DECRETO
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXXX
xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
nominato con decreto del Direttore Generale
n. 113 del 13 febbraio 2020
N. 1104 DEL 30/10/2020
AVENTE AD OGGETTO:
Regolamento Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lsg 50/2016 “codice dei contratti pubblici” - Approvazione.
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:
del Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx del Direttore Sanitario dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
del Direttore dei Servizi Sociosanitari xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
pag. 1 di 3
OGGETTO: Regolamento Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lsg 50/2016 “codice dei contratti pubblici” - Approvazione.
VISTO il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 214/24/UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporto e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materi di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
CONSIDERATO che il nuovo Codice dei Contratti, sopra richiamato, all’art. 113 prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs n. 163/2006, ora abrogata).
PRECISATO che le parti pubblica e sindacale hanno sottoscritto in data 2 ottobre 2020 l’ipotesi di accordo integrativo aziendale che definisce i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
DATO ATTO che la stessa ipotesi di accordo integrativo aziendale del 2 ottobre 2020 contenente i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al c.3 art. 113 del D.lgs n. 50/2016, è stata sottoposta al controllo del Collegio sindacale come previsto dagli artt. 40 c.3 sexies e 40bis c.1 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., e che lo stesso Collegio sindacale in data 28 ottobre 2020 ha espresso parere favorevole.
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Soc Gestione risorse umane di ASUFC nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali dell’Ente, l’assenza di conflitto di interessi, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;
D E C R E T A
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:
1) approvare il “Regolamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs n. 50-2016 “codice dei contratti pubblici”, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;
2) dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli atti conseguenti;
3) di trasmettere il presente provvedimento alle OOSS e alla RSU aziendale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente Il Direttore Amministrativo
xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Sanitario
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore Generale sostituto
xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Allegati:
GRU_RG_24 - incentivo funzioni tecniche art 113.pdf
1
Uffici notificati:
Gestione Risorse Economico Finanziarie |
Gestione Risorse Umane |
Direzione Sanitaria |
Direzione Amministrativa |
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/10/2020 12:31:27
IMPRONTA: 19B647754427B7CD3D57F8FEA44BED6A7BF3FA00335D1142B8596745BA187391 7BF3FA00335D1142B8596745BA187391B9674990EC6675113AEB0D695E7221F1 B9674990EC6675113AEB0D695E7221F1FA355DFC578C6039E85CADC12F526006 FA355DFC578C6039E85CADC12F52600603091A1B2CFF90278CBA933D73FFF85D
NOME: XXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/10/2020 14:09:42
IMPRONTA: 1A814608C4031745D82F059258A5AA0C4DB5FB46AD00EDBF7479E4780B8F548F 4DB5FB46AD00EDBF7479E4780B8F548F4A89902EAC8033BFD53B81586EA07664
4A89902EAC8033BFD53B81586EA07664293624A2E3B215FA21D8EB9E03EA3AC2
293624A2E3B215FA21D8EB9E03EA3AC2633FC9B000495BF453C00ACA998E6BE1
NOME: XXXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/10/2020 15:00:35
IMPRONTA: 9C9136A890A9C8A5B795B2F27F4F2203F7E186203D9F812E6960D7F318C7FA54 F7E186203D9F812E6960D7F318C7FA54081A4BBD8AD533AB5FF8B45AD97E3CF0 081A4BBD8AD533AB5FF8B45AD97E3CF0EF4E478C51B97A9C653B47CB486B6210 EF4E478C51B97A9C653B47CB486B62101A310DD0D2D0183FDBEA754EDBCDF0B9
Atto n. 1104 del 30/10/2020
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -
ART. 113 D.LGS 50/2016
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” e s.m.i.
