AIPo - Concessione mediante PFI interventi sul fiume Po – Bozza di convenzione (Schema di contratto) – 2019
AIPo - Concessione mediante PFI interventi sul fiume Po – Bozza di convenzione (Schema di contratto) – 2019
Bozza di convenzione (Schema di Contratto)
per l’affidamento in concessione
degli interventi sul tratto di fiume Po tra foce Secchia e Isola dei Caimani per la riqualificazione morfologica ed ambientale e il ripristino delle condizioni di navigabilità tra foce Secchia ed il meandro di Ostiglia (MN)
Primo lotto: Isola Cirene
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Rev. 07 di lunedì 15 luglio 2019
Note di lettura:
- negli spazi vuoti «____ (____________)» saranno introdotti i valori finali come risultanti dall’aggiudicazione in sostituzione dei valori a base di gara di cui al punto precedente;
- nelle note a pié di pagina i valori della proposta a base di gara, da sopprimere dopo l’aggiudicazione e sostituire con i valori di cui al trattino precedente.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Premesse, definizioni, allegati
Art. 4. Finanziamento dell’investimento
Art. 5. Durata della Concessione e termini temporali
Art. 6. Obbligazioni, responsabilità e facoltà del Concessionario
Art. 7. Obbligazioni del Concedente
Art. 8. Soggetti che operano su incarico del Concedente
Art. 9. Garanzie sullo stato dell’Area
TITOLO II - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (BUILD - EPC)
Art. 11. Progettazione esecutiva
Art. 12. Attività connesse alla progettazione
Art. 14. Verifica e approvazione della Progettazione esecutiva
Art. 15. Esecuzione dei Lavori
Art. 16. Invariabilità delle prestazioni
Art. 17. Articolazione degli Interventi
Art. 18. Termini per la realizzazione degli Interventi
Art. 19. Modifiche e varianti alle Opere
Art. 20. Affidamento ai Soci o a terzi e subappalto dei Lavori
Art. 22. Espropriazioni e occupazioni di aree di terzi
TITOLO III - GESTIONE DELLA CONCESSIONE (OPERATE - O&M)
Art. 23. Rinvenimenti e ritrovamenti durante il periodo di concessione
Art. 24. Gestione operativa della Concessione
Art. 25. Sfruttamento economico mediante cessione del materiale litoide
Art. 26. Affidamento della Gestione operativa
Art. 27. Ulteriori oneri e obbligazioni del Concessionario durante la gestione operativa
Art. 28. Attività di monitoraggio
TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
Art. 29. Canone di Concessione spettante di diritto al Concedente
Art. 30. Destinazione e allocazione del Canone di Concessione spettante al Concedente
Art. 31. Contributo in conto capitale
Art. 32. Coerenza tra i Lavori e la disponibilità del materiale escavato
TITOLO V – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 33. Presupposti dell’equilibrio economico-finanziario
Art. 34. Eventi e cause che comportano il riequilibrio economico-finanziario
Art. 35. Procedimento per il riequilibrio economico-finanziario
TITOLO VI – INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA OFFERTA TECNICA
TITOLO VII – REVOCA, RISOLUZIONE, CESSAZIONE, DIFFERIMENTO
Art. 38. Risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente
Art. 39. Risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario
Art. 40. Cessazione anticipata per recesso consensuale
Art. 41. Garanzie procedimentali
Art. 42. Destinazione delle somme
Art. 43. Cessazione per esecuzione anticipata e differimento
TITOLO VIII – GARANZIE, ASSICURAZIONI, PER IMPREVISTI
Art. 44. Garanzia definitiva per i Xxxxxx e per la Gestione
Art. 45. Coperture assicurative per la progettazione, per i Lavori e per la Gestione
Art. 46. Garanzia temporanea per eccesso di escavazioni rispetto alle obbligazioni
TITOLO IX – PENALI PER INADEMPIMENTI E VIOLAZIONI
Art. 48. Penali per i ritardi nella Progettazione e nell’esecuzione dei Lavori
Art. 49. Altre penali e deprezzamenti
Art. 50. Disposizioni di chiusura
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51. Commissione di vigilanza
Art. 52. Accordi bonari, transazioni, giurisdizione
Art. 53. Restituzione dell’Opera a fine Concessione
Art. 54. Rappresentanza delle Parti
Art. 55. Comunicazioni tra le Parti
Art. 56. Disposizione transitoria
Art. 59. Trattamento dei dati personali
ALLEGATO di cui all’articolo 36: Integrazione delle prestazioni da Offerta tecnica
Rep. N. ___________
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno , il giorno del mese di _____________ (__/__/20__), nella sede della Regione Lombardia, nella sala ____________ al piano _____ del Palazzo Lombardia, in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0, [oppure] nella sede dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, nella sala ___________ al piano ___, in Parma, strada Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 75,
INNANZI A ME
Dott. _____________________________________, in qualità di ______________________ quale ufficiale rogante del presente atto informatico, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»),
sono comparsi
1) per una parte: l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (anche semplicemente «AIPo») con sede in Parma, strada Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 75, codice fiscale 92116650349 e partita IVA 02297750347, rappresentata da ______________________ nato a______________ (____), il giorno ______________, ivi domiciliato, che agisce esclusivamente in nome e per conto della stessa AIPo, nella qualità di _______________________ in esecuzione della deliberazione/determinazione di aggiudicazione e affidamento del__ _______________ n. ______ in data ________________ (nel seguito semplicemente anche «Concedente»);
e
2) per l’altra parte: ____________________________, con sede in ______________________ (___), via _______________________, n. ___, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _________, REA ________, partita IVA IT ________________________, qui rappresentata da __________, nato a_________________ (___), il giorno ______________, domiciliato presso la sede legale della società, che agisce esclusivamente quale rappresentante legale della stessa società, nella qualità di ________________________________________ in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione/Amministratore unico di cui al verbale in data _______________ (nel seguito semplicemente «Concessionario»); tale Società, compare nel presente atto in qualità di Società di progetto costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184 del Codice dei contratti, con atto notarile a rogito dott. _________________________ notaio in ______________, Repertorio n. ___________, Raccolta n. ________, in data ______ , registrato presso l’Ufficio di Registro di ___________, in data __________, al n. ________; con capitale sociale interamente dell’importo di cui all’articolo 4, comma 1, costituita in forza di obbligazione in fase di gara e subentrata all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 184 del Codice dei contratti;
Detti comparenti della cui identità personale io sono certo e, con il loro consenso, rinunciando alla presenza di testimoni;
Premesso
Che l’estrazione di materiale litoide dagli alvei dei corsi d’acqua può costituire una operazione di ripristino della funzionalità idraulica del corso d’acqua, ai sensi dell’articolo 97, lettere m) e n), del R.D. n. 523 del 1904. Considerato che i materiali rimossi hanno un valore economico e gli operatori del settore possono essere interessati ad acquistare il bene demaniale. Tale escavazione può essere necessaria per ripristinarne l’officiosità idraulica dell’alveo. Alla caratteristica di utilità economica consegue la necessità di applicare procedure pubbliche per l’affidamento, nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), anche con ricorso al partenariato pubblico-provato di cui agli articoli 180, 182 e 183 del citato Codice dei contratti, in applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Tuttavia, può verificarsi, come si verifica nel caso di specie, che il materiale litoide si trovi in strati profondi e perché ad esso sia attribuito un valore economico, siano necessari lavori propedeutici e strumentali, anche di notevolissima entità, per rimuovere e movimentare materiali limacciosi, velme, argille e altri materiali diversi che non hanno alcuna utilità economica, ma senza la rimozione dei quali non è possibile accedere allo strato di litoidi commerciabili; peraltro tale rimozione comporta un rimedio ai gravi problemi di navigabilità del meandro di Ostiglia e di difesa del suolo, obiettivi fondamentali e strategici di AIPo.
Premesso altresì
1. Che la ditta/le ditte:
a) __________________________. con sede in ______________ (___), Via __________________, codice fiscale ______________ e partita IVA ________________;
b) __________________________. con sede in ______________ (___), Via __________________, codice fiscale ______________ e partita IVA ________________;
c) __________________________. con sede in ______________ (___), Via __________________, codice fiscale ______________ e partita IVA ________________;
d) __________________________. con sede in ______________ (___), Via __________________, codice fiscale ______________ e partita IVA ________________; riunite in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti, hanno presentato ad AIPo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 15, del Codice dei contratti, una proposta relativa alla concessione di lavori pubblici per la progettazione e l’esecuzione dei lavori sul tratto di fiume Po tra foce Secchia e Isola dei Caimani per la riqualificazione morfologica ed ambientale e il ripristino delle condizioni di navigabilità tra foce Secchia ed il meandro di Ostiglia (MN) - Primo lotto: Isola Cirene, con relativa gestione funzionale ed economica.
2. Che tale proposta, acquisita in via definitiva da AIPo in data ___________ al protocollo n. _________, è costituita da:
a) un progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti, nei limiti di contabilità con la particolare fattispecie oggetto dell’affidamento;
b) una bozza di convenzione (schema di contratto di concessione), con i relativi allegati di cui alle lettere c) e d);
c) un piano economico finanziario (nel seguito semplicemente «PEF»), comprendente l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta e comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, debitamente asseverato dalla società ____________________ ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti;
d) la matrice dei rischi trasferiti e mantenuti da ciascuna delle parti contraenti, ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice dei contratti;
e) la specificazione delle caratteristiche dei Servizi e della gestione.
3. Che la proposta è stata corredata da:
a) autodichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
b) autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 183, comma 17, del Codice dei contratti, ovvero dall’articolo 83 dello stesso Xxxxxx dei contratti;
c) garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti;
d) l’impegno a prestare l’ulteriore garanzia di cui al comma 183, comma 15, quinto periodo, del Codice dei contratti, per le finalità di cui al sedicesimo periodo della stessa norma, nel caso di indizione di gara.
4. La suddetta proposta è stata valutata e, quindi, dichiarata fattibile e il progetto di fattibilità è stato approvato con determina del ____________________________ di AIPo n. ___ in data ___________, sulla scorta del Decreto della Regione Lombardia n. 4316 del 27 marzo 2018 e della precedente determina di AIPo n. 59 del 2 febbraio 2018, e inserita negli strumenti di programmazione approvati da AIPo sulla base della normativa vigente, nonché posta in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti. Nella stessa occasione la proposta è stata dichiarata di pubblico interesse e i proponenti di cui al numero 1 hanno assunto la qualità di Promotore.
5. Previa definizione degli elementi necessari per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, AIPo, con determina a contrattare n. _____ in data ______________ ha indetto la gara di cui all’articolo 183, comma 15, periodi decimo, undicesimo e dodicesimo, del Codice dei contratti, alla quale è stato invitato anche il Promotore ai sensi della medesima norma.
[opzione 1]
6. Esperita la procedura di gara di cui al numero 5, la concessione è stata aggiudicata al Promotore, come individuato al numero 1 con determina di aggiudicazione n. _____ in data ______________.
[opzione 2]
6. Esperita la procedura di gara di cui al numero 5, con determina di aggiudicazione n. _____ in data ______________, la Concessione è stata aggiudicata a _________________________________, tuttavia il Promotore, come individuato al numero 1, ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’articolo 183, comma 15, quattordicesimo periodo, del Codice dei contratti:
a) impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario, ai sensi dei periodi quattordicesimo e sedicesimo della norma citata;
b) versando al predetto aggiudicatario l’importo convenuto di euro _______________ (____________________), [1] come risulta dalla quietanza rilasciata in data _______________, ai sensi del quindicesimo periodo della stessa norma e, pertanto, a titolo di rimborso delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui all’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti e riconosciuti da AIPo mediante previsione negli atti di gara, e del cui esborso, in ogni caso, è stata fornita adeguata dimostrazione documentale dal medesimo aggiudicatario.
[opzione 3]
6. Esperita la procedura di gara di cui al numero 5, con determina di aggiudicazione n. _____ in data ______________, la Concessione è stata aggiudicata a _________________________________, e il Promotore, come individuato al numero 1, non ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’articolo 183, comma 15, quindicesimo periodo, del Codice dei contratti ed è stato estromesso dal procedimento mediante il versamento a suo favore e a carico dell’aggiudicatario, dell’importo convenuto, fisso e forfetario, onnicomprensivo, come determinato nel bando di gara, di euro 290.000,00 (duecentonovantamila//00), come risulta dalla quietanza rilasciata in data _________________;
7. L’aggiudicatario aspirante Concessionario di cui al numero 6 ha provveduto a redigere la progettazione definitiva degli interventi, compreso lo studio di impatto ambientale e ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti per l’ottenimento della V.I.A. di cui al successivo numero 8, e all’acquisizione di tutti gli atti di assenso di cui all’articolo 13;
8. Il Concedente, dopo aver conseguito il provvedimento regionale di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della lettera s) dell’Allegato III alla Parte seconda dello stesso decreto legislativo, nonché dell’articolo 5 della legge regionale Lombardia n. 5 del 1010 e Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 2011, tramite i necessari adempimenti a cura e a carico dell’aggiudicatario aspirante Concessionario, ha provveduto ad approvare il progetto definitivo e gli atti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, presentati dall’aggiudicatario, con deliberazione/determinazione del __________________ n. _____in data ______________;
9. L’aggiudicazione, così come il Contratto, hanno tenuto conto, tra l’altro, dei presupposti e delle condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione; anche in applicazione degli articoli 165 e 182 del Codice dei contratti, i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli descritti nel PEF di cui all’articolo 1, comma 6, e così specificati:
a) la durata della Concessione di cui all’articolo 5;
b) la progettazione esecutiva delle Opere di cui all’articolo 11;
b) la realizzazione delle Opere di cui agli articoli da 15 a 18;
c) la quantità massima di materiale litoide escavato o escavabile autorizzata dal Concedente ai sensi dell’articolo 25, comma 1;
d) lo sfruttamento economico mediante cessione del materiale escavato e la libera determinazione dei destinatari e del prezzo di cessione di cui all’articolo 25, comma 2;
e) l’importo e le modalità di corresponsione, di destinazione e di quantificazione del Canone di concessione di cui agli articoli da 29 a 31;
f) il Tasso interno di rendimento del progetto (nel seguito semplicemente «TIR», in letteratura «project IRR»), nella misura di __,____% (_______ virgola _________ per cento) [2] come risultante dal PEF aggiornato in seguito agli esiti dell’aggiudicazione e allegato al Contratto.
Tutto quanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Premesse, definizioni, allegati
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Ovunque nel proseguo con il termine «Convenzione» si intende comunque il presente Contratto di concessione. Ferme restando le definizioni già individuate in epigrafe e nelle premesse, e salvo ove diversamente specificato, i termini riportati nei commi 2, 3 e 4, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato di seguito loro attribuito.
2. Quanto ai soggetti coinvolti:
a) Progettista: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico Socio della Società di progetto concessionaria, oppure operatore economico individuato dal Concessionario in fase di gara, che effettua per conto dello stesso la Progettazione esecutiva dei Lavori nonché degli interventi, anche in corso di Contratto, di variazione dei Lavori nei casi previsti dal Contratto;
b) Costruttore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico Socio della Società di progetto del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto, che realizza in tutto o in parte i Lavori per conto dello stesso Concessionario;
c) Gestore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico Socio della Società di progetto del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto, che effettua per conto del Concessionario la gestione operativa in tutto o in parte di uno o più di uno degli interventi;
d) Operatori O&M: qualunque operatore, diverso dal Costruttore e dal Gestore, che legittimamente intervenga a garanzia della perfetta funzionalità dell’Opera e della completezza e adeguatezza del suo mantenimento in efficienza (manutentori, fornitori, istruttori, professionisti specialisti, trasportatori, addetti alle pulizie, addetti alla guardiania ecc.);
e) Soci: i soggetti, persone fisiche o giuridiche che, in quanto partecipanti al capitale della Società di progetto, fanno parte organica del Concessionario e possono essere destinatari diretti dell’affidamento di Lavori e attività previsti dal Contratto di concessione, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Codice dei contratti;
f) Società collegate: gli operatori economici, controllati, controllanti o collegati al Concessionario, che possono essere destinatari diretti dell’affidamento di Lavori e attività previsti in Concessione, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Codice dei contratti;
g) Istituti Finanziatori: gli istituti di credito che partecipano al finanziamento dell’investimento e che provvedono agli accordi di hedging nonché i loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo;
h) Parti: il Concedente e il Concessionario unitariamente considerati quali titolari di obbligazioni contrattuali reciproche;
i) RUP: responsabile unico del procedimento individuato dal Concedente ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti e dell’articolo 54, comma 2, del presente Contratto.
3. Quanto alle componenti:
a) Area: l’area demaniale di pertinenza del Concedente sulla quale sono realizzate le Opere, sia demaniale in origine che oggetto di eventuale espropriazione ai sensi dell’articolo 22;
b) Opere: il complesso degli Interventi di cui alla lettera c), per conseguire il risultato, sia in progressione che in ultimazione, di tutte le attività previste dal Contratto, nonché le attività di sfruttamento economico della Concessione come previsto all’articolo 25;
c) Interventi: il complesso delle attività di progettazione, di esecuzione dei Lavori per la realizzazione delle Opere; si distinguono in Interventi identificati separatamente ai sensi dell’articolo 17;
d) Xxxxxx: i lavori di qualunque natura comprese le sistemazioni ambientali e ogni altro lavoro connesso per la realizzazione degli Interventi già definiti alla lettera c) nonché per le operazioni di gestione operativa di cui all’articolo 24;
e) Manutenzione: la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria durante tutta la durata della Concessione, atte a mantenere l'integrità delle Opere, in conformità al Contratto, mantenere o ripristinare l'efficienza delle Opere, contenere il normale degrado d'uso, garantirne la vita utile, far fronte ad eventuali guasti e accidenti; ottimizzazione della disponibilità delle Opere e mantenimento dell'efficienza, affidabilità, funzionalità e produttività; interventi ricorrenti e non ricorrenti e anche di costo elevato in confronto ai costi annuali di manutenzione ordinaria.
4. Quanto alla documentazione e agli adempimenti:
a) Atti di assenso: cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze, le segnalazioni o comunicazioni di inizio attività, i pareri, i nulla-osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato, qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, richiesti dalla normativa vigente per l’attuazione della Concessione, sia per quanto attiene la fase di progettazione, di realizzazione e di utilizzo, che la fase di gestione, sia originari che necessari in seguito ad eventuali modifiche del Contratto o modifiche della normativa applicabile; a titolo indicativo ma non esaustivo titoli edilizi e urbanistici, autorizzazioni di natura ambientale e paesistica;
b) Collaudo: cumulativamente, salvo esplicita distinzione nelle singole disposizioni, il Collaudo in corso d’opera di cui all’articolo 221 del d.P.R. n. 207 del 2010, e il Collaudo finale di cui all’articolo 102, commi 2 e seguenti, del Codice dei contratti, comprensivo degli adempimenti in materia di collaudo, nei limiti di cui all’articolo 21 del presente Contratto;
c) Canone di escavazione: il canone dovuto per l’attività di escavazione di materiale inerte litoide dall’alveo dell’asta del Po, determinato con decreto della Direzione Generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana, della Regione Lombardia, 22 dicembre 2016, n. 13734, da porre a base di procedimento di gara, in euro 4,45 per metrocubo, suscettibile di offerta in aumento espressa mediante il Sovracanone di cui alla lettera d);
d) Sovracanone: l’incremento dell’importo del Canone di escavazione di cui alla lettera c), nella misura offerta dal Concessionario, come determinato all’articolo 29, comma 1, lettera b) e comma 4, e all’articolo 30, comma 2;
e) Corrispettivo: il corrispettivo riconosciuto dal Concedente al Concessionario per la realizzazione dei Lavori limitatamente a quelli individuati dall’articolo 17, comma 1, lettera a), come «Intervento 1» e determinato all’articolo 30, comma 1, lettera a);
f) Forza maggiore: ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concedente e del Concessionario, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, quali:
--- guerra, terrorismo o sabotaggio;
--- dissesti naturali di natura sismica, compresi i terremoti;
--- dissesti naturali diversi da quelli di natura sismica, quali inondazioni, alluvioni, allagamenti o eventi analoghi, con espressa esclusione degli eventi connessi al particolare ambiente operativo costituito dal bacino fluviale, che abbiano entità non eccezionale, per durata e dimensioni, nel senso di eventi analoghi a quelli verificatisi nei 10 (dieci) anni antecedenti la stipula del Contratto e con espressa esclusione altresì di eventi imputabili a comportamento negligente, omissivo o commissivo, del Concessionario, dei suoi Soci o degli Operatori O&M;
--- sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi relativi ai dipendenti del Concessionario, dei suoi Soci e degli Operatori O&M;
--- factum principis, quali adempimenti normativi sopravvenuti, ad applicazione obbligatoria e vincolante, non derogabili.
f) Registro della Concessione: il giornale, tenuto dal RUP e al quale il Concessionario ha libero accesso, nel quale le Parti annotano il modo e l'attività con cui progrediscono gli adempimenti e le obbligazioni contrattuali, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico delle obbligazioni contrattuali e convenzionali; sono riportate le circostanze e gli avvenimenti che possano influire sull’andamento delle attività, le osservazioni delle Parti, le istruzioni e le prescrizioni del RUP, della Direzione dei lavori, del Collaudatore in corso d’opera, gli estremi dei processi verbali, le contestazioni, le sospensioni e le riprese, le variazioni contrattuali; nel corso del periodo di esecuzione dei lavori, il Registro della Concessione tiene luogo del Giornale dei lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, in quanto compatibile;
g) Offerta tecnica: l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario, recepita nella progettazione definitiva approvata ai sensi del numero 8 delle Premesse e che integra le obbligazioni convenzionali del Concessionario, anche in assenza di altra previsione e senza necessità di ulteriore provvedimento, sinteticamente riportata al Titolo VI del presente Contratto.
5. Salvo quanto diversamente disposto dal Contratto, tutti i rapporti sinallagmatici intercorrono esclusivamente tra il Concedente e il Concessionario anche qualora i soggetti di cui al comma 2, lettere dalla a) alla f), siano operatori economici giuridicamente diversi dal Concessionario. Lo stesso dicasi per gli Istituti finanziatori di cui al comma 2, lettera g), per i quali tuttavia operano le garanzie di cui agli articoli 176, comma 5, e 186 del Codice dei contratti.
6. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) il PEF, allegato al presente Contratto sotto la lettera «A», del quale è fornito dal Concessionario al Concedente anche un esemplare in formato editabile nella versione Excel di Microsoft. Ai sensi del Titolo V, in ogni occasione di modifica in seguito al riequilibrio economico-finanziario, sarà allegato un PEF nella versione risultante dal predetto riequilibrio;
b) il Cronoprogramma dell’intervento, in coerenza con il PEF di cui alla lettera a), come risultante dall’aggiudicazione, allegato sotto la lettera «B»;
c) la matrice dei rischi, ovvero la ripartizione dei rischi connessi all’intervento, tra il Concedente e il Concessionario, secondo il modello di cui al paragrafo 5 delle Linee guida n. 9 del ANAC, approvate con deliberazione n. 318 del 28 marzo 2018, n. (in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018), adeguato alla fattispecie oggetto del presente Contratto, come risultante dall’aggiudicazione, allegata sotto la lettera «C».
7. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, ma sottoscritti dalle Parti e conservati in unico originale presso il Concedente e in copia conforme presso il Concessionario, come approvati dallo stesso Concedente ai sensi del numero 8 delle Premesse:
a) il progetto definitivo degli interventi;
b) il Capitolato gestionale ovvero la «Specificazione delle caratteristiche della gestione»;
c) l’Offerta tecnica del Concessionario.
1. Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione, da parte del Concedente al Concessionario, come individuati in epigrafe, della Progettazione esecutiva, costruzione e gestione delle Opere, ai sensi della Parte III del Codice dei contratti, in quanto compatibile e applicabile, mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183, comma 15, dello stesso Codice dei contratti. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) le obbligazioni di cui all’articolo 6, a carico del Concessionario;
b) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera mediante l’attività di escavazione di materiali litoidi e la loro libera commercializzazione di cui agli articoli 24 e 25 nei limiti e alle condizioni economiche di cui al Titolo IV.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto e dei documenti contrattuali a questo allegati o da questo richiamati.
3. In fase di progettazione e di esecuzione non sono ammessi scostamenti di natura economica se non nei casi previsti dal presente Contratto.
1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice dei contratti, come individuata in epigrafe, e il relativo capitale sociale di cui all’articolo 4, comma 1, interamente sottoscritto e versato, è ripartito secondo le seguenti percentuali di partecipazione:
1) ________________________________, codice fiscale ____________, per una quota del ___/ (_______________ per cento);
2) ________________________________, codice fiscale ____________, per una quota del ___/ (_______________ per cento);
3) ________________________________, codice fiscale ____________, per una quota del ___/ (_______________ per cento);
4) ________________________________, codice fiscale ____________, per una quota del ___/ (_______________ per cento);
n) ________________________________, codice fiscale ____________, per una quota del ___/ (_______________ per cento).
b) i Soci di cui alla lettera a), ai quali sono affidati direttamente le prestazioni previste dal Contratto, nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti, sono tenuti a eseguirle in regime di solidarietà con il Concessionario. In caso di Xxxxxx, in tutto o in parte affidati a terzi per qualunque motivo, trovano applicazione l’articolo 20 e l’articolo 26.
2. Il Concessionario, che allo stato coincide giuridicamente con la Società di progetto, deve:
a) garantire, per tutta la durata del Contratto, l’assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti per tutti i soggetti di cui al comma 3 della stessa norma, con riferimento sia alla Società di progetto che ai Soci operativi;
b) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario che hanno consentito l’aggiudicazione della Concessione, con riferimento almeno alle prestazioni contrattuali ancora da eseguire;
c) comunicare tempestivamente al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la variazione di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), e a porvi rimedio, secondo le modalità previste dall’ordinamento giuridico, non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente, ove non si proceda alla risoluzione del Contratto.
3. I rapporti e le obbligazioni dei Soci nei confronti del Concessionario sono disciplinati in conformità all’articolo 184, comma 3, del Codice dei contratti, con assunzione di responsabilità solidale tra i predetti Soci e il Concessionario con particolare riferimento ai rapporti economici di cui al Titolo IV.
4. Le modificazioni della compagine sociale sono ammesse alle seguenti condizioni:
a) gli eventuali Soci titolari delle prestazioni di progettazione possono recedere dalla Società di progetto dopo 60 (sessanta) giorni dall’inizio dei Lavori di cui all’articolo 15, comma 1;
b) gli eventuali Soci titolari delle prestazioni di costruzione possono recedere dalla Società di progetto dopo che il Collaudo ha assunto carattere definitivo ai sensi dell’articolo 21;
c) i Soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione possono recedere in ogni momento; nel caso abbiano contribuito al finanziamento dell’investimento o abbiano contribuito alla prestazione di garanzie a favore del Concedente, il recesso è ammesso se la loro quota di finanziamento e di garanzie è assunta dagli altri Soci o direttamente dal Concessionario;
d) nella compagine dei Soci possono fare ingresso in qualsiasi momento società appositamente costituite tra gli operatori economici raggruppati nella fase di aggiudicazione, o società collegate o controllate dai medesimi.
5. Le eventuali modificazioni della composizione della compagine sociale della Società di progetto, compresa la formazione di diritti reali sulle quote sociali (quali usufrutto, successione per causa di morte, istituzione di pegno, cessione in garanzia anche temporanea, custodia giudiziaria ecc.), devono essere comunicate tempestivamente al Concedente. In caso di Soci entranti o subentranti, la comunicazione deve contenere la dichiarazione espressa dell’assenza dei motivi ostativi di cui al comma 7.
6. Il Concedente può nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 5, vietare le modificazioni qualora sussistano i motivi ostativi di cui al comma 7. La medesima disciplina si applica in caso di affitto o cessione di azienda o di ramo di azienda dove il Concessionario o i Soci sono in qualunque modo coinvolti.
7. Fermo restando che costituiscono cause ostative al recesso di un Socio il venire meno dei requisiti richiesti per l’avvenuta aggiudicazione della Concessione nei limiti delle obbligazioni ancora da eseguire, costituiscono altresì cause ostative all’ingresso o al subentro di nuovi Soci la sussistenza:
a) delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
b) di ordinari rapporti di incompatibilità o conflitto di interesse, diversi da quelli di cui alla lettera a), quali l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 1471 del codice civile, o rapporti di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile con il RUP, con il direttore dei lavori, con i rappresentati del Concedente o con i collaudatori.
Art. 4. Finanziamento dell’investimento
1. Il finanziamento dell’investimento da parte del Concessionario è effettuato mediante la dotazione di un capitale sociale di euro _______________ (________________) [3], nonché delle altre fonti di cui ai commi 2.
[da adeguare in base all’esito del procedimento di aggiudicazione]
2. Il Concessionario, come previsto nel PEF e come previsto nella documentazione di offerta del medesimo:
a) ricorre all’autofinanziamento con mezzi propri mediante apporto di capitale per un importo di euro _________ (________________), remunerato [oppure] non remunerato;
b) ricorre all’autofinanziamento con mezzi propri mediante prestito mezzanino o quasi equity (mezzanine finance) per un importo di euro _________ (________________), remunerato [oppure] non remunerato;
3. Se il Concessionario ricorre al finanziamento bancario, ai sensi dell’articolo 165, comma 5, del Codice dei contratti, deve depositare agli atti del Concedente entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il contratto di finanziamento da stipulare o stipulato con un istituto autorizzato ai sensi del Testo Unico Bancario in originale o in copia autentica; in assenza di tale adempimento, ai sensi del medesimo articolo 165, comma 5, il Contratto è risolto di diritto e trova applicazione l’articolo 39. Entro il medesimo termine e con le medesime conseguenze in caso di inadempimento, il Concessionario, in alternativa parziale o totale al finanziamento bancario di cui al comma 2, può ricorrere all’emissione di titoli di debito ai sensi dell’articolo 185 del Codice dei contratti o con ulteriori mezzi propri.
4. Il comma 3 non trova applicazione nel caso il Concessionario non faccia ricorso al Finanziamento bancario a medio o lungo termine e all’emissione di titoli di debito ma ricorra esclusivamente alle risorse di cui al comma 1 e al comma 2, oppure ricorra al finanziamento bancario unicamente a breve termine (inferiore a 18 mesi) e ai fini del finanziamento IVA (VAT facility).
5. Per la parte eccedente il finanziamento di cui ai commi precedenti, il Concessionario ricorre ai proventi dell’attività di Gestione di cui all’articolo 25, comma 2 e all’articolo 31.
Art. 5. Durata della Concessione e termini temporali
1. La durata della Concessione decorre dalla sottoscrizione del Verbale di consegna di cui all’articolo 10.
2. La Concessione ha una durata di anni 12 (dodici), con scadenza al termine di detto periodo, accertata con il Verbale di restituzione di cui all’articolo 51, comma 2, fatte salve le eventuali interruzioni anticipate di cui al Titolo VII e gli eventuali differimenti previsti dal Contratto, nonché le condizioni di cui all’articolo 43.
3. Concorrono e sono ricompresi nella durata di cui al comma 2, i tempi per la Progettazione esecutiva di cui all’articolo 11 e per l’acquisizione degli eventuali atti di assenso connessi alla sola Progettazione esecutiva e legittimamente omessi nella fase di Progettazione definitiva, per l’esecuzione di tutti i Lavori e per il Collaudo di cui all’articolo 21.
4. Non concorrono e sono estranei alla durata, in quanto antecedenti la stipula del Contratto, ai sensi dell’articolo 165, comma 3, del Codice dei contratti, i tempi per la Progettazione definitiva, per l’acquisizione degli atti di assenso e della V.I.A. necessari all’approvazione del Progetto definitivo. I termini di tali prestazioni sono definiti dalla documentazione di gara alla quale è conseguita l’aggiudicazione.
Art. 6. Obbligazioni, responsabilità e facoltà del Concessionario
1. Compete al Concessionario, in particolare, l’adempimento delle seguenti obbligazioni, con le modalità e nei limiti di cui al Contratto:
a) la Progettazione esecutiva di cui all’articolo 11 e le attività connesse di cui all’articolo 12, nonché l’acquisizione degli atti di assenso di cui all’articolo 13;
b) l’erogazione al Concessionario dei rimborsi di cui al comma 2, del presente articolo;
c) l’esecuzione dei Lavori di cui agli articoli da 15 a 18;
d) la messa a disposizione della Direzione dei lavori e dei Collaudatori di tutto quanto necessario per la conduzione tecnica dei lavori e per le operazioni di collaudo;
e) la gestione economica e funzionale delle Opere, di cui al Titolo III;
f) l’erogazione al Concedente dell’eccedenza tra il Corrispettivo di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), e il minor importo dei Lavori di cui all’Intervento 1, accertato in fase di Collaudo;
g) l’erogazione al Concedente del sovracanone come previsto all’articolo 30, comma 2;
h) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere, come definite all’articolo 1, comma 3, lettera f);
i) la restituzione delle Opere e di ogni altro manufatto, area, impianto, arredo, vegetazione, pertinenze e accessori già oggetto della Concessione al termine di scadenza della stessa, come previsto all’articolo 51.
2. Sono a carico del Concessionario, in quanto compresi nell’investimento da questi assunto con la Concessione, i seguenti oneri, comprensivi degli oneri per le attività riconducibili e di competenza del Concedente ai sensi dell’articolo 8, comma 1, nel limite determinato forfetariamente in euro 1.360.000,00, così distinto:
a) euro 720.000,00 per la Direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
b) euro 100.000,00 per compensi ai componenti della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice dei contratti e altre spese di gestione della gara;
c) euro 340.000 per incentivo alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti;
d) euro 50.000,00 per spese di pubblicazione e altri compensi dovuti ad attività di natura amministrativa, quali supporto al RUP e adempimenti connessi al procedimento di scelta del contraente;
e) euro 50.000,00 relativi alla bonifica bellica, dei quali euro 10.000,00 per indagini preliminari di natura documentale e amministrativa, circa la necessità o meno di bonifica bellica, ed euro 40.000,00 per eventuali lavori di bonifica vera e propria anteriori alla stipula del contratto; ai lavori di bonifica imprevisti che si rivelassero necessari nel corso dei Lavori, trova applicazione l’articolo 23;
f) euro 50.000,00 relativi alla verifica di progetto, ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, sia per quanto attiene il Progetto definitivo che il Progetto esecutivo;
g) euro 50.000,00 per compensi dovuti al Collaudatore o al collegio di collaudo.
3. Gli importi di cui al comma 2, comprensivi dei contributi previdenziali integrativi, ove dovuti, I.V.A. esclusa, nel limite massimo ivi previsto, sono versati dal Concessionario al Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta effettuata volta per volta da parte di quest’ultimo, previa esibizione delle fatture fiscali quietanziate o del mandato di pagamento o altra documentazione probatoria. Il limite di cui al comma 2 è vincolante ed efficace solo in relazione all’importo complessivo e prescinde dall’importo stimato per le sue singole componenti. Gli importi eccedenti il predetto limite sono a carico del Concedente fatto salvo il ricorso al Fondo per imprevisti di cui all’articolo 47, così come il Concedente è beneficiario diretto dei risparmi in caso di eventuale richiesta di importi inferiori allo stesso limite; tali eventuali risparmi sono imputati a incremento del Fondo per imprevisti di cui al citato articolo 47.
4. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti:
a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario stesso, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, in tutte le fasi di durata del Contratto.
5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro ogni pretesa da parte di titolari o concessionari titolari di diritti in materia di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di cui al primo periodo e il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari di tali diritti e alle eventuali controversie tra di loro.
6. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, può affidare a terzi le attività che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 174 del Codice dei contratti e dell’articolo 105, in quanto compatibile, dello stesso Xxxxxx dei contratti.
Art. 7. Obbligazioni del Concedente
1. Compete al Concedente l’adempimento delle seguenti obbligazioni:
a) l’individuazione e la nomina dei soggetti di cui all’articolo 8;
b) l’assunzione delle garanzie sullo stato dell’Area nei limiti di cui all’articolo 9;
c) le operazioni di consegna dell’Area di cui all’articolo 10;
d) l’assunzione dei provvedimenti amministrativi e il rilascio degli Atti di assenso di propria competenza e la prestazione al Concessionario di ogni ragionevole assistenza e leale collaborazione in relazione agli Atti di assenso di competenza di altre Autorità o enti, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3;
e) l’adozione di ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario, anche con il conferimento di deleghe al Concessionario o la sottoscrizione di istanze di competenza del Concedente, ai fini della rimozione di e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare l’avvio e il regolare avanzamento dei Lavori, entro termini utili ai fini del rispetto del Cronoprogramma;
f) l’adozione di ogni provvedimento, anche con il conferimento di deleghe al Concessionario, ai fini dell’avvio e della conclusione delle procedure espropriative di cui all’articolo 22.
2. Il Concedente assume altresì le seguenti obbligazioni:
a) concedere in uso e consentire al Concessionario lo sfruttamento dell’Opera, ai fini di cui alla lettera b);
b) consentire al Concessionario lo svolgimento e la gestione di cui al Titolo III, con lo sfruttamento economico secondo quanto previsto dal Contratto e il riconoscimento dei rapporti economici secondo quanto previsto dal Titolo IV.
3. Il Concedente assume altresì i seguenti obblighi di comunicazione e informazione, anche mediante la trasmissione dei pertinenti atti, ove necessario, entro 10 (dieci) giorni dal loro verificarsi o dalla loro adozione:
a) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca parziale o totale della concessione;
b) la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ogni qualvolta intenda adottare un provvedimento che sia lesivo o potenzialmente lesivo degli interessi o dei diritti del Concessionario;
c) ogni altro evento, circostanza o provvedimento di cui il Concedente venga a conoscenza, che possa avere un effetto pregiudizievole sul regolare andamento e svolgimento delle attività previste dal Contratto, compresi sopravvenuti ostacoli, difficoltà o ritardi nell’adempimento alle obbligazioni di cui al comma 2.
4. Il Concedente si impegna inoltre a prendere atto e accettare incondizionatamente e irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore degli Istituti finanziatori, dei crediti che devono o che possono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione, ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge n. 52 del 1991, ove applicabile.
5. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Salvo quanto pattuito in tema di revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente, ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo 7 comporti una lesione dell’equilibrio economico-finanziario, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio ai sensi del Titolo V.
Art. 8. Soggetti che operano su incarico del Concedente
1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 13, del Codice dei contratti, compete al Concedente l’individuazione e la nomina del RUP, nonché dei soggetti, professionisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti, destinatari delle seguenti funzioni svolte nell’interesse del Concedente medesimo:
a) verificatore della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei contratti;
b) direzione dei lavori di cui all’articolo 101, comma 2, del Codice dei contratti; può essere affidata e svolta da un ufficio di direzione dei lavori composto, oltre che dal direttore dei lavori, da più assistenti con funzione di direttori operativi e con funzione di ispettori di cantiere ai sensi rispettivamente dei commi 4 e 5 del citato articolo 101 del Codice dei contratti;
c) responsabile dei lavori di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) collaudatore in corso d’opera e finale, singolo professionista o costituito in una commissione di collaudo composta da 3 (tre) professionisti, in tal caso per collaudatore si intende la commissione di collaudo;
f) soggetti incaricati di supporto al RUP e committenza ausiliaria di cui rispettivamente agli articoli 31, commi 7 e 12, e 39, comma 2, del Codice dei contratti.
2. Il Concedente trasmette al Concessionario i nominativi dei soggetti individuati al comma 1, lettera a) e, quando siano disponibili, di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), prima o contestualmente alla redazione del Verbale di consegna di cui all’articolo 10 o, al più tardi, prima della redazione del Verbale di inizio dei Lavori di cui all’articolo 15.
3. Il Concessionario può ricusare e chiedere la sostituzione di uno dei soggetti di cui al comma 1 in presenza di accertati e giustificati motivi. La ricusazione è accolta o rigettata con parere della Commissione di vigilanza di cui all’articolo 51, con possibile ricorso all’accordo bonario di cui all’articolo 52.
Art. 9. Garanzie sullo stato dell’Area
1. L’Area, incluso il sottosuolo, è libera da persone e cose, è immediatamente fruibile dal Concessionario, nei limiti e alle condizioni del presente Contratto.
2. L’Area non è oggetto di inconvenienti dai quali possa derivare una violazione alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai relativi provvedimenti attuativi e non è gravata da oneri ambientali o oggetto di procedimenti non definitivi in materia ambientale. A tal fine:
a) il Concedente tiene indenne e manleva il Concessionario da pretese di terzi dirette a contestare a vario titolo situazioni di illecito ambientale relative all’Area, imputabili a qualsiasi titolo al Concedente stesso;
b) il Concedente tiene indenne e manleva il Concessionario in caso di azioni dirette ad imporre sanzioni nei confronti del Concessionario in connessione a riscontrate non conformità alla normativa ambientale dell’Area, preesistenti alla data del presente Contratto;
c) gli eventi di natura ambientale che dovessero insorgere dopo la stipula del contratto costituiscono rischio assunto dal Concessionario.
3. Il Concedente garantisce al Concessionario che nell’Area non necessita alcun intervento di bonifica bellica ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile. All’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori trova applicazione articolo 23 del presente Contratto.
4. Il Concedente garantisce al Concessionario che l’Area non è interessata da vincolo archeologico né vi sono ragioni per ritenerla di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del Codice dei contratti. All’eventuale verificarsi di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico nel corso dei lavori trova applicazione articolo 23 del presente Contratto.
5. Di quanto previsto dal presente articolo è dato atto nel Verbale di consegna di cui all’articolo 10 ed è successivamente confermato Xxxxxxx di inizio dei Lavori cui all’articolo 15, comma 1; per eventi verificatisi dopo il Verbale di inizio dei Lavori è dato atto nel Registro della Concessione.
1. Le Parti procedono in contraddittorio alla redazione del Verbale di consegna, con il quale il Concedente consegna l’Area al Concessionario e, con tale atto il Concessionario entra nella piena disponibilità dell’Area e avvia l’esecuzione delle previsioni del Contratto, in particolare:
a) deve mettere in atto le opere provvisionali di conservazione dell’Area ai fini della sicurezza della stessa, di tutti gli operatori e della navigazione;
b) deve procedere alla Progettazione esecutiva di cui all’articolo 11, comprese tutte le operazioni connesse, propedeutiche o attuative della progettazione;
c) può porre in atto, eseguire o predisporre ogni prestazione, provvedimento, indagine anche invasiva, o lavoro accessorio, che ritenga necessario od opportuno, finalizzato alla progettazione o alla successiva esecuzione dei Lavori, senza oneri per la Concedente, a condizione che non necessiti di collaudo e sia compatibile con le previsioni della Concessione.
2. Il Verbale di consegna è redatto entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto su convocazione del RUP; se il Concessionario non si presenta è dato un ulteriore termine di 5 (cinque giorni), trascorso il quale il Xxxxxxx di consegna è sottoscritto dal solo RUP e, con la notifica al Concessionario, diviene efficace e operativo anche ai fini del decorso dei termini di cui all’articolo 5, comma 1.
3. Il Concedente si riserva di procedere alla consegna anticipata nelle more della sottoscrizione del Contratto ove sussistano i presupposti.
TITOLO II - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (BUILD - EPC)
Art. 11. Progettazione esecutiva
1. Il Concessionario provvede alla Progettazione esecutiva, a propria cura, spese e responsabilità, mediante il ricorso a professionisti di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti, liberamente contrattualizzati, come indicati in fase di gara. Ai progettisti si applica l’articolo 1, comma 5.
2. Il Concessionario può sostituire tali soggetti, purché con adeguata motivazione, compresi i casi in cui decadano dal possesso dei requisiti o incorrano in cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, alle seguenti condizioni:
a) i progettisti subentranti abbiano i requisiti previsti dai documenti di gara e non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
b) la sostituzione sia previamente comunicata al Concedente che può ricusare i progettisti subentranti solo con adeguata e oggettiva motivazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento; in assenza di opposizione la sostituzione è efficace e operativa.
3. Il Concessionario provvede alla redazione della Progettazione esecutiva dei Lavori ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, in conformità al progetto definitivo come approvato dal Concedente.
4. Il Concessionario è tenuto ad apportare alla Progettazione esecutiva e al cronoprogramma dei Lavori in esso incluso le modifiche e variazioni richieste dal Concedente o dalle Autorità competenti per tener conto delle prescrizioni normative vigenti. Ove dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale della Progettazione esecutiva o al cronoprogramma, l'adozione delle relative variazioni è subordinata al riequilibrio economico-finanziario, ai sensi del Titolo V, salvo che le medesime richieste siano imputabili a omissioni o negligenze del Concessionario.
5. Il RUP, può disporre motivatamente:
a) di propria iniziativa o su richiesta del Concessionario, che uno o più d’uno degli elaborati progettuali o degli atti della Progettazione esecutiva, sia omesso in quanto superfluo o non pertinente;
b) che la progettazione sia meglio approfondita sotto particolari aspetti necessari al conseguimento del miglior risultato.
6. La Progettazione esecutiva è corredata da un computo metrico e da un computo metrico estimativo quest’ultimo recante i prezzi unitari applicati. Il costo totale risultante dal computo metrico estimativo deve essere coerente con il costo di costruzione dell’Opera indicato nel PEF; nel caso il costo di costruzione indicato nel PEF sia inferiore a quello risultante dal computo metrico estimativo, tutti i prezzi unitari sono riallineati in proporzione al fine di compensare e neutralizzare lo scostamento.
7. La Progettazione esecutiva e gli atti di computazione e preventivazione di cui al comma 6 devono deve dare atto senza equivoci della distinzione dei Lavori ripartiti tra i diversi Interventi come articolati ai sensi dell’articolo 17. La medesima distinzione opera anche in relazione all’esecuzione dei Lavori di cui all’articolo 15 e alle operazioni di collaudo di cui all’articolo 21.
Art. 12. Attività connesse alla progettazione
1. Al fine di consentire la celerità e la conclusione positiva dei procedimenti e degli adempimenti connessi alla progettazione, durante la medesima progettazione il Concessionario cura la trasmissione delle necessarie informazioni e il coordinamento con il RUP, con le autorità preposte agli Atti di assenso, ove necessari ai sensi dell’articolo 13 e con l’organo di verifica di cui all’articolo 14.
2. Costituisce oggetto della progettazione la redazione, per quanto occorrente, della documentazione tecnica e amministrativa per la risoluzione delle interferenze dei Lavori con le reti tecnologiche in attuazione dell'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice dei contratti, fermi restando i compiti del Concedente ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
3. Costituisce in ogni caso oggetto della progettazione ogni analisi, calcolo, dimostrazione o altra attività tecnica e amministrativa connessa alla progettazione o finalizzata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la progettazione.
4. Le attività di progettazione di cui all’articolo 11 e le attività connesse alla progettazione di cui al presente articolo devono svolgersi e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal verbale di consegna di cui all’articolo 10, accertati con la consegna al RUP della Progettazione esecutiva. Il termine di cui al comma 4, fuori dai casi di cui al comma 5, può essere prorogato di 30 (trenta) giorni, una sola volta, con provvedimento del RUP, su richiesta motivata del Concessionario.
5. I termini sono sospesi per i periodi intercorrenti tra la data di presentazione al RUP della relativa documentazione, in forma completa, ai fini della verifica o dell’approvazione, o di presentazione alle autorità titolari degli Atti di assenso, ove necessari o richiesti ai sensi dell’articolo 13, e la data di restituzione o di emissione della verifica favorevole e dei provvedimenti di approvazione, con un differimento di un pari numero di giorni e riprendono a decorrere dal momento della disponibilità degli Atti di assenso e delle approvazioni. La medesima condizione si applica per sospensioni o interruzioni dovute a cause imputabili al Concedente.
1. Il Concessionario provvede all’acquisizione di tutti gli Atti di assenso pertinenti l’intervento, per quanto non già acquisiti sul Progetto definitivo o per quanto necessario a recepire le prescrizioni alle quali erano subordinati e per quanto necessario in quanto intrinsecamente connessi alla Progettazione esecutiva. Il Concessionario si impegna ad adeguare la documentazione progettuale alle eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in materia.
2. Il Concedente provvede nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, a tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie alla realizzazione dei Lavori, ivi compresi gli eventuali Atti di assenso dei quali è titolare come Autorità amministrativa.
3. Il Concedente provvede a prestare al Concessionario la propria leale collaborazione ai fini dell’ottenimento degli Atti di assenso di cui al comma 1, per agevolare tale ottenimento con celerità, fornendo al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività necessarie allo scopo, fornendo altresì al medesimo Concessionario ogni atto autorizzativo e certificazione relativa al Manufatto esistente, in quanto necessari o prescritti ai sensi di Xxxxx.
Art. 14. Verifica e approvazione della Progettazione esecutiva
1. Il Concedente provvede alla verifica del Progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 26, commi 3, 4, 6 e 8-bis, del Codice dei contratti, mediante il ricorso a soggetti competenti ai sensi delle disposizioni citate, dei quali cura l’individuazione e il rapporto contrattuale.
