CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE FONDERIE EUROPEE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE FONDERIE EUROPEE
Adottate da ASSOFOND - Federazione Nazionale Fonderie
Edizione Maggio 2014
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
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a) Le presenti condizioni generali di contratto sono state predisposte sulla base degli usi in vigore nei paesi aderenti al Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia (1). A questo titolo, ciascun paese membro riconosce loro il valore giuridico che il proprio ordinamento attribuisce agli usi professionali (2). Esse si applicano qualunque sia la nazionalità del Cliente relativamente ai contratti di fornitura di getti di metalli ferrosi e non ferrosi, di getti composti o assemblati, nonché di prestazioni, consigli e servizi che il Cliente richiede alla Fonderia. Di conseguenza, le condizioni generali costituiscono la base giuridica di detti contratti per tutte le disposizioni che non siano oggetto di specifici accordi scritti.
b) Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se la Fonderia non l’abbia accettata per iscritto.
c) Nel caso in cui il Cliente o un gruppo di Clienti decidano di instaurare con le Fonderie loro subfornitrici stretti rapporti di partenariato industriale, le presenti condizioni generali costituiscono la base per predisporre il loro accordo.
ART. 2 - OFFERTA E ORDINAZIONE
a) La richiesta di offerta o l’ordinazione del Cliente devono essere accompagnate dal capitolato tecnico che stabilisce le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare, la natura e le modalità delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l’accettazione dei getti stessi. La richiesta di offerta, l’ordinazione e il capitolato tecnico sono redatti in forma scritta e il documento, all’occorrenza, può essere accompagnato da un supporto informatico, il quale tuttavia non è che un mezzo di lavoro e di comunicazione che in nessun caso fa fede delle obbligazioni sottoscritte dalla Fonderia.
b) L’offerta della Fonderia non può esser considerata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità. Quanto precede vale altresì in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche l capitolato tecnico o ai getti-campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per accettazione dalla Fonderia.
c) La Fonderia è obbligata solo nei termini dell’accettazione espressa della conferma d’ordine del Cliente. L’accettazione deve essere data per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a porre in essere un documento.
d) Il cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il cliente dovrà risarcire la fonderia per tutte le spese sostenute anche per le opere già realizzate alla data del recesso nonché per tutto ciò che la fonderia avrebbe potuto ottenere se avesse eseguito l'ordine e, più in generale, per tutte le altre conseguenze dirette e indirette di tale disdetta.
In caso di annullamento di ordini aperti, con date di consegna stabilite in base alle quali la Fonderia abbia effettuato previsioni di produzione, si reputeranno annullate non solo le quantità già prodotte, ma anche quelle in corso di produzione in base alle regolari previsioni di produzione.
e) Il cliente non è autorizzato a chiedere alcun rinvio della prestazione e / o la consegna di un ordine senza il consenso dell'altra parte.
Il cliente non ha diritto di posticipare la data di consegna o di esecuzione di un ordine senza previo accordo con la Fonderia. In caso di rinvio concordato con la fonderia, il cliente dovrà pagare ogni e tutte le tasse/spese (stoccaggio, spese amministrative ecc ...) causate dal rinvio. Tali importi saranno corrisposti dal cliente immediatamente al ricevimento della fattura corrispondente dalla fonderia.
I pezzi per i quali è stato concordato un rinvio di consegna saranno fatturati al cliente almeno al prezzo inizialmente convenuto e in caso di aumento dei prezzi dalla data di consegna inizialmente concordata, saranno fatturati alle condizioni di prezzo in vigore alla data della consegna effettiva.
(1) Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
(2P Le presenti condizioni generali di contratto sono depositate presso l’Ufficio Usi Professionali del Tribunale del Commercio di Parigi. La versione originale, in lingua francese, fa prova delle stesse.
ART. 3 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
a) La Fonderia appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità.
Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati.
Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.
Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
b) La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà della Fonderia su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate dalla Fonderia a qualsiasi titolo.
Quanto precede vale anche per le soluzione che la Fonderia propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con la Fonderia le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione.
Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto dalla Fonderia, siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l’apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che la Fonderia abbia utilizzato per la loro messa a punto.
Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che la Fonderia effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dei getti.
c) In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi della Fonderia o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà.
d) Il Cliente garantisce la Fonderia contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di terzi, a causa dell’esecuzione di una ordinazione di getti coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da diritti di privativa.
e) Le presenti condizioni generali di contratto non si applicano al caso in cui la Fonderia sia essa sola progettista e produttrice di getti che vende, in tutto o in parte, su catalogo destinato ad ampia clientela.
f) Le Fonderie d’arte, che richiamano gli impegni assunti nel “Codice di deontologia delle Fonderie d’arte”, aderiscono anche alle presenti condizioni generali di contratto che, occorrendo, dovranno essere interpretate alla luce delle “regole d’arte” contenute nel “Codice deontologico delle Fonderie d’arte”.
ART. 4 - MODELLI E ATTREZZATURE
a) Quando sono forniti dal Cliente, i modelli, e le attrezzature di fabbricazione (casse d’anima, sagome, dispositivi d’uso e di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego e devono essere gratuitamente forniti nel luogo precisato dalla Fonderia.
Il Cliente assume la responsabilità della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a richiesta del Cliente, la Fonderia verifica detta concordanza e si riserva il diritto di fatturare il costo di tali operazioni.
Le spese per le eventuali modifiche, che la Fonderia giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico del Cliente, preventivamente informato per iscritto.
In generale e salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, la Fonderia non garantisce la durata di impiego delle attrezzature.
Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, le forme, le dimensioni e gli spessori dei getti greggi saranno determinati da tali attrezzature. La responsabilità del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto dalla Fonderia.
In ogni caso, se le attrezzature ricevute dalla Fonderia non sono conformi all’impiego che essa aveva il diritto di ragionevolmente ottenere, il prezzo dei getti inizialmente convenuto potrà essere oggetto di richiesta di revisione da parte della Fonderia e l’accordo tra le parti dovrà avvenire prima di iniziare l’esecuzione dei getti.
b) Quando è incaricata dal Cliente di realizzare modelli o attrezzature, la Fonderia li esegue d’accordo con questi, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione.
I costi della loro realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino a seguito di usura, sono a carico del Cliente e vengono pagati alla Fonderia indipendentemente dalla fornitura dei getti.
La Fonderia non può essere tenuta responsabile delle spese di sostituzione delle attrezzature destinate a servire una sola volta, nel caso di scarto del getto imputabile ai normali rischi di fabbricazione. Salvo preventivo accordo con la Fonderia sulla maggiorazione del prezzo per coprire tale rischio, il Cliente è obbligato a fornire una nuova attrezzatura in sostituzione oppure a sostenere le spese di detta attrezzatura qualora questa sia eseguita dalla Fonderia.
c) La proprietà delle attrezzature e dei relativi disegni appartiene alla Fonderia nel caso in cui si convenga che il Cliente sostiene solo una parte delle spese per la loro esecuzione. Tali spese sotto questa denominazione sono oggetto di distinta fatturazione.
In caso contrario, le attrezzature appartengono al Cliente e restano in deposito presso la Fonderia dopo l’esecuzione dell’ordinazione. Esse sono conservate e restituite al Cliente, a sua richiesta o per iniziativa della Fonderia, nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione. Tuttavia il Cliente può ritornarne in possesso solo dopo il pagamento di tutte le somme ancora dovute a qualunque titolo, e quindi anche per studi, brevetti, know-how della Fonderia visti al precedente art. 3b.
Le attrezzature in deposito sono conservate gratuitamente per tre anni a decorrere dall’ultima consegna. Trascorso tale termine il Cliente può ritornarne in possesso fatto salvo il diritto di ritenzione visto al paragrafo precedente. Tuttavia, la Fonderia e il Cliente possono concordare una proroga del deposito e delle sue modalità. In mancanza di accordo, la Fonderia ha il diritto di procedere alla distruzione delle attrezzature, dopo che siano trascorsi tre mesi dalla messa in mora del Cliente rimasta senza effetto, di fatturare le spese di magazzinaggio o di restituire le attrezzature in porto pagato.
d) La Fonderia si impegna a non utilizzare per conto di terzi le attrezzature che detiene, ne sia o no proprietaria, salva preventiva autorizzazione scritta del Cliente.
e) Salvo diverso accordo, spetta al Cliente, che ha la completa responsabilità di custodire i modelli e le attrezzature depositati, provvedere ad assicurarli per il deterioramento o la distruzione in fonderia, con rinuncia a qualsiasi azione contro quest’ultima.
ART. 5 - INSERTI
Gli inserti forniti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità.