Redazione: | Verifica: | Approvazione: |
Referente per la redazione del documento: xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Gruppo di redazione: dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx xxx.Xxxxx Xxxx dottor Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | Direttore SOC Gestione Risorse Umane xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Decreto del Direttore Generale n. del |
Firma del referente di redazione | Firma | Firma |
Parola chiave 1 | Parola chiave 2 | Parola chiave 3 |
Incentivi | Art. 113 | Funzioni tecniche |
INDICE
1 Matrice delle versioni 3
2 Scopo e campo di applicazione 4
3 Destinatari 4
4 Contenuti 4
4.1 – Oggetto del Regolamento 4
4.2 – Ambito oggettivo di applicazione 4
4.3 – Ambito soggettivo di applicazione 5
4.4 – Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche 5
4.5 – Responsabile unico del procedimento 8
4.6 – Conferimento degli incarichi e costituzione dei gruppi di lavoro 8
4.7 – Ripartizione del fondo incentivazione 9
4.8 – Accertamento delle attività svolte e criteri di decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 113 comma 3 terzo periodo del D.lgs 50/2016 11
4.9 – Liquidazione dei compensi 12
4.10 – Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza o da altre stazioni appaltanti 13
4.11 – Rinvio 14
4.12 – Entrata in vigore e fase transitoria 14
5 Terminologie e abbreviazioni 14
6 Riferimenti normativi e bibliografici 14
7 Documenti collegati 14
8 Allegati 14
1 Matrice delle versioni
Codifica | Versione | Data | Descrizione della modifica |
GRU_RG_24 | 01 | 29-10-2020 | Creazione del documento |
2 Scopo e campo di applicazione
Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art.113 “incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, avente ad oggetto il “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito denominato “Codice”).
3 Destinatari
Dipendenti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che svolgono le funzioni di cui al
c.2 art. 113 del D.Lgs 50/2016.
4 Contenuti
4.1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, avente ad oggetto il “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito denominato “Codice”) ed ha per oggetto la definizione dei criteri e delle modalità di quantificazione, ripartizione, corresponsione e liquidazione, a titolo di incentivo, delle risorse del fondo, costituito ai sensi dello stesso art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, per le funzioni tecniche di cui all’art.2, svolte dai dipendenti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
2. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all’incremento della produttività e alla razionalizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
4.2 – Ambito oggettivo di applicazione
1. Ai sensi dell’art.113, co. 2, e smi del Codice, l’incentivo viene ripartito tra i soggetti di cui all’art.3 per lo svolgimento delle funzioni tecniche (comprensive delle funzioni “tecniche” in senso stretto e delle funzioni “tecniche giuridico-amministrative”) inerenti le seguenti attività:
⮚ attività di programmazione della spesa per investimenti
⮚ attività di valutazione preventiva dei progetti
⮚ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
⮚ attività di Responsabile Unico del Procedimento
⮚ attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione;
⮚ attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
⮚ attività di collaudo statico.
2. Le attività di cui al comma precedente, che danno titolo alla corresponsione dell’incentivo, riguardano l’acquisizione di lavori, servizi tecnici e forniture di beni e servizi da parte dell’Azienda.
3. In caso di appalti suddivisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica per ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ex art. 3, lett. qq) del Codice, ovvero “prestazionale” ex art.3 lett. ggggg) del Codice.
4. Restano escluse dalla corresponsione dell’incentivo:
a) le attività di progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, (come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge28 gennaio 2016 n. 11);
b) le attività di coordinamento della sicurezza ex X.Xxx. n.81 /2008 e smi;
c) le attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi tecnici, forniture di beni e servizi, nei casi e con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del Codice;
d) le attività correlate alle manutenzioni ordinarie;
e) le attività correlate all’acquisizione di beni e servizi per i quali non venga nominato il direttore dell’esecuzione;
f) le attività correlate a contratti esclusi dall’applicazione del Codice ai sensi degli artt.17 e 17-bis del Codice stesso;
g) le attività correlate a contratti affidati senza previo esperimento di procedura comparativa.
4.3 – Ambito soggettivo di applicazione
1. L’incentivo è destinato al personale dipendente nonché al personale in posizione di comando o distacco, delle Strutture che gestiscono appalti pubblici di lavori, beni e servizi e che nell’ambito degli stessi, svolgono una delle attività elencate al precedente art. 2, nonché ai collaboratori (per collaboratori si intendono coloro che ricoprono ruoli tecnici, giuridici, sanitari o amministrativi, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricomprendendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte, o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, indipendentemente dalla struttura di afferenza).
