Prot. n. 0006330 del 21/12/2021 - [UOR: SI000001 - Classif. I/1]
Prot. n. 0006330 del 21/12/2021 - [UOR: SI000001 - Classif. I/1]
D.R. n 170//2021
PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E MECCANISMI DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATO O IRREGOLARITÀ (C.D. WHISTLEBLOWING)
1. INTRODUZIONE
La Legge n. 190 del 2012 ha segnato un punto fondamentale nella repressione del fenomeno corruttivo nelle pubbliche amministrazioni, spostando il baricentro della lotta alla corruzione dalla repressione alla prevenzione. Centrale, a tal proposito, è stata l’introduzione dell’art. 54bis nel D. Lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, con il quale sono state previste specifiche forme di garanzia per il dipendente che decide di informare l’amministrazione di appartenenza su condotte illegali o irregolari. In tale ambito operativo, il Gran Sasso Science Institute, conformemente al proprio Piano Integrato 2021-2023, contenente il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021-2023 (di seguito PTPC), ha adottato ed implementato la procedura di gestione delle segnalazioni e i relativi meccanismi di tutela. Altresì, sul tema in oggetto, vanno rammentate le Linee Guida emanate da ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, di cui alla Determinazione n. 469 del 9 giugno 2021, e il già citato art. 54- bis nel D. Lgs. n. 165 del 2001; il quale è stato novellato per opera della L. n. 179 del 2017, che ha introdotto significative innovazioni, quali l’ampliamento dell’ambito soggettivo, con l’inclusione dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese che realizzano beni, servizi o lavori in favore della PA. Di tutto ciò tiene conto il PTPC, in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito RPCT) suggerisce, previe opportune verifiche con il DPO di Ateneo, l’implementazione della piattaforma “xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx”. La presente procedura sorge pertanto nella necessità sia di dare atto della nuova piattaforma adottata, oltre che, di tener compiutamente conto delle modifiche normative intervenute. Il quadro è, peraltro, soggetto a continui aggiornamenti in materia, tanto che vanno menzionati, in tal senso, la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, emanata il 23 ottobre 2019, e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 dicembre 2021.
2. OBIETTIVI E AMBITI DI APPLICAZIONE
Il Gran Sasso Science Institute, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012, dall’art. 54bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 e in ossequio al proprio PTPC, adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni relative a condotte illegali o anche solo irregolari (nepotismi, sprechi, demansionamenti, violazione di norme ambientali, di sicurezza sul lavoro e dei controlli, etc.), che non solo consente di approntare la miglior tutela per il segnalante, ma che costituisce altresì un efficace strumento per la creazione di un ambiente lavorativo sano, in cui gli attori si possono sentire coinvolti e stimolati nell’informare dei casi di corruzione e/o di malfunzionamento l’amministrazione di appartenenza, per il perseguimento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, integrati, altresì, nell’ottica dei risultati di performance organizzativa dell’Amministrazione. Le previsioni contenute nel presente documento si applicano alle segnalazioni provenienti dai membri della “comunità accademica”, quali i professori e i ricercatori, i docenti a contratto, il personale tecnico amministrativo, coloro che ricoprono cariche presso gli organi istituzionali, coloro che, a qualsiasi titolo collaborano o prestano consulenza all’Ateneo, gli studenti tutor e gli studenti che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale. Le previsioni del presente documento si applicano altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ateneo, anche al di fuori del c.d. codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016). Come precisato nel PTPC 2021-2023, le segnalazioni non sono ricevibili da dottorandi (e, per estensione, da studenti) non altrimenti qualificati, i quali dispongono tuttavia di altri canali previsti dalla normativa interna dell’Ateneo. Al RPCT è affidata l’attuazione delle misure ivi previste, nonché l’iniziativa per la proposta al Consiglio di Amministrazione di modifiche e/o integrazioni, che si rendessero necessarie per la realizzazione degli obiettivi prima esposti.
