Contract
SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE, CENTRALE TERMICA, CENTRALE IDRICA E ANELLO TELERISCALDAMENTO DEL POLIECNICO DI MILANO CAMPUS XXXXXXXX.
Capitolato Tecnico
PARTE A - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
INDICE
2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 4
5 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELLE PARTI 5
6 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 5
7 RESPONSABILITA’ GENERALI DELL’I.A. 6
7.1 ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA DELL’I.A 6
7.4 Disciplina dei Luoghi di Lavoro 7
7.5 Osservanza di Leggi, regolamenti e norme 7
7.6 Norme di sicurezza antinfortunistica 8
7.9 Responsabilità per danni e perdite 10
9 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE 12
11 PRESTAZIONI STRAORDINARIE E/O IN ECONOMIA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 12
13 PAGAMENTI E FATTURAZIONE 14
15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 20
21 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI OBBLIGATORIE 21
24 . UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO 22
26 NORMATIVA ANTICORRUZIONE 22
28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 23
1 PREMESSA
Il Capitolato tecnico descrive le caratteristiche tecniche e contrattuali per la fornitura “Servizi di Manutenzione degli Impianti Tecnologici (sistema trigenerativo, centrale termica, centrale idrica, rete teleriscaldamento, impianti di illuminazione, rete distribuzione gas metano, rete antincendio, sistemi di rilevazioni) del politecnico di Milano.
Con l’impresa Appaltatrice (di seguito denominata per brevità “I.A.”) la Committente stipulerà un contratto d’appalto, da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge di cui si riporta, di seguito, il “Capitolato Tecnico – parte A disposizioni contrattuali” che, unitamente al “Capitolato tecnico – Parte B disposizioni particolari specifiche tecniche” formeranno parte integrante e sostanziale del presente appalto.
Il presente documento stabilisce le condizioni generali che regolano la prestazione di servizi, e la fornitura di materiali, apparecchiature ed impianti a favore DEL POLITECNICO.
2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la prestazione di “Servizi di Conduzione e Manutenzione degli Impianti Tecnologici, sistema trigenerativo, centrale idrica, centrale termica rete teleriscaldamento, impianti di illuminazione, rete distribuzione gas metano, rete antincendio, sistemi di rilevazioni del Politecnico di Milano”, di cui al punto 1.
Il dettaglio descrittivo di ognuno dei servizi richiesti è riportato nel “Capitolato tecnico d’Appalto parte B disposizioni particolari specifiche tecniche”.
3 DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, previamente comunicata.
3.1 OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4 AMMONTARE DEL CONTRATTO
L’ammontare da corrispondere per le prestazioni richieste scaturirà dalle offerte economiche presentate oggetto del presente appalto.
L’importo previsto a base d’asta è pari ad € 373.135,97 + iva annui, calcolati sulla base del costo del presidio richiesto e del costo orario di funzionamento dell’impianto al 90% della disponibilità garantita, oltre alla quota prevista per la manutenzione straordinaria, come illustrato dalla tabella allegata (All. A - penali bonus).
Il valore complessivo della gara, comprensivo degli eventuali premi massimi, è pari ad € 504.885,97 + iva. L’importo complessivo della gara per l’intero periodo contrattuale è di € 2.524.429,86 € + iva.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.524.429,86 al netto di Iva.
Il servizio sarà remunerato con le seguenti modalità:
Servizio di presidio: sarà remunerato per ora di servizio secondo l’importo offerto in sede di gara.
Servizio di manutenzione a canone: sarà remunerato per ora di funzionamento dell’impianto secondo l’importo offerto in sede di gara.
Servizio di manutenzione extra canone: sarà remunerato secondo le modalità descritte al par.16 del Capitolato parte B.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari :
- ad € 50.377,60 all’anno per il servizio di presidio sulla base della stima del personale impiegato descritto al paragrafo 1.13 “definizioni PARTE B DISPOSIZIONI PARTICOLARI_ SPECIFICHE TECNICHE” , al costo orario di € 24,22 come da tabella del Ministero del Lavoro gennaio 2015 per operari dell’industria metalmeccanica 5° livello.
I Prezzi contrattuali, globale ed unitari, si devono intendere, salvo diversamente previsto nel contratto, fissi ed invariabili con espressa rinuncia, da parte della “I.A.”, ad invocare l’art. 1664 Cod. Civ. in tutti i casi in cui questo si renda applicabile.
Durante la formalizzazione del contratto verrà riportato il dettaglio dei prezzi contrattuali sulla base dei quali verranno calcolate eventuali variazioni e/o voci aggiuntive. Dette ulteriori voci potranno altresì far riferimento ai prezzi reali di mercato per i materiali e la manodopera vigenti al momento della stipula del contratto.
5 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELLE PARTI
Il committente espressamente dichiara che la prestazione dei servizi di cui trattasi non contrasta con alcuna disposizione di legge né con interessi di privati, di avere la piena disponibilità dei beni oggetto della prestazione ed assicura la copertura finanziaria necessaria con fondi propri.
La I.A., a sua volta, dichiara di avere la piena disponibilità dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla prestazione richiesta, di disporre del personale qualificato necessario, di essere in condizioni di sopportare l’onere finanziario, per quanto di sua competenza, per l’esecuzione del contratto.
