L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COREA DEL SUD
L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA XXXXX DEL SUD
Scheda di sintesi
Il 15 ottobre scorso è stato siglato l'accordo bilaterale di libero scambio (ALE) tra l'Unione europea e la Xxxxx del Sud. Tale accordo, concluso dopo due anni di negoziati, si configura come il primo accordo commerciale di nuova generazione dell'UE con un Paese terzo, in linea con l'iniziativa lanciata dalla Commissione nel 2007 nella sua Comunicazione "Europa globale: un Partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei".
La rilevanza dell'accordo deriva principalmente dalla peculiarità del Paese in questione. La Xxxxx del Sud è difatti il 4° partner commerciale dell'UE. Nel 2008, gli scambi di beni tra le due economie hanno raggiunto 65 miliardi di euro. L'UE presenta attualmente un deficit commerciale nei confronti della Corea ma il mercato sud-coreano offre un forte potenziale di crescita in molti dei settori considerati sensibili dalle economie europee (prodotti chimici, prodotti farmaceutici, ricambi auto, macchine e attrezzature, calzature, attrezzature mediche, metalli non ferrosi, prodotti siderurgici, cuoio, legna, ceramiche, vetro, ma soprattutto agricoltura e servizi) e nuovi sbocchi per le imprese europee. Le esportazioni dell'UE sono infatti aumentate, in media, del 7,5% l'anno tra il 2004 e il 2008, raggiungendo 25,6 miliardi di euro nel 2008.
Con la parafatura dell'accordo da parte della Commissione, si è concluso l'iter negoziale. Il testo dovrà passare ora all'esame del Parlamento europeo che dovrà esprimersi, qualora il Trattato di Lisbona entri in vigore, secondo la procedura del parere conforme. Successivamente, l'accordo dovrà essere approvato all'unanimità dal Consiglio e ratificato dai singoli Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e dall'Assemblea nazionale coreana.
L'accordo si compone di 15 capitoli (obiettivi e definizioni generali; trattamento nazionale e accesso al mercato per i beni; strumenti per il commercio; barriere tecniche al commercio; misure sanitarie e fitosanitarie; facilitazioni doganali e commerciali; commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico; pagamenti e movimenti di capitale; contrattazioni (acquisti) governative; proprietà intellettuale; concorrenza; trasparenza; commercio e sviluppo sostenibile; risoluzione delle controversie; disposizioni istituzionali, generali e finali), numerosi allegati ed appendici, tre protocolli (norme d'origine; assistenza amministrativa reciproca in materia doganale; cooperazione culturale), 4 intese (fornitura transnazionale di servizi assicurativi; riforma postale coreana; impegni specifici sui servizi di telecomunicazione; zonizzazione, urbanistica e protezione dell'ambiente) e una dichiarazione comune sulla Turchia.
Più nello specifico, l'ALE in esame prevede:
• la soppressione, secondo una programmazione dettagliata, di tutti i dazi doganali per un importo di 1,6 miliardi di euro, imposti annualmente dalla Xxxxx del Sud alle esportazioni europee di prodotti industriali e agricoli; l'UE non percepirà più, dal canto suo, 1,1 miliardi di euro di dazi l'anno. In tal modo, gli esportatori europei di macchinari e di attrezzature e quelli di prodotti agricoli risparmieranno rispettivamente quasi 450 e
380 milioni di euro l'anno di dazi doganali. Inoltre, sin dall'entrata in vigore dell'accordo, i vini e i formaggi beneficeranno rispettivamente di contingenti a dazio zero e di contingenti in franchigia dall'imposta;
• l'eliminazione di importanti ostacoli non tariffari in tutti i settori, in particolare quello automobilistico, chimico-farmaceutico e dell'elettronica per il grande pubblico (cui sono dedicati specifici allegati al capitolo 2);
• il rispetto dei diritti e degli obblighi sanciti dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la contestuale previsione di ricorrere ai tradizionali strumenti di difesa commerciale (dumping, sussidi e salvaguardia globale) solo ed esclusivamente in situazioni in cui sia necessario assicurare un equo trattamento di tutte le parti interessate. A tal fine, è inclusa nell'accordo una clausola bilaterale di salvaguardia da attivare in caso di "serio danno" alle importazioni di una delle due Parti;
• la riduzione delle barriere tecniche al commercio tra i due Paesi quali, ad esempio, regolamenti o standard tecnici, procedure di valutazione di conformità, e requisiti analoghi. Inoltre, per ridurre l'onere burocratico dissuasivo per gli scambi, viene introdotto un principio di equivalenza tra le norme coreane e le norme e gli standard europei, e viene incoraggiato il riconoscimento da parte della Corea dei certificati europei;
• la liberalizzazione degli scambi di servizi, che offre nuove prospettive per i settori delle telecomunicazioni, dei servizi ambientali, del trasporto marittimo, dei servizi giuridici e dei servizi finanziari dell'UE;
• trasparenza e prevedibilità su questioni regolamentari come la tutela della proprietà intellettuale (anche mediante il rafforzamento del controllo del suo rispetto) e il miglioramento dell'accesso agli appalti pubblici (includendo, peraltro, tra le opportunità i contratti c.d. "Build-Operate-Transfer" - BOT), nonché un nuovo approccio al tema del commercio e dello sviluppo sostenibile al quale parteciperà attivamente la società civile;
• un alto livello di protezione delle indicazioni geografiche comunitarie;
• un meccanismo di risoluzione delle controversie sul modello di quello previsto in ambito OMC, ma con procedure più rapide, essendo prevista la conclusione dell'iter processuale entro 150 giorni dall'attivazione del panel arbitrale;
• l'istituzione di una commissione co-presieduta dal ministro per il commercio della Xxxxx del Sud e dal commissario al commercio della Commissione europea, di 6 commissioni specializzate e di 7 gruppi di lavoro su specifici aspetti trattati dai singoli capitoli dell'accordo;
• un protocollo sulla cooperazione culturale, in linea con l'art. 20 della Convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali del 2005, volto ad incoraggiare il dialogo culturale, la circolazione tra le due aree interessate dall'accordo di artisti e professionisti del settore e la conclusione di una serie di accordi bilaterali di co-produzione in ambito audiovisivo tra la Corea e i Paesi membri dell'UE;
• una clausola generale di salvaguardia che permetterà il ristabilimento dei diritti della nazione più favorita per una durata che può andare fino a 4 anni in caso di aumento improvviso e massiccio delle importazioni. La Commissione garantisce che sorveglierà da vicino l'evoluzione del mercato nei settori più esposti, come quello automobilistico;
• la semplificazione delle disposizioni sulle norme d'origine (contenute in un apposito Protocollo), affinché siano più favorevoli alle imprese. Nello stesso tempo, norme più rigide saranno applicate nei settori più esposti (agricoltura, pesca, metalli non-ferrosi, tessile e abbigliamento). In particolare, per il settore automobilistico, l'accordo autorizza
soltanto un lieve aumento del livello di componenti stranieri autorizzati nella fabbricazione di un prodotto, facendolo passare dal 40 al 45%. Per i tessili e per i prodotti dell'agricoltura e della pesca, le norme d'origine caratteristiche dell'UE sono mantenute, ma è ancora previsto un numero circoscritto di deroghe.
• Per quanto riguarda il rimborso dei dazi doganali (c.d. sistema del duty drawback), l'UE e la Xxxxx del Sud manterranno il diritto al rimborso dei dazi all'importazione sui componenti utilizzati nei prodotti destinati all'esportazione, conformemente alle norme dell'OMC. In caso di aumento significativo degli approvvigionamenti in provenienza da Paesi che non hanno concluso un ALE con la Xxxxx del Sud, cioè quando i diritti della nazione più favorita continuano ad applicarsi, una clausola particolare autorizza un limite massimo di diritti rimborsabili del 5%.
Secondo la Commissione europea, l’accordo di libero scambio porterà alla soppressione da parte della Corea di dazi per un totale di €1,6 miliardi. In base alle valutazioni espresse da una serie di Istituti, incaricati di studi di fattibilità durante i negoziati per l'accordo, l’Unione europea dovrebbe trarre beneficio dalla liberalizzazione di settori quali servizi finanziari, trasporti, comunicazioni e alimentare, ma registrerà valori negativi in settori quali la produzione automobilistica, il tessile e i macchinari elettrici.
A fronte di un lieve guadagno percentuale dei settori europei definiti “vincenti” dagli studi (+1,7% massimo di aumento delle esportazioni), i settori coreani trarrebbero un beneficio di gran lunga maggiore dall’accordo: basti pensare che i cinque settori “top gainers” coreani dovrebbero registrare un vantaggio sulle esportazioni oscillante tra il 10 e il 30%; il solo settore automobilistico registrerà un incremento alle esportazioni del 28,8% (studio a cura del Centre for European Policy Studies).
L’Ue ha costantemente registrato un elevato deficit commerciale con la Xxxxx del Sud (€14,8 miliardi nel 2007, €19,9 miliardi nel 2006), che deriva per un buon 40% dallo squilibrio commerciale nel settore automotive. Pertanto, l’industria automobilistica, che rappresenta il 14% degli scambi commerciali totali tra Ue e Corea, rappresenta un settore di particolare criticità.
Inoltre, considerando l’azzeramento delle tariffe dall'attuale 10% in 3-5 anni, e le concessioni offerte dalla Commissione europea alla Corea (sistema “duty drawback” e regole d'origine con soglie inferiori a quelle consuete), il vantaggio competitivo dei prodotti coreani può essere quantificato in circa €1500 per vettura (valore composto da €1000 di risparmio derivante dall’abbattimento del dazio europeo, e da circa € 500 realizzabili mediante utilizzo di duty drawback e regole d'origine.
A seguito della parafatura dell’accordo in esame, sono state manifestate diverse perplessità da parte di alcuni ambienti industriali italiani. Più nel dettaglio, Confindustria ha individuato gli aspetti di maggiore problematicità nel sistema del duty drawback, in quanto esso prevede che i produttori coreani possano beneficiare di sussidi all'esportazione garantiti dal governo, attraverso la restituzione dei dazi pagati al momento dell'importazione dei componenti. La Confederazione degli industriali italiani auspica pertanto che si tengano in opportuna considerazione le esigenze di importanti settori dell'industria italiana, quello automobilistico in primis, in occasione dell'esame dell'accordo da parte del Parlamento e del voto definitivo in sede di Consiglio.
26 ottobre 2009