CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
MODELLO "C "
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
Art. 1 Oggetto dell’Appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento, custodia ed incentivazione dell’adozione dei cani sull'intero territorio del Comune, in attuazione della Legge n. 281/91 e delle Leggi regionali in materia.
Art. 2
Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione
1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all’allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L. R. n. 10/97, devono possedere i seguenti requisiti:
a) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:
1. parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 mq. per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo;
2. il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all’interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;
b) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l’obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
c) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;
d) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali;
e) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all’aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lettera b);
f) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature.
2. Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.
3. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.
4. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonchè i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
f) servizi igienici;
g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;
i) idonea recinzione di tutta la struttura;
i bis) presenza di un’ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali e la socializzazione.
Art. 3 Condizioni di consegna
Al momento dell’affidamento l’appaltatore dovrà trasportare, a propria cura e spese, usando idonei mezzi di trasporto, nella propria struttura, i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata con il Comune di Fermo entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla consegna del servizio medesimo.
Sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all’altro, si redigerà apposito verbale in contradditorio tra le ditte interessate, alla presenza di personale del Servizio Ambiente del Comune di Fermo e dell’Asur territorialmente competente.
Al verbale dovrà essere allegato l’elenco degli animali oggetto di trasferimento verso il canile aggiudicatario del servizio, comprensivi di tutti i dati identificativi nonché di documentazione fotografica di ogni cane.
L’aggiudicatario alla presa in consegna degli animali dovrà sottoscrivere specifico verbale in cui sia allegato il registro di presa in carico, quest’ultimo compilato secondo le modalità dell’art. 5 del presente capitolato.
Art. 4 Servizio di cattura
La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, sarà effettuata esclusivamente dal personale del servizio veterinario dell’ Asur territorialmente competente.
La consegna dei cani catturati dal personale del servizio veterinario dell’Asur territorialmente competente al gestore del canile avverrà entro l’ambito territoriale di competenza della stessa Asur.
Sono a carico del gestore del canile le spese di trasporto dei cani catturati presso la propria struttura posta al di fuori dell’ambito territoriale dell’Asur di competenza.
Il Gestore del canile entro 3 giorni al ricevimento del cane da parte del personale del servizio veterinario dell’Asur territorialmente competente dovrà inoltre trasmettere al Servizio Ambiente del Comune, tutti i dati di cui è in possesso (segnalazione, data e luogo di cattura, contrassegno identificativo, tatuaggio, microchip), per consentire le relative misure di polizia veterinaria.
Contestualmente il Gestore dovrà fornire le eventuali generalità del proprietario del cane al Comune.
I proprietari dei cani catturati, identificabili dal numero del tatuaggio o dal microchip, saranno informati nel più breve tempo possibile dell’avvenuta cattura, da parte del Servizio Ambiente del Comune e saranno invitati previo avviso formale a ritirare il cane dal canile entro 3 gg. dal ricevimento, pena l’addebito delle spese di mantenimento del cane presso la struttura. Il Gestore è tenuto a comunicare al Servizio Ambiente del Comune l’eventuale mancato ritiro del cane da parte del proprietario, al fine di consentire l’attivazione dei provvedimenti di legge.
Art. 5 Modalità di ricovero
L’Asur territorialmente competente, provvederà al tatuaggio dell'animale e a trasmettere al Servizio Ambiente una scheda contenente i seguenti dati:
- data e numero del verbale d’affidamento;
- i dati fisici dell'animale;
- numero di tatuaggio o microchip.
La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro.
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
Il registro di presa in carico del cane deve contenere apposita scheda segnaletica nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale, dalla quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data d’ingresso con foto del cane, la data di nascita, la data ed il tipo delle eventuali vaccinazioni e interventi veterinari, l’eventuale data d’uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento, la data di cessione in adozione del cane ed il nome del proprietario l’eventuale data di decesso.
