COMUNE DI BAREGGIO (MI) - Reg. nr.0007069/2022 del 16/03/2022
COMUNE DI BAREGGIO (MI) - Reg. nr.0007069/2022 del 16/03/2022
ALLEGATO A)
Prot. 11876/2022
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
La Provincia di Monza e della Brianza (C.F.: 94616010156), nella persona del Presidente, Sig. Xxxx Xxxxxxxxxxxx, nato a Seregno il 05/10/1975, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di Xxx Xxxxxx, 00 xx Xxxxx
XXXXXXXXX XX XXXXX X XXXXX XXXXXXX
Protocollo Partenza N. 12165/2022 del 15-03-2022
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E
Il Comune di Bareggio (C.F 82000710150 P.I. 03657940155) nella persona del Sindaco, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, nata a Magenta il 02/05/1988 e domiciliata per la carica presso la sede legale sita in Bareggio Xxxxxx Xxxxxx x. 0,
XXXXXXXX CHE
• l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
• l’art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti), stabilisce, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/20141.
1 L’art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che: “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei Contratti: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;”
Il comma 7 dell’art. 8 del D.L. 76/2020 reca modifiche al convertito decreto c.d. “sblocca cantieri”. Si riporta il contenuto del D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, art. 1, comma 1, così come modificato:
«1. (…) fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei Contratti:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
Successivamente l’art. 52, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108 del 2021 reca delle modifiche al convertito decreto c.d. “sblocca cantieri”.
Si riporta il contenuto del D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, art. 1, comma 1, così come modificato:
«1. (…) fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei Contratti:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal
• l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• l’art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che “la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
• l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;
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• l’art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
• il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra gli Enti aderenti;
• la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti, e può del pari continuare a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;
• al fine di delineare meglio l’ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza, si riporta che il comma 2 dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici è oggetto di deroga, fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazione) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con modificazione nella Legge 29 luglio 2021 n. 108:
“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.
• Per maggiore chiarezza si riportano anche i commi 2, 3, 4 dell’art. 1 del D.L. 76/2020, in particolare le modifiche apportate dal D.L. 77/2021 convertito con modificazione nella Legge 29 luglio 2021 n. 108.
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. [Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province].
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“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.
La Provincia di Monza e della Brianza gestisce:
− tutte le procedure di gara richieste dai Comuni fino a 6000 abitanti;
− tutte le gare sopra soglia comunitaria riferite a:
⮚ forniture e servizi da € 215.000,00;
⮚ servizi sociali (considerando quale soglia comunitaria la medesima fissata per le forniture ed i servizi);
⮚ lavori da € 150.000,00;
⮚ lavori di manutenzione ordinaria da € 1.000.000,00;
⮚ gare aggregabili per oggetto (procedure gestite in modalità multi-lotto);
⮚ concessioni con valore stimato da € 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Contratti;
⮚ tutte le procedure di gara afferenti alle opere PNRR E PNC;
• che la convenzione è aperta all’adesione di:
− Comuni appartenenti alla Provincia o ad altre Province;
− altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica;
− Società di capitali in cui sia rappresentata la Provincia
che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. In tal caso l’Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione. La quota annua di adesione da parte di Comuni di altre Province è pari alla quota dovuta in base alla fascia demografica maggiorata del 100% (cfr. tabella 1);
• che la Centrale Unica di Committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto del Comune aderente che ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto: delibera n. 8 del 25/02/2022.
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CONSIDERATO CHE
• attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale;
• attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
• tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse (umane, finanziare e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
• la costituzione di una Centrale Unica di Committenza è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
• il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 26/2015 del 22 ottobre 2015, aggiornata con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il primo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
• il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 52 del 11/05/2017 e n. 88 del 26/07/2018, ha deliberato gli schemi di accordi di collaborazione con i Comuni aderenti alla CUC MB, finalizzati alla parziale utilizzazione in assegnazione temporanea (distacco) di dipendenti dei Comuni per l’espletamento di gare rientranti nelle richieste di fabbisogno;
• a seguito della scadenza della Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione con deliberazione n. 38 del 6/12/2018, successivamente aggiornato con i Decreti Deliberativi Presidenziali n. 2 del 16/01/2020 e n. 148 del 22/12/2020, per l’adeguamento alle modifiche normative intervenute;
• è giunto a compimento il percorso per la certificazione della Centrale Unica di Committenza, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, avente ad oggetto la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per i Comuni e le aziende in convenzione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premessa
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.
