DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
PAT/RFS033-11/02/2020-0093405 - Allegato Utente 3 (A03)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per l'affidamento del servizio di
IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- ing. Xxxxxxx Xxxx -
Interpretariato telefonico in tempo reale per le necessità della Centrale unica di risposta CUR - NUE 112 della Provincia Autonoma di Trento.
INDICE
Premessa
Art. 1 Oggetto della fornitura
Art. 2 Descrizione del servizio e modalità di erogazione dello stesso Art. 3 Attivazione del servizio e durata
Art. 4 Obblighi a carico dell’appaltatore
Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso Art. 8 Controlli sull’esecuzione del contratto
Art. 9 Vicende soggettive dell’appaltatore
Art. 10 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto Art. 11 Tutela dei lavoratori
Art. 12 Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto Art. 13 Sicurezza
Art. 14 Subappalto
Art. 15 Elezione di domicilio dell’appaltatore Art. 16 Trattamento dei dati personali
Art. 17 Cauzione definitiva Art. 18 Obblighi assicurativi Art. 19 Penali per ritardo
Art. 20 Risoluzione del contratto per inadempimento Art. 21 Recesso
Art. 22 Definizione delle controversie Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 24 Obblighi in materia di legalità
Art. 25 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip Art. 26 Disposizioni anticorruzione
Art. 27 Norma di chiusura
PREMESSA
Il servizio di “Emergenza NUE112” è reso obbligatoriamente in tutta Europa con caratteristiche normativamente definite, basato sul numero telefonico di emergenza 112.
L'art. 23 della Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) ha istituito la “Centrale unica di emergenza”, alla quale compete l'espletamento del servizio continuato di ricezione degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti al numero unico di emergenza, nonché l'allertamento delle strutture operative della protezione civile competenti in relazione alla tipologia, alla localizzazione, all'estensione, all'intensità e alla complessità dell'evento.
In data 6 giugno 2017 è stato dato avvio alla Centrale unica di risposta NUE 112 per la Provincia di Trento, con sede a Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, x. 00.
L'attivazione della CUE è orientata al modello organizzativo del “NUE 112 – Call Center Laico”, quale Centrale unica di risposta (CUR) alla quale confluiscono tutte le chiamate ai numeri per l'emergenza 112, 113, 115 e 118. Gli operatori (OT) della CUR-NUE 112, al quale è assegnata la funzione di Public Safety Answering Point di primo livello (PSAP1), curano la ricezione delle chiamate, localizzano la chiamata, individuano l'esigenza, e smistano le chiamate (fonia e scheda contatto) alle Centrali Operative (PSAP 2) di secondo livello degli Enti competenti per la gestione operativa delle emergenze: Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco (PAT), Emergenza sanitaria (APSS).
L'intero processo di gestione della chiamata e di smistamento ai soggetti competenti è completato in un tempo medio di 40-45 secondi.
Art. 1 Oggetto della fornitura
1. Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici della fornitura del servizio di Mediazione Linguistica Culturale Telefonica in tempo reale per le necessità della CUR – NUE 112 (Centrale Unica di Risposta del Numero unico di emergenza 112) della Provincia Autonoma di Trento.
Art. 2 Descrizione del servizio e modalità di erogazione dello stesso
1. Nei punti successivi sono indicati i requisiti tecnici minimi che il servizio deve garantire e che vengono richiesti a pena esclusione del concorrente dalla gara. La ditta partecipante dovrà quindi presentare una relazione tecnica descrittiva del servizio offerto, seguendo lo sviluppo nell’ordine delle singole richieste menzionate, punto per punto, dal presente Capitolato. La relazione tecnica descrittiva dovrà consentire la verifica della presenza e del rispetto dei requisiti minimi sottoelencati.
2.1 Modalità di erogazione del servizio
Il servizio richiesto dovrà essere garantito H24 X 365 giorni all'anno senza interruzione, con le caratteristiche di seguito elencate.