Essi devono essere consegnati alla sede della Fonderia gratuitamente in porto franco e in quantità sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.
ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA
a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.
b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo.
c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo.
In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della fonderia.
Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non
potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.
ART. 7 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
a) La consegna dei getti si intende sempre effettuata presso la Fonderia, qualunque siano le clausole del contratto di fornitura in merito al pagamento delle spese di trasporto.
La consegna avviene con la rimessa diretta della merce al Cliente o la consegna al vettore indicato nel contratto o, in mancanza, al vettore scelto dalla Fonderia.
In caso di assenza di istruzioni sulla destinazione o di impossibilità di spedizione non dipendente dalla volontà della Fonderia, la consegna si considera avvenuta con un semplice avviso di messa a disposizione; in questo caso i getti sono depositati e fatturati, a spese, rischio e pericolo del Cliente. Salvo diverso accordo contenuto nel contratto, a discrezione della Fonderia, sono autorizzate spedizioni parziali.
b) Il trasferimento dei rischi al Cliente avviene al momento della consegna così come sopra intesa, nonostante il diritto di riserva di proprietà.
ART. 8 - PREZZI
a) Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza dalla Fonderia; i getti sono consegnati nello stato indicato dal contratto o, in mancanza di indicazione, greggi di fonderia, sbavati e smaterozzati.
b) Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:
- soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni dei tassi di cambio, dei corsi dei materiali, del costo dell’energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all’ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, in mancanza di altre date precisate nel contratto;
- mantenuti fermi per un termine convenuto.
ART. 9 - PESI
Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all’uscita dalla Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell’offerta e nell’ordinazione hanno valore puramente indicativo.
ART. 10 - QUANTITÀ
Dal punto di vista quantitativo il numero di getti da fornire è quello indicato nel contratto e ciò in particolare per i getti formati a mano. Nel caso di produzione di serie è consentita una certa tolleranza sul numero di pezzi prodotti e consegnati, da convenirsi tra la Fonderia e il Cliente durante le trattative. In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è del ±5% del numero di getti indicato nel contratto.
ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia.
I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.
b) La mancata restituzione delle tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora:
- sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna;
- sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia.
c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso
di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di
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rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti (P P). Il tasso di riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno .
d) Nel caso di subfornitura il Cliente della Fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute alla Fonderia.
ART. 12 - GETTI-CAMPIONE, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI GETTI
Per le ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere la fabbricazione di getti - campione che gli sono sottoposti dalla Fonderia per accettazione secondo il suo giudizio dopo tutti i necessari controlli e prove. L’accettazione deve essere comunicata dal Cliente alla Fonderia per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un documento. In ogni caso ed anche in mancanza di accettazione, la natura e l’estensione dei controlli e delle prove necessarie, le regole e le classi di durezza, le tolleranze di qualsiasi natura devono essere precisate sui disegni e nel capitolato che il Cliente è obbligato ad allegare alla sua richiesta di offerta e devono essere confermate nel contratto stipulato tra la Fonderia ed il Cliente.
Nel caso di produzione di getti compositi o assemblati per saldatura dalla Fonderia, le parti devono delimitare ciascun componente, l’ambito e la natura delle zone di saldatura.
Poiché il fondamento e le modalità dei controlli non distruttivi possono essere definiti soltanto in funzione della concezione dei getti, il Cliente deve sempre precisare, nella sua richiesta di offerta e nella sua ordinazione, i controlli che egli ha deciso, le parti dei getti ad essi destinati, le classi di durezza da applicare e questo per determinare, in particolare, le condizioni per far valere la garanzia definita all’art. 14.
In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sui getti, la Fonderia si limita ad effettuare solo un controllo visivo e dimensionale.
I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione sono effettuati a sua richiesta dalla Fonderia, da lui stesso o da un laboratorio o da altri enti terzi e devono essere indicati non oltre il momento della stipula del contratto. Nel caso in cui sia richiesto un collaudo per l’accettazione, l’estensione e le condizioni di tale collaudo devono essere precisate nel contratto.
Il prezzo dei controlli e delle prove è generalmente distinto da quello dei getti, ma può esservi incluso se la Fonderia e il Cliente sono d’accordo.
Tale prezzo tiene conto dei lavori specifici necessari per ottenere le condizioni indispensabili per la buona esecuzione dei controlli, soprattutto nel caso di controlli non distruttivi.
