INDICE
PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE EX REGOLAMENTI EUROPEI 2015/2067, 304/2008, 2015/2066, 306/2008, DPR 146/2018 e Schema ACCREDIA
7 | 13.11.2020 | Pagg. 7, 8, 15 | Presidente Comitato di Schema | Amministratore Delegato |
6 | 16.01.2020 | Pagg. 3, 12, 14 | Presidente Comitato di Schema | Amministratore Delegato |
Rev | Data | Motivazioni | Convalida | Approvazione |
INDICE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
3. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE 3
8. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 5
8.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 5
8.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE 5
10.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 5
10.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 5
10.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 6
10.4.3 ESAME INTEGRATIVO PER CATEGORIA SUPERIORE 9
10.6 PRESENZA DI OSSERVATORI 11
10.7 RIPETIZIONE DELL’ESAME 11
11. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 11
11.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE 12
11.2 INTEGRITA’ DEI DATI E PRIVACY 12
12. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA) 12
13. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 13
14. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 13
14.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 13
14.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 13
14.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO 13
14.4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA 13
18. TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO 15
19. ESTENSIONE DELLE CERTIFICAZIONI GIA’ TRASMESSE 15
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS che opera quale organismo di certificazione del personale come previsto dal DPR 146/2018 e dai Regolamenti Europei (UE) 2015/2067, 2015/2066, (CE) 304/2008, 306/2008 e i seguenti interessati:
• le Persone fisiche che richiedono la certificazione delle proprie competenze in relazione ai requisiti dei Regolamenti Europei (CE) suddetti
• l’organismo di valutazione
• gli esaminatori incaricati
• le Autorità Competenti coinvolte
La certificazione disciplinata nel presente Regolamento si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.
2. GENERALITÀ
La Certificazione del personale addetto alla manipolazione dei gas fluorurati è obbligatoria, come previsto dal Regolamento (CE) n. 517/2014, dai Regolamenti Europei (UE) 2015/2067, 2015/2066, (CE) 304/2008, 306/2008 e dal DPR 146/2018
CEPAS, per lo svolgimento dell’attività di certificazione opera, a propria scelta, anche come organismo di valutazione oppure si avvale a tale scopo di enti esterni da essa selezionati qualificati e approvati. Gli organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività e sono tenuti sotto controllo da parte di CEPAS.
CEPAS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione.
3. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il profilo della figura professionale è definito nei REG. (UE) di riferimento, ovvero Regolamenti Europei (UE) 2015/2067, 2015/2066, (CE) 304/2008, 306/2008 e Schema di accreditamento ACCREDIA approvato dal MATT il 29.01.2019 ai sensi dell’art 4 del DPR n. 146/2018
In particolare, le attività oggetto di certificazione riguardano:
1) Controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) Recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) Installazione;
4) Riparazione, manutenzione o assistenza;
5) Smantellamento;
su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse.
4. IMPEGNI DI CEPAS
CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l’importanza dell’imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d’interesse. In particolare CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente regolamento. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas.
La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati di test scritti, pratici e orali.
5. IMPEGNI DEL CANDIDATO
Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.
Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l’applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.
6. RIFERIMENTI
• UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
• ACCREDIA RG-01 rev. 01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione”
• ACCREDIA RG-01-02 rev. 01 “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale”
• Regolamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) N. 303/2008;
• Regolamento (CE) N. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi abroga il Regolamento (CE) N. 305/2008;
• Regolamento (CE) N. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.
• Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre n. 146/2018
• ACCREDIA – Schema di accreditamento approvato dal MATT il 29.01.2019 ai sensi dell’art 4 del DPR n. 146/2018
I documenti citati rappresentano i principali riferimenti legislativi del settore e sono applicabili nell’ultima edizione valida.
7. TERMINI E DEFINIZIONI
• Candidato: richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentono il suo/la sua partecipazione al processo di certificazione.
• Esaminatore: persona in possesso di pertinenti qualifiche tecniche e personali, competente a condurre un esame e/o assegnare i relativi voti.
• Esame: meccanismo che è parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato, con uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche e mezzi basati su osservazione diretta.
• Valutazione: processo che valuta il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte di una persona, che conduce a una decisione sulla certificazione.
• Organismo di Valutazione (OdV): Organizzazione qualificata dall’Organismo di Certificazione a preparare e gestire gli esami di qualifica del personale da certificare, come previsto all’articolo 5, comma 5 del
D.P.R. n. 146/2018. I rapporti intercorrenti tra CEPAS e gli OdV sono richiamati nel Regolamento RG-01- 02 ACCREDIA alla voce “Centro d’esame”.
8. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
8.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Il richiedente compila in tutte le sue parti e firma il modulo di domanda e contratto di certificazione MD08, inviandolo a CEPAS o all’Organismo di Valutazione, allegando quanto in esso richiesto.
Il richiedente apportando la propria firma sul modulo d’iscrizione accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema.
Se per qualsiasi motivo la richiesta di certificazione non può essere accolta, CEPAS ne comunica al richiedente le ragioni motivate.
8.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE
Il richiedente apportando la propria firma su domanda e contratto di certificazione MD08 e gli altri documenti correlati accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.
Il contratto di certificazione ha durata decennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento della certificazione, sono dettagliate al paragrafo 12 del presente regolamento.
9. PROCESSO DI VALUTAZIONE
La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:
▪ valutazione della documentazione prodotta dal Candidato, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema di certificazione.
• esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS o dell’OdV, come definito nel paragrafo 10 del presente documento;
• analisi e delibera della documentazione di esame, eseguita dal Gruppo di approvazione settoriale CEPAS;
• rilascio del certificato e iscrizione al Registro.
Qualora l’esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell’iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.
10. PROCESSO DI ESAME
10.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
Sono ammessi a sostenere l’esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e consegnando quanto richiesto al paragrafo 4 del suddetto modulo, sono stati dichiarati idonei. Il prerequisito è di essere preventivamente iscritto al Registro Telematico nazionale di cui all’articolo 15 del
D.P.R. n. 146/2018 per il quale occorre allegare l’attestato di iscrizione contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento (UE) 2015/2067 la categoria per la quale si richiede l’esame: I, II, III, IV]).
10.2 FINALITÀ DELL’ESAME
Le finalità dell'esame sono le valutazioni delle conoscenze e delle abilità pratiche del candidato.
Gli esaminatori sono responsabili della valutazione delle prove d’esame del Candidato e, per questo, ne rispondono a CEPAS per tutte le attività di valutazione.
10.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Le sessioni di esame sono pianificate e gestite, quando non sia CEPAS a farlo direttamente, dagli OdV qualificati.
Il candidato, per accedere alla prova d’esame, è tenuto a pagare la quota prevista dal modulo MD08 e a fornire un documento di identità in corso di validità.
La lista dei Candidati all’esame e l’elenco della documentazione presentata dagli stessi è verificata dal referente di schema o dagli esaminatori in caso di OdV. I nominativi degli esaminatori sono comunicati ai candati (e viceversa) prima della sessione con congruo anticipo, ove possibile
L’esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS o dall’OdV ai candidati.
Prima dell’inizio delle prove d’esame, i candidati sono tenuti a:
- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze.
La prova scritta è sempre propedeutica alla prova pratica; Il candidato può accedere alla prova pratica solo dopo aver superato la prova scritta.
10.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato è tenuto a presentarsi alla sessione d’esame con un documento di identità in corso di validità e avendo perfezionato la sua iscrizione, dandone evidenza, al “Registro Telematico Nazionale “.
Al candidato sono messe a disposizione dall’organismo di valutazione le attrezzature e gli strumenti necessari per la conduzione della prova di esame. E’ richiesto al candidato di presentarsi all’esame con i necessari DPI (scarpe antinfortunistiche, ghette soprascarpe, guanti, occhiali). E’ consigliato munirsi di una calcolatrice portatile.
Le competenze e le conoscenze che devono essere esaminate da CEPAS per il rilascio della certificazione sono quelle previste dagli allegati ai Regolamenti (UE) 2015/2067, 2015/2066, (CE) 304/2008, 306/2008.
L’esame comprende una parte teorica e una parte pratica:
10.4.1 ESAME TEORICO
L’esame teorico è svolto mediante un questionario scritto che contiene domande con risposte a scelta multipla, che vertono su tutti gli argomenti previsti dai relativi Regolamenti Europei.
A ogni domanda sono associate 3 risposte di cui solo una è quella corretta.
• Per il Reg. UE 2015/2067, l’esame scritto è costituito da:
o 30 domande per le categorie 1 e 2
o 12 domande per la categoria III
o 15 domande per la categoria IV
• Per il Reg. CE 304/2008, l’esame scritto è costituito da: 15 domande sui gruppi previsti dal regolamento
• Per il Reg. UE 2015/2066, l’esame scritto è costituito da: 20 domande sui gruppi previsti dal regolamento
• Per il Reg. CE 306/2008, l’esame scritto è costituito da: 10 domande sui gruppi previsti dal regolamento
Per la correzione dell’esame scritto CEPAS e gli OdV prevede l’uso di apposite griglie di correzione.
