CONTRATTO
CONTRATTO
per l’affidamento del servizio di “Consulenza inerente l’attività di comunicazione verso i propri iscritti e verso l’esterno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova anche a favore della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova e dei servizi straordinari relativi ad una campagna comunicativa e e alla integrazione e/o modifica dei dei siti internet istituzionali denominata “comunicazione grafica coordinata”
tra
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx 00, C. F. n.80036470104 - Codice univoco UFGIR2 (nel prosieguo denominato anche “Committente”)
e
Xxxxxxxx XXXXX, con sede in Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, C.F GTTNLS72P69D969B, P. Iva 02400350993 (nel prosieguo denominato anche “Affidatario”).
*
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di novembre, in Genova presso la sede dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova in Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 00
premesso
- che la dott.ssa Xxxxxxxx XXXXX è risultata essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle capacità tecnico - professionale ed economico finanziaria, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento Negoziale dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova (art. 5, punti 4 e 5) e dalle norme in materia di contratti con gli enti pubblici;
- che, pertanto, in data 28/10/2020, Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova ha deliberato di stipulare con la dott.ssa Xxxxxxxx XXXXX contratto per l’affidamento del servizio di “Consulenza inerente l’attività di comunicazione grafica Coordinata verso i propri iscritti e verso l’esterno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova anche a favore della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova e dei servizi straordinari relativi ad una campagna comunicativa e alla gestione dei siti internet istituzionali denominati “Comunicazione grafica coordinata” con efficacia dal 15/novembre 2020 al 14/novembre 2021
quanto sopra premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto in appresso
Art. 1 Oggetto del Contratto
Con riferimento all’
Affidamento del Servizio di Consulenza inerente l’attività di comunicazione verso i propri iscritti e verso l’esterno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova (d’ora in avanti OA) anche a favore della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova e dei servizi straordinari relativi ad una campagna comunicativa e alla revisione integrazione e/o modifica dei siti internet istituzionali”
che l’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Il presente contratto ha per oggetto l’“ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE GRAFICA COORDINATA”,
L’ attività dovrà includere:
Art Director OA/FOA - progettazione identità grafica
In particolare il gestore, che dovrà sempre lavorare in sinergia con le figure referenti delle attività denominate “Comunicazione e Social” e “Addetto stampa”, si occuperà di:
• Verifica/aggiornamento annuo dell’immagine identificativa coordinata OA/FOA:
• Grafica base (anche finalizzata all’ uniformità stilistica) per il sito OA/FOA ;
• identità grafica annuale ed eventi ordinari e straordinari (cicli di eventi/festival/ workshop/ conferenze..).
• esecutivi materiali di comunicazione (locandine, materiali sito e newsletter, immagini)
• grafica per eventi straordinari (locandine versioni web e versioni cartacee cicli di workshop/ conferenze.);
• redazione presentazioni (ppt/slides) eventi da quotare a parte;
• redazione grafiche per pubblicazioni straordinarie da quotare a parte;
• redazione grafiche per pubblicazioni ricorrenti a stampa e/o web quali: aggiornamento indirizzario e opuscolo professione versioni web e versioni cartacee; biglietti auguri di Natale; eventuali gadget connessi all'immagine coordinata: quaderni, penne, borse, etc.
• elaborazioni grafiche per social.
Attualmente OA/FOA presentano identità grafiche tra loro coordinate. Logo, sito, font, grafica eventi particolari, grafica eventi tradizionali, immagine FB, gadget, quaderni, biglietti da visita, carta intestata e qualsiasi altro elemento visivo sono tra loro unitari e riconducibili a un identità forte e unica per OA/FOA.
Tutte le attività OA/FOA devono essere ricondotte all’unitarietà grafica, ma non si esclude la caratterizzazione di alcuni eventi di carattere straordinario (emergenti anche nell’aspetto visivo) o una “variazione sul tema” di carattere annuale.
Art. 2 Cessione e subappalto
1. Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. L’affidatario non potrà dare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Potrà tuttavia avvalersi di collaboratori per attività specialistiche previa autorizzazione da parte di OA.
3. La violazione dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del presente contratto, che si risolverà ipso iure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore dell’Ordine degli Architetti, PPC di Genova.
Art. 3 Corrispettivo del servizio
1. Il corrispettivo del servizio di consulenza affidato è pari € 15.000,00 (quindicimila/00 onnicomprensivo (IVA esclusa);
2. Sono espressamente esclusi dal corrispettivo del servizio di consulenza i costi vivi riguardanti, ad esempio, materiali di partenza (ad es. immagini) e costi di stampa, ecc., che, quando sostenuti direttamente dall'Affidatario, dovranno essere prontamente rimborsati dalla Committente, dietro presentazione dei documenti giustificativi.
3. L'importo sopra determinato di cui al primo comma è da intendersi riferito all'ipotesi di conclusione dell'attività lavorativa alla naturale scadenza contrattuale. L'eventuale risoluzione anticipata del contratto determinerà, a norma di legge, il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento del compenso del lavoro eseguito secondo le tariffe o gli usi, in misura comunque non inferiore al corrispettivo del servizio riproporzionato alla effettiva durata del contratto.
Art. 4 – Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo per un totale di € 15.000,00 (quindicimila/00) avverrà tramite accredito mediante bonifico su CC/bancario in seguito all’emissione delle relative fatture:
- il primo, pari ad un importo di euro 4.000,00 e oneri di legge entro il 15.01.2021;
- il secondo, pari ad un importo di euro 4.000,00 entro il 15.03.2021
- il terzo, pari ad un importo di euro 4.000,00 legge entro il 15.07.2021;
- il quarto, a saldo, di importo pari ad € 3.000 oltre oneri di legge, entro il 15.11.2021.
Le fatture saranno liquidate entro 30 gg dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica e vidimazione da parte del consigliere Xxxxxxxxx; sarà cura del professionista inviare le fatture nei 30 gg antecedenti le predette scadenze in modo da consentire le verifiche contabili necessarie.
L’Affidatario dichiara di essere soggetto al regime dei minimi e che il corrispettivo non è soggetto ad IVA.
Art. 5 Durata del contratto. Recesso. Risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ.
1. Il presente contratto ha efficacia dal 15 novembre 2020 al 14/novembre 2021.
2. In ogni caso e in qualunque momento, ciascuna parte potrà recedere per iscritto dal presente contratto con un preavviso spedito - con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data d’invio ricevimento della comunicazione (ad esempio, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, corriere, fax, telex) - all’altra parte almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto le ipotesi espressamente previste dal presente contratto nei singoli articoli e le seguenti:
b) sia aperto procedimento penale a carico dell’Affidatario;
c) vengano meno in capo all’Affidatario i requisiti d’idoneità prescritti dal Regolamento Negoziale;
d) sia protestato.
In tutte le suindicate ipotesi il contratto si risolverà ipso iure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..
4. Le parti possono nella loro autonomia risolvere per mutuo consenso il contratto.
Art. 6 Obblighi dell’Affidatario
1. L’Affidatario s’impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto
2. L’Affidatario s’impegna a manlevare l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto (fatti salvi costi vivi di cui è espressamente pattuito al terzo comma dell'art. 3).
3. L’Affidatario si obbliga altresì all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare s’impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.
4. L’Affidatario è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate e alle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
5. L’Affidatario assume fin d’ora la responsabilità di garantire l’esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.
6. L’Affidatario è responsabile dell’adempimento del servizio di Consulenza inerente l’attività di comunicazione grafica coordinata e a tale fine si assume anche l’obbligo al coordinamento con l’Affidatario delle attività denominate “Comunicazione e Social” e “Addetto stampa”.
Art . 7 Variazioni
Tutte le modifiche del contratto e le eventuali modifiche delle prestazioni oggetto del contratto dovranno rivestire la forma scritta. Nell’ipotesi di modifica delle prestazioni, le Parti
cconcorderanno la maggiorazione del corrispettivo conseguente all’inserimento delle modifiche, delle aggiunte e delle variazioni richieste e stabiliranno i pertinenti termini di consegna, salvo il diritto dell’Affidatario recedere dal contratto, senza penalizzazioni, qualora l’ammontare delle variazioni richieste dal Committente superi il 20% del corrispettivo ovvero comporti notevoli modificazioni ed aggravi nel servizio.
Art. 8 Incompatibilità e/o conflitto di interessi. Codice di comportamento
1. La Sig/ra Xxxxxxxx XXXXX è tenuta al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e di cui al D.Lgs 165/2001 per quanto applicabili, nonché al Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova.
2. La Sig/ra Xxxxxxxx XXXXX si obbliga a trasmettere il curriculum vitae in formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova e di sottoscrivere le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse ai fini della pubblicazione sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. la violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova, l’omesso invio del curriculum vitae, nonché l’omessa sottoscrizione e rilasciato della dichiarazione di conflitto di interesse di cui alla normativa in materia di Amministrazione Trasparente.
Art 9 Risoluzione del contratto – Sospensione e interruzione del servizio
Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. la sospensione o l’interruzione del servizio da parte dell’Affidatario, non concordate o, in difetto di accordo, per periodi superiori a 15 giorni, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
In tale ipotesi all’Affidatario spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni già eseguite, fermo restando l’obbligo dello stesso Affidatario di risarcire l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova di tutti i danni coneguenti alla risoluzione contrattuale.
Art 10 Forza maggiore
Le parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due parti, e la parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per
prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all’altra e le parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
Art 11 Riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Affidatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In seguito al conferimento dell’incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l’esecuzione del presente incarico.
Le parti, nell’espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
- trattare i soli dati necessari per l’espletamento dei propri incarichi;
- non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
-
- curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario e dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l’obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l’altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.