamenti e normative vigenti in materia. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei regolamenti e leggi vigenti e comunque della buona tecnica, tenendo sollevato ed indenne civilmente e penalmente il titolare da ogni e qualsiasi danno in conseguenza dei lavori stessi.
I lavori che interesseranno il suolo pubblico dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori.
Non dovrà essere toccato alcun manufatto del titolare, o di terzi, senza avere dato tempestivo avviso alle parti interessate ed aver ricevuto la relativa autorizzazione.
8.4 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti di carattere amministrativo e operativo:
a) - Sostenere le spese relative a prove e saggi sui materiali e per il prelevamento dei campioni.
b) - Sostenere le spese relative alla documentazione tecnica necessaria all’eventuale costituzione di servitù da metanodotto e relative occupazioni di proprietà private, predisponendo i piani particellari, il calcolo dell’indennità e ogni altro elaborato necessario.
c) - Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o comunque disturbati dall’esecuzione dei lavori, provvedendo a tal fine, a proprie spese, con opere provvisionali e con l’applicazione di segnalazioni diurne e notturne previste dalle vigenti disposizioni di legge.
d) - Disporre i materiali a piè d’opera ed i materiali di risulta dagli scavi in modo da impegnare la sede stradale per non oltre un metro della totale larghezza. Osservare la Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, nonché la Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
e) - Sostenere le spese per le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni, verifica e contabilità dei lavori. Tutti i disegni, come pure la documentazione tecnica per le domande di concessioni di attraversamenti e parallelismi con ferrovie, strade statali e provinciali, autostrade, corsi d’acqua, saranno elaborati a cura e spese della Società.
f) - Garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori, mantenendo in buono stato le aree aperte alla circolazione ed in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna che si renderà necessaria in ottemperanza alle norme vigenti.
g) - Impiantare degli efficienti cantieri; verificare preventivamente l’esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo; effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati.
8.5 Con la medesima cadenza di cui al punto 8.3, il gestore comunica al titolare gli interventi realizzati nel corso
dell’anno precedente, con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione, nonché il valore delle opere realizzate.
Articolo 9
Realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo
9.1 Il gestore può proporre al titolare la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche.
9.2 Qualora il titolare ravvisi la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, invita il gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al comma 9.1.
9.3 Il titolare valuta l’adeguatezza delle proposte di cui ai commi 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal gestore ogni elemento utile alla valutazione.
9.4 Il titolare può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.
9.5 La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni previste dall’art.37.
9.6 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 8.2 e 8.4.
Articolo 10
Interventi di manutenzione
10.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.
10.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell’anno, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio, con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione.
10.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio.
10.4 Con la cadenza di cui al comma 10.2, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.
10.5 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica il comma 8.2.
ARTICOLO 11
Sistemazione strade comunali
11.1 Con congruo anticipo, il Titolare comunicherà al Gestore gli interventi previsti per la sistemazione e la pavimentazione delle strade comunali, al fine di definire, condividendola, la programmazione dei lavori.
11.2 Il Gestore è tenuto, a semplice richiesta del Titolare in via d’urgenza, a segnalare sul suolo tutti i sottoservizi di competenza onde consentire l’esecuzione di opere pubbliche comunali e ciò senza carico di spese per il Titolare.
11.3 Il Gestore, prima di effettuare lavori sulle strade e infrastrutture comunali dovrà acquisire l’autorizzazione del Titolare e provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione.
11.4 I ripristini dovranno avvenire sempre con le modalità dettate dal competente ufficio comunale e nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio ai cittadini.
Articolo 12
Prestazioni di terzi
12.1 Il gestore può servirsi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l’esecuzione materiale di opere, servizi e forniture.
12.2 Il titolare può autorizzare il gestore ad affidare a terzi in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio, la gestione del servizio medesimo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
12.3 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.
Articolo 13
Personale
13.1 Il Gestore si impegna al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio, a garantire le tutele previdenziali e assistenziali prescritte dalla normativa nonché le prerogative sindacali ivi comprese quelle connesse alla cassa edile ove dovuta.
13.2 In ogni caso il Titolare potrà richiedere al Gestore la sostituzione di personale responsabile di gravi disservizi ovvero che sia stato condannato per reati connessi all’esercizio della pubblica funzione assegnata in forza del presente contratto di servizi.
13.3 Il Gestore si assume ogni onere e gravame ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 81/09 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza del lavoro.
13.4 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti:
a) - Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e malattie professionali.
b) - Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di inizio delle opere, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
c) - Provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui ai precedenti commi anche da parte di imprese subappaltatrici, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, qualora la Società affidi ad esse, anche solo parzialmente, i lavori commissionati.
d) - Osservare le norme in vigore in materia di assunzione di mano d’opera.
