CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO BAR” SITUATO IN XXXXXX XXXXXXXX XXXXX - XXXXXX (XX)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CONCESSIONE
Art. 1 Oggetto della Concessione Art. 2 Descrizione degli immobili
Art. 3 Destinazione degli immobili ed Attività Art. 4 Allestimenti ed Arredi
Art. 5 Denominazione Art. 6 Apertura Attività
Art. 7 Obblighi Generali del Concessionario
Art. 8 Oneri a carico del Comune Art. 9 Durata della Concessione
Art. 10 Canone concessorio e importo della concessione
TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALI TÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 11 Requisiti minimi per la partecipazione alla Gara Art. 12 Modalità di Gara e Criteri di Aggiudicazione Art. 13 Raggruppamenti e Avvalimento
TITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESPLICAZIONE DEI SERVIZI
Art. 14 Specifiche Tecniche dell'Attività Art. 15 Gestione del Servizio Bar
Art. 16 Trattamento del Personale e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Art. 17 Consegna dei Luoghi e Riconsegna a Termine Concessione Art. 18 Obblighi Specifici del Concessionario e manutenzioni
Art. 19 Modifiche ai Locali/Area
Art. 20 Adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività
TITOLO IV - ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 21 Danni
Art. 22 Copertura Assicurativa e polizza fideiussoria Art. 23 Divieto di Cessione della Concessione
Art. 24 Spese Contrattuali
Art. 25 Garanzia a corredo dell’Offerta
1
Art. 26 Controlli
Art. 27 Responsabilità del Concessionario
Art. 28 Corrispettivi
Art. 29 Divieto di Gioco d’Azzardo
TITOLO V - INADEMPIENZE E PENALITA’
Art. 30 Controversie
Art. 31 Risoluzione del Contratto e Recesso Art. 32 Decadenza della Concessione
Art. 33 Penali
Art. 34 Revoca
Art. 35 Responsabile del Procedimento Art. 36 Disposizioni Finali
Art. 37 Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CONCESSIONE
Art. 1 – Oggetto della Concessione
La presente concessione di beni è relativa ad un chiosco bar destinato ad attività di somministrazione – Tipologia 1 (bar) così come definita dal DPRGR Piemonte 3 marzo 2008 n. 2/R ossia somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, ovvero alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione ed un eventuale riscaldamento.
Il bene suddetto di proprietà comunale è sito in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx – 00000 Xxxxxx (XX), distinto al Catasto Fabbricati al Fg. n.34 mappale 864
L’area dei servizi igienici è identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 34, particella 865 sub.1
Il Comune di Vigone, proprietario degli immobili viene di seguito indicato come il “concedente”, mentre l’aggiudicatario definitivo della gara, sottoscrittore della concessione, è indicato come il “concessionario”.
Alla concessione si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, qualora espressamente richiamate.
Art. 2 – Descrizione degli immobili
Il Chiosco bar è costituto da una zona circolare di 34,41 mq. adibita a bar e da un locale spogliatoio di mq. 4,10, e da un’area esterna- dehors - pari a mq. 123, servizi igienici per il personale: antibagno mq. 1,42 wc mq. 1,75.
I servizi igienici destinati al pubblico collocati in aderenza alla cabina Enel e a mt. 50 circa dal Chiosco bar sono costituti da: n. 1 wc disabili n. 2 wc alla “turca” con antibagno.
Le strutture sono prive di impianto di riscaldamento.
il “Chiosco bar” essendo inserito nel contesto di un giardino pubblico adiacente alla pista ciclabile Airasca – Moretta, denominata “Via delle Risorgive” verrà utilizzato anche ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico locale, pertanto il Concessionario è esonerato dalla corresponsione degli oneri per la monetizzazione dei parcheggi (art. 8 c.6, lett j della L.R. 38/2006);
Gli immobili oggetto della concessione saranno affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta.
Art. 3 – Destinazione degli immobili ed attività
Il chiosco bar oggetto del presente Capitolato è destinato allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come specificato all'art.1. Non è ammesso l’esercizio di altre attività commerciali, né nel chiosco bar né nel dehors, a pena di revoca della concessione, salvo specifica autorizzazione del concedente ed esclusivamente per attività di carattere complementare ed accessorio alla somministrazione.
