ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI:
- manutenzione ordinaria agli impianti di riduzione di I° salto della rete gas-metano, da effettuarsi in conformità alle norme UNI-CIG 9571.
- verifica ispettiva e funzionale dei gruppi di riduzione finale per uso civile ed industriale ( II° salto ) da effettuarsi in conformità alle norme
UNI CIG 10702
CAPITOLATO D’ONERI CIG: 760818480C
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx email – xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Tel. 0743 – 231180 / fax 0743 – 48108
CPV 50531200-8
Il Dirigente Gestione Reti e Impianti P.I: Xxxxxx Xxxxxxxxx
Sommario
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 4
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 4
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 5
ART. 6 – PERSONALE 5
ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 6
ART. 9 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO 6
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 6
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ART. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI 8
ART. 13 – FORO COMPETENTE 8
ART. 14 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ 8
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI 8
ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE 8
ART. 17 - SICUREZZA 9
ART. 18 – ASSICURAZIONE RC 9
ART. 19- CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA 10
ART. 20 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 10
ART. 21 - TEMPI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI SERVIZIO 13
ART. 22 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 13
ART. 23 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE (RA) e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DC) 14
ART. 24 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE 15
ART. 25 – INFORMAZIONI 15
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 e s.m.e i. di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto il servizio di:
Parte 1 - manutenzione ordinaria agli impianti di riduzione di I° salto della rete gas-metano, da effettuarsi in conformità alle norme UNI-CIG 9571.
Parte 2 - verifica ispettiva e funzionale dei gruppi di riduzione finale per uso civile ed industriale (II° salto ) da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 10702
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Valle Umbra Servizi s.p.a. nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Servizio emessi dalla VUS. L’Accordo Quadro individua invece l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso.
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
1.1. L’appalto ha per oggetto il servizio di:
Parte 1 - manutenzione ordinaria agli impianti di riduzione di I° salto della rete gas-metano, da effettuarsi in conformità alle norme UNI-CIG 9571.
Parte 2 - manutenzione ordinaria agli impianti di riduzione di II° salto per uso civile e industriale della rete gas-metano, da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 10702.
L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni storici aziendali. Trattandosi di Accordo Quadro tale computo ha solo valore orientativo non conoscendo la VUS i fabbisogni reali delle prestazioni che si rileveranno durante la vigenza contrattuale. Pertanto, nulla potrà pretendere l’appaltatore qualora al termine del Contratto non si avrà corrispondenza tra le stime delle prestazioni del Computo e le prestazioni realmente eseguite.
1.2 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia, le zone di intervento, le problematiche legate alla sicurezza degli interventi e la particolare specializzazione del personale abilitato alle operazioni non ne consiglia la divisione in lotti funzionali.
Nr. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
servizio di manutenzione e riparazione | P | 90.000,00 | ||
Importo totale a base di gara Euro | 90.000,00 |
L’importo a base di gara ammonta a complessivi € 90.000,00, (novantamila/00) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 1.200,00 + IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con budget Societario per il periodo di competenza alla voce “manutenzione Gruppi riduzione e misura gas naturale “
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 63.000,00.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (Ventiquattro) dalla data della relativa stipula del contratto. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore di 24 mesi, per un importo fino a € 90.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto sono analiticamente descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato.
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 6 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che
non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.
ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
l’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
ART. 9 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
La sospensione del contratto è ammessa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto è ammessa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso è ammesso ai sensi dell’art. 109 del X.X.xx. 50/2016.
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari di cui all’allegato elenco, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
ART. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
ART. 14 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto.
Verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure in vigore in VUS, e accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite attraverso controlli tecnici e documentali.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore e dovrà essere reperibile h24 per tutta la durata del contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
ART. 17 - SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
ART. 18 – ASSICURAZIONE RC
E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 350.000,00. (trecentocinquantamila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistr , e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 19- CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” all’indirizzo http://xxx.xxxxxx.xx/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%2 02018.pdf che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.
Si informano gli Operatori Economici che le “Clausole di riservatezza” di cui alla Delibera n. 296/2015/R/COMM adottata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (A.E.E.G.) costituiscono parte integrante e sostanziale del capitolato stesso e prevedono anche le penali da applicare all’appaltatore nel caso di mancato rispetto della clausole; con la sottoscrizione del contratto di appalto l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle suddette “Xxxxxxxx di riservatezza” e di impegnarsi al loro rispetto il “Codice di Comportamento” richiamato dalle suddette clausole è visionabile nel profilo committente
della VUS: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxx
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 20 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I rapporti tra il PRESTATORE DEL SERVIZIO e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ODI che saranno emessi dal FS di VUS, e che individuano le prestazioni da eseguire, i tempi di esecuzione ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio di VUS.