Art. 6
Animali che possono usufruire della struttura
Nel canile, a seguito dell’affidamento del servizio, potranno essere introdotti solo:
• i cani vaganti sul territorio del Comune di Fermo, catturati dal personale addetto del servizio veterinario dell’ Asur territorialmente competente;
• i cani, provenienti da privati residenti nel Comune di Fermo, oggetto di rinuncia di proprietà ai
sensi dell’art. 10, comma 2, L.R. 10/97 e s.m.i.;
• i cani a seguito di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso il canile. I costi relativi alla cattura, custodia, identificazione ed eventuali cure e profilassi saranno da addebitarsi ai proprietari dei cani;
• i cani in custodia temporanea, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari;
• i cani in custodia temporanea nei casi come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954.
Art. 7 Controlli
Il Servizio Ambiente, cui è demandato il controllo, dovrà assolvere i seguenti compiti:
− controllo e verifica dei verbali d’affidamento e di adozione;
− visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie;
− rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla
struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria;
− liquidazione, con cadenza trimestrale, delle competenze spettanti alla ditta affidataria del servizio alle condizioni di cui all’art. 15.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.
Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
In base ai controlli effettuati, anche su segnalazione del servizio veterinario dell’Asur territorialmente competente, il servizio Ambiente potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione e il contenuto delle relative prescrizioni dovrà essere osservato dal Gestore.
Eventuali contestazioni saranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.
Il Gestore dovrà consentire al Servizio Veterinario dell’ Asur territorialmente competente o nel caso di aggiudicatari fuori dal territorio nazionale da parte dei Servizi pubblici che svolgono tale servizio equivalente, di svolgere le seguenti operazioni:
a) la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l’osservazione sanitaria per le zoonosi;
b) la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
c) la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
e) la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
f) la gestione dell’ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.
Il Comune per le finalità sopra riportate e per lo svolgimento dei compiti previsti per legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi protezionistici ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. 10/1997 e s.m.i..
Art. 8
Decesso dei cani ricoverati
In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione al Servizio Ambiente comunale e al Servizio Veterinario dell'Asur competente il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell'inoltro presso un impianto autorizzato allo smaltimento.
Art. 9 Gestione dei rifiuti
All’interno del canile deve essere eseguita la raccolta differenziata dei rifiuti, i quali saranno conferiti negli appositi contenitori con oneri a carico del Gestore.
Le carcasse degli animali morti dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento C.E 1774/2002. Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all’animale.
I costi relativi allo smaltimento delle carcasse degli animali sono a carico del Gestore.
Art. 10 Obblighi dell’affidatario
La Ditta affidataria dovrà provvedere a:
a) sistemare i cani negli appositi box;
b) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
c) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
d) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
e) pulizia giornaliera di tutti i box, delle aree di sgambamento interne al canile e delle ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell’acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati. In caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e disinfestazione del box di isolamento dovrà essere giornaliera;
f) nei mesi invernali, la pulizia dei box dovrà essere effettuata senza l’uso di acqua o, nel caso in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza
dei cani all’interno della medesima area. Nelle aree esterne ai box e nelle aree antistanti la struttura sarà effettuato il taglio periodico dell’erba;
g) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e dell’intera area adibita a canile. Trimestralmente dovrà essere eseguita una derattizzazione di tutte le aree della struttura e comunque ogni qual volta se ne ravveda la necessità. Nella struttura devono inoltre essere programmate e attuate adeguate lotte alle mosche e insetti nocivi o molesti (blatte, formiche, mosche, vespe ecc.). Le operazioni di disinfezione e disinfestazione non devono costituire un pericolo per la salute dei cani ricoverati. Di tali operazioni deve essere tenuto un registro di cui all’art. 6 del presente regolamento;
h) i cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
i) compilazione schede anagrafiche e sanitarie dalle quali si evince lo stato di salute di ciascun cane;
j) compilazione di scheda comportamentale per ciascun cane;
k) accurata pulizia sarà riservata ai locali cucina, infermeria, servizi igienici, ufficio, ambulatorio, lo stesso vale per il locale magazzino da mantenersi sempre ordinato;
l) vaccinazioni settivalente annuale;
m) vaccinazioni antirabbica;
n) profilassi mensile contro la filaria;
o) test ematologico per filaria;
p) test ematologico per leishamnia;
q) toelettatura dei cani secondo necessità;
r) prestazioni chirurgiche;
s) xxxxxxxxx (solo su indicazione del medico veterinario);
t) tenuta dei registri di carico/scarico degli animali;
u) rendicontazione trimestrale degli animali con certificato veterinario relativo allo stato di salute degli stessi;
Eventuali interventi non ricompresi in quelli sopra elencati dovranno essere preventivamente concordati.
La Ditta aggiudicatrice dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con mezzi propri, debitamente autorizzati, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio relativamente alla distanza ricompresa oltre l’ambito di competenza dell’Asur di riferimento.
Art. 11
Ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicatario
Il Gestore dovrà nominare un Responsabile amministrativo/Direttore Amministrativo e un Direttore sanitario, comunicandone i nominativi all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione. Tali figure rispondono direttamente di tutte le procedure amministrative e sanitarie attivate nel corso della gestione. In caso di assenze motivate dovrà essere previsto un sostituto con funzioni vicarie al quale l’Amministrazione potrà rivolgersi.
Il Gestore dovrà nominare e comunicare all’Amministrazione il responsabile dei trattamenti dei dati sensibili in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i.. Qualsiasi variazione del responsabile del trattamento dei dati dovrà essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione;
Il Gestore dovrà inoltre garantire che il Direttore sanitario/Medico Veterinario svolga le attività di seguito riportate:
− Gestione, controllo e responsabilità dell’armadio farmaci presso il canile nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell’emissione di ricette per fornitura di medicinali.
− Compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati presso il canile nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi,terapia, esiti, con sottoscrizioni leggibili del veterinario compilatore. Le cartelle cliniche degli animali dovranno essere a disposizione dell’Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all’affidatario/adottante nel momento dell’uscita del cane nel Canile, debitamente sottoscritta dal Direttore sanitario.
− Registrazione di tutte le operazioni di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione con data dell’intervento e estremi della ditta esecutrice.
− Controllo del benessere psico-fisico degli animali attraverso l’osservazione del loro comportamento e compilazione di apposita scheda nel quale inserire le risultanze di tale analisi, accessibile da parte dell’Amministrazione.
− Verifica tempestiva di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati nella struttura effettuate dai volontari o dagli operatori sul registro delle segnalazione di cui al successivo art. 12, dandone evidenza immediata al Comune di Fermo e all’ Asur territorialmente competente.
− Individuazione mediante registro, della collocazione dei cani nei box.
− Partecipazione a tutte le riunioni di lavoro concernenti l’analisi e la valutazione di aspetti gestionali,medico veterinari, riguardanti la gestione del canile convocate da Asur territorialmente competente e/o Comune di Fermo;
− Creazione di una pagina web con link dal sito ufficiale del Comune di Fermo contenente foto e descrizione dei cani ricoverati nel canile e modalità di affidamento in adozione degli stessi;
Art. 12 Apertura del canile
Il Gestore dovrà garantire i seguenti orari di apertura della struttura per l’accesso del Pubblico e dei Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale iscritte all’ apposito Albo Regionale di Volontariato:
- Accesso al pubblico:
Orario mattutino: in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno: dalle ore 10,30 alle ore 12.30;
Orario pomeridiano: in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno: dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
- Accesso degli appartenenti alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale, nel caso di associazioni non residenti nel territorio nazionale è richiesta l’eventuale iscrizione in analogo registro e/o albo, conformemente alla legislazione del paese di appartenenza:
Orario mattutino: tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
Orario pomeridiano: tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nei periodi compresi tra il 1/1 e il 30/4 e tra il 1/11 e il 31/12. Dalle ore 15,30 alle ore 19,00 nel periodo tra il 1/5 e il 31/10.
Il Gestore dovrà garantire la tenuta di un Registro nel quale i volontari/o gli operatori dovranno apporre cognome e nome accanto alla firma, oltre alla data di accesso al canile ed eventuali segnalazioni.
Il Gestore dovrà garantire la tenuta di un registro dei visitatori nel quale dovranno essere annotati il nome dei visitatori e le eventuali richieste di adozione.
Art. 13
Il personale
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto al precedente articolo 10 ed in misura non inferiore a 3 unità.
Il personale dovrà risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.
La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all’utenza .
Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente saranno interamente a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l’efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.
Nell’ipotesi di variazione o sostituzione del personale, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti al Servizio Ambiente .
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’applicazione di tutte le disposizioni previste nei CCNL di settore, e di quelle dettate dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni .
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, e ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere, prima dell’inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D. Lgs n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti.
L’appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs 81/08, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l’elenco delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell’appalto, di cui al presente capitolato, e consegnarlo al Servizio Ambiente . Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.
Nel luogo di esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, dovranno sempre essere disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro utilizzato dall’affidatario per l’esecuzione dell’appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l’eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.
Il personale della ditta aggiudicataria, nell’ambito dello svolgimento dell’attività sul territorio comunale ed all’interno della propria struttura, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in
ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l’elenco degli operatori utilizzati nella gestione.
L’aggiudicatario si impegna a garantire la stabilità degli operatori riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento assistenziale e/o educativo.
Art. 14
Obbligo di assicurazione
Il Soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.
Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Gestore.
Si richiede al Gestore un’adeguata copertura assicurativa per:
1. RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell’attività che viene svolta con un massimale di almeno 1.000.000 di euro per ogni sinistro .
2. Copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell’ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , ecc…per almeno 1.000.000 di euro per ogni sinistro .
3. Rischio per eventuali danni imputabili al soggetto Gestore per almeno 500.000 per ogni sinistro .
Copie di tutte le polizze assicurative dovranno essere trasmesse al Servizio Ambiente. La mancata sottoscrizione di dette polizze comporterà la risoluzione del contratto.
Art. 15
Fatturazione e pagamento del compenso
I compensi, spettanti per effetto dell’appalto corrispondente all’importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato e i giorni di effettivo ricovero, verranno erogati con cadenza trimestrale entro gg. 30 dalla presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge e accompagnata da certificazione della presenza dei cani.
A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:
- l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.
La certificazione di cui sopra dovrà essere conforme a quanto contenuto nella banca dati SIVA dell’ ASUR regionale.
Art. 16 Penalità
In caso di accertate inadempienze contrattuali l’Ente contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un termine per il relativo superamento.
In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi l’Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:
➢ euro 1.000,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie ;
➢ euro 2.000,00 per carenza di registrazione e tenuta dei registri delle presenze dei cani ovvero di discordanza tra le registrazioni e le presenze reali dei cani;
➢ euro 1.000,00 in caso di mancata derattizzazione trimestrale o disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie o delle programmate lotte alle mosche e insetti nocivi comprovate dalle mancate asseverazioni della Ditte esecutrice di tali lavori;
➢ euro 1.000,00 in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente
➢ nella struttura comprese le carcasse dei cani;
➢ euro 1.000,00 in caso di specifica mancata manutenzione delle aree verdi di pertinenza del canile.
L’applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo.
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.
Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Art. 17
Risoluzione anticipata del contratto
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
1) maltrattamento degli animali;
2) abbandono e/o chiusura del servizio ( non preventivamente concordati);
3) inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
4) mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale dipendente;
5) cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
6) ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente del Servizio Ambiente;
7) inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002;
8) in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Amministrazione Comunale e di riflesso per l’utenza.
Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore con la conseguente risoluzione del contratto che esporrà la ditta appaltatrice all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Fermo per cinque anni (art. 38 del D.Lgs n. 163/06).
Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione Comunale.
La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.
Art. 18
Diritto di recesso dal contratto
Alla ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a sei mesi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di apposita penale pari al 30% delle somme dovute fino al termine della durata contrattuale e comunque dovrà essere garantito il servizio a proprie spese per il tempo necessario all’Amministrazione per l’individuazione di una nuova struttura idonea.
Art. 19
Spese, Imposte e Tasse
Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro.
Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all’imposta dell’IVA ai sensi della vigente legislazione.
Art. 20 Controversie e Foro competente
Per le controversie relative all'esecuzione del contratto è escluso l’arbitrato ed il Foro competente è il Tribunale di Fermo.
Art. 21
Divieto di sub-appalto e di cessione
E’ vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio.
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 117 del D. Lgs 163/2006.
Art. 22 Trattamento dei dati personali
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali .