Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM Direktionsbereich Zuwanderung und Integration Divisione Ammissione Mercato del lavoro
10 luglio 2019
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone; avvio della procedura di consultazione
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Il 23 giugno 2016, in occasione di un referendum organizzato dal Regno Unito, il
51,9 per cento dei votanti si è espresso a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione eu- ropea (UE), la cosiddetta «Brexit». Il 29 marzo 2017, il Governo britannico ha informato uffi- cialmente l’UE di questa decisione, dando così avvio al periodo di due anni previsto per i negoziati tra il Regno Unito e l’UE volti a raggiungere un accordo nel quale siano definite le modalità di recesso del Regno Unito dall’UE (qui di seguito «Accordo di recesso»).
Secondo l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea1, i trattati cesseranno di essere appli- cabili al Regno Unito:
- in presenza di un Accordo di recesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ta- le Accordo; in questo caso si parla di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE;
- in mancanza di tale Accordo, due anni dopo la notifica di recesso trasmessa al Con- siglio europeo; in questo caso si parla di uscita «disordinata» del Regno Unito dall’UE o di «scenario no deal».
Il 19 marzo 2018, il Regno Unito e l’UE si sono accordati su una fase transitoria, con inizio il 29 marzo 2019 e termine minimo il 31 dicembre 2020, che avrà luogo in caso di uscita ordi- nata del Regno Unito dall’UE2. Durante tale fase, il cui avvio e la cui applicazione dipendono pertanto dalla ratifica dell’Accordo di recesso entro il termine previsto, il Regno Unito conti- nuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell’unione doganale e ad applicare il diritto dell’UE, pur non godendo più di diritti di codecisione nel processo decisionale interno dell’UE. Tuttavia, fintantoché l’Accordo di recesso non sarà ratificato sia dal Regno Unito sia dall’UE, mancheranno le garanzie necessarie per la sua entrata in vigore, l’avvio della fase transitoria e quindi anche per un’uscita ordinata del Regno Unito dall’UE.
Con lettera del 5 aprile 2019 al presidente del Consiglio europeo Xxxx, il primo ministro xxx- xxxxxxx May ha chiesto di prorogare il termine fissato per il recesso del Regno Unito dall’UE dal 29 marzo 2019 al 30 giugno 2019, già per la seconda volta. Alla prima richiesta aveva fatto seguito, in data 21 marzo 2019, la decisione del Consiglio europeo di concedere al Re- gno Unito una proroga fino al 12 aprile 2019 (o, in alternativa, nel caso in cui l’Accordo di recesso fosse stato approvato entro il 29 marzo 2019, cosa che poi non è accaduta, fino al 22 maggio 2019). Alla luce della situazione di stallo in cui ancora versava il Regno Unito e del rischio imminente di uno scenario no deal, il 10 aprile 2019 il presidente del Consiglio europeo Xxxx ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio europeo (art. 15 par. 3 in combinato disposto con l’art. 50 par. 3 del Trattato sull’Unione europea) allo scopo di dare risposta alla rinnovata richiesta del Regno Unito.
Le conclusioni a cui il Consiglio europeo è giunto il 10 aprile 2019 sono le seguenti:
- il termine ultimo per il recesso del Regno Unito dall’UE è fissato al 31 ottobre 2019;
- nel caso in cui l’Accordo di recesso dovesse essere ratificato prima di questa data, il Regno Unito smetterebbe di far parte dell’UE a partire dal primo giorno del mese se- guente a quello della ratifica;
- nel caso in cui l’Accordo di recesso non dovesse essere ratificato prima del
22 maggio 2019, il Regno Unito sarebbe tenuto a partecipare alle elezioni europee; dovesse il Regno Unito risultare inadempiente a questo riguardo, il recesso dall’UE interverrebbe il 1° giugno 2019;
1 Trattato sull’Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13 seg.
2 Cfr. art. 132 Withdrawal Agreement.
- il 21/22 giugno 2019, il Consiglio europeo riesaminerà la situazione.
La Brexit avrà ripercussioni anche sulla Svizzera, dal momento che le sue relazioni con il Regno Unito sono attualmente disciplinate perlopiù nel quadro degli accordi bilaterali Svizze- ra‒UE. Con riferimento al settore della migrazione, si tratta dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). In caso di uscita disordinata del Re- gno Unito dall’UE, l’ALC cesserebbe di essere applicabile e per l’ammissione di nuova ma- nodopera britannica troverebbero quindi applicazione le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Il presente Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Ir- landa del Nord sull’ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione tempora- neo in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: «Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro») si iscrive in questo contesto. In caso di no deal, tale Accordo troverebbe applicazio- ne allo scopo di mitigare, per un periodo di tempo limitato, gli effetti del passaggio da un re- gime di libera circolazione delle persone a una regolamentazione per Stati terzi in relazione all’ammissione di manodopera.
1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati
A ottobre 2016, il Consiglio federale si è prefissato l’obiettivo di mantenere per quanto possi- bile invariati, dopo il recesso del Regno Unito dall’UE, i diritti e gli obblighi in essere tra la Svizzera e il Regno Unito e, laddove vi sia reciproco interesse, di approfondire la collabora- zione tra i due Paesi (strategia «Mind the gap»5). A tal fine, la Svizzera ha già concluso con il Regno Unito una serie di nuovi accordi in materia di commercio, migrazione, trasporti terre- stri e aerei nonché assicurazioni. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha precisato alcuni aspetti della strategia «Mind the gap» e deciso di sfruttare anche nelle relazioni tra la Svizze- ra e il Regno Unito la possibilità di portare avanti temporaneamente accordi conclusi con Stati terzi nel quadro della summenzionata fase transitoria UE‒Regno Unito. Di conseguen- za, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l’UE, incluso l’ALC, si applicheranno alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito fino alla fine della fase transitoria.
Sempre il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha incaricato i Dipartimenti competenti di pre- vedere misure da attuare nel caso in cui il 29 marzo 2019 si fosse verificato un recesso sen- za accordo (uscita disordinata) del Regno Unito dall’UE, con l’obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi in essere tra la Svizzera e il Regno Unito.
Avendo le commissioni competenti di entrambe le Camere e i Cantoni espresso parere favo- revole sull’oggetto posto in consultazione fino al 20 agosto 2018, il 5 settembre 2018 il Con- siglio federale ha confermato la sua decisione senza apportarvi alcuna modifica.
Con decreto del 5 settembre 2018, il Consiglio federale ha approvato i mandati negoziali per l’attuazione della strategia «Mind the gap» in relazione allo scenario no deal. Per la negozia- zione di un Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro ha stabilito che deb- bano essere garantiti gli interessi di politica interna ed estera della Svizzera e rispettati gli impegni internazionali della Svizzera così come le prescrizioni costituzionali, soprattutto
3 RS 0.142.12.681, inclusi gli allegati I (Libera circolazione delle persone), II (Coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale) e III (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali).
4 RS 142.20
5 xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx.xxxx > DAE - Home > Negoziati e temi aperti > Temi aperti > Brexit > Brexit: scheda informativa
l’articolo 121a della Costituzione federale6 (Cost.). In tale contesto vanno tenuti in considera- zione soprattutto gli interessi dell’economia svizzera in relazione al reclutamento di manodo- pera britannica e l’accesso al mercato del lavoro britannico per i cittadini svizzeri.
Nell’ambito di tale mandato, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negoziato l’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro con rappresentanti del Governo britannico. Grazie alle strutture istituite durante i negoziati relativi all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, è stato possibile condurre i negoziati relativi all’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro perlopiù per scritto e telefonicamente. L’unica giornata di trattative si è svolta il
13 febbraio 2019. È stato possibile accordarsi rapidamente sul contenuto dell’Accordo. Il 19 marzo 2019 le due delegazioni hanno convenuto che i negoziati erano conclusi e che l’esito negoziale poteva essere sottoposto ai rispettivi Governi per approvazione.
Il 17 aprile 2019 il Consiglio federale ha approvato l’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro, che è stato firmato il 10 luglio 2019 a Londra.