La I.A. dichiara di conoscere nel dettaglio tutte le normative vigenti che regolano lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi in appalto ed, in particolare, quelle relative alla sicurezza ed alla prevenzione infortuni sul lavoro, e dichiara altresì di impegnarsi a provvedere a tutti gli adempimenti necessari al rispetto delle suddette normative in materia di sicurezza.
6 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
L’I.A. è tenuta a comunicare alla committente, prima dell’inizio dei servizi, il nome del “Responsabile di commessa” che, dotato delle opportune deleghe, rappresenterà l’I.A. nei confronti del committente per tutti gli aspetti connessi all’esecuzione della prestazione di servizi e/o fornitura.
L’I.A. è tenuta inoltre a comunicare alla committente, prima dell’inizio dei servizi, il nome del “Tecnico Manutentore”.
La committente comunicherà all’I.A. il nominativo del Gestore delle Attività che sarà il normale interlocutore dell’I.A.
Tutta la corrispondenza intercorrente tra le parti dovrà riportare le seguenti indicazioni e riferimenti:
• numero dell’ordine di acquisto e relativa data di emissione;
• oggetto dell’ordine di acquisto;
• ulteriori indicazioni richieste in sede d’ordine.
In particolare, la corrispondenza di carattere tecnico e/o connessa con l’espletamento della prestazione sarà inviata in duplice copia al RUP (Responsabile unico Procedimento) e al DEC (Direttore Esecuzione del Contratto).
L’I.A. dovrà fornire settimanalmente al RUP, dei rapportini contenenti il numero di persone impiegate con relativo orario di lavoro, suddiviso per attività e sedi di pertinenza.
7 RESPONSABILITA’ GENERALI DELL’I.A.
7.1 Attrezzature e mezzi d’opera dell’I.A.
Le attrezzature e i mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto che saranno impiegati per l’esecuzione dei servizi dovranno essere nelle migliori condizioni d’uso ed adeguati al lavoro assunto e ai termini di consegna stabiliti.
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere rispondenti a quanto prescritto dalle vigenti leggi e dagli Enti di controllo preposti.
A tali effetti il committente avrà la facoltà di richiedere prove sulla efficienza delle attrezzature e dei mezzi d’opera utilizzati dalla I.A.
Le spese relative a tali verifiche, si intendono a totale carico dell’I.A.
Essa dovrà inoltre provvedere alla immediata sostituzione di quanto risultato “non efficiente” o “fuori norma”
7.2 Trasporti dell’I.A.
L’I.A. dovrà provvedere a propria cura, spese e rischio a tutti i trasporti che si rendessero necessari in relazione alla prestazione dei servizi oggetto del presente appalto.
7.3 Personale dell’I.A.
Il personale che l’I.A. destinerà ai servizi dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei servizi da eseguire ed ai termini di consegna dell’ordine di acquisto.
Tutte le attività specialistiche dovranno essere effettuate da personale di comprovata esperienza. A tale scopo la committente si riserva la facoltà di verificare le capacità tecniche del personale messo a disposizione dalla I.A.
Il personale impiegato dovrà essere di dichiarato gradimento della committente con facoltà, da parte di quest’ultima, di richiederne l’allontanamento e/o la sostituzione in qualsiasi momento, anche verbalmente, senza alcun preavviso o motivazione.
Il personale, dovrà essere dotato di divisa riconoscibile fornita dall’azienda e di tesserino nominativo di riconoscimento. Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento da lavoro, correttamente indossato per tutta la durata del servizio, specifico per le diverse mansioni svolte.
L’abbigliamento e i DPI del personale addetto sono a carico dell’affidatario.
7.4 Disciplina dei Luoghi di Lavoro
L’I.A. è responsabile del mantenimento della disciplina e dell’ordine nell’ambito dei luoghi di Lavoro.
La committente può comunque esigere, anche verbalmente, in ogni momento, l’immediato allontanamento, a suo insindacabile giudizio, di quei dipendenti dell’I.A. che non sono di suo gradimento.
L’I.A. si impegna ad osservare e fare osservare scrupolosamente dai suoi dipendenti, preposti ed eventuali sub-fornitori le modalità stabilite dalla committente per l’accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro situati nell’ambito delle sue unità aziendali.
L’I.A. è responsabile di tutte le conseguenze dannose che abbiano a verificarsi a seguito di violazione, da parte dell’I.A. medesima e/o dai suoi dipendenti e collaboratori degli obblighi succitati che interessino persone e cose della committente e/o di terzi, sia che tali conseguenze abbiano a verificarsi nell’ambito dei luoghi di lavoro oppure al di fuori di essi.
La committente, per le violazioni degli obblighi derivanti all’I.A. dal presente articolo, ha il diritto di considerare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
L’I.A. è altresì responsabile di ammanchi dovuti ai suoi dipendenti.
L’I.A. non deve introdurre nei siti macchinari ed attrezzature non strettamente attinenti alle prestazioni da fornire.
7.5 Osservanza di Leggi, regolamenti e norme
L’I.A. assume, a suo carico, ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con l’oggetto del contratto, obbligandosi espressamente ad adeguarsi a tutte le nuove norme e disposizioni di legge che fossero emanate durante il corso della prestazione di servizi.
Ogni discordanza fra i documenti contrattuali e le norme, obbligazioni e prescrizioni suddette dovrà essere tempestivamente segnalata alla committenza che provvederà ad impartire le istruzioni necessarie.
In particolare l’I.A. dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni.
