Protocollo d’intesa per l’adesione
Protocollo d’intesa per l’adesione
alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio
Tra
La Regione del Veneto, C.F. , qui rappresentata dal , nato a il , domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del ;
e
Il (denominazione ente), C.F. , ente capofila, qui rappresentato dal , nato a il , domiciliato per la sua carica presso la sede del (denominazione ente), via ;
Premesso che
L’Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
La Convenzione definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni”, coinvolgendo in questo modo le comunità nella conoscenza, consapevolezza, valutazione e gestione del paesaggio di appartenenza. L’Osservatorio è quindi un volano che favorisce il pensiero e l’azione sul paesaggio: si propone come spazio d’incontro tra la società locale e le amministrazioni ai vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesaggio, per elaborare proposte condivise e concrete mirate alla sua tutela, gestione e valorizzazione.
La Regione ha istituito con l’art. 9 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 l’Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso Osservatori locali, la raccolta dei dati utili per la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.
L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di comune interesse e nel caso specifico tali attività riguardano le politiche per il paesaggio; in particolare la Regione del Veneto ha ritenuto utile, per la “formazione” dell’Osservatorio regionale per il paesaggio, promuovere l’attivazione sperimentale di osservatori sviluppati in ambito locale, coordinati dallo stesso Osservatorio regionale.
Viste le attività svolte dagli Osservatori locali sperimentali, attivati con D.G.R. n. 826 del 15 maggio 2012 e considerate le ulteriori richieste pervenute, nonché la necessità per l'osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio della regione, si ritiene opportuno attivare una rete di osservatori locali che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l’intero territorio regionale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Rete regionale
La Rete degli Osservatori del paesaggio è la struttura coordinata dall’Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.
La Rete è composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sintetizzati nel documento “10 punti per il Manifesto dell’Osservatorio Regionale per il Paesaggio”, presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.
Gli Osservatori locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale.
Art. 2 Finalità della rete
La Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell’articolo 45 septies della L.R. 11/2004, è la struttura coordinata dall’Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.
La Rete promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete promuove azioni atte a:
⋅ individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invarianti da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
⋅ favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.
Art. 3 Adesione alla rete
L’Osservatorio locale per il paesaggio del (denominazione dell’osservatorio) aderisce, con la sottoscrizione del presente protocollo, alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio.
Sulla richiesta di adesione, sul programma biennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (redatto sulla base del “Regolamento tipo” predisposto dall’Osservatorio regionale), si è espresso favorevolmente il Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale, nella seduta del (data della seduta).
L’Osservatorio locale per il paesaggio del (denominazione dell’osservatorio) si impegna a:
• riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
• recepire eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento e al programma di attività proposti;
• recepire le direttive dell’Osservatorio regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità indicati nei precedenti articoli 1 e 2;
• attuare il programma approvato;
• utilizzare il “logo della rete regionale degli osservatori per il paesaggio” in ogni attività;
• sottoporre ad approvazione dell’Osservatorio regionale l’eventuale adesione ad altre reti o iniziative;
• partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall’Osservatorio regionale.
Art. 4 Attività degli Osservatori locali
L’Osservatorio locale per il paesaggio del (denominazione dell’osservatorio), aderente alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, si impegna a:
• mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;
• raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;
• partecipare all’aggiornamento della specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire
l’accessibilità e la partecipazione a tutta la popolazione;
• promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;
• trasmettere all’Osservatorio regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;
• attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.
Art. 5 Attività dell’Osservatorio regionale
L’Osservatorio regionale per il paesaggio si impegna a:
• predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli osservatori locali;
• mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;
• fornire attività di supporto alle iniziative dell’Osservatorio locale;
• attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;
• sostenere e promuovere le istanze conseguenti all’attività degli Osservatori;
• promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;
• predisporre indirizzi e buone pratiche;
• promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;
• promuovere azioni concrete di valorizzazione paesaggistica;
• promuovere la partecipazione al Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa, previsto all’art. 11 della
Convenzione europea del paesaggio.
Art. 6 Rispetto degli obblighi
L’Osservatorio regionale, sentito il Comitato scientifico, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del presente protocollo, può revocare l'adesione dell'Osservatorio locale inadempiente alla Rete.
Art. 7 Verifiche sulle attività
L’attività svolta dagli osservatori locali aderenti alla rete è soggetta a verifica biennale, sulla base di una Relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Tale Relazione, accompagnata dal nuovo programma biennale di attività, dovrà essere trasmessa
all’Osservatorio regionale entro la scadenza del biennio di attività.
Entro i successivi 30 giorni il Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale approva l’attività svolta ed il nuovo programma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni; a tale seduta del Comitato scientifico viene invitato a partecipare un rappresentante dell’Osservatorio locale.
Il primo programma biennale delle attività decorre dalla sottoscrizione del presente protocollo, mentre i successivi programmi decorrono dalla data di approvazione del nuovo programma da parte del Comitato scientifico.
Art. 8 Oneri economici
La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all’art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
Specifici progetti di valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lett. h) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, potranno essere sottoposti all’esame della Giunta regionale che, sulla base della disponibilità di bilancio, valuterà la possibilità di finanziamento del progetto.
Gli osservatori locali, per le proprie attività, potranno acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati.
Art. 9 Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d’intesa, si rinvia alla vigente disciplina
nazionale e regionale di interesse.
Art. 10 Sottoscrizione
Il presente Protocollo d’Intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
(luogo e data)
Per la Regione del Veneto
Per il (denominazione dell’ente capofila)
