CONTRATTO D’APPALTO
A - Epigrafe
per l’esecuzione di tutte le opere di adeguamento degli impianti e dei presidi antincendio presso il P.O. di Sesto San Xxxxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 00 x Xxxxx X.Xxxxxxxx (XX) (CIG: 8176923253 - CUP: E42C18000160002)
B - Le parti
ASST NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dalla D.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Firenze il 12.02.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità in seguito denominata "Amministrazione",
E
il R.T.I. costituito con atto n. 33070, registrato il 21/05/2020 all’Agenzia Entrate Milano 2, tra EDIL IMPIANTI S.R.L. (mandataria), con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/X, Partita IVA n. 06983440964, e Xx.Xx. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, Partita IVA n. 06396940964, rappresentato dal sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Milano (MI) il 06/11/1984, nella sua qualità di Amministratore unico dell’impresa EDIL IMPIANTI S.R.L., di seguito denominato "Appaltatore".
C - Premesse
⮚ che, con deliberazione 243 del 18/04/2019, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di cui al presente contratto per un importo di € 1.537.533,38 oltre IVA;
⮚ che con deliberazione n. 80 del 05/02/2020 è stata indetta gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto per un importo a base di gara di € 1.507.077,64, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 30.455,74 non soggetti a ribasso e dell’IVA;
⮚ che in seguito alla procedura aperta il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione n. 362 del 03/06/2020, i lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. tra EDIL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) e Xx.Xx. Costruzioni S.r.l., il quale ha offerto uno sconto del 28,043% sul prezzo a base d'asta, per un importo dei lavori di € 1.084.447,86, oltre oneri della sicurezza pari a € 30.455,74, non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per i lavori di adeguamento antincendio del Presidio ospedaliero di Sesto San Xxxxxxxx, in Xxxxx Xxxxxxxxx 00 x Xxxxx X.Xxxxxxxx (XX).
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2. Capitolato speciale d’appalto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
Art. 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a € 1.114.903,60 (diconsi unmilionecentoquattordicimilanovecentotre/60) di cui:
a) € 1.084.447,86 per lavori a corpo;
b) € 30.455,74 per gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. da considerarsi al 22% per i lavori ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo”.
Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145), l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/X.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento presso il tesoriere dell’Ente.
3. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, sulla base del cronoprogramma dei lavori, è fissato in 430 (quattrocentotrenta) giorni naturali consecutivi dal verbale di inizio lavori.
Art. 6. Penale per i ritardi.
1. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 5, l’Appaltatore, semprechè il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto la penale non sarà dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo complessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in
danno dell’Appaltatore.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi fatti registrare dall’Appaltatore ed a lui imputabili.
Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Art. 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d’Appalto.
2. In ogni caso s’intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:
a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere;
b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del Certificato di Collaudo;
e) passaggio e occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali;
f) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del Certificato di Collaudo.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente
Contratto.
Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto stabilito dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base all’elenco dei prezzi unitari allegati al presente contratto e a nuovi prezzi stabiliti mediante Verbale di Concordamento con le modalità di cui al Capitolato Speciale.
Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Verrà erogata un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di S.A.L. (stato di avanzamento dei lavori) di importo, al netto delle ritenute dello 0,50% dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 30 comma 5-bis del D.lgs. n.50/2016 e del ribasso contrattuale, non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Xxxxxxxx con le modalità previste dall’art. 3.3 del Capitolato Speciale.
5. Il pagamento dell'ultima rata d’acconto e del saldo non costituiscono presunzione d’accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. I termini per l’emissione dei certificati di pagamento sono regolati dall’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e i pagamenti delle fatture emesse dall’Appaltatore a seguito della approvazione dei S.A.L. saranno effettuati dalla Stazione Appaltante a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Art. 13. Ritardo nei pagamenti.
1. Trascorsi i termini di cui sopra, o nel caso in cui l'ammontare delle rate d’acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.
Art. 14. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
Contratto, avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Xxxxxxxx, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del Certificato di Collaudo.
Art. 15. Risoluzione del Contratto.
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 16. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, sentito l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono devolute in via esclusiva al Foro di Milano.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d’attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.
Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. Con riferimento all’art. 7.2 del Capitolato Speciale l’Appaltatore è tenuto a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo della Stazione Appaltante.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente comma 1, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Contratto d’Appalto ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, ne formano parte integrante.
3. Il presente contratto, se privo dei Piani di Sicurezza di cui sopra, è da considerarsi nullo.
4. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19. Adempimenti in materia antimafia.
1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articolo 6 e 67 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159.
2. La Stazione Appaltante ha acquisito la dichiarazione dell’Appaltatore in riferimento alla insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
3. Il presente contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n° 136.
4. Il presenta appalto è contraddistinto da:
▪ Codice unico di progetto (CUP) E42C18000160002;
▪ Codice identificativo gara (CIG) 8176923253.
Art. 20. Subappalto.
1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede d’offerta possono essere subappaltati nella misura massima, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla legge.
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. Entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di subappalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di inviare copia autentica del Contratto di Subappalto. Il deposito del Contratto presso questo Ente deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni cui si riferisce.
Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 2046.00.27.2799788520 in data 12/05/2020, rilasciata dalla società SACE BT S.P.A., agenzia di Varedo Alima s.r.l, per l'importo di € 160.929,64.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. La garanzia cessa d’avere effetto ed è svincolata automaticamente, con le modalità previste dall’articolo 6.1 del Capitolato Speciale, all'emissione del Certificato di Collaudo.
Art. 22. Assicurazione per rischi connessi alla esecuzione delle opere.
1. L’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicante da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, con i contenuti e le modalità di cui all’articolo 6.2 del capitolato Speciale e con validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo di cui all’art. 14 del presente Contratto.
2. La polizza assicurativa di cui al comma 1, è stata rilasciata in data 18/05/2020, con n° 1641074 dalla società Elba Assicurazioni SpA, per un massimale di
€ 1.226.393,96.
Art. 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con contenuti e modalità di cui all’articolo 6.3 del capitolato Speciale, con validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo di cui all’art. 14 del presente Contratto.
2. La polizza assicurativa di cui al comma 1, è stata rilasciata in data18/05/2020, con n° 1641074 dalla società Elba Assicurazioni SpA, per un massimale di
€ 5.000.000,00.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24. Documenti che fanno parte del Contratto.
1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
▪ il Capitolato Speciale d’Appalto (Parte amministrativa, descrizione delle opere e specifiche tecniche);
▪ la relazione generale;
▪ le relazioni specifiche e di calcolo;
▪ gli elaborati grafici di progetto;
▪ l’elenco dei prezzi unitari;
▪ i Piani di Sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente Contratto;
▪ il piano di manutenzione delle opere;
▪ il cronoprogramma delle lavorazioni.
Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. S’intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , e il Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora in vigore.
Art. 26. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000.
0. X'Xxxxxxx xxx Xxxxxx Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
Art. 27. Trattamento dei dati personali
1. L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, predisposta dalla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx x.00, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C. C. s’intendono espressamente approvate e sottoscritte le seguenti clausole: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.
Il Rappresentante della Stazione Appaltante (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
L’Appaltatore
(Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx)