POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Lotto 4
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Stipulata tra:
ASP CITTA’ DI BOLOGNA |
Sede Legale: VIA MARSALA 7 – 00000 XXXXXXX |
Sede Xxx.xx: XXXXX XXXX X. 00 - 00000 XXXXXXX |
C.F. 03337111201 |
CODICE CIG 9037712BDE |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30.04.2022 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2025 |
1. | Società / Assicuratori: ...................................................................... | |||||
2. | Contraente ed Assicurato: ...................................................................... Attività dichiarata: L’assicurazione vale per l’attività istituzionale esercitata da ASP Città di Bologna, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d’ora o in futuro potranno essere espletati. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata | |||||
3. | Franchigia per sinistro: Euro 3.000,00 | |||||
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00 | |||||
5. | Categoria | Parametro (n. soggetti e retribuzioni in euro) | Tasso Lordo %° | Premio Lordo Annuo €uro | ||
Ente Assicurato | Si | |||||
Amministratori e Dipendenti | 14.400.000,00 | |||||
Premio annuo lordo | €……………… | |||||
6. | Data di retroattività: illimitata | |||||
7. | Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Marsh SpA | |||||
7.2 Agente / Corrispondente: |
8. | Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. | |||
PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA | Euro 1.000.000,00 | |||
DANNI ALLE OPERE | Euro 1.000.000,00 | |||
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | Euro 1.000.000,00 |
Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. | ||
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Premio Lordo Minimo per singolo Certificato | per mille per mille per mille | |
Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica. Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. | ||
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Premio Lordo Minimo per singolo Certificato | per mille per mille per mille |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: | il Contraente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale. |
Contraente: | l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione. |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
Danno indennizzabile: | in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato. |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
Dipendente/Amministratori : | qualsiasi persona che partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione inclusi il Dipendente Legale e Tecnico. |
Dipendente Legale: | qualsiasi persona iscritta all’Albo Speciale (Art. 23 L.31 dicembre 2012, n. 247) che svolga le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato e che sia regolarmente qualificata e abilitata ai sensi di legge o comunque in regola con le disposizioni vigenti. |
Dipendente Tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. |
Durata del Contratto: | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni Sinistro. |
Malattie Infettive: | qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, |
muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto x xxxxx infetti, o con altri mezzi, inclusa altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS- CoV 2 | |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali |
Periodo di Assicurazione: | se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di Efficacia: | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto. |
Responsabilità Amministrativa: | la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa e in ogni caso la responsabilità civile derivante all’assicurato a qualsiasi titolo, ivi inclusa la responsabilità contrattuale, precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., danno da ritardo ex art. 2 bis L.241/2005 s.m.i., indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990 s.m.i.; |
Pubblica Amministrazione: | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Sinistro: | comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione; la richiesta di risarcimento notificata a un Dipendente o |
Amministratore del Contraente (in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 della Costituzione). |
Società:
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 2- Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ però facoltà del Contraente richiedere alla Società:
- il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 36 mesi. La Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni.
- una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.
Frazionamento semestrale dalla rata del 30.06.2022.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato
Art. 4- Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.
Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 6- Recesso per Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 7- Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell’ufficio assicurazioni dell’Ente assicurato.
L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, telefax, mail o PEC – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni
da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
- qualsiasi diffida scritta ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l’intenzione di richiedere all’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti.
Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Art. 10 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c.
- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Regolazione del Premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.
Art. 12 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all’Assicurato su quanto contemplalo dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 15 - Broker incaricato
Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Bologna- Via Montebello, n2
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 12% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/201.0, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa dì risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 – Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente sezione I della polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l’azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.
Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali о con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell’Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.
Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
- Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957
- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili
L’assicurazione comprende inoltre:
✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui all’art. 20 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Xxxxxx comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il
Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del CCNL. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.
Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato;
j) possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
o) qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie;
p) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati (“embedded chips”);
• perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
• funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
• trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
• computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
• utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).
Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
Art. 26 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 27 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art 29 che segue.
Art. 28 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 29 – Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
Art. 30 – Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.
Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l’assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purchè in possesso dei requisiti richiesti della legge, dal momento del loro incarico.
Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali
In relazione al trattamento dei dati personali, la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge e delle norme vigenti.
La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M..
Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.
Art. 36 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge
Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.
Art. 37 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.
Art. 38 - Continuous Cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza - in particolare art. 24 – punto k) - la Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Xxxxxxx, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro alla Società, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Art. 39 - Sanction Clause
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 40 Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Art. 41 Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per
1. le Perdite Patrimoniali e, in deroga all’art. 24, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di:
• progettista e verificatore della progettazione
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2. le attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente;
A) CONDIZIONI AGGIUNTIVE
l'Assicurazione s'intende operante anche per:
3. lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
4. la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, compresi i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
5. l’attività di verifica e validazione dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell’Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione. Inoltre l’assicurazione non è operante:
j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
m) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
n) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
o) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
p) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
q) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o
in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere
progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.