CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI ………………. E LA COOPERATIVA SOCIALE ……………
PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
anni educativi 2009/10 – 2010/11 – 2011/12
L’anno DUEMILANOVE il giorno del mese di in nella Sede Municipale
TRA
IL COMUNE DI ……………………… (BG), di seguito indicato più brevemente come Comune, P. I.V.A. n ,
in persona del ………………………………………….. nato a ……….………….…. il ……………, a ciò autorizzato dal decreto sindacale n. …. del ,
E
LA COOPERATIVA SOCIALE (C.F…………), di seguito denominata “cooperativa”, con sede in Via…….. n…, cod. fiscale e p. iva………………………………… iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative sociali con provvedimento n................... del....................sez.....al n.... nella persona del/la suo/a legale rappresentante ............................................
nato/a a............... il.................. cod. fiscale , domiciliato per la carica presso la sede
della cooperativa stessa.
RICHIAMATO
l’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. del 30/3/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8/11/2000 n. 328” in base al quale, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi;
l’art. 20 della Legge regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che definisce i rapporti tra pubblico e privato, volti a dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà mediante forme di collaborazione volte anche affidamento dei servizi alla persona;
VISTI
L’Avviso pubblico “Istruttoria finalizzata all’individuazione di cooperative sociali disponibili alla coprogettazione e gestione educativa dei Servizi per la Prima Infanzia”, approvato con determinazione n……..del… del Responsabile
del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Nembro;
la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Nembro n. 113 del 24 giugno 2009 con la quale si delega il Comune di Nembro all’Avviso pubblico “Istruttoria finalizzata all’individuazione di cooperative sociali disponibili alla coprogettazione e gestione dei Servizi per la Prima Infanzia;
la determinazione n. 389 del 26 giugno 2009 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Nembro con la quale si approva la graduatoria di merito del sopra citato Avviso;
PRESO ATTO
che la Cooperativa Sociale……………………………….. classificata al posto della graduatoria, espletati gli
adempimenti previsti dall’art. 10 fase b) dell’Avviso pubblico, si rende disponibile, ed il Comune accetta, alla stipula della presente convenzione nel rispetto di tutto quanto sotto definito;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1- OGGETTO
Nell’ambito delle funzioni in materia di politiche per i minori e politiche sociali si intendono rafforzare i servizi per la prima infanzia mediante la coprogettazione di proposte innovative e sperimentali coinvolgente soggetti del terzo settore.
La coprogettazione riguarda la gestione educativa dei seguenti servizi, tutti aventi sede a ………………. in via
…………………. in struttura di proprietà comunale:
- Xxxxx Xxxx ………….………………….
- Xxxxxx Xxxxx …………………………
- Centro Prima Infanzia ……………….
Art. 2 - FINALITÀ
La normativa vigente inquadra i servizi per la prima infanzia (di seguito indicati come: “servizi”) nel settore sociale per l’aspetto di sostegno alla famiglia e per la valenza pedagogica nei confronti del bambino, superando definitivamente la concezione di assistenza di tipo igienico sanitaria e di custodia stabilendo inoltre il diritto di ammissione per tutti i bambini indipendenti dalle loro condizioni psicofisiche e dalle condizioni socioeconomiche delle famiglie di provenienza.
Detti servizi attuano un servizio socio-educativo per la collettività, rispondente al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psicofisico.
Essi sono strutture dinamiche nella loro organizzazione e nei contenuti, aperte ai problemi e alle esperienze di tutta la popolazione.
Si integrano con altre strutture e servizi socio-educativi del territorio allo scopo di fornire un intervento globale.
Art. 3 - DURATA
La convenzione avrà durata di tre anni educativi con decorrenza dall’inizio dell’anno educativo 2009-2010 e sino al termine dell’anno educativo 2011/2012.
Il Comune si riserva anche la facoltà di prorogare la convenzione per la durata massima dell’anno educativo 2012/2013 in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per un nuovo affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi.
La Cooperativa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni della presente convenzione, nessuna esclusa.
Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza disdetta da parte del Comune.
Art. 4 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE
Beni immobili, arredi e attrezzature
Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto, il Comune mette a disposizione gli spazi situati all’interno e all’esterno della struttura di via …………………...
Per la gestione degli spazi sopra indicati, sono inoltre disponibili in uso varie attrezzature e arredi.
Gli interventi e servizi oggetto della presente convenzione possono comunque svolgersi anche in altri luoghi del territorio comunale in funzione di accertate e condivise necessità socio-educative e ricreative, previste nel “Progetto Educativo dell’Asilo Nido ” e nel Progetto presentato dalla Cooperativa.
