INDICE
INDICE
PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE 8
TITOLO I. FORMA, OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 8
Art. 1 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI 8
Art. 3 NATURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 9
Art. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 10
Art. 5 IMPORTO E FORMA DEL CONTRATTO 10
Art. 6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 11
Art. 7 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 13
Art. 8 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 13
Art. 9 REQUISITI SPECIFICI DI QUALIFICAZIONE 13
TITOLO II. NORME APPLICABILI E RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL’APPALTO 15
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 16
Art. 12 RESPONSABILE DEI LAVORI 18
Art. 13 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE (REFERENTE DEL CONTRATTO) 18
Art. 14 DIRETTORE DI CANTIERE 18
Art. 15 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 19
Art. 16 DIREZIONE DEI LAVORI 20
Art. 18 DOMICILIO E COMUNICAZIONI 21
TITOLO III. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 22
Art. 20 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE 23
Art. 21 OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI 24
Art. 22 OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO 24
Art. 23 OBBLIGHI CORRELATI ALLA VIABILITA’ PUBBLICA 25
Art. 24 OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’ 25
Art. 25 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 27
Art. 26 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 28
Art. 27 OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE 29
Art. 28 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 32
Art. 29 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 36
TITOLO IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 38
Art. 31 NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA 39
TITOLO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 40
Art. 33 CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AI FINI DELLA SICUREZZA 40
Art. 34 NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITÀ 42
Art. 35 NORME SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 43
TITOLO VI. GARANZIE E POLIZZE 45
Art. 36 GARANZIA DEFINITIVA 45
Art. 37 POLIZZE ASSICURATIVE 46
Art. 38 PERIODO DI GARANZIA 48
TITOLO VII. DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 50
Art. 39 CONSEGNA DEI LAVORI 50
Art. 40 SEDI E MAGAZZINI DELL’APPALTATORE 50
Art. 42 DISEGNI, PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE TECNICA 51
Art. 43 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 52
Art. 44 PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE 53
Art. 45 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 54
Art. 46 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 54
Art. 47 ESECUZIONE DI SCAVI 55
Art. 49 FORNITURA DI MATERIALI A CURA DELL’APPALTATORE 57
Art. 50 RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI 58
Art. 51 FORNITURA DI MATERIALI A CURA DELLA COMMITTENTE 58
Art. 52 DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI 60
Art. 53 VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE 61
Art. 54 RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO 61
Art. 55 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI 62
Art. 56 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 62
Art. 57 TERMINE DI ULTIMAZIONE 63
Art. 58 RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE 63
Art. 60 CUSTODIA DELLE OPERE 65
TITOLO VIII. DISCIPLINA ECONOMICA 66
Art. 61 TIPOLOGIA DI LAVORI 66
Art. 62 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZI UTILIZZATI PER DETERMINARE L’AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA 66
Art. 63 PREZZI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 67
Art. 64 MISURAZIONE DEI LAVORI 67
Art. 65 CONTABILITÀ DEI LAVORI 68
CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA 69
Art. 66 STIME E PREVENTIVI DELL’APPALTATORE 69
Art. 67 ECCEZIONI, CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE 70
Art. 68 CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI 70
Art. 69 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 71
Art. 70 SOSPENSIONE PAGAMENTI 71
Art. 71 MATERIALI A PIE’ D’OPERA 71
Art. 72 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI 72
Art. 73 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 72
Art. 74 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010) 73
TITOLO IX. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO 74
Art. 75 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 74
Art. 76 SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO 75
Art. 77 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI 77
Art. 78 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO 78
Art. 79 PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA 78
TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO 79
Art. 80 PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE 79
Art. 81 RECESSO DELLA COMMITTENTE 82
Art. 82 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 82
Art. 83 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 83
Art. 84 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 85
TITOLO XI. DISPOSIZIONI FINALI 87
Art. 85 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 87
Art. 86 PRIVACY E RISERVATEZZA 87
Art. 87 OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01 88
PARTE II. NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 90
TITOLO I. PERSONALE, MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI 90
Art. 90 DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE, MEZZI E ATTREZZATURE 90
Art. 93 SCAVI E MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 93
Art. 94 RILEVATI E RINTERRI 97
Art. 97 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 99
ART. 98 MALTE E CONGLOMERATI 100
Art. 99 OPERE E STRUTTURE DI MURATURA 101
Art. 100 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 103
Art. 101 STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO O PRECOMPRESSO 105
Art. 102 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P 107
Art. 103 STRUTTURE IN ACCIAIO 109
Art. 104 SOLAI E ORIZZONTAMENTI 110
Art. 105 PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 113
Art. 106 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 114
ART. 107 INTONACI 116
Art. 108 PAVIMENTAZIONI 117
Art. 109 OPERE IN FERRO 119
Art. 110 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE - VERNICIATURE 121
ART. 111 OPERE DA LATTONIERE 122
ART. 112 OPERE DA PITTORE 123
ART. 113 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 125
Art. 114 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 126
Art. 115 COPERTURE CONTINUE (PIANE) 128
Art. 116 POSA DI CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE 131
Art. 117 RIFACIMENTO DI PISTE IN CEMENTO ARMATO DI CARROPONTI E PONTI RASCHIATORI . 131 TITOLO III. NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 134
Art. 118 NORME GENERALI 134
Art. 119 LAVORI COMPENSATI CON XXXXXX AGGREGATI 135
Art. 120 LAVORI A MISURA 137
Art. 121 NORME DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI 149
Art. 122 FONDAZIONI STRADALI 153
Art. 123 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 153
Art. 124 SEGNALETICA 153
Art. 125 PALANCOLE 154
Art. 126 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - NOLI 154
Art. 127 MATERIALI A PIE' D'OPERA 154
Art. 128 TRASPORTO IN DISCARICA 155
Art. 129 RICAMBI E COMPONENTI ELETTRICI, MECCANICI ED ELETTROMECCANICI 156
ELENCO ELABORATI ALLEGATI AL CSA
E.0 Elenco Elaborati Centrale C1
E.1. Elenco Prezzi unitari
E.2. Computo metrico estimativo
E.3. Richiesta offerta Prezzi unitari
E.4. Disciplinare tecnico delle Forniture RS.1.1 Relazione generale
RS.1.2 Relazione materiali in opera RS.1.3 Relazione materiali prefabbricati RS.1.4 Relazione geotecnica e fondazioni RS.1.5 Relazione calcolo opere in C.A. RS.1.6 Relazione strutture prefabbricate
RS.1.7 Fascicolo calcoli strutture prefabbricate RS.1.12 Relazione geologica
S.1 PSC Relazione Tecnica
S.2 PSC Stima costi sicurezza
S.3 Cronoprogramma Lavori
S.4 Planimetria di Cantiere
S.5 Fascicolo dell’opera
T.A.01 Corografia
T.A.02 Inquadramento
T.A.03 Planimetria intervento CTR
T.A.04 Planimetria Rilievo di Dettaglio
T.A.05 Plan Dettaglio
T.A.06 Dettaglio Impianto
T.A.07 Dettaglio Vasche
T.A.08 Piante
T.A.09 Prospetti e Sezioni
T.S.1 Planimetria Pali Fondazione
T.S.2 Planimetria Tracciamento Plinti
T.S.3 Carpenteria armatura Plinti e Pali Fondazione
T.S.4 Carpenteria Platea di Fondazione Piante
T.S.5 Armatura Platea di Fondazione Direz. X
T.S.6 Armatura Platea di Fondazione Direz. Y
T.S.7 Armatura Platea di Fondazione sez. A-A
T.S.8 Armatura Platea di Fondazione sez. B-B C-C ...
T.S.9 Armatura Platea di Fondazione sez. D-D E-E ...
T.S.10 Armatura Platea di Fondazione sez. H-H I-I ...
T.S.11 Planimetria Vasche 1 e 2
T.S.12 Vasca 1 Carpenteria e Armatura
T.S.13 Vasca 2 Carpenteria e Armatura
T.S.14 Prefabbricato Carpenteria-Piante Prospetti-Sezioni
T.S.15 Prefabbricato Armature e Particolari Costruttivi
T.S.16 Vasche Prefabbricate Platea Fondazione
T.S.17 Carpenteria Vasche Prefabbricate Piante-Sezioni 40mc
T.S.19 Carpenteria Vasche Prefabbricate Piante-Sezioni 20mc
PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE
TITOLO I. FORMA, OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 1 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attività indicate nell’Art. 3 seguente, in relazione all’ambito territoriale indicato nel successivo Art. 4 .
Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato e meglio definito negli articoli seguenti:
▪ Committente o Stazione Appaltante: ACQUE SERVIZI SRL
▪ Appaltatore: l’impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente.
▪ Impresa: l’Appaltatore o il suo subappaltatore che esegue materialmente la specifica lavorazione in
argomento.
▪ Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti
contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
▪ Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e speciale del contratto, la descrizione delle prestazioni richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività.
▪ Contratto di Appalto o Contratto: il patto scritto tra Committente e Appaltatore per l’esecuzione delle attività affidate, comprensivo di un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
▪ Data di Perfezionamento del Contratto: data di stipula del Contratto fra Committente e Appaltatore che definisce la data di decorrenza di validità del Contratto.
▪ Documento contrattuale: un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Contratto,
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
▪ Lavori contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.
▪ Lavorazioni: le specifiche attività (lavori o servizi) richieste all’Appaltatore in base al presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
▪ Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
▪ Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs. 50/2016)
▪ Responsabile dei Lavori: il soggetto designato dalla Committente (Art. 89, D.lgs. 81/2008) a garantire il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela (Art. 15 D.lgs. 81/2008) (Art. 12 ).
▪ Responsabile del Procedimento/Responsabile del Servizio/Gestore del Contratto: il soggetto designato dalla Committente al controllo della regolarità delle procedure di svolgimento della gara per l’affidamento dei lavori e al coordinamento delle attività di cui al Contratto, così come definito dall’Art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici. La figura del Responsabile del Procedimento in fase di gara potrà essere distinta da quella in fase di esecuzione del contratto (Art. 11 ).
▪ Direttore dei Lavori: il soggetto nominato dal Committente quale preposto al controllo della conformità dei lavori così come definito all’Art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici (Art. 16 ).
▪ Referente del Contratto: il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione
del Contratto e al coordinamento con la Committente (Art. 13 ).
▪ Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: il soggetto nominato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori che, per le lavorazioni che ne richiedano la designazione, svolge gli adempimenti di cui all’Art. 92 del D.lgs. 81/2008 (Art. 15 ).
Il presente Capitolato e i relativi Elaborati specialistici allegati sottoscritti per integrale accettazione dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e ne orientano l’interpretazione. L’Appaltatore dichiara di averne integrale conoscenza. Le Parti li ratificano ad ogni effetto di legge.
In caso di conflitto tra una o più disposizioni contenute nelle Parti del presente Capitolato, prevarranno le disposizioni della Parte con numerazione più bassa. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Capitolato ed una disposizione contenuta in uno degli Elaborati specialistici prevarrà quest’ultima.
In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione, a cura dell’Appaltatore, dei lavori di:
COSTRUZIONE DELLA NUOVA CENTRALE IDRICA C1 NEL COMUNE DI BIENTINA – LOTTO EDILE.
Lo standard di diligenza in base al quale l’Appaltatore dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà valutato ogni suo inadempimento, è la diligenza di un’impresa particolarmente esperta nell’esecuzione di lavori indispensabili a garantire l’erogazione di servizi di pubblica utilità del tipo, natura e complessità di quelli di cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.
Art. 3 NATURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
I lavori in oggetto sono classificabili nelle seguenti categorie:
- OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
- OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO. Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
- OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI. Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Le lavorazioni sono finalizzate alla realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione e possono essere così riassunte:
- Realizzazione di rilevato dell’altezza di 1,40 m, tramite movimentazione e consolidamento di terre sia prelevate in sito che da cava, per la formazione del piazzale e del piano d’imposta dell’edificio del nuovo impianto;
- Realizzazione di pali di fondazione localizzati in corrispondenza delle strutture portanti dell’edificio;
- Realizzazione del nuovo edificio in strutture di calcestruzzo armato prefabbricate;
- Realizzazione di strutture interne all’edificio realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera;
- Realizzazione di opere di finitura sia interna che esterna all’edificio, da ubicare comunque nella sagoma del rilevato, quali cordonati, marciapiedi, pozzetti, corrugati, scarichi fognari e tubazioni idriche;
Art. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati nel Comune di Bientina (PI) in xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.
L’Appaltatore dichiara di conoscere i luoghi interessati dalle attività.
Art. 5 IMPORTO E FORMA DEL CONTRATTO
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella.
Importi in Euro | (a) | (b) | (c) | (a+b+c) | |
Importo lavori soggetti a ribasso | Importo lavori in economia non soggetti a ribasso | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A corpo | 1.041.424,33 | - | 0,00 | 1.041.424,33 |
2 | A misura | 306.032,00 | - | 104.306,42 | 410.338,42 |
3 | In economia | - | - | 0,00 | 0,00 |
IMPORTO TOTALE | 1.347.456,33 | 0,00 | 104.306,42 | 1.451.762,75 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:
- dell’importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso ai sensi dell’articolo 179
del regolamento generale (DPR 207/2010);
- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell'allegato XV, articolo 4, comma 4.1.4, del D.Lgs. 81/2008 e smi.
L’Appalto è affidato a corpo e misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto dall’Appaltatore rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
Il corrispettivo contrattuale dei lavori a misura viene determinato applicando alle effettive quantità delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari offerti dall’appaltatore nell’offerta prezzi unitari allegata al Contratto.
Art. 6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Nelle tabelle seguenti si riportano la categoria prevalente, quelle scorporabili e quelle subappaltabili.
1) Elenco categorie superspecializzate ex Art. 2 D.M. 10 novembre 2016 n.248
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
2) Elenco classifiche SOA ex Art. 61 comma 4 del D.P.R 207/2010
I | fino a | 258.000,00 |
II | fino a | 516.000,00 |
III | fino a | 1.033.000,00 |
III – BIS | fino a | 1.500.000,00 |
IV | fino a | 2.582.000,00 |
IV- BIS | fino a | 3.500.000,00 |
V | fino a | 5.165.000,00 |
VI | fino a | 10.329.000,00 |
VII | fino a | 15.494.000,00 |
VIII | oltre* | 15.494.000,00 |
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA (ex Allegato A D.P.R. 207/2010) (prevalente, scorporabili, subappaltabili e non) | ||||||||
CATEGORIA PREVALENTE | QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA | SUPERSPECIALZZATA(i) | CLASSIFICA (ii) | Importo (Euro) | Incidenza sul totale appalto (%) | Incidenza manodopera (%) | ||
OG1 | Edifici civili ed industriali | SI | NO | III | 697.315,30 | 48,03% | 28,91% | |
I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima prevista dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ad imprese in possesso dei requisiti necessari. | ||||||||
CATEGORIE DI OPERE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO O AL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE | QUALIFICAZIO NE OBBLIGATORI A | SUPERSPECIALZZATA | CLASSIFICA | Importo (Euro) | Incidenza sul totale appalto (%) | Incidenza manodopera (%) |
OS21 | Opere strutturali speciali | SI | SI | II | 427.636,36 | 29,46% | 26,00% |
OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | SI | SI | II | 326.811,09 | 22,51% | 15,00% |
I lavori sopra descritti, individuati ai sensi del DM Infrastrutture 24 aprile 2014, appartengono a categorie generali e specializzate, diverse da quella prevalente, indicate come a «qualificazione obbligatoria», di importo superiore a 150.000 Euro. Possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate obbligatoriamente dal concorrente, in sede di formulazione dell’offerta, come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice. In ogni caso l’esecutore, sia esso appaltatore, impresa mandante o subappaltatore, deve essere in possesso dei requisiti necessari. Essi sono scorporabili e subappaltabili nei limiti di legge. |
Art. 7 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 43 del Regolamento, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei che sono individuati nella categoria SOA di appartenenza.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 si definiscono sostanziali le modifiche che alterano di oltre il 25% l’importo delle lavorazioni.