L’esame verte:
- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Reg. (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati in Allegato I al Reg. (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9.
a) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera “P” nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell’esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.
L’esame dovrà considerare le specificità impiantistiche, sia riferite alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, sia riferite alle apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Le sessioni di esame teorico hanno inizio all’orario comunicato ai candidati dall’OdV e/o dall’OdC.
10.4.2 ESAME PRATICO
L’esame pratico consiste in diverse prove in accordo con quanto prescritto dalla normativa vigente, descritta al punto 6, e dalla Circolare informativa Accredia DC 12-2020 del 05.06.2020:
• Per il Reg. UE 2015/2067:
o Per la categoria I :
14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5, 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 6; 14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5 e 10 + 6 prove per il gruppo di competenza 7, 14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5 e 10 + 5 prove per il gruppo di competenza 8: 14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5 e 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 9;
o Per la Categoria II :
14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5, 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 6; 14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5, 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 7; 14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5, 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 8; 14 prove per i gruppi di competenza 3,4,5, 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 9;
o Per la Categoria III :
4 prove per i gruppi di competenza 5
o Per la Categoria IV :
5 prove per i gruppi di competenza 4
• Per il Reg. CE 304/2008:
Sono effettuate tutte le prove pratiche previste dal Regolamento Europeo.
• Per il Reg. UE 2015/2066:
Sono effettuate tutte le prove pratiche previste dal Regolamento Europeo.
• Per il Reg. CE 306/2008:
Sono effettuate tutte le prove pratiche previste dal Regolamento Europeo.
Per tutti i regolamenti, CEPAS consiglia di prevedere in fase di esame orale anche 2 domande in cui ci si accerta che il candidato conosca il tema delle tarature degli strumenti e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La durata degli esami è stabilita come segue :
Durata della prova teorica | Durata della prova pratica | Durata totale | |
Reg. (UE) 2015/2067 | |||
Categorie I | Max. 90 minuti | Max. 90 minuti | Max. 3 ore |
Categorie II | Max. 90 minuti | Max. 90 minuti | Max. 3 ore |
Categorie III | Max. 30 minuti | Max. 45 minuti | Max. 1 ora e 15 minuti |
Categorie IV | Max. 30 minuti | Max. 45 minuti | Max. 1 ora e 15 minuti |
Reg. (CE) 304/2008 | |||
=== | Max. 45 minuti | Max. 45 minuti | Max. 1 ora e 30 minuti |
Reg. (UE) 2015/2066 | |||
=== | Max. 60 minuti | Max. 60 minuti | Max. 2 ore |
Reg. (CE) 306/2008 | |||
=== | Max. 30 minuti | Max. 30 minuti | Max. 1 ora |
I test d’esame sono conservati dall’organismo di valutazione e utilizzati solo previa approvazione di CEPAS. Le sessioni di esame pratico hanno inizio all’orario comunicato ai candidati dall’OdV e/o dall’OdC.
Ciascun candidato deve avere a disposizione la strumentazione necessaria per la prova pratica. Potranno essere valutati al massimo 2 candidati contemporaneamente solo nel caso in cui la tipologia, il numero delle postazioni di prova ed il numero dei commissari consenta di osservare contemporaneamente ed efficacemente la prova da parte dei candidati.
Può essere presente il solo esaminatore se il numero dei candidati è pari o inferiore a 5.
Gli esaminatori devono accertarsi preventivamente dell’idoneità della sede e delle apparecchiature e strumentazioni necessarie per l’esame e che i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari siano a disposizione di ciascun candidato e che ciascun candidato, a seconda della strumentazione che utilizza durante la prova pratica, utilizzi i DPI previsti in conformità alla normativa in materia di sicurezza.
10.4.3 ESAME INTEGRATIVO PER CATEGORIA SUPERIORE
E’ possibile effettuare un esame di integrazione per il passaggio del certificato alla categoria superiore. Il candidato dovrà sostenere le prove di esame integrative previste per la categoria scelta.
Ad esempio, se il candidato richiede il passaggio dalla categoria II alla categoria I, secondo Reg. 2015/2067 dovrà sostenere le seguenti prove:
Prova scritta: nessuna domanda integrativa
Prova pratica: integrazione di nessuna prova per i gruppi di competenza 3,4,5, 10 + 3 prove per il gruppo di competenza 7. Per la partecipazione all’esame di integrazione, è prevista l’applicazione della quota “Ripetizione dell’esame” come da modulo MD08.
