CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE AREA DELLA RICERCA DI PISA
Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA D'APPALTO INTEGRATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI EX ART.53, COMMA 2 - LETT.C) - D.LGS.163/06 E SS.MM.II. PER LA SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO “B” DELL’AREA DELLA RICERCA DEL C.N.R. DI PISA SITA IN XXX X. XXXXXXX, 0 - XXXX.
CODICE CIG : 66583357DB CODICE CUP : B53D13000720007
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 - lett. c) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il presente “appalto integrato”, ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di “realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca in sopraelevazione presso l’Area della Ricerca di Pisa del C.N.R. in Xxx Xxxxxxx 0”, previa acquisizione del progetto definitivo, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante e fornito in sede d’offerta.
Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie di intervento previste nel progetto preliminare, il progetto definitivo e quello esecutivo, eseguiti rispettivamente dagli offerenti e dal soggetto aggiudicatario, dovranno tenere conto della necessità di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell’opera.
A tale scopo, nella fase della progettazione definitiva da consegnare in sede di offerta, i concorrenti, oltre a prendere visione dei documenti del Progetto Preliminare, dovranno effettuare in sito, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto dei luoghi, nonché uniformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni degli enti preposti.
I lavori previsti comprendono, in sintesi:
1) Realizzazione del nuovo edificio in sopraelevazione con una tecnologia costruttiva di tipo leggero basata sul sistema commercialmente noto come X-Lam (in normativa europea riportato come CLT, Cross Laminated Timber) ovvero a pannelli lamellari di legno massiccio a strati incrociati e incollati. Il progetto prevede un sistema costruttivo scatolare-tridimensionale “cordolo di appoggio su solaio - pareti - travi e solaio di copertura”. La costruzione si comporrà di un unico piano, corrispondente al secondo piano dell’edificio esistente per un altezza complessiva del piano di copertura (+9,00) pari a metri 4,70. Il nuovo edificio si svilupperà a forma di “T” ed avrà una superficie di circa 1300 metri quadrati.
2) Realizzazione di tutti gli impianti previsti e necessari al funzionamento di tutti i locali richiesti ed individuati dalla “Relazione Tecnica” (D-G-02) e dagli elaborati grafici. In particolare verranno installati i seguenti impianti:
• forza motrice
• illuminazione normale e di emergenza
• controllo clima
• trasmissione dati informatici e vocali (telefono)
• rivelazione incendio
• diffusione sonora
• fotovoltaico
• TVCC
• anti intrusione
• controllo accessi
• domotica
• scariche atmosferiche
• altri impianti
3) Allacciamento di tutti gli impianti, ai punti di fornitura indicati nella “Relazione Tecnica” (D-G-02) e negli elaborati grafici.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, dalla “Relazione Tecnica” (D-G-02) e dagli elaborati grafici che costituiscono parte integrante del progetto preliminare.
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, firmatario del PSC dovrà possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto è quello fissato di seguito nel presente articolo.
Tale prezzo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l’opera finita a regola d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e quant’altro necessario per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere connesse.
L’importo dei lavori, prestazioni ed oneri compresi nell’appalto, come distinto alle successive voci, risulta corrispondente all'importo complessivo dell'offerta aggiudicataria dei lavori in base alle risultanze del Seggio di Gara come desunto dal relativo verbale e successivo atto di approvazione dello stesso e risulta suddiviso secondo le seguenti voci a corpo a cui dovrà essere applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara, ove previsto:
A: Importo dei lavori soggetto a ribasso | €. | 3.400.000,00 |
B: Importo totale della manodopera | ||
non soggetto a ribasso C: Importo oneri della sicurezza, | €. | 1.200.000,00 |
non soggetti a ribasso | €. 128.800,00 | |
TOTALE LAVORI | €. 4.728.800,00 | |
D: Prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, | ||
soggetta a ribasso | €. 190.000,00 |
E: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
soggetta a ribasso €. 35.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.953.800,00
Il seguente prospetto specifica le diverse categorie di qualificazione dei lavori:
LAVORI | TIPO DI CONTRATTO | IMPORTO EURO | CATEGORIA DI QUALIFICAZIONE |
Impianti tecnologici | A CORPO | 1.986.500,00 | OG11 PREVALENTE |
Edifici civili ed industriali | A CORPO | 1.267.000,00 | OG1 SCORPORABILE |
Strutture in legno | A CORPO | 1.211.300,00 | OS32 SCORPORABILE |
Impianti produzione energia elettrica | A CORPO | 264.000,00 | OG9 SCORPORABILE |
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | A CORPO | 4.728.800,00 | |
(B) Prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, soggetta a ribasso | A CORPO | 190.000,00 | |
(C) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione soggetta a ribasso | A CORPO | 35.000,00 | |
TOTALE COMPLESIVO | A CORPO | 4.953.800,00 |
Alla spesa occorrente per la realizzazione dell’intervento farà fronte il CNR con i fondi propri.
ART. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Contratto d’Appalto. La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’interpretazione dell’art. 1362 C.C., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei Lavori.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che s’intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
a) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "C.C.");
b) la norma quadro in materia di contratti pubblici X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "D.Lgs. 163/2006");
c) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
e) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
f) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L.LL.PP.");
g) il Regolamento di attuazione del “Codice dei contratti pubblici” X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, emanato con D.P.R. 05/10/2010 N. 207 (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato “Reg. 207/2010”);
h) il Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. e i. (in questo capitolato viene chiamato "Cap. Gen."), emanato con X.Xxx. LL.PP. 19/04/2000 n°145.
ART. 4 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni dell’edificio in cui dovranno essere svolti i lavori;
c) di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’Ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa;
d) di avere individuato eventuali possibili interferenze con gli Istituti di Ricerca confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i Direttori degli Istituti ricorrano al fermo dei lavori.
L’Appaltatore dichiara inoltre di:
• avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara, della Relazione Tecnica, degli elaborati facenti parte della documentazione di gara e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
• aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
• di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori ai sensi delle vigenti Leggi e Normative che regolano la disciplina.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
ART. 5 – FIGURE PRINCIPALI DELLE FASI OPERATIVE E DELLE LAVORAZIONI
5.1) Responsabilità.
1. L’Appaltatore sarà responsabile dello sviluppo completo della totalità delle opere.
2. Sarà responsabilità dell’Appaltatore garantire il coordinamento di tutte le attività di cantiere, comprese le lavorazioni che il Committente riterrà opportuno affidare ad altri soggetti diversi dall’Appaltatore.
3. Poiché l’Appaltatore dovrà eseguire lavorazioni in zone già oggetto di precedenti interventi, sarà sua cura predisporre tutti gli accorgimenti idonei a non arrecare danni ai lavori già eseguiti, di cui in ogni caso dovrà a suo onere e spese effettuare i ripristini in caso di manomissioni o danni.
5.2) Personale tecnico dell’Impresa
1. L’Appaltatore dovrà rendere disponibile per la gestione di cantiere un adeguato staff tecnico, cui sovrintenderà un Direttore di Cantiere iscritto ad Albo professionale ed un Capo Cantiere capomastro abilitato. Di entrambi dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante i recapiti telefonici o altri contatti;
2. Dovrà inoltre specificare il Responsabile della sicurezza ai sensi della Legge n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. La Direzione del cantiere, dovrà essere affidata a persona professionalmente qualificata il cui nominativo dovrà essere di gradimento al Committente e dotato dei titoli adeguati allo svolgimento del compito previsto;
4. Tale nominativo dovrà essere comunicato per iscritto con firma di accettazione di unicità d’incarico, prima dell’inizio dei lavori, unitamente ai nominativi del personale richiesto nell’apposito articolo;
5. L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al Committente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente rendere necessaria;
6. Al Direttore di Cantiere compete:
• la cura dell’organizzazione del cantiere;
• la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazioni e/o disonestà, vietando l’accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori;
• l’osservanza di tutte le disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro;
• l’esecuzione della rispondenza qualitativa e quantitativa delle opere a quanto previsto negli elaborati di progetto;
• la presenza nel cantiere durante l’esecuzione dei lavori, qualunque sia l’entità dei medesimi;
• il rispetto da parte del personale di cantiere, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Xxxxx e dal Contratto;
• l’organizzazione e direzione del personale, dei mezzi d’opera e delle attrezzature.
5.3) Direttore dei Lavori
La nomina del Direttore dei Lavori e del personale di sorveglianza verrà comunicata all’Appaltatore all’atto della stipulazione del contratto, con il domicilio di essi in prossimità dei lavori.
La Direzione dei Lavori sarà affidata ad un responsabile abilitato, la cui nomina sarà di competenza del Committente.
L’Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per quanto attiene all’esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.
5.4) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., verrà nominato dal Committente un Coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione, al quale sono integralmente delegati i compiti di cui all’Art.92 del citato X.Xxx.
