CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA SOCIETÀ SANITÄR-HEINZE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA SOCIETÀ SANITÄR-XXXXXX
1. Generalità
Le seguenti condizioni contrattuali sono valide per tutte le nostre offerte, per i contratti di compravendita, di fornitura d'opera e d’appalto, per le consulenze e per tutte le altre prestazioni contrattuali. Accordi divergenti o integrazioni, accordi telefonici o verbali sono vincolanti solo previa conferma scritta da parte nostra. Le condizioni di acquisto dell’acquirente vengono considerate parte integrante del contratto solo previa esplicita conferma scritta da parte nostra, indipendentemente dalle clausole ivi contenute. Tutte le restanti condizioni di seguito riportate mantengono la loro validità anche nel caso in cui alcune delle seguenti clausole/formulazioni dovessero essere legalmente/giuridicamente inammissibili.
2. Offerta
Le nostre offerte si intendono non vincolanti.
3. Ordini
Gli ordini trasmessi per telefono vengono accettati solo a rischio del committente. Gli ordini dei clienti si intendono vincolanti dopo l'emissione da parte nostra della conferma d’ordine o della bolla di consegna. Accordi verbali, garanzie ecc., inclusi quelli dei nostri rappresentanti e di altri dipendenti dell'azienda, necessitano della nostra conferma scritta per avere efficacia giuridica. Eventuali reclami relativi alle conferme devono essere inoltrati immediatamente per iscritto, al più tardi entro 8 (otto) giorni. I prezzi/sconti confermati sono da ritenersi validi solo dopo l’acquisto delle quantità concordate. I prezzi di vendita vengono considerati prezzi fissi solo nel momento in cui sono stati confermati come tali per iscritto; altrimenti vengono applicati i prezzi validi per il giorno di consegna in base al nostro listino.
Eventuali errori evidenti non saranno considerati vincolanti.
4. Consegna/Prestazione
La consegna avviene a carico e rischio dell’acquirente. La nostra azienda è autorizzata ad eseguire forniture parziali e anticipi sulle consegne con il diritto di emettere le relative fatture. Per luogo di adempimento/luogo della prestazione si intende il luogo di spedizione, anche in caso di consegne “franco destinazione” o ”franco domicilio”. La consegna concordata presuppone che la strada di accesso sia transitabile con autotreni pesanti. Lo scarico della merce non rientra nell’ambito delle prestazioni di nostra competenza. L’acquirente deve provvedere alla presa in consegna e alla messa in sicurezza della merce nel luogo di destinazione; se l'acquirente non dovesse assolvere o assolvesse in ritardo questo obbligo, saremo autorizzati a scaricare comunque la merce in consegna. La nostra azienda risponderà in questo caso solamente di un’intenzionale e negligente violazione del dovere di diligenza da parte dei nostri incaricati. L’acquirente è tenuto a conservare la merce separatamente da quella di altri fornitori e a contrassegnarla come merce della nostra azienda. I termini di consegna sono da intendersi validi salvo la fornitura corretta e tempestiva da parte dei nostri subfornitori. Il rispetto dei termini di consegna da parte nostra presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’acquirente. I termini di consegna hanno inizio con la ricezione della nostra conferma d’ordine, ovvero dal giorno in cui il nostro personale di vendita - in seguito all’accettazione dell’ordine - conferma il termine di consegna, ma non prima che siano stati chiariti tutti i dettagli dell'evasione dell'ordine e tali termini si riferiscono al luogo di spedizione. La merce viene considerata consegnata anche se alla data di scadenza del termine di consegna – in seguito all'avviso di merce pronta per la spedizione - non viene immediatamente richiesta la spedizione; in tal caso saremo autorizzati a depositare la merce a carico del cliente. Scioperi o avvenimenti imprevedibili come i provvedimenti della pubblica autorità, la congestione del traffico ecc. dispensano completamente la nostra azienda dall’obbligo di consegna per tutto il tempo della loro durata o in caso di impossibilità a consegnare. In caso di ritardata consegna a causa dell’impossibilità di adempiere alla prestazione è escluso il diritto dell’acquirente a richiedere un eventuale risarcimento dei danni.