2. Il Concessionario, mediante i Progettisti dallo stesso incaricati, presta la massima e leale collaborazione con i soggetti incaricati della verifica di cui al comma 1 e si impegna ad adeguare la documentazione progettuale agli eventuali rapporti di non conformità emessi in fase di verifica.
3. L’attività di verifica della Progettazione esecutiva deve dare atto dell’avvenuta acquisizione degli eventuali Atti di assenso che si rendessero necessari ai sensi dell’articolo 13 e deve concludersi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della documentazione progettuale completa.
4. Il Concedente provvede all’approvazione della Progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 27 del Codice dei contratti, in quanto compatibile, entro 15 (quindici) giorni dalla verifica positiva di cui al comma 3.
5. Non concorrono al computo dei termini di cui ai commi 3 e 4 i tempi necessari per istruttorie supplementari, integrazioni o rapporti di verifica sospensivi o con criticità, ovvero per richieste motivate di adeguamenti, resi necessari da errori od omissioni nella documentazione progettuale, imputabili al Concessionario.
6. Qualora la Progettazione esecutiva o il relativo cronoprogramma siano modificati per causa di Forza maggiore, per fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori, quest’ultimo ha diritto a un corrispondente differimento dei termini già assegnati e, in caso di lesione dell’equilibrio economico-finanziario, al riequilibrio di cui al Titolo V, che spetta al Concessionario anche nel caso in cui si riscontri un ritardo nell’approvazione della documentazione progettuale per causa non imputabile al Concessionario stesso.
Art. 15. Esecuzione dei Lavori
1. Prima dell’esecuzione dei Lavori le Parti, entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione della Progettazione esecutiva, procedono in contraddittorio alla redazione del Verbale di inizio dei Lavori, con il quale è dato formalmente avvio all’esecuzione dei Lavori, anche distintamente per ciascuno degli Interventi di cui all’articolo 17, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 18.
2. Il Concessionario esegue i Lavori, sotto la propria responsabilità, in conformità alla Progettazione esecutiva approvata, secondo le migliori pratiche costruttive e nel rispetto delle obbligazioni e degli adempimenti assunti con l’Offerta tecnica oggetto di aggiudicazione.
3. I Lavori sono eseguiti sotto la direzione tecnica e operativa del Concessionario e nella esclusiva responsabilità di quest’ultimo; tuttavia:
a) sotto il solo profilo del rispetto della Progettazione esecutiva e delle prescrizioni del Contratto nell’interesse del Concedente, prevalgono le disposizioni della Direzione dei lavori;
b) restano ferme le competenze del collaudatore titolare del collaudo in corso d’opera ai sensi dell’articolo 221 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 16. Invariabilità delle prestazioni
1. I Lavori relativi agli Interventi di cui all’articolo 17 si intendono fissi nella quantità, nella consistenza e nel contenuto economico.
2. Qualunque modifica nella quantità o nella consistenza, resasi necessaria per la perfetta esecuzione delle previsioni della Progettazione esecutiva o per l’adattamento alle condizioni fisiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche, geotecniche e simili, fuori dai casi di Forza maggiore, non influiscono sui rapporti economici tra le Parti di cui al Titolo IV o sull’equilibrio economico finanziario di cui al Titolo V.
Art. 17. Articolazione degli Interventi
1. I Lavori, così come la Progettazione esecutiva, sono articolati in Interventi distinti, come segue:
a) Intervento 1: intervento propedeutico e strumentale, senza il quale è impossibile procedere all’escavazione del materiale litoide valorizzabile economicamente, stante la collocazione profonda di questo; consiste principalmente nella rimozione del materiale inutilizzabile economicamente, quali limo, xxxxx, argilla e altri materiali accumulati nel corso d’acqua e che formano il primo consistente strato superficiale sovrapposto al materiale litoide utile; compreso il rimodellamento dell’area golenale del meandro di Ostiglia;
b) Intervento 2: Lavori di pubblica utilità, obiettivo primario per gli interessi pubblici del Concedente, consistenti nel rialzo e rimodellamento dell’argine maestro destro del Po nel tratto da Quingentole e Revere;
c) Intervento 3: Lavori di pubblica utilità, obiettivo primario per gli interessi pubblici del Concedente, consistenti nel rialzo e rimodellamento dell’argine maestro destro del Po nel tratto da Foce Secchia all’impianto di derivazione irrigua del Sabbioncello;
d) Intervento 4: Lavori di pubblica utilità, obiettivo primario per gli interessi pubblici del Concedente, consistenti nel rialzo e rimodellamento dell’argine maestro destro del Po nel tratto da Camatta a Foce Secchia.
2. L’Intervento 1, è costituito da Lavori propedeutici e strumentali alla coltivazione, è sprovvisto di utilità economica intrinseca, in quanto necessario per la rimozione e movimentazione dei materiali limacciosi, velme, argille e altri materiali diversi dai materiali litoidi oggetto della Concessione. Tali lavori sono qualificati e quantificati «a corpo» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti. Sono soggetti a rendicontazione contabile da parte della Direzione dei Lavori e sono remunerati con le modalità di cui all’articolo 28, commi 3 e 4, e all’articolo 30, comma 1, lettera a).
3. Gli Interventi 2, 3 e 4, come descritti al comma 1, sono costituiti da Lavori necessari alla funzionalità del Fiume Po, sono eseguiti con le risorse del Concessionario reperite ai sensi dell’articolo 25 e in parte con un contributo pubblico in conto investimento con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b).
Art. 18. Termini per realizzazione degli Interventi
1. I termini per l’inizio e l’ultimazione dei Lavori sono determinati in via prioritaria secondo le indicazioni risultanti dal PEF e dal Cronoprogramma, ovvero dall’Offerta tecnica, come segue:
a) Intervento 1: inizio entro e ultimazione in anticipo rispetto alla scadenza di cui all’articolo 5, in tempo utile per la conclusione del Collaudo e l’emissione del relativo certificato di Collaudo di cui all’articolo 21, comma 2;
b) Intervento 2: inizio entro la ___________ [4] annualità della Concessione e ultimazione entro la ___________ [5] annualità;
c) Intervento 3: inizio entro la ___________ [6] annualità della Concessione e ultimazione entro la ___________ [7] annualità;
d) Intervento 4: inizio entro la ___________ [8] annualità della Concessione e ultimazione entro la ___________ [9]annualità.
2. Per inizio si intende non oltre il primo giorno feriale dell’annualità di riferimento; per ultimazione si intende l’ultimo giorno feriale dell’annualità di riferimento. I predetti termini possono essere differiti per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, In ogni caso i Lavori di cui agli Interventi 2, 3 e 4, devono essere ultimati entro il sesto anno di durata della Concessione.
3. I termini sono sospesi, con un differimento di un pari numero di giorni e riprendono a decorrere dal momento della cessazione della condizione che ha causato la sospensione, con diritto del Concessionario all’eventuale riequilibrio economico finanziario di cui al titolo V ove sussistano i presupposti ivi previsti, nei seguenti casi:
a) in caso di varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 19, se espressamente richiesti dal Concedente;
b) in caso Forza maggiore.
4. Nei periodi di sospensione che comportano di diritto l’automatico differimento dei termini, non sono compresi i giorni nei quali la sospensione è causata da negligenze o vizi riscontrati nell’esecuzione, incidenti al personale, sospensioni ordinate dall’Autorità per violazioni in materia di sicurezza e salute, o comunque imputabili o riconducibili al Concessionario e i conseguenti ripristini, rifacimenti e rimedi fino al superamento della causa di sospensione. In caso le fattispecie di cui al presente comma siano ricondotte ad una sola parte dei Lavori, con regolare andamento della parte restante, le sospensioni sono calcolate secondo l’incidenza percentuale di tale parte sul totale dei Lavori.
5. Le sospensioni riconoscibili e le relative riprese di cui al comma 3, nonché gli eventi di cui allo stesso comma 3 sono annotati tempestivamente nel Registro della Concessione a cura del RUP; in caso di inerzia vi può provvedere il Concessionario e, in tal caso, il Direttore dei lavori e il RUP possono annotare le proprie osservazioni o controdeduzioni. Per quanto non previsto trova applicazione l’articolo 107 del Codice in quanto compatibile.
Art. 19. Modifiche e varianti alle Opere
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle modifiche e alle varianti in corso d’opera richieste dal Concedente e adottate, con approvazione del RUP, ai sensi dell’articolo 175, commi 1, lettera c), o comma 4, del Codice dei contratti, fermi restando i limiti previsti dai commi 2, 6 e 7 nonché dallo stesso comma 4.
2. Le varianti in corso d’opera, ove ammesse ai sensi del comma 1, sono valutate in base alla documentazione integrante la Progettazione esecutiva approvata dal Concedente, e il relativo valore è determinato sulla base dei medesimi criteri adottati per la determinazione del costo dei lavori originari, tenuto conto dei capitolati tecnici e dei tariffari forniti dal Concessionario unitamente alla Progettazione esecutiva approvata dal Concedente.
3. Se le varianti di cui al comma 1 comportano un aumento dei costi si provvede tempestivamente al riequilibrio economico-finanziario della Concessione e al conseguente adeguamento del PEF ai sensi del Titolo VI. Il riequilibrio trova applicazione anche in caso di varianti in riduzione, in tal caso il riequilibrio economico-finanziario, sulla base del PEF, avviene a favore del Concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, è sempre facoltà della Parte che dovrebbe beneficiare del riequilibrio economico-finanziario, corrispondere direttamente rispettivamente il maggior costo o il minor costo all’altra Parte; in tal caso non si provvede al riequilibrio economico-finanziario.
5. Nel caso le modifiche o le varianti siano dovute a errori od omissioni di progettazione o siano necessarie per rimediare a errori costruttivi imputabili al Concessionario, queste sono interamente a carico del Concessionario stesso il quale per le stesse non ha diritto ad alcuna remunerazione, indennizzo, ristoro o differimento dei termini.
6. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nella fase di Progettazione esecutiva, con particolare riferimento a modifiche della progettazione definitiva approvata prima della stipula del contratto, imposte in sede di V.I.A. oppure imposte da enti o autorità le cui eventuali condizioni alle quali sono subordinati i relativi atti di assenso, per cui con l’espressione “modifiche e varianti in corso d’opera” si intendono tutte le modifiche e varianti in corso di contratto.
Art. 20. Affidamento ai Soci o a terzi e subappalto dei Lavori
1. Ferma restando la responsabilità del Concessionario per i Lavori affidati ai Soci o a terzi, anche in subappalto, se egli, direttamente o in capo ad uno dei Soci, non è in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti professionali e di qualificazione di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti relativi ai Lavori, deve affidarli a terzi mediante contratto d’appalto ai sensi del comma 2, o mediante subappalto ai sensi del comma 3.
2. L’affidamento a terzi avviene con le modalità previste dall’articolo 36, comma 2 o, a scelta del Concessionario, dagli articoli 60 o 61 del Codice dei contratti applicando altresì le disposizioni previste per gli appalti pubblici ove non derogate dal Codice medesimo.
3. L’affidamento a terzi può avvenire mediante contratto di subappalto alle condizioni di cui all’articolo 174 del Codice dei contratti.
4. Negli affidamenti a terzi trova applicazione l’articolo 105, commi 10, 11 e 17, del Codice dei contratti, in materia di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di adozione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. L’affidamento dei Lavori agli operatori Soci, controllanti, controllati o collegati in possesso dei requisiti di qualificazione è sottratto alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 ed è regolato dal solo contratto tra il Concessionario e gli altri operatori.
5. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche se il Concessionario, pur qualificato per la realizzazione dei Lavori, non intende eseguirli, in tutto o in parte, bensì affidarli a terzi oppure se la relativa qualificazione è venuta a mancare per qualunque motivo dopo la stipula del Contratto.
1. L’ultimazione dei Lavori è accertata con i certificati con il quale si attesta la completa ed effettiva ultimazione dei Lavori previsti dalla Progettazione esecutiva e dalle eventuali modifiche o varianti introdotte ai sensi dell’articolo 19. I certificati di ultimazione dei Lavori sono redatti dal Direttore dei lavori in contraddittorio col Concessionario, e con il Costruttore se diverso, previa comunicazione di questi ultimi e sono sottoscritti per accettazione dal RUP.
2. Il Concedente, oltre a provvedere ai Collaudi in corso d’opera, provvede ai Xxxxxxxx finali che devono essere iniziati immediatamente dopo l’accettazione del certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, e devono essere conclusi entro i successivi 3 (tre) mesi.
3. Ai Collaudi finali si applica quanto previsto dal Titolo X del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti della compatibilità con l’articolo 102 del Codice dei contratti e con le previsioni del presente Contratto. Al Collaudo dei Lavori dell’Intervento 1 si applicano le norme regolamentari relative alla contabilità dei Lavori, nei limiti della loro compatibilità.
4. In relazione agli Interventi distinti di cui all’articolo 17:
a) i certificati di ultimazione dei Lavori devono riguardare singolarmente ciascuno degli stessi Interventi, salvo i Lavori in concessione di cui agli Interventi n. 2, 3 e 4 che possono essere oggetto di certificati di ultimazione distinti oppure di un solo certificato di ultimazione, se ultimati entro un lasso di tempo ragionevole l’uno dall’altro su conforme decisione della Direzione dei lavori, purché approvata dal RUP;
b) ai fini dei termini per l’ultimazione dei Lavori e le operazioni di Collaudo finale di cui di cui al comma 3, tiene fede il relativo certificato di ultimazione dei Lavori;
c) i Collaudi finali in ogni caso sono emessi in forma singola per l’Intervento 1, mentre per gli interventi 2, 3 e 4 possono essere distinti per ciascuno intervento oppure unificati per più interventi, in relazione all’emissione dei certificati di ultimazione di cui alla lettera a);
d) i Xxxxxxxx finali sono i soli documenti validi, efficace e riconosciuti per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
5. I Collaudi di cui al comma 3 sono a carattere provvisorio; all’emissione del Collaudo conseguono tutti gli effetti che il presente Contratto attribuisce al Collaudo, fermo restando quanto previsto al comma 6.
6. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, periodi secondo e terzo periodo, del Codice dei contratti, ciascun Xxxxxxxx diventa definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione positiva e approvato tacitamente trascorsi 2 (due) mesi dal predetto termine anche in assenza di un esplicito provvedimento di approvazione del Concedente. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1669 del codice civile, i termini per il verificarsi del carattere definitivo e dell’approvazione tacita si realizzano e sono giuridicamente efficaci solo in assenza di condizioni ostative rilevate nel frattempo o di provvedimenti interruttivi motivati comunicati dal Concedente al Concessionario e riprendono a decorrere dopo che sono cessate le predette condizioni ostative, revocati o superati i provvedimenti interruttivi.
Art. 22. Espropriazioni e occupazioni di aree di terzi
1. Sono a carico del Concessionario le indennità di espropriazione e di occupazione, nonché ogni onere accessorio e pertinente, relative all’acquisizione o all’occupazione di aree di terzi, siano esse da espropriare o da occupare:
a) per l’attuazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, sia secondo le previsioni specifiche di tale progetto che secondo i criteri di buona tecnica applicabili per l’attuazione dello stesso progetto;
b) in seguito a scelte progettuali dell’aggiudicatario in fase di Offerta tecnica presentata in gara, alla conseguente Progettazione definitiva e alla successiva Progettazione esecutiva, sempre che la relativa documentazione sia stata approvata dal Concedente.
2. Limitatamente alle aree da espropriare e da occupare di cui al comma 1, lettera a), le relative obbligazioni sono sostenute dal Concessionario fino alla concorrenza massima di euro 190.000,00 (centonovantamila//00). In caso di variazione delle indennità di espropriazione rispetto al predetto importo, non imputabili al Concessionario, trovano applicazione in primo luogo l’articolo 47 e in via subordinata gli articoli 34 e 35.
3. Per le aree da espropriare e da occupare di cui al comma 1, lettera b), trattandosi di scelta autonoma dell’aggiudicatario in fase di gara o in fase di Progettazione definitiva, ovvero del Concessionario on fase di Progettazione esecutiva, le relative obbligazioni sono sostenute integralmente dal Concessionario e le eventuali variazioni non comportano la revisione dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione.
4. Il Concessionario, unitamente alla Progettazione esecutiva, deve predisporre gli adempimenti e la documentazione necessaria allo scopo, ove non abbia già provveduto in qualità di aggiudicatario titolare del Progetto definitivo.
5. Il Concessionario, direttamente ove possibile, oppure su mandato del Concedente, deve curare i procedimenti espropriativi e di occupazione ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 o di altra normativa speciale applicabile; a tal fine il Concessionario e il Concedente prestano la più ampia collaborazione reciproca per le finalità di cui al presente articolo.