In ogni ODI sono quindi indicati:
• la data di emissione;
• le prestazioni da eseguirsi in ordine alle eventuali priorità individuate dalla VUS;
• le località e gli impianti oggetto di intervento;
• il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;
La VUS tramite il proprio responsabile del servizio, comunica mediante fax o posta elettronica al supervisore del servizio della DITTA, le prestazioni e gli impianti presso i quali le prestazioni di servizio. Il PRESTATORE DEL SERVIZIO provvede pertanto all’esecuzione delle prestazioni richieste, entro e non oltre 30 gg. naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione.
Il PRESTATORE DEL SERVIZIO, in particolare, provvede a:
1) organizzare il servizio tramite il proprio supervisore, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il responsabile del servizio della VUS, che, qualora necessario garantisce l’assistenza e l’accesso agli impianti oggetto d’intervento.
2) redigere per ogni servizio prestato, la SCHEDA INTERVENTO sottoscritta dal proprio personale esecutore, con le annotazioni di tutte le attività e le manutenzioni eseguite. Nella stessa scheda, gli impianti oggetto di servizio dovranno essere identificati dal PRESTATORE DEL SERVIZIO mediante i codici utilizzati dalla VUS negli elenchi allegati al presente Capitolato. Al termine di ogni prestazione di servizio, il supervisore del servizio del PRESTATORE DEL SERVIZIO, qualora necessario, redige inoltre una relazione tecnica dettagliata circa le proprie proposte tecniche utili per migliorare o adeguare l’impianto oggetto d’intervento alle norme vigenti inerenti
I.S.P.E.S.L. – U.S.L. – VV.FF. Tutta la documentazione redatta dovrà essere conforme alle disposizioni di legge ed alle direttive tecniche di riferimento
Per regola generale nell'esecuzione del servizio, la DITTA dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché a quanto previsto nel presente Capitolato. Per le prestazioni non descritte nel presente Capitolato e nell’ Elenco Prezzi e, per le quali non siano state indicate norme tecniche specifiche, la DITTA espleterà il servizio seguendo i migliori procedimenti dettati dalla tecnica e attenendosi esclusivamente agli ordini che verranno impartiti dalla dal responsabile del servizio della VUS. Qualora sia riscontrato, in tempo reale o successivamente, che le prestazioni espletate dalla DITTA non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, le stesse saranno ripetute a cura e spese della DITTA medesima. La VUS tramite i propri tecnici incaricati potrà in qualunque momento ordinare modifiche al programma delle opere predisposto dalla DITTA, ed in particolare, potrà concordare con la DITTA le priorità da seguire negli interventi, la condotta e l'ordine delle attività, il tutto, secondo i criteri che crederà i più opportuni, a proprio insindacabile giudizio e senza che per questo la DITTA possa sollevare eccezioni o richiedere compensi di sorta. La VUS potrà richiedere all’Impresa l’allontanamento dal luogo di esecuzione delle prestazioni del personale non ritenuto idoneo. L’Impresa, entro le ore 10,00 del giorno lavorativo successivo a quello fissato per l’esecuzione dell’intervento, è altresì obbligata a comunicare al funzionario responsabile del servizio, eventuali difficoltà o intralci che si riscontrassero nella esecuzione delle prestazioni commissionate dalla VUS. Per tale incombenza e per eventuali perdite di tempo non previste, non sarà riconosciuto all'Impresa remunerazione o risarcimento di sorta. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti in ogni Ordine di Servizio, senza che la VUS abbia ricevuto comunicazioni di tale tipo, determinerà l’applicazione della penale di cui al seguente art. 23.Le prestazioni, sempre che regolarmente ordinate ed eseguite, saranno contabilizzate secondo le voci, fisse e invariabili, indicate nell’Elenco dei Prezzi, allegato al presente Capitolato, e, ove questi non applicabili, secondo il Prezzario Regione Umbria in vigore
In corso d'opera l'Impresa dovrà strettamente limitarsi agli interventi che gli saranno stati ordinati, con l'intesa che modifiche o varianti di qualsiasi genere ed entità, anche se indispensabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla VUS.
Il servizio deve essere eseguito con le modalità di seguito indicate:
Parte 1 - il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di riduzione di I° salto della rete gas- metano, per uso civile ed industriale, deve effettuarsi in conformità alle norme UNI-CIG 9571 e secondo le seguenti indicazioni fornite dalla VUS per le verifiche di:
1. conduzione;
2. funzionali delle apparecchiature di riduzione del gas.
In particolare, secondo le richieste della VUS, devono essere eseguite le seguenti prestazioni:
1) valvola di intercettazioni: controllo di manovrabilità – manutenzione ordina e straordinaria;
2) giunto isolante monoblocco: controllo stato elettrico delle condotte interrate e del giunto isolante;
3) scambiatore di calore: verifica di funzionamento;
4) filtro: verifica intasamento – spurgo – sostituzione elementi filtranti;
5) valvola di scarico in atmosfera: taratura – verifica tenuta – controllo intervento – manutenzione ordinaria;
6) linea regolazione: cambio linea – verifica taratura.
7) linea di regolazione con regolatore e monitor ad azione diretta: taratura – controllo tenuta linea – controllo tenuta singoli apparati;
8) linea di regolazione con regolante e monitor ad azione pilotata: taratura – controllo tenuta linea – controllo tenuta singoli apparati;
9) linea di regolazione con regolante e monitor ad azione diretta e valvola di blocco: taratura - controllo tenuta linea – controllo tenuta singoli apparati;
10) linea di regolazione con regolante e monitor ad azione diretta e valvola di blocco: taratura
- controllo tenuta linea – controllo tenuta
11) singoli apparati;
12) linea di regolazione con regolante e monitor operativo ad azione pilotato: taratura - controllo tenuta linea – controllo tenuta;
13) circuito alimentazione gas alla caldaia: controllo tenuta apparati di regolazione e di sicurezza
- controllo funzionalità della linea di emergenza - controllo funzionalità degli apparecchi di sicurezza;
14) circuito di preriscaldo ad acqua: controllo vaso di espansione sfiato aria pompa di circolazione efficienza circuito preriscaldo – taratura gruppo fermo regolatore – controllo efficienza pompa di riserva
15) caldaia per produzione acqua calda: controllo funzionalità caldaia – controllo prodotti combustione – manutenzione ordinaria e straordinaria.
Parte 2 – il Servizio di conduzione per la verifica funzionale dei gruppi di riduzione finale (2° salto) deve essere effettuato in conformità alle norme UNI CIG 10702, e secondo le seguenti indicazioni fornite dalla VUS per le verifiche di:
1. conduzione prevedendo tutte le prestazioni di seguito elencate:
o Verifica della normale condizione della recinzione, ove esistente, e dell'alloggiamento, l'esistenza della prescritta segnaletica di sicurezza e l'accessibilità al chiusino della valvola di intercettazione generale.
o Verifica, con semplice riscontro olfattivo, dell'eventuale esistenza di dispersioni.
o Controllo della regolarità del funzionamento del gruppo, verificando:
a) il grado di intasamento del filtro rilevando la posizione dell'indicatore di massima memorizzato;
b) il valore della pressione a monte;
c) il valore della pressione a valle del regolatore di I salto, nel caso di gruppi con due salti di riduzione;
d) l'eventuale avvenuto intervento del monitor (per esempio, rilevando sul manometro intermedio il valore della pressione e la posizione dell'indicatore di minima memorizzato);
e) l'eventuale avvenuto intervento della valvola di blocco;
f) il valore della pressione a valle;
g) il regolare funzionamento del dispositivo di modulazione della pressione, ove esistente;
h) il regolare funzionamento del registratore di pressione, ove esistente;
i) la funzionalità del contatore, ove esistente. Nel caso di contatori dotati di lubrificazione
deve essere verificato il livello dell'olio lubrificante;
j) il regolare funzionamento del correttore di volume, ove esistente;
k) la completa apertura delle valvole di intercettazione a monte ed a valle della linea di
emergenza automatica, ove esistente.
2. Controllo apribilità dei chiusini
3. Controllo manovrabilità degli organi d'intercettazione
4. Controllo funzionale della linea principale Le operazioni di controllo consistono:
a) nel preliminare accertamento della possibilità di escludere la linea dal servizio;
b) nella verifica della rispondenza delle pressioni regolate ai valori prescritti di taratura;
c) nella verifica del funzionamento dell'indicatore di intasamento dei filtri;
d) nella verifica dell'intervento degli apparati di sicurezza (monitor, valvola di blocco, valvola di sicurezza) e del dispositivo di scarico all'atmosfera ai valori prescritti di taratura
della pressione;
e) nella verifica della tenuta in chiusura e nel rilevamento della pressione di chiusura degli apparati di regolazione, di sicurezza e del dispositivo di scarico all'atmosfera;
f) nella verifica che gli esalatori di sfiato non siano ostruiti.
5. Controllo funzionale linea di emergenza automatica
L'attività di conduzione consiste nelle ispezioni e nelle verifiche funzionali.
Le verifiche funzionali comprendono anche alcuni semplici interventi sugli apparati la cui necessità viene evidenziata nel corso delle stesse e la cui natura li rende assimilabili a semplici operazioni di manutenzione (per esempio: aggiustamento delle tarature, spurgo dei filtri, pulizia degli esalatori, lubrificazione di alcuni tipi di valvole e di contatori, serraggio di giunzioni). Tali interventi non comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati stessi per la sostituzione di componenti deteriorati.
Dalle ispezioni e dalle verifiche funzionali può inoltre evidenziarsi la necessità di interventi di manutenzione correttiva.
Le anomalie ed i guasti riscontrati devono essere tempestivamente eliminati, ove possibile, direttamente dall'addetto alla conduzione. In caso contrario, il responsabile dell'impianto, ricevutane comunicazione, provvederà a far eseguire le opportune operazioni di manutenzione.
ART. 21 - TEMPI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI SERVIZIO
La VUS tramite il Direttore dell’Esecuzione, verbalmente, mediante fax o posta elettronica, e secondo delle necessità, comunica all’appaltatore l’Ordine di servizio di esecuzione delle prestazioni.
L’appaltatore è obbligato all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti dalla VUS. L’appaltatore è obbligato a comunicare alla VUS eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio, tali da comportare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, pena l’applicazione delle penali contrattuali
ART. 22 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Il mancato rispetto della tempistica delle attività determinerà ’applicazione delle seguenti penali:
• mancata, non corretta o non completa esecuzione delle attività di manutenzione come comunicato da VUS nel programma periodico, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo
= € 30,00 (trenta) oltre iva.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 23 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE (RA) e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DC).
IL PRESTATORE DEL SERVIZIO deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l’incarico del Responsabile del SERVIZIO (di seguito RS) che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di SERVIZIO, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del SERVIZIO.
La VUS, prima della stipula del contratto, procede a sua volta alla nomina di un proprio Funzionario che avrà il compito di verificare il rispetto da parte del PRESTATORE DEL SERVIZIO di quanto previsto nel presente Capitolato. Il supervisore del SERVIZIO, nominato dal PRESTATORE DEL SERVIZIO, dovrà eseguire quanto richiesto dal Funzionario della VUS (di seguito FS).
- Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la VUS tramite il FS, comunica al PRESTATORE DEL SERVIZIO con lettera raccomandata con A.R. la necessità di sostituzione immediata del RS del PRESTATORE DEL SERVIZIO, senza che per questo egli abbia nulla a pretendere.
- Il RS del PRESTATORE DEL SERVIZIO, per tutta la durata del contratto, dovrà:
- interloquire con il FS della VUS per il coordinamento degli interventi.
Il FS della VUS avrà accesso in ogni momento a tutti i siti ove il PRESTATORE DEL SERVIZIO svolge temporaneamente la prestazione per il controllo di tutte le attività in svolgimento e/o già svolte. Qualora siano forniti materiali non ritenuti idonei o siano eseguite prestazioni, che a giudizio insindacabile del FS della VUS, non risultino conformi alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, al PRESTATORE DEL SERVIZIO, a seconda della gravità dell’infrazione, saranno applicati i provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato (penali – recessione del contratto).
IL PRESTATORE DEL SERVIZIO, qualora il FS della VUS lo richieda, dovrà comunque provvedere a propria cura e spese alle prestazioni necessarie per la regolarizzazione di quanto realizzato, provvedendo se necessario anche alla ripetizione delle attività contestate. Resta salvo in ogni caso il diritto della VUS al risarcimento di eventuali ulteriori danni rilevati anche successivamente.
È facoltà del FS della VUS di chiedere al PRESTATORE DEL SERVIZIO di allontanare dai luoghi di svolgimento della prestazione il personale che durante lo svolgimento delle attività di cui al presente SERVIZIO, abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alle norme riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro.
ART. 24 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE
IL PRESTATORE DEL SERVIZIO, per tutta la durata del SERVIZIO, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per il corretto svolgimento del SERVIZIO, nonché di una efficiente sede operativa, ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, di giorno feriale o festivo, Ordini di Intervento.
Tale sede operativa dovrà essere dotata dei seguenti elementi essenziali:
- ufficio provvisto di telefono, fax, casella di posta elettronica;
Nel caso in cui il PRESTATORE DEL SERVIZIO risulti sprovvisto della sede operativa al momento della partecipazione alla gara, dovrà rilasciare una dichiarazione attestante l’impegno ad attivare – in caso di aggiudicazione – la sede operativa come sopra richiesto.
ART. 25 – INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative all’accordo quadro potranno essere richieste al dirigente Gestione Xxxx e Impianti P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx tel. 0000000000 – mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
Elenco Allegati:
1) DUVRI
2) Elenco Prezzi