Nell’espletamento del contratto, l’I.A. dovrà attenersi alle normative, standard ed ai codici precisati nei documenti contrattuali e validi, quando ivi non diversamente specificato, alla data di conferimento dell’ordine di acquisto.
L’I.A. si impegna inoltre ad attenersi, se richiesto dalla committente, e fatto salvo il suo diritto al riconoscimento di motivati costi supplementari, ad aggiornamenti di norme, standard e codici successivi alla data suddetta.
E’ responsabilità dell’I.A. ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la prestazione dei servizi, ad eccezione di quelli che per legge o espressa indicazione contrattuale sono posti a carico della committente, per i quali comunque l’I.A. stessa è tenuta a prestare l’assistenza tecnica eventualmente necessaria.
E’ altresì responsabilità dell’I.A. ottenere tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni da parte delle Autorità competenti italiane ed estere, eventualmente richiesti per poter importare i materiali necessari alla prestazione dei servizi.
L’I.A. si impegna inoltre a soddisfare tutte le richieste, ad ottemperare a tutti i controlli e ad eseguire tutte le prove richieste da Autorità ed Enti aventi competenze circa l’oggetto delle prestazioni. I materiali, i componenti e le apparecchiature forniti dall’I.A. dovranno rispondere nel loro complesso ed in ogni singola parte a tutte le Norme italiane in materia (UNI, ISPESL, CEI, ecc.).
Tutti gli strumenti di misura e le apparecchiature di controllo impiegati nell’espletamento dei servizi dall’I.A. e dagli eventuali Sub-fornitori devono essere regolarmente tarati e rispondenti alle prescrizioni di legge ed alla normativa nazionale e/o internazionale applicabile, anche se non avente valore di legge.
La committente si riserva la facoltà di richiedere copia dei certificati di taratura.
7.6 Norme di sicurezza antinfortunistica
L’I.A. deve scrupolosamente osservare, sia in relazione ai rischi derivanti dalla natura dei servizi appaltati, sia in relazione ai rischi derivanti dalla particolare attività svolta ed esistenti nell’ambito di lavoro e nelle zone in cui essa deve operare, tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, impegnandosi ad adottare, a sua cura e spese, tutte quelle misure e quei provvedimenti all’uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni.
L’I.A. si obbliga, altresì, ad adeguarsi prontamente a quelle disposizioni che fossero impartite dagli Enti e/o autorità competenti in materia.
L’I.A. è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti emessi in qualsiasi momento dalla committente per situazioni e servizi generali e particolari ed in relazione alle condizioni ed alle esigenze delle aree di lavoro.
L’I.A. è anche responsabile della scrupolosa osservanza delle succitate norme e disposizioni da parte del proprio personale dipendente nonchè dei Sub-fornitori impegnandosi ad adottare, in caso di inosservanza, nei confronti degli uni e/o degli altri, i necessari provvedimenti.
Di ogni eventuale infrazione od inadempienza alle norme di cui sopra l’I.A. risponde in proprio, in modo diretto ed esclusivo, manlevando la committente da ogni conseguenza dannosa che le potesse derivare da tali infrazioni od inadempienze.
Qualora l’I.A. non ottemperi, o il personale o gli eventuali Sub-fornitori trasgrediscano, ad una qualsivoglia delle succitate norme, è in facoltà di COMMITTENTE, comunicata la violazione all’I.A., e se del caso anche all’Ispettorato del lavoro e/o all’ISPESL, e/o agli altri Enti o Istituti di volta in volta ritenuti competenti, disporre l’immediata sospensione dei servizi e/o risolvere l’ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ.
In caso di sospensione dei servizi, questi possono riprendere solo quando l’I.A. abbia dimostrato di essersi completamente adeguato alle norme antinfortunistiche.
La sospensione dei servizi non esclude comunque la facoltà sopra riconosciuta dalla committenza di risolvere in un momento successivo il contratto. Sia le sospensioni dei servizi sopra viste, sia la risoluzione del contratto non comportano all’I.A. alcun indennizzo o risarcimento, restando, invece salvo il diritto della committente di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti da quanto sopra.
7.7 Tutela dei lavoratori
Nell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, l’I.A. deve applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro della categoria, ivi compresi gli eventuali accordi integrativi aziendali, in vigore per il tempo e nelle località di svolgimento dei servizi, nonchè tutte le norme di legge in materia di assistenza e previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.) ed in genere tutte quelle norme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L’I.A. si obbliga, altresì, ad applicare il contratto collettivo di lavoro nonchè gli accordi integrativi anche dopo la scadenza degli stessi e sino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I succitati obblighi vincolano l’I.A. anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa ed a ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’I.A. è responsabile nei confronti della committenza dell’osservanza scrupolosa degli obblighi anzidetti da parte degli eventuali sub-fornitori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Al fine dell’accertamento dell’esatto e puntuale adempimento da parte dell’I.A. e/o dei suoi sub- fornitori degli obblighi di cui al presente articolo è riconosciuto alla committente il diritto di eseguire direttamente, o far eseguire, da persone e/o società e/o Enti di propria fiducia, in ogni momento, verifiche e controlli presso i luoghi di prestazione dei servizi, nonché sui libri matricola, sui libri paga e sui versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in genere su tutta quella documentazione dell’I.A. la cui tenuta è obbligatoria ai fini del rispetto degli obblighi sopra meglio visti.