ART. 6 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO
L’occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà esser richiesta dall’Appaltatore e autorizzata dal Committente.
L’Impresa dovrà procedere autonomamente, secondo le proprie necessità operative, ad esaminare tutte le aree che riterrà di dover occupare per il completo sviluppo delle lavorazioni contrattuali, essendo l’unica responsabile nei confronti dei titolari dei fondi occupati, per quanto attiene il rispetto dei tempi di occupazione concordati, eventuali danni causati ed ogni altro aspetto connesso, manlevando pertanto il Committente e la Direzione Lavori da ogni responsabilità.
Tali aree potranno essere occupate solo dopo il consenso da parte del Committente.
ART. 7 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Accettando di eseguire il Contratto d’Appalto, l’Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Regolamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procederà alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore non abbiamo concordemente dato atto, con Verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
La stipulazione del contratto d’appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, comunque nei tempi e nei modi previsti dalla vigente Legge.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del Contratto, la Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni di Legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante all’escussione della cauzione di cui all’art. 113 comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e a richiedere i maggiori danni.
Nel Contratto d’Appalto l’Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato speciale o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall’Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell’art. 1341 c.c., con l’esplicito richiamo delle clausole interessate.
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l’Appaltatore, mentre per l’Amministrazione lo sarà solo dopo l’approvazione dell’organo di controllo e successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro.
Per la stipulazione del Contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi è necessaria la certificazione prefettizia, nei riguardi dell’assuntore dei lavori e del Direttore tecnico del cantiere, se diverso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche in corso d’opera, la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori (art. 10 sexies L.575/1965 come modificato dall’art. 7 L.55/1990).
Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alla certificazione prefettizia si procederà alla risoluzione del Contratto.
Qualora detta certificazione fosse disponibile oltre il termine di 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo, per fatto non dipendente dall’Amministrazione, l’Appaltatore non potrà chiedere di svincolarsi dagli impegni, né potrà chiedere speciali compensi.
ART. 8 – CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Così come indicato nel “Disciplinare di Gara”.
ART. 9 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati nella somma di cui all’art. 2, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all’Appaltatore altro compenso, anche qualora l’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d’obbligo.
a) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:
1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2) il compenso per il proprio rappresentante;
3) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
4) le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
5) le spese per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
6) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
7) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l’uso del cantiere, ma che non sono previste nel progetto;
8) l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dal Committente e/o dalla Direzione Lavori, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi: quest’ultimo potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivarne;
9) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
b) Xxxxx finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza dell’Amministrazione sui lavori:
1) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
2) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell’ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili, servizi igienici interni e sala riunioni;
3) le attrezzature che saranno presenti in cantiere per tutta la durata dei lavori a disposizione del Direttore dei lavori, saranno le seguenti:
• telefono e linea telefonica dotata di collegamento ad Internet di idonea potenza e velocità;
• computer portatile di ultima generazione, con scheda grafica, modem, DVD, masterizzatore e connessione ad Internet;
• stampante A3/A4 a colori, fax e fotocopiatrice;
• softwares necessari, ufficialmente licenziati per Windows, Office, pacchetto completo STR ultima versione (preventivazione, analisi prezzi e sicurezza), Autocad, Microsoft Project ultima versione.
4) la comunicazione mensile alla Direzione dei lavori, entro il giovedì successivo all’ultimo giorno del mese, riguardante le seguenti notizie:
• numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
• giorni in cui non si è lavorato e motivo;
• lavori eseguiti nel mese. La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;
5) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che eseguano per conto diretto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
6) lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell’Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
7) l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. richiederà;
8) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l’Amministrazione e l’Appaltatore e con redazione di verbale e l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
9) le spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo escluso l’onorario per i collaudatori;
10) la esecuzione di fotografie digitali, stampate in formato minimo cm 13 x 18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore:
1) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;
2) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera;
3) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione;
4) le spese per le i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori;
5) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
6) le spese per la redazione del Piano Operativo di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell’art. 18, c. 8, della L. 55/1990 e art. 131, c. 2, D.Lgs. 163/2006, e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 207/2010, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs. 81/2008 e loro successive modificazioni, fatto salvo l’importo dei costi della sicurezza di cui all’art. 2 del presente Capitolato, spettante all’Appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.;
7) le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
8) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e dell’intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell’Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall’Amministrazione;
9) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
10) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali, eseguita da tecnico laureato iscritto all’Albo professionale, e l’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla L. 64/1974 per le zone sismiche, dal Decreto del Ministero per le Infrastrutture del 14 gennaio 2008 per le opere in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono i lavori, emanate in seguito al disposto dell’art. 20 della L. 741/1981;
11) la redazione e la sottomissione alla Direzione Lavori dei calcoli dei disegni costruttivi dettagliati, la documentazione, i cataloghi tecnici per l’approvazione di tutte le apparecchiature ed i materiali proposti per la realizzazione di tutti gli impianti;
12) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/2008, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
13) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni.
14) la recinzione del cantiere con solido steccato;
15) l’apposizione di n. 1 tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità;
16) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
17) il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata all’Amministrazione;
18) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
19) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
20) le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
21) Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo dei lavori compensati a corpo e della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., di cui al precedente art. 2.
22) Trattamento retributivo dei lavoratori
23) L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
24) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l’Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all’Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle
retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.
ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l’Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all’Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l’Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del lavoro non comunicherà l’avvenuto adempimento.
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti.
ART. 11 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede la Direzione e la Sorveglianza dei lavori appaltati.
Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell’Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.
ART. 12 – CONSEGNA DEI LAVORI
La Consegna dei Lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del Contratto d’Appalto, fatta salva la necessità di una consegna in via di urgenza ai sensi degli artt. 153
comma 4 e 154 comma 3 del D.P.R. 207/2010 ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione con congruo preavviso. Qualora l’Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l’Amministrazione potrà rescindere il contratto, o procedere alla esecuzione in danno.
Per le operazioni di consegna l’Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le necessarie verifiche e misurazioni propedeutiche alla consegna dei lavori.
Nei casi di urgenza l’Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo l’atto di approvazione del verbale delle risultanze di gara sottoscritto dall’Appaltatore risultato aggiudicatario.
Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso, si procederà all’esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di spesa da inoltrare all’organo di controllo entro dieci giorni dall’inizio degli stessi.
Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui sopra per fatto dipendente dall’Amministrazione, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall’Amministrazione senza che l’Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore, ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dei Lavori che riferisce sulla verificazione del progetto e sulla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
ART. 13 – INIZIO ED ANDAMENTO DEI LAVORI
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’importo della penale per ritardo nella
ultimazione dei lavori di cui all’apposito successivo articolo: qualora il ritardo superasse il termine di ulteriori 20 giorni l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché non in contrasto con le indicazioni del cronoprogramma, e ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell’Amministrazione.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà comunque presentare all’approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili) che però non sostituisce il cronoprogramma d’appalto nei vincoli contrattuali. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 14 – ORARIO DI LAVORO
L’Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori: qualora l’approvazione sia data per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l’Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.
Qualora l’Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi.
ART. 15 – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme di settore e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale, nonché nella Relazione Tecnica e negli elaborati del progetto preliminare: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme
CEI, le norme C.N.R., o di altri Enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi.
I materiali dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione (DL,ecc.) con apposita scheda materiali che verrà approvata entro 30 giorni prima dell’approvvigionamento in cantiere su una scelta di almeno tre marche ove disponibili.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l’Appaltatore, la Direzione dei Lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell’Appaltatore.
ART. 16 – APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Fatto salvo quanto già descritto nei precedenti articoli, al momento dell’approvvigionamento dei materiali in cantiere l’Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l’accettazione provvisoria del Direttore dei Lavori. L’accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei Lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell’Appaltatore. Le spese per l’accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell’Appaltatore.
Qualora, senza opposizione dell’Amministrazione, l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dall’Amministrazione qualche scarsezza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.
L’Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l’Appaltatore dovrà chiedere l’assenso scritto all’Amministrazione.
ART. 17 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell’intero cantiere: durante i periodi di sospensione per cause dipendenti dall’Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovrà essere continuativa e a cura dell’Appaltatore, ma a carico dell’Amministrazione.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e inviati all’Amministrazione.
ART. 18 – PROROGHE
Qualora l’Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, ad esso non imputabili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall’Amministrazione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Amministrazione. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere.
ART. 19 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà quello previsto nel Contratto e da intendersi come numero di giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il tempo per l’ultimazione dei lavori stabilito nei documenti di gara è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori per l’impianto del cantiere è stato assegnato un ventesimo del tempo di produzione, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori. Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nel successivo apposito articolo.
Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l’Amministrazione
intimerà all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, l’Amministrazione si riserva l’esecuzione d’ufficio dei lavori.
