COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA
COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA
PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo COMUNE DI GROSSETO
QUESTURA
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
Grosseto, 13 aprile 2021
PREMESSO CHE
- il Comune di Grosseto ha realizzato, nel corso degli anni, un Sistema integrato di videosorveglianza comunale (SIVC), attraverso la progressiva attivazione di telecamere presenti sul territorio locale, ottimizzate anche per la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito (cosiddetto sistema “Targamanent”);
- in data 15 novembre 2018 il Prefetto e il Sindaco di Grosseto hanno sottoscritto:
• il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana -Patto per Grosseto sicura 2018-, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di implementazione del SIVC per contribuire, con altre forme di prevenzione, ad una più efficace azione di controllo del territorio e di contrasto di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
• il Protocollo d’intesa per la gestione del sistema comunale di videosorveglianza, con validità biennale;
- i progetti più recenti relativi allo sviluppo del predetto SIVC sono stati esaminati ed approvati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), valutandone favorevolmente l’essenziale utilità anche per le Forze di Polizia statali a competenza generale, che in una fase di prima sperimentazione hanno potuto avvalersene attraverso un collegamento dedicato a fibre ottiche e un computer di proprietà comunale, installato presso le Sale operative di Questura e Comando provinciale dei Carabinieri;
- in data 12 febbraio 2021 è stato sottoscritto tra Prefetto e Sindaco il nuovo Patto per la sicurezza urbana, che prevede anche un rinnovato atto aggiuntivo in materia di videosorveglianza, con possibilità di definire tra Comune e Forze di polizia collegate al SIVC un accordo di contitolarità del trattamento dei dati rilevati dal sistema;
- a gennaio 2021, ad esito della fase sperimentale del collegamento del SIVC con Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri, si è preso atto delle valutazioni favorevoli espresse, in seno all’apposito Gruppo di lavoro, dai referenti delle stesse Forze di polizia sulla preminente utilità di tale collegamento per le specifiche finalità istituzionali;
- acquisito, nella seduta del CPOSP del 18 febbraio u.s., il parere favorevole del Sindaco di Grosseto, del Questore e del Comandante Provinciale dei Carabinieri sul testo del presente Protocollo, con specifico riguardo all’esigenza di prevedere, in linea con le più recenti normative in materia di protezione dei dati personali, la contitolarità del trattamento dei dati del SIVC.
CONSIDERATO CHE
- il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ha previsto all’articolo 26 che nel caso siano due o più soggetti a determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi sono da configurare quali “Contitolari” del trattamento, con ripartizione delle responsabilità - secondo il principio di accountability, richiamato anche dal Considerando 79 del medesimo Regolamento - da definire in modo trasparente in un accordo interno;
- la contitolarità trova riferimento anche nell’art.17 del D. Lgs. 18 maggio 2018 n.51, attuativo della Direttiva UE 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- nelle Linee-guida del 2 settembre 2020, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, vengono fornite specifiche indicazioni in materia di contitolarità del trattamento dei dati.
VISTI
- gli artt. 117, co.2, lett. h) e 118 della Costituzione;
- il Regio Decreto 18 luglio 1931, n. 733 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- la Legge 1 aprile 1981, n. 121, con successive modifiche e integrazioni (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza);
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale);
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Accordi tra pubbliche amministrazioni);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l’art.1, co.439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (conferimento al Ministro dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini);
- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con L. 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città; l’articolo 5 prevede la possibilità per il Prefetto ed il Sindaco di individuare, mediante appositi patti, interventi per la sicurezza urbana);
- la Legge della Regione Toscana 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza integrata e Polizia locale);
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dai personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati- RGPD);
- il D.P.R. 15 gennaio 2018, n.15 (Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia);
- il D. Lgs. 18 maggio 2018, n.51 (Attuazione della Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio);
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 maggio 2012 (Delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell’articolo 1, comma 439, della Legge n. 296/2006);
- la Direttiva del Ministro dell’Interno del 30 aprile 2015 (Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio);
- le Direttive del Ministero dell’Interno datate 6 agosto 2010, 2 marzo 2012, 29 novembre 2013 e 8 febbraio 2015 (in materia di videosorveglianza);
- la Direttiva del Ministro dell’Interno datata 18 luglio 2017 (Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana);
- la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato n.1065 del 12 gennaio 2018 (Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti- S.C.N.T.T. - Linee di indirizzo);
- la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del 21 gennaio 2020 n. 3517 relativa all’Accordo quadro sottoscritto in data 9 gennaio 2020 dal Ministero dell’Interno con ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità dei centri urbani;
- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata del 24 gennaio 2018, approvate in sede di Conferenza Unificata;
- le Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 26 luglio 2018.
