SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA DEL MUSEO MAXXI DI ROMA CIG 7858455A35
SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA DEL MUSEO MAXXI DI ROMA CIG 7858455A35
TRA
Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (di seguito, per brevità, anche “Fondazione”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 0x, numero di iscrizione al Registro delle persona giuridiche della Prefettura di Roma
n. 673/2009 C.F. 10587971002, in persona del suo legale rapp.te pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx C.F. MLNGNN62A68Z404S, in forza dei poteri conferiti con atto a rogito del notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx di Roma in data 29 ottobre 2012, repertorio n. 3149, raccolta n. 2280, domiciliata per la carica presso la Fondazione MAXXI alla Xxx Xxxxx Xxxx 0x, Xxxx (nel seguito, per brevità, anche “Concedente”),
E
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
1. La Fondazione MAXXI istituita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009 e costituita con atto rog. notaio Xxxxxxxxx di Roma, reg. il 30 luglio 2009 al n. 29115/AT con allegato statuto, con determinazione presidenziale n.8 del 2.4.2019 ha indetto una gara aperta sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria del museo MAXXI di Roma da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
2. Il relativo Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8.4.2019;
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3. Con determinazione presidenziale n.
del
veniva
nominata la Commissione di gara che nella seduta pubblica di gara del
in base alle risultanze di gara proponeva l’aggiudicazione in favore di ;
4. Con determinazione presidenziale n. del sono stati approvati i verbali di gara e dichiarata l’aggiudicazione in favore di
con presa d’atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti;
5. L’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da mediante
avente numero , del valore di e la polizza
assicurativa richiesta; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
6. I documenti citati nel presente atto come parte integrante del medesimo e specificatamente il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica del suddetto aggiudicatario, i verbali di gara tutti, i chiarimenti inviati dalla Fondazione, sono noti alle parti e depositati presso la Fondazione e quindi non materialmente allegati al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili;
c) dal Codice di comportamento adottato dal Concedente consultabile sul sito internet dello stesso;
d) dagli artt. 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
f) dal regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;
g) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura del servizio affidato.
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3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Concedente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Concedente, per quanto di rispettiva competenza. In caso di discordanze o contrasti nell'ambito dei documenti prodotti dal Concessionario (offerta tecnica e offerta economica), prevalgono le dichiarazioni formalizzate in specifica relazione con i profili e sub-profili indicati nel Disciplinare di gara.
4. Il Concedente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento del 6 giugno 2018 adottato dall’ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 2
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione del servizio di caffetteria, negli spazi a tal fine destinati, accessibili dal n.8 di Via Xxxxx Xxxx e dal foyer del Museo MAXXI, come meglio identificati nelle allegate planimetrie.
2. La Fondazione concede al Concessionario in comodato d’uso i beni mobili presenti negli spazi affidati in concessione, come da elenco allegato al presente Contratto, per l’intera durata della concessione. Gli interventi di manutenzione su tali beni, comunque definiti, sono a totale carico del Concessionario. Il Concessionario ha la facoltà di chiedere la rimozione di uno o più beni, restando a suo carico i costi della rimozione, dello smontaggio e del rimontaggio al termine della concessione.
3. Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere conforme alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica e nel presente contratto.
4. Per lo svolgimento del servizio di caffetteria oggetto del presente contratto sarà posto a disposizione del Concessionario un locale, come da planimetrie allegate, a pianta quadrangolare, per una dimensione complessiva di mq 414 ca., con un’altezza di oltre 6 m., segnato da quattro colonne in ghisa. Nello stesso locale è ospitato anche il servizio bookshop, in spazi delimitati (mq 100 ca.): la struttura di separazione degli spazi riservati al bookshop è realizzata dalla Fondazione. Il locale è provvisto di servizi igienici già allestiti, magazzino e spogliatoio per il personale, per un totale di mq 30 ca..
5. Le utenze elettriche, idriche e telefoniche sono a carico del Concessionario, ad eccezione della climatizzazione, assicurata dalla Fondazione MAXXI nel quadro del rapporto concessorio. Resta a carico del Concessionario la gestione ordinaria dell’impianto di climatizzazione, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dalla Fondazione; il Concessionario dovrà altresì garantire che l’allestimento degli spazi consenta il corretto funzionamento dell’impianto e le manutenzioni di competenza della Fondazione.
