TRA
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 26/07/2009.
TRA
L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda o AsFO), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
E
La Struttura sanitaria Casa di Cura San Giorgio (di seguito Struttura), con sede in Pordenone, via Gemelli, n. 10, C.F./P.I. 00130860935 in persona del legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, , il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del
D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A.
PREMESSO
1. che l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 26/03/2009 prevede quanto segue: “1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture. 2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato ad erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale. 3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all’interno delle linee di gestione annuali di cui all’art. 12 della legge regionale 49/1996”;
2. che l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha necessità di far eseguire ai propri assistiti prestazioni di radiologia, stante l’impossibilità di corrispondere in tempi adeguati alla domanda assistenziale in rapporto alle condizioni organizzative venutesi a creare e, in particolare, per la carenza di personale medico;
3. che in data 30/09/2022 si è svolto un incontro con le strutture accreditate per le prestazioni di radiologia e che hanno già rapporti con AsFO per verificare la disponibilità ad erogare le prestazioni necessitate;
4. che la Casa di Cura San Giorgio, accreditata per la branca specialistica ambulatoriale della diagnostica per immagini, ha comunicato la disponibilità alla stipula di apposito contratto per l’effettuazione di prestazioni di radiologia presso la propria sede operativa alle condizioni sotto riportate e meglio descritte nell’allegato 1;
5. che il Direttore della S.C. Gestione Prestazioni Sanitarie è responsabile dell’esecuzione del presente accordo per l’ASFO;
QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto
1. La Struttura si impegna ad eseguire per conto di AsFO le prestazioni di radiologia, a favore di utenti residenti in Friuli Venezia Giulia, secondo la tipologia e le tariffe meglio precisate nell’allegato 1 composto di n. 1 pagina. I volumi massimi presunti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre sono definiti nel medesimo allegato 1, mentre i volumi per l’anno 2023 saranno oggetto di specifico scambio di corrispondenza tra le Parti.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale del SSN.
Articolo 2 Modalità di prenotazione
1. AsFO attiva una specifica agenda di prenotazione delle prestazioni erogande presso la Struttura secondo un piano di attività concordato tra le Parti con almeno un mese di anticipo.
2. La prenotazione delle prestazioni è effettuata direttamente dall’utente attraverso i normali canali di prenotazione (CUP, call center, farmacie, on line) oppure dalle segreterie delle radiologie di XxXX per ricollocare appuntamenti sospesi.
3. In fase di prenotazione l’utente riceve indicazioni riguardanti la sede di erogazione, le modalità di ritiro dei referti e di pagamento dell’eventuale ticket.
4. La Struttura si impegna a trasmettere all’Ufficio Prestazioni di AsFO entro il giorno 15 di ogni mese tutte le ricette rese in forma cartacea relative alle prestazioni fatturate nel mese precedente.
5. La riscossione dell’eventuale ticket verrà effettuata esclusivamente da AsFO.
Articolo 3 Erogazione delle prestazioni
1. La Struttura verifica, prima dell’esecuzione della prestazione, l’avvenuto pagamento del ticket da parte dell’utente e, qualora il pagamento non sia stato effettuato, invita l’utente a provvedervi entro il termine massimo di consegna del referto.
2. La Struttura si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, a refertarle e a consegnare il referto al cittadino.
3. La Struttura si impegna a registrare l’avvenuta erogazione delle prestazioni nel sistema CUP indicando correttamente lo stato di “erogato e “non erogato”.
Articolo 4 Conservazione
1. La Struttura si impegna alla conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate, obbligandosi a richiesta a trasmetterla ad AsFO. Per
quanto riguarda i documenti informatici, la Struttura si obbliga a conservarli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 5 Pagamenti
2. Le prestazioni erogate sono remunerate in base al corrispondente valore previsto dal Tariffario regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
3. AsFo si impegna a remunerare solo le prestazioni che risultino effettivamente erogate in base all’estrazione dei dati dal sistema CUP. Ai fini della fatturazione AsFO invia mensilmente alla Struttura i conteggi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nel mese di riferimento.
4. La Struttura, sulla base dei conteggi ricevuti, provvede ad emettere fattura, che verrà pagata da AsFO entro 60 giorni.
Articolo 6 Responsabilità della Struttura
1. La Struttura risponde in proprio, avvalendosi delle proprie coperture assicurative, degli eventuali danni arrecati al paziente nell’effettuazione dell’esame e/o degli errori diagnostici eventualmente commessi.
2. Il rispetto dei principi generali della radioprotezione delle persone che si espongono a radiazioni ionizzanti, nell’ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico e nell’ambito di programmi di screening sanitario, o di individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica, biomedica, diagnostica o terapeutica, o di persone sottoposte a procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico- radiologiche, o, infine, di coloro che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche, così come previsto nel Titolo XIII del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e il rispetto degli standard di sicurezza e di impiego delle apparecchiature a RM, così come indicato nel decreto del Ministero della Salute del 14 gennaio 2021, è totalmente a carico della Struttura, attraverso gli specialisti di cui si avvale per l’attività “in proprio”, esonerando così XxXX di ogni responsabilità per la radioprotezione e la sicurezza così come testé declinate.
Articolo 7 Privacy
1. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).
2. Le parti convengono che AsFO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, provvederà, con separato atto, alla nomina della Struttura quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Articolo 8 Durata del contratto
1. Il presente accordo avrà durata di un anno dal 21/10/2022.
2. L’Azienda monitorerà di tempo in tempo il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni oggetto del presente accordo, riservandosi di recedere anticipatamente dal presente contratto qualora gli stessi non rientrino negli standard previsti con preavviso di almeno 60 giorni prima.
3. L’eventuale rinnovo alla scadenza potrà essere disposto con apposito atto deliberativo previa valutazione delle ragioni di opportunità e convenienza.
4. La Struttura si riserva tuttavia la facoltà di recedere da ogni impegno ad essa relativo in qualsiasi momento dandone preavviso almeno 60 giorni prima.
Articolo 9 Norma finale
1. L’onere relativo ai bolli per il presente atto è posto a carico delle parti in egual misura. Lo stesso sarà registrato, in caso d’uso, a totale carico della parte richiedente.
Articolo 10 Legge applicabile e Foro competente
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale.
2. Per ogni controversia relativa all’esecuzione dell’accordo in oggetto, che non si potesse definire in via bonaria e/o amministrativa, è competente il Foro di Pordenone.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Pordenone, lì
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Il Direttore generale
(xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante (dott. Xxxxxxxx Xxxx)
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Firmato digitalmente da: SIST XXXXXXXX Xxxx: 16/12/2022 15:26:39
Allegato 1
Prestazioni di diagnostica per immagini, in particolare:
- 350 TAC
- 500 Ecografie/Ecocolordoppler
Importo complessivo per le attività da svolgersi entro il 31.12.2022: 100.000€