Risorse finanziarie
Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto, il Comune mette a disposizione un finanziamento complessivo massimo pari ad € per ogni anno educativo, per un totale, per gli anni educativi previsti dalla convenzione,
pari ad € …………….
Il finanziamento complessivo annuo si riferisce alla copertura della capacità ricettiva autorizzata per tutti i servizi oggetto di coprogettazione, è comprensivo della possibilità di incremento prevista dalla d.g.r. n. 20588 del 11 febbraio 2005 ed è suscettibile di riduzioni in relazione ai numeri di accesso ai servizi stessi. L’entità di tali riduzioni verrà definita con la cooperativa prescelta.
L’importo del finanziamento massimo del Comune resta invariato per l’intera durata della convenzione per i servizi oggetto della presente istruttoria, salvo adeguamento ISTAT al costo della vita da applicare con riferimento ai dati relativi al mese di agosto di ogni anno.
Il finanziamento sarà erogato secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 14.
Risorse umane e strumentali
Il Comune mette a disposizione la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa per l’espletamento delle funzioni di direzione, di coordinamento, educative ed ausiliarie dei servizi. Provvede direttamente o con affidamento a terzi agli oneri derivanti dal servizio di pulizia dei locali e dal servizio pasti, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle parti esterne.
Art. 5 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA COOPERATIVA
Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto, la Cooperativa mette a disposizione risorse proprie (risorse umane, strumentali ecc. ).
Tali risorse sono dettagliatamente definite in base al progetto proposto dalla Cooperativa (all. A). La Cooperativa investe nel progetto anche le risorse derivanti da:
▪ contributi per la gestione di iniziative/servizi, beni e strutture, corrisposti da altre Amministrazioni;
▪ liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento complessivo dei servizi ed alla valorizzazione dei beni, nonché in relazione al miglioramento dei servizi proposti dalla stessa cooperativa;
▪ sponsorizzazioni autonomamente acquisite;
▪ entrate relative allo svolgimento di iniziative/servizi connessi alla gestione del progetto;
Art. 6 - GESTIONE DI INTERVENTI/SERVIZI
Gli interventi/servizi diretti a raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui alla presente convenzione e le relative modalità operative-gestionali sono definite in base al progetto proposto dalla Cooperativa (all. A).
La Cooperativa può svolgere anche servizi complementari, connessi all’attuazione del progetto ed in linea con le finalità e gli obiettivi dello stesso.
Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare direttamente servizi complementari, integrativi o nuovi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Art. 7 - PERSONALE
Per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa mette a disposizione personale adeguatamente qualificato ed idoneo allo svolgimento delle mansioni affidate, con esperienza lavorativa retribuita almeno biennale in servizi per la prima infanzia, nonché debitamente formato in merito a misure di primo soccorso e antincendio: in caso non disponga di personale già formato è tenuta a provvedere in merito entro n. 02 mesi dall’aggiudicazione.
Le figure professionali impiegate nelle attività progettuali e relativi costi, sono definite in base al progetto proposto dalla Cooperativa (all. A).
La Cooperativa è inoltre tenuta a:
a) dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
b) garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali della cooperativa, la continuità delle stesse persone fisiche per tutta la durata della convenzione.
c) fornire idoneo abbigliamento al proprio personale di servizio secondo le indicazioni del Comune.
d) indicare espressamente il livello di inquadramento del personale impiegato (che deve essere conforme a quello previsto dal CCNL delle Cooperative sociali).
e) garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
f) garantire il rapporto numerico di operatore socio-educativo/bambini, in relazione alla capacità ricettiva del servizio, al numero di bambini frequentanti, all’orario di apertura del servizio, all’articolazione dei turni, alla normativa vigente (a tal proposito si assumono come riferimento le delibere di Giunta Regionale n. 20588/2005 e n. 20943/2005), al Regolamento per asili nido comunali Valle Seriana e ad eventuali disposizioni emanate dall’Ambito Territoriale Valle Seriana.
Detto rapporto numerico va comunque sempre concordato tra Comune e Cooperativa.
Gli operatori socio educativi dovranno essere in possesso di almeno uno dei titoli previsti dalla seguente normativa regionale:
▪ d.g.r. n. 20588 del 11 febbraio 2005
▪ circ. 45/2005
▪ circ. 18/2006.
g) individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della Cooperativa (gestione delle sostituzioni, richieste di permessi, comunicazione di malattia…) e di partecipazione ad incontri con i Responsabili del Servizio.
h) sostituire immediatamente l'operatore non ritenuto idoneo o a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate. La valutazione sull'idoneità del singolo operatore è presa di concerto dal responsabile della Cooperativa e dal responsabile del servizio del Comune; nel caso si individui un nuovo operatore non rientrante negli elenchi prodotti in sede di presentazione del progetto dovrà essere fornito curriculum scolastico e professionale.
i) impiegare, su specifica richiesta del Comune, il personale in servizio, nel corso dell’anno educativo 2008/2009, alle dipendenze della Cooperativa Sociale con la quale il Comune stesso aveva in atto l’appalto per la collaborazione nella gestione dell’asilo nido.
j) garantire la sostituzione dei propri operatori - educatori in caso di assenza anche di un solo giorno e la sostituzione del personale educativo del Comune ogni volta che lo stesso ne faccia richiesta. A tal proposito, la Cooperativa dovrà prevedere un numero massimo di n. 03 operatori per tutte le sostituzioni da effettuarsi durante l’anno educativo presso ogni servizio asilo nido, fermo restando che prima dell’effettivo impiego presso la struttura, suddetti operatori dovranno aver effettuato un periodo di affiancamento del personale educativo e di conoscenza del servizio non inferiore a n. 20 (venti) ore, ad esclusivo carico della Cooperativa stessa.
k) garantire la professionalità del personale attraverso la partecipazione a corsi di formazione promossi e organizzati a proprie spese ed assumersi in via esclusiva tutti gli oneri derivanti dalla frequenza, da parte del proprio personale educativo, dei corsi di aggiornamento promossi dal Comune e/o organizzati da altri Enti a cui il Comune ne abbia affidato la conduzione, anche con particolare riferimento alla finalità di accreditamento del servizio (circ. reg. 03/2007, circ. reg. 18/2007, dgr VII/20943/2005). Si specifica che tutto il personale indistintamente è tenuto a frequentare tali corsi e che i relativi costi sono a completo carico della Cooperativa e pertanto non imputabili né al Comune né, tantomeno, agli operatori della Cooperativa.
Nello svolgimento delle attività progettuali, la Cooperativa può avvalersi di personale dipendente, soci lavoratori e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
La Cooperativa può avvalersi anche della collaborazione di volontari (anche di volontari in servizio civile) senza che essi vadano a modificare il rapporto numerico di operatore socio-educativo/bambini. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto alle figure professionali previste per l'attuazione delle attività progettuali e, pertanto, possono svolgere solo prestazioni di natura complementare in affiancamento al personale impiegato.
Tutto il personale educativo della Cooperativa è tenuto, assieme al personale comunale, a momenti di programmazione individuale e collettiva, di verifica dei risultati. Saranno inoltre programmati incontri e scambi con gli operatori della ASL eventualmente coinvolti nei progetti individuali o per l’inserimento di bambini portatori di handicap. Tempi e modalità della programmazione educativa sono stabiliti di concerto tra il Comune e la Cooperativa.
Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza le proprie mansioni, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.
Art. 8 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
La Cooperativa dovrà osservare nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Al fine di garantire continuità la Cooperativa si impegna ad impiegare, su specifica richiesta del Comune, il personale in servizio, nel corso dell’anno educativo 2008/2009, alle dipendenze della Cooperativa Sociale con la quale il Comune
stesso aveva in atto l’appalto per la collaborazione nella gestione dell’asilo nido, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il lavoratore.
Qualora la Cooperativa si avvalga, per la realizzazione di attività nell'ambito della presente convenzione, di collaboratori a progetto, è tenuto a definire, nei contratti con gli stessi, una misura temporale per la prestazione lavorativa, tale da renderla compatibile con gli obblighi organizzativi e operativi discendenti dalla gestione.
La Cooperativa è tenuta a garantire ai soggetti con contratto di collaborazione a progetto adeguate tutele in relazione a ferie, maternità e malattia, al fine di garantire la continuità del rapporto in funzione della salvaguardia dei livelli qualitativi delle attività rese.
Qualora la Cooperativa si avvalga della collaborazione di volontari, dovrà rispondere a tutti gli effetti dell’attività da loro prestata, assicurando gli stessi contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché la responsabilità civile verso terzi, oltre a farsi carico del rimborso delle eventuali spese da questi effettivamente sostenute.
La Cooperativa definisce con il Comune le modalità per garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione degli addetti ed ogni altro obbligo di legge.
Art. 9- STIPULA CONVENZIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI
La Cooperativa prima di sottoscrivere la convenzione con il Comune, dovrà:
− produrre la documentazione comprovante tutte le dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara;
− consegnare le polizze assicurative richieste;
− costituire la cauzione definitiva;
− versare l’importo delle spese contrattuali, che sono tutte a carico della Cooperativa;
− comunicare il domicilio fiscale e il recapito operativo.
Il Comune ha facoltà di richiedere alla Cooperativa eventuale ulteriore documentazione necessaria.
Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi della convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, deve essere versata dalla Cooperativa, all’atto della stipulazione della convenzione, apposita cauzione pari ad € …………… nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del finanziamento complessivo massimo previsto per tutta la durata della convenzione.
La cauzione può essere costituita con le modalità richiamate dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a. di aver preso visione del presente avviso;
b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del c.c. ed alla preventiva escussione del debitore garantito;
c. di assicurare l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
d. di obbligarsi a versare al committente entro 30 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
e. di mantenere la validità della fidejussione fino alla restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria del Comune.
Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la durata della convenzione, per fatto della cooperativa, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione della convenzione.
Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La Cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante
l'esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della Cooperativa, prelevandone l'importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla Cooperativa.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della convenzione.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
Art. 11 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE
La Cooperativa assume a proprio carico ogni responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente alla Cooperativa, per eventi e comportamenti conseguenti alle attività svolte e all’inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione oggetto della presente convenzione, il gestore stipula, o comunque deve essere in possesso, di idonea assicurazione con primaria società a coperture di:
- responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dei servizi ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 2.500.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato “terzi” a tutti gli effetti.
- danneggiamenti, furti, incendi, dei beni mobili e immobili gestiti, da correlarsi alle polizze generali stipulate in tal senso dall’Amministrazione proprietaria dei beni stessi. Tali assicurazioni devono essere in grado di ristorare totalmente il danno subito dal Comune.
Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione e la Cooperativa deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.
Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
E’ fatto divieto al gestore di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l’immediata risoluzione della convenzione e l’incameramento della cauzione. In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra il gestore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente al gestore.
Art. 13 - EVENTUALI PARTENERS
La Cooperativa può avvalersi, previo consenso del Comune, della collaborazione di altri soggetti (associazioni, privato- sociale, enti ecc…) coinvolti nell’ideazione e/o realizzazione delle attività progettuali.
In tal caso, le responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti competono in ogni caso alla Cooperativa.
I soggetti coinvolti (partners) ed i rispettivi ruoli e funzioni sono definiti in base al progetto proposto dal gestore (all. A).
La documentazione attestante eventuali accordi tra la Cooperativa e i partners è allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. B).
Art. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo spettante alla Cooperativa verrà liquidato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura per il servizio svolto.
Annualmente verrà applicato l’adeguamento ISTAT al costo della vita con riferimento ai dati relativi al mese di agosto di ogni anno.
Art. 15 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. Compete al Responsabile del Settore… di designare il
responsabile del trattamento dei dati.
A sua volta la Cooperativa è tenuta all'osservanza del D.lgs. 196/2003 e ad indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati.
La Cooperativa procederà al trattamento dei dati come segue:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio gestito;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti se non previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi se non previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare, né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza della convenzione;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la Cooperativa è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.
Art. 16 - INADEMPIENZE E PENALI
Nel caso in cui le attività ed i servizi di cui alla presente convenzione vengano svolti in maniera imprecisa o non accurata, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata, invitando la Cooperativa ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che attività e servizi siano svolti con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla presente convenzione, presentando entro un termine breve le proprie controdeduzioni.
Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
La penale verrà trattenuta sulla cauzione prestata e/o sul finanziamento pattuito secondo i seguenti parametri:
- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il gestore si è impegnato a seguire come risultanti dal progetto presentato: penale da € 200,00 a € 2.000,00;
- per lo svolgimento del servizio da parte di personale privo dei requisiti previsti: penale da € 200,00 a € 500,00 per ogni operatore;
- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti del personale impiegati nel servizio: penale di € 1.000,00 per ogni operatore;
- in caso di mancata sostituzione del personale assente penale di € 150,00 per ogni giorno di assenza.
-
Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, il Comune si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti.
Art. 17 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Possono costituire causa di risoluzione:
− gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
− la violazione del divieto di subappalto;
− la violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
− l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e della presente convenzione.
−
In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla Cooperativa alcun indennizzo, e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.
La convenzione si intenderà revocata e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento della Cooperativa o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura concorsuale a carico della Cooperativa ;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte della Cooperativa;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente convenzione relative al personale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal comune;
- quando la Cooperativa si renda colpevole di frode.
Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.
Art. 19 - VARIAZIONI
Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.
Art. 20 - FORO COMPETENTE
Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Bergamo.
Art. 21 – RINVII NORMATIVI
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 22 - ALLEGATI
Sono allegati alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: all. A progetto proposto dalla Cooperativa;
all. B documentazione attestante eventuali accordi tra la Cooperativa e i partners.
Per il Comune di…………………. Per la Cooperativa…………….