10.4.4. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Al termine della sessione d’esame teorico sono raccolti i questionari che sono corretti dall’esaminatore che ha presieduto l’esame.
Per l’esame teorico:
In caso di risposta errata o di non risposta è attribuito un punteggio pari a 0 In caso di risposta corretta è attribuito un punteggio pari a 1
Per l’esame pratico:
Ad ogni prova è attribuibile un punteggio da 0 a 2 a seconda di come il candidato svolge l’attività pratica: “0” significa “incapacità a svolgere la prova richiesta”
“1” significa “esegue le operazione richiesta con difficoltà”
“2” significa “esegue la prova in modo completamente corretto”
Per essere idoneo alla certificazione il candidato deve ottenere una valutazione minima pari al 60% del punteggio massimo in ciascuna parte dell’esame (scritta e pratica) e una valutazione complessiva minima pari all’70% del totale delle percentuali raggiunte nelle singole prove. Come da seguente tabella:
Regolamento UE 2015/2067
Categorie | Punteggio massimo | Punteggio minimo necessario | |
Esame teorico (ET): | ❑ Cat I | 30 | 18 |
❑ Cat II | 30 | 18 | |
❑ Cat III | 12 | 8 | |
❑ Cat IV | 15 | 9 | |
Esame pratico (EP): | ❑ Cat I: | 34 | 20 in caso di gruppo 6 e 9 |
40 | 24 in caso di gruppo 7 | ||
38 | 23 in caso di gruppo 8 | ||
❑ Cat II: | 34 | 20 | |
❑ Cat III: | 8 | 5 | |
❑ Cat IV: | 10 | 6 |
Regolamento CE 304 /2008
Punteggio massimo | Punteggio minimo necessario | |
Esame teorico (ET): | 15 | 9 |
Esame pratico (EP): | 4 | 3 |
Regolamento UE 2015/2066
Punteggio massimo | Punteggio minimo necessario | |
Esame teorico (ET): | 20 | 12 |
Esame pratico (EP): | 10 | 6 |
Regolamento CE 306 /2008
Punteggio massimo | Punteggio minimo necessario | |
Esame teorico (ET): | 10 | 6 |
Esame pratico (EP): | 4 | 3 |
Il candidato, per superare l’esame con esito positivo, deve ottenere:
- per ciascuna prova (teorica e pratica) valutazione minima pari al 60%;
- per l’intero esame valutazione complessiva minima pari al 70%.
La valutazione complessiva N deve essere calcolata secondo la seguente formula:
N = 0,30 nt + 0,70 np, dove:
- nt è la valutazione % della prova teorica;
- np è la valutazione % della prova pratica.
In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto). I valori centesimali dovranno essere arrotondati per difetto.
Esempio 1. Categoria I
Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,7%). Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%
Punteggio prova teorica 66,7x0,3 = 20,01 Punteggio prova pratica 72x0,7 = 50,4
Il candidato ha totalizzato 20,01+50,4 = 70,41% per cui ha superato l’esame.
Esempio 2. Categoria I
Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%). Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%
Punteggio prova teorica 60x0,3 = 18
Punteggio prova pratica 63,16x0,7 = 44,212 (arrotondato per difetto 44,21)
Il candidato ha totalizzato 18+44,21 = 62,21% per cui NON ha superato l’esame.
10.4.5. REGOLE GENERALI
Durante lo svolgimento delle prove scritte d’esame, i Candidati non possono consultare alcuna documentazione, né usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell’esame stesso.
10.5 ESAMINATORI
L’esame è condotto da esaminatori qualificati da CEPAS Essi sono tenuti:
• a mantenere la riservatezza sulle prove di esame
• ad attenersi a criteri di oggettività nella valutazione
• a comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni
• al rispetto del presente regolamento.
Gli esaminatori devono avere competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica nel settore su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, comprese le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, e/o degli impianti fissi di protezione antincendio e/o sui commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra e delle modalità di recupero di solventi a base di gas fluorurati.