Il concessionario, in considerazione del tipo di esercizio ed in particolare della sua natura peculiare di bar collocato nei giardini della Città, dovrà curare in modo particolare non solo la qualità del servizio, ma anche la componente relazionale, realizzando un ambiente confortevole. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti.
Il concessionario si impegna ad adottare ed applicare un programma di pulizie e sanificazione di tutte le strutture in concessione come stabilito dalla normativa vigente in materia sanitaria.
È espressamente VIETATO :
• destinare il chiosco bar ad attività diverse dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo quanto specificato al primo comma del presente articolo;
• installare, all’interno e all’esterno dei locali, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot macchine e similari, come meglio specificato all'art. 29 del presente Capitolato;
• l'esercizio di scommesse, come meglio specificato all'art. 29 del presente Capitolato;
• installare, all’interno e all’esterno dei locali, distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande;
• dare ai beni una destinazione diversa da quella indicata nel presente Capitolato;
• cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando, fatte salve le specifiche di cui all'art. 23 del presente Capitolato.
Art. 4 – Allestimenti ed arredi
Sono a cura ed a carico del concessionario tutti gli arredi, tutte le attrezzature, tutti i corpi illuminanti e quanto altro occorrente all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come individuata agli artt. 1 e 3 del presente documento.
Il concessionario deve provvedere a propria cura e carico a tutti gli interventi edili ed impiantistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo adattamenti impiantistici per la collocazione del bancone) che si rendessero necessari per l’espletamento dell’attività suddetta.
Art. 5 – Denominazione
Il concessionario non ha facoltà di denominare liberamente l'esercizio pubblico, il quale è denominato “Chiosco bar”.
Art. 6 – Apertura Attività
Il concessionario dovrà garantire l'esercizio dell'attività per almeno 6 mesi l’anno dal 1 aprile al 30 settembre.
I periodi di chiusura per motivi imprevisti o imprevedibili dovranno essere comunicati tempestivamente e con congruo anticipo all’Ufficio Commercio comunale.
Il Comune può predisporre aperture in occasione di manifestazioni pubbliche con preavviso di 15 giorni via email.
Art. 7 – Obblighi Generali del Concessionario
Il Concessionario è impegnato, per il solo fatto della presentazione dell'offerta, verso il concedente, che non è soggetto ad alcun obbligo verso la controparte fino al perfezionamento di tutti gli atti necessari, compresi quelli inerenti e dipendenti dalla gara pubblica.
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario definitivo deve prestare:
a) la copertura assicurativa e la polizza fideiussoria (deposito cauzionale) ai sensi dell’art. 22 del presente Capitolato.
b) presentare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive Associato Comune Capofila Pinerolo, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Bar, (SCIA Sez. I, Xxxxxxx A, D.lgs 222/2016) ai sensi della L.R. 38/2006 e la Notifica per gli aspetti igienico sanitari – Notifica ai fini della Registrazione (art. 6, Reg. n. 852/2004);
c) iniziare le attività di gestione dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
d) provvedere all’arredo, alla dotazione di attrezzature ed all'allestimento dei locali ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande;
e) assicurare l’apertura e chiusura al pubblico del chiosco bar secondo gli orari che verranno stabiliti
f) garantire il rispetto dei limiti acustici disciplinati da leggi e regolamenti, per ogni attività prevista;
g) garantire il servizio bar durante le eventuali manifestazioni patrocinate ed organizzate dall’Amministrazione Comunale ed interessanti l'area del chiosco bar;
h) provvedere alla pulizia degli spazi interni ed esterni del chiosco bar – dehor – individuati nella planimetria;
i) esercitare la facoltà d'uso e di godimento degli immobili nel rispetto della natura e qualità del medesimo, delle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato;
j) concordare con il concedente qualsiasi modifica, innovazione, miglioria o addizione agli immobili concessi, anche se mirata al miglioramento dello stesso;
j) tenere indenne e manlevato il concedente ed il personale da esso incaricato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla gestione del chiosco bar;
k) sostenere integralmente le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) ed ogni ulteriore spesa sostenuta per il godimento degli immobili, oneri accessori compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo tassa rifiuti), ordinariamente a carico del conduttore nei contratti di locazione;
l) intestarsi e/o attivare le volture delle utenze a proprio nome entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della concessione a propria cura e spese;
m) sostenere tutti gli oneri relativi alla gestione del chiosco bar (canone concessorio ed adeguamenti annuali, manutenzione ordinaria e tutti gli oneri ordinariamente a carico del conduttore nei contratti di locazione);
n) gestire e utilizzare i locali e gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia e restituirli, al termine della gestione, funzionanti e completi dei controlli eseguiti a norma di legge, fatta salva la naturale vetustà;
o) dare tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Commercio del Comune di Vigone di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del chiosco bar, specificandone le ragioni e la durata;
p) segnalare tempestivamente al Settore LL.PP. comunale eventuali danni, anomalie e la necessità di manutenzione straordinaria del manufatto;
q) segnalare prontamente agli uffici comunali ed alle autorità competenti qualsiasi atto vandalico che danneggi le attrezzature e/o le strutture;
r) rimuovere al termine della concessione le attrezzature e gli arredi a propria cura e spese, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
Il concessionario è altresì tenuto a rispettare la normativa vigente relativa alle eventuali iniziative che svolgerà nello spazio esterno (dehors), tenendo indenne il Comune di Vigone da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 8 – Oneri a carico del Comune
Sono a carico del Comune di Vigone i lavori di straordinaria manutenzione del chiosco bar, dell’area di pertinenza scoperta (dehors).
Art. 9 – Durata della Concessione
La durata della concessione è stabilità in anni 6 (sei) a decorrere dalla stipula contrattuale, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 6 dando comunicazione almeno un mese prima della scadenza.
Alla scadenza, l’Amministrazione Comunale procederà ad indire nuovo bando di selezione. Non è ammesso il tacito rinnovo.
Art. 10 – Canone concessorio e importo della Concessione
Il canone complessivo per i 6 anni posto a base d’asta è pari a € 39.600,00
(trentanovemilaseicentossanta) oltre Iva 22%, da corrispondersi con le seguenti modalità:
− canone mensile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per due anni € 350,00 oltre I.V.A. 22%;
− canone mensile a decorrere dal terzo anno € 650,00 oltre I.V.A. 22%;
Il concedente dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 8, 8-bis, 8-ter del D.P.R, 633/72 e, conseguentemente, la parte concessionaria prende atto che il canone complessivo sopra riportato è assoggettato ad IVA.
Essendo un affidamento in concessione, il concessionario assume il rischio di impresa relativo alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo. Di conseguenza il presente contratto non sarà finanziato con mezzi propri ordinari di bilancio del Comune di Vigone.
Si precisa che saranno a carico del concessionario tutti i costi, nessuno escluso, relativi alla gestione dell'attività.
TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 11 – Requisiti minimi per la partecipazione al la Gara
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione al momento della presentazione dell’istanza per la partecipazione alla presente procedura:
a) Requisiti generali:
i. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
ii. Ai fini di individuare un operatore che garantisca la solidità, l’affidabilità e la continuità delle prestazioni oggetto del presente affidamento saranno esclusi dalla partecipazione coloro che alla data di sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva risultino concessionari/conduttori morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
b) Requisiti di capacità economico finanziaria:
Dichiarazione bancaria (non autocertificabile): intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un Istituto bancario;
c) Requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 38/2006 e s.m.i.:
i. Requisiti morali (art. 4 L.R. 38/2006 e s.m.i.): l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi da 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
ii. Requisiti professionali (art. 5 L.R. 38/2006 e s.m.i.): l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010.
Nei confronti dell’aggiudicatario si procederà a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 in merito ai requisiti sopraddetti.
Art. 12 – Modalità di Gara e Criteri di Aggiudicazione
La concessione sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete al rialzo, rispetto al canone di concessione complessivo per i 6 anni posto a base d’asta pari a € 39.600,00 (settemilaottocento euro) oltre IVA 22%, secondo le procedure di cui all’articolo 73 comma 1, lettera c) del R.D. 827/1924. L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi
dell’articolo 76 del R.D. citato, sarà dichiarata a favore del concorrente che offrirà il canone più alto.
Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori al canone complessivo di concessione posto a base d’asta.
I soggetti che intendono partecipare al bando devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso degli immobili, il quale dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Commercio (000 000.00.00 interno 208).
Il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno 2 (due) giorni prima della scadenza della presentazione dell'offerta.
L’attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato al termine di ciascuna visita effettuata.
Il concedente si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle anomalie delle offerte richiedendo al concorrente le giustificazioni relative alla voce di prezzo che concorrono a formare il canone concessorio proposto.
Qualora, a seguito delle giustificazioni addotte, l'offerta sia confermata non congrua, il concedente procederà ad escludere il concorrente che l'ha presentata. Non sono ammesse giustificazioni:
• in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
• in relazione agli oneri di sicurezza. Il concedente si riserva:
a) la facoltà di NON procedere all'aggiudicazione per ragioni di opportunità;
b) la facoltà di procedere all'aggiudicazione qualora rimanga valida od accettabile una sola offerta.
Art. 13 – Raggruppamenti e Avvalimento
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici aventi le caratteristiche dettagliatamente descritte negli articoli 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la facoltà di cui all’art. 21, comma 3, del presente Capitolato.
L’operatore economico che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi.
A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di tutti i consorziati alla data di presentazione dell’offerta. In assenza di tale indicazione si procederà all’esclusione dalla gara.
Non è ammesso l’avvalimento, in quanto i requisiti richiesti per partecipare al presente bando di gara, risultano essere requisiti meramente soggettivi.
TITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESPL ICAZIONE DEI SERVIZI
Art. 14 – Specifiche Tecniche dell'attività
I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere erogati nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa di settore.
Il concessionario si assume ogni onere e costo relativo alla gestione dell'attività. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:
• spese del personale;
• spese per utenze di ogni tipo;
• spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, SIAE, ecc.;
• spese generali di amministrazione;
• spese per food & beverage;
• spese per pulizie e manutenzioni (come disciplinato agli artt. 15 e 18 del presente Capitolato);
• spese di investimento;
• spese per promozione e pubblicità;
• ogni altro onere connesso.
Art. 15 – Gestione del Servizio Bar
Il concessionario eserciterà la gestione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esclusivamente in proprio nome, sollevando il concedente da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l’attività commerciale svolta nei locali de quibus. È vietata, a pena di risoluzione immediata della concessione, ogni forma di interposizione nella gestione dell'attività esercitata nel chiosco bar.
Ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L.R. 38/2006 il titolare dell'esercizio di somministrazione, o il proprio delegato, ha l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza, di cui ha l’obbligo di dare comunicazione all’Ufficio Commercio.
Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 38 del 29/12/2006, a tutela dei consumatori, all’interno del chiosco bar, in luogo visibile e leggibile al pubblico, dovrà essere esposto su apposita tabella a muro l’elenco prezzi delle consumazioni, delle bevande e dei prodotti in vendita. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad esporre in luogo visibile la composizione degli alimenti somministrati al pubblico, specificando ogni ingrediente utilizzato e le caratteristiche organolettiche dello stesso, con particolare attenzione ai fattori allergenici che devono essere specificatamente segnalati.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme igieniche vigenti per i pubblici esercizi della somministrazione.
Per quanto riguarda la pulizia dei locali, degli spazi bar e smaltimento rifiuti, il concessionario dovrà garantire quotidianamente la pulizia dei locali interni e area esterna (dehors) e delle attrezzature, nonché la pulizia dei servizi igienici posti in aderenza alla cabina Enel come individuati nella planimetria. La pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata almeno due volte al giorno nei giorni di apertura del bar e comunque secondo necessità. I servizi igienici destinati al pubblico devono rimanere aperti h24, salvo diverso accordo con il concedente.
Dette operazioni di pulizia dovranno inderogabilmente essere assicurate al di fuori dell’ordinario orario di servizio. L’esercizio delle attività di pulizia non dovrà, pertanto, essere effettuato contestualmente alla preparazione e distribuzione di alimenti. Il servizio di pulizia all’interno del chiosco bar dovrà intendersi comprensivo anche della vuotatura degli eventuali cestini rifiuti posti all’esterno del chiosco bar con ricambio dei relativi sacchetti.
Sono, altresì, a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti la raccolta differenziata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni dalla società affidataria del servizio di smaltimento rifiuti nella Città di Vigone.
Inoltre, dovrà essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi igienici, di salute e sicurezza.
Dovrà essere indicato il/i responsabile/i della sicurezza di tutti gli spazi concessi mediante la presente concessione. Il/i nominativo/i dovranno essere formalmente comunicati al concedente.
Art. 16 – Trattamento del Personale e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero, qualità e competenza, adeguato al servizio da eseguire. L’eventuale personale dipendente del concessionario, impiegato nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve possedere tutti i requisiti di idoneità previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. Il concessionario dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assistenza e previdenziali dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto della concessione.
Il concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore.
Il concessionario si obbliga a realizzare sull’attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell’evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del concessionario.
Art. 17 – consegna dei luoghi e riconsegna a termine concessione
Alla stipula della concessione, il concedente a mezzo un incaricato e il concessionario
procederanno in contraddittorio ad una ricognizione dello stato dei locali.
Alla scadenza della concessione il bene in oggetto ed in specifico i relativi impianti dovranno essere consegnati al Comune in efficienza, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Al termine della concessione, il concessionario, salvo diverso accordo scritto tra le parti, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:
• alla rimozione di tutti gli arredi e di tutte le attrezzature, lasciando gli spazi completamente liberi e sgomberi;
• riconsegnare gli spazi puliti e tinteggiati.
Gli spazi e le eventuali attrezzature di proprietà comunale saranno riconsegnati sempre mediante la compilazione di idoneo verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
Art. 18 – Obblighi Specifici del Concessionario e manutenzioni
Durante il periodo della concessione, il concessionario ha l’obbligo di segnalare al Settore LL.PP. comunale, la necessità di eventuali manutenzioni straordinarie sulla struttura e/o sostituzioni di impianti. Questa tipologia di spesa sarà a carico del Comune come indicato all'art. 8 del presente Capitolato, a meno che non dipenda, a giudizio insindacabile dei funzionari tecnici comunali, da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza da parte del concessionario, o dai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, effettuati dal concessionario; in tal caso, la stessa, in tutto o in parte potrà essere posta a carico dell’inadempiente, nella misura stabilita dagli stessi funzionari tecnici comunali.
Il concessionario ha l’obbligo di tenere il chiosco bar in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti presenti.
Gli oneri delle manutenzioni ordinarie, tutte, anche eccedenti le piccole riparazioni, da effettuarsi all’interno ed all’esterno dell’unità concessa, sono assunti dal concessionario in via esclusiva.
In particolare il concessionario deve provvedere, per tutta la durata della concessione, ad eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate:
a) per quanto attiene al chiosco bar e ai servizi igienici esterni:
• controllo-manutenzione ordinaria: coperture, scarichi e fognature, infissi ed accessori interni ed esterni, finiture interne ed esterne (intonaci, pavimento ecc.);
• pulizia operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali, da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo;
b) per quanto attiene agli impianti:
• controllo-manutenzione ordinaria, impianti in genere, impianto elettrico (controllo e manutenzione con particolare riferimento ai quadri elettrici, condutture, interruttori, ecc.), impianto idrosanitario e accessori.
Art. 19 – Modifiche ai Locali/Area
Nel locale sono presenti beni mobili (bancone ecc. così come elencati nel verbale in data 11/02/2019) di proprietà del precedente concessionario, il concessionario potrà acquistare tali beni accordandosi con il precedente gestore, nel caso non si proceda all’accordo il locale verrà liberato entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione.
Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione al chiosco bar e/o all’area esterna, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti, senza il preventivo assenso scritto del concedente.
Qualsiasi modifica va richiesta per iscritto e preventivamente autorizzata dal concedente. Le opere realizzate restano di proprietà comunale senza alcun indennizzo per il concessionario.
Per gli interventi non autorizzati, il concedente si riserva il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in pristino degli immobili a cura ed a carico del concessionario nel termine assegnatogli.
Qualora il concessionario non provveda alla rimessa in pristino entro tale termine degli immobili, il concedente vi provvederà d’ufficio con recupero di ogni spesa a carico del concessionario, rivalendosi sulla polizza fideiussoria di cui all’art. 22 x.xx 2 del presente Capitolato e fatto salvo il risarcimento dei danni ed ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente Capitolato.
Qualsiasi modifica all’impianto elettrico dovrà essere accompagnato da dichiarazione di conformità redatta da un professionista abilitato.
Art. 20 – Adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività
Il concorrente all'atto della presentazione dell'offerta dovrà possedere i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione con atto formale costituirà titolo per la successiva presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ai sensi della L.R. 38/2006), unitamente alla Notifica ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004 in merito agli aspetti igienico sanitari, per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, concessa limitatamente ai locali ed alle attrezzature con le caratteristiche previste dal presente Capitolato. Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, ad espletare sollecitamente le necessarie formalità presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nel rispetto delle tempistiche dell'art. 6 del presente Capitolato.
Qualora non ancora iscritto in Camera di Commercio quale impresa attiva operante nel settore della somministrazione il concessionario s’impegna ai sensi dell’art. 18 della L. 340/2000 ad iscriversi presso la CCIAA entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della SCIA di somministrazione alimenti e bevande (ex art. 8, comma 6, lettera j) L.R. 38/2006, ovvero ex art. 9 della L.R. 38/2006).
La mancata iscrizione entro il termine suddetto comporterà la decadenza dalla concessione degli immobili.
TITOLO IV - ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 21 – Danni
Per qualsiasi danno cagionato a cose o a terzi, intendendosi per terzi anche il concedente ed il personale dipendente del Comune di Vigone o da quest'ultimo incaricato, a causa del mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque conseguenti la gestione del bene oggetto della presente concessione, il concessionario rimane l’unico soggetto responsabile, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, il concedente
e/o il personale dipendente del Comune di Vigone o da quest'ultimo incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.
Il concessionario, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto degli arredi e delle attrezzature impiegate nell’esecuzione della concessione nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l’intera durata della concessione, sollevando il concedente e/o il personale dipendente del Comune di Vigone o da esso incaricato da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Art. 22 – Copertura Assicurativa e polizza fideiussoria
22.1 Copertura assicurativa Fase di gestione dell’attività
Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune di Vigone prima della stipula del contratto i seguenti contratti di assicurazione, stipulati con primarie società assicuratrici:
1) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura di tutti i rischi connessi alla presente concessione. Tale assicurazione dovrà essere mantenuta in vigore per una durata corrispondente a quella della concessione e dovrà prevedere massimali adeguati al rischio e comunque non inferiori a:
R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi:
- €. 3.000.000 unico;
R.C.O. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se presenti):
- €. 3.000.000 per sinistro;
- €. 1.500.000 per prestatore di lavoro/parasubordinato.
La copertura assicurativa dovrà risultare espressamente estesa ai rischi della responsabilità:
• derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande;
• della conduzione e custodia dei fabbricati oggetto di concessione;
• da incendio, con limite non inferiore a € 250.000,00.
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del concessionario
né nei confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati. Il concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali sinistri.
2) Danni da incendio e altri danni ai beni, compresi atti di terzi, subiti dai fabbricati oggetto di concessione e dai beni mobili e impianti tecnologici di proprietà comunale in esso ivi contenuti.
I rischi e i relativi importi assicurati dovranno risultare adeguati e comunque non inferiori a: Fabbricati: € 80.000,00;
Beni mobili e impianti tecnologici: € 25.000,00;
All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia di tali polizze, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 25 del presente Capitolato, nonché l'individuazione di un nuovo aggiudicatario.
Le polizze di cui ai punti 1 e 2 che precedono saranno mantenute in vigore fino alla scadenza della concessione, dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo e dovranno riportare espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di:
i. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Comune concedente;
ii. comunicare al Comune concedente, mediante lettera raccomandata, o P.E.C.,– (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione.
Resta inteso che, la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Comune concedente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
22.2 Deposito cauzionale
Prima della sottoscrizione contrattuale il concessionario deve corrispondere un importo di stabilito in € 2.500,00 a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, tramite polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione.
proposto in sede di offerta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, tramite garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. La mancata o incompleta presentazione della polizza fideiussoria determina la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 25 del presente capitolato, nonché l'individuazione di un nuovo aggiudicatario. Qualora tale polizza abbia durata inferiore alla richiesta, il concessionario deve presentare contestualmente alla stessa un impegno sottoscritto a trasmettere al concedente una nuova polizza entro la scadenza della polizza trasmessa. La mancata o incompleta presentazione anche solo di una nuova polizza fideiussoria determina la revoca della concessione.
Lo svincolo della polizza fideiussoria sarà effettuato alla scadenza della concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, previa verifica del buono stato dei locali.
La polizza fideiussoria sopra indicata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.
Il concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla polizza fideiussoria l'ammontare dei danni riscontrati negli immobili oggetto di concessione ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.
Art. 23 – Divieto di Cessione della Concessione
Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente Capitolato. Non è ammessa la sub-concessione e il trasferimento di azienda.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo sarà causa dell'immediata risoluzione contrattuale.
Art. 24 – Spese Contrattuali
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, oltre ai diritti di segreteria, sono a totale carico del concessionario.
Art. 25 – Garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia di € 1.000,00 (mille euro). Detta garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che preveda espressamente ed a pena di esclusione, ex art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.
In caso di A.T.I. la garanzia a corredo dell’offerta deve essere intestata, a pena di esclusione, al Raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni singola associanda.
Detta garanzia potrà essere incamerata dal concedente (fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di rinuncia
all’aggiudicazione, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata stipula del contratto.
Art. 26 – Controlli
Il concedente potrà effettuare d’ufficio, o su segnalazione degli utenti, controlli diretti a verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
In relazione all’esito dei controlli ed alle giustificazioni addotte dal concessionario, il concedente valuterà se redigere apposito verbale descrittivo di quanto emerso in sede di controllo al fine di procedere, se ritenuto opportuno, all’applicazione delle penali di cui all’articolo 34 o all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 del presente Capitolato.
Per effettuare i controlli l’Amministrazione Comunale si avvarrà degli Uffici Comunali preposti ai vari ambiti oggetto del presente Capitolato e/o di professionisti esterni esperti.
Art. 27 – Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto.
Il concessionario è inoltre responsabile dell’osservanza di tutta la normativa applicabile all’attività esercitata nonché dei danni arrecati alle persone e/o alle cose, come meglio specificato all'art. 21 del presente Capitolato.
Art. 28 – Corrispettivi
Il concessionario è tenuto a versare il canone annuale di concessione in rate mensili entro il 10 di ogni mese.
Il canone dovuto per il primo anno di esercizio, decorrerà dalla data di stipula del contratto concessorio e sarà rapportato al numero dei mesi dalla data della stipula al 31 dicembre 2021
La prima rata del canone del primo anno dovrà essere versata prima della stipula, le altre rate alle scadenze stabilite.
Qualora il concessionario maturasse una morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale superiore a numero tre rate mensili del canone, anche non consecutive, il concedente potrà unilateralmente revocare la concessione.
Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale. In deroga espressa all’art. 1282, 2° comma, del Codice Civile le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune, dal giorno successivo al termine per il pagamento sopraindicato.
Art. 29 – Divieto di Gioco d’Azzardo
È fatto assoluto divieto al concessionario installare negli spazi oggetto della concessione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici, meccanici o elettromeccanici per il gioco lecito (es. congegni ed apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.), e richiedere la licenza per l'esercizio delle attività di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. L’infrazione di tale disposizione sarà causa di risoluzione del contratto.
TITOLO V - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 30 – Controversie
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso della concessione e nell’applicazione delle norme contenute nel presente Capitolato, è competente il Foro di Torino, con esclusione del sistema arbitrale.
Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.
Per ottenere l’eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, il concedente potrà avvalersi mediante ritenuta sugli eventuali crediti del concessionario.
Art. 31 – Risoluzione del Contratto e Recesso
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il concedente medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, previa diffida, anche per una sola delle ipotesi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattualmente assunti, nessuno escluso.
Ricorrendo l’inadempimento il concedente, valutate le circostanze, assegnerà 30 (trenta) giorni al concessionario per adempiere, decorsi infruttuosamente i quali la concessione si intenderà ipso iure risolta.
A titolo meramente esemplificativo si individuano le seguenti ipotesi di inadempimento:
a) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della concessione;
b) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria degli immobili;
c) inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
d)violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti del Comune di Vigone;
e) mancato pagamento di 3 (tre) rate del canone di concessione, anche non consecutive;
f) cessione a terzi, anche parziale, del contratto di concessione;
g) installazione di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici, elettronici, meccanici o elettromeccanici per il gioco lecito (es. congegni ed apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.), ed esercizio delle attività di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
Ove il concessionario intenda recedere dal rapporto concessorio dovrà dare al concedente un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione prestata di un importo pari al canone annuo di concessione offerto.
In tutti i casi di cessazione del rapporto il concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.
Art. 32 – Decadenza della Concessione
La risoluzione del contratto per inadempimento comporta la decadenza della concessione.
Art. 33 – Penali
Il concessionario, nell’esecuzione del contratto, ha obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto previsto dal presente Capitolato, il concessionario sarà passibile alternativamente:
a) di una penale come indicato nella seguente tabella;
b) per quanto non previsto dalla tabella, di una penale variante da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità, alla negligenza, all’inadempienza o alla recidività.
L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata con raccomandata o con posta elettronica certificata. Il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale.
Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Vigone.
Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto, con escussione dell’intera cauzione definitiva e/o del deposito cauzionale, nonché di formulare eventuale richiesta di risarcimento del danno.
Il concessionario non può interrompere o sospendere l'attività, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I casi espressamente previsti sono:
Inadempienza | Penale |
Chiusura totale e/o parziale anche temporanea dell’esercizio di somministrazione senza giustificato motivo | € 50,00/giorno |
Interdizione all’accesso agli incaricati del concedente per l’esecuzione dei controlli | €100,00 |
Carenza nella pulizia e/o nella disinfestazione/derattizzazione disciplinate all’art. 15 del presente documento | € 200,00 |
Mancata voltura delle utenze e/o mancata corresponsione della quota di competenza delle stesse nei termini dell’art. 7 del presente documento | € 300,00 |
Documentati disturbi arrecati alla quiete pubblica | € 300,00 |
Esecuzione modifiche, innovazioni, migliorie od addizioni all’immobile oggetto concessione e/o all’area esterna, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo assenso scritto del concedente | € 300,00 |
Mancata osservanza delle norme relative alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti | € 150,00 |
Art. 34 – Revoca
Il concedente potrà altresì procedere, assegnando un congruo preavviso non inferiore a mesi 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.
Art. 35– Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile del Procedimento e della Procedura di Gara è il geom. Xxxxx Xxxxxxx.
Art. 36 – Disposizioni Finali
Per quanto non risulti contemplato nel presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in particolare per l'attività di gestione alla normativa in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 37 Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Contratti del Comune, per le finalità dell’aggiudicazione del contratto di concessione oggetto del presente bando e saranno trattati dagli stessi uffici anche successivamente all’aggiudicazione del contratto per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Le informazioni richieste potranno essere comunicate solo ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato Decreto. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti degli uffici responsabili del trattamento, cioè l’Ufficio Contratti e l'Ufficio Patrimonio del Comune.