Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Generali Italia S.p.A.
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di Adesione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento Assicurazione Leasing Strumentale di BNP Paribas Lease Group S.A - Light.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio il soggetto proprietario del bene assi- curato, cioè la Società di Leasing
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Beneficiario
Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “co- se” o “beni”
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP Paribas Lease Group S.A.
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, rifinanziamento della rata finale, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore
Franchigia
L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Locatore
Il Contraente della Polizza Convenzione
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra
Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attivi- tà in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agri- xxxx
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modi- ficarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società
Generali Italia S.p.A.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività
Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della vio- lenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collega- mento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A.
b) sede legale xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX XXXXXX (XX) - XXXXXX
c) recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx;
d) C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azio- nista unico Assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riporta- te, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposi- zione anche dei Conduttori/Aderenti.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 00.000.000.000, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Eu- ro 1.618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 00.000.000.000.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenze:
- In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 13 e 14;
- La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza;
- Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento;
- Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta.
Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione di beni strumentali oggetto di contratto di leasing e/o finanziamento erogato dalla Contraente, rientranti nelle tipologie previste nelle condizioni generali di assicurazione. Si rimanda all’art. 18 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per i dettagli delle garanzie che vengono prestate si rinvia all’art. 20 delle condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto agli artt. 37 usque 50 delle “Condizioni sempre Operanti”.
Le principali esclusioni sono riportate all’art. 21 delle “Norme che regolano le Garanzie Prestate”.
Avvertenze:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, limiti di in- dennizzo. Si rinvia pertanto alla “Tabella riepilogativa di Scoperti e Franchigie” delle condizioni particolari sem- pre operanti ed agli artt. 37 usque 50 delle “Condizioni Sempre Operanti” per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di scoperto:
ammontare del danno stimato = € 10.000,00
scoperto 10% = € 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale € 9.000,00
Esempio numerico di franchigia:
se la franchigia pattuita è di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di scoperto con minimo di franchigia:
se viene pattuito lo scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00:
❑ i sinistri fino a € 150,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 150,00 e fino ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione di
€ 150,00 (nei limiti dei massimali previsti)
❑ i sinistri superiori ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione del 10% del danno (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di limite di indennizzo:
Se il limite di indennizzo pattuito è pari ad € 50.000,00:
❑ ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie = € 60.000,00
❑ limite di indennizzo = € 50.000,00
❑ danno indennizzabile/risarcibile = € 50.000,00
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia agli artt. 22 e 27 delle condizioni generali di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze:
- Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del con- tratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codi- ce civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni ine- satte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all’art.1 delle condizioni generali di assicurazione.
- Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno da parte del Contraente o dell’Assicurato, di- chiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, com- portano la perdita del diritto all’indennizzo.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il bene venga dato dal Conduttore in utilizzo ad altri soggetti senza che tra le sue attività vi sia anche quella specifica di “noleggio”.
6. Premi
Il premio annuo delle singole Adesioni viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste agli artt. 12 e 16 delle condizioni generali di assicurazione.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Xxxxx i limiti di legge, il premio annuo dovuto dall’Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità, con l’eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Con- traente stesso, senza sovrappremio.
Avvertenze:
Nel caso di estinzione o cessazione del contratto finanziamento, o nel caso di trasferimento dello stesso, la co- pertura cessa automaticamente ed il premio è dovuto in proporzione al periodo dell’annualità per il quale si è usufruito della garanzia assicurativa.
La presente Adesione prevede costi a carico dell’Assicurato pari al 60% del Costo Totale Annuo, corrispondenti mediamente ad Euro 410,00, percepiti interamente dall’Intermediario.
Il premio non è soggetto ad indicizzazione.
7. Rivalse
Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Conduttore e, salvo il caso di dolo e colpa grave, nei confronti del Sub-Conduttore.
8. Diritto di recesso
Avvertenze:
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata.
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso di 90 (novanta) giorni fermo le singole adesioni in essere che rimangono in vigore con la tacita proroga, come previsto dall’art. 13 delle Condizioni di Polizza.
Si rinvia agli artt. 13 e 15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terremoto con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art. 39 – Terremoto - delle condizioni sempre operanti.
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Inondazione, Alluvione, Allagamento con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art. 40 – Inondazione, Alluvione, Allagamento - delle condizioni sempre operanti.
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Eventi Sociopolitici con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art.42 – Eventi Sociopolitici - delle condizioni sempre operanti.
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terrorismo con un preavviso di giorni 15, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art. 43 – Terrorismo - delle condizioni sempre operanti.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.).
Si rinvia all’art. 24 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
12. Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.,– Funzione Customer Service, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX ,fax 000.000.000, e-mail xxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure nel sito xxx.xxxxxxxx.xx, compilando il form presente alla voce “contact us”.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termi- ne massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
13. Arbitrato
La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Leg- ge 9 agosto 2013 n. 98.
Le istanze di mediazione nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x'Xxxxx, 00 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Generali Italia S.p.a.
Amministratore Delegato e Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. POLIZZA N. 350675760
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Premesso che:
1. BNP Paribas Lease Group S.A. intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazio- ne finanziaria, locazione operativa, e noleggio una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali og- getto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestate tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio il soggetto proprietario del bene assi- curato, cioè la Società di Leasing.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Beneficiario
Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “co- se” o “beni”
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP Paribas Lease Group S.A.
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, rifinanziamento della rata finale stipulato tra il Locatore ed il Conduttore
Franchigia
L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Locatore
Il Contraente della Polizza Convenzione
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra
Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attivi- tà in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agri- xxxx
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modi- ficarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società
Generali Italia S.p.A.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio) , utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della vio- lenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collega- mento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla co- municazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi ri- schi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario
Per i contratti di locazione operativa, finanziaria e noleggio, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Art.7 – Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza conven- zione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liqui- dazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
Art. 8 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, so- no a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
Art. 9 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ov- vero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo
del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così com e modifica- to dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 10 – Sanction Clause
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarci- mento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risolu- zioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell’Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d’America, o di ogni giurisdizione alla quale l’Assicuratore è soggetto
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 12 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Fascicolo Infor- mativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del con- tratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera racco- mandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 13 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavvi- so di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.
Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in propor- zione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coin- cide con la durata del contratto.
Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automati- camente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Art. 14 - Scadenza della garanzia
La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppu- re, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conduttore o a quello della risolu- zione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento del Conduttore.
Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conduttore cessa e la Società provvede all’eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conduttore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Art. 15 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conduttore;
2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 13.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'even- tuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di poliz- za.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 16 - Comunicazioni del Contraente alla Società
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire alla Società un file conte- nente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trime- stre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con la Società.
Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello,ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo
Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.
Art. 17 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Nel caso in cui i Conduttori/Xxxxxxxx sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano identificati nominativamente in contratto sin dal sorgere della copertura e di conseguenza sia- no, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:
1. il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione;
2. i Conduttori/Aderenti stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicu- rative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente alla Società nome, cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) dei Conduttori/Aderenti al momento dell’entrata in copertura.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 18 - Beni assicurabili e Opzioni Assicurative
La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi ed usati, esclusi quelli adi- biti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1. gli autoveicoli targati gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di va- ro, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
2. le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
3. cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
4. macchine ed attrezzature di cantiere - macchine movimento terra, macchine operatrici e macchine agricole;
5. beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00.
Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.
Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.
Sono presenti le seguenti Opzioni Assicurative:
Opzioni 627, 628, 629 per tutti i beni tranne quelli espressamente esclusi; Opzioni 630, 631, 632 per i beni usati.
Art. 19 - Validità territoriale
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate all’estero, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all’estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia,
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autoriz- zazione dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 20 – Rischi assicurati
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- eventi sociopolitici;
- terrorismo;
- eventi atmosferici;
- terremoto;
- inondazione, alluvione ed allagamento.
