COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXXXX
Nella seduta del 07/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente lamenta l’illegittima chiusura del conto corrente a sé intestato da parte dell’intermediario resistente, in quanto sarebbe avvenuta senza un giustificato motivo. La chiusura del conto - avvenuta nell’agosto 2015 - era stata preceduta da una comunicazione nel mese di luglio, nella quale l’intermediario resistente si limitava a riferire che, a seguito di verifiche effettuate sulla “gestione del conto”, non era più possibile la prosecuzione del rapporto. Con una seconda nota, l’intermediario comunicava l’avvenuta chiusura del conto corrente.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all’ABF che l’intermediario resistente comunichi le motivazioni della chiusura del conto corrente.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che il recesso sarebbe avvenuto per una giusta causa; in particolare, fa presente che nello svolgimento della propria attività di analisi e monitoraggio, ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), aveva evidenziato una “gestione anomala” del conto corrente intestato al ricorrente, ostativa alla regolare prosecuzione del rapporto. In ogni caso, dichiara di aver comunicato la chiusura del conto corrente “con un congruo e ragionevole preavviso”, precisando anche le
conseguenze da ciò derivanti (estinzione dei servizi aggiuntivi, revoca dei servizi per il pagamento di utenze, accredito di stipendio, pensioni e similari).
Pertanto, ritiene di aver operato secondo correttezza e buona fede nonché in conformità con i doveri di diligenza professionale e chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La controversia attiene alla presunta illegittimità della chiusura di un conto corrente da parte dell’intermediario resistente in quanto avvenuta senza un giustificato motivo.
In relazione al rapporto di conto bancario corrente a tempo indeterminato, quale appunto quello che viene in rilievo nel caso di specie, ciascuna parte, e dunque anche l’intermediario, può liberamente recedere, avendo semplicemente l’onere di dare il preavviso nei termini di cui al contratto, ovvero in mancanza di quindici giorni (art. 1854 c.c.).
Dalla documentazione agli atti non risulta il contratto stipulato dalle parti.
Dalle condizioni di contratto di conto corrente pubblicate sul sito internet dell’intermediario resistente risulta invece che il recesso dell’intermediario è possibile senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo ovvero, nel caso in cui non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a due mesi. In questo caso il preavviso di un mese concesso dall’intermediario non sarebbe sufficiente per l’esercizio del recesso ad nutum (la lettera di preavviso è datata 17-7-2015, il conto è stato chiuso il 14-8-2015).
Peraltro, l’intermediario afferma nelle controdeduzioni che il recesso è avvenuto per giusta causa: tuttavia nella corrispondenza relativa alla chiusura del conto (preavviso di chiusura del 17-7-2015) si limita a comunicare che «A seguito di verifiche sulla gestione del conto di cui in oggetto, con la presente le comunichiamo che non ci è consentito proseguire nel rapporto di conto corrente con Lei intrattenuto. Pertanto La informiamo che si procederà nei prossimi giorni all’estinzione di tale rapporto». E di analogo tenore è anche il successivo avviso di chiusura del 14-8-2015. Nemmeno nelle controdeduzioni presentate a questo Arbitro la resistente è stata più chiara sulle ragioni della chiusura del conto, limitandosi a dichiarare in modo assai generico che «nello svolgimento della propria attività di analisi e monitoraggio riferita ai rapporti di Conti Xxxxxxxx, operata a norma del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha evidenziato una gestione anomala del conto corrente intestato al ricorrente conseguentemente ostativa alla regolare prosecuzione del rapporto». Una tale affermazione è, all’evidenza, del tutto inidonea a consentire una valutazione sulla effettiva sussistenza della giusta causa e pertanto insufficiente.
Ritiene il Collegio tuttavia che la domanda di informazioni del ricorrente sia fondata anche
nell’ipotesi che l’intermediario (diversamente da quanto egli stesso sostiene) abbia esercitato il diritto di recesso libero da un rapporto a tempo indeterminato ed indipendentemente dalla questione sopraesaminata del rispetto del termine di preavviso. Infatti, nei casi in cui è concesso il diritto di recesso ad nutum, libertà di recedere significa che l’atto di chiusura del conto corrente non trova fondamento nell’esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come “giustificato motivo”; ma ciò non esclude che in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1357 c.c.) l’intermediario debba esprimere le ragioni che l’hanno indotto ad interrompere il rapporto a tempo indeterminato. Al riguardo questo Collegio richiama il condivisibile insegnamento della Corte di cassazione secondo cui: «L'esercizio di un clausola che
riconosca ad un contraente di recedere «ad nutum» dal contratto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme a tali principi. Spetta al giudice valutare che l'esercizio del recesso non integri l'ipotesi di abuso di diritto; la valutazione deve essere più ampia e rigorosa laddove vi sia una provata disparità di forze fra i contraenti» (Xxxx. Civ., sez. III, n. 20106/2009).
Il principio enunciato dalla S.C. vale in particolar modo per gli intermediari creditizi, non soltanto per l’evidente disparità di forza contrattuale esistente fra le parti quando il cliente è (come nel caso di specie) un imprenditore individuale titolare di una microimpresa, ma anche in considerazione del dovere di favorire l’inclusione sociale e finanziaria gravante sul sistema bancario in generale e sui suoi singoli componenti, vale a dire il dovere di favorire l’accesso della collettività ai servizi bancari. Ne consegue che la banca, anche quando sia libera di non concludere un contratto o di estinguerlo, nel negare ad un cliente la prestazione dei propri servizi deve comunque comportarsi in conformità dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza. Sulla base di queste considerazioni, ad esempio, la normativa regolamentare e la giurisprudenza dell’Arbitro affermano costantemente che quando una banca riceve una richiesta di credito, pur essendo libera di non accoglierla, è però tenuta a riscontrare la domanda in tempi ragionevolmente celeri ed a comunicare al cliente le ragioni del diniego (Banca d’Italia – Comunicazione del 22-10-2007; Banca d’Italia - Comunicazione n. 993215 del 26-11-2012; e fra molti Collegio di Coordinamento - Decisione n. 6182/13; Collegio di Napoli – decisione n. 3181/15). Ritiene pertanto il Collegio che anche nel caso di specie, quando l’intermediario eserciti la sua libertà di porre termine ad un rapporto di conto corrente con preavviso, il cliente abbia comunque diritto di conoscerne le ragioni ed eventualmente a sollecitare un controllo giurisdizionale sulle stesse, là dove il recesso appaia sorretto da finalità contrarie a correttezza e buona fede (ad esempio, nel caso di intenti discriminatori, di boicottaggio, per esercitare pressioni sul cliente in relazione a vicende estranee al rapporto bancario ecc.).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la motivazione dell’avvenuto recesso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1