1.3 Consultazione delle Commissioni della politica estera del Consiglio na- zionale e del Consiglio degli Stati
Poiché l’Accordo prevede un’applicazione provvisoria, il 13 maggio 2019 e il 24 maggio 2019
sono state consultate rispettivamente la Commissione della politica estera del Consiglio na- zionale e quella del Consiglio degli Stati, che hanno approvato tale modalità di applicazione.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale
L’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro non è stato annunciato né nel
messaggio del 27 gennaio 20167 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20168 sul programma di legislatura 2015–2019. La necessità di con- cludere l’Accordo è emersa a legislatura in corso in seguito al risultato del referendum del 23 giugno 2016 sull’appartenenza del Regno Unito all’UE.
Tuttavia, l’Accordo attua, mediante gli obiettivi 5 («La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE») e 14 («La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale»), gli obiettivi annuali del Consiglio federale per il 20199:
- l’obiettivo 5 prevede che, in caso di uscita ordinata del Regno Unito dall’UE, il Consi- glio federale prenderà le decisioni necessarie e licenzierà messaggi concernenti le fu- ture relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Le decisioni devono mirare ad attuare, per quanto possibile, la strategia «Mind the gap»;
- l’obiettivo 14 prevede che, in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE, il Consiglio federale licenzierà nel 2019 un messaggio sui diritti acquisiti (art. 23 ALC) e, se del caso, sull’accordo di salvataggio, sulla base dell’avanzamento dei negoziati tra il Regno Unito e l’UE.
6 RS 101
7 FF 2016 909
8 FF 2016 4605
9 xxx.xx.xxxxx.xx/xx.xxxx > Pagina iniziale > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali > Obiettivi del Consiglio federale 2019 – Parte I.
2 Punti essenziali dell’Accordo
2.1 Contenuto dell’Accordo
L’Accordo disciplina fino al 31 dicembre 2020 (con possibilità di proroga) l’ammissione age- volata al mercato del lavoro dei cittadini britannici in Svizzera e dei cittadini svizzeri nel Re- gno Unito in caso di no deal. Senza accordo, ossia in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE, a causa della cessazione della libera circolazione delle persone per il Regno Unito, i cittadini britannici sarebbero soggetti alle disposizioni in vigore per i cittadini di Stati terzi secondo la LStrI per quanto concerne il loro accesso al mercato del lavoro. I cittadini di Stati terzi possono essere ammessi, nell’ambito dei contingenti disponibili, soltanto se ciò è nell’interesse dell’economia svizzera, se sono rispettate la priorità dei lavoratori indigeni e le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nel settore e nella professione, se sono soddisfatte le condizioni personali (qualifica) e se il lavoratore dispone di un’abitazione con- forme ai suoi bisogni (art. 18‒24 LStrI).
Non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo le persone che non esercitano un’attività lucrativa, le persone oggetto di ricongiungimento familiare, i fornitori di servizi tran- sfrontalieri e gli studenti. A tali categorie si applicano le condizioni di ammissione previste dalla LStrI per i cittadini di Stati terzi.
Non sono oggetto dell’Accordo nemmeno disposizioni sul riconoscimento di titoli o autorizza- zioni professionali.
2.2 Valutazione della soluzione proposta
Sul piano economico, politico e migratorio, il Regno Unito rappresenta un partner importante per la Svizzera, con il quale è fondamentale continuare a intrattenere relazioni strette, stabili e prevedibili anche in futuro. A fine 2018, i cittadini britannici che soggiornavano in Svizzera erano circa 43 00010 e i permessi di dimora (B)11e di soggiorno di breve durata (L)12 rilasciati loro in quello stesso anno sono stati rispettivamente 3504 e 3744; a questi sono da aggiun- xxxx 433 permessi per frontalieri13 nonché 6236 notifiche14 in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo massimo di tre mesi per anno civile (prestazioni di servizi transfrontalieri e assunzioni presso un’impresa in Svizzera). Quanto ai cittadini svizzeri che vivevano nel Regno Unito, questi erano circa 34 50015.