ART. 2 – Oggetto della Convenzione
2.1 La presente convenzione regola, così come previsto dall’art. 4, comma 1 del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza (di seguito, per brevità, CUC MB), che opera ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del Codice dei Contratti 2, dell’art. 13 della Legge n. 136/2010, e gli Enti aderenti;
2.2 La CUC MB è costituita nell’ambito della struttura organizzativa della Provincia di Monza e della Brianza, con sede presso la stessa Provincia di Monza e della Brianza in Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxx. La Provincia mette a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento della convenzione.
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Sono di competenza della CUC MB, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di affidamento:
• di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Codice dei Contratti per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 150.000,00 e a € 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;
• di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Codice dei Contratti, per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 139.000,00 nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (ARIA S.p.A./SINTEL);
• di concessioni con valore stimato da € 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Contratti.
ART. 3 – Soggetti
3.1 La CUC MB non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente/Società aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima CUC MB, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti dell’Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
3.2 I singoli Comuni/Enti/Società aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
ART. 4 – Funzioni
4.1 Nell’esercizio delle funzioni la CUC MB svolge le proprie attività per l’acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dal Codice dei Contratti, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese;
4.2 Per i Comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, in casi particolari previamente concordati con la CUC MB e compatibilmente con la programmazione della CUC stessa, potrà, comunque, essere richiesto l’espletamento delle procedure sotto soglia comunitaria di cui all’art. 2.2. La CUC MB, al fine
• 2 l’art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti non trova applicazione fino al 30/06/2023 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazione della Legge 29 luglio 2021 n. 108, salvo che per le procedure di gara afferenti alle opere PNRR e PNC.
di facilitare l’attività degli Enti aderenti nell’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, metterà a loro disposizione il proprio elenco aperto di operatori economici creato e aggiornato periodicamente.
4.3 La CUC MB gestisce tutte le procedure di gara, anche sotto soglia comunitaria, richieste dai Comuni fino a 6000 abitanti.
Art. 5 – Attività e servizi di competenza della CUC MB
5.1 La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate, anche in parte, dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario;
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5.2 Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l’ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione – anche negoziate ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, come novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con modificazione nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, di lavori, servizi e forniture, disciplinate, anche in parte, dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000;
5.3 L’ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;
c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti;
d) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
e) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’art. 1 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
f) alle procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara (“CIG”), con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 25 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“A.N.A.C.”) n. 4/2011.
5.4 La CUC MB cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) supporta l’individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l’adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Comuni/Enti/Società Aderenti;
b) supporta il comune nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo);
c) redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la CUC MB potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’Ente aderente;
d) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori, nel rispetto delle linee guida ANAC e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri sono a carico del Comune/Ente/Società aderente - e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale; qualora sia richiesta facoltativamente la presentazione di una terna, ciò vale anche per i subappaltatori dichiarati;
f) supporta il Comune/Ente aderente, se richiesto, nella definizione della percentuale di subappalto e nella motivazione della sua eventuale limitazione o divieto, nel rispetto delle nuove disposizioni contenute nel D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/20213;
g) per quanto attiene la valutazione dell’anomalia dell’offerta:
− quando opera l’esclusione automatica, procede autonomamente la CUC MB nel rispetto del disposto dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8 del Codice dei Contratti;
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− nei casi in cui corra l’obbligo di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, la CUC MB provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP del Comune/dell’Ente aderente per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP del Comune/dell’Ente aderente, ricevute le spiegazioni fornite dall’offerente, richiede il supporto della Commissione giudicatrice e ove tali spiegazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia, il RUP unitamente alla Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l’operatore economico. Rimane comunque ferma in capo al RUP del Comune / Ente aderente la competenza a verificare la congruità dell’offerta autonomamente senza il supporto della Commissione;
h) adotta la determinazione di “proposta di aggiudicazione”, fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP del Comune/dell’Ente aderente anche con il supporto della Commissione giudicatrice, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l’esito infruttuoso della procedura di gara o negativo in caso di offerte non ammissibili o anomale. Completate tali procedure, la CUC MB trasmette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all’Ente aderente, ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione a carico del medesimo Ente aderente;
i) stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l’attività della CUC MB;
j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;
k) promuove l’informazione e l’aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di lavori, servizi e forniture, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.;
l) mette a disposizione dei Comuni/Enti aderenti, su richiesta, gli esiti delle verifiche ex art. 80 del Codice dei Contratti pubblici riguardanti gli operatori economici risultati aggiudicatari nelle procedure di gara gestite dalla CUC MB;
m) mette a disposizione dei Comuni/Enti aderenti l’elenco dei professionisti, in fase di formazione, per la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata.