Articolo 14
Obblighi di informazione e di collaborazione
14.1 Il titolare assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
14.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell’ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.
14.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il titolare comunica al gestore l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.
14.4Il gestore assicura al titolare le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio.
14.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, il gestore invia al titolare una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell’anno, nonché degli utenti finali del servizio.
14.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all’esercizio delle reciproche competenze.
PARTE III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Sezione I Disposizioni generali
Articolo 15
Disposizioni generali
15.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell’Autorità in materia di:
a) sicurezza e continuità del servizio;
b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
c) tariffe per l’erogazione del servizio;
d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all’allacciamento.
15.2 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell’offerta.
15.3 Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, il titolare, autorizzandone l’esecuzione, dovrà prescrivere l’obbligo:
a) di assumere presso il gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
b)di preavvisare il gestore dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì sulla loro natura;
c)di segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni causati e risarcirli.
15.4 Il gestore avrà l’obbligo di preavvisare il titolare, almeno tre giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di dispersioni, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al titolare.
15.5 Il titolare si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse e secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni gas.
15.6 Tenuto conto delle caratteristiche del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, il gestore, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad esso competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:
a) controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le cabine e le reti, con attrezzature specifiche ad alto livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni di gas od anomalie della struttura.
b) manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione primaria e secondaria; controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica: verifica dell’isolamento delle condotte stradali.
c) attivazione di tutte le disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in merito alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas.
Articolo 16
Codice di rete
16.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.2, il gestore medesimo deve trasmettere all’Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell’offerta e delle specificità della gestione e degli impianti del Comune di Verbania
16.2 Il gestore trasmette al titolare, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all’Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.
16.3 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il titolare può presentare al gestore le proprie osservazioni.
16.4 Se il gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal titolare, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.
16.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.
Sezione II
Rapporti con i clienti finali
Articolo 17
Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione
17.1 Il gestore realizza le opere necessarie all’allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall’Autorità.
17.2 Salvo quanto previsto all’articolo 25, il gestore ha l’obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all’allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 17.1
17.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all’allacciamento.
17.4 Il gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l’estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l’allacciamento e per l’allacciamento.
17.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell’Autorità.
Articolo 18
Allacciamento su richiesta del titolare per motivi di opportunità
18.1 Il titolare può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell’articolo 17, di procedere a proprio carico all’allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini del sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune di Verbania.
18.2Il gestore può rifiutare di procedere all’allacciamento richiesto ai sensi del comma 18.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il diritto del titolare di procedere ai sensi del comma 32.1.
Sezione III Rapporti con gli utenti
Articolo 19
Principi generali in materia di accesso al servizio
19.1 Il gestore è tenuto a consentire l’accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall’Autorità.
19.2 Salvo quanto disposto nella sezione II, il gestore può rifiutare l’accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l’accesso al sistema impedisse lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo “take or pay” sottoscritti prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
19.3 Salvo quanto previsto al comma 15.1, il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.
19.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell’Autorità. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione all’Autorità, al titolare, al Ministro delle attività produttive ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Articolo 20
Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali
20.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall’Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l’utente che in precedenza serviva il cliente finale.
20.2 E’ vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.
20.3 Al fine di consentire l’accesso al servizio all’utente nell’ipotesi di cui al comma 20.1, il gestore si coordina con l’impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell’Autorità.
Articolo 21
Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas
21.1 Al fine di consentire l’accesso al servizio all’utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l’impresa di trasporto interessata.
Articolo 22
Erogazione del servizio
22.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell’offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall’Autorità e dal Codice di rete.
Articolo 23
Condizioni economiche per l’erogazione del servizio
23.1 Per l’erogazione del servizio, il gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell’Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall’Autorità.
23.2 L’offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 30.1.
23.3 Il gestore comunica al titolare, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 23.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il titolare può chiedere al gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli.
In caso di inerzia, il titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.
23.4 Il gestore comunica al titolare l’ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.
23.5 Il titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.
23.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell’Autorità di cui al precedente comma 15.1, lettera c), il gestore ne dà immediata comunicazione al titolare.
23.7 Nel caso previsto dal comma 23.6, il titolare può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui al comma 3O.1.
Sezione IV
Sicurezza nello svolgimento del servizio
Articolo 24
Livelli di sicurezza
24.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell’offerta.
Articolo 25
Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti
25.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall’Autorità e delle disposizioni di cui al presente contratto.
25.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma 25.1, il gestore comunica al titolare l’elenco degli accertamenti effettuati.
Articolo 26
Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti
26.1 Qualora l’ufficio provinciale competente, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di sospendere l’erogazione del servizio ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell’impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell’impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede nei 20 (venti) giorni successivi alla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al titolare ed all’eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta.
PARTE IV
CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI
Articolo 27
Controlli
27.1 Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo
svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo.
27.2 In particolare, il titolare ha diritto di:
a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
b) accedere alle reti ed agli impianti, dandone congruo preavviso al gestore.
27.3 Per l’esercizio dei poteri di controllo qui regolati, il Comune di Verbania potrà nominare un Supervisore, che sarà altresì il referente del gestore presso il titolare per ogni questione attinente il servizio.
Gli oneri per l’espletamento delle attività di alta sorveglianza saranno a carico del gestore.
Articolo 28
Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.
28.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l’invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Se l’inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell’Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest’ultima.
28.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l’addebito è imputato può inviare all’altra parte e, nel caso previsto nell’ultimo periodo del comma precedente, all’Autorità, le proprie osservazioni.
28.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.
Articolo 29
Conseguenze degli inadempimenti
29.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 28.2 comporta il pagamento di una penale pari alla maggior cifra fra 1.000,00 euro e lo 10% del costo dell’intervento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
29.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 29.1 e dall’articolo 30, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 28.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.
Articolo 30
Clausola risolutiva espressa – Recesso per motivi di interesse
pubblico
30.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verifichino le condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:
a) comma 7.2;
b) comma 23.2.
30.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:
a) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell’Autorità, ovvero con provvedimento dell’Autorità garante
per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all’interno del mercato locale del gas;
b) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, protratto per più di 60 giorni;
c) in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 28.3.
30.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 28.1.
30.4 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione da parte del medesimo al gestore:
- del valore residuo degli ammortamenti relativi agli investimenti posti a carico del gestore in sede di gara (piano industriale) da rilevarsi dalle scritture contabili;
- del valore residuo degli ammortamenti relativi ad altri investimenti realizzati a spese del gestore nel corso dell’affidamento, autorizzato dal titolare, o dovuto ad interventi straordinari per garantire la sicurezza della gestione, da rilevarsi dalle scritture contabili;
Il recesso deve essere ratificato con apposita deliberazione da parte dell’Organo comunale competente e comunicato al gestore, con le modalità di cui al comma 28.1, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
Il titolare intenderà il presente affidamento senz’altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del gestore e nei seguenti casi:
a) in caso di cessione a terzi della concessione al di fuori di quanto previsto dal presente contratto;
b) in caso di sospensione della fornitura del gas per più di dieci giorni per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
c) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente contratto ed in particolare nel caso di non ottemperanza anche parziale a quanto stabilito all’Art. 3;
30.5 Nel caso di cui alla lettera b) prima di far valere la decadenza della gestione, il titolare notificherà al gestore una diffida, con la quale prescriverà un termine non inferiore a giorni 10 per rimuovere le inadempienze: dopo di che, ove il gestore non abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza, salvi gli altri diritti competenti al titolare.
In caso di decadenza della gestione, il titolare deciderà circa un nuovo affidamento, fermo restando che i beni di proprietà del gestore verranno rilevati dal titolare o da chi per esso con le modalità ed i criteri previsti nel presente contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal titolare a causa dell’inadempimento del gestore.
Articolo 31
Responsabilità nei confronti dei terzi
31.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
Articolo 32
Controversie di natura tecnica
32.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni diverse di quelle di cui al comma 33.1 e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra le parti.
32.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania
32.3 L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell’esperto è definitiva e vincolante per le parti.
Articolo 33
Foro Competente
33.1 Le controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto sono deferite in via esclusiva allla competenza del Tribunale di Verbania
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Norme applicabili
34.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
34.2 Al momento dell’entrata in vigore del contratto tipo di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le condizioni del presente contratto saranno automaticamente integrate ove necessario e riequilibrate le condizioni della Parti.
Articolo 35
Spese contrattuali
35.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto nonché dei contratti attuativi di esso, sono a carico del gestore che richiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.
Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel presente atto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione ed imposta fissa.
35.2 La quantificazione delle spese verrà determinata prima della sottoscrizione in base alle disposizioni impartite dalle autorità competenti.
Articolo. 36
Canone di occupazione del suolo
36.1 Il canone di occupazione del suolo e sottosuolo verrà, se dovuto, corrisposto dal gestore sulla base delle norme e delle aliquote fissate dal Regolamento Comunale per l’applicazione del canone occupazioni spazi ed aree pubbliche.
36.2 Rimangono in carico al gestore tutti i canoni dovuti ad Enti, Società, Consorzi o persone private a titolo di concessioni per attraversamenti ferroviari, stradali, autostradali,
fluviali o di canali di qualunque natura e di servitù di passaggio.
Articolo 37
Condizioni alla scadenza
37.1 Alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili strumentali al servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n° 164/00 con riferimento al valore residuo degli investimenti ammortizzati risultanti dai bilanci e conformi a quanto previsto dal piano economico-finanziario presentato in sede di gara, come eventualmente modificato o aggiornato nel corso di durata dell’affidamento.
Di conseguenza, saranno resi disponibili al titolare alla scadenza del contratto:
- tutti gli interventi e gli impianti realizzati interamente con contributi degli utenti, del Comune, ecc, con la copertura completa dei costi di progettazione, DL sicurezza, per la realizzazione delle opere -a devoluzione gratuita-;
- tutti gli impianti realizzati per estendimenti, urbanizzazioni di nuove lottizzazioni, per la sola quota di contributo percepita dalla Società di gestione - a devoluzione gratuita; per la quota parte finanziata dal gestore- a devoluzione onerosa;
- tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti per la sola quota di contributo percepita per la copertura parziale dei costi di realizzazione- a devoluzione gratuita; per la quota parte finanziata dal gestore, a devoluzione onerosa,
- tutti gli estendimenti, le ristrutturazioni, le lottizzazioni, gli allacciamenti, eseguiti a totale spesa della Società di gestione, per la parte non ancora ammortizzata- a devoluzione onerosa.
- i misuratori d’utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata – a devoluzione onerosa.
- il valore di riscatto iniziale verrà ammortizzato secondo i valori di vita media dei cespiti di cui alla delibera 159/08 dell’AEEG.
37.2 Il gestore dovrà inviare alla fine di ogni anno lo stato di consistenza degli impianti suddiviso per tipologia dei beni ed anno di costruzione, nonché l’importo degli ammortamenti iscritti a bilancio.
37.3 Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e l’obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al titolare.
37.4 Il diritto di ritenzione è escluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall’Art. 14 comma 9 del D.Lvo 164/2000.
Articolo 38
Cessione del contratto e subappalti
38.1 Il gestore avrà il diritto di trasferire la gestione a terzi, alle medesime condizioni previste dal presente contratto, previa approvazione da parte del titolare.
Il gestore potrà in ogni caso addivenire a fusioni od incorporazioni con altre Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, purché l’assetto patrimoniale e tecnico non peggiori.
38.2 Alcune fasi del servizio potranno essere appaltate a terzi, previa autorizzazione del titolare.
Non si considerano subappalti, e il gestore potrà ricorrervi liberamente, le forniture di materiali, i noleggi di mezzi d’opera, alcune operazioni di verifica e manutenzione dell’impianto effettuate da Ditte specializzate.
Articolo 39
Incaricato del trattamento dati personali
39.1 Per l’attività oggetto del servizio, il gestore assumerà la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare, ai sensi D.Lgs. 196/03.
39.2 Con tale qualifica il gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
Articolo 40
Norme transitorie
40.1 Il gestore prenderà formalmente in consegna il metanodotto del titolare a partire dalle ore e del giorno indicati nel verbale di consegna degli impianti.
40.2 Nel periodo transitorio intercorrente fra la sottoscrizione della presente convenzione e la consegna effettiva degli impianti, onde evitare l’interruzione del servizio, le parti, all’occorrenza, si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per le reciproche competenze.
40.3 Allo scopo di consentire che dette attività di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa vengano svolte nei tempi minimi necessari, le parti reciprocamente assicurano la massima fattiva collaborazione per definire e dare esito a tutte le incombenze in corso.
Articolo 41
Allegati al Contratto
41.1 Formano parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati:
a)-Elenco Prezzi unitari elenco Prezzi prestazioni ed Elenco prezzi allacciamenti
b) Stato di consistenza degli impianti e planimetria delle reti scala 1 :2000; 1:5000;1:10000
c) Capitolato tecnico;
d) Piano degli investimenti (piano industriale )e piano economico- finanziario con il valore residuo al termine della gestione presentato in sede di gara.
Io Segretario Generale ho redatto quest’atto e ne ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e hanno altresì rinunciato alla lettura degli atti tecnici, per averne già prima d’ora presa conoscenza.
Pertanto le parti confermano e sottoscrivono, unitamente a me ufficiale rogante, quest’atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza a norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3.8.1962, su pagine
complete, righe firmato come segue.
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fogli bollati, viene