Salvo diverso accordo stabilito nel contratto, il collaudo di accettazione avviene presso la Fonderia, a spese del Cliente, al più tardi nella settimana successiva all’invio dell’avviso di messa a disposizione per la consegna, spedita dalla Fonderia al Cliente o all’ente incaricato del collaudo. Nel caso di inadempienza del Cliente o dell’ente di controllo, i getti sono depositati dalla Fonderia a spese e rischio del Cliente. Dopo la seconda comunicazione della messa a disposizione da parte della Fonderia rimasta senza effetto nei 15 giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e la Fonderia ha il diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione.
In ogni caso, i controlli e i collaudi sono effettuati nel quadro di norme adeguate, secondo le condizioni definite dai disegni e dal capitolato tecnico, decise dal Cliente e accettate dalla Fonderia.
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(P P) Quando la legge francese è applicabile, sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi ad un tasso pari al maggiore dei due seguenti tassi: tre volte il tasso di interesse legale o il tasso di interesse di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente o principale operazione di rifinanziamento maggiorato di 10 punti percentuali. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (Dir. 2011/7/UE).
ART. 13 - ASSICURAZIONE QUALITÀ
Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità, questa condizione deve essere resa nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell’ordinazione e la Fonderia, a sua volta, deve confermarla nella propria offerta ed accettazione dell’ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.
ART. 14. GARANZIA E RESPONSABILITA’
a) La fonderia è vincolata solo secondo i termini del contratto. Di conseguenza, fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti, la fonderia è tenuta soltanto a fornire al cliente i getti conformi ai disegni ed alle specifiche del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, ovvero approvati dal cliente mediante l'accettazione dei getti-campione o prototipi.
b) Garanzia
i. I getti devono essere verificati dal cliente alla consegna.
Qualsiasi reclamo, riserva o contestazione relativo a parti mancanti e/o vizi palesi deve essere avanzato al momento della scoperta ed, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data della relativa consegna. Decorso tale periodo, il cliente decade dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.
Reclami, riserve o contestazioni relativi a qualsiasi altro vizio dovranno essere avanzati entro un mese, per le produzioni di serie, ed entro sei mesi, negli altri casi; entrambi i termini decorrono dalla data della relativa consegna. Decorso tale termine, il cliente decade definitivamente dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.
Il cliente deve fornire le prove che attestino la sussistenza effettiva dei vizi, fermo il diritto della Fonderia di procedere, direttamente o indirettamente, con eventuali accertamenti e verifiche in loco. Qualora il getto in esame risultasse effettivamente esente da vizi ovvero il cliente non fosse in grado di fornire la prova della responsabilità della Fonderia per la non conformità, alla Fonderia sarà riconosciuto di diritto un indennizzo a copertura di tutti i costi sostenuti, compresi quelli del personale.
ii. Fatti salvi i casi di colpa grave e dolo, la garanzia prestata dalla Fonderia comporta esclusivamente che:
- essa effettui o, a propria scelta, faccia effettuare da terzi la riparazione dei getti per rimediare ad ogni vizio coperto da garanzia ai sensi di quanto previsto nella presente sezione;
- oppure, se del caso, qualora la Fonderia lo ritenga preferibile ovvero nessun'altra soluzione sia praticabile, essa sostituisca i getti.
Solamente nel caso in cui la Fonderia ritenga di non essere in grado direttamente o avvalendosi dell'intervento di terzi di far riparare il vizio o di procedere alla sostituzione dei getti, la stessa rimborserà al cliente il valore dei getti non conformi nei limiti specificati al successivo punto iii).
Pertanto, la garanzia della Fonderia non si estende in nessun caso alla copertura delle:
- spese relative a lavori eseguiti sui getti non conformi e, se del caso, su quelli dati in sostituzione, quali, a titolo esemplificativo, trattamenti, lavorazioni a macchina, controlli e prove…
- altri costi di ogni specie e, in particolare, costi di montaggio, smontaggio e ritiro dalla circolazione dei getti non conformi.
iii. Ogni iniziativa intrapresa dal Cliente per riparare il vizio di un getto senza il preventivo accordo con la Fonderia sulla tipologia di iniziativa e sul suo costo comporterà la decadenza dalla garanzia stessa e non saranno più ammissibili reclami o domande comprese quelle proposte in via riconvenzionale.
I getti sostituiti dalla Fonderia saranno oggetto di una nota di credito mentre i i getti sostitutivi saranno fatturati al medesimo prezzo di quelli sostituiti. La riparazione o sostituzione dei getti non modificano il regime della garanzia.