ART. 20 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, se i riscontri risultano positivi, redige il certificato d’ultimazione. A lavori ultimati l’Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l’Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l’Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE
Entro 30 giorni dal Verbale di Fine Lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di Collaudo definitivo, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, in duplice copia su supporto riproducibile e su supporto informatico, una serie completa di disegni esecutivi e costruttivi architettonici, strutturali ed impiantistici, debitamente aggiornati e pertanto rappresentanti perfettamente lo stato delle opere così come eseguite (As-Built). Dovranno altresì essere fornite le dichiarazioni di conformità degli impianti, i libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature installate, i certificati di garanzia e quant’altro richiesto dalla normativa vigente.
ART. 22 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dal Direttore dei Lavori o dall’Amministrazione. È facoltà dell’Amministrazione di chiedere l’eliminazione delle varianti non indispensabili, introdotte arbitrariamente dall’Appaltatore anche se queste non comportano una diminuzione di valore dell’opera o un aumento. Resta salva la facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall’Appaltatore.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. La semplice precisazione esecutiva di particolari
costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell’appalto, non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo, essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni s’intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.
ART. 23 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
Sono ammesse le varianti ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, comportanti variazione di spesa in diminuzione o in aumento purché nei limiti consentiti dalle vigenti Leggi. Sono ammesse, altresì, le varianti dovute a:
• sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
• cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
• intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell’opera;
• difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili;
Nel caso di variante il Direttore dei Lavori redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e il nuovo contratto sottoscritto dall’Appaltatore, e la inoltrerà all’Amministrazione per l’approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.
Se l’Appaltatore non ritiene di accettare i nuovi prezzi, così come approvati o modificati, l’Amministrazione, entro il quinto in più dell’importo contrattuale, ha il diritto di ingiungergli l’esecuzione dei lavori sulla base dei prezzi, che nel frattempo saranno ammessi in contabilità, salvo il diritto dell’Appaltatore di chiedere, entro trenta giorni dall’ingiunzione, che si proceda alla risoluzione della controversia.
Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori.
ART. 24 – DANNI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne fa denuncia all’Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell’avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori, che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
ART. 25 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI
LAVORI
In relazione all’effettivo andamento dei lavori, le singole opere comprese nell’appalto verranno gradualmente allibrate nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità ai fini dell’emissione dei singoli stati di avanzamento.
I lavori potranno essere contabilizzati esclusivamente per prodotti finiti resi in opera.
All’atto del rilascio di ogni singolo stato di avanzamento, l’Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.
Le prestazioni degli eventuali lavori in economia saranno contabilizzate a mezzo di liste settimanali, con specificazione delle prestazioni di mano d’opera e delle forniture di materiali, e successivamente saranno riportate nel Registro di Contabilità.
ART. 26 – DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei Lavori, anche con l’ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;
b) libretto delle misure;
c) liste settimanali;
d) registro di contabilità;
e) stati di avanzamento dei lavori;
f) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) conto finale.
ART. 27 – TENUTA DEI DOCUMENTI
a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro:
b) I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale che è stata eseguita dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal presente Capitolato.
c) Le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d’opera, nonché le forniture effettuate dall’Appaltatore, il quale dovrà firmare di seguito al Direttore dei Lavori.
d) In occasione di ogni stato avanzamento lavori, la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione è riportata distintamente nel Registro di Contabilità.
e) Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono state eseguite, desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori anche sulla base del computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, pur se questo non è documento contrattuale. Sarà facoltà esclusiva del Direttore dei Lavori accettare anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal Direttore dei lavori.
f) Il certificato per il pagamento delle rate d’acconto, emesso dal Responsabile del Procedimento, riporterà il totale dell’importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di IVA nella misura di legge, e servirà per l’emissione della fattura fiscale da parte dell’Appaltatore.
g) Il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore:
1) lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
2) la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l’iter.
ART. 28 – PROGRAMMA DEI LAVORI
Nel Piano della Sicurezza è compreso un grafico del Programma dei Lavori, che regola anche preventivamente l’avanzamento dei lavori.
Peraltro l’Appaltatore ha l’obbligo prima dell’inizio effettivo delle lavorazioni di predisporre il proprio Programma Lavori Operativo (P.L.O.) nel rispetto dei tempi contrattuali fissati nel Programma dei Lavori precedentemente citato, dettagli la sequenza delle lavorazioni prevista che l’Impresa intende adottare.
Detto P.L.O., che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Direzione Lavori, sarà correlato inoltre con l’aggiornamento degli importi preventivi di avanzamento dei lavori nonché il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) con il quale l’Impresa espone le proprie eventuali variazioni rispetto al Piano della Sicurezza di Progetto.
Il P.O.S. dovrà essere anch’esso sottoposto all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell’inizio effettivo dei lavori.
Il P.L.O. sopra descritto non sostituisce il Programma dei Lavori di progetto ai fini contrattuali. Se durante l’esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per l’ultimazione degli stessi o fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il programma di cui sopra verrà variato mediante gli atti stessi che ne dispongono l’esecuzione.
ART. 29 – GARANZIE
L’opera deve essere consegnata all’Amministrazione a cura dell’Appaltatore, sul quale graverà l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.). Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione d’accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, c.c.
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera, purché i danni siano denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.
È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l’opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l’Appaltatore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
A tal riguardo, come già indicato, l’Appaltatore stipulerà una polizza indennitaria decennale verso l’Amministrazione del valore dell’intera opera.
ART. 30 – VALUTAZIONE E REQUISITI DELLE OPERE
Le opere dovranno essere progettate seguendo le indicazioni e le prescrizioni di tutti gli elaborati grafici e descrittivi facenti parte il progetto preliminare posto a base di gara.
In particolare l’elaborato D-G-02 “Relazione Tecnica” fornisce precise indicazioni tecniche.
ART. 31- NORME GENERALI DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 32 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’impresa appaltatrice dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs.106/09 ed in particolare dovrà:
consegnare prima dell’inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui all’art. 17 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i così come la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
consegnare in copia alla Direzione Lavori ed al competente Ufficio tecnico dell’Ente Appaltante le comunicazioni di cui agli art. 17 e 18, del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., ovvero i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ed il Medico Competente.
ART. 33 - PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte.
Nei casi di cui al comma 2 lettera a) l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Viceversa, qualora le modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore avessero come risultato l'oggettiva diminuzione degli oneri a carico dell'impresa o, comunque, l'introduzione di misure alternative di minore onerosità, e ciò fosse accettato dal coordinatore, si procederà ai necessari conguagli ed alla diminuzione degli oneri per la sicurezza, applicando la disciplina delle varianti.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine stabilito dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 34 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’Appaltatore, entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori ai fini della stipula del contratto, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento o cambiamento nella programmazione delle lavorazioni rispetto alle previsioni e ad ogni mutamento di operatori presenti
Il piano operativo di sicurezza, unitamente al piano di sicurezza o piano sostitutivo del piano di sicurezza, fanno parte integrante del contratto d’appalto.
Il piano operativo di sicurezza sarà sottoposto all'esame del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e sarà soggetto alla sua approvazione
Parimenti il coordinatore avrà facoltà di richiedere gli eventuali aggiornamenti non effettuati o le modifiche da egli ritenute necessarie per assoggettarli alla sua approvazione.
In via generale e non limitativa il POS dovrà riguardare i seguenti elementi:
• il programma generale esecutivo dei lavori riferito all'effettivo calendario dei lavori ed all'organizzazione dell'Appaltatore;
• la programmazione mensile e settimanale di dettaglio delle varie fasi di realizzazione (secondo l'effettivo calendario dei lavori) con individuazione delle lavorazioni separate, di quelle in parallelo e di quelle contemporanee o sovrapposte;
• l'individuazione degli operatori e degli eventuali subappaltatori contemporaneamente presenti e delle varie lavorazioni loro assegnate, con specifico riferimento a quelle previste in progetto;
• l'individuazione delle misure di sicurezza, dei mezzi di protezione e di igiene che saranno impiegati dagli operatori di cui sopra nelle lavorazioni previste.
Il POS dovrà costituire a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione, programmazione e controllo delle attività lavorative delle misure di igiene e sicurezza e consentire al coordinatore per l'esecuzione, in qualsiasi momento e senza nessun altro strumento oltre a quelli contrattuali, di verificarne l'attuazione, con specifico riferimento temporale al calendario dei lavori ed agli effettivi periodi di esecuzione.
ART. 35 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. 81/2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 36 - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
ART. 37 - CARTELLO DI CANTIERE
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. L’Appaltatore deve aggiornare periodicamente il cartello di cantiere in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
ART. 38 – PUBBLICITA’ E CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
È fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi Collaboratori, Dipendenti e Prestatori d’Opera, di fare o autorizzare Xxxxx ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante stessa.
La Stazione Appaltante ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc…
ART. 39 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto. l'Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente tutte le clausole in esso contenute (art. da 1 a 39).
Letto, confermato e sottoscritto. l'Appaltatore