5.5 La CUC MB attiva le procedure di gara, di norma, entro 18 gg., dalla ricezione della documentazione di cui al successivo art. 6, previa verifica della completezza, chiarezza e regolarità della stessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell’Ente aderente e procede a:
3 A decorrere dal 1° novembre 2021 è prevista l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS, la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’individuare i limiti al subappalto sulla base dei parametri indicati dalla norma, nonché la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.
a. richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile del Procedimento di gara;
c. richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
d. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando e la documentazione di gara sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., sulla GUUE, sulla GURI, sui quotidiani nazionali e locali, sul portale web della Provincia di Monza e della Brianza – sezione CUC MB, sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge;
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e. fornire agli operatori economici interessati le informazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuna procedura di gara, previa collaborazione dell’Ente aderente per le richieste di carattere tecnico, mediante il canale di comunicazione presente sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. ed il portale web della Provincia di Monza e della Brianza – sezione CUC MB;
f. nominare la Commissione di gara, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
g. fornire il supporto al RUP, per la verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
h. redigere i verbali di gara e pubblicare i relativi estratti, laddove previsto dalla normativa vigente;
i. predisporre e adottare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
x. xxxxxxxxxx, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed i suoi delegati, utilizzando il sistema AVCPass presente sul portale web di ANAC;
k. curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando;
l. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell’Ente aderente;
m. gestire i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dalla L. 190/2012 per la parte di competenza.
5.6 Sono di competenza della CUC MB tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e precisamente:
- stabilire il termine di presentazione delle offerte;
- redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l’Ente aderente degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
- procedere all’ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
- effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici
5.7 Tutte le comunicazioni e i provvedimenti aventi rilevanza esterna vengono effettuate tramite il portale web – sezione CUC MB - e l’Albo Pretorio della Provincia di Monza e della Brianza nonché tramite il portale web di Sintel ARIA S.p.A.
5.8 La CUC MB può fare ricorso all’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi istituito presso la Provincia di Monza e della Brianza o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (ARIA S.p.A., MEPA).
5.9 Per l'utilizzo degli strumenti di e-procurement (ARIA S.p.A./SINTEL), la CUC MB si rende disponibile a fornire la necessaria formazione agli Enti richiedenti.
Art. 6 – Attività di competenza del Comune aderente
6.1 L’adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla CUC MB di Monza e della Brianza lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.
6.2 Restano di competenza del singolo Comune/Ente Aderente:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del Codice dei Contratti pubblici;
b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
c) per i lavori: la redazione e l’approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici, ivi compreso lo schema di contratto e il CSA, che ne costituiscono il presupposto con l’esatta indicazione delle relative categorie SOA e classifiche che compongono l’oggetto dell’appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;
d) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all’individuazione dell’oggetto dell’appalto;
e) il provvedimento di approvazione del progetto;
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f) l’acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito alla procedura di gara che si intende attivare, del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla CUC per la gestione della procedura di gara;
g) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
h) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
i) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente, sono approvati i documenti di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara), vengono individuate le motivazioni relative all’eventuale limitazione del subappalto e viene delegata espressamente la CUC MB per l’espletamento della procedura di gara;
j) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla CUC MB delle spese di pubblicazione, del contributo ANAC e dei compensi per eventuali membri esterni;
k) il provvedimento di aggiudicazione e di aggiudicazione efficace;
l) le comunicazioni ex art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti che possono essere inviate ai destinatari tramite la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. avvalendosi, a richiesta, della collaborazione della CUC MB;
m) la redazione dello schema di contratto;
n) la gestione dei rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;
o) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti;
p) il procedimento di valutazione di congruità dell’offerta anomala, da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice;
q) l’affidamento della direzione dei lavori;
r) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell’appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
s) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere.
