SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI MARZOCCA
ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI MARZOCCA
(procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett a) e 62 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
CIG: Z9531CFAAF - CPV: 92610000-0 – servizio gestione impianti sportivi
L’anno il giorno del mese di alle ore , nella sede del Comune di Senigallia con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
il Comune di Senigallia, che di seguito sarà denominato “Comune” o “Amministrazione comunale” con sede in xxxxxx Xxxx x. 0, Cod. Fisc. e Part. IVA n .00332510429 rappresentato da nato a il nella sua qualità di Dirigente dell’ufficio politiche sportive, con domicilio eletto presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, a ciò autorizzato dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
E
l’operatore economico/l’associazione che di seguito nel testo sarà
chiamata , con sede legale in via
n.
C.F. e P.IVA
rappresentata dal Sig.
nato a il qualità di titolare/presidente;
PREMESSO
C.F in
- che il Comune di Senigallia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 23 febbraio 2021 e della determinazione dirigenziale n. ….. del ……. ha provveduto mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a), 35, 62 e 30, comma 1, del D.lgs.
50/2016 ad individuare nell’impresa/ditta/associazione il soggetto al quale
affidare in appalto di servizi la gestione del bocciodromo comunale di Marzocca;
- che risulta necessario approvare uno schema di contratto nel quale disciplinare il contenuto degli obblighi e dei diritti nascenti dall’affidamento in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti come sopra costituite dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto e di comune accordo:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - OGGETTO
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dell’impianto sportivo, nello specifico Bocciodromo di Marzocca sito alla Xxx X. Xxxxxxx X. Xx Xxxxxxx, 0, XXX: Z9531CFAAF
2. L’appalto di servizi ha ad oggetto:
a) la gestione dell’impianto sportivo, denominato bocciodromo di Marzocca e relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza dello stesso, comprensiva dei servizi strumentali di funzionamento quali apertura, chiusura, custodia e pulizia dell’impianto medesimo, oltre alla manutenzione ordinaria così come analiticamente specificato nel capitolato speciale d’appalto;
b) l’organizzazione delle attività in esso praticabili secondo le modalità contenute nel progetto tecnico che sarà presentato in sede di gara;
c) la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario per il regolare funzionamento dei beni affidati in gestione.
d) ulteriori servizi specificati nel capitolato speciale d’appalto.
3. L’impianto sportivo, le sue pertinenze ed attrezzature in esso presenti sono consegnati nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall’operatore economico, con le certificazioni, collaudo ed autorizzazioni in essere.
4. Al momento della consegna sarà redatto dalla Stazione Appaltante apposito verbale di consistenza, sottoscritto dall’operatore economico. Analogo verbale verrà redatto al termine dell’appalto di servizi, al fine della ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e dell’impianto che dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d’uso.
Art. 2 - FINALITA’
1. L’Amministrazione intende perseguire tramite il presente contratto le seguenti finalità:
a) consentire, nel rispetto delle vigenti disposizioni anticontagio da Covid-19 riferite al settore sportivo, un utilizzo pubblico delle strutture diffondendo la pratica sportiva all’interno della comunità locale ed articolato in un calendario di iniziative e misure idonee a tutelare il valore sociale della pratica sportiva e a facilitarne l’accesso anche ai cittadini portatori di handicap.
b) dare piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forma associative, in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale, per rafforzare la coesione sociale e l’integrazione di tutti i cittadini;
c) realizzare, in linea con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, una gestione del servizio a valenza sociale con la collaborazione di altri soggetti, quali le società sportive o le associazioni dilettantistiche o gli enti di promozione sportiva, che sono anche i fruitori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione “partecipata”;
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione comunale e con le attività delle altre associazioni;
e) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale;
f) improntare la gestione dei beni pubblici a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole.
2. Eventuali norme statutarie del soggetto affidatario in contrasto con quanto sopra elencato annullano la validità del presente contratto.
ART. 3 - DURATA
1. Il presente contratto avrà durata di 18 mesi, ossia dal 1 luglio 2021 ovvero, nel caso in cui a tale data la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di aggiudicazione della gara e comunque fino al 31 dicembre 2022. L’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del servizio con i medesimi soggetti aggiudicatari delle gare per ulteriori 18 mesi. L’esercizio di tale diritto è subordinato ad un giudizio positivo in ordine alla corretta ed efficiente conduzione del servizio durante il pregresso periodo di gestione ed alla perduranza dell’interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.
2. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, è in facoltà del Comune procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.
4. Qualora l’impianto sportivo venga assegnato a soggetto diverso dall’attuale gestore, quest’ultimo potrà continuare ad utilizzarlo, con applicazione delle tariffe comunali vigenti, per tutta la durata della stagione sportiva in corso, al fine di salvaguardare l’esistenza e la piena attività del bocciodromo e del settore sociale in genere.
5. Al fine di garantire l’uso pubblico della struttura sportiva in oggetto, l’affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:
a) discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
b) indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’impianto;
c) interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
d) gravi danni agli impianti che non consentano la riapertura in tempi brevi delle strutture.
Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto di servizi, calcolato ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice, è stimato in euro 23.631,15, al netto dell’I.V.A. (euro 28.830,00 IVATO); l’importo complessivo presunto dell’appalto viene calcolato sommando il corrispettivo annuale dell’appalto, a base d’asta, versato dal Comune per i 18 mesi di durata contrattuale all’importo annuo, al netto dell’I.V.A., pagato dal Comune come tetto massimo di utenze di energia elettrica, acqua e gas metano, come di seguito indicato:
- Corrispettivo annuale: € 1.000,00 oltre I.V.A. (€ 1.220,00 IVATO), di cui € 200,00 per oneri di sicurezza e anticontagio non soggetti a ribasso;
- Tetto utenze annuale pagato dal Comune: € 14.754,10 oltre I.V.A. (€ 18.000,00 IVATO);
- Totale complessivo annuale pari a € 15.754,10 oltre IVA (€ 19.220,00 IVATO);
- Totale complessivo per 18 mesi pari a € 23.631,15 oltre IVA (€ 28.830,00 IVATO).
Art. 5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. Il corrispettivo annuale dell’appalto, a base d’asta al ribasso è pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A. avendo a riguardo le caratteristiche specifiche dell’impianto sportivo privo di valenza economica.
2. L’erogazione materiale del corrispettivo da parte del Comune sarà subordinata all’effettiva attuazione da parte dell’affidatario delle prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto, del presente contratto e nel progetto tecnico presentato in sede di gara e avverrà, previa verifica di cui sopra, a cadenza annuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere il soggetto aggiudicatario.
3. Le fatture saranno liquidate in favore dell’affidatario, entro 60 giorni dalla presentazione, dopo la sua verifica da parte dell’Ufficio competente e previo rispetto della normativa di cui alla Legge 136/2010 e s. m. e/o i. esplicitata nel presente assetto contrattuale tra gli obblighi dell’affidatario.
4. Il Comune si riserva la facoltà di differire e/o negare l’erogazione del corrispettivo in caso di gravi inadempienze contrattuali sia in merito al mancato rispetto della funzione sociale e sportiva
sia riguardo alla mancata regolare esecuzione della manutenzione ordinaria oltre alle ulteriori ipotesi di inadempimento contrattualmente quivi previste.
5. In caso di esercizio, da parte del Comune, del diritto di opzione alla continuazione del servizio per ulteriori 18 mesi, il corrispettivo è soggetto ad aggiornamento in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.
Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza dell’impianto sportivo, delle strutture annesse e relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, ivi comprese le vigenti disposizioni anticontagio riferite al settore dello sport, delle caratteristiche strutturali dell’impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel suo interno l’attività sportiva, compatibilmente con le finalità indicate del presente atto. L’affidatario assume specificamente l’obbligo di rispettare le seguenti condizioni:
6.1 OBBLIGHI CONTRATTUALI:
a. Gestire l’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e garantire la sua perfetta funzionalità, oltre allo svolgimento delle attività sportive ivi previste, individuate nel contratto e nel progetto tecnico presentato dall’operatore economico in sede di gara. Tutte le attività, non espressamente indicate nel progetto, dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Comune come indicato al punto 6.7;
b. rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali ed i regolamenti comunali che disciplinano l’uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi, con responsabilità in caso di violazione; verificare e monitorare che l’afflusso del pubblico avvenga compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali ed i limiti di capienza di ciascun impianto, tenuto altresì conto dei vigenti protocolli anticontagio applicabili al settore sportivo;
c. controllare e mantenere l’efficienza energetica degli impianti termici (caldaia, quadro elettrico), rispettando gli adempimenti legislativi in materia, con obbligo di informare il Comune di ogni eventuale difformità, anche sopravvenuta, mediante nota scritta;
d. sollevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone, da chiunque e comunque provocati durante il periodo di vigenza del presente contratto, oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, la stazione appaltante provvederà ad addebitare all’affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno.
e. assicurare l’apertura e chiusura dell’impianto (e degli annessi, connessi, pertinenze ed accessori) con servizio di controllo e di sorveglianza al fine di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
x. xxxxxxxxxx, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto di appalto secondo quanto analiticamente indicato al punto 6.5 del presente atto e nel progetto a base di gara, da intendersi integralmente richiamato;
g. provvedere alla pulizia ed agli interventi di sanificazione anti Covid-19, dell’impianto sportivo e dei locali annessi e relative pertinenze;;
x. provvedere al pagamento delle spese relative al personale, cancelleria, spese telefoniche ed ogni altra spesa inerente l’organizzazione del servizio, assumendosi la responsabilità per l’operato svolto dal personale, con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dell’ente;
i. rimborsare il Comune dell’eventuale importo eccedente il tetto massimo delle utenze relative alla energia elettrica, acqua e metano gpl indicate nell’importo ivato di € 18.000,00 come indicato all’art. 4 comma 2;
j. riconoscere che, all’affidatario, per lo svolgimento della propria attività, è riservato l’uso gratuito dell’impianto per un numero di ore pari al 60% delle ore utili, le quali saranno determinate all’inizio di ogni stagione sportiva in occasione delle assegnazioni in uso, per il residuo 40% delle ore utili, ove pervengano richieste, l’affidatario è tenuto a concederlo in uso a società terze dietro pagamento delle tariffe comunali, con ritenzione degli incassi.
k. riconoscere al Comune la percentuale del 30% degli eventuali incassi pubblicitari introitati;
l. riservare, al Comune, la possibilità di utilizzare gli impianti, per un massimo di 7 giornate all’anno per ogni singolo impianto sportivo, per lo svolgimento di attività, manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, e per le attività o i campionati delle scuole, con relativo onere gestionale a carico dell’affidatario;
m. stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti l’attività avente le caratteristiche specificate al punto 6.3 del presente atto;
n. restituire gli impianti alla data di interruzione del rapporto e a prescindere dalla causa dello stesso nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d’uso. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il Comune provvederà ad addebitare all’affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui l’affidatario non provveda a riconsegnare l’impianto alla scadenza del contratto, in assenza di accordi con l’appaltatore che prevedano un differimento dei termini per la riconsegna dell’impianto stesso, verrà applicata una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
o. segnalare al Comune tempestivamente, entro al massimo 48 ore, eventuali danni causati agli impianti, a seguito di ciascun utilizzo; comunicare il nominativo di un Referente Operativo
per la gestione dell’impianto, a cui il Comune possa rivolgersi per ogni evenienza; comunicare, al Comune, eventuali variazioni intervenute nelle cariche sociali e nelle figure dei responsabili degli impianti; consentire ai dipendenti comunali l’accesso agli impianti, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di esercitare atti di controllo, ispezione e/o verifica; rispettare il divieto di domiciliare la sede della società che ha ottenuto la gestione dell’impianto all’interno degli impianti concessi;
p. rispettare e far rispettare nella gestione dell’attività sportiva il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, c.d. GDPR n. 2016/679 e suoi connessi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
6.2 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE:
L’affidatario si impegna a presentare al Comune, per ciascun anno sportivo, ai fini di rendicontazione e controllo, rispettivamente, il bilancio preventivo dell’attività da svolgere ed una relazione dettagliata, in riferimento all’anno sportivo appena trascorso, relativa alla gestione dell’impianto contenente il numero delle associazioni e di gruppi che utilizzano l’impianto ed il numero delle ore che sono state loro riservate, oltre alle iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuati; il consuntivo di gestione degli impianti affidati dovrà comprendere anche la quantificazione degli introiti pubblicitari e sponsorizzazioni pubblicitarie oltre alle entrate derivanti da eventuali servizi di somministrazione; l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati con i relativi costi sopportati.
6.3 OBBLIGHI ASSICURATIVI:
1. L’affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT), contratta con compagnie assicurative di primaria importanza, per i rischi inerenti l’attività per un massimale di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale.
2. E’ richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a 100.000,00. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell’impianto dal soggetto affidatario, quest’ultimo potrà rivalersi nei loro confronti. Qualora invece si verifichino danni a persone o cose nel corso delle giornate messe a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà lo stesso ente a risponderne, dotandosi di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, ed eventualmente rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili.
3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e dovrà esserne rilasciata una copia ai competenti uffici comunali prima della consegna dell’impianto affidato in gestione.
6.4 CAUZIONE
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo stimato per la durata contrattuale dell’appalto.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
1. in contanti o tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale: IBAN XX00X0000000000000000000000
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. con fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Qualora la garanzia si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai soggetti non aggiudicatari, la cauzione sarà svincolata al momento dell'aggiudicazione e comunque entro massimo 30 giorni dalla stessa ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
L'importo della garanzia soggiace alla disciplina di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; in tale caso, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione mentre in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45,
comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6.5 MANUTENZIONE ORDINARIA:
1. L’affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 codice civile, intesa, quindi, come l’insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l’attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l’impianto. Ne consegue che sono interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quelli delineati nell’art. 8 del vigente regolamento edilizio comunale, nonché tutti i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica, in particolare:
a. manutenzione secondo le regole della tecnica e dell’arte dei locali che costituiscono il bocciodromo, nessuno escluso, ivi compreso il piano di gioco gli spogliatoi, i bagni e gli altri locali ivi compresi;
b. imbiancatura e tinteggiatura, ogni qual volta se ne presenti la necessità, di tutti i locali (spogliatoi, bagni, docce ecc..) e servizi e, comunque, almeno una volta in vigenza del contratto; manutenzione e riparazione dell’impianto idraulico (doccioni e rubinetterie in genere) compresa la pulizia e la sostituzione dei terminali erogatori dell'impianto idrico sanitario; verniciatura e manutenzione di tutti gli infissi degli spogliatoi e delle altre eventuali costruzioni facenti parte del complesso sportivo, ivi compresa la sostituzione dei vetri rotti e/o sconnessi;
c. manutenzione degli arredi, infissi, recinzioni, cancelli ed ogni altro elemento che si trovi nell'impianto al momento della presa in carico;
d. sostituzione delle lampade, plafoniere e simili per quanto riguarda i locali al chiuso;
e. mantenimento in efficienza dell'impianto di smaltimento acque reflue, compresa la pulizia delle fosse biologiche, ove presenti;
f. manutenzione e pulizia dell’eventuale zona verde connessa al bocciodromo, consistente nell’eventuale taglio dell’erba e decespugliamento delle aree verde annesse;
2. L’affidatario, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, può, a proprie spese e senza rimborso alcuno, eseguire eventuali modifiche e migliorie all’impianto sia mediante progetto tecnico da proporre in sede di gara sia in corso di contratto;
3. L’affidatario può provvedere direttamente a riparazioni rientranti nell’ambito della straordinaria manutenzione, previa autorizzazione formale e preventiva rilasciata dal Comune, che si farà carico del rimborso delle spese accertate, compatibilmente con le risorse a disposizione.
6.6 OBBLIGHI DI SICUREZZA
1. L’affidatario ha l’obbligo di:
a. provvedere all’acquisto ed alla gestione in autonomia di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa e provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc …), ex D.lgs 81/2008, entro 30 giorni dalla sua comunicazione anche se successiva alla conclusione del periodo di affidamento;
b. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008; in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;
c. designare il personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all’evacuazione, assicurando la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra-sportive. Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, l’affidatario dovrà garantire, durante gli spettacoli, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio medio ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28/11/1996 n. 609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della Commissione di vigilanza, si riserva di effettuare verifiche e controlli.
d. Individuare, laddove obbligatorio, il responsabile dell’emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni;
2. L’affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell’impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati da D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o
i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Laddove obbligatorio al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l’affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall’ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
6.7 OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE
1. L’affidatario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di Etica sportiva approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.
2. L’affidatario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla funzione pubblica dell'impianto sportivo comunale, si impegna a consentire l'uso degli impianti, per lo svolgimento di attività eventualmente organizzate da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali o da quelle svolte e autorizzate dall’affidatario, accordando a parità di condizioni la preferenza a:
a. le organizzazioni che propongono attività finalizzate all’inclusione, al benessere e all’agio, alla coesione sociale nell’ottica di un uso sociale dell’impianto;
b. gli istituti scolastici del territorio comunale;
c. società sportive che svolgono campionati federali;
d. società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale.
3. L’affidatario si impegna inoltre a:
a. presentare al Comune, all’inizio di ogni stagione sportiva, la programmazione delle attività presso l’impianto gestito, al fine di condividere con il Comune un calendario di fruizione degli impianti che comprenda anche le attività da parte di altri soggetti non gestori e delle istituzioni scolastiche;
b. esporre il prospetto riassuntivo della suddetta programmazione, come sopra definitivamente concertata, con adeguata visibilità presso gli accessi degli impianti sportivi;
c. assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto (condizioni normative, modalità fruizione impianto, tariffe ecc.) e fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
d. garantire un uso pluralistico del bocciodromo, compatibilmente con le attività dell’affidatario, riscuotendo le tariffe di utilizzo così come stabilite con deliberazione di Giunta comunale.
Art. 7 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico del Comune:
a. gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, delle pertinenze, degli impianti ed apparecchiature impiantistiche che non derivino da incuria o mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte dell’affidatario;
b. gli eventuali rinnovi dei certificati di prevenzioni incendi, con relativo onere da rimborsarsi a cura del gestore ai sensi dell’art. 6.6 lett. a);
c. l’adempimento delle verifiche periodiche finalizzate al mantenimento in efficienza di tutti i presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc …), con relativo onere da rimborsarsi a cura del gestore ai sensi dell’art. 6.6 lett. a);
d. gli eventuali rinnovi delle omologazioni del piano di gioco del bocciodromo;
e. la verifica, ad inizio anno sportivo, della programmazione di utilizzo dell’impianto per garantire l’uso sociale dello stesso;
f. la verifica periodica della conduzione;
g. consentire l’utilizzo, in via esclusiva, all’affidatario della quota pari al 60% del monte orario complessivo disponibile dell’impianto. Qualora l’affidatario non intenda sfruttare interamente la riserva gratuita di cui sopra, l’impianto potrà essere assegnato ad altri soggetti; in questo caso il pagamento delle relative tariffe comunali sarà a favore dell’affidatario. Qualora invece l’affidatario necessiti di far uso dell’impianto anche oltre la riserva gratuita, tale esigenza troverà soddisfazione soltanto compatibilmente con il quadro delle assegnazioni approvato.
h. pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano fino alla concorrenza dell’importo ivato di euro € 18.000,00. Le eccedenze rispetto a tale tetto massimo saranno, invece, imputate al soggetto gestore.
i. versamento all’affidatario di un corrispettivo dell’appalto di servizi che viene indicato come importo a base d’asta, al ribasso, quantificato in euro 800,00 oltre I.V.A. ed euro 200,00 per oneri di sicurezza e anticontagio non soggetti a ribasso.
Art. 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti, tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato al presente contratto (il numero del conto e i dati identificativi e codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).
Art. 9. REGIME PER LA PUBBLICITÀ
Spetta all’affidatario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro degli impianti sportivi comunali nel rispetto del punto 6 del capitolato speciale d’appalto e della normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di genere, ex art. 34 Legge 27 giugno 2014 n. 6, ed è soggetta al pagamento
dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché agli eventuali canoni previsti da legge o regolamento comunale.
L’affidatario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature degli impianti sportivi comunali.
L’affidatario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.
La durata di eventuali accordi pubblicitari stipulati dall’affidatario non può essere superiore alla durata di codesto contratto di appalto ed è soggetta ad interruzione, in caso di risoluzione anticipata.
Art. 10. GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITÀ DI BAR
L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito purché avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici esercizi. L’affidatario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia e sarà responsabile unico, senza riserva alcuna, del rispetto delle leggi e regolamenti, disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le incombenze tecniche, amministrative e operative nonché le spese per l’attivazione del servizio di ristoro saranno a carico del affidatario. L’affidatario si impegna, altresì, a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale similare, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e per gli utenti dell'impianto. L’affidatario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria. L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia. I ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche sono di esclusiva spettanza dell’affidatario, che si farà carico di ogni spesa ad essa connessa. Alla scadenza dell’affidamento dell’impianto sportivo o in caso di risoluzione anticipata, l’affidatario interromperà anche l’attività del bar e comunque qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande, senza poter vantare nei confronti dell’ente diritti di sorta a causa della sua conclusione.
Art. 11 - PENALI
1. Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.
In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi assunti nel presente contratto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune, previa contestazione formale non risolta, una penalità, quantificata in base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti, compresa tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento. In particolare verranno sanzionati i ss. comportamenti:
a) variazione dell’uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione;
b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
c) mancata effettuazione del servizio di pulizia e sanificazione anticovid-19 nell’area interna ed esterna all’impianto;
d) mancato rispetto dell’obbligo di custodia;
e) applicazione di tariffe d’uso maggiori rispetto a quelle approvate dall’Amministrazione Comunale;
f) mancata esposizione delle tariffe;
g) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
h) mancato rispetto delle norme legislative e regolamentati relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva così come disciplinati nell’allegata convenzione;
i) mancato rispetto del programma migliorativo della manutenzione ordinaria presentato in sede di offerta di gara;
j) mancata attuazione del programma completo delle iniziative e misure da attuare all’interno degli impianti sportivi per tutelare il valore sociale della pratica sportiva.
2. L’applicazione delle penalità sopra individuate non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’affidatario per eventuali danni patiti né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l’affidatario rimane comunque unico responsabile a causa della sua inadempienza.
3. Il procedimento per l’irrogazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale dell’infrazione commessa dall’affidatario e l’assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in difetto, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali gravi che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto d’appalto ed, in via ulteriore ma non esaustiva, nei ss. casi:
a) interruzione del servizio per fatto imputabile all’affidatario;
b) conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
c) gravi e ripetute inosservanze delle norme legislative e regolamentari nella gestione del servizio, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e anticontagio da Covid-19, nonché nel caso in cui i pagamenti delle eccedenze rispetto al tetto delle utenze siano effettuati dall’affidatario con ritardi superiori a sei mesi;
d) il rimborso delle utenze anticipate dall’Amministrazione venga effettuato con un ritardo superiore a sei mesi;
e) l’attività di manutenzione ordinaria non venga svolta da parte dell’affidatario con le modalità e le tempistiche indicate nel presente contratto e nel progetto tecnico presentato in sede di gara e/o in modo non conforme a quanto stabilito sia per materiali sia per qualità della manodopera all’art. 7 del presente capitolato speciale d’appalto;
f) mancata utilizzazione degli impianti da parte del affidatario per oltre due mesi o per il cinquanta per cento degli orari autorizzati e/o utilizzo del servizio in maniera non conforme a quanto stabilito agli artt. 1 e 2 del capitolato speciale d’appalto;
g) comprovati e reiterati fenomeni di bullismo e di doping all’interno della pratica sportiva gestita.
Nei casi di cui sopra, il Comune contesta formalmente all’affidatario le inadempienze riscontrate, comunicandogli la volontà di risolvere il contratto, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In caso di risoluzione dell’appalto di servizi per inadempimento dell’affidatario, a quest’ultimo non è dovuto alcun corrispettivo di gestione, indennizzo e/o rimborso per la conclusione anticipata del rapporto contrattuale mentre permane in capo allo stesso l’obbligo di gestione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo affidatario.
In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, all’affidatario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali.
Il Comune di Senigallia, sentita eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'Ente di promozione sportiva. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta il contratto di cui al presente atto.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’appalto di servizi di cui all’oggetto potrà essere revocato con specifico provvedimento da parte del Comune.
Art. 13 - CONTROVERSIE
1. Le parti convengono concordemente di escludere, per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi, la clausola arbitrale.
2. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di appalto di servizi saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 14 - DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 51/2018 e s.m. e/o i.i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Senigallia per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. Titolare del trattamento è il Comune di Senigallia, rappresentato dal Sindaco p.t.
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Piazza Roma n. 8, Senigallia, Segreteria del Sindaco tel: 0000000000. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge (D. Lgs. 33/2013 e 97/2016), in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria nel sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un’adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione e trattamento nel Sistema di Protocollo Informatico in vigore nel Comune di Senigallia, con relativa criptazione e accesso consentito solo agli utenti specificamente autorizzati al trattamento. Tali modalità sono tese a porre in atto le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati attraverso tecniche di criptazione che impediscono ad eventuali soggetti non autorizzati, di accedere ai dati personali. I dati comunicati non saranno ceduti a terzi, né saranno oggetto di trasferimenti verso paesi terzi, ma i dati del Responsabile della Protezione Dati saranno comunicati all’Autorità garante per la Protezione dei dati Personali e saranno oggetto di pubblicazione, come previsto dall’art. 37, par.3, del GDPR. Inoltre si precisa che: - il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato all’individuazione del soggetto affidatario ed agli adempimenti previsti per legge in ordine alle attività di adeguamento al Reg. VE n. 679/2016; - il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge previsti dal Reg. UE. n. 679/2016 e dalle norme in ordine alle modalità di individuazione dei contraenti da parte di Enti Pubblici. Per tanto in mancanza dei dati richiesti (così come nel caso di richiesta limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), non sarà consentita la partecipazione alla Richiesta di Offerta; - il Trattamento è effettuato anche per interesse pubblico, connesso alla Sicurezza dei Dati Personali; - i dati personali indicati nella presente istanza saranno trattati anche nel legittimo interesse del Comune, in qualità di soggetto sotto la cui titolarità il trattamento dei dati è effettuato; - ai sensi dell’art. 17 c.3 del GDPR, l’interessato non può chiedere la cancellazione dei dati comunicati, trattati sulla base di un obbligo di legge o del pubblico interesse; - i dati personali necessari agli adempimenti previsti dall’art. 37, par.7 del GDPR e saranno soggetti alla pubblicità ivi prevista e comunicati all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Per sonali; - i dati personali trattati non saranno oggetto di cessione, trasferimento in paesi estranei allo spazio dell’unione Europea o profilazione per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nel presente documento. E’ peraltro prevista la possibilità di gestire il trattamento dei dati comunicati al Comune, attraverso l’affidamento a società di servizi che operano in paesi extra UE. In quest’ultimo caso il Comune provvederà a garantire in ogni caso la piena tutela dei diritti previsti dal Reg. Ve n. 679/2016, a seguito di valutazione circa eventuali decisioni di adeguatezza della Commissione o, in loro assenza, a mezzo di predisposizione di clausole contrattuali standard che garantiscano e proteggano opportunamente i diritti e le libertà degli interessati, anche predisponendo i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili; - i dati del soggetto nominato DPO rimarranno conservati in via permanente da parte del Comune, in ossequio alle finalità perseguite dalla legge, mentre saranno oggetto di cancellazione nel termine di un anno i dati relativi ai soggetti
che avranno presentato un’offerta, ma nei cui confronti non sia perfezionato alcun atto di nomina e nei cui confronti non sia pendente un giudizio amministrativo, civile o penale;; - l’interessato ha diritto di richiedere l’accesso ai dati personali Trattati dal Comune e di ottenerne copia, ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali, la limitazione del trattamento; l’interessato ha altresì diritto ad opporsi al trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016; - non è configurabile il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente domanda. In merito al diritto di cancellazione, i candidati non nominati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati una volta decorso il periodo minimo di conservazione di 1 anno, ex art. 17 al Reg. UE n. 679/2016; - l’interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il trattamento dei propri dati effettuato dal Comune di Senigallia; L’affidamento sarà oggetto di pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi dell’art. 37 del
D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito nella Legge n. 134 del 7.8.2012.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
1.Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell’affidatario;
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
ART. 16 - NORME FINALI
1. Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni ed alle restanti disposizioni di legge aventi attinenza con il contenuto del presente contratto, nonché alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio competente ed alla relativa documentazione di gara.
2.Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della collettività nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.
3. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l’amministrazione è tutrice.
L’operatore economico Il Dirigente dell’ufficio politiche sportive Il legale rappresentante p/t n.q. Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’operatore economico dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare gli artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
L’operatore economico Il Dirigente dell’ufficio politiche sportive Il legale rappresentante p/t n.q. Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx