PATTO DI INTEGRITA’ PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI Articolo 1
Puglia Sviluppo S.p.A. - Allegato alla procedura di gara.
PATTO DI INTEGRITA’ PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità – quale allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale – rappresenta l’accordo avente ad oggetto la regolamentazione dei comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di gara e del personale di Puglia Sviluppo S.p.A. (società soggetta alla direzione e controllo del socio unico Regione Puglia), in qualità di Stazione Appaltante.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Puglia Sviluppo S.p.A. (Stazione Appaltante) e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il presente Patto di Integrità viene formulato tra Puglia Sviluppo S.p.A. (società soggetta alla direzione e controllo del socio unico Regione Puglia) e gli operatori economici per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a €. 40.000.
4. Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara da ciascun offerente, per le procedure di gara e le procedure negoziate di importo pari o superiore a 40.000,00 €. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi ed avvisi di gara e nelle lettere d’invito, per lavori, forniture e servizi di suddetti importi. Ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012, l’assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
5. Il Patto di Integrità, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente, in caso di A.T.I./Consorzi d’imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.
6. Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto/convenzione stipulato con Puglia Sviluppo.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, in tutte le fasi dell’appalto, ivi comprese le fasi successive all’aggiudicazione, ciascun operatore economico:
- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di terzi o di addetti della Stazione appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto di gara o di contratto;
- dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - nè corrisponderà né prometterà di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o
gestione del contratto e limitare la concorrenza;
- dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all’assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza;
- si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori, operanti all’interno del contratto ad evitare comportamenti ingiuriosi o minacciosi nei confronti del personale di Puglia Sviluppo o, comunque, comportamenti che possono nuocere agli interessi e all’immagine di Puglia Sviluppo.
Ciascun operatore economico dichiara, inoltre, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi a ex dipendenti, ex dirigenti, ex direttori e ex amministratori di Puglia Sviluppo S.p.A. (che abbiano cessato del rapporto con Puglia Sviluppo S.p.A. da meno di tre anni) che, nel corso dell’attività lavorativa prestata per Puglia Sviluppo S.p.A., abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in favore dell’operatore economico.
2. Ai fini della commissione di atti e comportamenti illeciti descritti al comma 1, l’operatore economico sarà ritenuto responsabile nei confronti della Stazione appaltante anche di qualsiasi comportamento tenuto dai soggetti collegati o controllati. L’operatore economico avrà l’onere – in caso di subappalto - di pretendere il rispetto del presente Patto di integrità anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
3. In presenza di comportamenti illeciti di cui venga a conoscenza, l’operatore economico si impegna a collaborare con l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
4. In particolare, l’operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini del contratto ed il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di un componente della Stazione Appaltante che abbia esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 317 c.p.
5. L’operatore economico dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice Etico adottato da Puglia Sviluppo e pubblicato sul sito dell’Azienda si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Puglia Sviluppo.
6. L’operatore economico si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
Articolo 3
Obblighi della Stazione Appaltante
1. Puglia Sviluppo, in qualità di Stazione Appaltante, si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti l’assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.
2. La Stazione Appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.
3. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’organo amministrativo o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti d’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per uno dei delitti dagli artt. 317 al 322 bis c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 346 bis, 353 e 353bis c.p.
Articolo 4
Violazione del Patto d’Integrità
0.Xx violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione di validità
dell’offerta;
• revoca dell’aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. ed escussione della cauzione definitiva;
• responsabilità per danno arrecato a Puglia Sviluppo nella misura dell’8% del valore del
contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta;
• esclusione del concorrente dalle gare indette da Puglia Sviluppo per 5 anni.
2. L’ esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, nei casi indicati all’art. 2 comma 4 e art. 3 comma 3 del presente Patto, è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE
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Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articoli 1, 2, 4, 5.
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TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE
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