REPERTORIO N
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA
Schema di contratto
ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO
REPERTORIO N
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE DI PRODOTTI MICROSOFT E SOFTWARE ASSURANCE DA ACQUISIRE SECONDO L’ENTERPRISE AGREEMENT
L’anno 201_, il giorno del mese di in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Amministrazione”, nella sua sede di Via Fornovo 8, innanzi a me, dott./dott.ssa nominato/a con D.D
G. Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti il dott. , in rappresentanza dell’Amministrazione e il sig. , nato a il nella sua qualità di , in
virtù di , in rappresentanza di
, (di seguito Fornitore), codice fiscale/partita IVA
.
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
L’esecuzione del contratto è regolata:
ART. 1
NORME REGOLATRICI
a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dal Bando, dal Disciplinare di gara, nonché dall’offerta economica presentate dal Fornitore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall’Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevarrà la versione più favorevole all’Amministrazione;
c) dalle disposizioni del D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
e) dal DPCM n. 452/97;
f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni
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di cui ai precedenti punti.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di licenze d’uso di prodotti software Microsoft secondo il dettaglio della tabella A allegata, comprensive dell’opzione di manutenzione evolutiva (denominata Software Assurance nel Microsoft Enterprise Agreement) per tutta la durata contrattuale.
Il Fornitore si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, gli aggiornamenti del software (successive release o nuove versioni) oggetto della presente fornitura secondo quanto regolamentato dal Contratto Microsoft Enterprise Agreement e denominato Software Assurance.
Il Fornitore si impegna a sottoscrivere per “presa visione” il contratto “Iscrizione Microsoft Enterprise Agreement (indiretta)” riportato in allegato al presente Contratto.
Durante il periodo di validità del contratto, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la fornitura di ulteriori licenze di prodotti Microsoft, alle stesse condizioni del presente contratto, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. x. 0000 xxx 00-00-0000 e dalla normativa pro tempore vigente
Durante il periodo di validità del contratto, nel limite di cui al precedente comma, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la fornitura di licenze aggiuntive di prodotti Microsoft di cui alla Tabella
A) ed alle stesse condizioni del presente contratto, utilizzando la formula del True-Up, così come descritta e regolamentata nel Microsoft Enterprise Agreement.
ART. 3
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura di cui al precedente art. 2 dovrà essere eseguita dal Fornitore in stretto raccordo con l’Amministrazione e nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite.
ART. 4
OBBLIGATORIETA’ DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto è impegnativo per il Fornitore fin dalla data della sua sottoscrizione, mentre avrà effetto nei riguardi del Ministero solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà registrato nei modi di legge.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di urgenza, nelle more della predetta registrazione, di richiedere al Fornitore l’inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, dopo l’avvenuta approvazione del medesimo.
3 Il presente contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi.
ART. 5
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CONSEGNA E VERIFICHE
1. Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti Microsoft entro 30 giorni dalla data di decorrenza contrattuale.
2. Al termine delle attività di consegna dei prodotti Microsoft di cui al precedente comma, è prevista, da parte dell’Amministrazione, un’attività di verifica in merito alla bontà dei prodotti consegnati.
3. Con cadenza annuale, a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui all’art. 4 comma 1, l’Amministrazione verificherà la effettiva e corretta acquisizione delle eventuali ulteriori licenze software, di cui al precedente art. 2, richieste al Fornitore.
ART. 6
RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE E DEL FORNITORE
1. il Fornitore ha nominato il Responsabile della Fornitura nella persona di
,
2. Tale Responsabile:
• sarà l'interfaccia del Responsabile del Contratto dell'Amministrazione per tutti i problemi connessi all'esecuzione del contratto;
• supervisionerà e controllerà lo stato di esecuzione della fornitura nelle sue varie fasi.
3. L'Amministrazione ha nominato il proprio Responsabile del Contratto nella persona di
.
ART. 7 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della fornitura di cui ai precedenti articoli, per tutta la durata contrattuale di 36 mesi, di cui al precedente art. 4, ammonta ad Euro ( ) oltre IVA
pari ad Euro ( ), per un importo complessivo di Euro
( ).
L’importo annuale è di Euro ( ) IVA compresa.
La Ditta si impegna, ora per allora, ad applicare lo stesso sconto percentuale di cui al precedente comma su tutti i prezzi unitari dei prodotti aggiuntivi compresi nel meccanismo di True Up di cui al precedente art. 2.
ART. 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento della fornitura, salvo decurtazioni dovute all’applicazione di penali, verrà effettuato a seguito della presentazione di regolari fatture annuali.
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2. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria
3. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario n.
, intestato a presso la Banca
, Agenzia , – COD. IBAN .
4. Se il fornitore è un RTI le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla mandataria e i pagamenti verranno effettuati sul conto corrente della stessa.
ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.
2. Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore e all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno subito e di ogni altro maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 10 FORZA MAGGIORE
Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l’altra per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o parte del presente contratto se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente, ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a negligenza. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di fare fronte ad obblighi finanziari.
ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE
Il Fornitore ha prestato cauzione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una
somma di Euro ( ), pari al _% dell’importo
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contrattuale al netto di IVA, calcolato ai sensi del D.lgs n. 163/2006, mediante la fideiussione n.
rilasciata il nulla osta allo svincolo da parte dell’Amministrazione.
dalla
valida sino al
ART. 12
SUBAPPALTO (eventuale)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura pari al _% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad esso affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e i.
6. In caso di mancata inserzione della clausola di cui al comma 5 o di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti entro il termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione potrà procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
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10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
ART. 13
DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
ART. 14 CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE
1. A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di ROMA.
2. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati all’Amministrazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.
3. Agli effetti amministrativi e giudiziari il Fornitore dichiara il proprio domicilio legale in
, con l’intesa, che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Comune di Roma.
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ART. 15
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Fornitore è responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
ART. 16
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati all’Amministrazione.
2. Il Fornitore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e alla discrezione usate nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Corrispondentemente l’Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche del Fornitore che fossero portate a sua conoscenza.
5. L‘Amministrazione manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.
ART. 17
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le
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prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto al versamento e che gli compete, quindi, la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 633/72, per cui peraltro al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/86.
E, richiesto, io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono. Questo atto, redatto in originali scritto a mezzo personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone, fin qui, di facciate.
LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO
PER L’AMMINISTRAZIONE PER IL FORNITORE L’UFFICIALE ROGANTE