6.3 Su richiesta, l’Ente Aderente comunica alla CUC MB ed alla Prefettura di Monza/di competenza (per i Comuni di altre province) ogni informazione utile relativa all’esecuzione del contratto.
6.4 In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti esperti esterni da inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente Aderente.
6.5 Restano a carico dell’Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell’ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi.
6.6. L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.
6.7. Compete inoltre all'Ente aderente la fase relativa all’esecuzione e gestione del contratto:
a) stipula del contratto,
b) consegna,
c) collaudo,
d) contabilità,
e) pagamenti corrispettivi,
f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori all’ANAC;
g) versamento, a favore della Provincia di Monza e della Brianza, della quota attinente le spese di gestione della CUC MB.
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Art. 7 – Programmazione dei lavori
7.1 La CUC MB programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti a mezzo piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. entro la prima metà del mese di marzo di ogni anno. Successivamente, la CUC MB aggrega ed approva i fabbisogni presentati, dandone comunicazione agli Enti aderenti.
7.2 L'Ente aderente trasmette alla CUC MB, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio di ogni anno, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Successivamente informa la CUC MB delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione con impatto sul fabbisogno già trasmesso.
Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile del Procedimento di gara
8.1 L’Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla CUC MB.
8.2 L’attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
8.3 L’atto con il quale si chiede alla CUC MB di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l’indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l’impegno all’erogazione di tutte le somme spettanti alla CUC MB.
8.4 L’affidamento alla CUC MB delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP dell’Ente aderente.
8.5 Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l’altro:
a) comunicare alla CUC MB, al massimo entro 30 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d’urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatte salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);
b) trasmettere tempestivamente alla CUC MB l’atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, con tutti gli elaborati progettuali e l’indicazione del programma da cui risulta l’opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC in formato .pdf firmato digitalmente;
c) procedere al versamento della quota di adesione alla CUC MB;
d) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell’ANAC, quelle
concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 12 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente aderente.
8.6 ferme restando le competenze del RUP comunale, il Responsabile del procedimento di gara, gestito dalla CUC MB, è il Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza.
Art. 9 – Commissione giudicatrice.
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9.1 La Centrale Unica di Committenza nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuando gli esperti da inserire nella commissione giudicatrice, mediante il proprio elenco di professionisti istituito ad hoc (componenti esterni) oppure tra esperti interni alla CUC MB o ai Comuni/Enti facenti parte della CUC MB, nel rispetto del principio di rotazione4.
9.2 La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario esperto da parte dei dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla CUC MB, è autorizzata dall’Ente di provenienza e svolta nell’ambito dell’orario di lavoro senza diritto a compensi aggiuntivi.
9.3 Ai sensi del novellato comma 2 dell’art. 77 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni5.
9.4 Per le procedure di gara espletate a favore dei Comuni/Enti aderenti in cui non è prevista la dirigenza, può essere chiamato a svolgere la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice un funzionario titolare di Posizione Organizzativa di uno dei Comuni/Enti aderenti o della stessa Provincia di Monza e della Brianza, nel caso di impossibilità o impedimento del dirigente di riferimento della CUC MB.
Art. 10 – Accordi di collaborazione CUC MB – Comune aderente
10.1 Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, i Comuni aderenti alla CUC MB possono sottoscrivere un accordo per il distacco di personale comunale, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l’espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell’interesse del Comune di appartenenza.
Art. 11 – Contenzioso
11.1 Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla CUC MB in base alla presente convenzione sono di competenza della Provincia di Monza e della Brianza, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla CUC MB.
11.2 Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione sono poste a carico della CUC MB, salvo il caso in cui la soccombenza sia stata
4 Nel merito si richiama la Nota operativa Anci con su: “Nomina commissari di gara ex artt. 77 e 78 decreto legislativo
n. 50/16 e ss.mm.ii” del 10/01/2018, secondo la quale “Nel caso di Comuni non capoluogo di provincia che ricorrono alle forme aggregative di cui all’art 37 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti, sono considerati interni alla stazione appaltante i commissari di gara, scelti tra i dipendenti dei diversi enti aggregati, anche nell'ipotesi in cui non sia stato perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative, ma a condizione che si sia deliberato di dar vita a tali forme aggregative”.
5 Modifica introdotta dall’art. 53 comma 5 lett. c) del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108
determinata da atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal singolo Ente aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara.
Art. 12 – Rapporti finanziari
12.1 Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti.