La strategia «Mind the gap» del Consiglio federale ha l’obiettivo di assicurare per quanto possibile le strette relazioni con il Regno Unito anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, mantenendo gli esistenti diritti e doveri reciproci ed eventualmente ampliandoli. I cittadini e le imprese di entrambi i Paesi vanno protetti dal clima di insicurezza giuridica generato dalla cessazione dell’applicabilità dell’ALC. L’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro consente di realizzare questo obiettivo, agevolando per un periodo di transizione tem-
10 xxx.xxx.xxxxx.xx > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Bestand > 2-10: Total Bestand ausländische Wohnbevölkerung nach Ausländergruppe (il documento non è di- sponibile in italiano).
11 xxx.xxx.xxxxx.xx > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Bewegungen > 3-25: Einwanderung ständige und nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Auslän- dergruppe Kantone; Nationen; Kantone/Nationen > Laufjahr 2018 (il documento non è disponibile in italiano). 12 xxx.xxx.xxxxx.xx > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 >
Bewegungen > 3-41: Einwanderung nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung mit Erwerb nach Ausländer- gruppe. Kantone; Nationen; Kantone/Nationen; Branchen (il documento non è disponibile in italiano).
13 xxx.xxx.xxxxx.xx > Publikationen & Service > Statistiken > Ausländerstatistik > Archiv ab 2008 > 2018 > Grenzgänger > 5-11: Gültige Grenzgängerbewilligungen nach Kanton und Nationalität (il documento non è dispo- nibile in italiano).
14 Fonte: SIMIC.
15 Fonte: statistiche dell’Ambasciata svizzera nel Regno Unito.
poraneo l’assunzione di manodopera dal Regno Unito rispetto ad altri Stati terzi. In tal modo la Svizzera garantisce che, anche in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE, le imprese svizzere possano fare affidamento su condizioni giuridiche certe e pianificare la loro attività con sicurezza.
2.3 Attuazione legislativa in Svizzera
La Svizzera adotta un approccio monistico nel suo sistema giuridico, per cui le norme del diritto internazionale producono automaticamente effetti nel sistema giuridico interno, senza che sia necessario ricorrere a un particolare atto di trasformazione per trasporle nel diritto nazionale.
L’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro contiene norme direttamente applicabili, che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurne diritti e doveri, che possono essere fatti valere o rivendicati dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria.
L’Accordo non richiede alcuna modifica di atti giuridici svizzeri. L’articolo 2 capoverso 1 LStrI prevede che tale legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. Di conseguenza, qualora l’Accordo diverga dalla LStrI, per l’ammissione di manodopera britannica prevalgono le disposizioni dell’Accordo.
3 Commento alle singole disposizioni dell’Accordo
Articolo 1 Obiettivi
L’Accordo ha lo scopo di permettere, in caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE e di cessazione della libera circolazione delle persone per il Regno Unito, un’ammissione age- volata della manodopera per un periodo di transizione temporaneo e quindi di garantire una pianificazione sicura per l’economia.
Articolo 2 Definizioni
Questo articolo definisce termini importanti del testo dell’Accordo. La lettera d è rilevante soltanto per il Regno Unito, poiché «ammissione al mercato del lavoro» non è un concetto usuale nel Regno Unito.
Articolo 3 Campo d’applicazione
Il paragrafo 1 riguarda il campo di applicazione territoriale dell’Accordo, che include il territo- rio svizzero e quello del Regno Unito con Gibilterra. L’Accordo non è quindi applicabile né ai territori britannici d’oltremare né ai possedimenti della Corona britannica.
Il paragrafo 2 prevede una riserva per le disposizioni più favorevoli del diritto nazionale. Ai cittadini britannici che ricadono sotto l’Accordo si applicano quindi a titolo sussidiario le di- sposizioni della LStrI e delle rispettive ordinanze d’esecuzione, laddove queste risultino più favorevoli e il presente Accordo non preveda deroghe a riguardo. Per i cittadini svizzeri val- gono le condizioni previste dal documento programmatico per i cittadini dell’UE/AELS pubbli- cato dal Regno Unito il 28 gennaio 201916, in base al quale per i soggiorni fino a tre mesi non è richiesto un titolo di soggiorno. Chi desidera soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel Regno Unito deve registrarsi e ottiene un titolo di soggiorno valido tre anni. Il Regno Unito procede a verificare soltanto l’identità della persona e l’estratto del casellario giudiziale (cfr. anche art. 5).
16 Policy paper: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx-xxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx- system (stato 23.05.2019)
Articolo 4 Principi di ammissione in Svizzera di lavoratori dipendenti e indipendenti del Regno Unito
In linea con le prescrizioni dell’articolo 121a Cost., il paragrafo 1 stabilisce che l’ammissione di cittadini britannici per soggiorni superiori a quattro mesi è limitato da contingenti stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale. Nel fissare i contingenti, il Consiglio federale tiene conto degli interessi globali dell’economia svizzera e del principio della priorità dei lavoratori indi- geni. Il Consiglio federale mantiene il suo margine di manovra nel determinare autonoma- mente l’entità e il tipo di contingenti. Il 22 marzo 2019 il Consiglio federale ha stabilito nell’ordinanza del 24 ottobre 200717 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) un contingente di 3500 persone per i cittadini del Regno Unito in caso di no deal.
L’ammissione al mercato svizzero è quindi limitata da un tetto massimo secondo le disposi- zioni della LStrI per i cittadini di Stati terzi (art. 20).
Inoltre, per quanto concerne i contingenti, il paragrafo 2 stabilisce che il Consiglio federale svizzero tiene conto della domanda specifica di cittadini britannici sul mercato del lavoro svizzero. Già oggi questo è uno dei criteri che il Consiglio federale valuta quando stabilisce i contingenti per gli Stati terzi.
Il paragrafo 3 disciplina le deroghe applicabili ai lavoratori dipendenti provenienti dal Regno Unito rispetto alle condizioni di ammissione che, secondo le vigenti disposizioni della LStrI, valgono per i lavoratori dipendenti di Stati terzi. Per quanto riguarda le domande individuali di rilascio di un permesso di lavoro, nel singolo caso si rinuncia all’esame della priorità (lett. a; art. 21 LStrI), delle qualifiche professionali (lett. b; art. 23 cpv. 1 LStrI), nonché dell’interesse dell’economia svizzera (lett. c; art. 18 lett. a LStrI). La lettera b si riferisce esclusivamente ai requisiti relativi alle qualifiche professionali previsti dal diritto degli stranieri. Per le professioni regolamentate, il riconoscimento delle qualifiche professionali va richiesto dall’autorità sviz- zera competente secondo le prescrizioni del diritto nazionale.
Le deroghe previste nel paragrafo 3 consentono di ammettere dal Regno Unito, contraria- mente a quanto previsto per gli Stati terzi, non solo specialisti altamente qualificati irreperibili sia in Svizzera che nell’UE/AELS, ma anche lavoratori meno qualificati, ad esempio nel set- tore del turismo. Queste agevolazioni valgono sia per i soggiorni di breve durata non soggetti a contingentamento (fino a quattro mesi) sia per i soggiorni più lunghi.
Il paragrafo 4 corrisponde all’articolo 22 LStrI. Le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore vanno rispettate come per l’ammissione di cittadini di Stati terzi e vanno verificate dalle autorità cantonali.
Il paragrafo 5 disciplina le deroghe applicabili ai lavoratori indipendenti provenienti dal Regno Unito rispetto alle condizioni di ammissione che, secondo le vigenti disposizioni della LStrI, valgono per i lavoratori autonomi di Stati terzi. Per quanto riguarda le domande individuali di rilascio di un permesso di lavoro, nel singolo caso si rinuncia alla verifica delle qualifiche pro- fessionali (lett. a; art. 23 cpv. 1 LStrI) e all’esame dell’interesse dell’economia svizzera
(lett. b; art. 19 lett. a LStrI). La lettera a si riferisce esclusivamente ai requisiti relativi alle qua- lifiche professionali previsti dal diritto degli stranieri. Per le professioni regolamentate, l’autorizzazione a esercitare la professione va richiesta secondo le prescrizioni del diritto na- zionale.