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7. La consegna dei locali al Concessionario è prevista per il 10 luglio 2019, previa redazione di verbale di consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione.
8. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il/la .
9. Il Concessionario comunicherà al Concedente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei locali, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e del presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.
ARTICOLO 3
ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZIO
1. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere garantito dal Concessionario nella fascia oraria proposta in sede di offerta tecnica, e comunque, al minimo, nei giorni ed orari di apertura della struttura museale, (ad oggi ore 11.00-19.00; il sabato fino alle ore 22.00, salvo mutamenti stagionali, con chiusura il lunedì, il 25 dicembre e il 1° maggio). Eventuali variazioni dell’orario di apertura del Museo saranno comunicate dal Concedente con congruo anticipo. Ogni modificazione degli orari rispetto a quanto stabilito nel presente paragrafo deve essere oggetto di specifico accordo tra le parti.
2. Il servizio deve essere comunque garantito in occasione degli eventi di preview e di opening delle mostre del MAXXI tempestivamente comunicati dal Concedente.
3. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati ovvero concordati con il Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 13.
4. Negli orari di chiusura del museo il Concessionario ha il dovere di vigilare affinché il personale e i clienti del servizio non oltrepassino i limiti dell’area di pertinenza accedendo ad altre aree del compendio museale, provvedendo all’attivazione del sistema di allarme ai varchi d’accesso.
5. Il servizio dovrà essere avviato, previo completamento dell’allestimento dei locali e delle pratiche amministrative funzionali all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, entro e non oltre il termine indicato nella offerta tecnica.
6. In caso di ritardo nell’avvio del servizio, il canone concessorio nell’importo pari al c.d. “minimo garantito” sarà comunque dovuto dal Concessionario a partire dal giorno indicato nell’Offerta tecnica per l’avvio del servizio, secondo la scadenza delle rate indicate nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara.
7. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli
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ricevuti, salvo l’ordinario deperimento derivante dall’uso. All’atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale.
8. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento e allestimento previsti dal presente contratto, dal Capitolato tecnico e dall’Offerta tecnica o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni del Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.
ARTICOLO 4 DURATA
1. Il presente contratto ha durata di anni 7 (84 mesi) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli spazi, che sarà firmato dalle parti successivamente alla stipula del presente contratto.
2. Alla scadenza del contratto il rapporto con il Concessionario si intende automaticamente risolto anche in assenza di formale disdetta da parte della Fondazione MAXXI.
3. In ogni caso, il Concessionario è tenuto a garantire la prestazione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con congruo anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie del Museo che possano avere riflessi sull’esecuzione del servizio oggetto di concessione.
ARTICOLO 5
MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all’art. 175, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 175, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 175, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall’art. 175, lett. d), D.lgs. n. 50/2016 previa verifica del Concedente sui
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criteri di selezione qualitativa dell’operatore economico. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 175, lett. d), D.lgs. n. 50/2016, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 176, comma 10, del D.lgs. 50/2016.
5. Il Concedente si riserva la facoltà di cui all’art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 175 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 e, in quanto compatibili, dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 6
MINIMO GARANTITO E ROYALTY
1. Il Concessionario, in conformità all’Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, dovrà versare al Concedente:
a) un canone annuo (c.d. minimo garantito) non inferiore a € 48.000,00 (quarantottomila/00), al netto dell’IVA, più gli oneri per la sicurezza (c.d. costi di interferenza) pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00)
b) una royalty non inferiore al % del valore della produzione annuale del servizio (fatturato), così come da dichiarazione IVA.
Si precisa che il canone di cui al precedente comma 1, lettera (a), in quanto “minimo garantito” della royalty dovuta dal Concessionario, sarà scomputato dall’importo dovuto annualmente a consuntivo per tale royalty, di cui al comma 1, lettera (b), nel caso in cui tale importo sia superiore al “minimo garantito” proposto in sede di offerta economica.
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del cd. “minimo garantito” del canone di concessione dovrà essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre di ogni annualità).
3. Il pagamento della royalty di cui al punto 1, lettera (b) dovrà essere effettuato a conguaglio (se dovuta ovvero se superiore al “minimo garantito”) entro il 28 febbraio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione IVA.
4. Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere mensilmente alla Fondazione una informativa dettagliata sull’andamento del fatturato, dettagliando per ogni singolo giorno il numero di scontrini/fatture, e indicando separatamente i ricavi da eventi speciali.
5. Dell’avvenuto pagamento del canone e delle royalties di cui ai punti precedenti sarà rilasciata apposito documento fiscale dal Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e delle royalties dovute, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 13.
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6. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Museo. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.
ARTICOLO 7 ALLESTIMENTO DEI LOCALI
1. Gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, nonché la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti (ad eccezione degli impianti di climatizzazione) ed ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione del servizio è ad esclusivo carico del Concessionario, così come indicato nel Capitolato tecnico.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alla normativa applicabile, a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato tecnico e all’Offerta tecnica (progetto di allestimento degli spazi) e alle intese raggiunte con la Fondazione a norma del paragrafo 5.2. del Capitolato tecnico. La Fondazione verificherà la corrispondenza dell'esecuzione ai progetti di allestimento e di arredo indicati in sede di Offerta Tecnica.
3.Eventuali modificazioni dell'allestimento e/o dell'arredo che si rendessero necessari od opportuni nel corso del rapporto concessorio dovranno essere espressamente autorizzate dalla Fondazione.
4. I lavori di allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere avviati immediatamente dopo la consegna dei locali di cui al precedente articolo 2.7 ed ultimati nei termini indicati all’articolo 3, comma 5.
5. Eventuali proroghe dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente, fermo restando che, decorsi i termini sopra indicati, sarà in ogni caso dovuto dal Concessionario il “minimo garantito” di cui al precedente articolo 6.
6. Ritardi superiori a 30 giorni rispetto al termine di cui al precedente comma 4 daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.
7. L’insieme degli interventi, impianti, attrezzature e arredi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all’attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte del Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato tecnico, dell’Offerta tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 18 del presente contratto.
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ARTICOLO 8
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI - CONDIZIONI DI VENDITA
1. Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolti a perfetta regola d’arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica.
2. Il Concessionario dovrà garantire l’assortimento e l’offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta tecnica.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all’acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l’erogazione del servizio dovranno essere di elevata qualità.
4. Il Concessionario sarà l’unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.
5. La scelta di prodotti da porre in vendita presso la caffetteria e le modalità di diffusione devono essere approvati dalla Fondazione MAXXI.
6. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e, in quanto compatibili, dei criteri minimi ambientali richiamati nel Capitolato tecnico. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.
7. Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.
8. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori dislocati esternamente ai locali e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
9. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, e salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica, nel corso del normale orario di apertura del Museo. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Concedente, degli uffici del Museo e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
10. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi del servizio oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate come da listino dei prezzi, allegato al progetto per l’organizzazione e la gestione
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del servizio di cui all’Offerta tecnica. Tale listino potrà essere soggetto a rivalutazione con cadenza annuale, previa comunicazione alla Fondazione MAXXI. Il menu, i prezziari e le altre informazioni al pubblico dovranno essere esposti in italiano e in inglese.
11. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 “verifiche e controlli” , il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.
12. Il Concessionario è tenuto ad accettare i buoni pasto più diffusi, e comunque quelli in uso nella Fondazione MAXXI (al momento, “Ticket restaurant” elettronici). Il Concessionario è tenuto inoltre a praticare allo staff e ai componenti degli organi della Fondazione, nonché ai possessori della card MyMAXXI e agli “Amici del MAXXI” (come da elenchi trasmessi e aggiornati periodicamente dalla Fondazione MAXXI) uno sconto non inferiore al 15% sui prezzi di listino di cibi e bevande. Il Concessionario può inoltre applicare ulteriori sconti e organizzare vendite promozionali, nel rispetto delle normative vigenti, informandone preventivamente la Fondazione.
13. Il Concessionario può offrire servizi riservati (es. welcome coffee, coffee break, merende per bambini, aperitivi, ecc.) in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi organizzati dalla Fondazione MAXXI o da soggetti terzi. Per tali eventi, se in orario di apertura del museo, potrà essere delimitata una parte del locale, senza impedire il libero accesso di altre persone ai servizi della caffetteria.