5. Spese di spedizione
Per le consegne via ferrovia, posta, con altri vettori oppure per l’esecuzione tramite spedizioniere le spese di spedizione dal luogo di adempimento sono a carico dell’acquirente, ad eccezione di particolari accordi. Se dovessero risultare delle spese di spedizione dalle operazioni di consegna diretta (consegna diretta all’acquirente da parte dei nostri subfornitori), tali spese sono a carico dell’acquirente. Il pre-trasporto (spese di spedizione che vengono imputate a noi dal subfornitore) è a carico dell’acquirente in casi individuali e divergenti da quanto detto precedentemente, in base a specifici accordi; ciò vale in particolare per la consegna di merce non disponibile a magazzino o per la consegna tramite corriere espresso, richiesta dall'acquirente. Indipendentemente dal fatto che la consegna venga concordata “franco destinazione“ o “franco stazione di ricevimento” l’acquirente è tenuto a sostenere eventuali spese accessorie, come ad esempio le ”spese di trasporto”. Ciò vale anche nel caso in cui l’acquirente abbia concordato il ritiro personale della merce, ma per motivi tecnici di trasporto e/o di imballaggio (trasporto a collettame) si presenti la necessità di consegnare la merce tramite vettore.
6. Danni di trasporto
I danni di trasporto causati da forza maggiore o da altri rischi esclusi dalla responsabilità civile del vettore sono da considerarsi a carico dell’acquirente. I reclami dovuti a danni palesi o ammanchi al momento della consegna possono essere accolti solo se l’acquirente provvede a segnalarli immediatamente sul documento di trasporto o sulla lettera di vettura (ev. verbale di constatazione dell'amministrazione ferroviaria) e se questa annotazione viene firmata dal vettore. Nel caso in cui l’acquirente/destinatario prenda in consegna una spedizione che riveli evidenti danni causati durante il trasporto, che sia giunta a destinazione in ritardo o incompleta, si considera entrato in vigore il contratto di trasporto e l'acquirente
dovrà far valere le proprie pretese nei confronti del vettore o dello spedizioniere. Nel caso in cui l’acquirente voglia rivendicare dei danni di trasporto regolarmente attestati, dovrà procedere per iscritto al più tardi entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. Eventuali rivendicazioni verso terzi, derivanti da tali danni, vanno su richiesta cedute alla nostra azienda.
7. Denuncia dei vizi e garanzia
L’acquirente, che a norma del codice italiano del consumo non è ritenuto un consumatore, è obbligato a comunicare per iscritto tutti i difetti evidenti, gli ammanchi o le forniture errate entro 8 (otto) giorni feriali dalla loro scoperta, ma in ogni caso prima della lavorazione o del montaggio. Per i consumatori la scadenza è fissata a 60 (sessanta) giorni dalla scoperta del vizio. In mancanza di segnalazione tempestiva la merce è da considerarsi accettata. Altresì, la nostra azienda deve avere la possibilità di verificare personalmente il vizio sul posto o tramite un rappresentante. Il pezzo contestato non deve subire modifiche senza il nostro esplicito consenso scritto, pena la decadenza del diritto di garanzia.
Diamo garanzia per le caratteristiche promesse del bene e la sua conformità secondo lo stato dell’arte. Le caratteristiche garantite ai sensi delle relative disposizioni del codice civile (ZGB) vanno evidenziate espressamente come garanzie. La merce venduta come merce di qualità inferiore non è soggetta alla denuncia dei vizi. Non è possibile prestare alcuna garanzia per l'irregolarità nelle sfumature di colore dovute alla produzione e al materiale. Il riferimento alle norme DIN o alle norme austriache (Ö-Norm) serve alla designazione più precisa della merce e non da origine a una garanzia da parte nostra, fatto salvo il caso in cui tale garanzia sia stata espressamente concordata. La garanzia si riferisce alla riparazione o alla sostituzione della merce contestata, secondo la nostra scelta. Sono esclusi i pezzi sostituiti e le azioni non autorizzate, salvo il caso in cui siano frutto di azioni intenzionali o di grave negligenza da parte nostra, del nostro rappresentante legale o del nostro ausiliario. Per un cliente che non sia un consumatore, l’obbligo di garanzia scade entro 1 (uno) anno, per i consumatori entro 2 (due) anni dalla consegna.
8. Responsabilità di prodotto e responsabilità per danni
Per danni inerenti alla nostra responsabilità, nell'ambito della responsabilità di prodotto, nonché per danni la cui causa sia a noi imputabile, la nostra azienda risponde in base alle disposizioni di legge in materia. Non rispondiamo della correttezza di informazioni inerenti all’uso o al funzionamento contenute nei prospetti, nelle descrizioni tecniche o in altre istruzioni; esse rientrano nell’ambito delle responsabilità del produttore o dell’importatore. Non ci spettano ulteriori obblighi di informazione, in particolare per la conservazione, la manutenzione, il montaggio o altri funzionamenti. Si intende in ogni caso esclusa qualsivoglia responsabilità per eventuali danni indiretti, consequenziali e incidentali.
9. Rinvio della merce consegnata
Il ritiro della merce consegnata in perfette condizioni avviene solo in casi eccezionali e previo espresso consenso da parte nostra. Il rinvio avviene per porto pagato, a carico e a rischio dell’acquirente.
L’accredito per la merce resa in condizioni impeccabili sarà calcolato in base all’importo della fattura, detratte le spese da noi sostenute e comunque non meno del 10% (dieci percento). Anche in caso di rinvio allo stabilimento, l’acquirente dovrà farsi carico delle relative spese e del rischio. È da escludersi il ritiro di modelli fuori serie o di merce procurata su richiesta del cliente senza un adeguato obbligo giuridico.
10. Pagamento
E' fatto obbligo di saldo con rimessa diretta, salvo diversamente concordato.
Non siamo tenuti ad accettare cambiali e assegni come modalità di pagamento. Le cambiali sono accettate solo salvo la possibilità di poterle scontare. Gli assegni e le cambiali vengono accreditate solo dopo la riscossione e le cessioni di credito dopo il pagamento. Il credito e la sua scadenza restano intatti fino ad allora. Non rispondiamo di riscossioni nei termini e di eventuali azioni di protesto. Le spese di riscossione, di sconto e le imposte sulle cambiali sono a carico dell’acquirente. Tali spese devono essere pagate separatamente e dopo la fissazione dei termini. I pagamenti in arrivo vanno accreditati con riferimento al credito di data anteriore. È da escludersi un diritto di ritenzione da parte del nostro cliente se non si basa sullo stesso rapporto contrattuale. Le compensazioni di contropartite sono ammissibili solo se dette contropartite sono in scadenza e risultano da noi accettate, ovvero se hanno valore legale.
11. Ritardi di pagamento
Dalla data d’insorgenza della mora i consumatori sono tenuti a pagare gli interessi legali oltre all’importo dovuto, mentre i non consumatori sono tenuti a pagare, oltre all’importo, il tasso di interesse bancario semestralmente stabilito dalla BCE più il 7% (sette percento) di interessi di mora. Resta salvo il diritto di rivendicazione di ulteriori danni. Se il cliente si trova in stato di mora, la nostra azienda è autorizzata a richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti arretrati, anche di quelli dilazionati (p. es. cambiali). Tale diritto spetta anche nel caso in cui emergano circostanze sfavorevoli inerenti alla solvenza o alle condizioni economiche del cliente in seguito alla stipulazione del contratto. Fatti salvi gli ulteriori diritti, la nostra azienda è in tal caso autorizzata ad eseguire le consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato e ad esigere delle garanzie. Siamo inoltre autorizzati a compensare i pagamenti anticipati effettuati dal cliente con i crediti non pagati o a recedere dal contratto in seguito ad un'adeguata proroga dei termini o di richiedere il risarcimento danni per inadempienza o a rivendicare la nostra riserva di proprietà. Tutte le relative spese d’ingiunzione e di incasso, le spese legali e giudiziarie dovranno essere rimborsate dall'acquirente.
12. Riserva di proprietà
12.1 Le forniture restano di proprietà della nostra azienda fino al pagamento di tutti i nostri crediti, indipendentemente dalla ragione giuridica, anche se vengono effettuati dei pagamenti per crediti particolari, specificamente indicati. Sul conto aperto, la riserva di proprietà vale a garanzia del nostro saldo creditore. La lavorazione e la trasformazione avvengono per nostro conto, con esclusione dell’acquisto della proprietà in base alle disposizioni del codice civile italiano e senza alcun obbligo da parte nostra. La merce lavorata serve come garanzia per il dovuto come da fattura della merce sottoposta a riserva di proprietà.
12.2 In caso di lavorazione con altre merci, non di nostra proprietà, da parte del committente/acquirente, avremo il diritto alla comproprietà del nuovo oggetto, in proporzione del valore della merce sotto riserva di proprietà rispetto a quello delle altre merci trasformate al momento della lavorazione. Per il nuovo oggetto risultante dalla trasformazione vale per il resto quanto valeva per la merce sotto riserva di proprietà. E’ considerato merce sotto riserva di proprietà ai sensi delle presenti condizioni.
12.3 Il committente/acquirente può rivendere la nostra proprietà esclusivamente nell'ambito della regolare attività commerciale, alle sue normali condizioni commerciali e finché egli non si trovi in mora. Egli è autorizzato alla rivendita della merce sotto riserva di proprietà solo a condizione che il credito derivante dalla rivendita venga ceduto alla nostra azienda ai sensi dei paragrafi 4 e 5. Egli non è autorizzato a disporre in altri modi della merce sotto riserva di proprietà.
12.4 I crediti del committente/acquirente, derivanti da una rivendita della merce sotto riserva di proprietà, vengono sin d'ora ceduti alla nostra azienda e ciò indipendentemente dal fatto che la merce sotto riserva di proprietà venga rivenduta senza o dopo la trasformazione e che venga ceduta a uno o più acquirenti. Il credito ceduto serve come garanzia per l'ammontare del valore della merce rivenduta sotto riserva di proprietà.
12.5 Se la merce sotto riserva di proprietà viene rivenduta dal committente/acquirente insieme ad altre merci, non di nostra proprietà, senza o dopo la trasformazione, la cessione del credito derivante dalla rivendita vale solo per l'ammontare del valore della merce sotto riserva di proprietà.
12.6 Fino a nostra revoca in qualsiasi momento, il committente/acquirente è autorizzato a riscuotere crediti derivanti dalla rivendita. Egli non è invece autorizzato a disporre di tali crediti tramite cessione. Su nostra richiesta egli è tenuto a comunicare al suo acquirente la cessione alla nostra azienda.
12.7 Se il valore delle garanzie esistenti a nostro favore supera complessivamente i crediti della nostra azienda del 20% (venti percento), su richiesta del committente/acquirente saremo tenuti a svincolare delle garanzie a nostra scelta.
12.8 Il committente/acquirente è tenuto ad informarci tempestivamente di un eventuale pignoramento o di un'altra limitazione da parte di terzi.
13. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per la fornitura è il rispettivo luogo di spedizione della merce. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi del cliente è la sede della nostra azienda a Ora. In assenza di disposizioni di legge vincolanti contrarie, il foro competente è Bolzano, anche per un'azione cambiaria e di regresso per mancato pagamento di assegno.
14. Protezione dei dati personali
Con la presente rendiamo noto che i dati dell'acquirente - per quanto opportuno a fini commerciali e legittimo ai sensi della legge sulla privacy - vengono salvati ed elaborati elettronicamente.
Data, firma, timbro aziendale dell’acquirente
Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e segg. del codice civile, l’acquirente accetta espressamente le clausole seguenti: 6, 7, 8 e 13
Data, firma, timbro aziendale dell’acquirente