Art. 21 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili;
3. i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi ge- nere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4. tutti i beni nuovi ed usati per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici;
6. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Subconduttore e/o del Fornitore.
La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
7. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpa- zioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
8. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Art. 22 - Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, sia nuovo che usato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costi- tuisca, per intero, voce di costo per il proprietario.
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come ad es. l’indicazione del solo valore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Art. 23 – Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate
Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al lo- ro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adi- bite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta della Società, non riporti il rischio al- lo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
A) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla So- cietà a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta xxxxxxx- do copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali -con relativa attestazione della data- di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denun- cia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
B) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
C) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
D) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
E) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneg- giato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art. 25 – Procedure per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo l’Assicurato e la Società ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disac- cordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è ac- caduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è av- venuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifi- ca degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Xxxxx quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Art. 26 - Mandato dei Periti
Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichia- rate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, traspor- to, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in con- formità alle condizioni tutte di polizza.
Art. 27 – Determinazione dell’ammontare del danno
A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
1. per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa, applicando a tale importo una percentuale di riduzione pari al 20% per ogni anno di età del be- ne a decorrere dalla data di costruzione del bene stesso;
2. per tutti gli altri beni, l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione compren- siva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).
B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla ba- se dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro, ma con il limite minimo di cor- rispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (compren- sivo della “quota capitale” e della “quota interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà supera- re la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all’articolo 22 “somme assicurate”.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art.22, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.
Art. 28 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà te- nuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 29 – Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fat- ta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 21 comma 6.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 30 – Oggetto della garanzia
La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusi- vamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”.
Non sono considerati terzi:
- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conduttore ed il Subconduttore.
L'Assicurazione non comprende i danni:
- di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati dal software.
Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpa- zioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che l’Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione.
Art. 31 – Massimali di Garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro.
Art. 32 -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro alla Società preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un com- ponimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 33- Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalen- dosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limi- te di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assi- curato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa de- signati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 34 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 35 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarci- mento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. 36 -Ambito di operatività
La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 37 – Tasso imponibile
Il tasso imponibile annuo è quello concordato, per ogni categoria di beni assicurabili, tra la Società e il Con- traente.
Art. 38 – Franchigia
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00.
Art.39 – Terremoto
La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, inten- dendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10°/°°.
Art. 40- Inondazione, alluvione e allagamento
Relativamente a tale garanzia la Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al ter- mine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso netto dello 0,05°/°°.
Art. 41 - Inondazione, alluvione e allagamento, centrali idroelettriche
La Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in segui- to a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemen- te dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Art. 42 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolo- si, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05°/°° già compreso nei tassi indica ti in poliz- za.
Art. 43 – Terrorismo
La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive ap- pendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di let- tera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05°/°°.
Art. 44 - Beni strumentali concessi in sub-locazione
La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione (o in subnoleggio) purché la sublocazione (od il subnoleggio) sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub-sublocazione e il sub-subnoleggio).
Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l’attività di noleggio, come da scopo sociale della società con- tenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub-sublocazione e al sub-subnoleggio, che non sarà necessaria l’autorizzazione del Contraente per le attività di sublocazio- ne/subnoleggio correlate a tale bene.
Art. 45 - Trasporto e trasferimento
Le garanzie di cui all’art. 20 si intendono operanti anche per le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione.
Art. 46 – Parti Accessorie Intercambiabili
A parziale deroga del comma 3 dell’art.21, per le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie pre- state con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate.
Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono com- prese le garanzie di cui all’art. 20.
Le garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Art. 47 – Maggiori Costi
Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
− lavoro straordinario, notturno, festivo;
− un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
− noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 200.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
Art. 48 – Ubicazione delle cose assicurate
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni, nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell’ambito delle sedi operative del Conduttore. Rimane fermo l’obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle nor- me di utilizzo degli stessi.
Art. 49 – Colpa Grave
A parziale deroga del comma 6) dell’Art.21, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la ga- ranzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Conduttore, nonché delle persone di cui debbano ri- spondere, e del Subconduttore. In caso di sinistro causato da colpa grave del Conduttore o del Subconduttore, a parziale deroga di quanto stabilito all’art.27 la determinazione dell’ammontare del danno sarà effettuata po- nendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al momento del sinistro.