Art. 8 TERMINI PER L’ESECU)IONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere completati entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi calcolati a decorrere dalla data del verbale di consegna.
Ai fini dell’applicazione delle penali per ritardata esecuzione previste nel contratto, si tiene conto del rispetto delle soglie temporali sopra indicate, considerate inderogabili. Nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa che dovrà assolutamente rispettare i termini temporali indicati sopra indicati, considerati inderogabili.
Art. 9 REQUISITI SPECIFICI DI QUALIFICAZIONE
Per la categoria prevalente e per quelle scorporabili a qualificazione obbligatoria non subappaltate l’Appaltatore dovrà possedere l’attestazione SOA per le qualifiche per la categoria e classifica indicata nelle tabelle di cui all’Art. 5 del presente CSA.
In alternativa, per le categorie di importo pari o inferiore a 150.000 €, l’Appaltatore dovrà possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.Lgs. 207/2010. In particolare, in relazione al comma 1, lettera c) del suddetto articolo, l’Appaltatore dovrà possedere almeno l’attrezzatura tecnica prevista all’Art. 90 del presente CSA.
Ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
Per le opere di cui sopra non è ammesso l'avvalimento qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
Le opere di cui al presente elenco sono scorporabili.
I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui sopra - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:
a) nelle categorie OS 11, XX 00-X, XX 00-X, XX 00, XX 00-X, XX 00-X, XX 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
TITOLO II. NORME APPLICABILI E RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL’APPALTO
Art. 10 NORME APPLICABILI
Il Contratto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”;
▪ D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 nelle parti non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, nr. 50;
▪ X.X. 00 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
▪ L. 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
▪ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
▪ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.
▪ D.lgs. 8 giugno 0000 x 000: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
▪ L. 23 maggio 2014, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
▪ L. 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
▪ L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
▪ D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
▪ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
▪ D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
▪ Codice di comportamento della Committente
▪ Carta dei servizi del servizio idrico integrato della Committente
▪ Norme CEI
▪ Norme UNI
▪ Norme ISPESL
▪ Norme di prevenzione incendi
▪ Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
▪ Norme e disposizioni cogenti emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità di Anticorruzione ANAC,
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico AEEGSI, Autorità Idrica Toscana AIT.
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Committente provvederà a nominare un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale Responsabile del Procedimento, che espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di gara ed esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
La figura del RUP in fase di gara potrà essere distinta da quella del RUP in fase di esecuzione del Contratto. Il Responsabile del Procedimento:
a) esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
b) verifica sulle offerte anormalmente basse con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice;
c) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
d) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
e) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
f) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i
compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
g) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
h) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
j) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
k) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
l) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto
delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le
verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;
m) xxxxxxx i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio
tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria;
n) xxxxxx le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con
l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti
previsti dall’art. 107 del Codice;
p) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
q) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
r) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;
s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, ad avvenuta ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
u) all’esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore;
v) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
w) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordini di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del Codice;
x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’X.X.XX.
L’Appaltatore è tenuto al puntuale rispetto di tutte le direttive emesse, in qualunque forma, dal Responsabile del Procedimento.
Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 12 RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile dei lavori assolve ai compiti ed alle responsabilità di cui agli articoli 26, 90, 93 comma 2, 99 comma 1, e 101 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, il Responsabile dei Lavori:
▪ richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e vigila sulla loro attività;
▪ invia la Notifica Preliminare agli enti competenti;
▪ provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate siano corrisposti senza alcun ribasso all’Appaltatore e/o alle imprese subappaltatrici.
Art. 13 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE (REFERENTE DEL CONTRATTO)
Qualora l’Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovrà farsi rappresentare, previo gradimento della Committente, da persona fornita dei requisiti morali, tecnici e professionali necessari, con apposito mandato con rappresentanza per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione delle attività a norma del Contratto, che dovrà essere depositato presso la Committente.
L’Appaltatore dovrà pertanto nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (Referente del Contratto), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del personale impiegato nell’appalto. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio, tale nomina dovrà essere attribuita al referente unico mediante delega sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio.
La designazione del Referente del Contratto dovrà essere sottoscritta per accettazione e dovrà indicare i
recapiti dall’interessato (telefono, fax ed indirizzo e-mail).
Il Referente del Contratto dovrà essere sempre reperibile da parte della Committente.
Il Referente del Contratto avrà la qualifica di Direttore Tecnico e dovrà coordinarsi con il Responsabile del Procedimento per garantire la corretta e regolare esecuzione del Contratto in nome e per conto dell’Appaltatore.
Art. 14 DIRETTORE DI CANTIERE
L’Appaltatore deve nominare uno o più Direttori di Cantiere.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore di Cantiere avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Compito del Direttore di Cantiere è garantire al Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle attività, un efficace coordinamento, in maniera che gli ordini del Direttore dei Lavori trovino pronta e rispondente attuazione.
Il Direttore di Cantiere deve possedere conoscenza della legislazione sulla sicurezza, contabilità dei lavori
pubblici ed essere padrone dell’uso di strumentazioni informatiche.
Il Direttore dei Lavori potrà esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore
in caso di indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Il Direttore di Cantiere assegna la conduzione dei singoli cantieri ad un Assistente di Cantiere che si interfaccia con il Direttore Operativo e/o con l’Ispettore di Cantiere della Committente.
L’Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio del personale di cui sopra, dovrà essere tempestivamente notificata alla Committente ed, in particolare, la variazione del Referente del Contratto dovrà essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
Art. 15 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) viene designato prima della consegna dei lavori di cui al presente Contratto, con competenza territorialmente definita in sede di incarico e con riferimento agli interventi che ne richiedono l’individuazione ai sensi dell’Art. 33 del presente Capitolato.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, munito dei poteri previsti dal D.lgs. 81/08, affianca la Direzione dei Lavori per conseguire il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza. Il Coordinatore della Sicurezza assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede a:
▪ assicurare, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
▪ adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
▪ valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
▪ organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
▪ verificare l'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori;
▪ verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
▪ segnalare al DL e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
▪ sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (che dovrà essere comunicata per iscritto);
▪ redigere e aggiornare, se necessario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a predisporre il Fascicolo
dell’opera nei casi di cui all'Art. 90 comma 5 del D.lgs. 81/2008.
Art. 16 DIREZIONE DEI LAVORI
La Committente provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione dei Lavori costituito/i da un Direttore dei Lavori, in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle attività dell’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.
Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le attività siano eseguite puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
La Direzione dei Lavori è di pertinenza della Committente senza che ciò sollevi l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.
La Committente comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dei Lavori o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l’osservanza degli obblighi contrattuali.
Il Direttore dei Lavori, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente legislazione, incluso il DM n.49 del 07 marzo 2018 e dai documenti contrattuali, in particolare provvede a:
▪ predisporre quanto necessario per l’accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove).
▪ verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
▪ provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, della disposizione di cui all’Art. 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.
In considerazione della natura delle attività contrattuali, il Direttore dei Lavori, sia nel caso di lavori che nel caso di servizi, sarà coadiuvato da assistenti, con funzioni di Direttori Operativi, che collaborano con il Direttore dei Lavori al fine di verificare che i lavori (e ciascuna parte di essi) siano eseguiti regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. I Direttori Operativi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
Gli assistenti con funzioni di Ispettore di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori alla sorveglianza delle attività in conformità delle prescrizioni del presente Capitolato. Essi sono presenti durante lo svolgimento delle attività che richiedono controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Gli Ispettori di Cantiere rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
Art. 17 CORRISPONDENZE
L’Appaltatore dovrà dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli decisionali ed operativi strutturati presso l’ufficio di Direzione dei Lavori della Committente, in conformità alla indicazioni di cui alla tabella seguente:
Ruoli Committente | Ruoli Appaltatore |
Responsabile del Procedimento | Appaltatore e/o Direttore tecnico |
Direttore dei Lavori | Direttore Tecnico e/o Direttore di Cantiere |
Direttore Operativo | Direttore di Cantiere e/o Assistente di Cantiere |
Ispettore di Cantiere | Assistente di Cantiere |
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione / Responsabile dei Lavori | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Appaltatore e tutti i ruoli sopradetti |
Art. 18 DOMICILIO E COMUNICAZIONI
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’Art. 2 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
L’Appaltatore, dal momento della stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso, dovrà essere in ogni momento reperibile mediante un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria telefonica, di fax per la ricezione e trasmissione messaggi e tramite una casella di posta elettronica (e-mail e pec) e su rete mobile.
Le comunicazioni tra la Committente e l’Appaltatore saranno effettuate con raccomandata a/r, fax o pec, ovvero mediante consegna diretta al Referente del Contratto/Responsabile del Procedimento o ad altro soggetto da questi incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.
La Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno comunque avere la
possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l’Appaltatore.
TITOLO III. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Art. 19 OBBLIGHI GENERALI
L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attività secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto,
senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
Le attività verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che le attività soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Capitolato.
L’Appaltatore si obbliga inoltre, per tutta la durata del contratto, a:
a) eseguire le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
b) eseguire le attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività
lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
c) effettuare le richieste di Ordinanze ed ad anticipare il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici Comunali di Polizia Municipale, oltre all’osservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle prescrizioni riportate nelle Ordinanze (in particolar modo l’apposizione di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da apporre anche nei giorni precedenti l’intervento);
d) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
e) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’Art. 80, comma 5 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.
f) proseguire le attività, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
g) fornire immediata comunicazione alla Committente circa eventuali contestazioni da parte di soggetti terzi ed interrompere la prestazione solo a seguito di disposizioni da parte della Direzione Lavori, preventivamente informata come sopra specificato;
h) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica senza maggiorazione alcuna rispetto ai prezzi contrattuali le opere urgenti di pronto intervento eventualmente necessarie e ordinate dal DL;
i) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attività;
j) provvedere, nei tempi prescritti e salvo applicazione delle penali espressamente previste all’Art. 80 del presente Capitolato, al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della Committente ma dovute ad inadempienze dell'Impresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice della Strada, i regolamenti comunali di apertura di scavi stradali, le specifiche prescrizioni impartite dagli Enti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;
k) dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni per l’attività temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai regolamenti nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore;
l) risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione ;
m) provvedere alla manutenzione di tutte le opere eseguite fino al relativo collaudo;
n) informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
Art. 20 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
La Committente, in casi di particolare complessità o comunque quando lo ritenga necessario per la buona esecuzione dei lavori, si riserva il diritto di eseguire in proprio o far eseguire da ditte di propria fiducia talune attività o parti di esse, anche della stessa tipologia di quelle ricomprese nell’oggetto del Contratto, senza che l’Appaltatore possa per questo formulare riserva alcuna.
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Committente o alle altre ditte incaricate di cui sopra tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione di dette attività e a concedere loro l’utilizzo delle opere provvisionali eventualmente installate per uso proprio o su specifica richiesta del D.L. senza diritto ad alcun compenso ulteriore oltre a quello derivante dalla esecuzione delle attività di propria competenza.
Il corrispettivo delle lavorazioni eventualmente eseguite in proprio o affidate a ditte terze non è compreso
nell’importo di cui al presente Contratto.
Art. 21 OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.
L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.
L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente un numero di propri dipendenti per ogni giornata lavorativa dal lunedì al sabato compreso, in grado di effettuare tutti gli interventi necessari al soddisfacimento degli obblighi derivanti dal rispetto degli standard qualitativi richiesti alla Committente dalla Carta del Servizio Idrico Integrato;
Per il conseguimento del risultato richiesto l’Appaltatore dovrà dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle specifiche minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini e mezzi che si renderanno necessari per il rispetto dei termini di ultimazione e della qualità di esecuzione previsti dal presente Capitolato, senza che ciò possa determinare alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in sede di aggiudicazione dell’Appalto.
Ai sensi dell’Art. 1462 Codice Civile, l’obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo 22, non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l’Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente. L’Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’Art. 1460 Codice Civile (Eccezione d’inadempimento).
È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto, fermo restando quanto prescritto nel successivo 67.
Art. 22 OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO
Le attività previste dal Contratto sono strumentali per garantire l’erogazione di un servizio pubblico di cui la Committente è gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la continuità del servizio pubblico.
Conseguentemente l’Appaltatore si obbliga a garantire:
a) la piena continuità delle attività contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;
b) l’immediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per l’esecuzione delle attività che nel corso del contratto si dovessero rivelare, a giudizio della DL, urgenti e indifferibili pe la sicurezza e per il buon andamento dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le modalità e le specifiche tecniche indicate nel Contratto, oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio
e di qualità e degli standard regolatori cui è tenuta la Committente, emanati dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) e dall’Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (AEEGSI).
Art. 23 OBBLIGHI CORRELATI ALLA VIABILITA’ PUBBLICA
Sarà totalmente a carico dell'Appaltatore l'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla normativa vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo Codice della Strada, atti a garantire ed a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico, sui quali l’Appaltatore dovesse intervenire.
E’ altresì onere dell’Appaltatore provvedere all’acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi permesso, nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per l’esecuzione dei lavori che interferiscono (anche indirettamente) con la pubblica viabilità. Le spese per le marche da bollo eventualmente necessarie sono a carico dell’Appaltatore. Tutte le altre spese per diritti di istruttoria, di segreteria, oneri vari, ecc., conseguenti all’espletamento di tali pratiche dovranno essere anticipati dall’Appaltatore e saranno rimborsati a piè di lista nel successivo stato di avanzamento lavori.
Art. 24 OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’
L’Appaltatore riconosce l’importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento delle attività e garantisce espressamente alla Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il Contratto.
L’Appaltatore deve nominare e comunicare alla Committente entro dieci giorni dalla stipula del contratto:
▪ Il Referente del Contratto;
▪ Uno o più Direttori di Cantiere;
▪ Uno o più Assistenti di Cantiere;
▪ IL Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
Ogni variazione che dovesse intervenire in corso del contratto deve essere immediatamente comunicata.
La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni comunicato al Referente del Contratto, che tali risorse vengano sostituite a totale carico dell’Appaltatore con altre in possesso di idonei requisiti.
La mancata sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 83 del presente Capitolato).
L’Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
L’Appaltatore dovrà infine trasmettere alla Direzione dei Lavori una lista completa del personale che opera sul cantiere (con relative qualifiche), sia esso dipendente diretto dell’Appaltatore, dipendente da impresa sub-appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale lista dovrà essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del personale operante sui cantieri.
In particolare l’Appaltatore dovrà trasmettere giornalmente, e comunque a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, l’elenco del personale impiegato nel cantiere.
Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:
▪ generalità complete;
▪ qualifica professionale;
▪ estremi di iscrizione al Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore.
Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità con documento idoneo. Dovrà inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà uno o più lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovessero riscontrare la presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verrà disposto l'immediato allontanamento di detto personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per l’eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 83 del presente Capitolato).
In corso di esecuzione delle attività, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, l’Appaltatore, e per suo tramite il subappaltatore, hanno l’obbligo di esibire in visione alla Committente:
▪ elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;
▪ Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
▪ aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attività del Contratto;
▪ copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
▪ elementi necessari per l’ottenimento del DURC;
▪ dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni Certificato di Pagamento del contratto in oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver eseguito le lavorazioni incluse nel Certificato di Pagamento.
Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore.
La disciplina del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla Committente. L’Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le disposizioni di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalità
sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.
Qualora l’esecuzione di una prestazione contrattuale preveda l’impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni professionali, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.
Art. 25 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore deve:
a) ottemperare a tutto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
b) redigere un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
c) redigere, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative per l’aggiornamento del Piano di
Sicurezza e Coordinamento;
d) adottare all’interno del cantiere ed in prossimità dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati;
e) adottare nell’esecuzione dei lavori, i metodi di prevenzione, protezione collettiva e DPI previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare, qualora necessario, ottemperare a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 e dal DPR 177/2011 in materia di lavori in luoghi confinati;
f) provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente.
L’Appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e tutto ciò che la Committente potrà richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l’incolumità degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l’integrità delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.
In particolare per alcune delle attività di seguito indicate il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro può essere oggetto di attività che si svolgeranno in luoghi confinati.
In merito l’impresa dovrà possedere :
▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);
▪ Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’offerta la seguente strumentazione:
- strumento rilevatore di gas
- idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria
- idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato
- dispositivi anticaduta
- attrezzatura treppiede
▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;
▪ Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati.
Art. 26 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione delle attività.
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'Appaltatore assume l’obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono le attività stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso del Contratto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’ Art.
30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:
a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
b) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dall’Appaltatore, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.
c) qualora l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore,
previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.
Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’Art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, l’Appaltatore si obbliga a:
d) depositare prima dell’inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
e) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l’avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’Art. 105 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore per effetto del Contratto, ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore – dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 27 OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE
L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in vigore e delle Procedure ed istruzioni operative della Committente. Tale obbligo è esteso anche ad eventuali subappaltatori e/o subfornitori e comunque la responsabilità del rispetto degli adempimenti prescritti dalla legislazione ambientale resta in capo all’Appaltatore.
Dovrà essere sempre disponibile presso l’Appaltatore tutta la documentazione che attesti il rispetto degli adempimenti in materia ambientale (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno, emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali ect…).
Salvo più precise e restrittive prescrizioni riportate nel presente capitolato e fatte comunque salve le indicazioni impartite dal DL e le variazioni delle norme in materia che dovessero intervenire durante il xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, in via indicativa e non esaustiva, essere rispettate almeno le seguenti prescrizioni:
a) Rifiuti da demolizione: Sarà onere dell’appaltatore in qualità di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).
b) Emissioni rumorose: In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di autorizzazione è a carico dell’Impresa responsabile dell’attività rumorosa, ovvero l’Impresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosità delle operazioni mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).
c) Amianto: Gli interventi di bonifica, rimozione o inertizzazione di componenti contenenti amianto in qualunque forma saranno affidati dalla Committente a ditte specializzate al di fuori del presente Contratto. In tutti i casi di interferenza dei sopra indicati interventi con le lavorazioni in appalto, esse dovranno essere comunque svolte come previsto dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla procedure aziendali interne in vigore presso la Committente.
d) Emissioni di polveri: Per quanto riguarda le emissioni di polveri in atmosfera le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali, movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalità di contenimento della polvere, in particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e dei mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.
e) Sversamenti biologici: Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attività sversamenti consistenti di liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell’impresa esecutrice è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore Lavori e/o l’assistente esercizio di zona per l’attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.
f) Rifiuti prodotti in cantiere: I rifiuti prodotti in cantiere temporaneo e mobile vengono gestiti dall’impresa
affidataria secondo le seguenti indicazioni:
▪ L’impresa che effettua il lavoro è il produttore del rifiuto e resta responsabile della corretta gestione
di tutti i rifiuti prodotti in cantiere.
▪ Il produttore è tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformità alle prescrizioni legislative ambientali ed a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori (trasmissione delle quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc..)
▪ Il cantiere è considerato luogo di produzione del rifiuto nel caso in cui si tratti di cantiere strutturato e supportato da un progetto specifico del lavoro; altrimenti in tutti gli altri casi di cantieri per interventi di manutenzione il luogo di produzione è da intendersi la sede legale o altro deposito temporaneo dell’impresa esecutrice. Le evidenze della corretta gestione dei rifiuti devono essere messe a disposizione della direzione lavori ivi compresa la compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movimentazione e/o trasporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.
▪ E’ fatto assoluto divieto all’impresa di miscelare categorie diverse di rifiuti e di abbandonare o bruciare i rifiuti.
▪ L’impresa è tenuta a predisporre tutte le misure di gestione delle emergenza ambientali, quali la salvaguardia del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, prevenendo potenziali inquinamenti durante le attività di movimentazione dei rifiuti e alla manutenzione e pulizia dei cantieri ed altre fasi critiche.
Per ciascun cantiere, l’impresa deve definire per ciascuna categoria di rifiuto gli aspetti previsti dalla
normativa vigente ed in particolare:
▪ Luogo di produzione dei rifiuti;
▪ Eventuale conferimento al deposito temporaneo – localizzazione, legittimità e titolarità del deposito temporaneo;
▪ Deposito temporaneo – modalità di controllo;
▪ Trasporto e smaltimento dei rifiuti (modalità e incaricati);
▪ Individuazione dei rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
▪ Caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata, localizzazione dei contenitori ed autorizzazione;
▪ Informazioni che si debbono fornire per una corretta gestione del rifiuto (manuali, segnaletica di pericolo, istruzioni comportamentali, sensibilizzazione, ecc..).
Prima di ogni intervento di scavo e di movimento terra che comporti l’allontanamento di materiale di risulta, l’impresa comunicherà alla Direzione Lavori i dati relativi alla quantità ed alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso.
La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale di risulta dell’attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienicosanitario; i materiali riutilizzabili verranno gestiti secondo un programma stabilito dalla committenza.
L’impresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori separati ed aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n°152/2006 e .s.m.i..
I mucchi di materiali depositati e la stabilità dei terreni devono essere periodicamente controllati
dall’impresa appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.
La gestione documentale da parte dell’impresa deve avvenire secondo quanto stabilito dal vigente
Decreto in materia ambientale. In particolare essa deve comprendere le seguenti attività:
▪ classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);
▪ verifica dei limiti di stoccaggio possibili in cantiere;
▪ compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;
▪ trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneità delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
▪ denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);
▪ archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.
Quanto sopra viene monitorato in sede di sopralluogo di cantiere sia da parte della direzione lavori che a cura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
I rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie, in particolare le più frequenti nei lavori in appalto sono:
▪ Terre e rocce da scavo (gestite come previsto dal D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. e dal D.M. n°161/12).
▪ Amianto (gestito come indicato nelle procedure specifiche).
▪ Imballaggi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del contenuto del prodotto originario (es. plastica, legno, carta-cartone). Per agevolarne il recupero, tali rifiuti non devono essere stoccati alle intemperie.
▪ Legno vetro plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalità della raccolta differenziata.
▪ Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono essere stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non contaminare il suolo.
▪ Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, provenienti da manutenzioni e sostituzioni. Gestione secondo le prescrizioni RAEE.
▪ Acque di risulta dalle lavorazioni del cantiere. Devono essere smaltite dall’impresa come previsto dalla
normativa.
▪ Sversamenti di combustibili, provenienti da gruppi elettrogeni o altri impianti necessari al cantiere, per i quali è necessario prevedere gli opportuni mezzi di contenimento.
g) Terre e rocce da scavo: Le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti ed escluse dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (D.Lgs 152/2006-Parte quarta), ove se ne ravvisino i presupposti. La normativa applicabile è la seguente a seconda delle fattispecie indicate:
▪ Progetti soggetti a VIA / AIA e quantità di scavo superiori a 6.000 mc.: si applica il D.M. n°161/12 ed
occorre predisporre il Piano di utilizzo da sottoporre all’approvazione dell’ARPAT;
▪ Progetti soggetti a VIA / AIA e per quantità di scavo non superiori a 6.000 mc. / Progetti non soggetti a VIA / AIA: si applica il D.L. n°69/13 e Legge n°98/13 ed occorre distinguere nel caso di riutilizzo delle terre nel sito o fuori dell’area di produzione.
Art. 28 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
È a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendo intendersi compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte dei lavori previsti ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) Xxxxxxxx, attrezzi, spese
▪ ogni onere che l’Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti, qualsiasi esse siano, onde poter eseguire interventi sia nei giorni festivi che in aree a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, al fine di garantire la corretta e puntuale esecuzione dei lavori secondo le modalità previste dal Contratto.
▪ l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione delle attività e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, l’utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l’eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
▪ l’installazione presso i propri uffici e/o sedi e la dotazione al personale di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;
▪ ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l’attrezzatura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
▪ la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
▪ la eventuale dotazione di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato alle dipendenze dell’Appaltatore, in caso di interventi non programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte degli Enti competenti;
▪ le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture prefabbricate adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività, rimanendo
inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
▪ ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l’impiego, l’esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l’autorizzazione della Committente, l’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
▪ gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e delle attività, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
▪ le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
▪ la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, deviazioni provvisorie di strade pubbliche o private, etc. e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
▪ il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attività in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
▪ tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla Committente;
▪ l’osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno
eseguite le attività;
▪ il pagamento di sanzioni, penali o contravvenzioni elevate dalle Autorità competenti per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, anche di quelle eventualmente elevate in solido alla Committente per fatto dell’Appaltatore;
▪ provvedere a tutte le spese di Contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, etc.) con la sola esclusione degli oneri fiscali, ed alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile eventualmente prevista;
▪ predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria agli enti preposti al controllo per la sicurezza dei cantieri (in particolare la ASL competente per territorio deve essere regolarmente e tempestivamente informata circa lo stato di esecuzione dei lavori) secondo i modi e le procedure prescritti dagli stessi enti, garantendo la compatibilità con i flussi di informazione verso la Committente.
b) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attività
▪ l’organizzazione del cantiere: l’occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per l’installazione di eventuali strutture prefabbricate per cantierizzazione, uffici operativi ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l’attrezzatura in relazione alla entità degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attività;
▪ l’apposizione in cantiere di tabelle con l’indicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla
Direzione dei Lavori;
▪ provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori, relative ai servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti e/o incidenti;
▪ eseguire i saggi preventivi necessari per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti;
▪ provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione dei Lavori, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, allo smontaggio del cantiere, alla spazzolatura della carreggiata stradale interessata dai lavori e allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla carreggiata stradale in previsione di temperature inferiori agli zero gradi centigradi;
▪ lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
▪ la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e
consegnati all’Appaltatore;
▪ l’immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attività, in presenza
di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
▪ quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
▪ la fornitura di fotografie documentali (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) degli interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovrà essere fornita alla Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo definitivo;
▪ la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo provvisorio;
▪ le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione
del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;
▪ la continua disponibilità per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti gli interventi commissionati, comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l’esecuzione delle attività, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze;
▪ attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi provenienza e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano una profondità superiore a mt. 1,50;
▪ provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove ciò necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;
▪ provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a cancelletto con fascia rifrangente; all'applicazione della segnaletica di sicurezza di qualunque tipo in osservanza al Nuovo Codice della Strada, alla idonea protezione dal traffico veicolare in prossimità degli scavi della manodopera propria, di quella della Committente e delle stesse opere in corso di esecuzione o già ultimate. Tutto ciò allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo;
▪ fornire alla Committente specifica monografia contenente:
- il rilievo fotografico dei luoghi, delle strutture, delle apparecchiature ed impianti preliminarmente
all’avvio delle lavorazioni oggetto dell’affidamento regolato dal presente capitolato;
- la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con chiarezza le modalità di posa, attrezzature e prodotti impiegati, misure ed estensione dei lavori;
- la documentazione attestante la corretta gestione ambientale del cantiere (DDT, Formulari, etc.);
- le certificazioni attestanti la rispondenza delle forniture, delle apparecchiature e dei materiali alle normative di riferimento riportate nel presente capitolato;
▪ provvedere, a proprio onere e spesa, alle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per accertare la corretta realizzazione delle lavorazioni di riempimento e ripristino mediante imprese specializzate selezionate dalla Committente. Le prove, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere effettuate in contraddittorio e alla presenza del Direttore dei Lavori o suo incaricato. Qualora i risultati delle prove
evidenzino eventuali anomalie o discordanze rispetto a quanto ordinato si procederà secondo quanto stabilito nel presente Capitolato applicando i relativi addebiti e sanzioni;
c) Tutela dei lavoratori
▪ l’attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;
▪ il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda l’apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché l’osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti preposti.
Si intendono altresì comprese nel corrispettivo contrattuale e perciò a carico dell'Appaltatore:
▪ le spese per l'impianto, la manutenzione, la custodia diurna e notturna e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
▪ le prestazioni dei rilevatori, canneggiatori e disegnatori, nonché gli attrezzi e gli strumenti per tracciamenti, misurazioni e rilievi;
▪ la predisposizione di tutti gli elaborati specialistici che si rendessero necessari per la definizione esecutiva delle opere da realizzare, per la loro cantierizzazione, per avviare eventuali procedure autorizzative propedeutiche all’avvio dei lavori, compresi gli onorari per i professionisti eventualmente necessari;
▪ l’impiego di apparecchi per la ricerca e l’individuazione nel sottosuolo di guasti, chiusini interrati e/o
sottoservizi;
▪ le spese per trasporto a piè d’opera di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
▪ le spese per il carico, il trasporto e lo scarico a piè d’opera dei materiali forniti direttamente dalla
Committente;
▪ le spese per attrezzi e opere provvisionali e per altro quanto occorra alla esecuzione dell’attività a regola d’arte;
▪ le spese per le vie di accesso al cantiere compresi gli oneri per la rimozione delle vetture in sosta;
▪ le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione della Direzione dei Lavori;
▪ le spese per passaggio, occupazioni temporanee, risarcimento di danni, abbattimento di piante, depositi od estrazioni di materiali;
▪ le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
▪ le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
▪ le spese per l’acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per l’esecuzione
dei lavori;
▪ l’attivazione di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini stradali, con immediato incameramento ed escussione da parte della Committente in caso di rilevato inadempimento;
▪ Le spese per la raccolta, selezione, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni in cantiere, in magazzino, in officina e comunque in ogni fase dei lavori ordinati;
È a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti.
Si ribadisce che, gli oneri e gli obblighi previsti dal presente Capitolato, sono stati considerati nella definizione dei prezzi dell’Elenco Prezzi del presente Capitolato, pertanto l’Appaltatore non potrà al riguardo sollevare eccezione alcuna o avanzare domande per compensi particolari.
Art. 29 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.),o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività.
L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene
più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.
La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.
La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle
attività prevista dal Contratto.
Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al successivo Art. 37 del presente Capitolato.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le
norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si
impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, etc.).
L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio
effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate.
Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.
In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
TITOLO IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 30 SUBAPPALTO
L’Appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.
Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’Art. 105 del Codice, tutti i lavori e
servizi oggetto del Contratto sono subappaltabili.
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappaltatori, se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
L’Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei lavori.
Qualora la mancata autorizzazione del subappalto per fatto dell’Appaltatore o dei Subappaltatori da esso designati comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di servizi accessori o di parti di servizi accessori, il Contratto sarà risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal presente Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l’integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico
responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle attività avente natura di lavori e servizi (meglio definite nell’Art. 2 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano.
L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore a dal subappaltatore affinché si possa procedere all’emissione del Certificato di Pagamento. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore a dal subappaltatore anche qualora le prestazioni del subappaltatore per quel CdP ammontino ad euro Zero.
Ove l’Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Conformemente alle indicazioni dell’ ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresì che, in corso d’opera, si procederà a vietare all’appaltatore l’eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attività non riconducibili al subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto l’attività svolta in cantiere dall’operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica l’Art. 105 del Codice dei
Contratti Pubblici.
Art. 31 NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA
L’Appaltatore potrà rivolgersi esclusivamente ad aziende di noleggio in regola con le previsioni di cui alla normativa antimafia, ovvero iscritte, ai sensi dell’Art. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “White list” istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l’impresa.
L’Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, dovrà consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto da parte della Direzione dei Lavori.
TITOLO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 32 NORME DI SICUREZZA
L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione delle attività, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle attività.
L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
Art. 33 CLASSIFICA)IONE ED ORGANI))A)IONE DELLE ATTIVITA’ AI FINI DELLA SICURE))A
Le attività oggetto del Contratto sono riconducibili a lavori e servizi secondo le descrizioni contenute nell’Art. 3 del presente Capitolato.
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) ha redatto perciò il Piano di Sicurezza e di Coordinamento secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e calcolato i costi della sicurezza da interferenze, elaborati a mezzo dell’Elenco Prezzi della Sicurezza, non soggetto a ribasso.