2. L'incentivo compete al personale di cui al precedente co. 1 per le attività rese nell'ambito dei Gruppi di lavoro che sono costituiti con le modalità di cui all’art.6.
3. Nel caso in cui, tra il personale in servizio, non siano presenti le professionalità tecniche necessarie, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti da includere nei Gruppi di lavoro. In tal caso, ai fini del presente Regolamento, tale personale è assimilabile al personale dell'Azienda. L’erogazione dell’incentivo a favore di tale personale è disposta con le modalità di cui all’art.10 del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell’art. 113, co. 3, e smi del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art. 6 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando l’attribuzione della quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
4.4 – Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
1. Per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, è costituito un apposito Fondo, alimentato da una somma non superiore al 2% dell’importo di ciascun lavoro, opera, fornitura di bene o servizio incluso negli atti di programmazione aziendale, posto a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione e comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo IRAP a carico dell’amministrazione.
2. Gli importi da destinare all’alimentazione del Fondo di cui al comma precedente sono evidenziati nei quadri economici/prospetti economici di ciascun lavoro, opera, servizio, fornitura inclusi negli atti di programmazione aziendale;
3. L’80% delle risorse finanziarie del fondo ha destinazione vincolata ad uno specifico lavoro, opera, servizio tecnico, fornitura ed è ripartito tra i dipendenti, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all’acquisto, da parte dell’Azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all’eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24.6.1997
n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Criteri e modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma trovano definizione in apposito regolamento aziendale.
Nelle more, alla destinazione di dette risorse provvede il Direttore Generale su proposta del Direttore/i della struttura/e competente/i in relazione ai procedimenti che hanno concorso a determinare le risorse che vengono impiegate.
5. L’entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
OPERE O LAVORI
- Al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell’importo posto a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione e comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo IRAP a carico dell’amministrazione, come prevista e modulata in relazione alla fascia d’importo, dalla seguente tabella:
classi d’importo di lavori | % da destinare al fondo |
Fino a € 1.000.000,00 | 2,00 |
Oltre € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria | 1,80 |
Oltre la soglia comunitaria e fino a € 10.000.000,00 | 1,60 |
Oltre € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 | 1,40 |
Oltre € 20.000.000,00 | 1,20 |
FORNITURE DI BENI E SERVIZI SETTORI ORDINARI
- Al fondo sono destinate, per ciascuna fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell’importo posto a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione e comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo IRAP a carico dell’amministrazione, come prevista e modulata in relazione alla fascia d’importo, dalla seguente tabella:
Classi d’Importo di forniture | % da destinare al fondo |
Fino a soglia comunitaria e fino a € 750.000,00 (solo servizi sociali e altri servizi di cui all’all. IX del Codice) | 2,00 |
Oltre la soglia comunitaria e fino a € 500.000,00 (in questa riga non vanno considerati servizi sociali e altri servizi di cui all’All. IX del Codice, per i quali vale la riga seguente) | 1,80 |
Oltre € 500.000,00 e fino a € 5.000.000,00 Oltre € 750.000,00 e fino a € 5.000.000,00 (solo servizi sociali e altri servizi di cui all’allegato. IX del Codice) | 1,60 |
Oltre € 5.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 | 1,40 |
Oltre € 20.000.000,00 | 1,20 |
6. In caso di appalti misti (lavori, forniture, servizi) l'oggetto principale, ai fini della qualificazione dell’appalto, è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi, lavori o forniture.
7. Nel caso di affidamenti mediante l’istituto della concessione, la quota di incentivo sarà ridotta alla misura del 60% della percentuale sopra stabilita.
8. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo dello 0,2% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzati da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
9. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio tecnico o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
10. In relazione alle attività finanziate in spesa corrente e soggette ad incentivazione, l’importo del fondo non potrà in ogni caso superare l’importo complessivo annuo di € 150.000, ammontare che potrà essere aggiornato approvando una variazione del Regolamento, in esito a valutazioni e/o esigenze successive. Con riferimento alle suddette attività, al termine di ogni anno si procederà, fatto seguito alla compilazione da parte del RUP/DEC delle schede relative agli incentivi di ciascun intervento, conseguentemente validate dal dirigente della competente SOC, a rideterminare l'ammontare della effettiva quota incentivante di ciascun intervento, eventualmente riproporzionandola nel caso in cui la somma delle quote incentivanti di ciascun intervento superi il tetto massimo previsto.
11. Nel caso di appalti che prevedono opzioni, il fondo verrà calcolato sull’importo a base d’asta al netto delle opzioni; qualora queste dovessero essere attivate, sull’importo
corrispondente verranno calcolati gli incentivi che andranno a integrare il fondo già costituito.
4.5 – Responsabile unico del procedimento
1. L’incarico di Responsabile Unico del procedimento è in capo ai Direttori di Xxxxxxxxx salvo che, mediante decreto del Direttore Generale o con provvedimento del Direttore della Struttura competente venga nominato un diverso soggetto in possesso dei requisiti di legge.
2. Il Direttore della struttura competente/Direttore generale può, con provvedimento motivato, revocare l’incarico di RUP.
4.6 – Conferimento degli incarichi e costituzione dei gruppi di lavoro
1. I gruppi di lavoro sono composti dalle figure professionali ed operative, sia amministrative che tecniche, di cui all’art.3, in possesso di competenze adeguate ai compiti per cui sono nominate, che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, allo svolgimento delle attività di cui all’art.2.
2. I soggetti di cui all’art. 3, diversi dal Responsabile del Procedimento sono individuati, su proposta del Responsabile unico del procedimento, dal Direttore della struttura competente con proprio provvedimento. Qualora nel gruppo di lavoro vengano inseriti anche dipendenti afferenti ad altre Strutture operative, il provvedimento di nomina è adottato di concerto con i rispettivi Responsabili/Direttori.
3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
a. l’opera o il lavoro o la fornitura o il servizio ed il relativo sostegno finanziario;
b. l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura;
c. l’importo da destinare al fondo, come determinato ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento;
d. il nominativo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativo profilo professionale;
e. le attività/ compiti assegnati a ciascuno;
f. i tempi di esecuzione.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro, nonché dei pesi dell’apporto individuale attribuiti, sono possibili in qualsiasi momento, su proposta del Responsabile unico del procedimento, con provvedimento motivato adottato dal Direttore di struttura che ha provveduto alla nomina. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
6. Il Direttore della struttura competente/Direttore generale, può, su proposta del Responsabile Unico del procedimento ovvero in base ad elementi acquisiti
autonomamente, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione al Gruppo di Lavoro.
7. Le attività incentivate ai sensi del presente regolamento sono svolte, di norma, in orario di lavoro e si intendono in toto remunerate secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento. L’eventuale svolgimento in ore straordinarie delle attività di cui all’art. 2 del presente Regolamento non sarà oggetto di retribuzione nell’ambito dell’istituto dello straordinario. A tal fine, il Dirigente responsabile della Struttura, in sede di autorizzazione alla liquidazione di ore straordinarie, attesterà solo il numero di ore rese dal personale dipendente per attività diverse da quelle per le quali è prevista l’incentivazione.