Art. 50 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.500.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.
Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l’intera Convenzio- ne:
− per danni causati da terremoto (art.39): Euro 5.165.000,00;
− per danni causati da eventi sociopolitici (art.42): Euro 5.165.000,00
− per danni causati da terrorismo (art.43): Euro 5.165.000,00, con il sotto limite per singola ubicazione pari 50% della relativa somma assicurata.
Polizza Strumentale Light n. 350675760 - Opzione Collegata a contratti di Locazione Finanziaria di beni strumentali
Stipulata da BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. con GENERALI ITALIA SPA
Estremi del Contratto di Riferimento | Conduttore / Aderente |
Numero Contratto: ………….. | …………….. / …………….. |
Stipulato il: | Codice Fiscale: …………. / Partita IVA:…………. |
Descrizione delle cose assicurate
Si intendono tutti i beni strumentali previsti in polizza, oggetto del contratto di Locazione Finanziaria sopra indicato.
Prospetto di calcolo del premio
Capitale assicurato | ………….. |
Premio annuo comprensivo di imposte Euro | ………….. |
Costo annuo del Servizio Assicurativo Euro | ………….. |
Costo totale annuo Euro | ………….. |
La presente Adesione prevede costi a carico dell’Assicurato pari al 60% del Costo Totale Annuo, corrispondenti ad Euro _ _ , percepiti interamente dall’Intermediario.
Per quanto attiene al pagamento del servizio di assicurazione, confermiamo che lo stesso sarà addebitato al costo di €……
Il Conduttore / Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesio- ne, Questionario di Adeguatezza, Modelli 7A e 7B, copia del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informa- tiva comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione, relativi alla Polizza collettiva n.350675760, di- sponibile anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx nella sezione "i miei documenti".
(timbro e firma del Conduttore/Aderente)
+ I.V.A dall’intermediario unitamente ai canoni di locazione, con periodicità Mensile.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Con- traente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore
Inizio copertura assicu- rativa:
Il Conduttore / Aderente dichiara pertanto:
- di voler aderire alla polizza sopra indicata;
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C.
Luogo e Data _
(timbro e firma del Conduttore/Aderente)
Agli effetti degli Art. 1341 - 1342 del codice civile, il Conduttore / Aderente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
▪ art. 5 Altre assicurazioni - Limitazione dell’indennizzo in ca- so di esistenza di altre assicurazioni
▪ art.24 Obblighi in caso di sinistro
▪ art.28 Limite massimo dell’indennizzo
▪ art. 6 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza ▪ art.39 Facoltà di recesso da parte delle Società relativamente alla ga-
xxxxxx Xxxxxxxxx
▪ art. 7 Variazione del Contraente ▪ art.40 Facoltà di recesso da parte delle Società relativamente alla ga-
▪ art. 9 Foro competente ranzia Inondazione, Alluvione, Allagamento
▪ art.13 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione ▪ art.42 Facoltà di recesso da parte delle Società relativamente alla ga-
▪ art.14 Scadenza della garanzia
ranzia Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato
▪ art.15 Recesso in caso di sinistro ▪ art.43 Facoltà di recesso da parte delle Società relativamente alla ga- ranzia Terrorismo
▪ art.19 Validità territoriale ▪ art.49 Colpa Grave
▪ art.23 Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate
▪ art.50 Limiti di Indennizzo della polizza Convenzione
Luogo e Data Firma Conduttore/Aderente
Informativa contrattuale assicurato Assicurazione Leasing Strumentale n. 350675760
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1) , al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
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(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la co- siddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acqui- sizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di auto- veicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svol- gono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi or- ganismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati IVASS, Casellario Centrale Infortu- ni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Xxxxxxxx forniranno una specifica in- formativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco ri- guardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicita- rio o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione pre- suppone un motivo legittimo.