I costi effettivi saranno computati in corso d’opera mediante il suddetto Xxxxxx Xxxxxx, non soggetto a ribasso, e riconosciuti all’Appaltatore in funzione degli apprestamenti che si renderanno effettivamente necessari nel corso dell’Appalto.
Tutte le predette attività, ai fini dell’applicazione del D.lgs. 81/08, possono disciplinate come segue:
a) Attività qualificate come “lavori” assoggettate all’applicazione del Titolo IV Capo I del D.lgs. 81/08 e per le quali è richiesta la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la designazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione in quanto il Committente ha ritenuto ragionevole prevedere la presenza di più imprese esecutrici sul cantiere; si precisa che per scelta della Committente rientrano in questa categoria tutti i lavori assoggettati all’applicazione del Titolo IV anche quelli per i quali non sarebbe prevista la redazione del PSC ai sensi del D.Lgs. 81/08;
b) Attività qualificate come “lavori” non ricadenti nel Titolo IV ed assoggettate all’applicazione dell’Art.26
del D.lgs. 81/08;
c) Attività qualificate come “servizi” assoggettate all’applicazione dell’Art.26 del D.lgs. 81/08.
Per le attività di cui alla lettera a) è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento mentre per le attività di cui alle lettere b) e c) sono previsti i relativi DUVRI.
a) Attività qualificate come “lavori” assoggettate all’applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08
Per tali attività gli adempimenti in materia di sicurezza sono previsti e disciplinati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi di quanto prescritto al Titolo IV del D.lgs. 81/08.
In tale caso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente, contestualizza se necessario il Piano di Sicurezza e Coordinamento adattandolo con le eventuali particolarizzazioni legate allo specifico intervento. L’Appaltatore, o l’eventuale impresa incaricata dell’intervento, verifica la congruenza ed eventualmente integra il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il Responsabile dei Lavori procede alla notifica agli organismi competenti.
Qualora l’esecuzione immediata dell’attività sia necessaria per prevenire incidenti imminenti o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, si applicherà quanto previsto dal comma 6 Art.100 del D.lgs.81/08.
L’Appaltatore, si impegna ad adottare tutte le modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento per il migliore coordinamento delle misure di prevenzione e protezione che potranno essere apportate in corso d’opera dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Durante l’esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore avrà cura di informare i propri lavoratori dell’obbligo di mantenere esposta e visibile la copia della notifica inviata all’organo di vigilanza competente e prenderà tutte le iniziative necessarie a far sì che i propri lavoratori e quelli delle ditte subappaltatrici autorizzate, eseguano le opere richieste nel pieno ed integrale soddisfacimento di quanto previsto dal predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento, adeguando e facendo adeguare, ove occorre, il Piano Operativo di Sicurezza.
L’Appaltatore sarà tenuto a rapportarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato dalla Committente, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per l’applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà il potere di richiedere direttamente all’Appaltatore il pieno ed integrale rispetto del Piano Operativi di Sicurezza, e se durante le normali verifiche compiute, rileva la presenza di “Non Conformità” nell’applicazione delle prescrizioni ivi contenute, ne informa immediatamente il Responsabile dei Lavori, la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore stesso, dando luogo all’applicazione delle penali secondo i criteri di cui all’Art. 80 del presente Capitolato.
Nel caso in cui le “Non Conformità” rilevate in sede di verifica siano tanto gravi da giustificare l’immediata sospensione della lavorazione interessata, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà il potere di bloccarla immediatamente informandone immediatamente il Responsabile dei Lavori, la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore stesso senza diritto per l’Appaltatore a qualsivoglia indennizzo.
b) Attività qualificate come “lavori” non ricadenti nel Titolo IV assoggettate all’applicazione dell’Art.26 del
D.lgs. 81/08;
c) Attività qualificate come “servizi” assoggettate all’applicazione dell’Art.26 del D.lgs. 81/08.
Per le attività di cui all’Art.26 del D.lgs. 81/08 il Committente, o suo incaricato, fornisce:
▪ specifiche indicazioni dei rischi da interferenza dell’intervento e di quelli derivanti dall’ambiente in cui
devono svolgersi i lavori/servizi;
▪ le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all’attività da svolgere;
il tutto mediante i DUVRI allegati al Contratto, eventualmente integrati durante la fase di esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore redige il Piano Operativo di Sicurezza e lo fa redigere a tutte le imprese esecutrici, verificandone l’adeguatezza dei contenuti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi DUVRI.
L’Appaltatore è tenuto al puntuale e completo rispetto di tutte le condizioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed accettate dall’Appaltatore preliminarmente alla partecipazione alla procedura di affidamento e in tutte le successive revisioni del PSC eventualmente introdotte dal CSE.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Art. 34 NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITÀ
Per tutte le attività oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto in particolare all’adempimento dei seguenti obblighi e procedure, vincolanti anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno esecutrici di uno o più degli interventi previsti.
a) Prima dell’inizio dei lavori
▪ consegnare alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, copia del documento di analisi dei rischi dell’Appaltatore redatto a norma del D.lgs. 81/08 e copia del registro infortuni;
▪ consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI, Piano Tipologico di Sicurezza e Valutazione dei Rischi);
▪ consegnare la documentazione per la verifica della idoneità tecnico-funzionale delle imprese (affidataria ed esecutrici) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dall’Allegato XVII del citato Decreto nonché dall’0del presente Capitolato;
▪ proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
▪ consultare, preventivamente all’inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori,
fornendo notizie utili sui Piani e sugli altri documenti per la sicurezza;
▪ predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza (POS);
▪ affiggere copia della notifica preliminare presso ogni cantiere;
▪ esporre il cartello dei lavori presso ogni cantiere;
b) Durante il corso dei lavori
▪ consultare preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori riguardo alle modifiche più significative da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai DUVRI e agli altri documenti per la sicurezza;
▪ mantenere il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrità;
▪ curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei DPI;
▪ scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;
▪ adeguare, in relazione all’evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro;
▪ delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;
▪ curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
▪ curare il coordinamento delle attività presenti all’interno ed in prossimità dei cantieri;
▪ adottare le misure in conformità alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all’Allegato IV del D.lgs.
81/2008;
▪ curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalità approvate dalla Committente;
▪ attuare tutte le disposizioni impartite;
▪ provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
▪ comunicare giornalmente e prima dell’inizio dei lavori la dislocazione delle proprie squadre operative e il programma giornaliero di lavoro, indicando per ciascuna squadra il nominativo ed il numero di telefono del Direttore di Cantiere/Assistente di Cantiere, affinché il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il personale incaricato possano compiere le proprie visite di sopralluogo.
Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, l’Appaltatore dovrà rispettare gli apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e s.m.i.; tale obbligo viene esteso anche agli eventuali subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dal comma 2 dell’Art. 2 del citato DPR 177/2011. Inoltre questo tipo di interventi dovrà essere autorizzato mediante il rilascio dello specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati” rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente appositamente incaricato. L’accesso, la permanenza e l’esecuzione dei lavori dovrà inoltre rispettare quanto previsto ed indicato nella relativa procedura della Committente.
Art. 35 NORME SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
a) Qualificazione delle imprese e dei lavoratori
Il D.P.R. n°177 del 23 novembre 2011 individua i requisiti dei lavoratori che possono operare in spazi confinati ed in ambienti sospetti di inquinamento. Il decreto disciplina anche i requisiti e le procedure per l’affidamento in appalto dei medesimi lavori, al fine di ridurre al minimo i rischi per queste attività ed i conseguenti rischi da interferenze con altre attività lavorative.
b) Ambienti confinati ed a rischio di inquinamento
Per ambienti confinati si intendono i xxxxx xxxx, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie, le condutture, i recipienti, i cunicoli ed altri spazi di lavoro dove possono essere presenti gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, sia a causa della natura geologica del terreno, sia a causa delle sostanze utilizzate o depositate.
In base alle norme di sicurezza già vigenti, i lavori in questi luoghi possono avvenire solo dopo che ne sia stata
accertata l’avvenuta bonifica, a seguito di opportuna aereazione e constatazione della respirabilità dell’aria.
In ogni caso i lavoratori che operano in detti ambienti devono:
▪ essere provvisti di autorespiratori (le maschere respiratorie possono essere utilizzate al posto degli autorespiratori solo in caso di efficace e continua aereazione e se la natura dei gas o vapori sia tale da consentire una sufficiente protezione);
▪ essere dotati di idonei dispositivi di salvataggio e di recupero (imbracatura di sicurezza e sistema di recupero – tipo treppiedi o altro sistema - che consenta il recupero del lavoratore in caso di pericolo);
▪ essere sempre vigilati da un lavoratore che sia posto all’esterno e possa essere in grado di intervenire in caso di pericolo.
In questo contesto, il nuovo decreto fissa i requisiti che devono avere i lavoratori per poter operare negli spazi confinati ed inoltre stabilisce le procedure e le modalità di informazione nel caso in cui tali attività siano appaltate ad imprese terze o a lavoratori autonomi.
c) Requisiti dei lavoratori per operare in spazi confinati
Le imprese che adibiscono i propri lavoratori ad operare in spazi confinati o in ambienti con sospetto inquinamento devono:
▪ utilizzare lavoratori che possiedano esperienza almeno triennale nella specifica attività per il 30% del totale del personale impiegato e assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o, se con altri tipi di contratto, previa certificazione degli stessi;
▪ rispettare le vigenti previsioni normative in materia di DURC;
▪ applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte normativa il contratto nazionale di lavoro del settore di appartenenza;
Si ribadiscono inoltre, con maggiore puntualizzazione, gli obblighi già vigenti di:
▪ adibire alla funzione di preposto all’attività in spazi confinati solo personale in possesso di esperienza triennale;
▪ applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di gestione delle emergenze pertinenti per la loro specifica attività;
▪ fornire specifici dispositivi di protezione individuale, strumenti ed attrezzature idonee alla prevenzione dei rischi specifici per l’attività da effettuare, sulla base di una preventiva valutazione effettuata in considerazione del lavoro da svolgere, delle sostanze potenzialmente presenti e delle interferenze derivanti da precedenti e concomitanti attività;
▪ aver informato e formato tutto il personale adibito all’attività in spazi confinati sui rischi specifici connessi con l’attività stessa ed aver addestrato i lavoratori all’utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature fornite per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’attività; la formazione deve essere stata oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico;
▪ elaborare ed efficacemente attuare, dandone espressa formazione ai lavoratori, una procedura di lavoro specifica per l’attività da svolgere; la procedura deve comprendere anche la gestione del primo soccorso e dell’emergenza, prevedendo il coordinamento con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale e dei vigili del fuoco;
▪ effettuare preventivamente attività di addestramento di tutto il personale impiegato nelle attività in spazi confinati per l’applicazione della procedura operativa ed in particolare per la parte relativa alle procedure di primo soccorso.
TITOLO VI. GARANZIE E POLIZZE
Art. 36 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo massimo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è del 10% (dieci percento) più 2% (due percento) per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).
La garanzia viene presentata sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia definitiva copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza
dell'inadempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:
a) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;
c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo intervento per il mantenimento del pubblico servizio.
La Committente potrà disporre totalmente o parzialmente della garanzia definitiva per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall’Appaltatore senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.
La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere allegata in originale al Contratto.
La polizza dovrà inoltre prevedere la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell’Art. 80 del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal Xxxxxx. L’eventuale cumulo delle riduzioni previste in dipendenza del possesso da parte dell’Appaltatore più di certificazioni di qualità non può in nessun caso determinare l’annullamento della garanzia definitiva.
L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.
Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria di pari importo e della medesima tipologia.
In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi Art. 83 del presente Capitolato).
La mancata presentazione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione.
Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’Art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
Art. 37 POLIZZE ASSICURATIVE
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto della Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
L'Appaltatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione delle attività, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti.
In particolare, l’Appaltatore è obbligato a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una o più polizze assicurative specificatamente dedicate all’appalto per rischi di esecuzione e responsabilità civile a copertura delle seguenti tipologie di danni:
a) i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi i beni della Committente destinati alle opere;
b) i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera;
c) i danni che l’Appaltatore deve risarcire, in quanto civilmente responsabile, verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso ancorché non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile;
d) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, dipendenti dell’Appaltatore o della Committente, compresi consulenti dell’Appaltatore o della Committente.
La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere a) e b) deve avere un massimale pari all’importo del
Contratto.
La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere c) e d) deve avere un massimale pari al 5%
dell’importo del Contratto con un minimo di €.500.000,00 (euro cinquecentomila).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Prima del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori relativi alla rata di saldo, eventualmente maggiorata degli importi per sinistri di cui al successivo Art. 55 del presente Capitolato, da svincolarsi a Collaudo definitivo.
All’emissione del Certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore dovrà infine stipulare una polizza assicurativa specificatamente dedicata all’appalto per le causali di cui alle lettere a) e b) con un massimale pari al 15% dell’importo del Contratto, da svincolarsi a Collaudo definitivo. In alternativa, l’Appaltatore potrà prevedere l’estensione per ulteriori 24 mesi della polizza assicurativa prodotta in sede di sottoscrizione del Contratto per le causali di cui alle lettere a) e b), con l’aggiornamento del massimale pari al 15% dell’importo del Contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La validità e l’efficacia delle polizze assicurative sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del Contratto. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.
L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Tali polizze dovranno espressamente prevedere la clausola che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Tutte le polizze devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Ai fini della copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi la Committente, l'Appaltatore, i subappaltatori e i fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. Le polizze dovranno inoltre contenere l’indicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, i Collaudatori.
Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni cagionati a terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Appaltatore deve rispondere a norma di legge.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente Appaltatore, alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a
disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r.
In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del Contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
Art. 38 PERIODO DI GARANZIA
L'Appaltatore garantisce di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
L'Appaltatore garantisce che gli interventi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione degli interventi appaltati.
Il periodo di garanzia per vizi e difetti avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna delle opere conseguente all’emissione del certificato collaudo o di regolare esecuzione.
L’eventuale consegna anticipata di parte dei lavori non modifica la data di decorrenza del periodo di garanzia.
Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 1669 Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente.
Per gravi difetti ai sensi dell’Art. 1669 Codice Civile devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità, eliminabili solo mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'Art. 1495 Codice Civile.
Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente paragrafo, tempestivamente e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
Qualora nel biennio successivo alla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna dei lavori, conseguente alla emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.
Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
TITOLO VII. DISCIPLINA DELL’ESECU)IONE DELLE ATTIVITA’
Art. 39 CONSEGNA DEI LAVORI
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto il Direttore dei Lavori invia all’Appaltatore una comunicazione scritta fissando il giorno, l’ora e il luogo della consegna dei lavori. L’Appaltatore dovrà trovarsi nel posto indicato per ricevere la consegna.
L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, presso il Referente del Contratto, nei termini previsti dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso per grave inadempimento:
▪ copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del presente contratto agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile);
▪ elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;
▪ copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui
sopra.
Dell’avvenuta consegna dei lavori sarà redatto apposito processo verbale che sarà sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall’Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali per il compimento dell’opera o dei lavori.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia definitiva.
La Committente si riserva di disporre la consegna parziale delle attività contrattuali, anche in via d’urgenza quando se ne verifichino le ipotesi previste dalla legge, con successivi Verbali di Consegna parziali qualora richiesto dalla natura o l’importanza delle opere o delle prestazioni.
Art. 40 SEDI E MAGA))INI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare uno o più magazzini presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti, idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative, operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione delle attività contrattuali.
Art. 41 SVILUPPO LAVORI
I lavori dovranno essere realizzati rispettando i tempi indicati nel cronoprogramma e nei suoi eventuali aggiornamenti.
Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti dal cronoprogramma e, in caso di inadempienza, l'Appaltatore sarà passibile delle penali previste Art. 80 del presente Capitolato.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni e qualsiasi lavoro con un numero adeguato di squadre composte da operai debitamente addestrati, condotte ognuna da un responsabile (caposquadra).
Art. 42 DISEGNI, PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE TECNICA
L’Appaltatore deve verificare e segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla consegna del progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di qualsiasi altro genere, potrà essere invocato dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nell’esecuzione.
L’Appaltatore è comunque tenuto a segnalare alla Committente, i vizi eventualmente riscontrati in qualsiasi momento dell’esecuzione ed a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, salvo successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori costi sostenuti.
L’Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti, i disegni e la documentazione fornita dalla Committente
esclusivamente per l’esecuzione del Contratto ed a non farne pubblicazione.
L’Appaltatore è tenuto a predisporre, a suo totale onere e spesa, tutti gli elaborati specialistici integrativi del progetto fornito dalla Committente che si rendessero comunque necessari a corredo del progetto esecutivo, per la cantierizzazione o per l’istruzione di eventuali procedure autorizzative propedeutiche all’avvio dei lavori.
Rimangono escluse dagli oneri a carico dell’Appaltatore le tasse per l’occupazione del suolo pubblico nei limiti della durata prevista degli interventi ordinati, che saranno anticipate dall’Appaltatore e rimborsate separatamente ed i canoni per le eventuali concessioni temporanee o permanenti in godimento alla Committente.
Tutte le conseguenze derivanti da eventuali ritardi nella esecuzione e/o ultimazione dei lavori che possano essere causati dalla mancata e/o ritardata predisposizione e/o presentazione dei suddetti elaborati, pratiche e autorizzazioni, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna altresì a produrre una specifica monografia contenente la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione, tale da consentire di rilevare con chiarezza le modalità di posa, le attrezzature ed i prodotti impiegati, la misura e l’estensione dei lavori.
In generale l’Appaltatore sarà tenuto a fornire la documentazione su supporto informatico (e cartaceo a richiesta della DL) dei grafici del lavoro svolto, foto delle fasi lavorative, brogliacci di contabilità, verbali di segnalazione sottoservizi e quant’altro esplicitamente necessario alla Committente per l’aggiornamento dei propri archivi.
Dovranno essere eseguiti, in relazione al tipo di intervento, i seguenti tipi di elaborati:
- planimetrie generali;
- tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie;
- disegni costruttivi delle opere d'arte;
- nel caso di costruzione di reti, l’Appaltatore dovrà provvedere all’ esecuzione dei relativi rilievi compilando apposite monografie consistenti in tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi, sfiati, camerette, organi speciali ecc.;
- nel caso di costruzione di impianti o manufatti, l’Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei disegni
costruttivi delle opere d'arte.
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori a lavori ultimati e prima della contabilizzazione dei lavori medesimi.
In caso di mancata consegna della documentazione di cui sopra, la Direzione dei Lavori non ammetterà in contabilità le relative attività svolte. La fornitura della documentazione di cui sopra, in quanto onere contrattuale, si intende compresa nei prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata. L’Appaltatore pertanto dovrà tenerne conto in sede di formulazione dell’offerta.
La mancata consegna del materiale documentale costituirà motivo per la mancata emissione del relativo collaudo.
Prima della posa in opera di eventuali apparecchiature idrauliche o elettriche, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature da installare e, prima dell’emissione del relativo Conto Finale, la certificazione di collaudo. In caso di Xxxxx in Consegna Anticipata da parte della Committente, la certificazione di collaudo dovrà essere allegata al Verbale di Presa in Consegna Anticipata.
Art. 43 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore si impegna a sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idonea a garantire l'ultimazione delle attività nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committente, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori.
Il programma dei lavori dovrà essere trasmesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori.
Esso dovrà indicare il piano dettagliato e completo delle fasi esecutive delle lavorazioni e anche i tempi necessari per:
▪ la presentazione degli elaborati progettuali eventualmente necessari da parte dell’Appaltatore e dei
relativi adempimenti conseguenti;
▪ l’espletamento degli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalità del cantiere;
▪ l’approvvigionamento dei materiali necessari;
▪ lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell’opera;
▪ l’eventuale lavaggio e disinfezione delle condotte (nei casi in cui tale attività fosse affidata all’Appaltatore);
▪ l’eventuale attivazione di procedure per l’occupazione di immobili e per l’acquisizione di diritti reali.
Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le singole lavorazioni, Il programma lavori deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori in aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza della Committente o di altri soggetti. Il Direttore Xxxxxx potrà richiedere le modifiche e i perfezionamenti al programma che riterrà opportuni per il corretto e funzionale sviluppo del lavori.
Gli eventuali aggiornamenti del programma lavori nel corso dell’esecuzione saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore che dovrà provvedere a ripresentarlo al Direttore dei Lavori per il benestare di competenza.
Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore.
La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso del Contratto e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.
L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma delle attività è elemento essenziale del Contratto. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento delle attività nella piena osservanza di detto programma.
Qualora le attività dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, per affidarle a terzi, previa verifica ed accettazione da parte della Direzione dei Lavori delle porzioni eventualmente già completate. Tali verifiche dovranno dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento delle attività fino a quel momento eseguite dall’appaltatore.
Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto sopra previsto saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dallo Stato di Avanzamento dei lavori immediatamente successivo, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire e l’applicazione delle penali di cui al successivo Art. 80 del presente Capitolato.
Art. 44 PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE
Tutti i cantieri dovranno essere segnalati da apposito cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di provvedere affinché venga installato un numero adeguato di cartelli dei lavori. Tanto il cartello dei lavori quanto il relativo sistema di sostegno, dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e avere un aspetto decoroso.
Il cartello dei lavori dovrà recare impresse a colori indelebili le indicazioni riportate nell’elenco seguente, con
le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alla peculiarità delle singole opere:
▪ indicazione della Committente
▪ titolo generale dell'opera
▪ nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se il cantiere ne prevede la designazione)
▪ nominativo impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico)
▪ data di inizio dei lavori
▪ data prevista di ultimazione dei lavori
▪ nominativo Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Responsabile di Cantiere
▪ importo del Contratto
▪ estremi atto amministrativo autorizzativo
▪ nominativo eventuali imprese subappaltatrici (compreso indirizzo e numero telefonico)
Oltre alle aree strettamente necessarie all’esecuzione degli interventi, l’Appaltatore dovrà procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilità di altre aree che ritenga utili.
L’appaltatore dovrà porre in opera a propria cura ed onere anche la segnaletica provvisoria di cortesia richiesta dal DL.
L’Appaltatore assume la totale responsabilità per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprietà di terzi o messi a disposizione dalla Committente, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del Contratto.
Gli oneri di cantiere sono a carico dell’Appaltatore in quanto di essi si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi di Contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e assume l’obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.
Art. 45 ESECU)IONE DELLE ATTIVITA’
All’atto della consegna e per l’intera durata del Contratto, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza o inviato tramite pec. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilità secondo le norme di legge.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DL, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima e al RUP di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalità di cui all’Art. 18 del presente Capitolato.
La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere.
Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 83 del presente Capitolato).
Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione degli interventi, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
Art. 46 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori per controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera e provvedere:
▪ alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;
▪ agli accertamenti in corso di esecuzione;
▪ alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;
▪ alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’opera.
Il personale esterno alla Direzione dei Lavori incaricato di svolgere controlli in corso d’opera sarà comunicato all’Appaltatore tramite Ordini di Servizio e potrà successivamente accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori.
Il Direttore dei Lavori trasmetterà all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni
scritte da intendersi Ordini di Servizio.
La Committente avrà la facoltà di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere l'Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attività, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facoltà non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L’Appaltatore dovrà eseguire i saggi e le prove che la Direzione dei Lavori riterrà opportune ed inviare i materiali a Enti certificati e specializzati di gradimento della stessa Direzione dei Lavori.
I suddetti saggi e prove saranno a totale carico dell’Appaltatore. Il costo per le operazioni di verifica e per le prove è compreso nei prezzi in elenco.
L’Appaltatore dovrà collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra. La Committente a mezzo dei propri incaricati redigerà, in contraddittorio con l’Appaltatore, appositi verbali
di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate. L’Appaltatore potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sarà tenuto a provvedere immediatamente alla eliminazione delle anomalie riscontrate.
Le prove che dovessero dare esito negativo, oltre a comportare l’obbligo da parte dell’Appaltatore della immediata eliminazione delle anomalie riscontrate, non saranno computate ai fini del raggiungimento dei limiti di cui alla tabella precedente né in alcun modo compensate, rimanendo esse a totale carico dell’Appaltatore.
L’esecuzione delle verifiche e dei controlli in corso d’opera, il rispetto delle quantità minime sopra indicate e l’analisi dei relativi risultati non esimono l’Appaltatore da responsabilità successivamente rilevate e costituiscono condizione indispensabile per l’emissione di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori, ad eccezione del primo.
Dal giorno dell’ultimazione di ciascun intervento e fino al Collaudo definitivo l’Appaltatore è tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all’esercizio), pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procederà d’ufficio in danno dell’Appaltatore.
Alla data del Collaudo provvisorio e nei successivi 24 mesi, i manti stradali dovranno apparire in buono stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature.
L’Appaltatore dovrà perciò provvedere ad effettuare a proprie cure e spese tutti gli interventi di ricarica
eventualmente occorrenti fino a quando il Xxxxxxxx non divenga definitivo.
Le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione dei veicoli, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi previsti dal Contratto e dai vigenti regolamenti dell’ente gestore della strada.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali,
pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.
Art. 47 ESECUZIONE DI SCAVI
In caso di esecuzione di scavi, è fatto obbligo all’Appaltatore di assumere tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e di provvedere all’accertamento dell’esistenza di cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e similari, di condotte idriche, di gas e di fluidi in genere, adottando modalità operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalità senza interruzioni.
L'accertamento dell’esistenza e il mantenimento della funzionalità e continuità di detti cavi e condutture, necessari e propedeutici all’esecuzione dei lavori, sono compresi e compensati nel prezzo di appalto. Qualora tali cavi o condotte siano danneggiate l’Appaltatore sarà direttamente responsabile del risarcimento degli stessi.
In particolare l’Appaltatore è tenuto ad eseguire gli scavi di saggio per i lavori di riparazione, sostituzione o estensione reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi gas esistenti secondo la norma UNI 10576.
In sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all’atto della contabilità settimanale, l’Appaltatore dovrà esibire in visione il verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi redatto in conformità alle procedure stabilite nel PSC e seguenti. Ciascuna segnalazione è compensata dalla relativa voce di Xxxxxx Xxxxxx solo in presenza del verbale di segnalazione, che costituisce parte integrante della contabilità del singolo intervento.
In caso di danneggiamento dei sottoservizi da parte dell’Impresa appaltatrice, sia esso imputabile a mancata richiesta di segnalazione dei sottoservizi, ad imperizia nello scavo da parte dell’impresa stessa o ad imprecisa segnalazione da parte della committenza danneggiato, faranno interamente carico all’impresa tutti gli oneri relativi alla riparazione del danno, incluso il fermo cantiere che sarà imposto dall’attività di riparazione da parte della committenza danneggiato.
Resta salvo il diritto dell’impresa di rivalersi sulla committenza nel caso in cui il danneggiamento di tale sottoservizio sia da imputare ad imprecisa segnalazione.
In tutti i casi sopra menzionati, resta salvo il diritto della Committente di rivalersi nei confronti dell’impresa qualora il ritardo nell’esecuzione dell’intervento ordinato sia per essa fonte di danno.
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni in genere sono da intendersi di norma rifiuti, salvo diversa indicazione della D.L., e il produttore deve smaltirli tramite impianti autorizzati come da normativa vigente.
Art. 48 GESTIONE RIFIUTI
Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'Art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la
gestione, nonché di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.
Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazione di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei rifiuti e gli oneri per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all’Appaltatore o per il subappalto delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’Appaltatore e devono intendersi compresi nell’aliquota di spese generali già inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sarà riconosciuta all’Appaltatore per la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.
La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all’Art. 83 del presente Capitolato. L'Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.
La Committente si riserva la facoltà di eseguire in proprio o incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti. In tal caso dette imprese assumeranno la qualità di Primo Intermediario ai sensi dell’Art. 212 del D.Lgs 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del rifiuto e curandone la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.
In tal caso il corrispettivo per la gestione dei rifiuti non verrà riportato nella contabilità dell’Appaltatore e non concorrerà in alcun modo al raggiungimento del massimo importo contrattuale.
Art. 49 FORNITURA DI MATERIALI A CURA DELL’APPALTATORE
Salvo i casi di cui al successivo 51, tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori dovranno essere forniti dall’Appaltatore o dagli eventuali subappaltatori autorizzati.
Le indicazioni e prescrizioni tecniche specifiche sui materiali sono riportate nel presente Capitolato.
In particolare tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione e la manutenzione delle reti idriche dovranno essere conformi a quanto riportato nel D.lgs. n. 174 del 6 Aprile 2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” (ex Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2.12.78)
I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.
Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente. L’accettazione avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.
L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nei propri magazzini, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori e delle attività.
Per tutti i materiali, si darà corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato. Tale verifica potrà essere condotta sulla totalità delle forniture previste nell’Appalto e prevedrà l’acquisizione anche di eventuali prove-tipo certificate rese disponibili dall’Appaltatore.
Ogni singolo approvvigionamento effettuato dall’Appaltatore dovrà essere comunicato alla Committente prevedendo il contestuale invio della documentazione di collaudo e scheda tecnica del materiale approvvigionato, consentendo all’ufficio di Direzione Lavori la verifica delle corrispondenze con le disposizioni previste nel presente Capitolato.
A seguito di tali comunicazioni, l’ufficio di Direzione Lavori potrà, attraverso proprio personale o ricorrendo a soggetti terzi preventivamente individuati e comunicati, effettuare sopralluoghi tesi al prelievo di campioni del materiale da destinare a verifiche e collaudi. Tali prove, quando possibili, potranno anche essere svolte presso i locali dell’Appaltatore e, in ogni caso, saranno redatti verbali di collaudo.
L’Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta della DL, a presentare la documentazione di conformità dei materiali impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie, anche se non espressamente richiesti nel presente CSA.
Sono sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformità, vizi e difetti.
Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione più accurata rispetto a quella prevista), ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sarà eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali. Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.
La DL avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantità o qualità rispetto a quella prescritta che non comporti l’inidoneità all’uso cui sono destinati, e la Committente accetti comunque i lavori, si procederà ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.
Art. 50 RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI
I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno accettati dal Direttore dei Lavori e l’Appaltatore è tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
L’Appaltatore avrà il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e l’obbligo di allontanarli
immediatamente dal cantiere.
Nel caso l’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fisserà un termine perentorio entro cui provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procederà d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilità per gli eventuali danni che tale operazione potrà arrecare all’Appaltatore.
Art. 51 FORNITURA DI MATERIALI A CURA DELLA COMMITTENTE
La Committente si riserva il diritto, esplicitandone la volontà al momento della stipula del contratto, di provvedere direttamente alla fornitura all’Appaltatore di beni, materiali o apparecchiature comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare qualunque riserva o pretendere alcun prezzo oltre a quello relativo alla posa in opera dei materiali ricevuti. In tali circostanze l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
Per i beni, materiali e apparecchiature forniti dalla Committente, l’Appaltatore dovrà garantire il prelievo in magazzino, trasporto, eventuale ricovero e ritrasporto in cantiere.
Previa emissione di appositi buoni da parte della Direzione dei Lavori, tutti i beni, materiali e apparecchiature forniti dalla Committente potranno essere prelevati a cura dell'Appaltatore dai magazzini della Committente, dagli scali ferroviari (consegna sul vagone), dai magazzini dei fornitori della Committente, dagli scali aerei, presso i recapiti delle Società di trasporto o da qualsiasi altro luogo indicato dal Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.
Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei Lavori.
Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento delle attività, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.
Qualora per l'esecuzione degli interventi, la Committente mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di ultimazione stabiliti nel contratto.
L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
In ogni caso la Committente riprenderà in carico unicamente i materiali contenuti negli imballi originali ed integri, completi di tutti i corredi ove previsti ed i cui collaudi, ove ritenuti necessari dalla Committente, abbiano avuto esito positivo.
Tale operazione, su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, sarà necessaria e non procrastinabile, sia quando durante l’esecuzione delle attività l’importo dei materiali in carico all’Appaltatore supera il residuo economico disponibile sul contratto di appalto, sia al termine del Contratto, prima dell’emissione dello Stato di Finale dei Lavori.
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni, materiali e apparecchiature di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalle attività che dovrà svolgere per l'utilizzo e l’eventuale restituzione, secondo le disposizioni di cui sopra, dei materiali forniti dalla Committente, compreso gli oneri dovuti agli eventuali sfridi, saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto di detti oneri se ne è tenuto conto nella formulazione dei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi, nonché considerati dall’Appaltatore nella formulazione dell’offerta.
Tutte le eventuali perdite dovute a deterioramenti, danneggiamenti, furti o qualsiasi altra ragione al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo, saranno addebitate all'Appaltatore ai prezzi dell'ultimo acquisto della Committente all'epoca dei riscontri, aumentati del 20%.
Art. 52 DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione delle lavorazioni dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r, fax o pec. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovrà rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento delle attività, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 30 (trenta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax
o pec da inviarsi all’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.
L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi contrattuali esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta alla
Committente entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento nonché dalla sua cessazione, mediante
raccomandata a/r o fax o pec secondo le modalità di cui al precedente Art. 18 .
Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo per l’Appaltatore ad alcun diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.
Purché il differimento o la sospensione non dipendano da fatto dell’Appaltatore, questo avrà diritto solo ad una proroga dei termini di ultimazione dei lavori pari alla durata del differimento e/o sospensione.
Art. 53 VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE
All’Appaltatore è fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante alle singole lavorazioni o servizi richiesti senza ordine scritto del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori potrà in qualsiasi momento ordinare la demolizione, a spese dell’Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall’Appaltatore stesso contravvenendo a tale prescrizione. Nel caso in cui la Committente intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite dall’Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali, ne corrisponderà all’Appaltatore medesimo l’importo in base ai prezzi di Contratto.
In caso di valore inferiore dell’opera, dipendenti dall’esecuzione di varianti non autorizzate, la Committente ne terrà conto in sede di misurazione, di applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.
L’Appaltatore può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori o servizi oggetto di appalto. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
La proposta dell’Appaltatore è presentata al Direttore dei Lavori che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 (trenta) giorni, sentito il progettista, comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni.
Le proposte dell’Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
L’unico soggetto autorizzato a richiedere all’Appaltatore modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto è il Direttore dei Lavori.
Qualunque modifica o integrazione, ancorché necessaria o opportuna, richiesta da soggetti diversi all’Appaltatore (anche tramite i suoi dipendenti, tecnici e subappaltatori operanti in cantiere) dovrà preventivamente essere da questo segnalata e fatta autorizzare dal Direttore dei Lavori o dal Referente di Cantiere prima dell’esecuzione.
Qualunque variazione o modifica non autorizzata, ancorché tecnicamente accettabile, non sarà contabilizzata (se in aumento) o potrà dar luogo all’applicazione delle penali previste e alla richiesta di rifacimento del lavori.
Art. 54 RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO
Qualora l’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori senza demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore è altresì tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
Salva diversa indicazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore interromperà i lavori in corrispondenza delle aree interessate dai rinvenimenti cui sopra, spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di competenza della Soprintendenza responsabile.
In tali zone il Direttore dei Lavori potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari.
Resta stabilito che l’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare ai reperti
rinvenuti.
Art. 55 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Fatto salvo quanto disposto all’37 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.
Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento percento) del valore del Contratto.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo Stato Finale.
Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.
Art. 56 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, etc.).
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:
▪ lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
▪ le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
▪ eventuali negligenze, indicandone i responsabili;
▪ l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
▪ l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 57 TERMINE DI ULTIMAZIONE
L’Appaltatore dovrà ultimare le attività entro il termine stabilito dal Contratto, tenuto conto delle eventuali proroghe e sospensioni.
Il termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni saranno verificati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato.
Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attività tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei possibili giorni di sciopero; pertanto al termine di ultimazione non devono essere sottratti, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’Art. 80 del presente Capitolato, né i giorni che siano stati sfavorevoli all’esecuzione né i giorni di sciopero. Conseguentemente, un andamento stagionale sfavorevole più o meno lungo dovuto a cause normali non sarà suscettibile di recupero.
Parimenti l'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole più breve del consueto non produrrà abbreviazioni del tempo contrattuale.
Nel computo del termine non verrà conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all’effettivo rilascio. Rimangono però compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell’iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).
Per ultimazione lavori si dovrà considerare la data in cui l’opera risulterà completa in ogni sua parte ed idonea al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie oggetto del contratto.
In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto dal Contratto si applicano le penali di cui all’Art. 80 del presente Capitolato.
Art. 58 RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE
Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore solamente ad una proroga dei termini di
consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli eventuali effetti indotti.
Qualora si verificassero le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, l’Appaltatore, pena la decadenza da ogni suo diritto, dovrà, darne comunicazione scritta alla Committente entro 8 (otto) giorni dal verificarsi dell'evento. La Committente esprimerà, il proprio giudizio al riguardo per iscritto e, in caso di accoglimento (totale o parziale) dei motivi addotti dall'Appaltatore, fisserà i nuovi termini di consegna.
Per i ritardi di cui sopra l'Appaltatore non avrà diritto in ogni caso né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.
Art. 59 FERMO CANTIERE
Nel rispetto delle tempistiche contrattuali, l’Appaltatore ha piena discrezionalità e responsabilità nell’organizzazione delle attività che gli sono richieste.
In tale responsabilità è ricompresa anche la richiesta ed il concordamento con la Committente dell’intervento di personale e mezzi propri di quest’ultima, quando la necessità di tale intervento per la realizzazione della lavorazione ordinata sia prevista o anche solo prevedibile.
In caso di attività programmabili tale concordamento dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell’effettivo
intervento, in maniera da dare alla Committente il tempo di organizzare le proprie attività.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le attività proprie della Committente sono ricompresi la segnalazione di sottoservizi idrici e fognari, l’indicazione degli organi di manovra da chiudere/aprire per interrompere il flusso dell’acqua, gli interventi manutentivi di autospurgo per aspirazione liquami e stasatura condotti fognari interferenti con i lavori ma da eseguire su tratti di estensione maggiore a quelli oggetto del contratto.
Pertanto, visto che l’organizzazione delle attività ordinate è responsabilità dell’Appaltatore, di norma non saranno riconosciute indennità per il fermo delle lavorazioni (indennità per fermo cantiere) salvo che ricorrano tutti i seguenti casi:
▪ Se la lavorazione/intervento in questione blocca effettivamente qualsiasi altra lavorazione in cantiere;
▪ Se la lavorazione/intervento che blocca il cantiere deve essere eseguita dal personale e/o mezzi della Committente. L’intervento di altre Imprese, Fornitori, Enti/Società gestori di altri sottoservizi o comunque Enti o Società terze, non comporta in nessun modo il riconoscimento di indennità per fermo cantiere in quanto non ascrivibile a responsabilità diretta della Committente;
▪ In caso di attività programmabili, se l’Appaltatore ha concordato con la Committente l’intervento di quest’ultima almeno 24 ore prima che l’intervento stesso debba essere effettivamente svolto;
▪ Se il blocco totale delle lavorazioni, dipendente dall’intervento della Committente, è superiore a 2 (due) ore, misurate rispetto al tempo che era stato concordato con l’Appaltatore.
▪ In caso di attività non programmabili o di eventi non prevedibili, se l’Appaltatore ha richiesto l’intervento della Committente appena la necessità di tale intervento è diventata anche solo realisticamente ipotizzabile. Il termine indicato al punto precedente decorre dal momento in cui le attività in cantiere si sono effettivamente bloccate.
Come già evidenziato nell’articolo precedente, non sarà riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva per un fermo cantiere di durata fino a 2 ore in quanto già ricompreso nelle voci di Xxxxxx Xxxxxx. L’indennità per fermo cantiere sarà riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente le prime due ore di fermo e a condizione che si verifichino tutte le condizioni precedentemente indicate.
Art. 60 CUSTODIA DELLE OPERE
Gravano sull’Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2051 Codice Civile) e di manutenzione di tutte le opere eseguite fino all’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo che per le opere di cui la Committente chieda la presa in consegna anticipata che fa cessare gli obblighi di custodia ma non di manutenzione (ai sensi e per gli effetti dell’Art. 230 del Regolamento).
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione dei lavori e l’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. L’Appaltatore dovrà eseguire tali interventi nel modo più tempestivo ed in ogni caso nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori sotto pena d'intervento d'ufficio. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere appena possibile alle riparazioni definitive a regola d'arte.
Qualora per l’esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso alla Committente, l’Appaltatore ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna. É facoltà della Committente procedere in qualsiasi momento al riscontro dello stato e/o consistenza dei beni consegnati. In caso di danni o smarrimento, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico, come disposto dal precedente Art. 51 del presente Capitolato; il relativo importo sarà addebitato all’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori immediatamente successivo alla constatazione. L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.
La Committente non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso all’Appaltatore e da questo introdotti nei locali della Committente medesima per l’esecuzione del Contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore senza alcuna responsabilità per la Committente per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
TITOLO VIII. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 61 TIPOLOGIA DI LAVORI
I lavori e le attività previsti dal Contratto saranno valutati e contabilizzati secondo il seguente ordine di prevalenza rispetto ai prezzi in elenco:
1) Prestazioni a misura
Per la contabilizzazione dei lavori saranno prioritariamente utilizzati i prezzi riportati nell’elenco prezzi allegato al presente Capitolato.
Detti prezzi, comprensivi di ogni onere e lavorazione, sono relativi ai lavori a carattere di prevalente ripetitività fra quelli elencati all’Art. 2 e descritti all’Art. 3 del presente Capitolato.
Solo nei casi in cui detti prezzi non trovino applicazione per oggettive difformità con l’opera eseguita, e comunque a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si procederà alla contabilizzazione con l’applicazione dei restanti prezzi unitari.
Nota: anche quando negli elenchi prezzi si fa riferimento a lavori a corpo è da intendersi che dette lavorazioni sono compensate a misura sulla base del prezzo aggregato come risultante dall’analisi dei prezzi fatta per la lavorazione tipica.
Per l'esecuzione degli interventi con corrispettivo a misura la Committente ha la facoltà di apportare ai quantitativi stimati tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio delle attività che durante l'esecuzione delle stesse, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.
2) Prestazioni ad unità di tempo
Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unità di tempo, queste saranno compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennità di trasferta e di presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
3) Noli
Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore il nolo di macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto, dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
Art. 62 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZI UTILIZZATI PER DETERMINARE L’AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA.
A titolo puramente informativo si fa presente che i prezzi utilizzati per definire l’ammontare dell’importo posto a base di gara per la fornitura di lavori e servizi sono ricavati dall’analisi dettagliata delle varie lavorazioni aggregate a partire dai prezzi elementari.
I prezzi aggregati sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali (15%) ed utili d’impresa (10%).
Per il prezzo della manodopera si è fatto riferimento a quelli riportati nel Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana e attualmente in vigore.
Per i noli si è fatto riferimento ai prezzi del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana ed in alternativa al Bollettino degli Ingegneri salvo l’uso di macchine e attrezzature specifiche non previste, per le quali si fa riferimento alle analisi interne della Committente.
Per le forniture di inerti e altri materiali di largo consumo si sono presi a riferimento i prezzi medi di mercato, comunque confrontati con le indicazioni del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana e del Bollettino degli Ingegneri.
Art. 63 PREZZI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
I prezzi utilizzati per la redazione degli atti contabili, siano essi elementari che aggregati, sono quelli offerti dall’Appaltatore tramite l’offerta a prezzi unitari formulata in sede di gara d’Appalto. Tali prezzi si intendono ricompresi delle spese generali e degli utili d’impresa.
Art. 64 MISURAZIONE DEI LAVORI
La DL riscontra le misure, in contraddittorio con l’Appaltatore, riportandole nel proprio sistema informatico contabile, secondo le modalità indicate nell’118 del presente Capitolato. La DL si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore di inviare un elenco dettagliato delle misure delle operazioni effettuate sul cantiere e compilare un rapporto in formato elettronico delle prestazioni eseguite.
Preliminarmente alla redazione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore dovrà produrre alla
DL specifica monografia contenente la seguente documentazione:
▪ rilievo fotografico dei luoghi, delle strutture, delle apparecchiature ed impianti preliminarmente
all’avvio delle lavorazioni oggetto dell’affidamento regolato dal presente capitolato;
▪ documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con chiarezza le modalità di posa, attrezzature e prodotti impiegati, misure ed estensione dei lavori;
▪ documentazione attestante la corretta gestione ambientale del cantiere (DDT, Formulari, etc.);
▪ certificazioni attestanti la rispondenza delle forniture, delle apparecchiature e dei materiali alle normative di riferimento riportate nel presente Capitolato;
▪ tutta la documentazione tecnica predisposta secondo le modalità prescritte all’Art. 42 del presente Capitolato.
La mancanza, anche parziale, della suddetta documentazione determina la mancato inserimento dei lavori nel SAL, senza che la Ditta possa accampare diritti alla corresponsione di interessi passivi per ritardato pagamento.
Le misure relative alle prestazioni effettuate concorreranno alla compilazione del registro di contabilità delle prestazioni concluse e quindi alla formazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.
Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non completamente terminati.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente un suo tecnico contabile per la verifica della contabilità in contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta compreso nei prezzi dell’appalto.
Se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare gli elaborati che le riassumono, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni con i quali redige e sottoscrive un apposito verbale. I costi conseguenti al ricorso ai testimoni saranno addebitati per intero all’Appaltatore.
Si precisa che le ore di manodopera sono conteggiate dal momento di inizio del lavoro in cantiere al momento della fine. Resta pertanto escluso, dai compensi della Ditta, il tempo necessario per recarsi in cantiere.
Gli oneri, le spese ed i costi del personale necessario per l’attività di misurazione sono a carico dell’Appaltatore e compresi nei prezzi in elenco. Per tale attività non sarà riconosciuto alcun sovrapprezzo o indennità.
Art. 65 CONTABILITÀ DEI LAVORI
Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.
La valutazione avverrà mediante contabilità per le attività a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori.
Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate.
I suddetti documenti dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori.
In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.
Tutta la documentazione contabile (Libretto di Misura, Registro di Contabilità, Liste in Economia, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento) sarà emessa mediante sistemi informatici.
Le osservazioni e le eventuali riserve dell’Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate per iscritto e trascritte nel Registro di Contabilità, pena la decadenza, nei termini di cui agli Artt. 190 e 191 del Regolamento. L’Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Committente senza sospendere o ritardare l’esecuzione delle attività appaltate.
Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’68 del presente Capitolato. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o del Conto Finale dei lavori, l'Appaltatore dovrà attendere che pervenga alla Committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La Committente in ogni caso previsto dalla legge ricorrerà all’intervento sostitutivo in presenza di irregolarità, con automatica detrazione delle somme così versate dagli importi maturati a favore dell’Appaltatore.
In corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, l’Appaltatore dovrà inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori copia dei formulari attestanti l’avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti in quanto l’onere del conferimento a discarica/riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi e dei rifiuti prodotti è previsto e compensato dai corrispondenti prezzi in elenco. La mancata trasmissione dei formulari rende di fatto impossibile la verifica del completo e corretto adempimento dell’attività richiesta e pertanto la contabilità relativa alle parti di lavori che hanno prodotto i suddetti rifiuti non potrà essere inserita nello Stato di Avanzamento dei Lavori in emissione.
La verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere eseguite viene stimato considerando pari a 1,7 t/m³ il peso specifico del materiale proveniente dagli scavi; ai fini dell’iscrizione in contabilità dei lavori eseguiti, possono essere consegnati formulari per un totale peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare, con soglia di tolleranza di peso fino al 30% in più o in meno rispetto al valore teorico di progetto. In ogni caso verrà contabilizzata la minore quantità fra quella teorica calcolata e quella risultante dal formulario.
Nel caso in cui il peso totale di materiale smaltito risultante dal formulario fosse inferiore di oltre il 30% al peso teorico calcolato con i metodi di cui alla successiva Parte Terza del presente Capitolato, la Committente, sentita la Direzione Lavori potrà procedere alla sospensione dei pagamenti fino a che l’Appaltatore non abbia fornito idonea documentazione attestante l’integrale smaltimento di tutti i rifiuti prodotti.
Il Conto finale dei lavori verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla completa e regolare ultimazione di tutte le attività consegnate nell'ambito del presente Contratto, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione dei lavori di cui all’Art. 57 del presente Capitolato.
CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA
La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
Sono lavori in economia quelli espressamente ordinati dalla DL per i quali l’Appaltatore mette a disposizione della Committente personale e attrezzature ma senza intervenire nell’organizzazione del lavoro, da non confondere con le lavorazioni eventualmente valutate a tempo.
Le lavorazioni in economia sono eventualmente richieste dalla DL in via del tutto eccezionale.
Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per le prestazioni in economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori.
Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
L'importo di tali prestazioni e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato.
Le eventuali prestazioni di mano d’opera e noli richieste dalla Committente, che non fosse possibile compensare con prezzi contrattuali, saranno compensate in base ai nuovi prezzi determinati come indicato al successivo 72.
Art. 66 STIME E PREVENTIVI DELL’APPALTATORE
Per particolari lavori specialistici di difficile preventivazione o di complessa esecuzione, la DL potrà richiedere
prima del loro affidamento, una stima preliminare all’Appaltatore.
In tal caso sarà cura dell’Appaltatore provvedere ad eseguire la stima preliminare di spesa per l’esecuzione
delle opere e forniture richieste.
La rimessa di stime preliminari di spesa non vincola la Committente alla esecuzione delle opere stimate.
Per le stime preliminari di spesa nulla è dovuto all’Appaltatore anche nel caso in cui i lavori e le forniture in oggetto non gli vengano affidati.
Art. 67 ECCEZIONI, CONTESTA)IONI E RISERVE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto a firmare, con o senza riserve, il Registro di Contabilità, nel giorno in cui gli viene
presentato dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.
Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, a pena di decadenza, deve esplicitare le sue riserve, nel termine di 15 giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel Registro di Contabilità le sue motivate deduzioni.
Il Direttore dei Lavori o l’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione delle attività. Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.
Se le contestazioni riguardano accadimenti particolari, il Direttore dei Lavori redige un processo verbale delle circostanze contestate, in contraddittorio con l’Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è inoltrata all’Appaltatore per eventuali osservazioni, da presentare al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della copia del verbale. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il processo verbale, sottoscritto dall’Appaltatore (o da un suo rappresentante), oppure dai testimoni, è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
Art. 68 CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle attività, secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento
di lavori redatti dal Direttore dei Lavori ogni 2 (due) mesi, indipendentemente dall’importo maturato.
Come già accennato, l’importo da liquidare verrà determinato mediante l’applicazione dei prezzi per le lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gara d’appalto, e dei prezzi appositamente previsti nell’Elenco Prezzi Sicurezza allegato al CSA, non soggetti al ribasso di gara, moltiplicati per le quantità effettivamente realizzate.
L’importo maturato è al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’Art. 30, comma 5, del Codice. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, in conformità alla normativa vigente.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.
Ai sensi dell'Art. 200 del Regolamento si stabilisce che il Conto Finale dei lavori verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito del presente affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'Art. 199 del Regolamento.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602) e alla comunicazione, a firma congiunta, degli importi dovuti ai subappaltatori, con gli effetti previsti dalla vigente normativa.
Art. 69 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Fatturazione
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la fattura dovrà essere emessa esclusivamente dalla mandataria capogruppo.
2. Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, sempre che siano rispettati tutti gli adempimenti di legge in materia di regolarità contributiva.
La eventuale presentazione di fatture in data antecedente all’emissione del relativo certificato di pagamento
non darà comunque diritto ad alcun pagamento prima delle scadenze e delle verifiche sopra indicate.
3. Prezzi
I prezzi delle attività oggetto del contratto si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA.
L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza, sia in relazione alle prestazioni richieste che alle possibili evoluzioni delle stesse e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare le attività prestate.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli Artt. 1467 e 1664 Codice Civile.
Art. 70 SOSPENSIONE PAGAMENTI
La Committente avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero qualora le verifiche di regolarità contributiva e fiscale abbiano esito negativo. In tale caso, l’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.
É diritto della Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Art. 71 MATERIALI A PIE’ D’OPERA
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Committente, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolato Generale;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Committente quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
Art. 72 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste o per le quali l’Elenco Xxxxxx non contenesse i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi.
In primo luogo i nuovi prezzi saranno determinati in base al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, provincia di pertinenza, edizione aggiornata; in secondo luogo dal Bollettino Ingegneri, edizione corrente al momento dell’esecuzione dei lavori; in terzo luogo si provvederà alla determinazione degli stessi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, basandosi sull’elenco dei prezzi base dell’Appalto, con l’approvazione del Responsabile del Procedimento.
Anche se i nuovi prezzi non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste, essi devono essere approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Per i componenti di ricambio elettromeccanici la cui fornitura non risulti già compresa nelle voci aggregate o
comunque presente nell’Elenco Xxxxxx allegato al contratto si farà ricorso al criterio di cui al successivo 129.
Tutti i nuovi prezzi come sopra determinati sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.
Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente provvederà a ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Qualora negli atti contabili non fossero debitamente iscritte riserve (nei modi previsti) in relazione ai prezzi, questi s'intenderanno definitivamente accettati.
La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento) non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere i lavori.
In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori che emetterà uno specifico Ordine di Servizio, potrà essere scelto il sistema di esecuzione in economia.
Art. 73 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Salve le vicende soggettive inerenti l’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
La cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale è regolata dall’Art. 106 del Codice.
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.
Art. 74 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subappaltatore e/o subcontraente) tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, clausole speculari a quelle che precedono a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.
Infine, l’Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente capoverso nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
TITOLO IX. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
Art. 75 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per gli appalti di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 € il collaudo può essere sostituito, a scelta della
Committente, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE).
In tal caso nel presente Capitolato tutti i rimandi e riferimenti al Xxxxxxxx si intendono trasposti al CRE per quanto pertinente.
In tutti gli altri casi si rimanda invece agli articoli successivi relativi al Collaudo.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene i seguenti elementi:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.
Nella certificazione l'organo di collaudo:
f) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
g) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
h) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
i) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
Dopo l’emissione del CRE sarà redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in consegna delle opere e la Committente prenderà definitivamente in consegna le opere realizzate che entreranno nella sua disponibilità.
Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrerà il previsto periodo di garanzia (vedi Art. 38 del presente Capitolato).
Art. 76 SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO
Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali, alle eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.
La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità
L’Appaltatore è responsabile delle opere eseguite e delle attività svolte fino al collaudo finale; le prove e le verifiche sui lavori che potranno essere effettuate in corso d’opera sono da ritenere come controlli intermedi e periodici. Il pagamento delle contabilità delle singole attività non equivale a collaudo provvisorio.
I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri Enti estranei alle Parti.
Il collaudo ha lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
In particolare il collaudo ha lo scopo di verificare:
▪ che i lavori e i servizi appaltati siano stati eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni e i requisiti tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, dal presente Capitolato, e da ogni altro documento nei medesimi richiamato;
▪ che il funzionamento delle opere realizzate sia regolare, che le lavorazioni corrispondano per quantità e qualità a quelle stabilite, che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale siano conformi al Contratto, che i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell’appalto siano tra di loro corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantità e qualità.
Le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad insindacabile decisione della Committente, in corso d’opera
oppure ad appalto ultimato.
La Committente procede al collaudo generale di tutti i lavori e delle attività eseguite entro il termine di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza del Contratto.
La Committente comunicherà all’Appaltatore, per iscritto, l’inizio delle operazioni di collaudo.
Il Collaudo Generale dei lavori ed attività contrattuali si svolge ai sensi degli Artt. 215 e ss. del Regolamento. In corso d’opera il Collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle attività rispetto al programma, per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle stesse in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.
Alle visite di collaudo in corso d’opera devono essere invitati l’Appaltatore e il Direttore dei Lavori e di esse viene redatto apposito verbale, nel quale il Collaudatore riferisce anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.
Il Collaudatore può rifiutare l’emissione del certificato di collaudo se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneità/rispondenza delle attività agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere l’intervento assolutamente inaccettabile informando immediatamente la Committente; l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.
Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e/o al rifacimento di quanto su scritto. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti comunque connessi allo svolgimento delle attività affidate.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del Certificato di Xxxxxxxx.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente avrà facoltà di eseguire in danno dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento del danno ulteriore secondo quanto previsto dall’Art. 55 del presente Capitolato. In alternativa al ripristino di cui sopra, la Committente avrà la facoltà di ottenere la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale.
Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera o la regolarità dei lavori cui l’intervento è strumentale, il Collaudatore determina nell’emissione del Certificato di Collaudo la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.
La Committente ha facoltà di risolvere in danno il Contratto, in caso di accertamento di gravi vizi e difetti di
qualsiasi genere occultati dall’Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.
Tutte le prove tecniche sulle opere ed impianti (prove di carico, di pressione, di tenuta, ecc.) e gli eventuali esami di laboratorio sui materiali impiegati sono a totale carico dell’Appaltatore.
Rimane a carico dell’Appaltatore anche quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se l’Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo spettante all’Appaltatore.
La Committente terrà a proprio carico il compenso al Collaudatore.
Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal Collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’Appaltatore stesso.
Il Certificato di Xxxxxxxx ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla emissione. Dopo il collaudo provvisorio sarà redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in consegna delle opere e la Committente prenderà definitivamente in consegna le opere realizzate che entreranno nella sua disponibilità.
Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrerà il previsto periodo di garanzia (vedi Art. 38 del presente Capitolato).
Il parere favorevole del Collaudatore sarà l'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia, che comunque avverrà soltanto a favorevole collaudo di tutte le attività appaltate.
La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con l’Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità degli interventi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti gli interventi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali previsti dalla normativa vigente o dal Contratto per qualsiasi vizio o difetto di quanto realizzato.
Qualora in sede di collaudo venga accertata l’esecuzione di lavori non previsti dal progetto e non autorizzati in corso d’opera dalla Direzione dei lavori, ma meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in contabilità e si procederà alla loro liquidazione soltanto qualora il Collaudatore li ritenga indispensabili alla esecuzione a regola d’arte dell’opera o comunque utili alla Committente e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato dalla Committente per il Contratto. In caso contrario detti lavori eccedenti potranno essere autonomamente valutati dalla Committente e il Certificato di Xxxxxxxx inerente gli stessi resterà sospeso sino alla adozione delle opportune determinazioni in merito da parte della Committente.
Fino all’approvazione del collaudo definitivo, l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno o incidente che si verificasse in conseguenza dei lavori, sia nei confronti della Committente che di terzi in genere, per difetti di costruzione, cedimenti del piano viabile o di manufatti ed edifici adiacenti alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilità faranno carico quindi in maniera imprescindibile all’Appaltatore ed al suo personale.
A norma dell’Art. 1669 Codice Civile tale responsabilità è estesa anche dopo il termine del collaudo definitivo
per quanto riguarda i vizi occulti.
Art. 77 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
In generale, in base alla natura e tipologia dei lavori in appalto, se è necessaria la messa in esercizio prima che sia emesso il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, su espressa richiesta della Committente, il Collaudatore/DL procede, redigendo apposito verbale, sottoscritto comunque dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, a verificare l’esistenza delle seguenti condizioni come previsto all’Art. 230 del Regolamento, qualora pertinenti:
▪ sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
▪ sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
▪ siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
▪ siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
▪ sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
nonché ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che la presa in consegna e l’uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali .
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull’intervento, su tutte le questioni che
possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
In ogni caso il “dies a quo” di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex Art. 1667 e 1669 Xxxxxx Xxxxxx va individuato con la data della consegna definitiva e non con quella della consegna anticipata.
Art. 78 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
Il Collaudatore in esito alle visite di collaudo, ai dati accertati e verificati nel corso delle stesse e tenuto conto del corretto svolgimento delle prestazioni attestato dal Direttore dei Lavori (Art. 57 del presente Capitolato) redige apposita relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:
▪ collaudabilità delle opere;
▪ provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilità;
▪ modifiche da apportare;
▪ applicazione e liquidazione di penali e addebiti;
▪ credito liquido residuo dell’Appaltatore.
Con propria relazione riservata, il Collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve eventualmente
avanzate dall’Appaltatore.
Qualora l’opera sia collaudabile, il Collaudatore redige il Certificato di Collaudo da sottoporre ad
approvazione degli organi competenti della Committente.
Il Certificato di Xxxxxxxx è trasmesso all’Appaltatore, che dovrà restituirlo entro 20 (venti) giorni, debitamente sottoscritto in originale, con eventualmente aggiunte le richieste rispetto alle operazioni di collaudo che ritenga opportune. Qualora l’Appaltatore non provveda nel termine predetto ovvero formuli riserve in modo inammissibile, il Certificato di Xxxxxxxx si intenderà da esso approvato ed il procedimento proseguirà il suo corso.
Il collaudo è da intendersi perfezionato e le opere/servizi accettati, con l’approvazione del Certificato di
Collaudo da parte della Committente.
L’approvazione, in nessun caso, potrà essere tacita o presunta ma dovrà sempre risultare da apposita comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’Appaltatore.
Dalla data di approvazione del Certificato di Xxxxxxxx decorrono le garanzie previste dal Contratto e/o dal presente Capitolato, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalla normativa vigente (Art.235 del Regolamento).
Art. 79 PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA
Dopo l’approvazione del Certificato di Collaudo o del CRE si procederà al pagamento della rata di saldo e alla restituzione delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria dei lavori (da svincolarsi al termine del periodo di garanzia di cui all’38 deve essere effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del Certificato di Xxxxxxxx provvisorio o del CRE e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, comma 2 Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili.
Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo (eventualmente maggiorata degli importi per sinistri di cui al precedente Art. 55 del presente Capitolato) non si potrà procedere allo svincolo della garanzia definitiva.
TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Art. 80 PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini di ultimazione degli interventi, o di singole parti di essi, o i livelli di servizio contrattualmente pattuiti, verranno applicate a carico dello stesso le penali previste nel Capitolato, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.
In ragione del rilevante interesse della Committente all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sull’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato (interesse correlato e motivato in relazione agli standard di servizio pubblico assunti dalla Committente verso l’utenza e codificati nella Carta del Servizio) le parti convengono di applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1382 Codice Civile, disciplinata come segue, e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Nella tabella sottostante, in cui sono indicate le penalità relative a tematiche di DIREZIONE LAVORI, si riportano nella colonna (a) la tipologia di penale prevista; nella colonna (b) la descrizione specifica della penale prevista con il riferimento agli articoli di legge o del presente CSA che, in caso di mancato rispetto, danno luogo all’applicazione di penali; nella colonna (c) l’unità di misura del parametro moltiplicativo della penale unitaria minima, la quale è indicata nella colonna (d).
(a) | (b) | (c) | (d) |
TIPOLOGIA | VIOLAZIONE | UNITA’ DI MISURA | PENALE UNITARIA € (euro) |
Termini di esecuzione | Ritardo nell’inizio delle lavorazioni o ingiustificata sospensione delle stesse, oltre i termini indicati nell’art.12 dell’Accordo Quadro. E’ fatto comunque salvo il diritto da parte della Committenza di Risolvere l’Accordo Quadro come indicato nell’art. 12 dello stesso. | per ogni giorno di ritardo | 0,03% dell’importo di affidamento |
Obblighi, oneri e procedure | Mancato rispetto dei singoli obblighi ed oneri e procedure previsti agli articoli dall’art 17 all’art. 24, all’art.60 e all’art.77 dell’Accordo Quadro, oltre all’obbligo di adeguamento immediato | per ogni violazione riscontrata e per ogni verifica | 0,01% dell’importo di affidamento |
Materiali | Utilizzo di materiale non conforme a quanto specificato nel CSA e/o esplicitamente richiesto dalla DL, oltre all’obbligo di sostituzione del materiale non conforme | per ogni verifica di non conformità e per ciascuna tipologia di materiale | 0,015% dell’importo di affidamento |
Personale, mezzi e attrezzature | Inadeguatezza e/o mancanza accertata da parte del DL delle dotazioni minime di personale, mezzi e attrezzature previste all’art. 78. | per ogni verifica per ogni giorno e per ogni cantiere | 0,015% dell’importo di affidamento |
Disciplinari e normative Enti proprietari | Utilizzo, accertato dalla DL, di materiale non conforme a quanto esplicitamente richiesto o prescritto dall’Ente proprietario dell’infrastruttura, oltre all’obbligo di rifacimento del lavoro o sostituzione della fornitura | per ogni violazione riscontrata e per ogni verifica | 0,015% dell’importo di affidamento |
Regolare esecuzione | Lavori temporaneamente non collaudabili per vizi tecnici e/o non conformi alle direttive impartite; Mancata corrispondenza della documentazione di consuntivazione ai riscontri effettuati in cantiere dalla DL; oltre all’obbligo di rifacimento del lavoro | per ogni violazione riscontrata e per ogni verifica | 0,02% dell’importo di affidamento |
Nella tabella sottostante, in cui sono indicate le penalità relative a tematiche di SICUREZZA DEI LAVORI, si riportano:
- nella prima colonna, la tipologia di requisito verificato;
- nella seconda colonna, l’unità di misura del parametro (P) moltiplicativo della penale unitaria
minima;
- nella terza colonna, la descrizione di dettaglio della verifica prevista che, in caso di mancato rispetto, dà luogo all’applicazione di penali;
- nella quarta colonna, il coefficiente (K) che moltiplica l’importo base della penale per le violazioni in
tema di SICUREZZA DEI LAVORI.
L’importo base della penale (€ IB) per le violazioni in tema di SICUREZZA DEI LAVORI è fissato nello 0,01%
dell’importo di affidamento.
Quindi, l’importo della penalità (€ PEN) da applicare in caso di violazione di uno dei punti riportato nella
seguente tabella è determinato dalla formula:
(€ PEN) = (P) x (K) x (€ IB)
(1) VERIFICA REQUISTI SICUREZZA | (2) Unità di misura (P) | (3) NOTE/Casistiche riscontrabili oggetto di penalità | (4) COEFFIC IENTE (K) | ||||||
Gestione interferenze da/verso l’ambiente esterno | |||||||||
Segnaletica di cantiere | Per ogni verifica di non conformità | Segnaletica incompleta e/o inadeguata: Mancanza di alcuni cartelli. Posizione non corretta cartelli. Xxxxxxxx non attinenti. Necessità di movieri o semafori. | 1 | ||||||
Segnaletica assente | 4 | ||||||||
Delimitazione di cantiere | Per ogni verifica di non conformità | Numero insufficiente di transenne/delimitazioni, nastro segnaletico o coni; posizione non corretta di transenne/delimitazioni, nastro segnaletico o coni, necessità di spostare transenne/delimitazioni, nastro segnaletico o coni | 1 | ||||||
Delimitazione assente | 4 | ||||||||
Messa in sicurezza del piano viabile | Per ogni verifica di non conformità | Stabilizzato non spazzato, Avvallamenti, Asfalto a freddo non idoneamente compattato | 2 | ||||||
Scavi/chiusini aperti senza delimitazioni | 4 | ||||||||
Rilevazione Sottoservizi (ove prevista) | Per ogni verifica di non conformità | Assenza del verbale di rilevazione, in proprio o da parte di enti | 2 | ||||||
Protezione degli operatori in prossimità di linee elettriche | Per ogni verifica di non conformità | Assente o inadeguata protezione degli operatori in prossimità di linee elettriche aeree | 4 | ||||||
Eseguibilità delle lavorazioni in relazione alle condizioni meteorologiche | Per ogni verifica di non conformità | Vento forte per lavori in quota, Pioggia forte per pareti di scavo instabili, innalzamento livello idrico per lavori in alveo | 4 | ||||||
Gestione deposito attrezzature e rifiuti | materiali, | Per ogni verifica di non conformità | Disposizione non in sicurezza del materiale e delle attrezzature, Percorsi non garantiti, Materiali su ciglio scavo, tubazioni non vincolate per il rotolamento | 1 | |||||
Non corretto bombole, ect) | stoccaggio | materiali | pericolosi | (amianto, | 2 | ||||
Organizzazione del cantiere | |||||||||
Violazione accertata dal CSE degli art.96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 | Per ogni verifica di non conformità | Art. 96 impresa esecutrice, Art. 97 impresa affidataria | 2 | ||||||
Presenza servizi igienici e/o baracche e/o mezzi di trasporto in cantiere | Per ogni verifica di non conformità | Baracca, WC, autocarro | 1 | ||||||
Presidi medici ed estintore | Per ogni verifica di non conformità | 2 |
Gestione della procedura di emergenza | Per ogni verifica di non conformità | Non conformità alle procedure indicate nel POS per la gestione delle emergenze, Mancanza addetti antincendio e primo soccorso | 2 | |
Documentazione | ||||
Xxxxxxx consegna richieste documentali ed integrazioni formulate da parte del CSE | Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nella richiesta | 1 | ||
Completezza della documentazione da tenere in cantiere | Per ogni verifica di non conformità | Mancanza di : − POS- PSC e conformità del cantiere agli stessi; − Notifica preliminare; − Verbali di coordinamento; − Autorizzazione all’accesso; − Presenza cartello di cantiere − Libretti uso e manutenzione macchine; − Presenza autorizzazione accesso in cantiere − Autorizzazione del Comando Comunale dei Vigili Urbani ad eseguire i lavori nella sede stradale (ove applicabile); − Registro delle verifiche periodiche e la denuncia di primo impianto delle macchine( compresi i mezzi di sollevamento); − Dichiarazione di conformità delle macchine ed impianto elettrico; − Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati in cantiere; − Denuncia dell’impianto di terra inviata all’ASL competente; − Piano di Emergenza ed evacuazione e Documento | 1 | |
Valutazione dei Rischi nel caso di sito/impianto del | ||||
Committente. | ||||
Nessuna documentazione presente | 2 | |||
Personale presente in cantiere | ||||
Presenza di personale non autorizzato | Per ogni verifica di non conformità | 2 | ||
Formazione ed addestramento del personale | Per ogni verifica di non conformità | Manovale che utilizza escavatore, Montaggio ponteggio senza formazione specifica, Uso di imbracatura senza formazione DPI di terza categoria, utilizzo di attrezzature senza lo specifico attestato di formazione | 2 | |
Rischi legati alle lavorazioni | ||||
Messa in sicurezza delle pareti dello scavo | Per ogni verifica di non conformità | Mancata armatura o svasatura per profondità maggiori di 1,5m o in situazioni di instabilità delle pareti | 4 | |
Presenza delle misure di protezione | Per ogni | Ponteggio non a norma o non conforme al PIMUS, parapetti | 4 | |
degli operatori verso la caduta dall’alto o | verifica di non | inadeguati o assenti, trabattelli non conformi, uso non | ||
verso il vuoto | conformità | conforme di scale portatili | ||
Conformità alla normativa vigente e alle procedure per lavori in luoghi confinati | Per ogni verifica di non conformità | Mancato rispetto della procedura e della normativa per lavorazioni in ambienti confinati di cui agli artt. 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008. | 6 | |
Presenza delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti | Per ogni verifica di non conformità | Messa a terra assente, Interruttore magnetotermico assente, Interruttore differenziale assente, Non corretto utilizzo di prese interbloccate in impianti, Mancata protezione dei conduttori nudi in tensione | 4 | |
Sospensione delle lavorazioni per | Per ogni | In genere, qualunque accadimento che obblighi alla | 6 | |
“pericolo grave ed imminente” in | verifica di non | sospensione delle lavorazioni per “pericolo grave ed | ||
riferimento all’art.92 comma F del d.lgs. | conformità | imminente” da parte del CSE | ||
81/2008 | ||||
Utilizzo DPI | Per ogni verifica di non conformità | Mancato uso DPI specifici delle lavorazione o per lavorazioni interferenti. | 2 | |
Mancato uso DPI specifici come sopra ma per attività a rischio alto (lavori in quota, Attività su amianto, luoghi confinati, ect), in generale DPI III cat. | 5 | |||
Gestione dei rischi da lavorazioni interferenti | Per ogni verifica di non conformità | Mancato rispetto dello sfasamento spaziale e/o temporale o di quanto prescritto dal CSE | 4 |
Adeguatezza dei mezzi attrezzature apprestamenti e relativo buon utilizzo degli stessi | Per ogni verifica di non conformità | Utilizzo di verricelli senza verifica funi, Troncatrici senza protezione, Attrezzature non conformi, ect… | 2 | |
Amianto: Mancato rispetto della procedura e del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011 | Per ogni verifica di non conformità | oltre all’immediata sospensione delle lavorazioni | 4 |
La constatazione dell’inadempienza è effettuata, con atto scritto, dal Direttore dei Lavori, anche su proposta del Coordinatore della Sicurezza, se possibile in contraddittorio con il rappresentante dell’Appaltatore, individuato a norma dell’art. 13 del presente Capitolato Speciale. In caso di rifiuto o di impossibilità di contraddittorio con l’Appaltatore, il Direttore dei Lavori procede senz’altro, dando atto nel relativo verbale del motivo del mancato contraddittorio.
La penale è applicata dal Responsabile del Procedimento, in corrispondenza dell’emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento notifica all’Appaltatore, in via amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o pec, le penali maturate nel periodo di competenza dello Stato di Avanzamento dei Lavori, restando esclusa la necessità di avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale del contratto di affidamento.
Qualora venga raggiunto il valore massimo cumulato delle penali del dieci percento dell’importo contrattuale, calcolato con gli importi delle penali stabilite nel presente Capitolato, e le attività non fossero ancora ultimate, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della Committente all’applicazione delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura: il Responsabile del Procedimento emetterà Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente al pagamento del certificato riferito allo Stato di Avanzamento dei Lavori rispetto alla quale è maturata.
La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell’impresa derivanti dal Contratto, ed è
detratta secondo capienza, procedendo con i seguente ordine:
▪ dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
▪ dalle ritenute a garanzia;
▪ dalla garanzia definitiva.
È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all’importo delle penali applicate.
Art. 81 RECESSO DELLA COMMITTENTE
Il diritto di recesso della Committente è regolato dall’Art. 109 del Codice.
Art. 82 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’Art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267), costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’Art. 110 del Codice.
Art. 83 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Risoluzione per fatto dell’Appaltatore
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nei casi ivi previsti il contratto sarà risolto di diritto senza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale.
La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto al risarcimento di tutti i danni dovessero derivarle dalla risoluzione del contratto.
La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
▪ violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
▪ accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
▪ frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
▪ sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
▪ l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
▪ sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
▪ venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto;
▪ venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
▪ compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine della Committente o società da essa controllate;
▪ l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della
Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
▪ mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente (26);
▪ violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
▪ mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. 30 );
▪ omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (Art. 37 );
▪ violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 74 );
▪ inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della
criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
▪ mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Art. 19 punto n);
La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, da considerare “inadempimento importante”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1455 Codice Civile:
▪ reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
▪ violazione degli obblighi generali (19);
▪ violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. 22 );
▪ violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all’allontanamento dal cantiere di personale estraneo all’elenco presentato alla Direzione dei Lavori (Art. 24 );
▪ reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati (29);
▪ violazioni in merito alla costituzione della garanzia definitiva (Art. 36 );
▪ mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali (Art. 39 );
▪ accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo
rilevante la qualità o i tempi di esecuzione (Art. 45 );
▪ violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti (Art. 48 );
▪ mancata predisposizione delle sedi operative e/o mancata disponibilità all’accesso alle sedi
operative/magazzini (Art. 40 );
▪ occultamento di gravi vizi e difetti;
▪ raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare netto del Contratto (Art. 80 );
▪ violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale (Art. 85 );
▪ violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (Art. 86 );
▪ comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a
carico dell’Appaltatore dal modello di gestione (Art. 87 );
Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l’immissione in possesso della Committente dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà
dovuto all’Appaltatore o al subappaltatore.
È fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. Codice Civile e l’applicazione delle penali così come disciplinate nell’Art. 80 del presente Capitolato.
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti al Contratto non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l’attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.
In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’36, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
2) Risoluzione per fatto della Committente
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dal precedente Art. 68 e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
Art. 84 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
In tutti i casi in cui l’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per l’esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilità della Committente, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.
L’Appaltatore è altresì obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell’opera nello stato in cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprietà.
Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che saranno effettuati dalla Committente, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo dell’importo contrattuale dei lavori.
I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento
lavori secondo i xxxxxx e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dalla Committente per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere alla Committente il maggior costo e la Committente avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
La Committente ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO XI. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.
Art. 86 PRIVACY E RISERVATEZZA
I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.
L’Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs. n. 196/03.
Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali, di cui la Committente sia titolare, da parte dell’Appaltatore, la Committente procederà con separato atto, alla nomina dell’Appaltatore quale Responsabile Privacy ai sensi dell’Art. 29 del D.lgs. 196/03 .
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e appalti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Art. 87 OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto:
a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa;
b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società;
c) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;
d) eventuali collaboratori esterni;
non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.
In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza.
La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Art. 88 MISCELLANEA
L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.
La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.
Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno
carico alla Committente per legge.
Art. 89 FORO COMPETENTE
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli Artt. 205 e 208 del Codice.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal Contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’Art. 20 del codice di procedura civile, al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
PARTE II. NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
TITOLO I. PERSONALE, MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI Art. 90 DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE, MEZZI E ATTREZZATURE
Per tutti i lavori oggetto del presente Appalto si applicano le norme specifiche del presente Titolo e dei successivi per quanto di pertinenza.
È esclusivo onere dell’Appaltatore quello di determinare preventivamente ed eventualmente adeguare durante l’esecuzione del Contratto le proprie disponibilità di personale, mezzi e attrezzature al fine di soddisfare le richieste di intervento della Committente nel rispetto degli standard di qualità previsti nel presente Capitolato e dei contratti collettivi di lavoro del personale impiegato.
La valutazione previsionale del numero minimo di squadre che l’Appaltatore dovrà prevedere è demandata
all’Appaltatore, senza che nessun obbligo possa derivarne per la Committente.
Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni di legge. Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi dovranno essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso, dovranno essere sottoposti alla necessaria manutenzione programmata nonché all’effettuazione delle eventuali verifiche di legge; su richiesta della DL dovrà essere fornita la relativa documentazione attestante l’avvenuta manutenzione programmata, verifiche periodiche, etc. In caso di utilizzo di attrezzature non marcate CE dovrà essere fornita la documentazione attestante la conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’allegato V al D. Lgs. 81/08 s.m.i.).
Per l’accesso a particolari zone del territorio, l’Appaltatore dovrà essere dotato di almeno un mezzo a trazione integrale per ogni tipo fra quelli di seguito elencati in modo da poter garantire gli interventi richiesti in qualunque condizione di accessibilità. L’impiego di suddetti mezzi è da intendersi già compreso e compensato con gli ordinari prezzi in elenco.
Per la particolare conformazione di alcune zone del territorio