DATO ATTO CHE
il 12 febbraio 2021, acquisito l’avviso favorevole del Ministero dell’Interno, è stato sottoscritto tra Prefettura e Comune il Patto per la sicurezza urbana “Grosseto Sicura 2021”;
in data 15 novembre 2018 tra Prefettura e Comune è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la gestione del sistema comunale di videosorveglianza, con validità biennale;
che il Ministero dell’Interno, con nota n. 26112 del 12 aprile, ha espresso il proprio favorevole avviso al rinnovo del presente Protocollo, con le modifiche ed integrazioni apportate.
PREFETTURA-U.T.G. DI GROSSETO – COMUNE DI GROSSETO QUESTURA DI GROSSETO – COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI GROSSETO
Nella condivisione di quanto esposto in premessa e nel pieno rispetto delle normative citate e delle specifiche attribuzioni, le Parti si impegnano ad attenersi e ad attuare quanto disciplinato nel presente Protocollo.
Le determinazioni assunte con la sottoscrizione del presente Protocollo ai fini della contitolarità del trattamento dei dati costituiscono, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, oggetto dell’accordo interno finalizzato a disciplinare l’ambito di azione e di responsabilità dei contitolari, che trova applicazione solo nei confronti dei soggetti che esercitano un ruolo attivo in termini di trattamento dei dati personali.
ART. 1
FINALITÀ
1. Le Parti, in attuazione del principio di leale collaborazione, si impegnano a condividere in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica analisi e valutazioni in materia di politiche di sicurezza urbana.
2. Le Parti:
- nel rinnovare i contenuti del Protocollo d’intesa sul sistema di videosorveglianza del 2018, intendono rafforzare l’efficace sinergia nell’azione di controllo del territorio anche attraverso la condivisione del SIVC tra Comune, Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri, per consentirne l’utilizzo diretto e completo anche da parte delle Forze di Polizia statali aderenti al presente Protocollo, che potranno fruire altresì delle successive implementazioni di applicazioni e del software gestionale in relazione al costante progresso tecnologico, nel pieno rispetto della tutela dei dati sensibili trattati e per le precipue finalità istituzionali;
- confermano la necessità di strategie congiunte volte a innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini ed a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo il razionale impiego delle Forze di polizia per far fronte alle specifiche esigenze del territorio;
- si propongono, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di sicurezza urbana nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’utilizzo del SIVC per le seguenti finalità:
a. prevenzione dei fatti criminosi, attraverso un'azione di deterrenza determinata dalla presenza di telecamere installate in aree pubbliche;
b. supporto all’attività investigativa e di repressione dei fatti delittuosi, commessi nelle zone controllate dalle telecamere, attraverso l’accesso agli specifici dati assicurati dal Sistema;
x. xxxxxxxxx, tramite la visione diretta, di zone determinate, in quanto interessate da particolari situazioni di criticità ovvero da eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per l'incolumità dei cittadini, ivi compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile;
d. incremento della percezione di sicurezza delle persone, anche attraverso una efficace comunicazione pubblica delle zone sottoposte a videosorveglianza;
- convengono che, per le anzidette finalità, rappresenta snodo fondamentale di interconnessione tecnologica tra le Sale operative delle Forze di polizia e del Comando di Polizia municipale il progetto - approvato dal Prefetto di Grosseto a seguito di esame nella seduta del C.P.O.S.P. dell’1 ottobre 2020, per il quale è stato acquisito il favorevole avviso della competente Direzione centrale del Dipartimento delle Pubblica Sicurezza - di integrazione del sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe, denominato Targamanent, con il Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- si impegnano a verificare di seguito la possibilità di realizzare un’anagrafe delle telecamere attivate in ambito urbano da operatori economici e soggetti privati, in modo da consentire alle Forze di polizia di conoscere tempestivamente la localizzazione di tali impianti ed i relativi referenti.
ART. 2
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA
1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere di tipo fisso e/o brandeggiabile, adatte alla videosorveglianza di spazi pubblici, connesse in apposita rete ed idonee a trasmettere immagini visionabili da centri di controllo collocati presso la Centrale Operativa della Polizia locale e le Sale operative delle Forze di polizia aderenti al presente Protocollo.
2. Le telecamere sono attive h24 e trasmettono i dati ad un centro di gestione che registra e conserva per 7 giorni le immagini registrate, con cancellazione automatica alla scadenza del periodo, fatti salvi i casi in cui ne sia consentita ulteriore conservazione.
3. Per garantire un’azione tempestiva ed efficace delle Forze di polizia in situazioni emergenti, i collegamenti con le Sale/Centrali operative vengono definiti, indipendentemente dalle tecnologie applicate, in considerazione dell’articolazione organizzativa e funzionale delle singole Forze di polizia e dimensionati sulle risorse disponibili e sulle complessive esigenze di sicurezza del territorio.
4. La diretta visualizzazione di immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative può essere mantenuta nei soli casi, rigorosamente limitati, riconducibili ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di polizia giudiziaria.
5. Salvo che per gli obiettivi istituzionali o di interesse strategico per la sicurezza primaria, l’attività di gestione e controllo degli apparati di videosorveglianza è svolta dalla Polizia locale.
ART. 3
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione interessati dal trattamento.
2. Nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, l’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità definite nel presente Protocollo, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando, quando non strettamente necessario, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono stabilite secondo le indicazioni che emergono in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all’art. 4 della L.20.5.1970, n. 300, per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. L’uso dei dati personali non richiede il consenso degli interessati, in quanto attinente allo svolgimento di funzioni istituzionali, soggette alla normativa vigente in materia di privacy con apposita regolamentazione.
ART. 4
CONTITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
1. Il Comune, la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri, condividendo le finalità indicate all’articolo 1 e in relazione ai rispettivi ambiti istituzionali, assumono con la sottoscrizione del presente Protocollo la contitolarità del trattamento dei dati rilevati dal SIVC, in osservanza a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni richiamate in premessa.
2. Il Comune rimane proprietario esclusivo del SIVC, del collegamento a fibre ottiche e dei relativi computer installati presso le Sale operative delle Forze di Polizia aderenti al Protocollo, nonché responsabile delle connesse attività di installazione, gestione e manutenzione, delle quali si assume l’onere economico;
3. Il Comune di Grosseto, benché il SIVC persegua finalità di interesse pubblico che ai sensi della normativa vigente esimono gli stessi contitolari a richiedere il consenso agli interessati, può affiggere apposita segnaletica permanente nelle vie di accesso ad aree in cui sono attive le telecamere, ove non ostino ragioni di tutela della sicurezza pubblica ovvero di prevenzione, accertamento e repressione di reati.
4. Tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 sono gestite, per conto e nell’interesse di tutti i contitolari, dal Comune di Xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxx,0 xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx, con la supervisione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx) nei limiti ed alle condizioni stabilite nella relativa nomina. Rimane ferma la possibilità, per l’interessato, di esercitare i propri diritti previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento a ciascun contitolare del trattamento.
5. All’interessato vanno fornite tutte le informazioni e le comunicazioni dovute ai sensi di legge, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, tramite qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, e se possibile con le stesse modalità della richiesta.
6. I Contitolari si impegnano, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e delle funzioni
esercitate:
✓ a porre in essere tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e di ogni altra disposizione normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
✓ ad attuare e mantenere, anche in caso di utilizzo di nuove tecnologie, un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei ed a strumenti, mezzi digitali ed informatici utilizzati;
✓ a collaborare per le valutazioni di impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali, nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 35 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 51/2018;
✓ a valutare l’adeguato livello di sicurezza, tenendo conto dei rischi di data breach, da intendersi quale violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
7. Titolare del trattamento per la gestione di eventuali data breach è il Comune di Grosseto, che si attiene alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati. Ciascun contitolare deve pertanto comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali casi di data breach, per la valutazione congiunta di quanto verificatosi e per le eventuali comunicazioni al Garante ed agli interessati.
8. Il Comune, ai sensi dell’art.33 del Regolamento UE 2016/679, notifica la violazione all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore, va corredata dai motivi del ritardo. Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679 qualora l’evento sia suscettibile di presentare un rischio elevato per diritti e libertà fondamentali il Comune, senza ingiustificato ritardo, informa l’interessato della violazione.
9. Il Comune assicura la periodica formazione degli operatori della Polizia locale e delle Forze di polizia statali autorizzati ad avvalersi del SIVC, anche in relazione alle nuove potenzialità del sistema a seguito di implementazione di applicazioni e software gestionale.
10. L’implementazione o sperimentazione di ulteriori funzionalità del sistema deve essere preventivamente oggetto di specifiche valutazioni e di condivisione da parte dei Contitolari.
11. Le funzioni riconducibili alla Prefettura sono circoscritte all’attività di coordinamento e di promozione dell’efficacia del presente Protocollo, con espressa esclusione di qualsiasi attività classificabile quale “trattamento dei dati personali”, non avendo alcun accesso al SIVC ed ai relativi dati raccolti.
ART. 5
RESPONSABILE
1. Ciascun Contitolare designa il Responsabile autorizzato a trattare i dati, il quale è tenuto a vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle istruzioni impartite dallo stesso Contitolare.
2. Il Responsabile garantisce l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati.
3. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente e formalmente specificati nel provvedimento di designazione nell’incarico.
4. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le password per l’utilizzo del sistema.
5. I Responsabili designati da ciascun Contitolare cooperano per ogni esigenza finalizzata ad ottimizzare l’utilizzo congiunto del SIVC.
ART. 6
INCARICATI
1. Gli Incaricati sono autorizzati dal Contitolare o dal Responsabile a compiere operazioni di trattamento, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute, e comunque sempre in conformità alle specifiche credenziali di autorizzazione all’accesso.
2. Con l’atto di designazione da parte del Titolare o del Responsabile, ai singoli Incaricati vengono impartite puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.
3. Gli Incaricati sono istruiti in merito al corretto uso del sistema, alle disposizioni della normativa di riferimento ed ai contenuti del presente Protocollo.
Art. 7
ACCESSO AL SISTEMA
L’accesso al sistema è consentito esclusivamente a Responsabili e Incaricati, ciascuno abilitato per il relativo livello, ai quali è assegnata una password individuale dall’Amministratore di Sistema.
Art. 8
Procedure per accesso ed estrapolazione di registrazioni e informazioni
1. Le procedure di accesso alle immagini registrate possono essere attivate con riguardo a:
- atti criminosi/illeciti denunciati ovvero rilevati direttamente dagli operatori di polizia durante lo svolgimento delle proprie attività o visionando le immagini registrate dalle telecamere nell’esercizio delle proprie funzioni;
- attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria;
- motivi di sicurezza urbana nonché di ordine e sicurezza pubblica
2. Ogni operazione è loggata dal sistema. La durata di conservazione nel sistema del file di LOG è di 1.095 giorni continuativi. I relativi files sono conservati sul server del sistema, collocato presso il Comando della Polizia locale. L’accesso è consentito solo all’ Amministratore di Sistema.
3. L’estrapolazione e l’esportazione dei dati sono sempre tracciate dagli incaricati con funzioni di polizia giudiziaria, che prendono in custodia il dato ed il relativo materiale, assumendosene le conseguenti, specifiche responsabilità individuali.
4. Il personale autorizzato della Polizia locale e delle singole Forze di Polizia è abilitato ad operare autonomamente per la visione dei dati in tempo reale o registrati, a brandeggiare e ad utilizzare le singole telecamere, scaricando anche il dato di interesse presso le singole e rispettive postazioni abilitate. Per eventuali prenotazioni di utilizzo di una singola telecamera in relazione ad una esigenza specifica, è attivato un database condiviso, gestito dalla Polizia locale. In caso di necessità, la priorità di utilizzo è valutata d’intesa tra gli operatori.
5. In caso di rilevazione di immagini concernenti ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza e della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l’Incaricato o il Responsabile ne dà comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, curando al contempo la conservazione delle immagini su appositi supporti.
ART. 9
SICUREZZA DEI DATI
I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche
accidentale, accesso non autorizzato o trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta.
ART.10 CABINA DI REGIA
Nell’ambito della Cabina di regia prevista dal Patto per la sicurezza urbana, coordinata da un
delegato del Prefetto e composta dai rappresentanti del Comune, delle Forze di polizia e della Polizia locale, si procederà anche a:
- monitorare periodicamente l’efficacia del SIVC;
- proporre, per le valutazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ipotesi di implementazione ed ottimizzazione del sistema;
- esaminare congiuntamente aspetti relativi all’attuazione del presente Protocollo, anche con riguardo ad eventuali criticità ai fini della contitolarità del trattamento dei dati che non hanno trovato diretta soluzione tra Comune e Forze di polizia.
ART. 11
DURATA E VERIFICHE
1. Il Protocollo, sottoscritto digitalmente ai sensi di legge, ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
2. Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, ad un anno dalla sottoscrizione si procede ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione, anche ai fini di aggiornamento e modifiche condivise, per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati. Resta fermo che i Contitolari si impegnano a modificare senza indugio l’accordo interno di contitolarità per garantirne se necessario l’attualità e l’allineamento alle novità legislative.
IL COMANDANTE PROVINCIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI XXXXXXXX XXXXXXXX
IL QUESTORE
XXXXXXXX XXXXXXXX
IL SINDACO DEL COMUNE DI GROSSETO
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
IL PREFETTO
XXXXX XXXXXXXX