12.2 Il costo a carico di ciascun Comune/Ente aderente è annuale ed è così determinato;
a) per i Comuni è rapportato alla dimensione demografica,
b) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa,
come risultante dal prospetto allegato alla presente convenzione (Tabella 1).
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12.3 Ciascun Comune/Ente aderente riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti, per i compiti svolti dal personale della CUC MB nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara.
12.4 Gli importi indicati nei precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corrisposti dai Comuni/dagli Enti Aderenti a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.
12.5 In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l’importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
12.6 Per quanto attiene l’incentivo dovuto al personale ai sensi dell’art. 113, comma 5 del Codice dei Contratti nella misura stabilita dall’art. 12, comma 3 della presente convenzione, esso dovrà essere corrisposto alla Provincia entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero non abbia avuto esito infruttuoso.
12.7 Restano a carico del Comune/dell’Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell’ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura ivi compreso quanto previsto dall’art. 12, comma 4 della presente convenzione, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Comune/ Ente Aderente.
12.8 Entro il 31 marzo di ogni anno, la CUC MB predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Comune/Ente Aderente.
Art. 13 – Conferenza dei Sindaci
13.1 I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza o suo delegato, quale sede di confronto e consultazione per:
a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
b) monitorare l’attività, l’andamento economico e i risultati della Centrale Unica di Committenza, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
13.2 La Conferenza dei Sindaci, convocata dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, provvede inoltre ad adottare le decisioni di indirizzo con riguardo agli aspetti economico finanziari relativi alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale Unica di Committenza.
13.3 Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 14 – Durata della convenzione
14.1 La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell’Ente Aderente alla CUC MB.
Art. 15 – Recesso
15.1 Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.
15.2 In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro-quota.
15.3 In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
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Art. 16 – Prevenzione della corruzione
16.1 Le attività della CUC MB sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nonché dell’Accordo per la regolarità e sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della provincia di Monza e della Brianza, per i soli lavori, sottoscritto con la Prefettura di Monza.
16.2 La CUC MB può definire, d’intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
16.3 In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla CUC MB, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dal proprio Ente.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
17.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell’oggetto della presente convenzione è la Provincia di Monza e della Brianza via Grigna n. 13 Monza, in persona del Presidente pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse alla prestazione di CUC MB, per la durata della convenzione ex art. 14.
17.2 Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dall’art. 11 della convenzione in materia di contenzioso, il titolare tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e comunque per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.
17.3 Il titolare alla conclusione del rapporto consente la portabilità dei dati concessi su dispositivo mobile facilmente leggibile.
17.4 I privati hanno diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, nell’ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente atto. Il titolare si obbliga a custodire i dati per il solo tempo necessario e il trattamento sarà effettuato dalla Provincia per il tramite della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, incaricata Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, che li tratta assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.
17.5 I dati sono trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione. Il soggetto incaricato informa l’interessato che ha diritto in ogni momento
di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all’oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo dei dati.
17.6 Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.
Art. 18 Norma di rinvio / Esenzione bollo
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18.1 Per i Comuni/Enti aderenti per i quali la convenzione in essere, approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 22/10/2015 e aggiornata da ultimo con Decreto deliberativo presidenziale n. 148 del 22/12/2020, ha validità residua e scadenza successiva all’01/01/2022, si stabilisce di addivenire a recesso concordato con decorrenza dalla data della sottoscrizione della nuova convenzione.
18.2 Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.
18.3 Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.
PER IL COMUNE ADERENTE PER LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
XXXXXXX 0
XXXXXXXXX XX XXXXX X XXXXX XXXXXXX
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1) QUOTA FISSA ANNUA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E DELLA BRIANZA (comprensiva dei costi relativi all’acquisto di software, di formazione dedicata, di accessi a banche dati specializzate e per spese generali) | QUOTA ANNUA |
Comuni fino a 6000 abitanti | € 500,00 |
Comuni da 6001 a 15000 abitanti | € 2.000,00 |
Comuni da 15001 a 25000 abitanti | € 3.000,00 |
Comuni oltre 25000 abitanti | € 5.000,00 |
Comuni non in provincia di Monza e della Brianza | Importo appartenente alla fascia demografica maggiorato del 100% |
Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica | € 2.000,00 |
Società di capitali di cui fa parte la Provincia | € 20.000,00 |