8. Ai sensi dell’art. 24, co. 4, del Codice, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs n.165/01. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
4.7 – Ripartizione del fondo incentivazione
1. La ripartizione dell’incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio tecnico o fornitura di beni e servizi è fatta dal Direttore della struttura cui compete il procedimento, su proposta del responsabile unico del procedimento, secondo le percentuali ed i pesi di riportati nelle seguenti Tabelle “A” e “B”:
TABELLA “A” – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/ LAVORI e SERVIZI TECNICI | ||||
FUNZIONE AFFIDATA | PERCENTUALE | ATTIVITA’ INCENTIVATA | PESO APPORTO INDIVIDUALE (1) | |
1 | Verifica dei progetti (art.26 del Codice) | 5% | Attività di responsabile della verifica tecnica dei progetti | 20 |
Collaboratori tecnici/amministrativi per l’attività di verifica | 10 | |||
2 | Validazione dei progetti (art.26 del Codice) | 3% | Attività di responsabile della validazione | 30 |
Collaboratori tecnici/amministrativi per l’attività di validazione | 5 | |||
3 | Affidamento | 12% | Attività di responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara | 20 |
Collaboratori tecnici/amministrativi per le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara | 10 | |||
4 | RUP | 40% | ||
4.1 | 15% | Attività di programmazione degli investimenti (art.31 del Codice e alle Linee Guida n.3/ANAC) | 20 | |
Attività dei collaboratori del RUP in fase di programmazione | 10 | |||
4.2 | 25% | Attività di esecuzione dei contratti pubblici (art.31 del Codice e alle Linee Guida n.3/ANAC) | 20 | |
Attività dei collaboratori del RUP in fase di esecuzione | 10 |
FUNZIONE AFFIDATA | PERCENTUALE | ATTIVITA’ INCENTIVATA | PESO APPORTO INDIVIDUALE (1) | |
5 | Esecuzione | 40% | ||
5.1 | 20% | Attività del Direttore dei lavori | 25 | |
Attività dei collaboratori dell’Ufficio di Direzione lavori | 10 | |||
5.2 | 20% | Attività del collaudatore (compresa l’assistenza al collaudo, collaudo, collaudo statico, certificato di regolare esecuzione) | 25 | |
Attività dei collaboratori del collaudatore | 10 | |||
100% |
TABELLA “B”- CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | ||||
FUNZIONE AFFIDATA | PERCENTUALE | ATTIVITA’ INCENTIVATA | PESO APPORTO INDIVIDUALE (1) | |
1 | Affidamento | 35% | Attività di responsabile della | 20 |
predisposizione e controllo | ||||
delle procedure di gara | ||||
Collaboratori | 10 | |||
tecnici/amministrativi per le | ||||
attività di predisposizione e | ||||
controllo delle procedure di | ||||
gara | ||||
2 | RUP e DEC | 65% | ||
2.1 | 15% | Attività del RUP in fase di | 20 | |
esecuzione | ||||
Attività dei collaboratori del | 10 | |||
RUP in fase di esecuzione | ||||
2.2 | 50% | Attività del DEC in fase di | 25 | |
esecuzione (incluse verifiche di | ||||
conformità) | ||||
Attività dei collaboratori del | 10 | |||
DEC in fase di esecuzione | ||||
(incluse verifiche di conformità) | ||||
100% |
(1) Il compenso individuale è calcolato rapportando l’importo relativo a ciascuna delle fasi di attività previste nelle presenti tabelle alla sommatoria dei pesi individuali di tutti i partecipanti al gruppo di lavoro; l’importo finale a ciascuno spettante si ottiene applicando il moltiplicatore così ottenuto al peso dell’apporto individuale.
2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l’oggetto principale dell’appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell’incentivo sono sia quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub- procedimento o attività, sia i collaboratori tecnici o amministrativi di tali soggetti, ossia
coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. In presenza di specifiche e particolari circostanze, quali, ad esempio: la multidisciplinarietà e/o la particolare complessità e/o rilevanza anche strategica, o, al contrario, la limitata rilevanza, con motivato provvedimento del Direttore di Struttura/Direttore Generale, sulla base della proposta del Responsabile Unico del procedimento e previo parere favorevole del Comitato di Dipartimento, potranno essere stabilite percentuali di ripartizione dell’incentivo e/o pesi dell’apporto individuale diversi rispetto a quelli di cui alle succitate Tabelle “A” e “B”.
5. Qualora ruoli diversi, se compatibili tra loro, vengano svolti dallo stesso dipendente, le specifiche quote di competenza vengono cumulate.
4.8 – Accertamento delle attività svolte e criteri di decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 113 comma 3 terzo periodo del D.lgs 50/2016
1. Completate le varie fasi del procedimento, il Direttore della struttura cui compete il procedimento accerta la prestazione effettuata, nonché l’importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base di quanto documentato dal RUP.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l’accertamento positivo, da parte del Direttore di struttura che ha costituito il gruppo di lavoro, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. L’accertamento si intende positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati ed anche nel caso in cui, per sopravvenute nuove linee strategiche aziendali o per altri motivi non ascrivibili alla volontà del dipendente incaricato, l’acquisizione dell’opera/lavoro/servizio tecnico/fornitura non venga completata.
4. Nel caso in cui il Direttore di struttura accerti, con atto motivato, errori e/o inadempienze e/o ritardi rispetto ai tempi stabiliti, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, l’incentivo è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio tecnico o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio tecnico/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore di struttura contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.
6. A fronte di incrementi dei tempi previsti per le attività di cui trattasi e dipendenti dalle funzioni oggetto di incentivazione con riferimento alla programmazione definita dal Dirigente, la quota delle relative risorse finanziarie connesse al singolo servizio, lavoro o fornitura sarà ridotta su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura competente in materia, qualora il ritardo sia imputabile ai dipendenti, nella misura seguente:
✓ 10% della percentuale spettante per ritardo superiore a un massimo di 3 mesi;
✓ 20% della percentuale spettante per ritardo superiore a tre mesi e fino a un massimo di 6 mesi;
✓ 50% della percentuale spettante per ritardo superiore a sei mesi.
7. Detta riduzione verrà applicata a ciascuna delle fasi oggetto di incentivazione, al personale incaricato della relativa fase.
8. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all’art.4 e vanno ad incrementare la quota del fondo di cui al comma 6 dello stesso articolo.
4.9 – Liquidazione dei compensi
1. Il Direttore di struttura che ha costituito il gruppo di lavoro provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell’accertamento di cui all’art. 8 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi in relazione a lavori e forniture con finanziamento in conto capitale viene effettuata, di norma, alle seguenti scadenze:
a. per la fase di programmazione e di affidamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione efficace della gara d’appalto;
b. per la fase di verifica preventiva dei progetti: intera quota ad avvenuto invio al RUP del rapporto finale di verifica;
c. attività di verifica di conformità: intera quota all’atto della verifica di conformità,
d. per la fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (nei casi distinti da opere/lavori) per importi inferiori a € 1.000.000,00, mentre per importi superiori, di norma, in quota parte sugli Stati di Avanzamento/acconti liquidati nell’anno;
e. per il ruolo di responsabile unico del procedimento e collaboratori: il 20% ad approvazione del progetto esecutivo, il 30% ad avvenuta aggiudicazione efficace della gara d’appalto (nel caso distinto da opere/lavori, il 50% ad avvenuta aggiudicazione efficace) e il restante 50% con l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di opere/lavori) o di verifica di conformità (nel caso distinto da opere/lavori) per importi inferiori a € 1.000.000,00, mentre per importi superiori, di norma, in quota parte sugli Stati di Avanzamento/acconti liquidati nell’anno.
La liquidazione dei compensi in relazione a servizi e forniture in spesa corrente viene effettuata con cadenza annuale, suddividendo l’importo complessivo per annualità, fino a totale espletamento delle prestazioni contrattuali e tenuto conto dell'articolo 4.10 del presente Regolamento.
3. Nel caso di appalti di forniture di beni e servizi in cui non sia stato individuato il direttore dell’esecuzione in una figura diversa dal RUP, sarà liquidata solo la quota prevista per le funzioni di RUP;
4. Ai sensi dell’art. 113, co. 3 e smi, del Codice, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, ovvero prive dell’accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma rimangono nel fondo di cui all’art.4 e vanno ad incrementare la quota del fondo di cui al comma 6 dello stesso articolo.
5. Ai sensi dell’art.113, co.3, e smi del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualsiasi natura, fissa e variabili, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Per la verifica del limite di cui al presente comma, gli importi vanno considerati per competenza e non per cassa.
6. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dalla SOC Gestione Risorse Umane in sede di erogazione, sulla base dell’ordinario trattamento spettante al dipendente.
7. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la SOC Gestione Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
8. Qualora il dipendente raggiunga nel corso dell’anno il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo e svolga comunque nell’anno ulteriori prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, esse sono pagate non oltre l’anno successivo, fermo restando che concorrono al raggiungimento della quota del 50% riferita a quell’anno.
9. Qualora in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 107 c.7 D.Lgs 50/2016) per un tempo superiore ad un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
10. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione.
11. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione.
12. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile a dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi, o qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento.
4.10 – Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza o da altre stazioni appaltanti
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni svolte dal personale della centrale unica di committenza nell’espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi tecnici e forniture, verrà riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza a conclusione delle predette attività, una somma non superiore ad 1/5 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dall’art. 4 del presente regolamento.
2. La ripartizione della somma di cui al punto 1 per attività rese a favore di ASU FC da parte di dipendenti della centrale unica di committenza, avverrà secondo criteri e modalità definiti nell’ambito di proprio Regolamento.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Azienda le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento svolte a favore di ASU FC dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
5. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento svolte da personale di ASU FC a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione
Appaltante beneficiaria della prestazione, ad ASU FC, per essere corrisposti allo stesso personale.
4.11 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.
4.12 – Entrata in vigore e fase transitoria
1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi tecnici e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmesse successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi tecnici e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito siano stati pubblicati o trasmesse dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
3. Per tutte le attività compiute relativamente a lavori, servizi tecnici e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui ai Regolamenti ex AOUD ed ex ASS4, rispettivamente approvati con decreto n. 739 dd. 21.07.2011 e n. 476 del 03.07.2008.
4. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata la precedente disciplina.
5. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, si procederà ad una verifica delle sue modalità applicative e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
6. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di verifica anche prima del termine di cui al comma precedente, in presenza di sopravvenuti interventi legislativi o indirizzi regolamentari o giurisprudenziali che modifichino in maniera sostanziale le disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs 50/2016.
5 Terminologie e abbreviazioni
Non ci sono terminologie non note.
6 Riferimenti normativi e bibliografici
D.Lgs del 18.4.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
7 Documenti collegati
Nessuno
8 Allegati
Nessuno
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/10/2020 12:31:32
IMPRONTA: 1CD7EA76C4A54F0677F70D647FB4E05890798CC92A38EB5B69591A132D8EB897 90798CC92A38EB5B69591A132D8EB8978D60C567EBB14E6FF337EBED10DF5C3B
8D60C567EBB14E6FF337EBED10DF5C3B1E83CF02527E61A9A8F256E623BDA3B4
1E83CF02527E61A9A8F256E623BDA3B49B52BB28A63C9C52883ADF053DCF694F
NOME: XXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/10/2020 14:09:48
IMPRONTA: 33E124F87DFD5163DB07BAA5381F1C3F176433DD996BB0A48C9AA50D2B6068AB 176433DD996BB0A48C9AA50D2B6068AB6833539132DCFD79D0E0EE95D31ACF92
6833539132DCFD79D0E0EE95D31ACF9209A0482E86CEBC7B03E8EBE2C0209796
09A0482E86CEBC7B03E8EBE2C02097964819C88B57B2EF4D0CD9DD28C6CC7D7F
NOME: XXXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/10/2020 15:00:39
IMPRONTA: 28D1BB7B990275A1C9543E0D1BF1A6E283902F78554152A87E153FE8BC19A179 83902F78554152A87E153FE8BC19A17987B18741310CEECD89D45E534AAEBAE0
87B18741310CEECD89D45E534AAEBAE0D33D20E7FE45CC5F60547ED1F6E79279 D33D20E7FE45CC5F60547ED1F6E792795547D25E905F87E5A1E67D001CDB37D3
Atto n. 1104 del 30/10/2020