3. SEGNALAZIONI RICEVIBILI
Ai fini della presente procedura con “segnalazione” si intende qualsiasi comunicazione, pure se trasmessa in forma anonima, inoltrata attraverso i canali definiti infra, con cui vengono riferiti atti o comportamenti commissivi e/o omissivi, contrari a leggi, statuto e regolamenti, compreso il Codice di comportamento ed il Codice Etico, circolari interne o comunque relativi a un malfunzionamento dell’amministrazione (c.d. mala gestio), posti in essere da membri della comunità accademica, nello svolgimento delle funzioni, delle attività e degli incarichi attribuiti. Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente, ricomprendono quindi fattispecie non ristrette alle violazioni delle norme penali vigenti in materia di corruzione, ma sono estese alle diverse situazioni in cui si ritiene di dover segnalare al RPCT, episodi o situazioni di scorretta azione amministrativa o un improprio svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale dell’Ateneo. In particolare, la segnalazione potrà contenere:
∙ le generalità del segnalante, fermo quanto previsto per le segnalazioni anonime (su cui infra);
∙ la narrazione dell’episodio o la descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione a cui la segnalazione si riferisce (es. data e luogo o periodo di riferimento, tipologia di illecito commesso, sua dimensione economica);
∙ le persone a diverso titolo coinvolte nel fatto, o le informazioni con cui procedere a una loro identificazione;
∙ i nominativi di possibili testimoni;
∙ l’eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l’accaduto o che sia comunque utile a tal fine e la sua allegazione;
∙ qualora la segnalazione provenga da un dipendente dell’Ateneo, l’eventuale precedente segnalazione indirizzata al proprio responsabile gerarchico.
La maggioranza dei campi non sono obbligatori ma la loro compilazione costituisce un prezioso aiuto all’attività del RPCT avverso le condotte illecite, in quanto l’omessa indicazione degli elementi sopra descritti non comporta automaticamente l’improcedibilità delle operazioni di gestione della segnalazione ma costituisce evidente elemento di ostacolo per le medesime.
Si precisa che le segnalazioni trasmesse in forma anonima, ovvero senza l’indicazione delle generalità, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 54bis del D. Lgs. n. 165 del 2001. Ciò comporta che laddove l’identità del segnalante anonimo dovesse essere rivelata, esso non potrà godere delle forme di maggiore tutela di legge (meglio descritte al punto. 7). Tuttavia, in ossequio al PNA 2019-2021, il RPCT potrà tenere in considerazione le segnalazioni anonime con le medesime modalità di cui alla presente procedura, laddove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
4. CANALI DI COMUNICAZIONE
Le segnalazioni al RPCT dovranno essere indirizzate a uno dei contatti di seguito riportati:
1. Preferibilmente, attraverso la piattaforma dedicata “xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx”. La segnalazione presentata attraverso questo canale sarà abbinata a un codice di ricevuta cui il segnalante potrà fare riferimento per rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte dell’RPCT, dialogare con lui ed allegare eventuali altri documenti mantenendo, ove il segnalante non abbia indicato le proprie generalità, l’anonimato.
2. In subordine, per posta ordinaria all’indirizzo: Gran Sasso Science Institute, Via Xxxxxxxxx n. 2, 67100 L’Aquila. Alla c.a. del Responsabile della prevenzione della corruzione – RISERVATO, SUE PROPRIE MANI; In tal caso, il plico potrà contenere la segnalazione e un’ulteriore busta chiusa, la quale conterrà il nominativo e i dati di contatto del segnalante. Quest’ultima busta verrà aperta solo laddove il RPCT ritenesse indispensabile prendere contatti con il segnalante.
Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), seguendo le istruzioni indicate sul sito istituzionale dell’Autorità, alla pagina web Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing.
II personale dell’Ateneo potrà altresì indirizzare in prima istanza le segnalazioni al relativo responsabile gerarchico, individuabile ai sensi della normativa interna vigente, attraverso mezzi di comunicazioni ordinari (es: posta interna e/o elettronica) o in forma confidenziale. I responsabili gerarchici contattati, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di competenza, dovranno tempestivamente inoltrare la segnalazione al RPCT, tramite una delle modalità indicate sopra e utilizzando le misure necessarie per tutelare la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, affinché sia avviata la procedura di cui al seguente paragrafo. Gli altri soggetti appartenenti alla comunità accademica, come definita al punto 2, che ricevono una segnalazione sono tenuti a trasmetterla entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione, al RPCT, utilizzando i canali di comunicazione di cui supra nonché adottando tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del segnalante e degli altri oggetti coinvolti. Qualora la segnalazione sia contenuta in documento scritto, questo ultimo dovrà essere inoltrato in originale al RPCT, completo di ogni eventuale allegato. L’omessa trasmissione della segnalazione da parte dei soggetti prima identificati, può comportarne la responsabilità disciplinare, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità imputabili agli stessi.
5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
Le attività di gestione della segnalazione si articolano nelle seguenti fasi:
∙ verifica preliminare di ammissibilità;
∙ fase istruttoria;
∙ archiviazione o trasmissione alle competenti autorità e organismi disciplinari.