14. Il Concessionario può altresì organizzare nell’ambito degli spazi in concessione, eventi di elevata qualità, adeguati al profilo del Museo, anche sponsorizzati da specifici marchi o fornitori, assicurando in ogni caso il rispetto dei limiti stabiliti per le emissioni sonore di 55 dB lungo il profilo esterno del complesso museale; negli orari di apertura del museo, il Concessionario dovrà contenere le emissioni sonore al fine di non interferire con le attività museali con cui confina il locale. Il programma di ciascun evento dovrà essere comunicato alla Fondazione almeno 30 giorni in anticipo. La Fondazione si riserva entro i dieci giorni successivi di vietare l’evento qualora lo stesso possa porsi in contrasto con l’immagine del MAXXI e con le sue finalità ed esigenze funzionali.
15. Entro il 31 dicembre di ciascuna annualità della concessione, il Concessionario deve presentare alla Fondazione una relazione dettagliata sull’attività svolta, proponendo eventuali migliorie nell’organizzazione del servizio e nella selezione dei prodotti alimentari. La Fondazione può chiedere chiarimenti, autorizzare le migliorie e chiedere ulteriori innovazioni, se compatibili con il Capitolato e l’offerta tecnica e con le prescrizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
16. Il Concessionario si obbliga a realizzare la proposta di promozione, comunicazione e divulgazione del servizio come indicata nel piano di comunicazione contenuto nell’Offerta tecnica. Eventuali modificazioni della proposta grafica o dei programmi di promozione, comunicazione e divulgazione che si rendessero necessari od opportuni nel corso del presente rapporto concessorio dovranno essere espressamente autorizzate dalla Fondazione.
ARTICOLO 9
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PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018).
3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
4. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Concssionarioe è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio e del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contratto.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell’organizzazione del Concedente.
7. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.
9. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore e l’eventuale cottimista), il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 15.
10. Nel caso sia stato informato del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
11. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del DUVRI allegato al Disciplinare di gara, e di averlo accettato integralmente.
12. Il Concessionario dovrà impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per la organizzazione e la gestione del servizio di cui all’Offerta Tecnica, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica.
13. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica.
14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale.
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15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese.
16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
17. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato tecnico.
18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizio, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.
19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro.
20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale del servizio di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto.
21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
1. Nell’espletamento del servizio oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
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a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi allegati;
b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa la
L.R. 21/2016 e il regolamento comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35/2010, la legislazione in materia di smaltimento rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l’utilizzo delle strutture ovvero per la gestione del servizio oggetto di concessione;
f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio in concessione, fermo restando che l’idoneità urbanistica dei locali oggetto del contratto è di competenza del Concedente;
g) provvedere all'avvio del servizio entro i termini indicati nell’offerta tecnica e comunque dalla data di consegna dei locali di cui al precedente articolo 3;
h) provvedere tempestivamente al pagamento delle royalty di concessione e del cd. “minimo garantito” nelle scadenze di cui al presente contratto;
i) provvedere all’approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
j) dotare, a proprie spese, i locali in concessione delle finiture, arredi, impianti, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività facendosi totale carico della progettazione e della realizzazione delle opere necessarie, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
k) provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, come previsto nel Capitolato Tecnico;
l) mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, antincendio ecc.), attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo il piano
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di manutenzione ed i manuali d’uso e manutenzione resi disponibili dal Concedente;
m) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo le cadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
n) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;
p) concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;
q) pubblicizzare, a propria cura e spese, il servizio oggetto del contratto, attraverso la stampa e i media, anche in connessione con le attività promozionali svolte dal Museo come indicato Piano di comunicazione di cui all’Offerta tecnica;
r) essere sempre in regola con il pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi, assumendo integralmente ogni relativo onere, presente e futuro;
s) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l’esecuzione del servizio in concessione, esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
t) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.) relative ai locali messi a disposizione dal Concedente e necessari allo svolgimento del servizio in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
u) regolamentare l’entrata e l’uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico con orari, accessi e spazi appositamente destinati previamente concordati con il Concedente;
v) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
w) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione del servizio oggetto del presente contratto;
x) consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari;
y) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi nel presente contratto e nel Capitolato tecnico;
z) informare tempestivamente il Concedente, di eventuali sospensioni del servizio in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
aa) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dal Concedente;
bb) non istallare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini; cc) non vendere tabacchi;
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dd) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
ee) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
ff) rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
gg) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione del Concedente;
hh) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall’intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
ii) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.