In difetto dell’esatto e puntuale assolvimento dei succitati obblighi, la committente, comunicata la specifica inadempienza all’I.A. e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, si riserva la facoltà di effettuare una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione o di sospendere il pagamento del saldo, se i servizi sono stati ultimati.
Nel caso in cui, invece, dal mandato e/o inesatto adempimento di tali obblighi derivi per espressa disposizione di legge, una responsabilità solidale tra l’I.A. e la committenza, questa, impregiudicato ogni altro suo diritto, avrà facoltà di effettuare, su quanto dovuto all’I.A., delle trattenute in misura pari a quanto non versato dall’I.A. per salari, indennità, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc. ivi compresi gli importi delle eventuali sanzioni pecuniarie.
Tutte le somme sopra previste verranno dalla committente accantonate, improduttive di interessi a favore dell’I.A., a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi meglio visti e verranno trattenute sino a quando l’I.A. non abbia dimostrato di aver provveduto integralmente ad adempirli, oppure nel caso di responsabilità solidale della committente, sino a quando non siano trascorsi i termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge; nel caso in cui l’adempimento dei succitati obblighi venga richiesto alla committenza, in virtù della succitata responsabilità solidale, quest’ultima, fatti salvi gli altri diritti e/o ragioni nei confronti dell’I.A. provvederà a prelevare quanto necessario dalle somme come sopra trattenute, con rinuncia, sin d’ora, da parte dell’I.A., ad avanzare qualsiasi pretesa o diritto in relazione a detto prelievo.
7.8 Assicurazioni
L’I.A., ferma restando la sua responsabilità, deve stipulare e mantenere, a sua cura e spese, per tutta la durata dei servizi prestati, polizze assicurative, con adeguati massimali, con compagnie di Assicurazioni di primaria importanza, per danni conseguenti a responsabilità civile verso persone e/o cose di terzi.
L’aggiudicatario è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è stabilita in 400.000,00 Euro. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 2.000.000 Euro.
L’I.A. si impegna a trasmettere al committente copia del testo di xxxxxxx e ad inviare all’ inizio di ogni nuova annualità assicurativa, copia dell’Appendice di rinnovo per l’annualità assicurativa successiva.
7.9 Responsabilità per danni e perdite
L’I.A. si obbliga a risarcire direttamente i danni comunque derivati a cose della committente e/o di terzi e/o al personale della committente e/o a terzi causati dall’I.A. e/o dei suoi preposti e/o dipendenti e/o incaricati e/o Sub-fornitori, o i maggiori costi causati alla committente per negligenza nell’esecuzione del servizio, manlevando la committente da ogni responsabilità ed autorizzandola ad effettuare, in via cautelativa, la sospensione di un congruo ammontare dei pagamenti dovuti in conto servizi.
Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non limiteranno le responsabilità dell’I.A.
Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle Assicurazioni restano ad esclusivo carico dell’I.A.
8 ONERI A CARICO DELL’I.A.
La I.A. assumerà a proprio carico la responsabilità nei confronti della committente o di terzi, per danni a persone o cose causate da manchevolezze o inadempienze attribuibili al proprio personale nell’espletamento delle mansioni previste. A richiesta della committente, la I.A. provvederà ad esibire apposita polizza assicurativa.
La I.A. provvederà al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti in materia di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro al fine di tutelare l’integrità fisica del proprio personale dipendente, con la messa in opera di ogni opportuna misura di sicurezza e con le previste assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
La I.A., oltre alle assicurazioni contro gli infortuni, provvederà, nel rispetto della normativa vigente, al versamento di tutti i contributi dovuti per malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria e di quanto altro previsto dalla legge in favore dei propri dipendenti impiegati nello svolgimento dell’incarico di cui al presente appalto.
L’I.A. si impegna a tenere indenne la Committente da ogni pretesa di terzi, fossero pure propri dipendenti o ex dipendenti, che possa derivare dalle attività di questo appalto.
Tutte le disposizioni relative all’art. 6 (Oneri a carico dell’I.A.), unitamente a quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico d’Appalto, si intendono essenziali per la committente, il mancato rispetto comporterà la rescissione del contratto per grave inadempimento, senza obbligo di preavviso.
Inoltre, si intendono a cura e spese della I.A. anche gli oneri nel seguito indicati a titolo indicativo e non limitativo:
− l’impiego del personale tecnico e amministrativo per l’esecuzione, la direzione e la sorveglianza delle prestazioni oggetto del presente appalto;
− l’impiego del personale tecnico, di attrezzi e strumenti per tutte le operazioni relative alla esecuzione dei collaudi e delle prove di funzionamento da effettuarsi con l’ausilio di personale della premissaria committente;
− l’impiego del personale su più turni anche in giornata non lavorativa e l’adeguamento dell’organico e della attrezzature alle effettive necessità contingenti, qualora risulti un ritardo sui programmi concordati, causato da ragioni imputabili all’I.A.
− tutti gli oneri sociali e previdenziali attinenti a tutto il personale;
− i costi conseguenti all’applicazione del Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti durante il lavoro;
− tutta l’attrezzatura personale e di cantiere, in misura adeguata ai servizi da fornire;
− le spese per viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale;
− i costi per l’assicurazione obbligatoria per legge per tutto il personale dipendente;
− tutti i mezzi di trasporto e di sollevamento e tutte le attrezzature (ponteggi di qualunque altezza, impalcature, protezioni, bilancini, parapetti, ecc.) ad esclusione di quanto fornito dalla committente;
− la manutenzione, il trasporto interno (carico e scarico inclusi) e la custodia di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature;
− il prelievo dai luoghi di deposito o lo scarico dei mezzi in arrivo, il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la custodia di tutti i materiali da porre in opera;
− le operazioni di apertura dei colli e degli imballaggi, avendo cura di classificare e conservare, a disposizione della committenza, i materiali utilizzati per gli impianti;
− tutte le protezioni provvisorie agli eventuali macchinari ed apparecchiature esistenti al fine di mantenerli in servizio o di non danneggiarli durante l’esecuzione dei servizi;
Inoltre, anche in caso che non vi sia risoluzione del contratto, ma si rilevino a carico dell’I.A. gravi inadempienze e/o ritardi contrattuali, oltre all’applicazione delle penali derivanti, la committenza ha la facoltà di proseguire i servizi oggetto del contratto direttamente e/o a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte ma in ogni caso a rischio e danno dell’I.A., dei materiali e dei servizi già approntati, addebitando all”I.A”. le spese sostenute per la prosecuzione dei servizi stessi.
Saranno a cura ed a carico della I.A.:
− il risarcimento, a chiunque ne abbia il diritto, di ogni e/o qualsiasi danno provocato direttamente dal proprio personale o comunque dall’esecuzione del servizio e di qualunque lesione di diritti di terzi rilevando da ogni responsabilità la committente ;
− l’assistenza, la manodopera, la prestazione di strumenti per rilievi, verifiche od altro, sia durante la consegna che nello svolgimento del servizio su richiesta della committente;
− la “I.A.” impiegherà attrezzi e materiali di prima qualità particolarmente adatti allo scopo;
− la “I.A.” sarà pienamente responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare alla Committente a causa di azioni dolose o colpose dei propri dipendenti;
− la I.A. dichiara, inoltre, di accettare tutti gli oneri previsti dal disciplinare , disposizioni Contrattuali e dal ‘’Capitolato Tecnico’’ parte B Disposizioni particolari-specifiche tecniche acclusi al presente appalto.
8.1 Accesso per didattica.
La I.A. si impegna a garantire la disponibilità in qualsiasi momento a far accedere, presso i luoghi oggetto del servizio e durante l’orario di presidio, tutto il personale indicato e autorizzato dalla Stazione appaltante, anche per fini didattici e formativi.
Si impegna inoltre la I.A. a garantire la presenza durante le visite a scopo formativo del personale addetto al servizio di presidio, il quale dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni tecniche.
9 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE
Salvo quanto diversamente stabilito dagli altri documenti contrattuali, sono a carico Della committente i seguenti oneri:
− la messa a disposizione dell’area di servizio (per uffici, spogliatoi, magazzini, etc.) nelle zone stabilite dalla committente;
− la messa a disposizione dell’acqua potabile e/o industriale, dell’energia elettrica, etc., necessari per la prestazione dei servizi, messi a disposizione alle prese più prossime delle reti esistenti, il tutto qualora disponibile e nella misura (potenza, portata, ecc.) comunicate dalla “I.A.” e concordate in sede d’ordine; l’onere per il loro allacciamento e per fornitura, installazione, manovra e manutenzione degli organi di intercettazione restano a carico della “I.A.”;
− il pagamento dell’I.V.A.;
− la fornitura di materiali, delle apparecchiature e delle macchine di sua competenza;
− l’eventuale assistenza richiesta dalla committenza, da parte di tecnici di Terzi fornitori.
10 SUB - APPALTO
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano. È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell’importo complessivo dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
11 PRESTAZIONI STRAORDINARIE E/O IN ECONOMIA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Previa specifica richiesta della committente, la “I.A.” eseguirà prestazioni straordinarie e/o prestazioni in economia dei servizi oggetto del presente appalto, che saranno calcolate come specificato nel Capitolato parte B Art 16.
Inoltre, solo ed esclusivamente in ragione di specifiche ed imprevedibili esigenze della committente, che richiedano il ricorso ad unità di lavoro superiori a quelle messe a disposizione per le attività ordinarie e straordinarie, potrà avvalersi di personale esterno suppletivo previa specifica richiesta alla committente ed espressa autorizzazione scritta da parte di quest’ultima.
Detto personale svolgerà queste attività in un quadro organico concordato ed approvato dalla committente e con precipua caratteristica di saltuarietà.
Tutti gli interventi di questo personale saranno coordinati sul posto dal personale tecnico dipendente della “I.A.” e sotto la responsabilità generale del Tecnico Responsabile del contratto.
Inoltre, data la complessità e diversità tecnica degli impianti e degli elementi civili da manutenere, nel caso la “I.A.” non abbia all'interno della propria struttura il personale competente dotato di necessaria e specifica preparazione, dovrà avvalersi della collaborazione di Società Esterne, Ditte specializzate e/o Costruttori il cui coordinamento tecnico e la responsabilità delle prestazioni rimane
completamente a carico della “I.A.”, fermo restando quanto previsto dalla normativa in merito al subappalto.
Pertanto la “I.A.” dovrà fornire in sede di offerta, uno schema dettagliato delle attività per le quali intende avvalersi dell’assistenza tecnica di dette Case Costruttrici e/o Società specializzate con le quali, in caso di assegnazione dell’appalto, dovrà stipulare contratti di assistenza ad hoc, fornendone copia alla committente entro un tempo massimo di 30 giorni dall’inizio dell’appalto stesso.