2.1.1 Connettività
Il Fornitore dovrà presentare una proposta tecnica con le seguenti caratteristiche:
1. l'accesso fisico verso il servizio di interpretariato dovrà avvenire con almeno due percorsi telefonici separati;
2. i due flussi telefonici dovranno provenire da due centrali telefoniche (del provider) diverse in modo da garantire la supplenza dell'uno rispetto all'altro in caso di momentanea interruzione;
3. l'architettura tecnologica proposta dovrà essere ispirata secondo il concetto della mutua consistenza, ovvero ogni singolo apparato usato per la riuscita del servizio, sia esso router, centralino o apparati di registrazione (ecc.) dovrà garantire una soluzione di continuità tecnologica validata in caso di eventi imprevisti, quali, a solo titolo di esempio non esaustivo: la mancanza di energia elettrica, rottura hardware, interruzione dei flussi telefonici, ecc.;
4. un numero di linee telefoniche o canali telefonici sufficientemente ampio, atto a garantire la tempestività di risposta da parte degli operatori del servizio d’interpretariato. La scelta del numero delle linee/canali, dovrà, quindi, evitare eventuali colli di bottiglia durante le ore di massima affluenza al servizio, per la gestione simultanea per le chiamate multiple, considerando le richieste provenienti da tutti i possibili clienti;
5. il servizio di emergenza NUE 112 effettuerà delle chiamate verso il servizio di interpretariato utilizzando un numero origine predefinito; pertanto la soluzione proposta dovrà garantire dei numeri telefonici di accesso al sistema interno in esclusiva, in modo che possano essere riconosciute le chiamate entranti come chiamate effettivamente effettuate dal servizio NUE 112;
6. per ogni singola lingua oggetto del contratto, la soluzione proposta dovrà fornire un numero di telefono principale (primario), ed un corrispondente numero di backup, che preveda l'accesso diretto verso il gruppo degli operatori specializzati nelle diverse lingue, per la risposta immediata dell'interprete. Il numero di backup potrà essere utilizzato dall’operatore NUE 112 solo in caso di indisponibilità fisica “guasto” del numero primario a decorrere da tale segnalazione trasmessa a cura della Società aggiudicataria.
7. si dovrà garantire un ulteriore numero generico, ovvero slegato da qualsiasi accesso diretto verso gli interpreti, che fornisca l'accesso verso un sistema a “Menù automatico di scelta” (IVR – Interactive Voice Responce) che elenchi, nei vari idiomi, le lingue disponibili, di cui al x.xx 2.5, per consentire al cittadino chiamante di selezionare direttamente l'idioma d'interesse;
8. la traduzione telefonica simultanea, durante tutta la chiamata, avviene mediante un sistema di “conferenza telefonica” tra l'operatore del CUR-NUE 112, il traduttore ed il chiamante;
Nel dettaglio la soluzione dovrà tener conto di due diversi processi per la gestione della chiamata in ingresso alla CUR NUE 112:
a) caso in cui l’operatore della CUR NUE 112 riconosca immediatamente la lingua straniera parlata:
l'OT dovrà poter comporre direttamente il numero primario relativo all'idioma ed entrare in contatto direttamente con l'interprete linguistico prescelto;
b) caso in cui l'operatore della CUR-NUE 112 non riconosca immediatamente la lingua straniera parlata:
l'OT dovrà comporre il numero del sistema “Menù automatico di scelta”, o IVR. L'IVR dovrà elencare direttamente al chiamante le lingue disponibili di cui al punto 2.5. Il cittadino dovrà scegliere direttamente la lingua d'interesse; una volta scelta la lingua, la chiamata verrà istradata in automatico all'interprete della lingua selezionata.
2.1.2 Modalità e tempi di processo delle richieste di servizio.
1. Il servizio di interpretariato telefonico offerto dovrà prevedere i seguenti tempi di risposta:
a) per tutte le lingue definite al punto 2.1.5 e per quelle aggiuntive offerte dalla Società fornitrice, la risposta dell'interprete dovrà avvenire, entro e non oltre, 30 secondi dalla chiamata;
b) nel caso di accesso tramite il sistema IVR, il messaggio che sarà recitato al cittadino (in forma ciclica) non dovrà avere durata superiore i 30 secondi, e una volta effettuata la scelta da parte del cittadino, l'interprete linguistico dovrà rispondere all'operatore del servizio CUR-NUE 112 entro ulteriori 30 secondi. In tal caso il tempo complessivo non dovrà essere superiore a 70 ( settanta secondi ).
I tempi di risposta saranno calcolati dai centralini gestiti dalla committente CUE dal preciso istante del tono di chiamata uscente al numero diretto; saranno comunque sempre e solo utilizzati valori calcolati dai server e dai servizi della CUR-NUE 112.
2. Il servizio proposto dovrà garantire, senza soluzione di continuità, il passaggio della conference call dall'operatore del PSAP1 all'operatore del PSAP2 di competenza, al quale la chiamata verrà trasferita per competenza, e con il quale l'interprete dovrà continuare la conversazione fino al termine dell'evento.
3. La soluzione proposta dovrà garantire, nel tempo immediatamente successivo alla presa in carico della chiamata da parte dell'interprete, la messa a disposizione, in automatico, di ogni suo elemento identificativo. Tale operazione dovrà garantire la possibilità, da parte dell'operatore della CUR- NUE 112, di richiamare direttamente il precedente interprete selezionato, e ricollegarsi, quindi, direttamente con lui, senza alcuna nuova intermediazione. La comunicazione in automatico degli elementi identificativi, dovrà salvaguardare i dati acquisiti prima della premature chiusura della conference causata dalla momentanea interruzione della conversazione, imputabile a diverse problematiche tecniche. Se durante la conferenza con l’interprete si verificasse la caduta della comunicazione con lo stesso e si rendesse necessario contattarlo nuovamente, l’eventuale richiamata non dovrà essere contabilizzata.
4. Il servizio “Emergenza 112” è un servizio pubblico essenziale, volto alla tutela di diritti costituzionalmente protetti; pertanto l'interprete, qualora non si trovasse all'interno delle strutture aziendali, dovrà eseguire il servizio richiesto nell'ambito di “situazioni ambientali protette”, al fine di evitare che eventuali interferenze acustiche possano compromettere o rendere difficoltosa la comunicazione e la comprensione tra i soggetti che partecipano alla “conferenza telefonica” e che consentano di garantire quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
2.1.3 Caratteristiche progettuali della soluzione
La proposta tecnica dovrà descrivere le seguenti caratteristiche minime:
1. Una descrizione tecnica dettagliata, consigliabile con l'introduzione di apposite figure illustrative al fine di una migliore comprensione da parte della commissione di gara, sulle garanzie di continuità del servizio proposto, al verificarsi di qualsiasi evento interno e/o esterno che possa interrompere la continuità stessa del servizio.
2. Si dovranno elencare i numeri completi, comprensivo delle radici dei flussi entranti, relativi ai rispettivi numeri principali, e di backup, delle lingue minime richieste come descritto al punto 2.1.5.
2.1.4 Dimensionamento del servizio.
Al fine di poter meglio quotare il servizio offerto, analizzati i dati delle chiamate in ingresso al NUE 112 della Provincia Autonoma di Trento, si stima una media di almeno n. 20.000,00 chiamate al mese, delle quali circa lo 0,7% in lingua straniera.
Nel canone di contratto dovranno essere comprese almeno n. 150 chiamate/mese.
Xxxxxxx comprese nel canone solo ed esclusivamente le chiamate rilevate dai PABX della Provincia Autonoma di Trento in uscita, con la numerazione “in chiaro”, dalla CUR di Trento verso la numerazione principale o verso la numerazione di backup in caso di “ guasto “ della linea principale e collegate ad una scheda contatto. Dal computo delle chiamate mensili devono essere escluse n. 30 chiamate di test che l’Amministrazione effettuerà periodicamente al fine di valutare il corretto funzionamento delle linee (sia principali che di backup).
2.1.5 Lingue garantite
Il fornitore dovrà garantire, quale requisito minimo per il servizio d'interpretariato telefonico, le seguenti tipologie di lingua:
1. TEDESCO
2. INGLESE
3. POLACCO
4. CECO
5. RUSSO
6. FRANCESE
7. ROMENO
8. SPAGNOLO
9. GIAPPONESE
10. ALBANESE
11. UCRAINO
12. GRECO
13. CECO
14. CROATO
15. SERBO
La durata media delle chiamate è valutata in circa 4 minuti (la durata della chiamata è calcolata dal tempo di risposta fino allo sgancio con il PSAP2 ).
2.1.6 Reportistica
Il fornitore dovrà presentare una reportistica con cadenza mensile che consenta di monitorare il servizio erogato. La reportistica dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
a) n. chiamate suddivise per lingua;
b) n. chiamate effettuate su linee di backup
c) tempo medio risposta interprete calcolato su base trimestrale (sia per le linee principali che per quelle di backup)
d) durata media delle chiamate calcolata su base trimestrale (sia per le linee principali che per quelle di backup)
e) numero di chiamate non risposte/evase
L’Amministrazione inoltre fornirà trimestralmente un report dettagliato sulle chiamate che sono state gestite dall’interprete con modalità difformi rispetto quanto inserito nelle “ ISTRUZIONI per la gestione della chiamata da parte dell’interprete” che verranno fornite durante i momenti formativi previsti nel punto successivo. Entro 15 giorni dal ricevimento dei Report, il fornitore dovrà far pervenire ad AREU i risultati del riscontro sulle tabelle ricevute
2.1.7 Interpreti e referente per la gestione del servizio
1. .Il Servizio NUE 112 è compreso tra i Servizi Pubblici essenziali di cui all’art.1 della Legge 12 giugno 1990 n.146. L’operatore del NUE 112 nello svolgimento della sua attività è un incaricato di pubblico servizio in quanto la prestazione è resa per soddisfare i bisogni della collettività.
L’operatore NUE 112 garantisce l’accesso del cittadino al sistema d’emergenza che viene attivato per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti. L’interprete che supporta l’operatore del NUE 112 nella gestione della chiamata d’emergenza e con il quale viene attivata una conference call, è dunque parte del “sistema d’emergenza “ e deve possedere caratteristiche etiche e professionali che, data la particolarità dell’attività svolta nell’ambito del NUE 112, potranno dover essere accertate. Pertanto il fornitore dovrà comunicare alla Centrale unica emergenza della Provincia Autonoma di Trento le informazioni identificative di ogni interprete (Nome, Cognome, Data di Nascita, Luogo di Nascita, Indirizzo e Codice Fiscale) almeno 15 giorni prima dell’avvio del contratto e, in caso di nuovi interpreti ad integrazione del contingente iniziale, entro 15 giorni dal loro ingresso in servizio
2. Il fornitore dovrà individuare e fornire all'amministrazione, in sede di presentazione dell'offerta, il nominativo del Coordinatore degli Interpreti che coordinerà il servizio e costituirà l'unico punto di contatto con l'Amministrazione per problematiche/esigenze organizzative del servizio. Tale Coordinatore degli Interpreti fungerà da Referente operativo per i Responsabili di Struttura della CUR-NUE 112 nonché Referente nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto. Su richiesta del Responsabile della Centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento potranno essere richiesti degli incontri con il Coordinatore, al fine di valutare l'organizzazione del servizio e provvedere all'ottimizzazione del suo andamento, per migliorarne l'operatività.
0.Xx Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà indicare il numero di interpreti messo a disposizione per lo svolgimento del servizio full time equivalenti, distinti per tipologia di lingua. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, prima della sottoscrizione del contratto, di effettuare valutazioni in loco per la verifica del rispetto di quanto indicato ai punti precedenti e di quanto descritto nella documentazione tecnica. La natura del rapporto di lavoro fra il Fornitore e gli interpreti dovrà rispettare le normative vigenti in materia.
4. Gli interpreti che svolgeranno il servizio dovranno possedere uno dei seguenti requisiti alternativi;
a. Essere madrelingua con diploma d’istruzione secondaria superiore;
b. Avere il possesso del diploma di laurea in lingue (anche triennale) o titolo di studio straniero equipollente;
c. Possedere un’esperienza documentata (contratto di lavoro con mansioni di attività d’interpretariato telefonico di almeno 2 anni) e maturata a favore di Servizi che rispondono alla numerazione nazionale d’emergenza.
2.1.8 Formazione
Il Coordinatore e un gruppo adeguato di interpreti dovranno essere formati dal personale dell’ Ufficio Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento prima dell’avvio del Servizio oggetto dell’appalto, al fine di comprendere compiutamente l’oggetto della mediazione telefonica e le peculiarità correlate alla natura particolare e delicata svolta dal CUR NUE 112, secondo un Programma e modalità che verranno concordati tra le parti. Durante gli incontri formativi verranno illustrate anche le “ISTRUZIONI per la gestione della chiamata da parte dell’interprete”. Copia di dette istruzioni verrà rilasciata a ciascun interprete e conservata agli atti sottoscritta dagli stessi per accettazione. Le Istruzioni hanno lo scopo di garantire, attraverso la standardizzazione delle modalità di intermediazione telefonica, tempi di processo rapidi nella localizzazione del chiamante e nella classificazione dell’evento. Coloro che saranno formati (coordinatore e gruppo adeguato di interpreti) avranno poi il compito di effettuare una formazione interna al Soggetto aggiudicatario rivolta a tutti gli interpreti coinvolti nel presente contratto. La ditta deve dimostrare l’avvenuta formazione degli interpreti prima dell’inizio della loro attività.
2.2 Service Level Agreements (SLA)
1. Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire, per tutte le lingue richieste, il soddisfacimento dei parametri prestazionali indicati al punto 2.1.2, ed in particolare:
a. riconoscimento delle chiamate provenienti dalla CUR-NUE 112 direttamente sugli apparati telefonici in dotazione agli interpreti;
b. tempo di risposta alla chiamata dalla CUR-NUE 112: dovrà avvenire per il 95% dei casi secondo i tempi indicati al punto 2.1.2 e sarà misurato trimestralmente, tranne quando l'operatore NUE 112 accede al Menù di scelta della lingua via IVR. In tale caso il tempo complessivo non deve essere superiore ai 70 secondi;
2. gli interpreti devono possedere i requisiti di cui al precedente punto 2.1.7;
3. gli interpreti, vista la peculiarità del Servizio di Emergenza, devono attenersi pedissequamente a quanto gli operatori della CUR-NUE112 richiedono loro, senza provvedere autonomamente ad effettuare domande non esplicitamente indicate dall’OT;
4. nella gestione dell'intera chiamata non sono ammessi messaggi registrati tranne nel caso di scelta tramite Menu (DTMF) da parte della CUR – NUE 112.
5. la valutazione del rispetto dei parametri indicati negli SLA precedenti sarà misurata dai report generati sui sistemi della CUR – NUE 112 ed eventualmente tramite il riascolto delle telefonate “problematiche”.
6. la CUE si riserva il diritto di chiedere la sostituzione di personale che non risponde ai requisiti qualitativi richiesti dallo svolgimento di un servizio di emergenza quale il NUE 112.
Art. 3 – Attivazione del servizio e durata
1. Il servizio decorrerà dal 1 maggio 2020 ed avrà durata di 2 (due) anni.
2. Il coordinatore del servizio, designato dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere formato entro tali termini, così come gli interpreti, che dovranno essere a loro volta formati dal coordinatore stesso.
3. Tale coordinatore gestirà il servizio e costituirà l'unico punto di contatto con la CUE per problematiche/esigenze organizzative del servizio.
Art. 4 - Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
j. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a.1) il presente capitolato speciale d’appalto;
a.2) l’offerta economica dell’appaltatore; a.3) la relazione tecnica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato con scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della
l.p. n. 23/1990 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore con cadenza trimestrale, in via posticipata e solo successivamente all'esito positivo della validazione iniziale.
2. La ditta dovrà presentare regolare documentazione fiscale unitamente al dettaglio delle attività svolte. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte dell’Amministrazione della regolare esecuzione della prestazione secondo le modalità previste dall’art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
Art. 8 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 9 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
Art. 10 – Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 11 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 12 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
1. Fermo quanto stabilito dall’art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di “Industria metalmeccanica e della installazione di impianti” ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. “indennità appalto”) che è riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
Art. 13 - Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 14 - Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 15 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento/altra stazione appaltante, e l’appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 17 - Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o
1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.
n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
Art. 18 - Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all’amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
Art. 19 – Penali per ritardo
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, come specificate all’articolo 2 del presente capitolato, sono applicate le penali come di seguito descritte:
a) Ritardi e mancate risposte:
• Ritardo rispetto ai tempi di risposta alla chiamata, verrà applicata, a decorrere dal primo secondo successivo ai 30” previsti dal capitolato, una penale pari a 6 Euro (calcolata quale valore di una singola chiamata (IVA esclusa) sulla base del contratto attualmente in essere);
• Mancata risposta su linea principale, verrà applicata una penale corrispondente al valore di 10 chiamate (IVA esclusa), calcolato come al punto precedente, ovvero pari a 60 (sessanta) Euro;
• Mancata risposta su linea di backup, verrà applicata una penale corrispondente al valore di 5 chiamate (IVA esclusa), ovvero pari a 50 (cinquanta) Euro;
• Sospensione del servizio, al termine verrà applicata una penale per ogni ora di sospensione corrispondente al 10% del canone mensile offerto in gara (IVA esclusa) proporzionato in caso di frazioni di ora;
• Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti dalla lettera di aggiudicazione, anche in caso di attivazione parziale verrà applicata una penale pari al 1% del valore complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nell’attivazione completa.
• Mancata comunicazione entro 15 giorni dall’ingresso in servizio di nuovo personale, si applicherà una penale pari all’1% del valore complessivo del contratto ove dovesse essere inserito senza previa comunicazione ovvero all’1 per mille per ogni giorno di ritardo successivo al limite dei 15 giorni.
b) Servizi non conformi:
• Gestione della chiamata da parte dell’interprete non conforme con quanto previsto nell’ISTRUZIONE nei punti precedenti (si procederà all’ascolto, in contraddittorio, della registrazione della chiamata la cui gestione è stata segnalata come non conforme dal Responsabile del Servizio NUE 112 o dal Responsabile della CUR) oppure intervento di interpretariato condotto in modo improprio da parte dell’interprete (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: traduzione errata; valutazioni discrezionali dell’interprete che vanno oltre la mera attività di mediazione; pareri espressi dall’interprete, etc), è prevista, in entrambe le ipotesi, una penale pari al valore unitario della chiamata, determinato in Euro 6 (sei), XXX xxxxxxx, per ogni minuto di durata della conversazione.
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 20, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 10 del presente capitolato;
e. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 19, comma 5, del presente capitolato;
i. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 21 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 22 - Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP
n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
Art. 24 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 25 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 26 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente [inserire il riferimento al Piano vigente al momento di approvazione del capitolato: n. deliberazione Giunta provinciale e data], esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 23 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.