17 RS 142.201
Articolo 5 Principi di ammissione nel Regno Unito di lavoratori dipendenti e indipendenti della Svizzera
Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione per i cittadini svizzeri nel Regno Unito. La norma corrisponde essenzialmente a quanto proposto unilateralmente dal Regno Unito il 28 gennaio 2019 nel documento programmatico per i cittadini dell’UE/AELS e della Svizzera in caso di no deal. Secondo tale documento è possibile soggiornare nel Regno Unito fino a tre mesi senza un titolo di soggiorno. Chi desidera soggiornarvi per un periodo più lungo, deve registrarsi e ottiene un titolo di soggiorno valido tre anni. Il Regno Unito procede a veri- ficare soltanto l’identità della persona e l’estratto del casellario giudiziale. L’Accordo garanti- sce l’ammissione nel Regno Unito di cittadini svizzeri in qualità di lavoratori dipendenti e in- dipendenti senza applicare contingenti (art. 5 par. 1) e senza verificare l’interesse economico (art. 5 par. 2 lett. b) e le condizioni personali (art. 5 par. 2 lett. c). Le condizioni di salario e di lavoro devono invece essere conformi alle disposizioni di legge nazionali del Regno Unito (art. 5 par. 2 lett. a).
Articolo 6 Mobilità professionale
Sia i cittadini britannici in Svizzera che quelli svizzeri nel Regno Unito godono di mobilità geografica e professionale. In quest’ambito la Svizzera deroga, per i lavoratori con permesso di soggiorno di breve durata, dalle vigenti disposizioni della LStrI, che limitano la mobilità professionale dei cittadini di Stati terzi con permesso di soggiorno di breve durata.
Articolo 7 Frontalieri
Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione dei frontalieri britannici in Xxxxxxxx (xxx. 0) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nel Regno Unito (par. 2). Il paragrafo 1 deroga alle condizioni di ammissione vigenti secondo la LStrI per i cittadini di Stati terzi (art. 25 LStrI). Di conse- guenza, per i cittadini del Regno Unito non valgono le restrizioni previste per i cittadini di Sta- ti terzi, i quali devono fruire di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, avere luogo di residenza nella vicina zona frontaliera da almeno sei mesi e lavorare in Svizzera entro la zona di frontiera.
Articolo 8 Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili
Questo articolo ribadisce che le disposizioni dell’Accordo riguardano esclusivamente agevo- lazioni delle condizioni di ammissione previste dal diritto degli stranieri per il soggiorno con attività lucrativa. In base all’articolo 4 dell’Accordo, si rinuncia esplicitamente nel singolo caso all’esame della priorità (art. 21 LStrI), delle condizioni personali (art. 23 cpv. 1 LStrI) nonché dell’interesse dell’economia svizzera (art. 18 lett. a e 19 cpv. 1 LStrI). Invece, per i lavoratori britannici il datore di lavoro deve presentare una domanda (art. 18 lett. b LStrI), rimangono applicabili le disposizioni relative all’integrazione (art. 3 e 23 cpv. 2 LStrI) e devono essere comprovate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore (art. 22 LStrI). I cittadini britannici indipendenti devono adempiere le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio dell’attività (art. 19 lett. b LStrI) e disporre di una base esistenziale sufficiente e autonoma (art. 19 lett. c LStrI). Per le questioni relative alla procedura e agli emolumenti o per il soggiorno senza attività lucrativa si applicano le prescrizioni del diritto nazionale. Le norme della LStrI rimangono valide anche per quanto concerne il rilascio e la revoca dei permessi.
Articolo 9 Entità amministrative subnazionali
Con questa disposizione le Parti si impegnano a garantire che le autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo – in Svizzera si tratta dei Cantoni – rispettino le disposizioni dell’Accordo.
Articolo 10 Trasparenza
Secondo questo articolo, le Parti si impegnano a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico i propri atti normativi, regolamenti, procedure e decisioni giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sull’attuazione dell’Accordo.