2. In caso di grave inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente è tenuto a:
a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente il servizio oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
b) designare il Direttore per l’esecuzione del contratto, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
c) rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all’organizzazione degli eventi esclusivi;
d) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell’orario ordinario di apertura del Museo e tutte le attività straordinarie del Museo che possono avere riflessi sull’attività del Concessionario.
e) informare periodicamente e tempestivamente il Concessionario sui programmi di attività del Museo MAXXI.
ARTICOLO 12 VERIFICHE E CONTROLLI
1. Il Concedente si riserva di svolgere controlli periodici, anche senza preavviso, sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dai documenti di gare e dal presente contratto. Il Concessionario ha
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l’obbligo di cooperare all’efficace svolgimento dei controlli. Ad esito dei controlli le parti possono sottoscrivere apposito verbale.
2. Il Concedente si riserva di attivare apposite iniziative di rilevazione della qualità percepita dagli utenti del servizio in concessione. Il Concessionario non può ostacolare in alcun modo tali rilevazioni. Gli esiti delle rilevazioni sono comunicati dal Concedente al Concessionario anche ai fini di eventuali contestazioni e delle relative conseguenze previste dalla legge, dai documenti di gara e dal presente contratto.
3. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell’allestimento dei locali funzionali all’esecuzione del servizio oggetto di concessione, il Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato tecnico, dall’Offerta tecnica e dal presente contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato tecnico, dell’Offerta tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando l’applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 18 nonché dell’art. 1456 c.c..
5. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
EVENTUALE
6. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D.lgs. n.
Formattato: Evidenziato
50/2016, il Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
ARTICOLO 13 PENALI
1.Fermo restando le cause di risoluzione previste dalla legge, la Fondazione MAXXI potrà applicare al Concessionario le penali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico.
2.Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultimo ha facoltà di irrogare le penali.
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3.Ferma restando l’applicazione delle penali, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento come stabilito al successivo articolo 18.
0.Xx Fondazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario.
5.Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
ARTICOLO 14
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 15 GARANZIA DEFINITIVA
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1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva nei termini indicati dal Disciplinare di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
3. Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
a) per l’applicazione delle penali;
b) a fronte del mancato pagamento del “minimo garantito” dovuto a norma dell’articolo 6, decorsi 60 giorni dalle scadenze indicate al comma 2 del medesimo articolo e comunque di ogni altro importo dovuto dal Concessionario ai sensi del presente Contratto;
c) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario;
d) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
4. In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – condizioni di vendita”, “Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “Obblighi e adempimenti del Concessionario”, “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”, “Risoluzione”, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
ARTICOLO 16
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ARTICOLO 17
CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Ai sensi dell’art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all’art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 18
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) modifiche non compatibili con l’art. 175 del D.Lgs. 50/2016;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
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d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in caso di sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
g) nel caso di grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi, del pubblico e del personale, e delle specifiche normative antincendio
h) nel caso di grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto in materia di rispetto dell’edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d’arte ivi contenute, e delle misure anti-intrusione negli spazi museali di competenza del Concessionario
i) nel caso di somministrazione di alimenti o bevande avariati, o comunque dannosi per la salute, se dalla somministrazione derivi un danno per uno o più clienti
l) nel caso di grave o reiterata violazione degli obblighi di rispetto e non discriminazione del pubblico;
m) nelle altre ipotesi previste dal presente Contratto o dagli atti di gara.
2. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. In caso in cui il Concedente accerti un inadempimento o un ritardo nell’adempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni e adempiere alle obbligazioni disattese. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto e adempiuto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare le penali di cui all’art. 13, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario; trova applicazione l’art. 1453 del
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codice civile, ivi incluso il diritto del Concessionario al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a restituire al Concedente tutti i dati, i documenti e le informazioni in suo possesso e a fornire tutta la documentazione, i permessi, le autorizzazioni e le informazioni necessarie alla fruizione dei locali ed allo svolgimento del servizio. Il Concessionario dovrà inoltre liberare immediatamente gli spazi da persone e cose.
