CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)
A - DATI IDENTIFICATIVI | |||
Bando domanda di sostegno | |||
Misura/Sottomisura | |||
Beneficiario/Stazione appaltante | Via _ , n. , (città) | ||
Partita IVA/Codice fiscale | CUUA | ||
Referente beneficiario | |||
Domanda di sostegno | |||
Domanda di sostegno | n. | data | |
Titolo del progetto | |||
Codice CUP | |||
Localizzazione investimento | Comune di | ||
Atto di Concessione sostegno | |||
Concessione sostegno | n. | Data | Prot. n. |
Spesa ammessa | € | Sostegno concesso | € |
Tipologia investimento richiesto | Lavori | Forniture | Servizi |
Interventi spesa previsti | N° affidamenti previsti | Suddivisione in lotti nr Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso |
B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | |
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | Art. 21 Dm 16 gennaio 2018 n. 14 | ||||||
A1 | Appalto lavori | ||||||
A1.1 | Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro | art. 21 | |||||
A1.2 | è stato attribuito il CUP | ||||||
A1.3 | sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili | ||||||
A1.4 | per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica | ||||||
A1.5 | ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (art. 23 c. 4) La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. (art. 23 c. 7) Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. | ||||||
A1.6 | trattasi di lavoro complesso | ||||||
A1.7 | trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP | ||||||
A2 | Appalto servizi e forniture | ||||||
A2.1 | Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro |
A2.2 | per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori | ||||||
A3 | Pubblicità dei programmi e aggiornamenti | ||||||
- sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC |
C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | |
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) □ Progettazione interna □ Progettazione esterna | Art. 23 | ||||||
A1 | Appalto lavori | Art. 157 Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138 | |||||
A1.1 | Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: □ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto □ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee | Art. 23 c. 2 DPCM 10.5.2018, n. 76 “Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” |
A1.2 | Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: □ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) □ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori □ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) □ ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1 | |||||
A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16) | Art. 23 c. 1 e 3 | |||||
A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT) | Art. 23 c. 3bis | |||||
A1.5 | E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici) | Art. 25 | |||||
A1.6 | E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione | Art. 26 | |||||
A1.7 | E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento | Art. 26 c. 8 | |||||
A1.8 | E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.) | Art. 27 Legge 241/1990 | |||||
A2 | Appalto servizi e forniture | ||||||
A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello) | Art. 23 c. 14 | |||||
A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15 | |||||
A3 | Incentivi per funzioni tecniche | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 |
Comunicato ANAC 6.9.2017 | |||||||
A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara | ||||||
A3.2 | L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione) | ||||||
A.4 | Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. | art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019 | |||||
A.5 | Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l’esecuzione della commessa (appalto integrato) | Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. 32 del 2019 | |||||
A.6 | Costo del lavoro | Art. 23 c. 16 | |||||
A.6.1 | Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP | ||
Codice CIG | ||
Oggetto dell’appalto | ||
Valore dell’appalto comprese opzioni e rinnovi (art. 35) | € | □ Soprasoglia □ Sottosoglia |
Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. checklist A) | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (*) (*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato. | |
Tipo di procedura | □ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L) □ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I) □ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G) □ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H) □ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) □ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65) □ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F) □ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI(art. 36, comma 0, xxxxxxx x x x-xxx) (xxx. checklist F) □ AMMINISTRAZIONE DIRETTA □ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N) □ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P) □ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE □ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA □ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) (rif. checklist R) □ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist R) □ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA □ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) □ ASTE ELETTRONICHE (art. 56) |
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57) □ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58) | |
Tipo stazione appaltante □ qualificata (AUSA – Elenco ANAC) □ non qualificata con limite: servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 € □ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) | □ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA □ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO □ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA □ REGIONE □ ENTE REGIONALE □ ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 □ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI □ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE □ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA o AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) o ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE o CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO o UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA o ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO o STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA □ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA □ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT □ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 □ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO □ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO □ ALTRO (specificare) _ |
Tipologia di appalto | □ LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO □ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO Per forniture e servizi indicare se: □ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 |
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 □ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015 | |||
Criterio di aggiudicazione (art. 95) | □ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO Criterio possibile solo per: o CONTRATTI SOTTO SOGLIA o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO (( , FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA □ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE □ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI | ||
Importo a base d’asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10 | € | ||
Motivazione ragionevolezza costi | |||
Importo aggiudicato | € | Ribasso % del | |
Chiarimenti in corso di gara Offerte pervenute Domande di accesso pervenute Domande di accesso generalizzato (FOIA) Istanze di parere precontenzioso ANAC Ricorsi al TAR/CDS | n n.. .n n. n. n. n. | Tempo medio di risposta.n. gg di cui valide Tempo medio di risposta.n. gg Tempo medio di risposta.n. gg Tempo del giudizio Tempo del giudizio | n° esito esito |
Soggetto aggiudicatario | Dati identificativi |
Settore appalto | □ settori ordinari □ settori speciali (art.10 – da 115 a 121) |
Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e interate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007 ) | Dati identificativi ed estremi atto nomina |
E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE
Procedure Utilizzabili
Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)
Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):
in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con motivazione):
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)
Per contratti sotto soglia: affidamento diretto :
per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici
per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6), nel rispetto della rotazione degli inviti.
E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
Procedure Utilizzabili
Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)
Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):
in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con motivazione):
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta semplificata:
per forniture di importo inferiore a 40.000,mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero in amministrazione diretta
per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti(art. 36, comma 2, lettera b) . I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui sopra
per forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici(art. 36, comma 2, lettera c)
per forniture di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)
per forniture di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8
E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
Procedure Utilizzabili
Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)
Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):
in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con motivazione):
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
Per contratti sotto soglia: affidamento diretto
per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici
per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)
per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)
Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | |
A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) | |||||||
A.1 | Appalto lavori | ||||||
A.1.1 | Presenza verbale consegna lavori | ||||||
A.1.2 | Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) | |||||
A.1.3 | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione | ||||||
A.1.4 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020) | art. 105 art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019 n.b.: sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo per il concorrente di indicare la terna |
dei subappaltatori | |||||||
A.1.5 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: □ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; □ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; □ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; □ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); □ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni): a) le soglie fissate all’articolo 35; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali; □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2 c. 12 | |||||
A.1.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 |
A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 | |||||
A.1.8 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 | |||||
A.1.9 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 | |||||
A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 | |||||
A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 | |||||
A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 | |||||
A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti | ||||||
A.2 | Appalto servizi e forniture | ||||||
A.2.1 | Presenza verbale inizio attività | ||||||
A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | Art. 111 DM MIT 7.3.2018, n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) |
A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020) | art. 105 art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019 n.b.: sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori | |||||
A.2.4 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: □ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; □ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; □ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; □ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); □ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali; □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso | art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2 c. 12 |
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | |||||||
A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 | |||||
A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 | |||||
A.2.7 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 | |||||
A.2.8 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 | |||||
A.2.9 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 | |||||
A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 | |||||
A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 | |||||
A.2.12 | All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. | art. 102, c. 4 | |||||
A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti | ||||||
A.3 | Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere al 19.4.2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea | art. 177, c.1, 2 e 3 Linee guida Anac n. 11 approvate con delibera n. 614 del 04/07/2018, come modificate dalla delibera n. |
570 del 26/6/2019 Comunicato del Presidente ANAC dell’8 maggio 2019 | |||||||
A.3.1 | è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità | ||||||
A.3.2 | La restante parte è essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato | ||||||
A.4 | corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta) | art. 110 |