Articolo 11 Comitato misto
L’Accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Re- gno Unito. Tale comitato è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monito- raggio dell’Accordo ed è incaricato di trovare soluzioni in caso di controversie tra le Parti. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo. Esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo (art. 11 par. 1 e 6). Per garantire la corretta applicazione del presente Accordo, è previsto uno scambio regolare di informazioni tra la Svizzera e il Regno Unito nonché la possibilità, su richiesta di una delle Parti, di effet- tuare consultazioni in seno al comitato misto (art. 11 par. 2). Il comitato misto può inoltre de- cidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti (art. 11 par. 5). L’Accordo prevede esplicitamen- te che le decisioni del comitato misto, ad esempio quelle relative alla proroga dell’Accordo, entrino in vigore soltanto una volta espletate le procedure di approvazione interne (art. 11 par. 1). La decisione di adottare tetti massimi per i lavoratori britannici non dipende dal comi- tato misto (cfr. in merito anche l’art. 4).
Articolo 12 Entrata in vigore e applicazione
Questo articolo disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo nonché la sua applicazione provvi- xxxxx. L’Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date: la data del recesso o il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne. La «data del recesso» è definita nell’articolo 2 lettera c dell’Accordo. In caso di uscita disordinata del Regno Unito dall’UE si tratterebbe presumibilmente del 1° novembre 201918.
La Svizzera non dispone più di tempo sufficiente per l’approvazione regolare da parte del Parlamento prima dell’eventuale uscita senza accordo del Regno Unito dall’UE. Per questo motivo è stata inserita nell’Accordo la possibilità di una sua applicazione provvisoria. Ciascu- na Parte può porre fine all’applicazione provvisoria dell’Accordo per scritto. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.
Articolo 13 Cessazione, proroga e denuncia
Secondo il paragrafo 1 l’Accordo è valido fino al 31 dicembre 2020. Dopodiché cessa di es- sere applicabile, a meno che le Parti non concordino una proroga. La decisione di proroga è presa dal comitato misto secondo il paragrafo 2. L’approvazione della decisione compete al Consiglio federale e al Governo del Regno Unito. Secondo il paragrafo 3 la denuncia ha ef- fetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Canto- ni
Il presente Accordo non ha ripercussioni né in termini finanziari né di personale per la Con-
federazione. L’applicazione dell’Accordo rientra nella competenza dei Cantoni. La Confede-
18 Non si può escludere che il termine di cui all’art. 50 del Trattato sull’Unione europea sia prorogato di nuovo e che ciononostante il Regno Unito esca dall’UE senza un accordo. Se ciò dovesse succedere, l’uscita senza accordo avverrebbe dopo il 1° novembre 2019.
razione sorveglia l’esecuzione dell’Accordo nell’ambito delle risorse finanziarie e di personale e delle competenze esistenti.
Rispetto a quanto generalmente previsto per gli Stati terzi, l’Accordo consente ai Cantoni un’esecuzione agevolata per quanto riguarda l’elaborazione delle domande di permessi pre- sentate da cittadini britannici. Si rinuncia provvisoriamente a una procedura d’approvazione Cantone – Confederazione. Eliminando l’esame della priorità, delle condizioni personali e dell’interesse dell’economia svizzera nel singolo caso, viene meno un onere di verifica non indifferente rispetto a quanto previsto per gli Stati terzi.
4.2 Ripercussioni per l’economia
L’Accordo temporaneo sull’ammissione al mercato del lavoro permette all’economia svizze- ra, in caso di cessazione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito, di assumere in modo agevolato manodopera dal Regno Unito per un periodo di transi- zione temporaneo. I requisiti per ottenere un permesso di lavoro diminuiscono notevolmente rispetto a quanto stabilito per gli Stati terzi senza accordo grazie al venir meno della proce- dura di approvazione, della prova della priorità dei lavoratori indigeni e delle qualifiche pro- fessionali. Anche l’onere amministrativo e la durata della procedura vengono ridotti grazie alle agevolazioni previste nell’Accordo.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firma- re e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché la loro conclusione non sia di competen- za del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 del- la legge del 13 dicembre 200219 sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del
31 marzo 199720 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). Nel caso attuale non sussiste alcuna base legale (speciale) per la conclusione autonoma del presente Accordo da parte del Consiglio federale: le disposizioni dell’articolo 100 LStrI non sono suffi- cienti a tal fine, poiché il presente progetto di Accordo va oltre i campi d’applicazione ivi pre- visti, in cui il Consiglio federale può stipulare accordi nel settore della migrazione. L’Accordo temporaneo con il Regno Unito sull’ammissione al mercato del lavoro va quindi sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.