ARTICOLO 19 RECESSO
1. Il Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011..
ARTICOLO 20 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 21 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
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1. Il Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Museo e dei locali oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 22 MARCHI
1. La proposta di denominazione della Caffetteria presentata in Offerta tecnica è acquisita dalla Fondazione MAXXI, che ne diventa titolare esclusivo. Qualora la denominazione richiami il nome o il brand del Concessionario, la Fondazione né altri potranno utilizzarla in altri luoghi o in tempi diversi di quelli del servizio in concessione di cui al presente contratto.
2. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, quando necessario, i loghi e il logotipo della Fondazione MAXXI secondo le specifiche indicazioni della Fondazione medesima.
3. L’uso del marchio d’impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dal Concedente.
4. L’utilizzo da parte del Concessionario di marchi di terzi (es. sponsor tecnici), negli spazi affidati in concessione o nei materiali ivi utilizzati (stoviglie, packaging, ecc.), deve essere preventivamente autorizzato dal Concedente.
ARTICOLO 23
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
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2. Qualora venga promossa nei confronti del Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Concedente.
3. Il Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore del Concedente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 24
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. In difetto, e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concedente potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ..
2. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Ai sensi della Determinazione ANAC n.4 del 7 luglio 2011e della delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
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ARTICOLO 25
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il Concessionario dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento adottato dal Concedente, consultabile sul sito web della Fondazione, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra Concessionario e Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Concessionario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
a) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;
b) ad operare nel rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, disponibile sul sito web della Fondazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 26 CONFLITTO DI INTERESSI
1. Il Concessionario si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori, subcontraenti e subfornitori, a prevenire ed evitare ogni conflitto di interessi nella esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 27
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Impresa medesima.
ARTICOLO 28 FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del D. Lgs. n. 101/2018 e della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per quanto è necessario all’esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali e per adempiere agli obblighi di legge ai quali la Fondazione MAXXI soggiace.
2. Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, la Fondazione MAXXI fornisce le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente delle informazioni.
3. Il Concessionario aderisce ai principi del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e si impegna a rispettarne i contenuti utilizzando, tra le altre cose, tutte le misure tecniche e organizzative idonee per la protezione dei dati personali e garantendo la riservatezza dei dati a carattere personale trattati nell’ambito dell’incarico.
4. Il Concessionario manleva fin d’ora la Fondazione MAXXI per eventuali sanzioni o danni dovessero derivarle quale conseguenza della violazione del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
5. Il Concessionario dichiara di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione MAXXI. Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’eventuale trattamento di dati personali di cui dovesse disporre nello svolgimento della prestazione dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del D. Lgs. n. 101/2018 e della normativa vigente in materia di protezione e circolazione dei dati personali
ARTICOLO 30 (EVENTUALE) SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso nei limiti dichiarati dal Concessionario in sede di gara e in conformità all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dei commi 10 e 11 dell’art. 105 dello stesso Decreto.
2. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
iv) la dichiarazione del Concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del
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subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente revocherà l’autorizzazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
9. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
10. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
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13. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Roma, lì
Il Concessionario La Fondazione MAXXI
Il Legale rapp.te Il Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia Articolo 6 - Minimo garantito e royalty;
Articolo 8 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – condizioni di vendita;
Articolo 11 - Obblighi e oneri a carico del Concedente; Articolo 12 - Verifiche e controlli;
Articolo 13 - Penali;
Articolo 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 15 - Garanzia definitiva;
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 17 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente;
Articolo 18 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario; Articolo 19 - Recesso;
Articolo 20 - Trasparenza dei prezzi; Articolo 21 - Obblighi di riservatezza;
Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d’autore;
Articolo 24 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 25 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
– Piano Triennale di prevenzione della corruzione Articolo 28 - Foro esclusivo;
Articolo 29 - Trattamento dei dati personali.
Il Concessionario
Il Legale rapp.te
La Fondazione MAXXI
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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