5.1. Verifica preliminare di ammissibilità: Tutte le segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare effettuata dal RPCT, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla segnalazione. La medesima verterà innanzitutto sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla normativa vigente. In particolare, il RPCT, sulla base della documentazione, classifica le segnalazioni in:
I) segnalazione inammissibile per assenza di un contenuto minimo;
II) segnalazione contenente fatti già oggetto di specifiche segnalazioni, già processate o comunque già archiviate;
III) segnalazione non sufficientemente circostanziata, ovvero segnalazione i cui contenuti non consentono di procedere alla successiva fase di verifica svolta dai competenti organismi;
IV) segnalazione circostanziata.
In tutti i casi, è facoltà del RPCT chiedere al whistleblower chiarimenti e integrazioni. La durata di questa fase è stimata in 5 giorni lavorativi.
5.2. Fase istruttoria: Eccezione fatta per i casi di cui ai punti I) e II), per i quali si disporrà immediatamente l’archiviazione nei modi di cui al paragrafo seguente, in tutti gli altri casi il RPCT dovrà compiere una prima delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, sia dialogando con il whistleblower che acquisendo atti, documenti e informazioni dagli altri uffici dell’Ateneo. Il RPCT potrà altresì svolgere audizioni e, più in generale, sentire anche soggetti terzi. La durata di questa fase è stimata in 60 giorni lavorativi.
5.3. Archiviazione o trasmissione alle competenti autorità e organismi disciplinari. Per le segnalazioni relative ai punti I) e II), il RPCT procede con l’archiviazione delle stesse dandone motivata comunicazione al segnalante. Le segnalazioni di cui ai punti IV) e III), se istruite, sono trasmesse alle competenti autorità giudiziarie e/o disciplinari qualora il RPCT rilevi gli estremi per l’avvio di un procedimento disciplinare e/o la possibile sussistenza di un illecito. Nel caso di violazioni al codice etico, le segnalazioni sono trasmesse al Rettore.
6. AZIONI CORRETTIVE
Per ogni segnalazione pervenuta e indipendentemente dall’esito della sua gestione, il RPCT può suggerire l’attuazione di una o più azioni correttive al Rettore, al Direttore Generale, ai Capi Servizio, al Nucleo di Valutazione, per la diminuzione del rischio di nuovi episodi di corruzione e cattiva amministrazione. Inoltre, qualora ritenga che i fatti oggetto della segnalazione siano relativi a possibili situazioni di disagio lavorativo, invita il segnalante a prendere contatti con i competenti organi di garanzia (Comitato Unico di Garanzia). Delle segnalazioni viene data contezza nella relazione annuale che il RPCT è tenuto a redigere ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del PTPC di Ateneo.
7. TUTELA DEL SEGNALANTE
Il segnalante che indica le proprie generalità gode delle seguenti forme di tutela rafforzata, non applicabili ai casi di segnalazione anonima:
I) Tutela della riservatezza: sia con riguardo al nominativo del segnalante che a tutti quegli elementi della segnalazione che, ove disvelati, consentano la sua identificazione. Ciò comporta che la segnalazione sia sottratta all’accesso agli atti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241 del 1990 e all’accesso civico e generalizzato, ex art 5, commi 1 e 2 del d.lgs. n.33 del 2013.
Inoltre: a) nell’ambito di un procedimento penale, la riservatezza sull’identità è garantita fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (pertanto il segnalante potrà essere chiamato a testimoniare in dibattimento, nel rispetto del quarto comma dell’art. 111 Cost., per cui la formazione della prova avviene nel contraddittorio);
b) nell’ambito di un procedimento davanti alla Corte dei conti, la stessa è tutelata sino alla chiusura della fase istruttoria; c) nell’ambito di un procedimento disciplinare, l’identità può essere rivelata solo dietro consenso del segnalante.
II) Tutela da misure discriminatorie: il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in ragione della segnalazione. In tal caso gli atti sono nulli e, in caso di licenziamento, è prevista la reintegra nel posto di lavoro. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante, sono comunicate, in ogni caso, dallo stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono poste in essere, all’ANAC. Inoltre, in deroga alle regole ordinarie, sarà l’amministrazione a
dover dimostrare che le misure ritenute ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione (mentre il segnalante non dovrà dimostrare il legame tra le stesse e la segnalazione, che sarà presunto).
III) Xxxxxx causa di rivelazione di notizie coperte dal segreto: il segnalante (salvo il caso che sia venuto a conoscenza del segreto in ragione di un rapporto professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata) non sarà chiamato a rispondere di un’eventuale violazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio”, “rivelazione del segreto professionale” e “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” e di violazione del dovere di fedeltà e lealtà.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni della presente procedura entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione della stessa nell’Albo Web di Ateneo.
L’Aquila, 20 dicembre 2021
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXXX XXXX SASSO SCIENCE INSTITUTE LEGALE RAPPRESENTANTE 21.12.2021
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GMT+01:00