Inoltre l’Accordo è conciliabile con l’articolo 121a Cost., che stabilisce che la Svizzera gesti- sce autonomamente l’immigrazione degli stranieri e la limita mediante contingenti e tetti massimi annuali. La disposizione costituzionale richiede poi che i tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa debbano essere stabili- ti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di prefe- renza agli Svizzeri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in partico- lare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
La Svizzera continuerà a poter gestire autonomamente l’immigrazione. Anche in futuro potrà stabilire i tetti massimi annuali per i permessi per un’attività lucrativa. Inoltre, l’Accordo può essere denunciato (art. 13 par. 3). Infine, l’attuazione delle misure di contenimento rimane indipendente dalla controparte, dato che le decisioni del comitato misto possono entrare in
19 RS 171.10
20 RS 172.010
vigore soltanto sotto riserva dell’adempimento delle procedure interne di entrambe le Parti dell’Accordo (art. 11).
L’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo fissa, come richiesto, la limitazione mediante contingenti e la considerazione degli interessi dell’economia svizzera e della priorità dei lavoratori indi- geni nello stabilirli. Anche i criteri previsti dalla Cost. per il rilascio del permesso di dimora (domanda del datore di lavoro, capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma) sono tenuti in considerazione nell’ammissione dei cittadini britannici a fini lavora- tivi. L’articolo 8 del presente Accordo prevede che tutte le disposizioni della LStrI relative all’ammissione al mercato del lavoro (fatta eccezione per le deroghe previste negli art. 4, 6 e 7) si applichino anche ai cittadini britannici. Le tre condizioni stabilite nella Cost. fanno oggi parte delle disposizioni vigenti per l’ammissione dei cittadini di Stati terzi. La necessità di una domanda del datore di lavoro è prevista nell’articolo 11 capoverso 3 e 18 lettera b LStrI. La capacità di integrarsi è prevista nell’articolo 3 capoverso 1 LStrI. L’articolo 18 lettera c LStrI richiede una base esistenziale sufficiente e autonoma per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente. Per i lavoratori dipendenti vale l’articolo 22 LStrI. La LStrI prevede inoltre una verifica di queste disposizioni a posteriori, vale a dire dopo il rilascio del permesso, il che costituisce un’ulteriore possibilità di controllare l’adempimento delle prescrizioni
dell’articolo 000x Xxxx. Xx disposizione costituzionale permette di istituire un sistema di con- trollo per verificare i tre criteri determinanti previsti nell’articolo 121a capoverso 3, seconda frase, dopo il rilascio del permesso. Un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI). Il permesso di domicilio può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI). Un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora può inoltre essere revocato se lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi (art. 62 cpv. 1 lett. g LStrI), mentre un permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI (art. 63 cpv. 2 LStrI).
5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Nell’ambito dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS) dell’OMC, nel settore della circolazione delle persone la Svizzera ha assunto soltanto impegni per il personale diri- gente e gli specialisti altamente qualificati nel quadro di trasferimenti d’imprese. Questi obbli- ghi sono soggetti al principio del trattamento preferenziale. Tuttavia, la Svizzera ha previsto una deroga specifica all’obbligo del trattamento preferenziale per le misure che riguardano la circolazione delle persone negli accordi bilaterali con i Paesi dell’UE/AELS. Il presente Ac- cordo è quindi essenzialmente compatibile con gli impegni della Svizzera nell’ambito dell’AGCS.
Inoltre, la fornitura di servizi da parte di persone fisiche non è parte del presente Accordo. Di conseguenza, anche per questa categoria di persone non sussiste incompatibilità con gli impegni della Svizzera derivanti dall’AGCS.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., gli accordi internazionali sotto- stanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenere norme di diritto le dispo- sizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obbli- ghi, conferiscono diritti o determinano competenze e, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1
Cost., sono considerate disposizioni importanti quelle che devono essere emanate sotto for- ma di legge federale.
Il presente Accordo internazionale contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.