Il dettaglio e l’elenco delle apparecchiature/impianti/opere civili che potrebbero essere oggetto di tali prestazioni specialistiche è riportato nel “Capitolato Tecnico d’Appalto Parte B”.
Per il ‘’Sistema Cogenerativo’’ tali interventi si intendono inclusi nel prezzo forfettario contrattuale comprensivo di manodopera e materiali di ricambio, tranne nel caso di intervento per causa di forza maggiore.
12 GARANZIE
La “I.A.” garantisce alla committente la conduzione a buon fine delle prestazioni oggetto del contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni contrattuali.
La “I.A.” garantisce alla Committente l’esecuzione di tutti i servizi a perfetta regola d’arte, in conformità almeno agli standard professionali, utilizzando al meglio la propria esperienza in servizi analoghi; garantisce inoltre che la Fornitura, nella sua totalità ed in ciascuna delle parti da cui è costituita, è esente da difetti, anche occulti, di ottima qualità, nuova, idonea all’uso, perfettamente conforme alle caratteristiche generali di funzionalità secondo quanto prescritto dei Documenti Contrattuali e alle normative di sicurezza applicabili.
Salvo diversa indicazione, il periodo di garanzia sugli interventi di manutenzione straordinaria avrà la durata di 12 mesi e decorrerà dalla data del verbale di “fine lavori” rilasciato dal “responsabile dell’attività”.
Durante tale periodo la “I.A.” è tenuta ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, nonché a sostituire tutte le quelle parti che dovessero risultare difettose.
Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di fabbricazione, la “I.A.” è tenuta a riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di fabbricazione, anche se queste non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.
Tutte le prestazioni che competono alla “I.A.” durante il periodo di garanzia, devono essere svolte tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli impianti e nel rispetto dei termini concordati con il responsabile dell’attività.
Rientra negli oneri della “I.A.” prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze.
In caso di mancanza da parte della “I.A.”., la committente può procedere direttamente, o far procedere da terzi, a spese della “I.A.”, all’esecuzione di cui ai precedenti punti.
Se, durante il periodo di garanzia, la Fornitura, o parte di essa, si rende non utilizzabile, una o più volte, a causa di inconvenienti imputabili alla “I.A.” il periodo di garanzia della Fornitura, o della parte suddetta, è aumentato di tutti i periodi di indisponibilità della stessa.
Per tutte le parti che, in garanzia, siano state sostituite, riparate o comunque influenzate da tali operazioni per usura anormale, rottura o vizio di funzionamento, sia che ciò abbia comportato o no
indisponibilità totale o parziale della Fornitura, il periodo di garanzia decorrerà dalla data di ultimazione della sostituzione, riparazione o modifica.
Sono a carico della “I.A.” tutti gli oneri connessi con le prestazioni dovute in garanzia, incluse le spese di trasporto fra le officine di costruzione e/o riparazione e il luogo di montaggio, nonché le spese di montaggio e smontaggio.
Sono escluse dalla garanzia le spese per interventi necessari per ragioni di normale usura, di deterioramento conseguente a negligenza, difetto di sorveglianza o di manutenzione, oppure di una falsa manovra della Committente, salvo che ciò non sia derivato da lacuna o errore sui manuali di manutenzione o di esercizio emessi dalla “I.A.”..
La disciplina del presente articolo non costituisce deroga all’Art. 1669 Codice Civile la cui applicazione è fatta salva.
13 PAGAMENTI E FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei prezzi unitari offerti e delle ore di presidio e di funzionamento dell’impianto effettive.
La fatturazione relativa ad interventi di manutenzione straordinaria potrà essere emessa immediatamente ad esito positivo del collaudo.
I pagamenti delle diverse prestazioni verranno effettuati dalla committente previo accertamento del corretto espletamento del servizio e su presentazione di estratto conto che dovrà pervenire entro il 15 del mese di scadenza.
L’emissione di ciascun stato di avanzamento servizi, suddiviso per tipologia di manutenzione, posizione d’ordine e centro di costo, sarà inviato dalla “I.A.” al DEC che provvederà alla loro autorizzazione.
A seguito del ricevimento di tale riepilogo il Politecnico di Milano effettuerà le verifiche e autorizzerà entro il termine di 15 giorni l’emissione della fattura. Eventuali fatture emesse prima di tale termine o dell’autorizzazione saranno rifiutate.
Una volta ricevuto il suddetto documento corredato dalle dovute firme, la “I.A.” sarà autorizzata all’emissione della fattura relativa.
E’ convenzionalmente esclusa la cedibilità del credito nascente dalla esecuzione di questo contratto, così come non sono consentite deleghe al pagamento e procure all’incasso senza il preventivo consenso scritto della Committente ai sensi dell’art. 1260 - 2^ comma del Codice Civile.
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi.
In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.
Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro scritto.
Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di credito per l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette.
In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.
14 PENALITA’
Per ciascun anno di durata del presente Contratto il valore totale massimo accumulato per le penali di cui sopra è limitato al 10% (dieci per cento) del valore annuale del presente Contratto. In particolare, la somma algebrica premi-penalità calcolata sull'anno non potrà eccedere in negativo il 10% del valore di aggiudicazione dell’appalto, determinato su base annuale (1/5 del contratto). La penale calcolata complessivamente verrà pagata in un'unica soluzione alla fine dell'anno contrattuale, previa detrazione dal Corrispettivo globale per i Servizi.
Il calcolo delle penali relative al funzionamento dell’impianto viene definito nel Capitolato tecnico Parte B disposizioni particolari_specifiche tecniche:
2.5.6 Disponibilità impianto trigenerativo
2.5.9 Incentivi (penali/bonus) per rispondenza obiettivi contrattuali
2.5.9.2 Disponibilità energie ai limiti di batteria
La committente ha la facoltà di formulare alla “I.A.” un richiamo scritto nel caso non vengano rispettati gli impegni contrattuali e/o non rispetti integralmente quanto stabilito nel presente documento e nel “Capitolato Tecnico d’Appalto” parte B disposizioni particolari Specifiche tecniche allegato al presente appalto, con espresso riferimento ai tempi, alle modalità e alla qualità del servizio.
A tale proposito si rinvia all’art. 16. “Risoluzione del Contratto”.
Qualora il committente decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare l’eventuale penalità maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come una rinuncia da parte del committente ad applicare le penalità previste e o ad effettuare la trattenuta relativa.
E’ comunque fatto salvo il diritto della committente di ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ivi incluse le maggiori spese per la prolungata assistenza da parte della committente
Si ricorda inoltre che saranno applicate le seguenti penali:
id | Descrizione della causa | Importo penale |
A | Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. | €. 50,00 (cinquanta/00)– 3.000,00 (tremila/00) per segnalazione |
B | Qualora si verificassero inadempienze in merito alla segnalazione di norme, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. | €. 50,00 (cinquanta/00)– 3.000,00 (tremila/00) per segnalazione |
C | Ritardo nei tempi primo intervento d’emergenza | € 100,00 (cento/00) per ogni ora solare o frazione; |
D | Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente | €. 100,00 (trecento/00) per segnalazione |
E | mancato aggiornamento dei disegni e degli elaborati dell’anagrafica tecnica nei tempi previsti/concordati | Xxxxxxx nella consegna: 100 € per ogni giorno di ritardo; |
F | mancata compilazione di qualsiasi documenti previsto dalla normativa di legge | 200 € (duecento/00) per ogni giorno di ritardo |
G | mancata redazione e consegna delle schede piano manutentivo nei termini previsti | €. 50,00. (cento/00) per ogni giorno di ritardo |
H | Per il ritardo nella fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, preventivi, etc… con modalità conformi a quanto richiesto dal Capitolato e a quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica di gara | €. 100,00 (cento/00) per giorno per documento |
I | Mancata esecuzione delle attività di pulizia e/o rimozione dei rifiuti prodotti dalle proprie attività:; | 200 € per ogni inadempimento |
L | Mancato utilizzo dei DPI necessari secondo la normativa vigente o utilizzo di attrezzature non conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza | 500 € per ogni inadempimento; |
M | Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore | €. 1.500,00 (millecinquecento/00) / persona verificata |
N | Ritardo nell’eliminazione di altri eventuali vizi o difformità rilevate dalla PA e comunicate al Fornitore: | 200 € al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di risoluzione concordata; |
O | Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia penale | €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per episodio |
P | Mancato rispetto delle regole relative al subappalto o delle condizioni per il personale dei subappaltatori e per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia organi di competenza | €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni subappalto non autorizzato e/o 500 € (cinquecento/00)per ogni inadempimento |
Q | Xxxxxxx nella nomina o nella sostituzione del tecnico conduttore e capo commessa o su assenza non segnalata e sostituita: | € 400,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve essere svolto il servizio); tale penale sarà applicata anche in caso di non accettazione della proposta del tecnico conduttore e capo commessa in quanto non corrispondente ai requisiti prescritti dal Capitolato Tecnico o ai requisiti migliorativi offerti in gara; |
R | Xxxxxxx nella consegna dei formulari, quarta copia, relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti | 200 € per ogni giorno di ritardo dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta |
S | Xxxxxxx nella sostituzione del personale addetto ritenuto non idoneo da parte dell’Amministrazione: | € 100,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve essere svolto il servizio); |
T | Qualora il fornitore non esegua le prestazioni migliorative offerte in sede di gara entro i termini previsti: | € 100,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve essere svolto il servizio) fino all’esecuzione di quanto previsto e per ciascuna prestazione migliorativa non eseguita; |
15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano.
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:
- Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico;
- arbitrario abbandono del servizio;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell’impresa;
- cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto;
- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi;
- Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016;
Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:
- Inadempimento alle disposizioni del Responsabile unico del procedimento;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancato rispetto delle urgenze di intervento in caso di xxxxxx
- mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente
- mancata segnalazione di norme
- mancata compilazione dei documenti di legge
- mancata redazione e consegna delle schede nei termini previsti
- danneggiamento beni di proprietà della committente
xxxxx arrecati alla committente nello svolgimento delle attività.
Mancata disponibilità impianto trigenerativo come espresso negli articolo 2.5.6, 2.5.9, 2.5.9.2 della parte B disposizioni particolari/ specifiche tecniche
- Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di attività non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante;
- In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016.
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.
Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva.
Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie della “I.A.” comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto.
In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte ma in ogni caso a rischio e danno della “I.A.”, dei materiali e dei servizi già approntati.
Pertanto la “I.A.” è tenuta, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui di trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede della “I.A.”. o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali.
Qualora non possa farsi riferimento a detti prezzi, le Parti procederanno ad una valutazione di comune accordo, in mancanza della quale la valutazione sarà rimessa in via definitiva al Foro Competente, o da persona da questi designata, che procederà secondo il suo equo apprezzamento.
Al termine dei servizi la “I.A.” dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, etc.
16 PIANO DI SICUREZZA
La “I.A.” deve, prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, redigere in forma scritta un proprio “Piano di Sicurezza”, firmato dal responsabile legale dell’impresa.
Il suddetto “Piano di Sicurezza” dovrà contenere, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto ed ai luoghi dove si effettueranno gli stessi, l’indicazione dei rischi connessi con ciascuna fase di lavoro e delle relative misure di prevenzione.
La “I.A.” nell’ipotesi di sub-appalti, dovrà curare il coordinamento delle attività dei suoi sub-fornitori e disporre affinché le attività medesime siano compatibili tra loro e coerenti con il “Piano di Sicurezza” predisposto dalla “I.A.”
La “I.A.” è tenuta a comunicare per iscritto al committente di avere ottemperato agli obblighi di cui sopra, impegnandosi a tenere a disposizione della committente e dell’Autorità pubblica competente ove necessario, il “Piano di Sicurezza” sopra citato.
La “I.A.” sarà l’unica responsabile nei confronti della committente dell’adempimento di tutti gli obblighi di cui ai punti precedenti e conseguentemente riconosce, fin da ora, in caso di mancato rispetto anche di uno solo di detti obblighi, la facoltà della committente di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 Cod. Civ. e chiedere il risarcimento dei danni.
La “I.A.” è responsabile della funzionalità e dell’uso dei materiali e delle attrezzature comunque da esso impiegati.
La committente nel corso dei servizi forniti e nell’ambito dei diritti che ad essa competono ai sensi dell’art. 1662 del C.C., potrà controllare lo svolgimento degli stessi anche per verificare il rispetto delle clausole contrattuali che riguardano specificatamente la sicurezza del lavoro.
La “I.A.” ai fini del puntuale adempimento di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro, dichiara altresì, di aver effettuato un sopralluogo congiunto con un rappresentante della committenza nel corso del quale ha preso atto delle installazioni, dei manufatti e dei rischi esistenti nelle aree di lavoro in cui e’ destinata ad operare, rispetto ai quali espressamente solleva da ogni responsabilità la committente
Qualora vengano riscontrate inadempienze, la committente potrà diffidare la “I.A.” a rimuovere le stesse ed eventualmente, ove questi non provveda immediatamente, disporre l’immediata sospensione dei servizi fino al comprovato adeguamento alle norme antinfortunistiche, salvo in ogni caso il diritto della committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. e pretendere il risarcimento dei danni.
Tutto quanto sopra non potrà significare assunzione di responsabilità da parte della committente in quanto la “I.A.” resterà nell’ambito della propria autonomia, sempre unico responsabile delle conseguenze del mancato rispetto delle normative antinfortunistiche.
Inoltre, il contratto verrà stipulato solo a seguito di presentazione da parte della “I.A.” alla committente della documentazione ai sensi delle normative vigenti e con vincolo per detta “I.A.” di, ripresentare la prescritta documentazione, con la cadenza adeguata a rispettarne la validità.
17 Revisione prezzi
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo.
All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.
18 LEGGI E REGOLAMENTI
I servizi richiesti saranno eseguiti con la piena osservanza delle leggi e delle norme vigenti, che sotto qualunque aspetto, trattino la materia.
Dal punto di vista tecnico, quando applicabili, saranno eseguite e rispettate le norme di Enti o Associazioni come ad esempio VV.FF., Ministero dei LL.PP., Aziende Comunali, UNI, CEI, ENEL, ISPESL, USSL, ecc.
19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
20 RISERVATEZZA
La “I.A.” si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative e procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengono messi a sua disposizione dalla committente o di cui la “I.A.” venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza sarà per la “I.A.” vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi la sua conclusione, fintanto che le informazioni delle quali la “I.A.” è venuto a conoscenza saranno di dominio pubblico.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, la “I.A.” sarà tenuta a risarcire alla committente tutti i danni che a questi dovessero derivare.
La “I.A.” resta inoltre responsabile nei confronti della committente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o da parte dei propri sub-fornitori degli obblighi di segretezza anzidetti.
E’ fatto divieto alla “I.A.”, ai suoi dipendenti ed a tutte le persone comunque interessate all’esecuzione degli impianti di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione agli stessi od alle installazioni contigue, senza espressa autorizzazione scritta da parte della committente
21 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI OBBLIGATORIE
L’accesso del personale della “I.A.”, e di eventuali Sub-fornitori, alle sedi della committente è subordinata al rilascio da parte della committenza stessa, un relativo permesso. Le modalità di richiesta e le modalità di accesso saranno successivamente concordate.
22 FORZA MAGGIORE
Nessuna delle parti contraenti sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento ai suoi obblighi, qui previsti, se esso risulterà dovuto a causa di forza maggiore, intendendosi per tali cause indipendenti dalla volontà delle parti ed al di fuori del loro ragionevole controllo.
23 Trattamento dati
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto come specificato al punto 3 dell’Allegato 1.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara, per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Piazza Xxxxxxxx xx xxxxx, 32 – Responsabile del trattamento: Dirigente dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA o SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
24 . Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
25 Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
26 Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
27 Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia
28 Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.