La Fonderia non si farà carico di alcun costo per il trasporto dei getti a meno che abbia preventivamente dato il proprio consenso scritto al trasporto stesso ed ai relativi costi.
c) Responsabilità
e/o
i. La fonderia in nessun caso può essere ritenuta responsabile delle conseguenze riconducibili a atti omissioni del cliente o di terzi.
Chiunque intenda fondatamente evocare la responsabilità della Fonderia deve fornire la prova
- che la fonderia ha violato una o più delle obbligazioni a suo carico;
- del danno certo previsto o tipicamente prevedibile al momento della conclusione del contratto,
- del nesso diretto di causalità tra la violazione ed il danno.
ii. La responsabilità della fonderia non si estende in ogni caso:
- ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego quando il difetto è attribuibile alla progettazione del getto o dell'insieme nel quale lo stesso è incorporato, alle istruzioni di qualunque genere date dal cliente alla fonderia o ai trattamenti o modificazioni effettuati sul getto dopo la consegna;
- ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, se il cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito;
- ai danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdite di business, di profitti, di opportunità, commerciali, mancato guadagno, ecc.
iii. In caso di responsabilità della fonderia, il risarcimento massimo, a qualsiasi titolo, che la fonderia può essere tenuta a corrispondere è tuttavia limitato, salvo i casi di colpa grave e dolo, al prezzo effettivamente pagato dal cliente alla Fonderia per il getto in questione.
d) Rinuncia
Il cliente rinuncia, e garantisce la stessa rinuncia da parte dei propri assicuratori e di eventuali terzi legati da un rapporto contrattuale con il cliente stesso, a pretese di qualsiasi genere contro la fonderia e/o i suoi assicuratori ulteriori rispetto ai limiti di garanzia e responsabilità stabiliti in queste condizioni generali di contratto.
ART. 15 FORZA MAGGIORE
La fonderia è svincolata dalle conseguenze della mancata esecuzione di uno o più dei suoi impegni a condizione che tale inadempimento sia dovuto ad un evento che vada al di là del suo controllo che non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto o che si sarebbe potuto evitare o superare. In particolare sono considerati impedimenti i seguenti eventi: totale o parziale, sciopero, blocco, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, altre calamità naturali, la demolizione dei materiali, delle difficoltà di approvvigionamento, ecc.
ART. 16 - DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ
Le forniture dei getti sono effettuate con riserva di proprietà, secondo la legislazione dello Stato in cui si trova la merce al momento del reclamo.
La presente clausola significa che il trasferimento di proprietà della merce consegnata avviene soltanto dopo l’integrale pagamento del prezzo.
ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso di sopravvenienza di eventi e/o più genericamente di evoluzione di circostanze indipendenti ed esterne alla volontà delle parti e che compromettono l’economia del contratto in modo tale che l’esecuzione delle proprie obbligazioni divenga eccessivamente onerosa per una delle parti, queste negozieranno modifiche al contratto in modo da tener conto di tali eventi e/o di tale evoluzione.
In mancanza di accordo su tali modifiche nel termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui una delle parti dichiara di volersi avvalere della disposizione del presente articolo, questa potrà risolvere di diritto il contratto decorso il preavviso di quindici giorni dalla comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
Non compromettono l’economica del contratto e quindi non permettono di applicare il presente articolo né le offerte più vantaggiose (in particolare a prezzi più bassi o termini inferiori inferiori, ecc.) né l’evoluzione di qualunque natura (per esempio, diminuzione dei volumi acquistati, rotture, ecc) e qualunque ne sia la causa ed il fondamento dei rapporti tra il cliente della fonderia ed i suoi propri clienti.
ART. 18 - GIURISDIZIONE
Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato della Fonderia.
Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980.
Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione.
Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti.
Data li Timbro e firma del Committente
Letto e confermato con approvazione di ogni clausola e più specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Proprietà intellettuale e riservatezza), 4 (Modelli e attrezzature), 6 (Termini di consegna), 7 (Consegna e trasferimento dei rischi), 10 (Quantità), 11 (Condizioni di pagamento), 12 (Getti - campione, controllo e accettazione dei getti), 14 (Responsabilità civile e garanzia), 15 (Forza maggiore), 17 (Clausola di salvaguardia), 18 (Giurisdizione), ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Data li Timbro e firma del Committente