Gli esaminatori devono dimostrare esperienza specifica di almeno 5 anni negli schemi specifici dei regolamenti Reg. 303/Reg.2067 (Cat. I) e/o Reg. 304 e/o Reg. 305/Reg.2066 e/o Reg. 306. Gli esaminatori devono dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:
- D.P.R. 146/2018
- Reg. (UE) n° 517/2014
- Reg. (UE) n° 2015/2067
- Reg. (CE) n° 304/2008
- Reg. (UE) n° 2015/2066
- Reg. (CE) n° 306/2008
- Reg. (CE) n° 1516/2007
- Reg. (CE) n° 1497/2007
- Schema di accreditamento e certificazione approvato dal MATTM il 29.01.2019, ai sensi dell’art. 4 del DPR 146/2018
Nel caso del Regolamento UE 2015/2067, si specifica che gli esaminatori sono sempre qualificati per le 4 Categorie previste dal regolamento. Per essere nominato esaminatore responsabile non sono richieste qualifiche aggiuntive.
Quando necessario, l’organismo di valutazione in accordo con CEPAS organizza una riunione degli esaminatori a scopo informativo, formativo, di scambio di esperienze e miglioramento.
Gli esaminatori devono aggiornare periodicamente il proprio cv e almeno ogni 2 anni..
La commissione d’esame è composta da due esaminatori; in caso di 5 o meno candidati è possibile un solo esaminatore.
Per la gestione dell’esame CEPAS può consentire la presenza di sorveglianti.
Qualora l’esame sia svolto da un OdV, la Commissione d’esame può essere supervisionata da un membro di CEPAS incaricato di vigilare sul corretto svolgimento della sessione.
10.6 PRESENZA DI OSSERVATORI
CEPAS può prevedere la presenza nelle sessioni di propri osservatori, dell’ente di accreditamento o di eventuali autorità competenti.
10.7 RIPETIZIONE DELL’ESAME
I candidati che non superano il 60% della prova teorica non possono accedere alla prova pratica. I candidati che superano la prova teorica ma non quella pratica potranno ripetere la sola prova pratica e completare l’intero esame entro 8 mesi come indicato nel DPR 146/2018, effettuando il pagamento della sola tariffa corrispondente alla prova non superata.
Superato tale termine, i candidati dovranno ripetere l’intera procedura di certificazione, come indicato nel DPR 146/2018
11. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
La documentazione dei candidati che hanno superato l’esame è riesaminata da CEPAS, che solo a seguito di una delibera positiva emette il certificato. Il Gruppo di approvazione settoriale che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.
CEPAS assicura che il personale che prende decisioni in merito alla certificazione, e l’eventuale esperto, non abbiano partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.
CEPAS ad esito positivo della delibera rilascio un certificato.
Il certificato, costituito da una tessera plastificata con foto riporta i seguenti dati:
- nome dell’organismo di certificazione
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata
- foto della persona
- numero del certificato
- dicitura: Xxx.xx specifico: 2015/2067 (o 304/2008 o 2015/2066 o 306/2008) e DPR 146/2018 come previsto nello schema di accreditamento approvato dal MATTM il 29.01.19, ai sensi dell’art. 4 DPR 146/2018;
- eventuali categorie di riferimento
- data di inizio validità, emissione corrente e data di scadenza
- firma del rappresentante legale dell’OdC o suo delegato
Il certificato è inviato all’indirizzo indicato nel modulo di domanda MD08, alla voce “dati di fatturazione”.
CEPAS per le persone certificate che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 16/11/2018 n° 146, vorranno estendere l’ambito della propria certificazione alle nuove categorie ( x.xx. celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero etc..) secondo le modalità previste, riporterà la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza in quanto il certificato ri-emesso non è da considerarsi come un nuovo certificato.
11.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE
Al conseguimento del certificato, entro 10 giorni lavorativi dal suo rilascio, CEPAS provvede a inserirne i dati della persona certificata nell’apposita sezione del Registro Telematico Nazionale.
I 10 giorni lavorativi si applicano, a partire dalla data di delibera e/o di riesame della documentazione, anche per le fasi di mantenimento, sorveglianza, rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato che prevedono di cimunicare l’esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica).
La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata o nel proprio sito con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome CEPAS. L’uso del marchio CEPAS non è consentito.
11.2 INTEGRITA’ DEI DATI E PRIVACY
CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato da DLgs 101/2018.
I documenti relativi all’attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l’organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.
12. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA)
La validità della certificazione è di dieci anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) ed è soggetta all’esito positivo delle attività di sorveglianza svolte da CEPAS. Annualmente, 60 giorni prima dalla scadenza annuale la persona certificata riceve da CEPAS una comunicazione alla quale è tenuta a rispondere fornendo una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa la sua attività svolta nell’ultimo anno di riferimento, circa i seguenti requisiti:
1. consegna dell’attestato delle registrazioni nella Banca Dati previsto all'articolo 16 del DPR 146/2018 contenente l’elenco degli interventi svolti dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della banca dati, la persona può inviare un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il certificato resterà comunque attivo e nella successiva sorveglianza, la persona dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento.
2. non aver subito reclami da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto o in caso di reclami, le modalità di gestione degli stessi.
3. comunicazione aggiornata dei recapiti
Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, CEPAS deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui sopra.
In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., CEPAS sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., CEPAS provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell’esame teorico e pratico).
CEPAS, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione che costituisce parte integrante del certificato.
ll mantenimento della certificazione è soggetto al pagamento delle quote annuali previste.
La persona certificata concede a CEPAS il diritto di monitorare la propria attività anche solo con breve preavviso.
Per il mantenimento delle certificazione emesse prima dell’entrata in vigore della nuova normativa (certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006) si precisa che tali certificati restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza, ecc.)
13. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
Il certificato è rinnovabile in seguito a specifica domanda di rinnovo che deve pervenire entro 60 giorni antecedenti la scadenza ( direttamente dalla persona o tramite il proprio datore di lavoro) e a un nuovo accordo contrattuale.
Il rinnovo prevede di sostenere un nuovo esame teorico e pratico.
E’ possibile procedere con il rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità. La persona fisica certificata, dovrà presentare di istanza di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza del certificato.
L’iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.
14. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto con notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, verificandosi una o più delle condizioni riportate di seguito.
A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l’utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.
14.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione può essere sospesa da CEPAS, verificandosi una o più di queste condizioni:
a) in presenza di gravi carenze nell’attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;
b) se la persona certificata fa uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS;
c) se la persona certificata è inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l’iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato;
d) in assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza
14.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione può essere revocata da CEPAS in questi casi:
a) se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista per il mantenimneto
b) qualora persistano una o più delle situazioni citate nel paragrafo precedente nonostante l’attuazione del provvedimento di sospensione.
c) qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l’immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.
La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia volontaria richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso.
14.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO
CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l’utilizzo della certificazione.
Il ritiro e l’annullamento della certificazione comportano la rescissione del relativo contratto con la persona in questione e l’obbligo per quest’ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso.
14.4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA
Il ritiro e l’annullamento della certificazione comportano la rescissione del relativo contratto con la persona in questione e l’obbligo per quest’ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso.
15. RECLAMI E RICORSI
CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx e che prevedono :
• l’obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
• l’avvio di un’istruttoria specifica
• la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
• l’adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.
Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l’avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.
In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.
Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.
16. CODICE DEONTOLOGICO
Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano, a rispettare i seguenti aspetti etici e deontologici:
• rendere noti ai propri Clienti i contenuti del presente codice deontologico;
• rispettare il presente Regolamento e tutte le procedure CEPAS applicabili;
• non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi delle Persone, Xxxxxxx, Enti e Clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti del CEPAS;
• fornire piena collaborazione a qualsiasi inchiesta formale su infrazioni del presente Codice avviata dagli Organismi di accreditamento e di certificazione o per risolvere specifici casi di reclami;
• soddisfare tutti gli impegni previsti nel contratto con il cliente;
• tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte nell’ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS l’accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a CEPAS;
• non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle certificazioni CEPAS e, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle reali situazioni in atto;
• non prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione e/o divulgazione di materiale d’esame;
• mantenere l’assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) sulle informazioni di qualsiasi natura ottenute durante la prestazione professionale e fatti comunque salvi i requisiti di legge;
• rispettare tutte le leggi vigenti con riferimento all’attività oggetto di certificazione.
17. REGISTRAZIONI
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa a rilascio, mantenimento sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato, CEPAS inserisce nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l’esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica).
CEPAS, conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).
18. TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO
Il trasferimento di un certificato può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.
Ai fini del trasferimento, in caso la richiesta pervenga a CEPAS (Organismo subentrante) dovrà ricevere la seguente documentazione:
a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
b. dichiarazione dell’Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi, da rendere disponibile entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento;
c. una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.
A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, CEPAS emetterà un certificato riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all’Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l’Organismo cedente revocherà il certificato.
Il certificato emesso da CEPAS non è da considerarsi come un nuovo certificato.
19. ESTENSIONE DELLE CERTIFICAZIONI GIA’ TRASMESSE
L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:
- di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.
L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti:
- di avere le competenze per svolgere tali attività;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.
A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, Cepas emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto “Certificato”, riportando la data di “emissione corrente” con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.