TITOLO III - GESTIONE DELLA CONCESSIONE (OPERATE - O&M)
Art. 23. Rinvenimenti e ritrovamenti durante il periodo di concessione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nel corso della progettazione esecutiva, nel corso dei Lavori o comunque durante la gestione della Concessione, spettano di pieno diritto al Concedente, salvo quanto disposto dalle norme che regolano il rinvenimento di beni di particolare interesse storico, artistico e archeologico. Trova applicazione in via prioritaria gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il Concessionario deve dare immediato avviso del loro ritrovamento, quindi depositarli negli uffici del Direttore dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere al Concedente e alle competenti Autorità. Restano impregiudicati gli eventuali diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
3. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta l’applicazione dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, fatto salvo il ricorso all’articolo 47 nonché, se del caso, di quanto previsto in materia di varianti all’articolo 19 del Contratto.
4. Qualora per i rinvenimenti o ritrovamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, non previsti e non prevedibili in fase di progettazione o per qualsivoglia attività direttamente o indirettamente connessa con detti rinvenimenti o ritrovamenti si determinassero ulteriori oneri in capo al Concessionario, questi avrà diritto al riequilibrio economico-finanziario del PEF ai sensi del Titolo V.
Art. 24. Gestione operativa della Concessione
1. La gestione della Concessione consiste nello sfruttamento economico mediante cessione del materiale litoide ai sensi dell’articolo 25.
2. La gestione di cui al comma 1 è subordinata in via assoluta e inderogabile alla realizzazione integrale degli Interventi, così come definiti all’articolo 17, prima delle date previste per i singoli interventi all’articolo 18 e, in ogni caso, prima della scadenza della Concessione di cui all’articolo 5, in tempo utile per l’effettuazione del Collaudo finale di cui all’articolo 21.
3. La gestione è affidata integralmente alle capacità organizzative e imprenditoriali del Concessionario e alla sua autonomia, il quale si impegna a svilupparla perseguendo l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
4. Il Concessionario articola la gestione della Concessione nel rispetto del documento denominato “Specificazione delle caratteristiche della gestione” di cui all’articolo 1, comma 7, lettera b), in conformità alla Progettazione esecutiva, al Cronoprogramma e alle integrazioni contrattuali offerte in fase di aggiudicazione e sinteticamente richiamate al Titolo VI. Tale documentazione contiene le indicazioni necessarie a illustrare quantitativamente e qualitativamente la gestione nel tempo e costituisce, oltre al presente Contratto, la documentazione di riferimento a cui le Parti rinviano e si attengono per ciò che concerne la regolamentazione della gestione.
Art. 25. Sfruttamento economico mediante cessione del materiale litoide
1. Il Concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente la Concessione in primo luogo mediante l’acquisizione nella propria piena disponibilità del materiale litoide commerciabile, che estrae e asporta dall’alveo del Fiume Po, in conformità al Progetto, per un volume massimo di metricubi 5.536.950 (cinque milioni cinquecento trentaseimila novecentocinquanta) di sabbia escavata compattata.
2. La quantità di cui al comma 1 è la quantità massima che il Concessionario è autorizzato ad escavare e asportare, destinata in via esclusiva o comunque in via prioritaria dell’immissione sul mercato dei materiali, a favore di qualunque operatore economico pubblico o privato liberamente individuato dal Concessionario. Il prezzo di cessione a terzi del materiale litoide di cui al comma 1, praticato dal Concessionario, è libero e senza vincoli per le Parti.
3. Il prezzo unitario al metrocubo ricavabile dal Concessionario dalla vendita del materiale litoide a terzi è una stima dello stesso Concessionario e non costituisce vincolo alcuno per il Concedente, così come è una stima del Concessionario e non costituisce vincolo alcuno per il Concedente l’introito complessivo ricavato dalla cessione a terzi per tutta la durata della Concessione indicato dal Concessionario nei documenti di gara e nel PEF.
4. Le stime di cui al comma 3 sono derivate dall’applicazione del prezzo unitario di cessione a terzi al volume di materiale litoide di cui al comma 1, stimato in ______________ [10] metri cubi vagliati e puliti e commercializzabili.
5. Qualunque variazione del prezzo unitario di cessione e degli importi presunti come ricavi dallo sfruttamento economico della concessione di cui al comma 3, nonché dell’entità delle masse teoriche di sabbia di cui al comma 4, anche se si discostano da quanto previsto nel PEF, costituiscono specifico rischio di mercato (cosiddetto rischio di domanda), nonché rischio d’intrapresa, assunti integralmente dal Concessionario, rischi ai quali resta estraneo il Concedente e che non possono comportare la revisione dell’equilibrio economico finanziario della Concessione.
Art. 26. Affidamento della Gestione operativa
1. Il Concessionario deve attuare la gestione operativa direttamente oppure affidarli ad uno più d’uno dei Soci.
2. Tutti i Gestori, anche se diversi dal Concessionario e dai Soci, non devono incorrere nei motivi ostativi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, e devono essere in possesso dei necessari requisiti legali di professionalità previsti dalle norme vigenti.
3. Ferma restando la responsabilità del Concessionario per le parti della Gestione affidate ai Soci o a terzi, egli può affidare parte della Gestione a terzi mediante contratto di subappalto alle condizioni di cui all’articolo 174, commi 2, 3, 5 e 6, del Codice dei contratti.
4. L’affidamento della gestione ai Soci e alle Società collegate, controllate o controllanti, in possesso dei requisiti di qualificazione, è sottratto alle condizioni di cui al comma 3 ed è regolato dal solo contratto intercorrente tra il Concessionario e i Soci o le Società collegate, controllate o controllanti. Restano fermi in ogni caso gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in materia retributiva, contributiva, assicurativa e previdenziale.
5. Il Concessionario può sostituire i subappaltatori contrattualizzati ai sensi del comma 3, o i terzi di cui al comma 4 purché abbia assolto tutti gli obblighi nei loro confronti e accertato la regolarità delle avvenute retribuzioni e versamenti contributivi. Il Concessionario deve comunicare al Concedente la proposta o l’intenzione di sostituire il subappaltatore e gli estremi del soggetto subentrante; in assenza di dissenso motivato da parte del Concedente, da rendere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Concessionario può stipulare il contratto di subappalto depositandolo presso il Concedente entro i 3 (giorni) successivi.
6. Le sostituzioni di cui al comma 5, con le relative comunicazioni, sono obbligatorie su richiesta motivata del Concedente, relativa a comportamenti o modalità di esecuzione della gestione gravemente lesive dell’integrità o della regolare continuità di esecuzione dei Lavori, del trattamento riservato al personale dipendente, a negligenze o errori professionali gravi.
Art. 27. Ulteriori oneri e obbligazioni del Concessionario durante la gestione operativa
1. Xxxxx restando le obbligazioni e gli oneri del Concessionario previsti dalle singole disposizioni del Contratto sono a carico del Concessionario:
a) i consumi di tutte le eventuali utenze erogate a rete; il Concessionario deve, a propria cura e spese, attivare le nuove utenze che ritenga necessarie all’espletamento della gestione, a proprio nome o, ove ammesso, a nome dell’Operatore incaricato della gestione operativa;
b) la Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere, come definite all’articolo 1, comma 3, lettera f), compresa quella di impianti, attrezzature e aree esterne;
c) il controllo della qualità dell’acqua e dei relativi livelli, nonché delle condizioni di navigabilità e di inquinamento, per i tratti oggetto di Concessione, nei limiti nei quali tali aspetti sono influenzati o coinvolti dai Lavori o dalla gestione della Concessione;
d) il monitoraggio di tutte le attività di cantiere, con particolare riferimento alle movimentazioni di materiali e la piena collaborazione e la messa a disposizione dei mezzi tecnici e operativi, nonché, ove richiesto, del personale, per gli adempimenti di collaudo di cui all’articolo 21 nonché per la verifica tecnica e contabile e il monitoraggio di cui all’articolo 28.
Art. 28. Attività di monitoraggio
1. Ferme restando le operazioni di monitoraggio da parte del Concessionario, il Concedente provvede al controllo tecnico ed economico dei Lavori secondo le misure e le modalità che ritenga più opportune mediante appositi rilievi, misurazioni e verifiche.
2. La Direzione dei Lavori opera normalmente secondo i principi e i criteri previsti per i contratti pubblici. Verifica, anche mediante ordini di servizio, che i Lavori siano eseguiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla Progettazione esecutiva; a tale scopo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 12 del decreto ministeriale n. 49 del 2018, in quanto compatibili.
3. Limitatamente ai Lavori di cui all’Intervento 1, dei quali è prevista la rendicontazione contabile, oltre a quanto previsto al comma 2, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 49 del 2018, in quanto compatibili.
4. La verifica contabile di cui al comma 3, deve provare la coerenza con il corrispettivo di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a); in caso di variazioni queste comportano direttamente la revisione e l’adeguamento del predetto corrispettivo senza che sia influenzato il TIR di progetto né che si proceda all’equilibrio economico-finanziario della Concessione. E’ fatta salva la disciplina degli scostamenti di cui all’articolo 32.
5. Per gli scopi di cui al presente articolo il Concedente può avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, dell’intervento anche invasivo di terzi, compresi organi dello Stato o della Regione, quali ad esempio ma non solo, la Guardia di Finanza, il Corpo dei Carabinieri Forestali, l’Ispettorato del Lavoro, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, oppure di istituzioni o organismi privati incaricati allo scopo, coinvolti con protocolli di intesa, convenzioni o altri istituti giuridici ammessi dall’ordinamento, ai quali il Concessionario deve obbligatoriamente aderire.
TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
Art. 29. Canone di Concessione spettante di diritto al Concedente
1. Al Concedente, o altro soggetto pubblico competente precostituito per legge o indicato dal Concedente, spetta il Canone di escavazione, come segue:
a) nella misura minima inderogabile determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), in euro 4,45 (quattro euro e quarantacinque centesimi) al metrocubo, suscettibile di offerta in aumento ai sensi della seguente lettera b);
b) nella ulteriore misura di euro __________ [11] al metrocubo, quale sovracanone, offerto in aumento rispetto alla misura minima inderogabile di cui alla lettera a), come risultante dal procedimento di aggiudicazione.
2. In termini assoluti, il Canone di escavazione spettante al Concedente assomma:
a) ad euro 24.639.428, quanto al minimo inderogabile di cui al comma 1, lettera a);
b) ad euro __________ [12], quanto al sovracanone di cui al comma 1, lettera b).
3. Il Canone nella misura di cui al comma 1, lettere a), è dovuto, in ogni caso, anche qualora la quantità escavata sia inferiore al limite massimo di cui all’articolo 25, comma 1, per scelta, per comportamento, per omissione, per negligenza o per altre cause imputabili o riconducibili al Concessionario comprese la sua autonoma decisione, la mancata o insufficiente ricettività del mercato dei materiali litoidi, la mancata o insufficiente remunerazione della commercializzazione degli stessi materiali.
4. Il sovracanone, ovvero la quota di Canone nella misura di cui al comma 1, lettera b), è dovuto solo in relazione alle quantità di materiale litoide escavato, computato ai sensi dell’articolo 28, sempre nei limiti massimi di cui all’articolo 25, comma 1.
Art. 30. Destinazione e allocazione del Canone di Concessione spettante al Concedente
1. Il Canone di Concessione di cui all’articolo 29, ha le seguenti destinazioni, nel senso che viene allocato e utilizzato dal Concessionario per le seguenti finalità:
a) nella misura di euro _____ (___________________________) [13] al metrocubo è riconosciuto a titolo di corrispettivo a favore del Concessionario per l’esecuzione dei lavori strumentali dell’Intervento 1 di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), debitamente contabilizzati e rendicontati dalla Direzione dei lavori; per un importo dei predetti lavori, come risultante dall’offerta, di euro ______________________; [14]
b) nella misura di euro 0,8797 (ottantasette centesimi di euro e novantasette centesimi di centesimo) al metrocubo, riconosciuto a titolo di contributo a favore del Concessionario finalizzato a conseguire l’equilibrio economico finanziario della Concessione; per un importo stimato di euro 4.870.855 (quattro milioni ottocentosettantamila e ottocentocinquantacinque);
c) nella restante misura di euro __________ [15] al metrocubo, per un importo di euro _________________ [16] quale differenza tra la misura inderogabile del canone di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) e il corrispettivo al comma 1, lettera a), del presente articolo, come risultante dal procedimento di aggiudicazione, è introitato direttamente dal Concedente.
2. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, il sovracanone offerto dal Concessionario ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nella misura risultante dal procedimento di aggiudicazione, è introitato direttamente dal Concedente.
3. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo è essenziale ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.
1. Per garantire la sostenibilità economico-finanziaria il Concedente riconosce al Concessionario un contributo pubblico, a parziale copertura dei costi di investimento, dell’importo determinato all’articolo 30, comma 1, lettera b), corrispondente al ___,___% (__________________________ per cento) [17] dell’investimento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è costituito dalla compensazione della quota di Canone di concessione per l’escavazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), che sarebbe dovuta dal Concessionario al Concedente.
3. Il contributo di cui al comma 1 è fisso, non è soggetto a rivalutazione monetaria né al recupero dell’eventuale inflazione.
Art. 32. Coerenza tra i Lavori e la disponibilità del materiale escavato
1. Costituiscono condizioni essenziali la coerenza e la compatibilità temporale, tecnica ed economica:
a) tra l’andamento dell’esecuzione dei Lavori dell’Intervento 1 e il relativo corrispettivo di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a);
b) tra l’andamento dell’esecuzione dei Lavori degli Interventi 2, 3 e 4, in Concessione, e il pertinente contributo in conto investimento di cui agli articoli 30, comma 1, lettera b).
2. Ai fini del controllo e del mantenimento delle previsioni di cui al comma 1, si definiscono come «scostamenti» la somma dei seguenti scostamenti:
a) scostamento dal corrispettivo: il maggior importo corrispondente all’importo risultante dalla quantità di materiale escavato per il corrispettivo unitario di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), rispetto all’importo dei Lavori eseguiti relativo all’Intervento 1, accertato con le modalità di cui all’articolo 17, comma 2 e all’articolo 28;
b) scostamento dal contributo: il maggior importo corrispondente all’importo risultante dalla quantità di materiale escavato per la misura unitaria del contributo di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), rispetto all’importo dei Lavori eseguiti relativi agli Interventi 2, 3 e 4, accertato con le modalità di cui all’articolo 28.
3. In ragione della coerenza e della compatibilità di cui al comma 1, qualora uno o ambedue gli scostamenti di cui al comma 2, singolarmente o cumulativamente, eccedano il 10% (dieci per cento) del canone dovuto:
a) se previsti dal PEF, per una o più annualità, uno scostamento eccedente il predetto limite, all’inizio della relativa annualità o prima annualità, il Concessionario deve produrre preventivamente la garanzia di cui all’articolo 46;
b) se gli scostamenti si verificano nel corso della Concessione, fuori dal caso di cui alla lettera a) ovvero non previsti dal PEF o in misura eccedente le previsioni del PEF oppure in periodi temporali diversi da quelli previsti dal PEF, il Concessionario, tempestivamente e comunque entro l’ultimo giorno feriale del mese successivo a quello nel quale è stato segnalato lo scostamento, deve produrre la garanzia di cui all’articolo 46;
c) gli scostamenti periodici consecutivi si cumulano, anche ai fini dell’adeguamento della garanzia di cui all’articolo 46, fino a quando non sono ridotti alle condizioni di cui al comma 4.
4. Il Concessionario non può procedere all’escavazione ed asportazione del materiale litoide e, se tale escavazione è già iniziata, la deve sospendere, fino a quando il Concedente non abbia accertato con le modalità di cui all’articolo 17, comma 2 e all’articolo 28 che lo scostamento:
a) non sussista;
b) sia inferiore ai limiti di cui al comma 3;
c) sia cessato.
5. Le attività di escavazione e asportazione del materiale litoide possono essere avviate o, se sospese, possono riprendere, solo se sia accertato il ripristino di una delle condizioni di cui al comma 4 oppure se il Concessionario abbia assolto gli obblighi di garanzia a garanzia dello scostamento, a favore del Concedente, ai sensi dell’articolo 46.
6. In ragione del particolare tipo di contratto e delle particolarità di remunerazione, incompatibile con l’anticipazione sul prezzo, non trova applicazione l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.
TITOLO V – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 33. Presupposti dell’equilibrio economico-finanziario
1. Per equilibrio economico-finanziario si intende il rapporto logico, economico e funzionale che garantisce al Concessionario la redditività dell’investimento ovvero:
a) lo mantiene in grado di far fronte con le entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti effettuati;
b) mantiene i ricavi superiori ai costi in misura tale da consentire una sufficiente remunerazione al Concessionario.
c) la stabilità e invarianza della misura del TIR di cui al numero 9, lettera f), delle Premesse.
2. Le Parti riconoscono che il PEF è stato sviluppato sul presupposto che l’alea dell’investimento e i rischi operativi, sia di costruzione che di gestione, restano a carico del Concessionario.
3. Nella redazione del PEF il Concessionario, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, ha autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico Finanziario di cui al numero 9 delle Premesse, nonché:
a) i tempi previsti per il rilascio degli Atti di assenso necessari per dare esecuzione ad ogni prestazione prevista dal Contratto, per la progettazione e per l’esecuzione dei Lavori;
b) i costi di esecuzione dei Lavori e gli altri costi operativi;
c) l'importo dei ricavi commerciali derivanti dallo sfruttamento economico della Concessione, ai quali il Concedente è estraneo e, costituendo tipico rischio di impresa, qualora generati in misura inferiore al previsto, non possono comportare alcun riequilibrio della Concessione;
d) i costi di gestione, compresi i costi per le garanzie e il pacchetto assicurativo;
e) il costo del servizio del debito e gli oneri finanziari;
f) le imposte e le tasse e il regime fiscale ad esso applicabile.
g) l’ammontare dei Canoni di concessione di cui all’articolo 29, la loro ripartizione per destinazione di cui all’articolo 30 e la loro quota individuata come contributo pubblico di cui all’articolo 31;
h) la durata della concessione di cui all’articolo 5.
4. L’equilibrio economico-finanziario della Concessione non è influenzato dall’andamento dei Lavori dell’Intervento 1 di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), come determinato in seguito all’aggiudicazione, nel senso che la loro esecuzione è soggetta a controllo contabile ai sensi dell’articolo 28, commi 3 e 4, ed è regolata dai relativi specifici rapporti contrattuali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 32.
Art. 34. Eventi e cause che comportano il riequilibrio economico-finanziario
1. Fatti salvi i casi di esenzione dal riequilibrio previsti dal Contratto, le parti provvedono al riequilibrio del PEF, tenendo ferma la misura del TIR di cui al numero 9, lettera f), delle Premesse, ogni volta che intervengano variazioni non imputabili al Concessionario ai presupposti ed alle condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario di cui all’articolo 33 e che comportino un evento destabilizzante come definito al comma 2, oppure si verifichi un evento favorevole come definito al comma 3.
2. Per evento destabilizzante si intende ogni evento sopravvenuto, che incide in modo negativo e pregiudizievole per il Concessionario sui presupposti e sulle condizioni dell’equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, con riferimento a:
a) eventi, fatti o condizioni previste dal Contratto e recanti esplicitamente l’indicazione del rinvio all’equilibrio economico-finanziario;
b) cause di Forza maggiore;
c) norme di legge o di regolamento aventi forza di legge e altre disposizioni normative cogenti sopravvenute alla stipula del Contratto, ad eccezione delle norme in materia fiscale diverse dalle aliquote I.V.A.;
d) mancato o tardivo rilascio degli Atti di assenso, delle Verifiche di progetto e delle approvazioni, per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non imputabili al Concessionario;
e) annullamento, decadenza o revoca di uno o più Atti di assenso, per cause non imputabili al Concessionario;
f) grave inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni;
g) eventi, fatti o condizioni imputabili al Concedente che comportino ritardo nel rilascio di un Atto di assenso necessario per l’esecuzione della Convenzione;
h) indennità di espropriazione di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), eccedente il limite di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Per evento favorevole si intende ogni evento sopravvenuto che incide in modo positivo per il Concessionario sui presupposti e sulle condizioni dell’equilibrio economico-finanziario; in tal caso il riequilibrio avviene a favore del Concedente. Non rientrano in tali l’efficienza gestionale, l’incremento della domanda di mercato o del valore commerciale di vendita del materiale litoide.
4. Il riequilibrio economico-finanziario non può mutare in riduzione o affievolire il regime dei rischi assunti dal Concessionario né può introdurre o incrementare i rischi assunti dal Concedente.
Art. 35. Procedimento per il riequilibrio economico-finanziario
1. L’accertamento e la verifica delle circostanze e delle condizioni che comportano o possono comportare il riequilibrio economico-finanziario è effettuata dalle Parti in contraddittorio, anche su iniziativa della Parte che abbia interesse o possa avere interesse al predetto riequilibrio.
2. La proposta di riequilibrio economico-finanziario o le proposte se le Parti le presentano individualmente in forma distinta, corredate da una ipotesi di ricalcolo del TIR, sono riportate a verbale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di una delle Parti, corredate dalle motivazioni e dagli elementi a giustificazione del riequilibrio.
3. Non si procede al riequilibrio nel caso in cui il TIR di progetto contrattuale individuato dal PEF, per effetto degli eventi di cui all’articolo 34, subisca una variazione che si discosta in misura non superiore a 25 (venticinque) punti base dal predetto TIR. In caso di variazioni inferiori alla predetta misura il riequilibrio è omesso e viene tenuto in considerazione in occasione del successivo verificarsi delle variazioni di cui all’articolo 34 e recuperato in occasione del successivo riequilibrio.
4. Ferma restando la franchigia di cui al comma 3, non si procede altresì al riequilibrio economico-finanziario qualora, ai maggiori oneri assunti dal Concedente per cause che comporterebbero il riequilibrio, possa essere fatto fronte con il fondo per imprevisti di cui all’articolo 47.
5. Entro 15 (quindici) giorni dalla redazione del verbale e dalla reciproca conoscenza delle proposte di cui al comma 2, oppure nel maggior termine concordato dalle Parti, queste devono convenire su una proposta di riequilibrio al fine di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario a livelli esistenti prima del verificarsi delle condizioni che ne hanno comportato la variazione. Ai fini del riequilibrio le Parti possono convenire su una o più di una delle seguenti opzioni, anche in forma combinata tra loro, a titolo esemplificativo:
a) adeguamento del Contributo di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), ove se ne riscontri la relativa disponibilità e nel limite di cui all’articolo 180, comma 6, quarto periodo, del Codice dei contratti;
b) adeguamento delle quantità escavabili, asportabili e commerciabili di cui all’articolo 25, comma 1, salvo che per tale adeguamento sussista un divieto legale oppure imposto dalla Regione Lombardia o da altra Autorità pubblica competente;
c) pagamento di importi, una tantum o periodici;
d) proroga della Concessione con differimento del termine di scadenza originario, unitamente o separatamente da quanto previsto alla lettera b);
e) altri adeguamenti o interventi che non alterino significativamente i contenuti della Concessione e non peggiorino la distribuzione dei rischi in capo al Concedente.
6. L’accordo è verbalizzato e le Parti procedono ad adeguare il PEF ricalcolandolo e conformandolo alle condizioni di invarianza del TIR di progetto contrattuale. Il PEF, così adeguato e ricalcolato, è sottoscritto dalle Parti ognuna delle quali ne trattiene un esemplare.
TITOLO VI – INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA OFFERTA TECNICA
1. Fermo restando che l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario, come approvata dalla Concedente, costituisce obbligazione contrattuale specifica del Concessionario, essa integra il presente Contratto sotto ogni profilo.
2. Tale integrazione, recepita nel Progetto definitivo approvato, è confermata nel Progetto esecutivo di cui all’articolo 11 ed è sommariamente descritta nell’allegato rubricato «INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA OFFERTA TECNICA», parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in via subordinata a quanto previsto al comma 1.
3. Le disposizioni dell’allegato di cui al comma 2, possono discostarsi, purché in maniera non significativa né sostanziale, dalle previsioni dell’Offerta tecnica, per ragioni di razionalizzazione, adeguamento, aggiornamento, tecnica redazionale, o altra causa ammissibile, con intervento del Concedente. In ogni caso esse non comportano e non possono comportare alcun maggior onere o minore convenienza economica per il Concedente.
TITOLO VII – REVOCA, RISOLUZIONE, CESSAZIONE, DIFFERIMENTO
1. Il Concedente può revocare il Contratto o recedere unilateralmente dallo stesso, con provvedimento motivato e le garanzie procedimentali di cui all’articolo 41.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Concedente, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del Codice dei contratti, deve corrispondere al Concessionario i seguenti importi:
a) il valore delle Opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, se i lavori hanno superato il Collaudo; oppure i costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati dal Concessionario mediante atti con data certa anteriore all’interruzione del Contratto, se i Lavori non sono ancora stati collaudati; in ogni caso si tiene conto degli importi già riconosciuti a titolo di contributo e di corrispettivo di cui all’articolo 30;
b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza dell’interruzione anticipata del Contratto, compresi i costi finanziari, le penali di risoluzione anticipata previste nei contratti stipulati dal Concessionario strumentali all’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, i risarcimenti e gli indennizzi eventualmente dovuti dal Concessionario per effetto dell’interruzione anticipata del Contratto, il tutto debitamente documentato mediante atti con data certa anteriore all’interruzione del Contratto;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del lucro cessante, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle Opere ancora da eseguire oppure, nel caso in cui l'opera abbia superato il Collaudo, del valore dei ricavi risultanti dal PEF per gli anni residui della Gestione, attualizzati al tasso WACC come previsto dal medesimo PEF.
3. Le somme dovute al Concessionario in forza del comma 2, sono corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca al Concessionario, fatto salvo diverso accordo o diversa articolazione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 42, commi 3 e 4. In ogni caso gli importi dovuti al Concessionario devono essere decurtati dalle pertinenti quote di già riconosciuti a titolo di contributo e di corrispettivo di cui all’articolo 30;
4. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme di cui al comma 3.
Art. 38. Risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente
1. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente, per le cause di cui al comma 2 o per altre cause previste dall’ordinamento giuridico, trovano applicazione l’articolo 37, commi 2, 3 e 4, in attuazione dell’articolo 176, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente, può avvenire per le cause previste dal Contratto recanti esplicitamente l’indicazione del rinvio alla risoluzione. Può altresì avvenire per uno delle seguenti cause, imputabili al Concedente:
a) nel caso sia causata una sospensione dei Lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni oppure una sospensione dell’attività di Gestione della Concessione per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, purché non causato da eventi meteorologici stagionali;
b) grave inadempimento del Concedente agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.
3. Ai sensi dell’articolo 176, commi 1 e 4, del Codice dei contratti, il presente articolo si applica anche in caso di annullamento d’ufficio con conseguente inefficacia o decadenza del Contratto a causa di un vizio di legittimità non imputabile al Concessionario. In tal caso non trova applicazione il limite temporale all’azione di annullamento di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Art. 39. Risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario
1. La risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario può avvenire per le cause previste dal Contratto recanti esplicitamente l’indicazione del rinvio alla risoluzione. Può altresì avvenire per una delle seguenti cause imputabili al Concessionario:
a) nel caso sia causata una sospensione dei Lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni;
b) grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto o dai documenti ad esso allegati o da esso richiamati, tale da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità o la sicurezza delle Opere e non vi abbia posto rimedio a fronte dell’intimazione scritta del Concedente;
c) si verifichi una delle condizioni di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del Codice dei contratti;
d) siano irrogate penali per inadempimenti di cui al Titolo IX, corrispondenti ad un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00 (centomila//00) per ciascun esercizio nel corso di 2 (due) esercizi consecutivi o nel xxxxx xx 0 (xxxxxxx) esercizi anche non consecutivi.
e) il Concessionario abbia omesso di attivare o di mantenere in atto anche solo una delle garanzie di cui all’articolo 44 o all’articolo 46, oppure delle coperture assicurative di cui all’articolo 45.
2. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trovano applicazione gli articoli 1453 e 1454 del codice civile o, in alternativa, trovano applicazione le garanzie procedimentali di cui all’articolo 41.
3. Ai sensi dell’articolo 176, commi 8, 9 e 10, nei casi che possono comportare la risoluzione del Contratto per cause imputabili al Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli Istituti Finanziatori l'intenzione di risolvere Contratto. I predetti Istituti Finanziatori, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nella documentazione di gara, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
4. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.
5. In caso di rinuncia al subentro da parte degli Istituti Finanziatori o di indisponibilità degli operatori subentranti, il Contratto può essere risolto.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile al Concessionario, compresa la perdita di capacità imprenditoriale prevista dalla legge penale o dalla legge fallimentare, nonché la rinuncia da parte dello stesso alla prosecuzione del Contratto, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, un importo determinato con le modalità di cui all’articolo 37, comma 2, lettera a).
7. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile, le eventuali somme dovute al Concessionario ai sensi del comma 6, sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
Art. 40. Cessazione anticipata per recesso consensuale
1. Le parti possono in ogni momento e con mutuo consenso scritto ai sensi del secondo periodo dell’articolo 1372, primo comma, recedere dal Contratto sciogliendosi da ogni vincolo reciproco.
2. Nel caso di cui al comma 1, l’atto di recesso consensuale, sottoscritto dai soggetti competenti del Concessionario e del Concedente, deve regolamentare i rispettivi debiti e crediti, secondo principi di ragionevolezza, anche derogando dalle previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48, facendo salvi i diritti di terzi nonché la priorità della destinazione delle somme dovute al Concessionario prevista all’articolo 42.
3. L’atto di recesso consensuale è efficace solo se approvato dall’organo collegiale competente del Concedente, qualora sia previsto dall’ordinamento giuridico.
Art. 41. Garanzie procedimentali
1. Nei casi di revoca di cui all’articolo 37 o di annullamento d’ufficio di cui all’articolo 38, comma 3, il Concedente comunica al Concessionario l’intenzione di revocare o annullare il Contratto, indicandone le condizioni e le motivazioni, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sull’adozione del provvedimento.
2. Nei casi di cui all’articolo 38, commi 1 e 2, o all’articolo 39, la Parte che intende risolvere il Contratto ne comunica l’intenzione all’altra Parte, indicandone le condizioni e le motivazioni; con la comunicazione diffida l’altra Parte, anche ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, ad adempiere le obbligazioni violate e a porre rimedio alle cause che le hanno determinate, qualora tali adempimenti e rimedi siano oggettivamente, fisicamente, tecnicamente e temporalmente possibili, assegnando a tal fine all’altra Parte un termine per adempiere non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale la Parte che ha promosso l’iniziativa può dichiarare la risoluzione del Contratto che è notificata all’altra Parte nonché ai soggetti che ne abbiano interesse qualora facilmente identificabili in base alla documentazione disponibile.
3. Nelle comunicazioni preventive di cui ai commi 1 e 2 la Parte che ha promosso l’iniziativa indica le somme dovute all’altra Parte in conformità alle previsioni al presente Titolo, in quanto pertinenti, distintamente per ciascuna componente di tale somma, nonché eventuali penali, conguagli o altre somme riconoscibili a titolo di credito o di debito derivanti dal Contratto.
4. Le Parti devono provvedere, in contraddittorio, alla determinazione definitiva delle somme di cui al comma 3, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 3 e versarle entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Art. 42. Destinazione delle somme
1. Le somme dovute dal Concedente al Concessionario per effetto dell’interruzione anticipata del Contratto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli Istituti Finanziatori di cui all’articolo 4, comma 3 e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
2. Le somme di cui al comma 1 concorrono, prima di ogni altro creditore, alla retribuzione del personale del Concessionario impiegato nell’esecuzione del Contratto e al pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi pertinenti lo stesso personale, qualora non soddisfatti dal Concessionario dopo regolare diffida.
3. Ferme restando le priorità di cui ai commi 1 e 2, le Parti, in occasione dell’interruzione anticipata del Contratto, possono concordare, purché in forma scritta, dilazioni, rateazioni o riduzioni degli importi dovuti al Concessionario.
4. Limitatamente alle somme di cui al comma 1, per le quali il Concessionario ha stipulato un contratto di mutuo, il Concedente può subentrare quale debitore nel contratto di mutuo, mediante accollo, in proprio o del Concessionario subentrante in caso di nuovo affidamento, ai sensi degli articoli 1273 e 1276 del codice civile.
Art. 43. Cessazione per esecuzione anticipata e differimento
1. Qualora, prima del termine di scadenza della Concessione determinato ai sensi dell’articolo 5, il Concessionario abbia ultimato tutti gli Interventi di cui all’articolo 17 e, allo stesso tempo, abbia esaurito le escavazioni fino al limite contrattuale di cui all’articolo 25, comma 1, la Concessione cessa automaticamente in quanto sono stati raggiunti tutti gli obiettivi per i quali il Contratto di Concessione è stato stipulato.
2. Qualora, al termine di scadenza della Concessione determinato ai sensi dell’articolo 5, il Concessionario abbia ultimato tutti gli Interventi di cui all’articolo 17 ma non abbia ancora esaurito le escavazioni fino al limite contrattuale di cui all’articolo 25, comma 1, il termine di scadenza della Concessione è differito di un mese per ogni mc 25.000 (venticinquemila metri cubi) di volume ancora da escavare, comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi.
3. Se, alla scadenza del termine differito di cui al comma 2, il Concessionario non ha ancora esaurito le escavazioni fino al limite contrattuale di cui all’articolo 25, comma 1, la Concessione cessa comunque di diritto, senza che alcun onere sia addebitato al Concedente e senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo, risarcimento compensazione o altro riconoscimento di alcun genere. Nello stesso caso il Concessionario è esonerato esclusivamente dalla corresponsione al Concedente:
a) del sovracanone di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) e comma 3, commisurato ai volumi dei quali non si conclusa l’escavazione;
b) della quota di canone di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c), commisurato ai volumi dei quali non si conclusa l’escavazione.
4. Sono sempre fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 21 in materia di accertamenti dell’ultimazione e di Collaudi delle prestazioni, l’estensione delle coperture assicurative di cui all’articolo 45, le penali e i deprezzamenti di cui al Titolo IX, nonché le obbligazioni di cui all’articolo 53 in materia di restituzione dell’Opera a fine Concessione.
TITOLO VIII – GARANZIE, ASSICURAZIONI, FONDO PER IMPREVISTI
Art. 44. Garanzia definitiva per i Xxxxxx e per la Gestione
1. Il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva sui Lavori ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 103, commi da 1 a 5, del Codice dei contratti, con fideiussione bancaria [oppure] polizza fideiussoria rilasciata da _________________________ in data ______________ al numero ____________, per un importo euro ______ (_____________).
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
3. Ai sensi dell’articolo 183, comma 13, il Concessionario al momento del Verbale di inizio dei Lavori di cui all’articolo 15, comma 1, deve prestare una garanzia fideiussoria per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali connessi alla gestione della Concessione per un importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio come risultante dal PEF, al netto dei lavori già garantiti ai sensi del comma 1. La garanzia è prestata con fideiussione o polizza fideiussoria in una delle forme di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 4, del Codice dei contratti.
4. Le garanzie del comma 1 e del comma 3, possono essere fornite dal garante anche per periodi di tempo inferiori alla durata della Concessione, purché per periodi non inferiori al triennio e a condizione che le stesse garanzie siano rinnovate, da parte del Concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza, in modo che sia garantita la costante copertura per tutta la durata della Concessione.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 o al comma 3, o il mancato rinnovo di cui al comma 4, costituisce grave inadempimento contrattuale.
Art. 45. Coperture assicurative per la Progettazione, per i Lavori e per la Gestione
1. Il Concessionario, al momento del Verbale di consegna di cui all’articolo 10, deve costituire e consegnare al Concedente una polizza di assicurazione di responsabilità civile contro i rischi di progettazione, con efficacia a partire dall’approvazione della Progettazione esecutiva fino alla data di emissione del certificato di Collaudo di cui all’articolo 21, comma 3, per un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione).
2. Il Concessionario, almeno 10 (dieci) giorni prima del Verbale di inizio dei Lavori di cui all’articolo 15, comma 1, deve costituire e consegnare al Concedente una polizza di assicurazione ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, con la forma e i contenuti della CAR (Contractor All Risks):
a) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori per una somma assicurata pari all’importo complessivo dei Lavori come previsto dal PEF;
b) che assicuri contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non è inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo assicurato ai sensi della lettera a);
c) con decorrenza dalla data del Verbale di inizio dei Lavori di cui all’articolo 15, comma 1, e cessazione alla data di emissione del certificato di Collaudo di cui all’articolo 21, comma 3.
3. Le assicurazioni di cui ai commi precedenti:
a) qualora prevedano franchigie o scoperti, questi sono e restano a totale carico del Concessionario;
b) sono e restano efficaci anche in assenza del pagamento dei premi o delle commissioni dovute dal Concessionario;
c) devono essere tempestivamente integrate nel massimale originario ogni volta siano stati liquidati indennizzi o risarcimenti;
d) devono essere comprovate periodicamente mediante consegna, da parte del Concessionario al Concedente, della copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità.
Art. 46. Garanzia temporanea per eccesso di escavazioni rispetto alle obbligazioni
1. Nei casi di scostamento di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, il Concessionario deve presentare al Concedente adeguate garanzie, rilasciate con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 44, commi 1 e 2. La mancata costituzione delle garanzie o il suo mancato adeguamento successivo, ove richiesto oppure ove necessario al verificarsi delle condizioni, comporta l’immediata sospensione delle attività di escavazione di cui all’articolo 25 e costituisce grave inadempimento contrattuale anche ai sensi dell’articolo 39.
2. Le garanzie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore alla singola annualità o al numero delle annualità consecutive nelle quali è previsto o si è verificato lo scostamento. Per annualità si intendono periodi annuali interi anche se lo scostamento si presenta solo per un periodo inferiore all’anno.
3. L’importo garantito per ciascuna annualità non può essere inferiore all’importo degli scostamenti e, se diverso per le annualità successive alla prima, deve essere adeguato di conseguenza. Le garanzie cessano quando lo scostamento è stato recuperato ed è ripristinata la situazione di coerenza e compatibilità di cui all’articolo 32, comma 1 ovvero le condizioni di cui al medesimo articolo 32, comma 4.
4. Il Concedente è autorizzato, senza ulteriori adempimenti, ad escutere le garanzie di cui al comma 1, qualora lo scostamento:
a) non sia stato recuperato entro l’annualità per la quale è stata prestata la garanzia di cui al presente articolo;
b) ecceda il 50% (cinquanta per cento) del canone dovuto;
c) qualora in essere, e in ogni caso residuale, al momento del Collaudo di cui all’articolo 21 entro la scadenza della Concessione.
1. La documentazione contrattuale, in coerenza con le previsioni del PEF, prevede l’accantonamento nella parte investimento di una somma per imprevisti di euro 500.000,00 (cinquecentomila//00) in ottemperanza dei principi generali dell’ordinamento; tale importo è soggetto a rendicontazione contabile mediante documentazione probatoria a dimostrazione del suo utilizzo, parziale o totale, da parte del Concedente, per le finalità di attuazione della Concessione.
2. Tale documentazione, ove non proveniente o fornita direttamente dal Concedente, deve essere approvata dal Concedente medesimo e, in caso di divergenze, trova applicazione l’articolo 52.
3. In via prioritaria il fondo per imprevisti di cui al comma 1 può essere utilizzato, in tutto o in parte, fino al suo eventuale esaurimento, per finanziare i maggiori oneri in uno o più d’uno dei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo:
a) da riconoscere al Concedente per il rimborso delle spese di cui all’articolo 6, comma 2;
b) per varianti autorizzate dal Concedente di cui all’articolo 19, comma 1;
c) per maggiori indennità di espropriazione di cui all’articolo 22, comma 2;
d) per maggiori oneri in relazione ad interventi di cui all’articolo 23, non previsti in origine o eccedenti quanto previsto in origine, sempre che tali oneri non siano generati da responsabilità del Concessionario;
e) per importi posti a carico del Concedente legittimamente spettanti al Concessionario in quanto riconosciuti in via definitiva nella fase di Collaudo di cui all’articolo 21 o nei procedimenti di precontenzioso o contenzioso di cui all’articolo 52.
4. L’utilizzo del fondo per imprevisti non comporta variazione dell’equilibrio economico-finanziario in quanto già previsto come investimento nell’ambito del PEF.
5. Nel caso al termine della Concessione il Fondo per imprevisti di cui al comma 1 presenti ancora una disponibilità residua, l’importo corrispondente a tale disponibilità residua è liquidato dal Concessionario al Concedente in sede di Collaudo provvisorio di cui all’articolo 21, comma 5.
TITOLO IX – PENALI PER INADEMPIMENTI E VIOLAZIONI
Art. 48. Penali per i ritardi nella Progettazione e nell’esecuzione dei Lavori
1. E’ stabilita una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, calcolata sugli importi di cui al presente comma, come risultanti dal PEF, per ciascun giorno di ritardo rispetto:
a) al termine di ultimazione della Progettazione esecutiva individuato all’articolo 12, calcolata sull’importo della medesima progettazione;
b) al termine di inizio e di ultimazione dei Lavori, distintamente per gli Interventi 2, 3 e 4, individuati all’articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), calcolata sull’importo dei relativi Lavori;
c) al termine di inizio e di ultimazione dei Lavori, distintamente per gli Interventi 2, 3 e 4, individuati all’articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), calcolata sull’importo dei relativi Lavori;
2. Il Concessionario deve rispettare il Cronoprogramma di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), così come successivamente eventualmente aggiornato nei casi previsti dal Contratto, ed è responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti ad eventi non imputabili al Concessionario stesso o a soggetti nominati o contrattualizzati dallo stesso. Le penali applicate per ritardo nell’inizio dei Lavori sono disapplicate nel caso di recupero del tempo in modo che siano rispettati i termini previsti per le rispettive ultimazioni.
3. Le penali possono essere irrogate fino a un massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del valore totale dei Lavori per i quali sono irrogate, al netto delle eventuali disapplicazioni. Superato il predetto limite massimo, il Concedente può chiedere la risoluzione del Contratto che avviene in danno e responsabilità del Concessionario con gli effetti e le conseguenze di cui all’articolo 39.
4. La penale non trova applicazione per i ritardi dovuti:
a) a causa di Forza maggiore;
b) a causa di modifiche legislative che rendano necessarie varianti progettuali o varianti in corso d'opera;
c) modifiche e varianti di cui all’articolo 19 richieste dal Concedente e comunque non imputabili a errori od omissioni del Concessionario;
d) mancato rilascio o ritardo nell’ottenimento di uno o più d’uno degli Atti di assenso non imputabile al Concessionario.
Art. 49. Altre penali e deprezzamenti
1. In caso di violazione, omissione o inadempimento, da parte del Concessionario, di specifici obblighi durante i Lavori o durante la Gestione, come previsti dal Contratto o nella documentazione dallo stesso richiamata, il Concedente può applicare, per ciascuna violazione, penali comprese tra un importo di euro 1.000,00 (mille//00) e un importo di euro 10.000,00 (diecimila//00), a seconda della gravità della violazione accertata, con criteri di ragionevolezza e proporzionalità, purché imputabile a responsabilità del Concessionario, salvo penali di diverso importo previste puntualmente nel documento “Specificazione delle caratteristiche della gestione”.
2. In caso di interruzione immotivata di uno o più d’uno dei Lavori, su iniziativa arbitraria del Concessionario o a causa di violazioni, omissioni o inadempimenti imputabili al Concessionario, trova applicazione una penale giornaliera pari al valore dei ricavi come risultanti dal PEF, diviso per 360 (trecentosessanta).
3. L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione notificata al Concessionario entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del fatto o dal giorno in cui il Concedente ne sia venuto a conoscenza, purché il ritardo non sia imputabile al Concessionario, recante:
a) le circostanze note o presunte del fatto;
b) l’entità della penale;
c) l’indicazione dei rimedi che il Concessionario deve attuare se il fatto non è consumato e irreversibile.
4. Il Concessionario può presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali il Concedente emette il provvedimento di applicazione della penale:
a) in assenza di controdeduzioni;
b) se ritiene che le controdeduzioni non siano esimenti dalle responsabilità del Concessionario o non siano sufficientemente motivate;
c) in misura ridotte qualora le controdeduzioni siano motivate parzialmente o la responsabilità del Concessionario risulti attenuata.
5. Fermo restando le più gravi conseguenze richiamate dal Contratto, gli inadempimenti connessi all’Offerta tecnica di cui al Titolo VI sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:
a) L’importo delle penali, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:
P = IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo della prestazione in valore assoluto (euro),
PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,
PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;
b) se l’inadempimento è parziale e l’elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto di inadempimento:
--- è misurabile in termini di quantità, la penale di cui al comma 2 può essere ridotta di una quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;
--- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 è ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all’utilità conseguita dalla Stazione appaltante;
c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che l’inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell’Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalità dell’oggetto del contratto;
d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall’inadempimento.
6. Il Concessionario deve adeguarsi e adempiere alle prescrizioni del Concedente, a prescindere dal procedimento di contestazione e dal pagamento della penale, tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
Art. 50. Disposizioni di chiusura
1. L’applicazione delle penali non esonera il Concessionario:
a) dal risarcimento di eventuali danni subiti dal Concedente per cause imputabili alla condotta del Concessionario medesimo;
b) dall’obbligo di rimediare tempestivamente alle violazioni accertate.
2. Le penali sono addebitate al Concessionario anche qualora relative a violazioni o inadempimenti imputabili ai Soci o a soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con il Concessionario.
3. In caso di contestazioni per le quali il RUP ritenga non manifestamente infondate le ragioni del Concessionario, le penali possono essere addebitate in misura ridotta, in attesa della soluzione della controversia.
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51. Commissione di vigilanza
1. Le Parti costituiscono una Commissione di Vigilanza, al fine di avere una diretta conoscenza delle modalità di attuazione della Concessione. Fermo restando che le Parti possono sostituire i rispettivi soggetti già nominati, la Commissione di vigilanza è così composta:
a) un componente nominato dal Concedente;
b) un componente nominato dal Concessionario;
c) un componente, con funzioni di presidente, nominato dai primi due.
2. La Commissione di Vigilanza può effettuare sopralluoghi in sito, purché con le cautele ordinarie in materia di sicurezza propria e di terzi, nonché di salvaguardia delle attività in corso; non può emettere ordini o assumere provvedimenti che incidono su interessi o diritti di una delle Parti o di terzi, non può intrattenere rapporti diretti con le Parti se non a mezzo del RUP (per quanto riguarda il Concedente) o il Direttore di commessa (per quanto riguarda il Concessionario).
3. La Commissione di Vigilanza redige un verbale di ogni riunione, se sia ritenuto in qualche modo rilevante anche al fine di prevenire le controversie; copia del verbale è trasmessa al RUP e al Direttore di commessa. Questi ultimi intervengono alle riunioni se invitati dalla Commissione.
4. La mancata costituzione della Commissione di Vigilanza, la sua decadenza, la sua revoca o ogni altro caso in cui la Commissione di Vigilanza non sia operativa, non ostacola né preclude in alcun modo l’attuazione delle previsioni del Contratto.
5. Alla Commissione di Xxxxxxxxx si applicano le disposizioni previste per il collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 1, commi 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, in quanto compatibili con il presente articolo.
Art. 52. Accordi bonari, transazioni, giurisdizione
1. Le Parti si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione a qualunque aspetto concernente l’esecuzione, l’interpretazione, l’applicazione o lo scioglimento del Contratto, in via preliminare coinvolgendo la Commissione di vigilanza.
2. Se la controversia non comporta variazioni economiche di alcun genere né modifiche alle clausole contrattuali, può essere risolta in via breve con annotazione sul Registro della Concessione sottoscritta dal RUP e dal Direttore di commessa.
3. In ogni altro caso trova applicazione il procedimento di accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice dei contratti, in quanto applicabili alla fattispecie e, in particolare, discostandosi de integrando da tali norme nei termini che seguono:
a) si prescinde dall’importo della controversia;
b) il riferimento alle riserve si intende attribuito a qualunque contestazione, osservazione, riserva, oggetto della controversia, annotata sul Registro della Concessione o notificata ad una delle Parti;
c) il riferimento riserve e ai documenti contabili si intende attribuito all’iscrizione di qualunque contestazione, osservazione, riserva, oggetto della controversia, iscritta sul Registro della Concessione o notificata ad una delle Parti;
d) il procedimento può riguardare anche l’interpretazione del Contratto o degli atti che integrano la Concessione o da questi richiamati.
4. In assenza di soluzione delle controversie ai sensi dei commi precedenti, la causa è rimessa al Tribunale civile, foro di Parma, o se ricorrono le condizioni, al Tribunale delle imprese istituito presso il Tribunale civile di Bologna, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-bis, del Codice dei contratti. È escluso il ricorso all’arbitrato.
5. I procedimenti di cui al presente articolo si applicano anche dopo la scadenza naturale della Concessione o l’interruzione anticipata di cui al Titolo VII per le controversie sorte prima e per le controversie relative alla restituzione dell’Opera a fine Concessione di cui all’articolo 53.
6. Limitatamente a controversie relative a diritti soggettivi, in assenza di accordo bonario è ammessa la transazione ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
Art. 53. Restituzione dell’Opera a fine Concessione
1. La restituzione dell’Opera avviene di diritto a fine Concessione, in forza della scadenza naturale di cui all’articolo 5, eventualmente differita nei casi previsti dal Contratto. Il Concessionario deve garantire la perfetta conservazione ed efficienza delle Opere, con la sola eccezione della normale usura e del normale invecchiamento purché non dovuti a carenze di manutenzione e, in ogni caso, idonee alla prosecuzione delle funzionalità dell’Opera senza soluzione di continuità.
2. Entro i successivi 15 (quindici) giorni le Parti procedono in contraddittorio alla redazione del Verbale di restituzione, con il quale il Concessionario riconsegna al Concedente l’Area e le Opere; con tale atto il Concedente rientra nella piena disponibilità dell’Area.
3. Il Verbale di restituzione è integrato o corredato da un verbale di consistenza, redatto preventivamente in contraddittorio tra le Parti, con il quale le stesse Parti danno atto della situazione effettiva delle Aree e delle Opere.
4. In casi di accertamento di carenze o inconvenienti all’Opera, o di situazioni non conformi alle condizioni di cui al comma 1, secondo periodo, il Concedente precede alla relativa contestazione. In caso di mancato accordo sui rimedi tecnici e funzionali, le Parti fanno ricorso alle procedure di precontenzioso o contenzioso di cui agli articoli 50 e 51.
5. In ogni caso alla scadenza naturale della Concessione non è riconosciuto al Concessionario nessun valore terminale ad alcun titolo. Alla stessa stregua al Concessionario né ai suoi Soci o soggetti di cui all’articolo 3, non è riconosciuto alcun diritto di preferenza o di priorità qualora il Concedente dovesse procedere a una nuova Concessione di escavazione.
Art. 54. Rappresentanza delle Parti
1. Ai fini del Contratto, il Concedente nomina il RUP, le cui generalità e i cui recapiti sono comunicati tempestivamente al Concessionario.
2. Xxxxx restando il disposto di cui all’articolo 102, comma 1, del Codice dei Contratti, il RUP è a tutti gli effetti il rappresentante del Concedente per l’esecuzione del Contratto; è compito del RUP farsi autorizzare o ottenere le dovute approvazioni per gli adempimenti che, in forza di legge, esulano dalle proprie competenze. Il RUP può accedere liberamente alle Opere ai fini della è verifica dello stato di avanzamento dei Lavori nella fase di realizzazione, o della correttezza e adeguatezza della Gestione e delle manutenzioni nella fase di gestione, di propria iniziativa senza preavviso o in contraddittorio con il Concessionario.
3. Il Concedente può nominare un RUP diverso:
a) per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori;
b) per la fase di gestione della Concessione.
4. Nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, per i periodi in cui si svolgano contemporaneamente sia Lavori che gestione, le funzioni e le individuazioni soggettive di cui al comma 3, lettere a) e b), possono coesistere. In tal caso le comunicazioni del Concessionario ricevute da uno dei RUP si intendono automaticamente estese anche all’altro, a prescindere dalle loro competenze.
5. La rappresentanza del Concessionario è conferita al Direttore di commessa, che viene individuato dal Concessionario e le cui generalità e recapiti sono comunicati tempestivamente al Concedente; Il Concessionario può nominare un Direttore di commessa per la fase di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori e, successivamente, un Direttore di commessa per la fase di gestione della Concessione.
6. Le Parti prendono atto dell’opportunità, nell’interesse di una regolare e puntuale esecuzione del Contratto, che le figure del RUP e del Direttore di commessa e i relativi recapiti possono essere cambiati solo eccezionalmente con provvedimento motivato. Le eventuali sostituzioni del RUP del Direttore di commessa e la variazione dei relativi recapiti sono comunicati tempestivamente all’altra Parte. Nelle more del ricevimento della comunicazione dell’avvenuta variazione restano in essere le figure soggettive e i recapiti precedenti.
Art. 55. Comunicazioni tra le Parti
1. Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta fatta nell’ambito o in relazione alle questioni contemplate dal Contratto è considerata regolarmente effettuata e ricevuta se diretta ai soggetti di cui all’articolo 54 e al pertinente recapito mediante una delle procedure di cui al comma 2.
2. Qualsiasi comunicazione è considerata regolarmente effettuata e ricevuta secondo una delle seguenti procedure:
a) se consegnata a mano, al momento della consegna all’indirizzo della Parte ricevente;
b) se spedita per posta, al momento effettivo del ricevimento;
c) se trasmessa via posta elettronica ordinaria (non certificata), al momento indicato dalla casella del ricevente, se quest’ultimo risponde con lo stesso mezzo;
d) se trasmessa al domicilio digitale (PEC) al momento dell’emissione, da parte del gestore dei servizi di posta elettronica, dell’avviso di “avvenuta consegna”;
e) se trasmessa via webcam al momento della trasmissione del messaggio, corredato da screenshot con l’indicazione della data e dell’ora della conversazione;
f) se trasmessa via facsimile, al momento indicato nel relativo rapporto di trasmissione con esito positivo e leggibile.
Art. 56. Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione degli articoli 61 e 62, le Parti si danno reciprocamente atto di quanto segue.
2. Il Concedente ha nominato quale RUP ______________________________, funzionario con immedesimazione organica, i cui recapiti sono:
a) indirizzo postale: _________________________________________
b) numero telefonico fisso: _________________;
c) numero telefonico mobile: ________________;
d) numero telefax: ________________;
e) posta elettronica ordinaria (non certificata): _________________________;
f) domicilio digitale (PEC): ________________________.
3. Il Concessionario ha nominato Direttore di commessa ______________________, quale _______________________________, i cui recapiti sono:
a) indirizzo postale: _________________________________________
b) numero telefonico fisso: _________________;
c) numero telefonico mobile: ________________;
d) numero telefax: ________________;
e) posta elettronica ordinaria (non certificata): _________________________;
f) domicilio digitale (PEC): ________________________.
1. Costituiscono informazioni riservate gli accordi, dati, note, opinioni resi noti da una delle Parti all’altra o diversamente ottenute dalla Parte, inerenti il Contratto oppure inerenti l’altra Parte, incluse le documentazioni contrattuali e precontrattuali commercialmente sensibili, i dati patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi, alle conoscenze tecniche, progetti, modelli, formulari, processi, registrazioni, fotografie, disegni, software, programmi e modelli e ogni altra proprietà intellettuale ed industriale.
2. Le Parti dichiarano, in nome proprio, dei propri amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che le informazioni riservate:
a) comunicate o comunque acquisite in qualsiasi forma, sono mantenute confidenziali e non sono comunicate a terzi;
b) non possono essere utilizzate per altri scopi che non siano esclusivamente quelli relativi all’esecuzione del Contratto;
c) sono comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle e utilizzarle in relazione all’esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che, in caso di comunicazioni di Informazioni Riservate:
a) la Parte ricevente deve, non appena le relative attività connesse al Contratto siano state realizzate, o, se precedente, alla data in cui la Parte che le ha comunicate lo richiederà, restituire tutte le informazioni, inclusi gli accordi, documenti, disegni, software, modelli, copie, estratti o stampe che comprendano o contengano le Informazioni Riservate comunicate o ottenute;
b) la Parte che ha acquisito le informazioni riservate non può, senza il consenso scritto dell’altra Parte, riprodurre per iscritto o copiare su un supporto qualsiasi informazione riservata comunicata, tranne che per quanto sia ragionevolmente necessario all’uso da parte dei propri dipendenti, funzionari, dirigenti e consulenti.
4. Le restrizioni non si applicano alle informazioni riservate se:
a) sono di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della Parte ricevente a quanto sopra disposto;
b) la Parte ricevente dimostra che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione;
c) sono state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte ricevente;
d) sono state comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in un procedimento legale, o in base a previsione di legge, o a seguito di un ordine dell’autorità. In tali casi, la Parte che ha ricevuto le informazioni riservate deve informare immediatamente l’altra Parte di tale evento, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata;
e) sono legittimamente riportate o allegate o richiamate per relationem in un atto di natura pubblica, al quale l’accesso non sia legittimamente limitato o differito;
f) sono comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione ed esecuzione degli accordi per il finanziamento da erogare per la realizzazione del Progetto o la sindacazione dello stesso.
5. Le informazioni Riservate non possono essere considerate di pubblico dominio per il solo fatto di essere conosciute da alcuni soggetti per i quali possa essere di interesse commerciale.
Art. 58. Tracciabilità dei movimenti finanziari
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dando atto che, nel caso di inadempimento, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. I rapporti di natura commerciale tra il Concessionario e gli acquirenti dei materiali litoidi provenienti dalla sua attività, sono estranei al regime di tracciabilità di cui al comma 1, e sono regolati esclusivamente dal codice civile e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 59. Trattamento dei dati personali
1. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente per l’esecuzione del presente Contratto, , ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR.
2. Titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Concessionario nella persona di un soggetto reso noto con le modalità di cui all’articolo 55.
3. Si precisa che:
a) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
b) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara;
c) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il Contratto, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
d) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
e) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Concessionario nella persona del sig.
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera b);
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il contratto e i procedimenti e adempimenti connessi, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o per contratto o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.
4. Il Concessionario e i soggetti terzi da questi incaricati devono ottemperare, per quanto di loro competenza, alle previsioni di cui al presente articolo.
1. Il presente Contratto è soggetto a IVA; tutti gli importi di natura economica citati nello stesso Contratto, ove non diversamente disposto in forma esplicita (con particolare riferimento alle tariffe applicate all’Utenza), si intendono IVA esclusa.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione e le relative imposte di registro e di bollo, nelle misure di legge, sono a carico del Concessionario.
3. Il presente Contratto è stipulato con atto pubblico amministrativo e i pertinenti diritti di segreteria [oppure] con atto pubblico notarile i pertinenti oneri notarili sono a carico del Concessionario.
ALLEGATO di cui all’articolo 36
INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA OFFERTA TECNICA
ELEMENTO 1: METODOLOGIE DI INTERVENTO TECNICO-OPERATIVE
(punto 16.1.1 del Disciplinare di gara).
Sub-elemento 16.1.1, lettera a), del Disciplinare di gara: Modalità di esecuzione
Descrizione di:
1. Modalità e dei tempi di rimodellamento dell’area golenale, in corrispondenza del meandro di Ostiglia (Isola Cirene) indicativamente compreso fra il km 506 e il km 508 del fiume Po in sinistra idraulica, comprese la movimentazione e l’asportazione artificiali di materiale litoide.
2. Modalità e dei tempi di rialzo dell’argine maestro destro del Po, nei seguenti tratti, in destra idraulica del fiume Po:
a) da Quingentole a Revere attualmente indicato nel Catasto delle arginature maestre del fiume Po (AdBPo, 2004) come ad elevato rischio di sormonto;
b) da Foce Secchia all’impianto di derivazione irrigua del Sabbioncello che allo stato attuale risulta ad una quota di circa un metro inferiore rispetto a quella del tratto di valle dell’argine e quella del corrispondente argine in sinistra idraulica;
c) da località Camatta a Foce Secchia.
Sub-elemento 16.1.1, lettera b), del Disciplinare di gara: Interventi periodici e manutentivi
Descrizione di:
1. Intensità di dragaggi periodici delle aree interessate;
2. Modalità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, delle arginature interessate ai lavori, le riparazioni e sostituzioni necessarie, nonché ogni altra attività, in modo tale da assicurare costantemente l’ottimo stato ed il regolare funzionamento delle opere in progetto, sia nel loro complesso che nelle singole parti.
Sub-elemento 16.1.1, lettera c), del Disciplinare di gara: Gestione dei materiali inutilizzabili:
Descrizione di:
1. Piano degli smaltimenti, delle ricollocazioni, della gestione operativa dei materiali rimossi o escavati non utilizzabili a fini economicamente rilevanti o comunque non utilizzabili nel ciclo produttivo del settore delle costruzioni.
2. Localizzazione dei siti di eventuale stoccaggio provvisorio, di recapito finale e modalità di allontanamento.
ELEMENTO 2: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(punto 16.1.2 del Disciplinare di gara)
Sub-elemento 16.1.2, lettera a), del Disciplinare di gara: Gestione interferenze con la continuità delle funzioni fluviali
Descrizione di:
1. Misure e accorgimenti da porre in opera ai fini di garantire la minimizzazione delle interferenze con le funzioni e le attività tipiche da svolgersi nell’alveo del fiume e in prossimità dello stesso, in misura più garantista rispetto a quanto eventualmente previsto a base di gara, gestione delle superfici occupate dal cantiere comprese le attrezzature e le aree di stoccaggio, maggiori garanzie di navigabilità, dell’attività di pesca sportive o professionale, si salvaguardia della fauna ittica, di tutela dell’ecosistema;
2. Quanto offerto, analogamente a un capitolato descrittivo e prestazionale, con evidenza delle caratteristiche e le specifiche di prestazione.
Sub-elemento 16.1.2, lettera b), del Disciplinare di gara: Coerenza e adeguatezza dello staff tecnico dedicato al cantiere
Descrizione di:
1. Dei tecnici dei quali è previsto l’impiego, con riferimento alla conduzione tecnica e operativa del cantiere, che illustri le professionalità utilizzate anche in eccedenza a quanto previsto come obbligatorio dalle norme, quali ad esempio tecnici specializzati nel controllo qualità, tecnici professionalizzati in materia antinfortunistica, tecnici qualificati in materia di gestione ambientale, nonché tecnici che rispondono alle previsioni di formazione del personale di cui al paragrafo 2.5.4 dell’allegato del decreto del ministero dell’ambiente 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017);
2. Dei termini e frequenza di impiego, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla coerenza con gli obiettivi esecutivi e all’oggetto dell’intervento, alle capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni oggetto.
Sub-elemento 16.1.2, lettera c), del Disciplinare di gara: Sistemi di monitoraggio dei lavori
Descrizione di:
1. Modalità di monitoraggio delle attività di cantiere, con riferimento all’avanzamento dei lavori, alla disponibilità di tale monitoraggio anche a favore della Concedente.
2. Utilizzo di forme di vigilanza e di tecniche di reportistica innovative; con particolare riferimento al monitoraggio dei fenomeni di sedimentazione e/o erosione.
ELEMENTO 3: ASPETTI AMBIENTALI
(punto 16.1.3 del Disciplinare di gara)
Sub-elemento 16.1.3, lettera a), del Disciplinare di gara: Soluzioni di adeguamento ai criteri ambientali
Descrizione di:
1. Problematiche e criticità di natura ambientale coinvolte nell’intervento o dall’intervento e proposte di soluzione delle medesime problematiche e criticità.
2. Riferimenti ai pertinenti punti dell’allegato del decreto del ministero dell’ambiente 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità e applicabilità alla particolare fattispecie dell’intervento.
Sub-elemento 16.1.3, lettera b), del Disciplinare di gara: Misure di mitigazione e valorizzazione paesistica
Descrizione di:
1. Misure, adempimenti e condizioni di gestione della mitigazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica, con riferimento ai profili morfologici definitivi, al loro impatto sul paesaggio e alle colture arboree e vegetazionali.
2. Opere di piantumazione per compensazione degli habitat forestali di rilievo, per almeno 12 (dodici) ettari di bosco, recupero morfologico e ambientale dell’alveo e delle aree ripariali.
Sub-elemento 16.1.3, lettera c), del Disciplinare di gara: Misure di sostenibilità eco-ambientale
Descrizione di:
1. modalità di svolgimento delle operazioni di lavaggio, vagliatura, pesatura, stoccaggio e altre operazioni connesse al prelievo, alla lavorazione e alla distribuzione del materiale litoide con riferimento al consumo di energia, alla movimentazione all’interno e all’esterno del cantiere, alla distanza dai vari punti di consegna per le predette operazioni
1 Euro 290.000 (duecentonovantamila//00)
2 6,01% (sei virgola zero uno per cento)
3 Euro 50.000 (cinquantamila//00)
4 quarta
5 quarta
6 quinta
7 sesta
8 prima
9 terza
10 Metricubi 5.891.315
11 Euro 0 (zero euro e zero centesimi)
12 Euro 0 (zero euro e zero centesimi)
13 Euro 3,5703 (tre euro, cinquantasette centesimi e tre centesimi di centesimo)
14 Euro 19.768.463 (euro diciannovemilioni settecentosessantottomila e quattrocentosessantatre)
15 Euro 0 (zero euro e zero centesimi)
16 Euro 0 (zero euro e zero centesimi)
17 41,79 % (quarantuno virgola settantanove per cento)
57/57